Bollettino. Settimanale. Anno XXIV - n. 35

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Bollettino. Settimanale. Anno XXIV - n. 35"

Transcript

1 Bollettino Settimanale Anno XXIV - n. 35 Pubblicato sul sito 1 settembre 2014

2

3 SOMMARIO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 5 PS HERTZ ITALIANA-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n PS EUROPCAR ITALIA-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n PS AVIS-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n PS MAGGIORE-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n PS SICILY BY CAR-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n PS WIN RENT-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n PS9367 VENDITE ON LINE SETELEFONANDO Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria 51

4

5 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE PS HERTZ ITALIANA-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012, successivamente sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTA la comunicazione, pervenuta in data 27 febbraio 2014 e integrata in data 23 giugno 2014, con la quale la società Hertz Italiana S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9 del Regolamento; VISTO il proprio provvedimento del 16 aprile 2014, con il quale, ai sensi dell art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 27 febbraio 2014 e integrati in data 23 giugno 2014, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9, del Regolamento; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. La società Hertz Italiana S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della locazione e noleggio, senza autista, di automobili, furgoni e veicoli in genere. Il bilancio della società, relativo all esercizio chiuso al 2013, presenta ricavi per 240 milioni di euro. 2. Centro Tutela Consumatori e Utenti, in qualità di segnalante, è un associazione di consumatori con sede a Bolzano.

6 6 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE 2014 II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nel considerare le catene da neve ed i pneumatici da neve come servizio accessorio che deve essere appositamente richiesto dal cliente e per il quale è richiesto il pagamento di una somma addizionale al prezzo del noleggio nonostante tali dispositivi, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, rappresentino una dotazione obbligatoria per transitare in molte strade ed autostrade, spesso adiacenti al luogo dove viene ritirata l autovettura. Peraltro, dalle segnalazioni ricevute, risulta che al momento del ritiro dell autovettura il consumatore viene invitato a dotarsi di tali dispositivi e a pagarne il relativo prezzo, oppure ad assumersi il rischio di circolare con un autovettura non in regola con la normativa stradale in vigore. 4. Inoltre, risultava che i consumatori non venivano adeguatamente informati, al momento della prenotazione on line, sulla necessità di dotarsi di tali dispositivi invernali, ove appunto questi venivano presentati al pari degli altri servizi accessori. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 1) L iter del procedimento 5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 9 gennaio 2014 è stato comunicato al professionista l avvio del procedimento istruttorio n. PS/8773. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta della società Hertz Italiana S.r.l. fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b) e d), comma 3, 22, comma 1, 24 e 25 del Codice del Consumo. Tale condotta infatti è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo a più elementi (le caratteristiche del servizio, la disponibilità delle dotazioni richieste, i rischi, gli accessori, l'idoneità allo scopo, il prezzo) inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Inoltre la stessa omette di dare notizia dei possibili rischi per la sicurezza, inducendo i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, e, da ultimo, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, sono state chieste alcune informazioni al professionista, ai sensi dell art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell art. 12, comma 1, del Regolamento 1. 1 Le informazioni riguardavano in particolare i seguenti elementi: con riferimento alle province italiane nelle quali sono in vigore ordinanze in materia di circolazione stradale nel periodo invernale e in caso di emergenza neve, chiarimenti su: informazioni rese al consumatore, in ogni momento della prenotazione, circa l obbligatorietà della dotazione a bordo di dispositivi antisdrucciolo nelle; numero di contratti di locazione di autovetture complessivamente stipulati relativi al periodo 15 novembre aprile 2013 in ciascuna delle regioni italiane interessate da ordinanze, specificando il numero dei contratti comprensivi del noleggio dei dispositivi invernali; ricavi derivanti complessivamente dal noleggio dei dispositivi invernali, specificando la loro incidenza sui ricavi complessivi dal noleggio auto; numero complessivo di autovetture, nonché il numero di autovetture dotate di gomme invernali, nonché quelle munite di catene a bordo (ovvero il numero di tali dispositivi a disposizione).

7 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE In data 4 febbraio 2014 è pervenuta dal professionista una richiesta di audizione che si è poi svolta il 1 aprile In data 23 giugno 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell art. 16, comma 1, del Regolamento. 9. In data 3 luglio 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. In data 30 luglio 2014 è pervenuto il suddetto parere. 2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 10. Con nota pervenuta in data 27 febbraio 2014, il professionista ha presentato una proposta di impegni, integrata in data 23 giugno 2014, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9 del Regolamento. 11. In particolare, tali impegni che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante prevedono l'impegno a fornire l'intera flotta di veicoli circolante nelle Regioni del Centro-Nord Italia di catene da neve (in alcuni casi di pneumatici da neve), durante il periodo invernale (15 novembre - 15 aprile), comprese nel prezzo indicato. Hertz Italiana S.r.l. sta altresì valutando la possibilità tecnica di consentire al cliente di scegliere di deselezionare l'opzione, con un meccanismo di opt-out (nel qual caso, ove egli scegliesse in tal senso, verrebbe edotto della necessità di munirsi per suo conto di catene da neve o di circolare su strade ove non vige il descritto obbligo). Il cliente che deselezionasse l'opzione otterrebbe di sottrarre, dal prezzo, l'importo del noleggio delle suddette catene. 12. Hertz Italiana S.r.l. si impegna inoltre a pubblicare sul sito internet della società, durante il periodo in cui sono in vigore le ordinanze in materia di circolazione stradale nel periodo invernale, un messaggio contenuto in una pop up che appare nel centro dello schermo non appena inserito il luogo di ritiro dell autovettura e le date di prelievo e di riconsegna della stessa. Tale messaggio appare per qualsiasi location italiana (quindi non solo per quelle maggiormente interessate dalle ordinanze). La pop up contiene il seguente avviso: ORDINANZA NEVE Come noto il Codice della strada ha introdotto la possibilità per gli enti proprietari o gestori della strada di disporre mediante ordinanza l'obbligo per i veicoli durante il periodo invernale di munirsi od avere a bordo catene da neve o pneumatici invernali ( Pertanto diversi Enti Proprietari o Gestori di strade sul territorio hanno emesso ordinanze in materia (per un riepilogo delle ordinanze clicca qui*). Invitiamo il cliente a verificare prima del noleggio se il percorso previsto comprenda una delle strade coperte da tale obbligo. In caso affermativo Hertz noleggerà catene da neve o veicoli equipaggiati con pneumatici invernali al prezzo indicato nel processo di prenotazione (per il sito web, in pagina 2 o 1). In alternativa, il cliente è tenuto a provvedere autonomamente alle catene da neve.

