PROVINCIA DI BERGAMO. LEGGE 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
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1 PROVINCIA DI BERGAMO LEGGE 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
2 Gli organi della Provincia (art. 1 co art. 1 L. 56/2014) Il Presidente Il Consiglio Provinciale L Assemblea dei Sindaci
3 Le votazioni si svolgono entro il 30 settembre 2014 Si voterà, con due schede: una per la elezione del Presidente una per la elezione del Consiglio
4 Il Presidente della Provincia è eletto da Sindaci e Consiglieri comunali Dura in carica: 4 anni e decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco COMPETENZE rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; propone al consiglio gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
5 Sono candidabili a Presidente della Provincia Sindaci Consiglieri provinciali uscenti a condizione che il loro mandato non scada prima di 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni Solo per le prime elezioni (es. elezioni 30/9/2014 è valida la candidatura se il mandato ha scadenza successiva al 30/3/2016)
6 Presentazione Candidatura per Presidente Il candidato Presidente non è collegato a nessuna lista Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (necessarie 433* firme per validità lista) e presentate all ufficio elettorale presso la sede della Provincia dalle ore 8,00 alle 20,00 del 21 giorno antecedente le elezioni alle ore 8,00 alle 12,00 del 20 giorno antecedente le elezioni * Previsione sulla base dei dati disponibili sul sito del Ministero dell Interno
7 Modalità di voto per il Presidente Voto diretto, libero e segreto Ogni elettore vota per 1 solo candidato Il voto è ponderato (commi 33 e 34 l. 56/14) E' eletto presidente il candidato con il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
8 Poteri del Presidente può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. può assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto
9 CONSIGLIO PROVINCIALE organo di indirizzo e controllo Presidente + 16 Consiglieri durata in carica: 2 anni Decade in caso di cessazione dalla carica comunale COMPETENZE propone all'assemblea lo statuto; approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto; adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci su proposta del presidente della provincia; approva in via definitiva i bilanci dell'ente, a seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
10 Sono candidabili a Consigliere della Provincia Sindaci Consiglieri comunali Consiglieri provinciali uscenti (solo per le prime elezioni)
11 Presentazione Candidatura per consiglio Le liste devono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (necessarie 144* firme per validità lista) Liste composte da min 8 - max 16 nominativi presentate all ufficio elettorale presso la sede della Provincia dalle ore 8,00 alle 20,00 del 21 giorno antecedente le elezioni alle ore 8,00 alle 12,00 del 20 giorno antecedente le elezioni * Previsione sulla base dei dati disponibili sul sito del Ministero dell Interno
12 Modalità di voto per il Consiglio Voto diretto, libero e segreto Ogni elettore vota per 1 solo candidato della lista Il voto è ponderato (commi 33 e 34 l. 56/14) E' eletto consigliere il candidato con il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione. In caso di parità di cifra individuale ponderata di voti, è eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità il più giovane.
13 Seggi vacanti I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
14 Schede elettorali Le schede sono fornite a cura dell'ufficio elettorale in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al Comune in cui sono in carica. Ad ogni lista verrà assegnato un numero progressivo dall Ufficio Elettorale
15 Sistema di voto ponderato: Comuni divisi in fasce (comma 33 - art. 1 L. 56/2014): Comuni con popolazione fino a abitanti; Comuni con popolazione da e fino a abitanti; Comuni con popolazione da e fino a abitanti; Comuni con popolazione da e fino a abitanti; Comuni con popolazione da e fino a abitanti. Comuni con popolazione superiore a
16 Sistema di voto ponderato Provincia di Bergamo (ipotesi basata sui dati disponibili al sito del Ministero dell Interno) Fasce demografiche Fascia.F > Fascia D > Fascia C > Fascia B > Fascia A <3.000 N. Comuni Popolaz. per fascia % per fascia N. Sindaci e Consiglieri per fascia Indice ponderato di voto , , , , , , , , , ,10952 TOTALI , N.B.: l indice di voto ponderato è il peso di ciascun consigliere
17 Assemblea dei sindaci costituita Sindaci comuni della provincia L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
18 La Nuova Provincia Funzioni assegnate dal DDL Delrio: comma 85 - art. 1 L. 56/2014 pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell ambiente, per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale
19 La Nuova Provincia Ulteriori funzioni: art. 1 L. 56/2014 Comma 88 La Provincia può, d intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
20 La Nuova Provincia Ulteriori funzioni: art. 1 L. 56/2014 Comma 89 Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione (i Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze)
21 Circolare del Ministero dell Interno n. 32/2014 del 1/7/2014 Popolazione (Censimento Istat 9 ottobre 2011) Numero Comuni 242 Numero Sindaci e Consiglieri Comunali 2921 Numero Consiglieri da eleggere 16 Numero massimo e minimo candidati per lista max 16 min 8 Numero minimo di sottoscrittori lista 439 Numero dei seggi / sottosezioni 1 + 2
22 La circolare del Ministero dell Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014 Le scadenze ipotizzate dalle linee guida Incombenza Data Decreto presidenziale di indizione dei comizi 19 agosto Costituzione ufficio elettorale Alla data di indizione dei comizi (composto da 6 persone, dipendenti della Provincia, di cui una con funzioni di Presidente e una con funzioni di Segretario) Individuazione del corpo elettorale da parte dei Comuni (al 35 giorno antecedente) Nei successivi 3 giorni trasmissione dei nominativi degli elettori da parte dei Comuni alla Provincia Pubblicazione sul sito della Provincia del numero complessivo degli aventi diritto al voto (entro il 30 giorno antecedente) Presentazione delle liste e delle candidature a Presidente (21 e 20 giorno antecedente le elezioni) Termine di esame delle liste e delle candidature a presidente da parte dell ufficio elettorale (18 giorno antecedente l elezione) 24 agosto 27 agosto 29 agosto 7 settembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 8 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 10 settembre
23 La circolare del Ministero dell Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014 Le scadenze ipotizzate dalle linee guida Incombenza Provvedimenti di ammissione o ricusazione liste e candidature da parte dell ufficio elettorale (15 giorno antecedente l elezione) e sorteggio dell ordine delle liste Pubblicazione delle candidature ammesse sul sito internet della Provincia (8 giorno antecedente l elezione) Data 13 settembre fino al 14 settembre per il sorteggio 20 settembre Data fissata per le elezioni 28 settembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 Operazioni di scrutinio 29 settembre dalle ore 8:00
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