Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 231. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 26 agosto 2016.

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1 Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 231 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 26 agosto 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1422 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia... 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016, che approva la sostanza attiva isofetamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva etofumesate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1427 della Commissione, del 25 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE (segue) Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Regolamento n. 34 della Commissione economica per l'europa delle Nazioni Unite (UNECE) Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio [2016/1428]... 41

3 L 231/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1422 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), considerando quanto segue: (1) Con la decisione (UE) 2016/837 ( 2 ) il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'unione europea, l'islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il , dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo , del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'islanda. (2) Il testo del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (di seguito «il protocollo aggiuntivo»), allegato alla decisione (UE) 2016/837, stabilisce il rinnovo di sette contingenti tariffari esenti da dazio che erano scaduti il 30 aprile 2014 e di tre nuovi contingenti tariffari esenti da dazio per l'immissione in libera pratica nell'unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia. (3) Ai sensi del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo compreso tra il 1 o maggio 2014 e la data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il periodo compreso tra la data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo e il 30 aprile (4) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 per dare attuazione ai contingenti tariffari stabiliti dal protocollo aggiuntivo. (5) I contingenti tariffari dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo fino al 30 aprile Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2016/837. ( 1 ) GU L 101 del , pag. 1. ( 2 ) Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'unione europea, l'islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il , dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo , del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'islanda (GU L 141 del , pag. 1).

4 L 231/ (6) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) ha abrogato il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( 2 ) e ha posto fine al regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca. È pertanto necessario sopprimere la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 992/95 riguardante il rispetto dei prezzi di riferimento. (7) Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che definisce la nozione di prodotti originari e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 dell'8 febbraio 2016 ( 3 ). È quindi necessario stabilire che si applica il protocollo n. 3 modificato. (8) I contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine , e sono stati applicati in conformità all'allegato del regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio ( 4 ) dal 2005 al È pertanto necessario sopprimere l'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 992/95 che si riferisce a tali contingenti tariffari. (9) Le norme di gestione dei contingenti tariffari sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 5 ), che sostituisce il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 6 ) a decorrere dal 1 o maggio È opportuno modificare l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 992/95 per tener conto delle nuove norme. (10) È opportuno modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 992/95 per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata («codici NC») previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 7 ), nonché delle suddivisioni TARIC. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 992/95. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato: 1) l'articolo 1 è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 (*). (*) Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del , pag. 63).»; ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del , pag. 22). ( 3 ) GU L 72 del , pag. 63. ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (GU L 331 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 343 del , pag. 558). ( 6 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell' , pag. 1). ( 7 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del , pag. 1).

5 L 231/3 2) l'articolo 2 bis è soppresso; 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*). (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 343 del , pag. 558).»; 4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella. Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

6 L 231/ ALLEGATO «ALLEGATO Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione. Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) ex ex Grassi e oli di animali marini e loro frazioni, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg Dall'1.1 al , Altri salmonidi congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al ex Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus Dall'1.4 al ex Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie Boreogadus saida Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi ( 1 ) Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al

7 L 231/5 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Preparazioni e conserve di pesci: Dall'1.1 al ex Alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati Anguille Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ex Merluzzi carbonari (Pollachius virens), esclusi i merluzzi carbonari affumicati Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) Merluzzi dell'alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) altri ex Altre preparazioni e conserve di pesci, esclusi aringhe, sgombri e conserve di merluzzi carbonari affumicati ex Preparazioni e conserve di sgombri (Scomber australasicus) Sgombri delle specie Scomber scombrus o Scomber japonicus, congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al

8 L 231/ Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Dall' al Sugarelli inca o del Pacifico (Trachurus murphyi) Dall' al ex Altri pesci delle specie Trachurus spp., esclusi Trachurus trachurus, Trachurus murphyi e i suri (Caranx trachurus) Dall' al Cobia (Rachycentron canadum) Dall' al Altri pesci Dall' al Razze (Rajidae) Orate (Sparus aurata) Filetti di aringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati Dall' al ex Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati ( 2 ) Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al

9 L 231/7 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Dall'1.1 al Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka) Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) ex Salmoni dell'atlantico (Salmo salar) Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) Dall'1.1 al Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al Altri salmonidi, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

10 L 231/ Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Molva (Molva spp.), fresca o refrigerata, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al Freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Dall'1.1 al Passere di mare (Pleuronectes platessa) Sogliole (Solea spp.) Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita Suri e sugarelli (Trachurus spp.) Cobia (Rachycentron canadum) Pesci spada (Xiphias gladius) Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) ex Melù australe (Micromesistius australis) Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae Razze (Rajidae) Austromerluzzi (Dissostichus spp.) Spigole (Dicentrarchus spp.) Orate (Sparus aurata) Orate (Sparidae) escluse le specie Dentex dentex o Pagellus spp Rane pescatrici (Lophius spp.)