8 8 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE 2014 IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 13. L Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 9 gennaio In particolare, si ritiene che le misure proposte relativamente alla fornitura dell'intera flotta circolante nelle Regioni del Centro-Nord Italia di catene da neve (in alcuni casi di pneumatici da neve), durante il periodo invernale (15 novembre - 15 aprile), comprese nel prezzo indicato, consentendo al cliente di scegliere di deselezionare l'opzione con un meccanismo di opt-out, nonché l informazione ai consumatori al momento della prenotazione on line di tale obbligo siano idonee a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio in quanto eliminano alla radice ogni profilo di scorrettezza individuato, determinando effetti benefici per i consumatori. 15. Le catene da neve o la dotazione di gomme invernali rappresentano, secondo quanto indicato dalle circolari del Ministero dei Trasporti e confermato dalla stessa associazione di categoria Aniasa, una dotazione essenziale dell autovettura, proprio in quanto trattasi di un dispositivo di sicurezza richiesto per la circolazione del veicolo in un determinato periodo dell anno su una molteplicità di strade/autostrade. 16. Il Codice della Strada 2 stabilisce infatti che l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio. L obbligo può essere stabilito anche dal concessionario di strade e autostrade, previa comunicazione all ente concedente 3. Il Regolamento di esecuzione del C.d.S. 4 sancisce l equivalenza tra catene da neve e pneumatici da neve. 17. Con direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 si è disposto che fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. La suddetta direttiva dispone altresì che il periodo interessato dall obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. 18. Tale direttiva ha modificato il regime previgente nel quale l obbligo di circolazione con catene veniva specificamente richiesto per la circolazione in limitate e specifiche occasioni e non quale dotazione obbligatoria per la circolazione dell autovettura in specificate strade ed in determinati periodi dell anno indipendentemente dalle specifiche condizioni meteorologiche e stradali. 19. In conseguenza di tale disciplina, risulta adesso che nelle Regioni del Nord e in alcune aree del Centro Italia numerosissime strade e autostrade sono interessate da ordinanze in materia 5 (molto meno ampio risulta invece tale obbligo nel Sud Italia). Si tratta di una mappatura, peraltro in 2 Art. 6, comma 4, lettera e), Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 3 Art. 6, comma 6 del C.d.S. 4 D.P.R. n. 495 del 1992, art. 122, comma 8. 5 In Trentino Alto Adige, ad esempio, l obbligo riguarda tutte le strade statali e provinciali della Provincia Autonoma di Trento, indipendentemente dalle condizioni metereologiche e tutte le strade statali e provinciali della Provincia di Bolzano durante i periodi di precipitazione di carattere nevoso o di possibili formazioni di ghiaccio sul piano viabile.

9 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE continua evoluzione, che difficilmente può essere conosciuta ex ante dai consumatori che richiedono e utilizzano il servizio di noleggio autovetture, atteso che nella normalità dei casi, in primis per ragioni turistiche, il servizio in esame serve proprio per viaggiare con un automobile in luoghi diversi da quelli abituali. Pertanto, anche per il consumatore mediamente informato che intenda noleggiare un autovettura in tali regioni, sarebbe estremamente difficile sapere, o richiedere di sapere, quale siano le tratte interessate dall obbligo di dispositivi invernali sul percorso da lui programmato o vincolarlo ad effettuare una verifica preventiva. 20. La soluzione proposta dal Professionista che prevede, nel periodo invernale, la fornitura dell'intera flotta circolante nelle Regioni del Centro-Nord di Italia di catene da neve comprese nel prezzo indicato, consentendo al cliente di scegliere di deselezionare l'opzione con un meccanismo di opt-out, appare pertanto idonea a superare i profili di criticità contestati, eliminando in radice il problema in quanto idonea a dotare le autovetture offerte in noleggio con tali dispositivi di sicurezza, proprio quando nell area circostante il luogo del noleggio, nella relativa rete stradale e autostradale, è frequente - almeno per una quota significativa delle strade - l obbligo di circolazione con tali dispositivi. Appare pertanto coerente con la diligenza richiesta ai professionisti del settore, alla luce della situazione creatasi in applicazione della citata Direttiva, il noleggio di autovetture pienamente adeguate alla circolazione e quindi dotate di tutti i dispositivi di sicurezza richiesti in considerazione del periodo e luogo del noleggio. 21. Inoltre, la predisposizione, sul sito internet della società, dell avviso con il quale si informano i consumatori che nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno in numerose aree del Paese è obbligatorio l'utilizzo dei pneumatici o delle catene da neve, atteso che incrementa sensibilmente l informazione ai consumatori su tale specifica questione a partire dal momento della prenotazione on line, permette loro di effettuare una scelta pienamente informata anche con riferimento alle dotazioni di sicurezza che sono necessarie e corrispondenti al previsto utilizzo dell autovettura. 22. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Hertz Italiana S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; RITENUTO, di disporre l obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Hertz; RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l infrazione; DELIBERA a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Hertz Italiana S.r.l., ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 27 febbraio e 23 giugno 2014, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento; b) di chiudere il procedimento senza accertare l infrazione, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

10 10 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE 2014 c) che la società Hertz Italiana S.r.l., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l Autorità dell avvenuta attuazione degli impegni. Ai sensi dell articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Ai sensi dell art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e successive modificazioni, nonché dell art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014, in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di euro già stabilito dall art. 23, comma 12 quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

11 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI Nell ambito del procedimento n. PS8773 avviato dall Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche l Autorità ) in data 9 gennaio 2014 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Hertz Italiana S.r.l. in materia di noleggio di dispositivi antineve, Hertz Italiana S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: impegno a fornire, a partire dal 15 novembre 2014, l'intera flotta di veicoli circolante nelle Regioni del Centro-Nord di Italia di catene da neve (in alcuni casi di pneumatici da neve), durante il periodo invernale (15 novembre aprile), comprese nel prezzo indicato. Hertz sta altresì valutando la possibilità tecnica di consentire al cliente di scegliere di deselezionare l'opzione, con un meccanismo di opt-out (nel qual caso, ove egli scegliesse in tal senso, verrebbe altresì edotto della necessità di munirsi per suo conto di catene da neve o di circolare su strade ove non vige il descritto obbligo). Il cliente che deselezionasse l'opzione otterrebbe di sottrarre, dal prezzo, l'importo del noleggio delle dette catene. Hertz Italiana S.r.l. si impegna a pubblicare sul sito internet della società, durante il periodo in cui sono in vigore le suddette ordinanze, un messaggio contenuto in una pop up che appare nel centro dello schermo non appena inserito il luogo di ritiro dell autovettura e le date di prelievo e di riconsegna della stessa. Tale messaggio appare per qualsiasi location italiana (quindi non solo per quelle maggiormente interessate dalle ordinanze). La pop up contiene il seguente avviso: ORDINANZA NEVE Come noto il Codice della strada ha introdotto la possibilità per gli enti proprietari o gestori della strada di disporre mediante ordinanza l'obbligo per i veicoli durante il periodo invernale di munirsi od avere a bordo catene da neve o pneumatici invernali ( Pertanto diversi Enti Proprietari o Gestori di strade sul territorio hanno emesso ordinanze in materia (per un riepilogo delle ordinanze clicca qui*). Invitiamo il cliente a verificare prima del noleggio se il percorso previsto comprenda una delle strade coperte da tale obbligo. In caso affermativo Hertz noleggerà catene da neve o veicoli equipaggiati con pneumatici invernali al prezzo indicato nel processo di prenotazione (per il sito web, in pagina 2 o 1). In alternativa, il cliente è tenuto a provvedere autonomamente alle catene da neve.

