Gazzetta ufficiale C 321
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- Lamberto Grilli
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1 Gazzetta ufficiale C 321 dell'unione europea 60 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 28 settembre 2017 Sommario I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri PARERI Commissione europea 2017/C 321/01 Parere della Commissione, del 27 settembre 2017, relativo al piano di modifica dello smaltimento di residui radioattivi provenienti dal silo di trucioli Magnox di Sellafield, nel Regno Unito /C 321/02 Parere della Commissione, del 27 settembre 2017, relativo al piano di smaltimento di residui radioattivi provenienti dal deposito nazionale di Radiana ubicato nelle adiacenze del sito della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria... 3 IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2017/C 321/03 Tassi di cambio dell'euro /C 321/04 Note esplicative della nomenclatura combinata dell'unione europea /C 321/05 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione /C 321/06 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione... 8 IT
2 V Avvisi PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 2017/C 321/07 Bando di concorso generale... 9 PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI Corte EFTA 2017/C 321/08 Sentenza della Corte, del 16 maggio 2017, nella causa E-8/16 Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS, e Netfonds Livsforsikring AS contro Governo norvegese (Libertà di stabilimento articolo 31 SEE Direttiva 2000/12/CE Direttiva 2002/83/CE Direttiva 2006/48/CE Direttiva 2007/44/CE Istituti di credito Imprese di assicurazione Partecipazioni qualificate Proporzionalità Idoneità Necessità) /C 321/09 Sentenza della Corte, del 7 giugno 2017, nella causa E-17/16 Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA Mancata conformità Direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l applicazione dei pesticidi) /C 321/10 Sentenza della Corte, del 7 giugno 2017, nella causa E-18/16 Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda [Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA Mancata attuazione Regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all immissione sul mercato e all uso di precursori di esplosivi]... 11
3 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 321/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) PARERI COMMISSIONE EUROPEA PARERE DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2017 relativo al piano di modifica dello smaltimento di residui radioattivi provenienti dal silo di trucioli Magnox di Sellafield, nel Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2017/C 321/01) La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato ( 1 ). Il 18 gennaio 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di modifica dello smaltimento di residui radioattivi ( 2 ) provenienti dal silo di trucioli Magnox di Sellafield. Sulla base dei dati trasmessi e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 14 marzo 2017 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 18 maggio 2017, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere: 1. la distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie l Irlanda, è di 180 km; 2. in condizioni normali di funzionamento, gli scarichi di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non comportano un esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza ( 3 ); 3. i residui radioattivi, operativi e secondari, saranno trasferiti agli impianti di trattamento e condizionamento in loco; i residui condizionati a bassa attività saranno destinati al vicino deposito autorizzato di Drigg; i residui condizionati a media attività saranno temporaneamente stoccati in loco, in attesa della disponibilità di un deposito adeguato nel territorio del Regno Unito; 4. in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. ( 1 ) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria in materia di acque. ( 2 ) Smaltimento di residui radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell 11 ottobre 2010, sull applicazione dell articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del , pag. 36). ( 3 ) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del , pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom a decorrere dal 6 febbraio 2018 (GU L 13 del , pag. 1).