11 L 231/9 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Abadeci (Genypterus blacodes) Altri pesci Pesci di forma appiattita congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Rombo chiodato (Psetta maxima) Passere pianuzze (Platichtys flesus) Pesci del genere Rhombosolea Altri pesci di forma appiattita, esclusi ippoglossi, passere di mare, sogliole, rombi chiodati, passere pianuzze, pesci del genere Rhombosolea e pesci della specie Pelotreis flavilatus o Peltorhamphus novaezelandiae Carne congelata di: Dall'1.1 al Pesci spada (Xiphias gladius) Merluzzi d'alaska (Theragra chalcogramma), esclusi i surimi ex ex Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'alaska (Theraga chalcogramma), esclusi i surimi della sottovoce Altri pesci, esclusi i surimi e i pesci d'acqua dolce e esclusi gli sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), fresche, refrigerate o congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dal 16.6 al

12 L 231/ Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dal 16.6 al Sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dal 16.6 al Scorfani (Sebastes spp.), freschi, refrigerati o congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al Filetti, freschi o refrigerati e congelati, di: Dall'1.1 al Tilapia (Oreochromis spp.) Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) Persico africano (Lates niloticus) Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.) e pesci testa di serpente (Channa spp.) Trote delle specie Oncorhynchus apache o Oncorhynchus chrysogaster Altri pesci di acqua dolce Filetti, freschi o refrigerati, di: Dall'1.1 al Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

13 L 231/11 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Pesci spada (Xiphias gladius) Austromerluzzi (Dissostichus spp.) Scorfani (Sebastes spp.) Altri pesci Carni fresche o refrigerate (anche tritate) di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae e di altri pesci esclusi i pesci di acqua dolce Dall'1.1 al Lati di aringhe, freschi o refrigerati ( 3 ) Filetti congelati di: Dall'1.1 al Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) Merluzzi carbonari (Pollachius virens) Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) Merluzzi dell'alaska (Theragra chalcogramma) Pesci della specie Boreogadus saida Merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae) Altri pesci Passere di mare (Pleuronectes platessa) ex Altri pesci di forma appiattita, esclusi Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra

14 L 231/ Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Pesci spada (Xiphias gladius) Austromerluzzi (Dissostichus spp.) Scorfani (Sebastes spp.) Rane pescatrici (Lophius spp.) ex Altri pesci, esclusi i pesci castagna (Brama spp.) ex Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati Dall'1.1 al Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili Dall'1.1 al Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili Dall'1.1 al Pinne di squalo affumicate

15 L 231/13 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili: Dall'1.1 al Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) ex Altri pesci, esclusi ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis) Pinne di squalo non affumicate Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia, diverse dalle frattaglie di pesce commestibili Dall'1.1 al Scampi (Nephrops norvegicus) congelati, non affumicati Dall'1.1 al Gamberetti rosa congelati, non affumicati ex Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo, non affumicati Dall'1.1 al ex Scampi (Nephrops norvegicus) non congelati, non affumicati Dall'1.1 al

16 L 231/ Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) ex Gamberetti rosa, non congelati, non affumicati, destinati alla trasformazione ( 4 ) ex Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati Dall'1.1 al Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate Dall'1.1 al Preparazioni o conserve di alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati Dall'1.1 al Preparazioni o conserve di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, interi o in pezzi, ma non tritati Dall'1.1 al Preparazioni o conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati Dall'1.1 al Anguille Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) Merluzzi carbonari (Pollachius virens) Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) Merluzzi dell'alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) Altro Preparazioni o conserve di carne di altri pesci

17 L 231/15 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Preparazioni o conserve di carne di salmone Dall'1.1 al ex Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati Dall'1.1 al ex ex ex Preparazioni o conserve di gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati Dall'1.1 al ex ex Preparazioni o conserve di granchi Dall'1.1 al

18 L 231/ Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) ex Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati Dall' al ex Dall' al ex Dall' al Dall' al Dall' al ex Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia Dall' al tonnellate di peso netto sgocciolato 0 ex Dall' al tonnellate di peso netto sgocciolato Dall' al tonnellate di peso netto sgocciolato Dall' al tonnellate di peso netto sgocciolato Dall' al tonnellate di peso netto sgocciolato ex Cavolfiori, freschi o refrigerati Dall'1.8 al Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati Dall'1.1 al