12 12 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE 2014 PS EUROPCAR ITALIA-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012, successivamente sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTA la comunicazione, pervenuta in data 4 marzo 2014 e integrata in data 28 maggio 2014, con la quale la società Europcar Italia S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9 del Regolamento; VISTO il proprio provvedimento del 16 aprile 2014, con il quale, ai sensi dell art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 4 marzo 2014 e integrati in data 28 maggio 2014, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9, del Regolamento; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. La società Europcar Italia S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della locazione e noleggio, senza autista, di automobili, furgoni e veicoli in genere. Il bilancio della società, relativo all esercizio chiuso al 2013, presenta ricavi per 195 milioni di euro. 2. Centro Tutela Consumatori e Utenti, in qualità di segnalante, è un associazione di consumatori con sede a Bolzano. II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nel considerare le catene da neve ed i pneumatici da neve come servizio accessorio che deve essere appositamente richiesto dal cliente e per il quale è richiesto il pagamento di una somma addizionale al prezzo del noleggio nonostante tali dispositivi, nel periodo compreso tra il 15

13 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE novembre e il 15 aprile, rappresentino una dotazione obbligatoria per transitare in molte strade ed autostrade, spesso adiacenti al luogo dove viene ritirata l autovettura. Peraltro, dalle segnalazioni ricevute, risulta che al momento del ritiro dell autovettura il consumatore viene invitato a dotarsi di tali dispositivi e a pagarne il relativo prezzo, oppure ad assumersi il rischio di circolare con un autovettura non in regola con la normativa stradale in vigore. 4. Inoltre, risultava che i consumatori non venivano adeguatamente informati, al momento della prenotazione on line, sulla necessità di dotarsi di tali dispositivi invernali, ove appunto questi venivano presentati al pari degli altri servizi accessori III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 1) L iter del procedimento 5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 9 gennaio 2014 è stato comunicato al professionista l avvio del procedimento istruttorio n. PS/9297. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta della società Europcar Italia S.p.A. fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b) e d), comma 3, 22, comma 1, 24 e 25 del Codice del Consumo. Tale condotta infatti è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo a più elementi (le caratteristiche del servizio, la disponibilità delle dotazioni richieste, i rischi, gli accessori, l'idoneità allo scopo, il prezzo) inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Inoltre la stessa omette di dare notizia dei possibili rischi per la sicurezza, inducendo i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, e, da ultimo, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, sono state chieste alcune informazioni al professionista, ai sensi dell art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell art. 12, comma 1, del Regolamento In data 11 febbraio 2014 è pervenuta dal professionista una richiesta di audizione che si è poi svolta il 31 marzo In data 20 giugno 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell art. 16, comma 1, del Regolamento. 1 Le informazioni riguardavano in particolare i seguenti elementi: con riferimento alle province italiane nelle quali sono in vigore ordinanze in materia di circolazione stradale nel periodo invernale e in caso di emergenza neve, chiarimenti su: informazioni rese al consumatore, in ogni momento della prenotazione, circa l obbligatorietà della dotazione a bordo di dispositivi antisdrucciolo nelle; numero di contratti di locazione di autovetture complessivamente stipulati relativi al periodo 15 novembre aprile 2013 in ciascuna delle regioni italiane interessate da ordinanze, specificando il numero dei contratti comprensivi del noleggio dei dispositivi invernali; ricavi derivanti complessivamente dal noleggio dei dispositivi invernali, specificando la loro incidenza sui ricavi complessivi dal noleggio auto; numero complessivo di autovetture, nonché il numero di autovetture dotate di gomme invernali, nonché quelle munite di catene a bordo (ovvero il numero di tali dispositivi a disposizione).

14 14 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE In data 1 luglio 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. In data 29 luglio 2014 è pervenuto il suddetto parere. 2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 10. Con nota pervenuta in data 4 marzo 2014, il professionista ha presentato una proposta di impegni, integrata in data 28 maggio 2014, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9 del Regolamento. 11. In particolare, tali impegni che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante prevedono che, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno, Europcar Italia S.p.A. doti di catene da neve le vetture della propria flotta noleggiate presso tutte le stazioni presenti nelle seguenti regioni italiane: Piemonte, Valle d'aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, a copertura dunque dell'italia del nord, nonché quelle presenti nella provincia de L'Aquila ( le Stazioni ). Nell'ambito della prenotazione di noleggi che prevedono il ritiro del veicolo in qualsiasi delle suddette stazioni, al consumatore verrà prospettato ab initio, fornendone adeguata evidenza, il prezzo del noleggio comprensivo del costo delle catene con la possibilità (c.d. opt-out) di: 1) deselezionare tale dotazione, nel caso di prenotazione on-line mediante il sito 2) comunicare all'operatore di call center ovvero all'addetto alla prenotazione della stazione di noleggio contattata che non intende avvalersi di tale dotazione. 12. Gli operatori delle stazioni di noleggio saranno tenuti a fornire al cliente, prima che la procedura di prenotazione telefonica del noleggio a breve termine dei veicoli della propria flotta sia conclusa, una più ampia informativa in merito alla possibile sussistenza di ordinanze che prevedono l'obbligo di circolare con dispositivi invernali a bordo. Qualora il cliente facesse richiesta delle catene da neve sarà cura degli operatori informare il cliente del relativo costo, aggiuntivo rispetto a quello del noleggio. In nessun caso gli operatori possono ritenersi autorizzati a richiedere (ovvero indurre il consumatore a ritenere) il noleggio delle catene da neve quale condizione per la consegna del veicolo noleggiato. 13. L'avviso all'utenza nel corso della prenotazione mediante call center relativo alle dotazioni invernali ("Avvisiamo che in alcuni mesi dell'anno sono in vigore su alcune strade italiane, ordinanze che prevedono l'obbligo di circolare con dotazioni invernali a bordo. Può verificare se il suo itinerario è oggetto di tali ordinanze sul sito Per informazioni sull'offerta di tali dotazioni aggiuntive da parte di Europcar visiti il sito oppure chieda all'operatore") già implementato dal 31 marzo 2014, rimarrà immutato. Nondimeno, Europcar emetterà un apposito ordine di servizio all'indirizzo degli operatori di call center al fine di chiarire al consumatore che, con riferimento ai noleggi presso le Stazioni nel Periodo, il prezzo del noleggio sarà comprensivo di quello delle catene e che il consumatore sarà libero di scegliere, consultando anche il sito del CCISS Viaggiare Informati, se avvalersi di tale dotazione all'esito delle proprie valutazioni basate anche sulle adeguate informazioni allo stesso già fornite dalla Società. 14. Il testo dell'informativa contenuta nella c.d. pre-noleggio, già implementato dal 31 marzo 2014, sarà modificato come segue: "Ti ricordiamo che tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno è in vigore, su alcune strade ed autostrade l'obbligo di circolare con dotazioni invernali