4 C 321/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea In conclusione, la Commissione è del parere che l attuazione del piano di modifica dello smaltimento di residui radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dal silo di trucioli Magnox di Sellafield, nel Regno Unito, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017 Per la Commissione Miguel ARIAS CAÑETE Membro della Commissione
5 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 321/3 PARERE DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2017 relativo al piano di smaltimento di residui radioattivi provenienti dal deposito nazionale di Radiana ubicato nelle adiacenze del sito della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (2017/C 321/02) La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato ( 1 ). Il 6 aprile 2017, a norma dell articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Bulgaria i dati generali del piano di smaltimento di residui radioattivi ( 2 ) provenienti dal deposito nazionale di Radiana. Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 22 maggio 2017 e fornite dalle autorità bulgare il 21 giugno 2017, dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione ha formulato il seguente parere: 1. la distanza tra il deposito e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie la Romania, è di 5 km; 2. durante il periodo di operatività del deposito: i residui radioattivi vi saranno collocati senza l intenzione di recuperarli; il deposito non è oggetto di un autorizzazione di scarico per gli effluenti radioattivi aeriformi e liquidi; in condizioni normali di funzionamento, il deposito non rilascerà effluenti radioattivi aeriformi né liquidi; in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza ( 3 ); 3. dopo il periodo di operatività del deposito: le misure previste per la chiusura definitiva del deposito, descritte nei dati generali, offrono l assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 supra resteranno valide nel lungo termine. In conclusione, la Commissione è del parere che l attuazione del piano di smaltimento dei residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito nazionale di Radiana ubicato nelle adiacenze del sito della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria, non sia tale da comportare, né durante la sua normale vita operativa né dopo la sua chiusura definitiva e nemmeno in caso di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione ( 1 ) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria in materia di acque. ( 2 ) Smaltimento di residui radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell 11 ottobre 2010, sull applicazione dell articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del , pag. 36). ( 3 ) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del , pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom a decorrere dal 6 febbraio 2018 (GU L 13 del , pag. 1).
6 C 321/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017 Per la Commissione Miguel ARIAS CAÑETE Membro della Commissione
7 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 321/5 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro ( 1 ) 27 settembre 2017 (2017/C 321/03) 1 euro = Moneta Tasso di cambio USD dollari USA 1,1741 JPY yen giapponesi 132,60 DKK corone danesi 7,4414 GBP sterline inglesi 0,87565 SEK corone svedesi 9,5885 CHF franchi svizzeri 1,1451 ISK corone islandesi NOK corone norvegesi 9,3355 BGN lev bulgari 1,9558 CZK corone ceche 26,045 HUF fiorini ungheresi 311,15 PLN zloty polacchi 4,3027 RON leu rumeni 4,5986 TRY lire turche 4,1902 AUD dollari australiani 1,4954 Moneta Tasso di cambio CAD dollari canadesi 1,4554 HKD dollari di Hong Kong 9,1714 NZD dollari neozelandesi 1,6305 SGD dollari di Singapore 1,5964 KRW won sudcoreani 1 341,10 ZAR rand sudafricani 15,9062 CNY renminbi Yuan cinese 7,7984 HRK kuna croata 7,4994 IDR rupia indonesiana ,90 MYR ringgit malese 4,9565 PHP peso filippino 59,890 RUB rublo russo 68,2670 THB baht thailandese 39,109 BRL real brasiliano 3,7357 MXN peso messicano 21,2435 INR rupia indiana 77,1530 ( 1 ) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
8 C 321/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Note esplicative della nomenclatura combinata dell'unione europea (2017/C 321/04) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 1 ), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'unione europea ( 2 ) sono così modificate: A pagina 54 la nota esplicativa della sottovoce NC « Arance dolci, fresche» è sostituita dal testo seguente: «Da a Arance dolci, fresche Queste sottovoci comprendono soltanto le arance della specie Citrus sinensis Arance navel Arance bionde Altro Le arance navel sono caratterizzate dalla presenza di un secondo frutto all'apice, che forma una leggera protuberanza e ricorda un ombelico. Sono dolci, grandi e prive di semi, e presentano un sapore intenso e succoso. Questa sottovoce comprende varietà quali Navel, Navel sanguinas, Lane late, Navelate, Navelina, Thomson, Washington. Le arance bionde sono anche dette arance comuni e sono di uso frequente nell'industria dei succhi di frutta. Questa sottovoce comprende varietà quali Salustiana, Valencia, Valencia late, Delta seedless, Midknight, Shamouti. Questa sottovoce comprende le arance sanguigne o pigmentate. Polpa e succo (e talvolta anche la scorza) delle arance sanguigne presentano una pigmentazione dovuta alla presenza di antociani. Le arance sanguigne comprendono le varietà Maltese, Moro, Sanguinelli / Sanguinello, Tarocco, Blood ovals, Sanguinas redondas, Double fines, Washington sanguines o Improved doubles fines o Large sanguines e Portuguese.». ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del , pag. 1). ( 2 ) GU C 76 del , pag. 1.
9 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 321/7 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (2017/C 321/05) Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Principato di Andorra e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ( 1 ). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ( 2 ), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l Unione europea un accordo monetario relativo all emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di queste è che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Principato di Andorra Oggetto della commemorazione: Andorra - Il paese dei Pirenei Descrizione del disegno: nella parte superiore del disegno è raffigurato un triangolo, composto da tre strisce ondulate, che rappresenta in forma stilizzata la carta geografica del paese, con la dicitura «Andorra» e «EL PAÍS DELS PIRINEUS» (il paese dei Pirenei). Questi tre elementi costituiscono il simbolo del Principato, proprietà del governo di Andorra, utilizzato nella comunicazione grafica per dare un immagine uniforme, coerente e coordinata e consentire, allo stesso tempo, un riconoscimento certo e immediato. Nella parte inferiore del disegno è inciso l anno di emissione «2017». Sull anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell Unione europea. Tiratura: Data di emissione: dicembre ( 1 ) Cfr. GU C 373 del , pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel ( 2 ) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del , pag. 52).
10 C 321/8 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (2017/C 321/06) Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dallo Stato della Città del Vaticano e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ( 1 ). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ( 2 ), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l Unione europea un accordo monetario relativo all emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Stato della Città del Vaticano Oggetto della commemorazione: Centenario delle apparizioni di Fatima Descrizione del disegno: il disegno rappresenta i tre pastorelli ai quali è apparsa Maria e sullo sfondo il santuario di Fatima. In alto, a semicerchio, è riportata la dicitura «CITTÀ DEL VATICANO», sotto la quale figura l anno «1917». Sotto l anno, da sinistra a destra, compare l iscrizione «FATIMA 2017». Nella parte sinistra è inciso il segno della zecca «R» e nella parte bassa il nome della disegnatrice «O.ROSSI». Sull anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell Unione europea. Tiratura: Data di emissione: ottobre ( 1 ) Cfr. GU C 373 del , pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel ( 2 ) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del , pag. 52).
11 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 321/9 V (Avvisi) PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO) BANDO DI CONCORSO GENERALE (2017/C 321/07) L Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale: EPSO/AST/142/17 CORRETTORI DI BOZZE/REVISORI LINGUISTICI (AST 3) per le seguenti lingue: croato (HR), danese (DA), maltese (MT), neerlandese (NL), sloveno (SL) e svedese (SV). Il presente bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 321A del 28 settembre Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell EPSO:
12 C 321/10 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CORTE EFTA SENTENZA DELLA CORTE del 16 maggio 2017 nella causa E-8/16 Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS, e Netfonds Livsforsikring AS contro Governo norvegese (Libertà di stabilimento articolo 31 SEE Direttiva 2000/12/CE Direttiva 2002/83/CE Direttiva 2006/48/CE Direttiva 2007/44/CE Istituti di credito Imprese di assicurazione Partecipazioni qualificate Proporzionalità Idoneità Necessità) (2017/C 321/08) Nella causa E-8/16, Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS e Netfonds Livsforsikring AS contro governo norvegese, ISTANZA del tribunale distrettuale di Oslo (Oslo tingrett) ai sensi dell articolo 34 dell accordo tra gli Stati EFTA sull istituzione di un autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d interpretazione degli articoli 31, 36 e 40 dell accordo sullo Spazio economico europeo relativamente alle norme e pratiche applicabili alla proprietà delle imprese norvegesi al momento della domanda di autorizzazione in qualità di banche o imprese di assicurazione, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, si è pronunciata il 16 maggio 2017 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente: 1. All epoca dei fatti, le direttive 2000/12/CE, 2006/48/CE e 2002/83/CE, modificate dalla direttiva 2007/44/CE, non impedivano agli Stati membri del SEE di mantenere una regolamentazione più rigorosa relativamente alle procedure di autorizzazione delle banche e delle imprese di assicurazione. Tale regolamentazione deve tuttavia essere compatibile con le libertà fondamentali sancite dall accordo SEE. 2. La legislazione di cui alle domande 1 e 2 nonché le prassi amministrative di cui alla domanda 3 costituiscono restrizioni che sembrano rientrare essenzialmente nell ambito di applicazione dell articolo 31 dell accordo SEE. Spetta al giudice del rinvio valutare se tale sia la fattispecie. 3. L obiettivo di ridurre l eccesso di incentivi al rischio dei proprietari di banche o di imprese di assicurazione, in particolare in relazione al rischio dell abuso di potere, riflette motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare le misure nazionali che restringono la libertà di stabilimento sancita dall articolo 31 del SEE. Spetta al giudice del rinvio identificare gli obiettivi effettivamente perseguiti dalle misure nazionali nonché determinare se tali obiettivi legittimi siano perseguiti in modo idoneo e coerente. 4. La regolamentazione in questione, di cui alle domande 1 e 2, non pare idonea a conseguire l obiettivo legittimo identificato dal giudice. Le prassi amministrative di cui alla domanda 3 paiono idonee a conseguire tale obiettivo nella misura in cui si applicano alle domande di autorizzazione di una banca o di un impresa di assicurazione e non ad acquisizioni secondarie previa concessione dell autorizzazione. 5. Qualora il giudice del rinvio ritenga una o più misura nazionali idonee a conseguire un obiettivo legittimo, egli è altresì tenuto a valutare se tali misure vadano oltre quanto necessario per conseguire detto obiettivo. Nel procedimento in questione, risulta che le misure diverse da quelle contestate siano meno restrittive pur risultando altrettanto efficaci nel conseguire il legittimo obiettivo identificato.
13 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 321/11 SENTENZA DELLA CORTE del 7 giugno 2017 nella causa E-17/16 Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA Mancata conformità Direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l applicazione dei pesticidi) (2017/C 321/09) Nella causa E-17/16, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di comunicare all Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l atto di cui all allegato II, capo XXIV, punto 1c, dell accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l applicazione di pesticidi), adattato all accordo dal relativo protocollo 1, l Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all atto e all articolo 7 dell accordo la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Benedikt Bogason (giudice ad hoc), giudici, si è pronunciata il 7 giugno 2017 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente: La Corte 1. dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l atto di cui all allegato II, capo XXIV, punto 1c, dell accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l applicazione di pesticidi), adattato all accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all atto e all articolo 7 dell accordo SEE; 2. condanna l Islanda al pagamento delle spese processuali. SENTENZA DELLA CORTE del 7 giugno 2017 nella causa E-18/16 Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda [Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA Mancata attuazione Regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all immissione sul mercato e all uso di precursori di esplosivi] (2017/C 321/10) Nella causa E-18/16, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d Islanda ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie a recepire nell ordinamento nazionale l atto di cui all allegato II, capo XV, punto 12zzq, dell accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all immissione sul mercato e all uso di precursori di esplosivi], adattato all accordo dal relativo protocollo 1, l Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all articolo 7 dell accordo SEE - la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Benedikt Bogason, (giudice ad hoc), si è pronunciata il 7 giugno 2017 con sentenza il cui dispositivo è il seguente: La Corte 1. dichiara che, omettendo di adottare le misure necessarie a recepire nell ordinamento nazionale l atto di cui all allegato II, capo XV, punto 12zzq, dell accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all immissione sul mercato e all uso di precursori di esplosivi], adattato all accordo dal protocollo 1, l Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all articolo 7 dell accordo; 2. condanna l Islanda al pagamento delle spese processuali.
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16 ISSN (edizione elettronica) ISSN (edizione cartacea) IT
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