19 L 231/17 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) ex Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati Ciliege, fresche Dal 16.7 al ( 5 ) Prugne, fresche Dall'1.9 al ( 5 ) Fragole, fresche Dal 9.6 al Fragole, fresche Dall'1.8 al Frazioni solide di grassi e oli di pesci, diversi dagli oli di fegato Dall'1.1 al Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie Dall'1.1 al Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate Dall'1.1 al Altre lattughe, fresche o refrigerate Dall'1.1 al Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee Dall'1.1 al EUR Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Dall'1.1 al Lamponi, freschi Dall'1.1 al Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate Dall'1.1 al

20 L 231/ Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto Dall'1.1 al ex Filetti di sgombri, congelati Dall' al ex Lati di sgombri, congelati Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al ex Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), freschi o refrigerati Dall' al Lati di aringhe, freschi o refrigerati Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana Dall' al Dall' al

21 L 231/19 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Dall' al Dall' al Dall' al ( 1 ) Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo. ( 2 ) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo. ( 3 ) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo. ( 4 ) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 269 del , pag. 1)]. ( 5 ) Si applica il dazio specifico addizionale.»

22 L 231/ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1423 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'approvazione della sostanza attiva picolinafen, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 2 ), scade il 30 giugno (2) Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del picolinafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 3 ) è stata presentata, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ( 4 ), entro i termini previsti in detto articolo. (3) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. (4) In consultazione con lo Stato membro correlatore, lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 14 maggio 2014 lo ha presentato all'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») e alla Commissione. (5) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. (6) Il 22 ottobre 2015 l'autorità ha comunicato alla Commissione le conclusioni ( 5 ) sulla possibilità che il picolinafen soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato il progetto di rapporto di riesame per il picolinafen al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 29 gennaio (7) È stato accertato, con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Tali criteri di approvazione sono quindi considerati rispettati. ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell' , pag. 1). ( 3 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell' , pag. 10). ( 5 ) EFSA Journal 2015; 13(11):4279. Disponibile online all'indirizzo:

23 L 231/21 (8) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del picolinafen. (9) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del picolinafen si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che però non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti picolinafen possono essere autorizzati. È quindi opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida. (10) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni. (11) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione ( 1 ) ha prorogato la scadenza del periodo di approvazione del picolinafen fino 30 giugno 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è già stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o novembre (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva L'approvazione della sostanza attiva picolinafen, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-m, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del , pag. 4).

24 L 231/ Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

25 Nome comune, numeri d'identificazione Picolinafen N. CAS N. CIPAC 639 Denominazione IUPAC Purezza ( 1 ) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione 4 -fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide ALLEGATO I ( 1 ) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. Disposizioni specifiche 980 g/kg 1 o novembre giugno 2031 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: alle impurezze presenti nella sostanza attiva tecnica; alla protezione dei mammiferi, soprattutto dei grandi mammiferi erbivori; alla protezione delle piante terrestri non bersaglio; alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle alghe. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi L 231/23

26 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato: 1) nella parte A è soppressa la voce 38 relativa al picolinafen; 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente: Numero Nome comune, numeri d'identificazione «103 Picolinafen N. CAS N. CIPAC 639 ALLEGATO II Denominazione IUPAC Purezza (*) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione 4 -fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide Disposizioni specifiche 980 g/kg 1 o novembre giugno 2031 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: alle impurezze presenti nella sostanza attiva tecnica; alla protezione dei mammiferi, soprattutto dei grandi mammiferi erbivori; alla protezione delle piante terrestri non bersaglio; alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle alghe. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.» L 231/24 (*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

27 L 231/25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1424 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 2 ), scade il 30 giugno (2) Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del tifensulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 3 ) è stata presentata, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ( 4 ), entro i termini previsti in detto articolo. (3) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. (4) In consultazione con lo Stato membro correlatore, lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 17 luglio 2014 lo ha presentato all'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») e alla Commissione. (5) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. (6) Il 15 luglio 2015 l'autorità ha comunicato alla Commissione le conclusioni ( 5 ) sulla possibilità che il tifensulfuron metile soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame per il tifensulfuron metile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. (7) È stato accertato, con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Tali criteri di approvazione sono quindi considerati rispettati. ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell' , pag. 1). ( 3 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell' , pag. 10). ( 5 ) EFSA Journal 2015; 13(7): Disponibile online all'indirizzo:

28 L 231/ (8) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del tifensulfuron metile. (9) La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione del tifensulfuron metile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che però non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tifensulfuron metile possono essere autorizzati. È quindi opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida.. (10) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario fissare alcune condizioni. È opportuno in particolare richiedere ulteriori informazioni di conferma. (11) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione ( 1 ) ha prorogato la scadenza del periodo di approvazione del tifensulfuron metile fino 30 giugno 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è già stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o novembre (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva L'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni ivi stabilite. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-m, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del , pag. 4).

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