15 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE a bordo. Prima di metterti in viaggio verifica, sul sito della Polizia di Stato [(clicca qui) link 1] o del CCISS -- Viaggiare Informati [(clicca qui) link 2], se l'itinerario che intendi percorrere è oggetto, in tutto o in parte, di tale obbligo. I veicoli Europcar, ad eccezione dei noleggi offerti con le catene da neve incluse nel prezzo, sono forniti di tale equipaggiamento solo su richiesta ad un costo aggiuntivo oltre quello del noleggio [(per maggiori info clicca qui) link 3]; in alternativa, raccomandiamo di dotarti delle tue catene da neve. Il mancato rispetto dell'obbligo di circolare con le dotazioni invernali a bordo può comportare un pericolo per la tua sicurezza e quella di altri, 1'inoperatività delle limitazioni/esclusioni di responsabilità per danni eventualmente sottoscritte e il rischio di sanzioni amministrative." 15. Nell'iter di prenotazione sul sito internet il testo dell'informativa relativa alla sussistenza delle ordinanze, già presente dalla data del 4 marzo 2014, sarà modificata come segue: "IMPORTANTE: In particolare tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno è in vigore, su alcune strade ed autostrade l'obbligo di circolare con dotazioni invernali a bordo. Prima di metterti in viaggio verifica, sul sito della Polizia di Stato [(clicca qui) link 1] o del CCISS Viaggiare Informati [(clicca qui) link 2], se l'itinerario che intendi percorrere è oggetto, in tutto o in parte, di tale obbligo. I veicoli Europcar, ad eccezione dei noleggi offerti con le catene da neve incluse nel prezzo, sono forniti di tale equipaggiamento solo su richiesta ad un costo aggiuntivo oltre quello del noleggio [(per maggiori info clicca qui) link 3];in alternativa, raccomandiamo di dotarti delle tue catene da neve. Il mancato rispetto dell'obbligo di circolare con le dotazioni invernali a bordo può comportare un pericolo per la tua sicurezza e quella di altri, l'inoperatività delle limitazioni/esclusioni di responsabilità per danni eventualmente sottoscritte e il rischio di sanzioni amministrative". 16. La voce "Altri Servizi" dei Termini e Condizioni Generali disponibile sul sito sarà modificata come segue: Dotazioni invernali. Il cliente viene informato da Europcar sui rischi cui va incontro personalmente, oltre che per la propria sicurezza, anche per le sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di circolare con dotazioni invernali a bordo, in particolare nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno. Catene da neve: Ad eccezione dei noleggi effettuati presso le stazioni situate in Piemonte, Valle d'aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e nella provincia de L'Aquila nel periodo 15 novembre 15 aprile di ogni anno, i veicoli Europcar sono forniti di catene da neve solo su richiesta e dietro il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo rispetto al costo del noleggio. E' facoltà del cliente richiederne il noleggio sia nel corso della prenotazione sia, qualora disponibili, al ritiro del veicolo noleggiato. IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 17. L Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 9 gennaio In particolare, si ritiene che le misure proposte relativamente all impegno di dotare di catene da neve le vetture della propria flotta noleggiate presso le suddette stazioni, prospettando al consumatore fin dall inizio il prezzo del noleggio comprensivo del costo delle catene, con la possibilità di rinunciare a tale dotazione nonché l informazione relativa a tale obbligo fornita ai

16 16 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE 2014 consumatori al momento della prenotazione siano idonee a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio in quanto eliminano alla radice ogni profilo di scorrettezza individuato, determinando effetti benefici per i consumatori. 19. Le catene da neve o la dotazione di gomme invernali rappresentano, secondo quanto indicato dalle circolari del Ministero dei Trasporti e confermato dalla stessa associazione di categoria Aniasa, una dotazione essenziale dell autovettura, proprio in quanto trattasi di un dispositivo di sicurezza richiesto per la circolazione del veicolo in un determinato periodo dell anno su una molteplicità di strade/autostrade. 20. Il Codice della Strada 2 stabilisce infatti che l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio. L obbligo può essere stabilito anche dal concessionario di strade e autostrade, previa comunicazione all ente concedente 3. Il Regolamento di esecuzione del C.d.S. 4 sancisce l equivalenza tra catene da neve e pneumatici da neve. 21. Con direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 si è disposto che fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. La suddetta direttiva dispone altresì che il periodo interessato dall obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. 22. Tale direttiva ha modificato il regime previgente nel quale l obbligo di circolazione con catene veniva specificamente richiesto per la circolazione in limitate e specifiche occasioni e non quale dotazione obbligatoria per la circolazione dell autovettura in specificate strade ed in determinati periodi dell anno indipendentemente dalle specifiche condizioni meteorologiche e stradali. 23. In conseguenza di tale disciplina, risulta adesso che nelle Regioni del Nord e in alcune aree del Centro Italia numerosissime strade e autostrade sono interessate da ordinanze in materia 5 (molto meno ampio risulta invece tale obbligo nel Sud Italia). Si tratta di una mappatura, peraltro in continua evoluzione, che difficilmente può essere conosciuta ex ante dai consumatori che richiedono e utilizzano il servizio di noleggio autovetture, atteso che nella normalità dei casi, in primis per ragioni turistiche, il servizio in esame serve proprio per viaggiare con un automobile in luoghi diversi da quelli abituali. Pertanto, anche per il consumatore mediamente informato che intenda noleggiare un autovettura in tali regioni, sarebbe estremamente difficile sapere, o richiedere di sapere, quale siano le tratte interessate dall obbligo di dispositivi invernali sul percorso da lui programmato o vincolarlo ad effettuare una verifica preventiva. 2 Art. 6, comma 4, lettera e), Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 3 Art. 6, comma 6 del C.d.S. 4 L articolo 122, comma 8, del D.P.R. n. 495 del In Trentino Alto Adige, ad esempio, l obbligo riguarda tutte le strade statali e provinciali della Provincia Autonoma di Trento, indipendentemente dalle condizioni metereologiche e tutte le strade statali e provinciali della Provincia di Bolzano durante i periodi di precipitazione di carattere nevoso o di possibili formazioni di ghiaccio sul piano viabile.

17 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE La soluzione proposta dal Professionista che prevede l impegno di dotare di catene da neve le vetture della propria flotta noleggiate presso le suddette stazioni, prospettando al consumatore fin dall inizio il prezzo del noleggio comprensivo del costo delle catene, con la possibilità di rinunciare a tale dotazione, appare pertanto idonea a superare i profili di criticità contestati, eliminando in radice il problema in quanto idonea a dotare le autovetture offerte in noleggio di tali dispositivi di sicurezza, proprio quando nell area circostante il luogo del noleggio, nella relativa rete stradale e autostradale, è frequente - almeno per una quota significativa delle strade - l obbligo di circolazione con tali dispositivi. Appare pertanto coerente con la diligenza richiesta ai professionisti del settore, alla luce della situazione creatasi in applicazione della citata Direttiva, il noleggio di autovetture pienamente adeguate alla circolazione e quindi dotate di tutti i dispositivi di sicurezza richiesti in considerazione del periodo e luogo del noleggio. 25. Inoltre, la predisposizione, sul sito internet della società, nonché attraverso gli altri canali, dell avviso con il quale si informano i consumatori che nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno su alcune strade ed autostrade è in vigore l obbligo di circolare con dotazioni invernali a bordo, atteso che incrementa sensibilmente l informazione ai consumatori su tale specifica questione a partire dal momento della prenotazione, permette loro di effettuare una scelta pienamente informata anche con riferimento alle dotazioni di sicurezza che sono necessarie e corrispondenti al previsto utilizzo dell autovettura. 26. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Europcar Italia S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; RITENUTO, di disporre l obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Europcar Italia S.p.A.; RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l infrazione; DELIBERA a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Europcar Italia S.p.A., ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 4 marzo 2014 e integrati in data 28 maggio 2014, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento; b) di chiudere il procedimento senza accertare l infrazione, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; c) che la società Europcar Italia S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l Autorità dell avvenuta attuazione degli impegni. Ai sensi dell articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d ufficio, laddove:

18 18 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE 2014 a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Ai sensi dell art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e successive modificazioni, nonché dell art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014, in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di euro già stabilito dall art. 23, comma 12 quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

19 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI Nell ambito del procedimento n. PS9297 avviato dall Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche l Autorità ) in data 9 gennaio 2014 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Europcar Italia S.p.A. in materia di noleggio di dispositivi antineve, Europcar Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: dotare di catene da neve le vetture della propria flotta noleggiate presso tutte le stazioni presenti nelle seguenti regioni italiane: Piemonte, Valle d'aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, a copertura dunque dell'italia del nord, nonché quelle presenti nella provincia de L'Aquila. Nell'ambito della prenotazione di noleggi che prevedono il ritiro del veicolo in qualsiasi delle suddette stazioni, al consumatore verrà prospettato ab initio, fornendone adeguata evidenza, il prezzo del noleggio comprensivo del costo delle catene con la possibilità (c.d. opt-out) di: 1) deselezionare tale dotazione, nel caso di prenotazione on-line mediante il sito 2) comunicare all'operatore di call center ovvero all'addetto alla prenotazione della stazione di noleggio contattata che non intende avvalersi di tale dotazione. Gli operatori delle stazioni di noleggio saranno tenuti a fornire al cliente, prima che la procedura di prenotazione telefonica del noleggio a breve termine dei veicoli della propria flotta sia conclusa, una più ampia informativa in merito alla possibile sussistenza di ordinanze che prevedono l'obbligo di circolare con dispositivi invernali a bordo. Qualora il cliente facesse richiesta delle catene da neve sarà cura degli operatori informare il cliente del relativo costo, aggiuntivo rispetto a quello del noleggio. In nessun caso gli operatori possono ritenersi autorizzati a richiedere (ovvero indurre il consumatore a ritenere) il noleggio delle catene da neve quale condizione per la consegna del veicolo noleggiato. L'avviso all'utenza nel corso della prenotazione mediante call center relativo alle dotazioni invernali rimarrà immutato 6 atteso che oggettivamente fornisce ai consumatori un adeguato compendio informativo generale in merito alla possibile sussistenza delle Ordinanze. Nondimeno, Europcar emetterà un apposito ordine di servizio all'indirizzo degli operatori di call center al fine di chiarire al consumatore che, con riferimento ai noleggi presso le Stazioni nel Periodo, il prezzo del noleggio sarà comprensivo di quello delle Catene e che il consumatore sarà libero di scegliere, consultando anche il sito del CCISS Viaggiare Informati, se avvalersi di tale dotazione all'esito delle proprie valutazioni basate anche sulle adeguate informazioni allo stesso già fornite dalla Società. 6 "Avvisiamo che in alcuni mesi dell'anno sono in vigore su alcune strade italiane, ordinanze che prevedono l'obbligo di circolare con dotazioni invernali a bordo. Può verificare se il suo itinerario è oggetto di tali ordinanze sul sito Per informazioni sull'offerta di tali dotazioni aggiuntive da parte di Europcar visiti il sito www. europcar.it oppure chieda all'operatore".

20 20 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE 2014 il testo dell'informativa contenuta nella c.d. pre-noleggio sarà modificato, per le medesime ragioni che hanno reso opportune le modifiche dell'informativa sub (i) supra, come segue: "Ti ricordiamo che tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno è in vigore, su alcune strade ed autostrade l'obbligo di circolare con dotazioni invernali a bordo. Prima di metterti in viaggio verifica, sul sito della Polizia di Stato [(clicca qui) link 1] o del CCISS -- Viaggiare Informati [(clicca qui) link 2], se l'itinerario che intendi percorrere è oggetto, in tutto o in parte, di tale obbligo. I veicoli Europcar, ad eccezione dei noleggi offerti con le catene da neve incluse nel prezzo, sono forniti di tale equipaggiamento solo su richiesta ad un costo aggiuntivo oltre quello del noleggio [(per maggiori info clicca qui) link 3]; in alternativa, raccomandiamo di dotarti delle tue catene da neve. Il mancato rispetto dell'obbligo di circolare con le dotazioni invernali a bordo può comportare un pericolo per la tua sicurezza e quella di altri, 1'inoperatività delle limitazioni/esclusioni di responsabilità per danni eventualmente sottoscritte e il rischio di sanzioni amministrative." Nell'iter di prenotazione sul sito internet il testo dell'informativa relativa alla sussistenza delle Ordinanze sarà modificata come segue: "IMPORTANTE: In particolare tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno è in vigore, su alcune strade ed autostrade l'obbligo di circolare con dotazioni invernali a bordo. Prima di metterti in viaggio verifica, sul sito della Polizia di Stato [(clicca qui) link 1] o del CCISS Viaggiare Informati [(clicca qui) link 2], se l'itinerario che intendi percorrere è oggetto, in tutto o in parte, di tale obbligo. I veicoli Europcar, ad eccezione dei noleggi offerti con le catene da neve incluse nel prezzo, sono forniti di tale equipaggiamento solo su richiesta ad un costo aggiuntivo oltre quello del noleggio [(per maggiori info clicca qui) link 3];in alternativa, raccomandiamo di dotarti delle tue catene da neve. Il mancato rispetto dell'obbligo di circolare con le dotazioni invernali a bordo può comportare un pericolo per la tua sicurezza e quella di altri, l'inoperatività delle limitazioni/esclusioni di responsabilità per danni eventualmente sottoscritte e il rischio di sanzioni amministrative". La voce "Altri Servizi" dei Termini e Condizioni Generali disponibile sul sito sarà modificata come segue: Dotazioni invernali. Il cliente viene informato da Europcar sui rischi cui va incontro personalmente, oltre che per la propria sicurezza, anche per le sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di circolare con dotazioni invernali a bordo, in particolare nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno. Catene da neve: Ad eccezione dei noleggi effettuati presso le stazioni situate in Piemonte, Valle d'aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e nella provincia de L'Aquila nel periodo 15 novembre 15 aprile di ogni anno, i veicoli Europcar sono forniti di catene da neve solo su richiesta e dietro il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo rispetto al costo del noleggio. E' facoltà del cliente richiederne il noleggio sia nel corso della prenotazione sia, qualora disponibili, al ritiro del veicolo noleggiato.

21 BOLLETTINO N. 35 DEL 1 SETTEMBRE PS AVIS-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012, successivamente sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTA la comunicazione, pervenuta in data 3 marzo e integrata in data 10 giugno 2014, con la quale la società Avis Budget Italia S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9 del Regolamento; VISTO il proprio provvedimento del 16 aprile 2014, con il quale, ai sensi dell art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 3 marzo e integrati in data 10 giugno 2014, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell art. 9, del Regolamento; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. La società Avis Budget Italia S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della locazione e noleggio, senza autista, di automobili, furgoni e veicoli in genere. Il bilancio della società, relativo all esercizio chiuso al 2013, presenta ricavi per 232 milioni di euro. 2. Centro Tutela Consumatori e Utenti, in qualità di segnalante, è un associazione di consumatori con sede a Bolzano. II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nel considerare le catene da neve ed i pneumatici da neve come servizio accessorio che deve essere appositamente richiesto dal cliente e per il quale è richiesto il pagamento di una somma addizionale al prezzo del noleggio nonostante tali dispositivi, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, rappresentino una dotazione obbligatoria per transitare in molte strade ed autostrade, spesso adiacenti al luogo dove viene ritirata l autovettura.

2. Centro Tutela Consumatori e Utenti, in qualità di segnalante, è un associazione di consumatori con sede a Bolzano.

2. Centro Tutela Consumatori e Utenti, in qualità di segnalante, è un associazione di consumatori con sede a Bolzano. PS9297 - EUROPCAR ITALIA-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n. 25072 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

2. Centro Tutela Consumatori e Utenti, in qualità di segnalante, è un associazione di consumatori con sede a Bolzano.

2. Centro Tutela Consumatori e Utenti, in qualità di segnalante, è un associazione di consumatori con sede a Bolzano. PS9300 - SICILY BY CAR-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n. 25075 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

2. Centro Tutela Consumatori e Utenti, in qualità di segnalante, è un associazione di consumatori con sede a Bolzano.

2. Centro Tutela Consumatori e Utenti, in qualità di segnalante, è un associazione di consumatori con sede a Bolzano. PS9298 - AVIS-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n. 25073 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

IP231 - AVIS-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n

IP231 - AVIS-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n IP231 - AVIS-DISPOSITIVI ANTINEVE Provvedimento n. 25326 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 febbraio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9610 - ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25197 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti. PS9611 - VERATOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25198 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS BARILLA-BISCOTTI BUONGRANO Provvedimento n

PS BARILLA-BISCOTTI BUONGRANO Provvedimento n PS10665 - BARILLA-BISCOTTI BUONGRANO Provvedimento n. 26559 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 aprile 2017; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

PS NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n

PS NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n PS6145 - NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n. 22805 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 settembre 2011 SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

PS CRIF-INTERROGAZIONE BANCA DATI A PAGAMENTO Provvedimento n

PS CRIF-INTERROGAZIONE BANCA DATI A PAGAMENTO Provvedimento n PS7463 - CRIF-INTERROGAZIONE BANCA DATI A PAGAMENTO Provvedimento n. 23885 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 settembre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

Obbligo di gomme invernali e catene a bordo: cosa c'è da sapere

Obbligo di gomme invernali e catene a bordo: cosa c'è da sapere Obbligo di gomme invernali e catene a bordo: cosa c'è da sapere Autore: Redazione In: Notizie di diritto Da domenica 15 novembre parte l obbligo di dotare le proprie autovetture di pneumatici invernali.

Dettagli

PS C-DATE.IT-RINNOVO AUTOMATICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS C-DATE.IT-RINNOVO AUTOMATICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10258 - C-DATE.IT-RINNOVO AUTOMATICO Provvedimento n. 26117 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

PS PALESTRE HAPPY FIT Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS PALESTRE HAPPY FIT Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8979 - PALESTRE HAPPY FIT Provvedimento n. 24798 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

PS PRIVALIA-SWEEP GARANZIA LEGALE/COMMERCIALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS PRIVALIA-SWEEP GARANZIA LEGALE/COMMERCIALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9970 - PRIVALIA-SWEEP GARANZIA LEGALE/COMMERCIALE Provvedimento n. 25901 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

PS AUTOGAS NORD-RICHIESTE PENALI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS AUTOGAS NORD-RICHIESTE PENALI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10099 - AUTOGAS NORD-RICHIESTE PENALI Provvedimento n. 26196 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 settembre 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

PS BUTANGAS-PROBLEMI CONTRATTUALI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS BUTANGAS-PROBLEMI CONTRATTUALI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10277 - BUTANGAS-PROBLEMI CONTRATTUALI Provvedimento n. 26199 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 settembre 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali VISTO il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all articolo 10 ha previsto l istituzione dell Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS ILLUMIA-PENALE PER RECESSO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ILLUMIA-PENALE PER RECESSO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10198 - ILLUMIA-PENALE PER RECESSO Provvedimento n. 25946 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n. 26502 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

Parte seconda Prontuario delle violazioni amministrative e dei reati previsti nel codice della strada

Parte seconda Prontuario delle violazioni amministrative e dei reati previsti nel codice della strada Parte seconda Prontuario delle violazioni amministrative e dei reati previsti nel codice della strada Parte seconda - Prontuario delle violazioni amministrative 6 6 Regolamentazione della circolazione

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

Provincia di Pordenone

Provincia di Pordenone Provincia di Pordenone MEDAGLIA D'ORO AL V.M.. Regolamento per l irrogazione della sospensione e del ritiro del tesserino regionale di caccia in applicazione dell'articolo 38, comma 6, della legge regionale

Dettagli

PS MEETIC.IT-DIFFICOLTÀ DI RECESSO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS MEETIC.IT-DIFFICOLTÀ DI RECESSO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10187 - MEETIC.IT-DIFFICOLTÀ DI RECESSO Provvedimento n. 26116 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2016; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA

Dettagli

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 29/2012 MAGGIO/4/2012 (*) 15 Maggio 2012 LA CIRCOLARE N. 2/2012 DEL

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2012 351/2012/R/GAS DISPOSIZIONI IN MERITO AL CORRISPETTIVO CV BL, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 155/11 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 3 agosto

Dettagli

S.A.L.T. SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA ORDINANZA N Il sottoscritto Claudio Farnesi, nella Sua qualità di Dirigente Area

S.A.L.T. SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA ORDINANZA N Il sottoscritto Claudio Farnesi, nella Sua qualità di Dirigente Area S.A.L.T. SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA Autostrada A12 Tratto Sestri Levante -:- Brugnato Autostrada A11 Tratto Lucca Ovest -:- Massarosa Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale

Dettagli

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 339/2012/R/eel

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 339/2012/R/eel Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 339/2012/R/eel Deliberazione 11 aprile 2007, n. 88/07 Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

Obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo

Obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo AUTOTRASPORTI VIABILITA Obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo Si richiama la notizia n. 304/2013 per informare le imprese associate delle ordinanze con cui gli enti proprietari delle

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 45/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

Going S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 9 del Regolamento;

Going S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 9 del Regolamento; PS9612 - GOING/BLUVACANZE - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25199 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARAVEL S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 43/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MONDO TV S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 61/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

PS TOTALGAZ ITALIA-DURATA E CLAUSOLE DEL CONTRATTO

PS TOTALGAZ ITALIA-DURATA E CLAUSOLE DEL CONTRATTO PS10249 - TOTALGAZ ITALIA-DURATA E CLAUSOLE DEL CONTRATTO Provvedimento n. 26198 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 29 settembre 2016; SENTITO il Relatore Professor

Dettagli

RIR RISOLUZIONE N. 355/E

RIR RISOLUZIONE N. 355/E RIR RISOLUZIONE N. 355/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 agosto 2008 Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione dei dati acquisiti

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

Deliberazione n. 58 /I C./2006

Deliberazione n. 58 /I C./2006 Deliberazione n. 58 /I C./2006 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 9/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

A.C Fornitura dei servizi della rete internet, tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

A.C Fornitura dei servizi della rete internet, tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. A.C. 2520 Fornitura dei servizi della rete internet, tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (Nuovo testo) N. 80 20 gennaio 2016 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Analisi degli

Dettagli

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n PS9601 - D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n. 25370 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa

Dettagli

Punti patente e comunicazione trasgressore

Punti patente e comunicazione trasgressore Punti patente e comunicazione trasgressore Ufficio di riferimento L'ufficio di competenza è Ufficio Verbali e Contenzioso Piazza Garibaldi, 21 0544.97.92.84 pm@comunecervia.it Scopo All'atto del rilascio

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 1 APRILE 2016 154/2016/E/COM CHIUSURA DELL INDAGINE CONOSCITIVA AVVIATA CON DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ 256/2014/E/COM, RELATIVAMENTE AGLI INVESTIMENTI DICHIARATI DA ALCUNE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2013 338/2013/R/EFR DEFINIZIONE DEL CONTRATTO-TIPO AI FINI DELL EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012, RELATIVI A INTERVENTI DI PICCOLE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TORO EDIZIONI S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 32/15/SBC)

Dettagli

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 - Art. 16-bis. Patente a punti. (1) () - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 0 Settembre 007 11:0-1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II; Delibera n. 96/2016 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 169/2014, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento

Dettagli

Circolare N. 19 del 9 Febbraio 2017

Circolare N. 19 del 9 Febbraio 2017 Circolare N. 19 del 9 Febbraio 2017 S La trasmissione dei dati relativi agli stampati fiscali entro il prossimo 28.02.2017 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, come di consueto,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Protocollo n. 154587/2009 Modello per l istanza di rimborso ai sensi dell articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Modifiche

Dettagli

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II,

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 2017 538/2017/E/EEL DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE SCREPIS ORAZIO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICA DI CONNESSIONE T0376190 L AUTORITÀ PER

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2016 803/2016/R/EEL DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI PER GLI ANNI 2017 E SEGUENTI, CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno N. 300/A/1/41236/109/16/1 Roma, 4 febbraio 2005 OGGETTO:Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive

Dettagli

PS UNICREDIT-MUTUO VARIABILE SOGLIA MINIMA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS UNICREDIT-MUTUO VARIABILE SOGLIA MINIMA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10296 - UNICREDIT-MUTUO VARIABILE SOGLIA MINIMA Provvedimento n. 26283 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Decreto n del 11 luglio 2017

Decreto n del 11 luglio 2017 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto n. 1990 del 11 luglio 2017 Contributi all

Dettagli

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 Dopo l articolo., inserire il seguente: Art.1. Il comma 1 quater, dell articolo 29, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con

Dettagli

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Barucci; VISTA la

Dettagli

PS2338B - DI SALVO E DELLA MARTIRA Provvedimento n

PS2338B - DI SALVO E DELLA MARTIRA Provvedimento n PS2338B - DI SALVO E DELLA MARTIRA Provvedimento n. 22368 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2011; SENTITO il relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

Dettagli

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ BANCA D ITALIA PROVVEDIMENTO 7 giugno 2017. Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.

Dettagli

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/20/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 911671/CEE RELATIVA ALL'USO OBBLIGATORIO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 381/16/CONS RIUNIONE, AI SENSI DELL ARTICOLO 8 BIS DELLA DELIBERA N. 131/08/CONS, DEI PROCEDIMENTI DI IMPEGNI SULLE CONTESTAZIONI N. 1/15/DRS E N. 2/15/DRS NEI CONFRONTI DI TELECOM ITALIA S.P.A.

Dettagli

DETERMINAZIONE. Estensore TIRELLI AUGUSTO. Responsabile del procedimento TIRELLI AUGUSTO. Responsabile dell' Area P. FERLITO

DETERMINAZIONE. Estensore TIRELLI AUGUSTO. Responsabile del procedimento TIRELLI AUGUSTO. Responsabile dell' Area P. FERLITO REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: LAVORO ATTUAZIONE INTERVENTI DETERMINAZIONE N. G04711 del 06/05/2016 Proposta n. 5469 del 18/04/2016 Oggetto: Concessione, per l'anno 2014, del trattamento straordinario

Dettagli

COMUNE DI GAVARDO Provincia di Brescia

COMUNE DI GAVARDO Provincia di Brescia COMUNE DI GAVARDO Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 260 DATA DI EMISSIONE 28/07/2016 ORIGINALE OGGETTO : VERIFICA PERIODICA E SOSTITUZIONE DISPOSITIVO ETILOMETRO DRAEGER 7110 MATRICOLA ARTK0005 -

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n 15626 del 06/10/2016 Proposta: DPG/2016/16182 del 05/10/2016 Struttura proponente: Oggetto:

Dettagli

Determinazione del dirigente Numero 91 del 02/02/2017

Determinazione del dirigente Numero 91 del 02/02/2017 Determinazione del dirigente Numero 91 del 02/02/2017 Oggetto : 04 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DEGLI ILLUMINATI TRAMITE CONCESSIONE:

Dettagli

ORDINANZA N. 20 DEL Oggetto: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL RESPONSABILE DELL AMBITO

ORDINANZA N. 20 DEL Oggetto: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL RESPONSABILE DELL AMBITO COMUNE DI CIVATE Via A. Manzoni n. 5-23862 CIVATE (LC) C.F. n. 00505190132 Part. IVA n. 00505190132 Tel.0341/213306 Fax 0341/213350 ORDINANZA N. 20 DEL 04-11-2016 Oggetto: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

Dettagli

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012;

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012; DELIBERA N. 290/12/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA CANALE ITALIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE CANALE ITALIA 84) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ART. 5 TER, COMMI

Dettagli

Decreto n. 158 del 26 Gennaio 2016

Decreto n. 158 del 26 Gennaio 2016 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto n. 158 del 26 Gennaio 2016 Liquidazione a Manpower

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione

Dettagli

Deliberazione 8 settembre ARG/gas 119/11

Deliberazione 8 settembre ARG/gas 119/11 Deliberazione 8 settembre 2011 - ARG/gas 119/11 Ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato del 10 maggio 2007 n. 2242/07 e n. 2243/07 e del TAR Lombardia del 23 aprile 2009 n. 3517/09 e n. 3518/09

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai

Dettagli

C LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n

C LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n C11920 - LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n. 24532 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 settembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l Innovazione CODICE CIFRA: A02/DEL/2011/

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l Innovazione CODICE CIFRA: A02/DEL/2011/ R E G I O N E P U G L I A Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l Innovazione CODICE CIFRA: A02/DEL/2011/ OGGETTO: Modifiche al Regolamento Regionale

Dettagli

Circolare N.77 del 24 Maggio 2012

Circolare N.77 del 24 Maggio 2012 Circolare N.77 del 24 Maggio 2012 Stabilimenti balneari Senza scontrino o ricevuta fiscale rischio sospensione attività Stabilimenti balneari: senza scontrino o ricevuta fiscale rischio sospensione attività

Dettagli

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2015 DEFC. 2015.10 Tit. 2015.1.10.21.84 Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM

Dettagli

RC Auto: addio al tagliando sul parabrezza, ma a bordo i documenti raddoppiano!

RC Auto: addio al tagliando sul parabrezza, ma a bordo i documenti raddoppiano! RC Auto: addio al tagliando sul parabrezza, ma a bordo i documenti raddoppiano! Il Viminale indica tali documenti come idonei a prevalere rispetto agli accertamenti da remoto di Valeria Zeppilli Come noto,

Dettagli

TITOLO Obbligo per i professionisti e gli esercenti attività di vendita di prodotti di dotarsi del POS

TITOLO Obbligo per i professionisti e gli esercenti attività di vendita di prodotti di dotarsi del POS AREA Legale e Reti di Impresa CIRCOLARE N. 15737 dell 11 ottobre 2017 TITOLO Obbligo per i professionisti e gli esercenti attività di vendita di prodotti di dotarsi del POS RIFERIMENTI NORMATIVI - Schema

Dettagli

SERVIZIO CONSULENZA FISCALE * CIRCOLARE F8/2014

SERVIZIO CONSULENZA FISCALE * CIRCOLARE F8/2014 SERVIZIO CONSULENZA FISCALE * CIRCOLARE F8/2014 Al via dal 3 novembre l obbligo di registrazione degli utilizzatori sulla carta di circolazione Veicoli in benefit, ad uso promiscuo e condivisi esclusi

Dettagli

D.M. 18 marzo 2010 (1).

D.M. 18 marzo 2010 (1). D.M. 18 marzo 2010 (1). Modalità di offerta e obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato (3). (2) --------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

PROVINCIA DI ROMA. ORDINANZA N. 12 del 17 dicembre 2013 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE

PROVINCIA DI ROMA. ORDINANZA N. 12 del 17 dicembre 2013 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE PROVINCIA DI ROMA ORDINANZA N. 12 del 17 dicembre 2013 Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle strade provinciali dell Amministrazione Provinciale di Roma Prescrizione

Dettagli

Provincia di Venezia Comune di Venezia Comune di Chioggia ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE

Provincia di Venezia Comune di Venezia Comune di Chioggia ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE Provincia di Venezia Comune di Venezia Comune di Chioggia ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni

Dettagli

Delibera n. 110/2015

Delibera n. 110/2015 Delibera n. 110/2015 Avvio di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007,

Dettagli

Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE

Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE ATTO DIRIGENZIALE N 139 DEL08/02/2016 OGGETTO: PRE-RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A LEGGI DELLO STATO,DELLA REGIONE

Dettagli

Comune di Tornaco. Provincia di Novara. Comunicato ai Capigruppo. Il 16/6/2015 N. prot VERBALE SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE N.

Comune di Tornaco. Provincia di Novara. Comunicato ai Capigruppo. Il 16/6/2015 N. prot VERBALE SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE N. Comune di Tornaco Provincia di Novara Comunicato ai Capigruppo Il 16/6/2015 N. prot. 1170 VERBALE SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE N. 25 OGGETTO: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI

Dettagli

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8943 - AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n. 24645 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2013; SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE CARLI / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 2019/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 febbraio 2015; VISTA

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento

Dettagli

NELLA riunione del Consiglio del 8 luglio 2010;

NELLA riunione del Consiglio del 8 luglio 2010; DELIBERAZIONE 8 luglio 2010. Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l anno 2010, in attuazione dell articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. (Deliberazione

Dettagli

Parte I N. 2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA

Parte I N. 2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I N. 2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-1-2016 225 nelle more della ridefinizione dell intero assetto del sistema sanitario regionale, di cui alla L.R. 26.11.2015 n. 53. Gli allegati

Dettagli

IL COMMISSARIO DELEGATO

IL COMMISSARIO DELEGATO ORDINANZA n. 3 del 12 novembre 2014 OGGETTO: Attuazione dell art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell O.C.D.P.C. n. 170/2014, Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi

Dettagli

PB774 - KONE-CARATTERISTICHE ASCENSORI Provvedimento n. 25223 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB774 - KONE-CARATTERISTICHE ASCENSORI Provvedimento n. 25223 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB774 - KONE-CARATTERISTICHE ASCENSORI Provvedimento n. 25223 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 dicembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli