Elenco voci di tariffa

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Elenco voci di tariffa"

Transcript

1 Elenco voci di della doganale elettronica Tares Stato: 1 luglio 2016 pubblicato dalla Direzione generale delle dogane, 3003 Berna Questo elenco serve da aiuto per l applicazione della doganale elettronica Tares (p. es. stabilire una voce di senza far uso dello schermo). Esso contiene: la legge sulla delle dogane l ordinanza sulla tara le regole generali per l interpretazione del Sistema armonizzato e le regole complementari svizzere le voci di con i testi di e le note. Altre indicazioni necessarie per lo sdoganamento devono tuttavia essere prelevate dalla doganale elettronica Tares, che può essere consultata gratuitamente su Internet al sito Siccome trattasi di una stampa trattata in modo automatico partendo da una banca dati, è possibile che su alcune pagine vi sia pochissimo testo.

2 Indice delle materie Legge sulla delle dogane Ordinanza sulla tara Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato I ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE 01 Animali vivi 02 Carni e frattaglie commestibili 03 Pesci e crostacei, molluschi e invertebrati acquatici 04 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 05 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove II PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE 06 Piante vive e prodotti della floricoltura 07 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci 08 Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni 09 Caffè, tè, mate e spezie 10 Cereali 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 13 Gomme, resine ed succhi ed estratti vegetali 14 Materie da intreccio ed prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove III GRASSI E OLI, ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE 15 Grassi e oli, animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale IV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI 16 Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di invertebrati acquatici 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 18 Cacao e sue preparazioni 19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante 21 Preparazioni alimentari diverse 22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati V PRODOTTI MINERALI 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi 26 Minerali, scorie e ceneri (stato ) 1/4

3 Indice delle materie 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi 29 Prodotti chimici organici 30 Prodotti farmaceutici 31 Concimi 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia 38 Prodotti vari delle industrie chimiche VII MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA 39 Materie plastiche e lavori di tali materie 40 Gomma e lavori di gomma VIII PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI TALI MATERIE; OGGETTI DI SEL LERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SI MILI; LAVORI DI BUDELLA 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella 43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali IX LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHE RO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno 45 Sughero e lavori di sughero 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio X PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CAR TONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI 47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone 49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI 50 Seta (stato ) 2/4

4 Indice delle materie 51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine 52 Cotone 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta 54 Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali 55 Fibre sintetiche o artificiali discontinue 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia 57 Tappeti ed rivestimenti del suolo di materie tessili 58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami 59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili 60 Stoffe a maglia 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci XII CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPA RATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI 64 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti 66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastonisedile, fruste, frustini e loro parti 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli XIII LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRO DOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili 69 Prodotti ceramici 70 Vetro e lavori di vetro XIV PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FI NI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, PLACCATI O DOPPIATI DI METALLI PREZIOSI E LA VORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e avori di queste materie; minuterie di fantasia; monete XV METALLI COMUNI E LORO LAVORI 72 Ghisa, ferro e acciaio 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio 74 Rame e lavori di rame 75 Nichel e lavori di nichel 76 Alluminio e lavori di alluminio 78 Piombo e lavori di piombo 79 Zinco e lavori di zinco 80 Stagno e lavori di stagno 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie (stato ) 3/4

5 Indice delle materie 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni 83 Lavori diversi di metalli comuni XVI MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRA ZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione e parti ed accessori di questi apparecchi XVII MATERIALE DA TRASPORTO 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed veicoli terrestri, loro parti ed accessori 88 Navigazione aerea o spaziale 89 Navigazione marittima o fluviale XVIII STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRA FIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICOCHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI 90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi 91 Orologeria 92 Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti XIX ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI 93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori XX MERCI E PRODOTTI DIVERSI 94 Mobili; mobili medicochirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate 95 Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori 96 Lavori diversi XXI OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità (stato ) 4/4

6 Legge sulla delle dogane (RS ) (LTD) del 9 ottobre 1986 (Stato 1 gennaio 2014) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1985, decreta: Sezione 1 Principi Art. 1 Obbligo doganale generale 1 Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla generale degli allegati 1 e 2. 2 Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge. Art. 2 Computo dei dazi 1 Le merci sono sdoganate secondo il peso lordo, se non è prescritta un altra modalità di misura per il loro sdoganamento. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare lo sdoganamento secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi. 3 Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l aliquota è stabilita per 100 chilogrammi. Sezione 2: Tariffe doganali Art. 3 Tariffa generale Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l aumento. Art. 4 Tariffa d uso 1 Se gli interessi dell economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch esso può applicare provvisoriamente in virtù dell articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne. 2 Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali. 3 Se gli interessi dell economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato le e dopo essersi consultato con la Commissione di periti doganali: a. diminuire adeguatamente le aliquote; b. ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci; c. determinare i contingenti doganali. Art. 5 Tariffa d esportazione 1 Le merci non menzionate nella d esportazione sono esenti dai dazi d uscita. 2 Se, per effetto di condizioni straordinarie all estero, si riscontrasse che le aliquote della d esportazione non siano sufficienti a impedire l esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella, per le quali non sia stabilita un aliquota. 1/4 (Stato: )

7 Legge sulla delle dogane (RS ) 3 Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della d esportazione non più giustificate dallo stato dell approvvigionamento del Paese. 4 Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l esportazione in franchigia delle merci menzionate nella d esportazione. Sezione 3: Misure straordinarie Art. 6 Stato di necessità In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale. Art. 7 Condizioni straordinarie nelle relazioni con l estero Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all estero, le relazioni commerciali con l estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna. Sezione 4: Statistica del commercio esterno Art. 8 Sull importazione, l esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno). Sezione 5: Modifiche della generale delle dogane decise dal Consiglio federale sulla base di convenzioni internazionali Art. 9 Modifiche nell ambito del Sistema armonizzato 1 Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la generale. 2 Esso può, giusta l articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee rie della generale quali linee statistiche nella d uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell aggravio daziario. Art. 9a Modifiche convenute nell ambito dell OMC Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la generale delle dogane quando una modifica della lista LIXSvizzeraLiechtenstein si applica provvisoriamente. Sezione 6: Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo Art. 10 Modificazione delle aliquote di dazio 1 Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell ambito della generale, tenendo conto degli rami economici. 2 Le autorità incaricate dell esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio. 3 Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all Ufficio federale dell agricoltura. Può delegare tale competenza all Ufficio federale dell agricoltura soltanto se a quest ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio. 4 Fatto salvo l articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 2022 della legge sull agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze: a. la determinazione di prezzi soglia; b. la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell allegato 2; 2/4 (Stato: )

8 Legge sulla delle dogane (RS ) c. la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all articolo 4 capoverso 3 lettera c. Art. 11 Clausole di salvaguardia 1 Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della generale concernenti i prodotti agricoli. 2 In casi urgenti, la decisione è presa dal DEFR. 3 Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi. Sezione 7: Rapporto, approvazione e modificazione della delle dogane Art. 12 Modificazione della generale 1 Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della generale conformemente all articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge. 2 Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall Assemblea federale o dal popolo. Art. 13 Applicazione temporanea di accordi e provvedimenti 1 Il Consiglio federale riferisce annualmente all Assemblea federale, se: a. applica accordi a titolo provvisorio (art. 4 cpv. 1); b. sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4 7 e 9a o in base alla sezione 6; c. vengono fissati nuovi prezzi soglia; d. sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali. 2 L Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati. Sezione 8: Disposizioni finali Art. 14 Modificazione della generale Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della generale conformemente all articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge. Art. 15 Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell esecuzione. Esso emana le disposizioni transitorie. 2 L Amministrazione delle dogane pubblica la d uso. Art. 16 Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente 1 Il Consiglio federale adatta alla generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci li e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge. 2 La legge federale del 19 giugno 1959 su la delle dogane svizzere è abrogata. Art. 17 Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Data dell entrata in vigore: 1 gennaio 1988 Disposizione finale Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la generale in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell ambito dell abrogazione della legge sui cereali. 3/4 (Stato: )

9 Legge sulla delle dogane (RS ) Tariffa generale (Allegati 1 e 2) Link sulla Tariffa generale (documento Pdf) Per quanto riguardo la pubblicazione, veggasi anche riferimenti nelle note in codice della legge sulla delle dogane (SR ). 4/4 (Stato: )

10 Ordinanza sulla tara (RS ) del 4 novembre 1987 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla delle dogane, ordina: Art. 1 Definizioni 1 Il peso lordo (massa lorda) è costituito dal peso effettivo (massa netta) della merce e da quello degli imballaggi, della riempitura e dei supporti sui quali la merce è presentata. 2 Il peso netto risulta dal peso effettivo (massa netta) della merce, dal peso dei supporti e da quello degli involucri immediati. Non è compreso il peso degli imballaggi il cui unico o precipuo scopo è di proteggere la merce durante il trasporto. 3 È reputata tara la differenza tra il peso lordo e il peso netto. 4 La tara addizionale è il supplemento di peso in per cento del peso netto (aliquota di tara). Art. 2 Imposizione secondo il peso lordo 1 Le merci il cui imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono tassate in base al peso lordo. 2 Le merci non imballate e le merci il cui imballaggio non offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono soggette ad una tara addizionale. Le aliquote per il computo della tara addizionale sono desumibili dall allegato. 3 Per giudicare se un imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto, bisogna fondarsi sulle esigenze del rispettivo genere di trasporto. Art. 3 Esenzione dalla tara addizionale 1 Non sono soggette alla tara addizionale: a. le merci usualmente trasportate senza imballaggio nel traffico di collettame; b. le merci importate nel traffico viaggiatori in piccole quantità. 2 I seguenti invii possono essere tassati secondo il peso netto o il peso effettivo, senza la tara addizionale, anche se sono presentati e dichiarati sommariamente con il loro imballaggio: a. gli invii che adempiono quasi integralmente le condizioni per l ammissione in franchigia di dazio; b. gli invii destinati a scopi ufficiali, di utilità pubblica o di assistenza pubblica. Art. 4 Imposizione degli imballaggi e dei supporti delle merci Gli imballaggi e i supporti delle merci sono tassati a parte: a. se essi sono soggetti a dazi molto più elevati di quelli applicati alla merce e, per loro natura, non è esclusa la loro riutilizzazione, oppure b. se dalle circostanze risulta chiaramente l intenzione di eludere i dazi più alti cui sono assoggettati. Art. 5 Imposizione secondo il peso netto 1 A richiesta del vettore, presso l ufficio doganale competente le merci sono tassate secondo il peso netto, con tara addizionale. 2 Le merci per le quali nell allegato non è prevista alcuna aliquota di tara, che sono dichiarate per l imposizione secondo il peso netto o spogliate del loro imballaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale e poi presentate per l imposizione senza imballaggio, sono soggette ad una tara addizionale pari al 10 per cento del peso netto. (stato ) 1/2

11 Ordinanza sulla tara Art. 6 Aliquote di tara 1 Le aliquote di tara addizionale, espresse in per cento del peso netto, sono indicate nell allegato. 2 Il Dipartimento federale delle finanze può modificare le aliquote di tara o completare l allegato qualora si rivelasse necessario in seguito a cambiamenti nel modo dell imballaggio delle merci oppure per evitare abusi e ingiustizie. Art. 7 Abrogazione del diritto vigente e entrata in vigore 1 L ordinanza sulla tara del 1 dicembre 1959 è abrogata. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio Le aliquote per il calcolo della tara addizionale si trovano nell allegato della RS (stato ) 2/2

12 Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato La classificazione delle merci nella nomenclatura si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, nonché dalle regole qui appresso, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note. 2. a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. b) Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce si riferisce a questa materia sia allo stato puro sia mescolata o associata con altre materie. Parimenti, ogni accenno a lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi prodotti mescolati o oggetti compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola Qualora per il disposto della regola 2b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie costituenti un prodotto misto o un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto o oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o più completa; b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o i lavori costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale; c) Nei casi in cui le regole 3a) o 3b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. 4. Le merci che non possono essere classificate in base alle succitate regole sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. 5. Oltre alle disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci enumerate qui appresso: a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola non si applica tuttavia ai contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale. b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5a) gli imballaggi che contengono delle merci sono classificati con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria se gli imballaggi possono essere utilizzati validamente più volte. 6. La classificazione nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci nonché, "mutatis mutandis", dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili. Regole complementari svizzere 1. La classificazione nelle sottovoci svizzere è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci svizzere e dalle note svizzere nonché, "mutatis mutandis", dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci svizzere dello stesso valore. Ai fini di que (stato ) 1/2

13 Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato sta regola, le note di sezioni, di capitoli o di sottovoci sono, salvo disposizioni contrarie relative alle sottovoci svizzere, parimenti applicabili. 2. Salvo che la doganale e la legge sulle dogane non dispongano menti, gli oggetti usati sono soggetti agli stessi tributi doganali come gli oggetti nuovi. 3. Salvo disposizioni contrarie della, per peso unitario si intende il peso effettivo della merce. 4. Con la designazione «recipiente», usata in singoli gruppi di per la graduatoria di pesi, si intende ogni involucro immediato della merce, sia esso fatto di legno, di lamiera, di vetro, di cartone, di carta, di materia plastica o di qualsiasi altra materia. (stato ) 2/2

14 I Animali vivi e prodotti del regno animale Note 1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie. 2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura dei prodotti «secchi» o «essiccati» comprende pure i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati. (stato ) 1/4

15 1 Animali vivi Capitolo 01 Nota 1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto: a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306, 0307 o 0308; b) le colture di microrganismi e gli prodotti della voce 3002; c) gli animali della voce (stato ) 2/4

16 Capitolo Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: cavalli: riproduttori di razza pura: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) : da macello: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) : asini: riproduttori di razza pura: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) : da macello; emioni e onagri : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) : da macello : con un'altezza del garrese superiore a 1,48 m con un'altezza del garrese superiore a 1,35 m ma non eccedente 1,48 m con un'altezza del garrese non eccedente 1,35 m importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) Animali vivi della specie bovina: bovini domestici: riproduttori di razza pura: 2110 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 2) : 2191 delle razze bruna, chiazzata, Holstein 2199 : da macello: 2911 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) 2919 : 2991 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 2) 2999 bufali: riproduttori di razza pura: 3110 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 2) 3190 : da macello: 3911 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) 3919 : 3991 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 2) 3999 : da macello: 9012 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) 9018 : 9092 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 2) (stato ) 3/4

17 Capitolo 01 (0102.) Animali vivi della specie bovina (continuazione): (continuazione): (continuazione): Animali vivi della specie suina: riproduttori di razza pura: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 3) : di peso inferiore a 50 kg: di peso uguale o superiore a 50 kg: Animali vivi della specie ovina o caprina: della specie ovina: della specie caprina: Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: faraone : Altri animali vivi: rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) uccelli: struzzi; emu (Dromaius novaehollandiae) : selvaggina da penna insetti: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 3) ( riproduttori) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) (da macello) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 3) ( riproduttori) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) (da macello) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 4) (riproduttori) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) (da macello) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 4) (riproduttori) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) (da macello) di peso non eccedente 185 g: galli e galline tacchini e tacchine anatre oche galli e galline mammiferi: primati balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni); otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi) cammelli e cammelidi (Camelidae) conigli e lepri uccelli rapaci psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua) api (stato ) 4/4

18 2 Carni e frattaglie commestibili Capitolo 02 Nota 1. Questo capitolo non comprende: a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana; b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voce 0511 o 3002); c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15). Nota svizzera 1. Rientrano nelle voci 0201 a 0208 anche la carne e le frattaglie commestibili che sono unicamente condite. Il tipo e la quantità del condimento utilizzato sono irrilevanti. (stato ) 1/7

19 Capitolo Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: in carcasse o mezzene: di vitello: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre altre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre pezzi non disossati: di vitello: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) disossati: di vitello: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) Carni di animali della specie bovina, congelate: in carcasse o mezzene: di vitello: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre altre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre pezzi non disossati: di vitello: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) disossati: di vitello: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: fresche o refrigerate: in carcasse o mezzene: 1110 di cinghiale altre: 1191 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 1199 altre prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: 1210 di cinghiale : 1291 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 1299 altre: 1910 di cinghiale altre: (stato ) 2/7

20 Capitolo 02 (0203.) Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate (continuazione): fresche o refrigerate (continuazione): altre (continuazione): altre (continuazione): importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) altre: lombata e sue parti altre congelate: in carcasse o mezzene: di cinghiale altre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) altre prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: di cinghiale : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) : di cinghiale : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) : lombata e sue parti Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate: carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: in carcasse o mezzene: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre in pezzi non disossati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) disossati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) carcasse e mezzene di agnello, congelate: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre altre carni di animali della specie ovina, congelate: in carcasse o mezzene: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre in pezzi non disossati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) disossati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) carni di animali della specie caprina: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: 0010 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) 0090 altre (stato ) 3/7

21 Capitolo Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: della specie bovina, fresche o refrigerate: lingue: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre fegati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) della specie bovina, congelate: lingue: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre fegati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre della specie suina, fresche o refrigerate: di cinghiale altre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre della specie suina, congelate: fegati: di cinghiale : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre: di cinghiale altre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre altre, fresche o refrigerate: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre altre, congelate: Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: di galli e galline: non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) non tagliati in pezzi, congelati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati: petti: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) pezzi e frattaglie: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) (stato ) 4/7

22 Capitolo 02 (0207.) Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (continuazione): di galli e galline (continuazione): pezzi e frattaglie, congelati: petti: 1481 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 1489 : 1491 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 1499 di tacchini e di tacchine: non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: 2410 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 2490 non tagliati in pezzi, congelati: 2510 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 2590 pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati: petti: 2611 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 2619 pezzi e frattaglie: 2621 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 2629 pezzi e frattaglie, congelati: petti: 2781 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 2789 : 2791 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 2799 di anatre: non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: 4110 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 4190 non tagliati in pezzi, congelati: 4210 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) fegati grassi, freschi o refrigerati, freschi o refrigerati: petti: 4411 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 4419 : 4491 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 4499, congelati: 4510 fegati grassi : 4591 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 4599 di oche: non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: 5110 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) 5190 non tagliati in pezzi, congelati: 5210 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) fegati grassi, freschi o refrigerati, freschi o refrigerati: petti: (stato ) 5/7

23 Capitolo 02 (0207.) Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (continuazione): di oche (continuazione):, freschi o refrigerati (continuazione): petti (continuazione): importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6), congelati: fegati grassi : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) di faraone: non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) non tagliati in pezzi, congelati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6), freschi o refrigerati: petti: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6), congelati: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né menti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati: di conigli o di lepri di primati di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi) di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) di cammelli e di cammelidi (Camelidae) altre: di selvaggina altre di maiale: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: carni della specie suina: prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: di cinghiale : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) pancette (ventresche) e loro pezzi: di cinghiale (stato ) 6/7

24 Capitolo 02 (0210.) Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie (continuazione): carni della specie suina (continuazione): pancette (ventresche) e loro pezzi (continuazione): : importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) altre: di cinghiale altre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) altre carni della specie bovina: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) altre altre, comprese le farine e le polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: di primati di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi) di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) : di animali delle voci da 0101 a 0104: : di volatili della voce 0105: fegati affumicati e fegati grassi : interi: galli e galline: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) tacchini e tacchine: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) anatre, oche e faraone: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) altre : di galli e galline: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) di tacchini e tacchine: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) di anatre, di oche e di faraone: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) (di animali delle voci 0101, 0102, 0104) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) (di animali della voce 0103) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) (stato ) 7/7

25 Capitolo 03 3 Pesci e crostacei, molluschi e invertebrati acquatici Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i mammiferi della voce 0106; b) le carni di mammiferi della voce 0106 (voce 0208 o 0210); c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli invertebrati acquatici, morti e non atti all'alimentazione umana a cagione della loro natura o del loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301); d) il caviale e i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604). 2. In questo capitolo, l'espressione agglomerati in forma di pellets indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in e sigua proporzione. (stato ) 1/8

26 Capitolo Pesci vivi: pesci ornamentali: di acqua dolce pesci vivi: trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) anguille (Anguilla spp.) carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) tonni rossi dell'atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) : Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesci della voce 0304: pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi fegati, uova e lattimi: tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), esclusi fegati, uova e lattimi: aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), acciughe (Engraulis spp.), sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus), sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), sgombri cavallini (Trachurus spp.), cobie (Rachycentron canadum) e pesci spada (Xiphias gladius), esclusi fegati, uova e lattimi: pesci spada (Xiphias gladius) pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi fegati, uova e lattimi: pesci di acqua dolce salmonidi, esclusi fegati, uova e lattimi: trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) salmoni dell'atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus e Hippoglossus stenolepis) passere di mare (Pleuronectes platessa) sogliole (Solea spp.) rombi chiodati (Psetta maxima) alalonga o tonni bianchi (Thunnus alalunga) tonni albacora (Thunnus albacares) tonnetti striati tonni obesi (Thunnus obesus) tonni rossi dell'atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) acciughe (Engraulis spp.) sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) sgombri cavallini (Trachurus spp.) cobie (Rachycentron canadum) merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) eglefini (Melanogrammus aeglefinus) merluzzi carbonari (Pollachius virens) naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) (stato ) 2/8

27 Capitolo 03 (0302.) Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesci della voce 0304 (continuazione): pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi fegati, uova e lattimi (continuazione): merluzzi dell'alaska (Theragra chalcogramma) melù o potassolo o melù australe (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) tilapie (Oreochromis spp.), siluridi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.), esclusi fegati, uova e lattimi: pesci, esclusi fegati, uova e lattimi: sparidi (Sparidae) : Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce e altre carni di pesci della voce 0304: tilapie (Oreochromis spp.), siluridi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.), esclusi fegati, uova e lattimi: pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi fegati, uova e lattimi: tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), esclusi fegati, uova e lattimi: tilapie (Oreochromis spp.) siluridi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) anguille (Anguilla spp.) squali razze (Rajidae) austromerluzzi (Dissostichus spp.) spigole (Dicentrarchus spp.) pesci di acqua dolce fegati, uova e lattimi salmonidi, esclusi fegati, uova e lattimi: salmoni rossi (Oncorhynchus nerka) salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) salmoni dell'atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) tilapie (Oreochromis spp.) siluridi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) anguille (Anguilla spp.) ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) passere di mare (Pleuronectes platessa) sogliole (Solea spp.) rombi chiodati (Psetta maxima) alalonga o tonni bianchi (Thunnus alalunga) tonni albacora (Thunnus albacares) tonnetti striati (stato ) 3/8

Indice della Tariffa Doganale d'uso Integrata (I numeri indicano i capitoli della Tariffa Doganale-TARIC) Sezione I

Indice della Tariffa Doganale d'uso Integrata (I numeri indicano i capitoli della Tariffa Doganale-TARIC) Sezione I Indice della Tariffa Doganale d'uso Integrata (I numeri indicano i capitoli della Tariffa Doganale-TARIC) Sezione I ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE 01 ANIMALI VIVI 02 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Dettagli

una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'ape, dall'altra

una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'ape, dall'altra Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 maggio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0003 (NLE) 5730/16 DD 6 REV 1 (it) CP 19 WTO 19 COFR 19 RELEX 68 TTI LEGISLTIVI ED LTRI STRUMENTI Oggetto:

Dettagli

Nel 2012 l UE con il Regolamento 978/2012, si sono dettate le nuove regole e le nuove condizioni che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2014.

Nel 2012 l UE con il Regolamento 978/2012, si sono dettate le nuove regole e le nuove condizioni che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2014. Gentile cliente, riteniamo utile fornirle alcune informazioni relativamente al nuovo Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014. Il Sistema di Preferenze Generalizzate

Dettagli

(4) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai contingenti tariffari stabiliti dal protocollo aggiuntivo.

(4) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai contingenti tariffari stabiliti dal protocollo aggiuntivo. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1219 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'unione per taluni

Dettagli

16.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

16.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA 16.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA C 310/396 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 16.12.2004 ALLEGATO I

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 374/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 16 aprile 2014

REGOLAMENTO (UE) N. 374/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 16 aprile 2014 22.4.214 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 118/1 REGOLAMENTO (UE) N. 374/214 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 214 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ( Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE L 254/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.9.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 576 final - ANNEX 4 - PART 2/10.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 576 final - ANNEX 4 - PART 2/10. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 settembre 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0265 (NLE) 13217/14 ADD 6 PROPOSTA Origine: Data: 16 settembre 2014 Destinatario: ACP 145 WTO 244

Dettagli

Sistema Statistico Nazionale Istituto Nazionale di Statistica Ministero dello Sviluppo Economico

Sistema Statistico Nazionale Istituto Nazionale di Statistica Ministero dello Sviluppo Economico Sistema Statistico Nazionale Istituto Nazionale di Statistica Ministero dello Sviluppo Economico Commercio estero e attività internazionali delle imprese Tavole fuori testo Annuario 2010 2. Paesi, settori,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 333. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 28 dicembre 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 333. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 28 dicembre 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 333 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 28 dicembre 2018 Sommario II Atti non legislativi ACCORDI INTERNAZIONALI Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio,

Dettagli

ALLEGATO «ALLEGATO. Designazione delle merci

ALLEGATO «ALLEGATO. Designazione delle merci REGOLAMENTO (CE) n. 499/96 del 19 marzo 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'islanda. (Modificato

Dettagli

SH2 IMP2011 IMP2012 IMP2013 EXP2011 EXP2012 EXP Animali vivi

SH2 IMP2011 IMP2012 IMP2013 EXP2011 EXP2012 EXP Animali vivi Interscambio commerciale in valore Italia-Libia per SH2 -Gennaio-Settembre 2013 (Valori in Euro, dati cumulati) SH2 IMP2011 IMP2012 IMP2013 EXP2011 EXP2012 EXP2013 1-Animali vivi 0 0 0 0 260.817 451.812

Dettagli

ALLEGATO «ALLEGATO I GLOSSARIO

ALLEGATO «ALLEGATO I GLOSSARIO ALLEGATO «ALLEGATO I GLOSSARIO NA Numero di assegnazione (un numero assegnato arbitrariamente ad una particolare merce che figurerà in quanto tale sul certificato). Controllo fino a destinazione Capitolo

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 18 final - Annex 3 - Part 2/4.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 18 final - Annex 3 - Part 2/4. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 gennaio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0005 (NLE) 5571/16 DD 11 PROPOST Origine: Data: 22 gennaio 2016 Destinatario: CP 13 WTO 7 COFR 14 RELEX

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 8 final - Annex 3 - Part 2/4.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 8 final - Annex 3 - Part 2/4. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 gennaio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0003 (NLE) 5608/16 DD 11 PROPOST Origine: Data: 22 gennaio 2016 Destinatario: CP 14 WTO 9 COFR 15 RELEX

Dettagli

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPE Bruxelles, 22.1.2016 COM(2016) 18 final NNEX 3 PRT 2/4 LLEGTO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'unione

Dettagli

ALLEGATO. della. Decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. Decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPE Bruxelles, 22.1.2016 COM(2016) 8 final NNEX 3 PRT 2/4 LLEGTO della Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra

Dettagli

SEZIONE I - ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

SEZIONE I - ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE STRUTTURA CLASSIFICAZIONE NOMENCLATURA COMBINATA SEZIONE I - ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE Maggio 2016 StudiaBo srl - Progetto Ulisse 2 Progetto Ulisse: Struttura Classicazione Nomenclatura

Dettagli

0.946.293.492. Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese. Traduzione 1

0.946.293.492. Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese. Traduzione 1 Traduzione 1 0.946.293.492 Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese Conchiuso il 28 novembre 1967 Entrato in vigore il 1 gennaio 1968 Il Governo della Confederazione

Dettagli

Ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori

Ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori Ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori (Ordinanza sul traffico viaggiatori) 631.251.1 del 30 gennaio 2002 (Stato 12 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Dogana Svizzera. Disposizioni doganali. Camera di commercio di Ancona - 23 marzo 2012 P. Prada Direzione delle dogane Lugano

Dogana Svizzera. Disposizioni doganali. Camera di commercio di Ancona - 23 marzo 2012 P. Prada Direzione delle dogane Lugano Dogana Svizzera Disposizioni doganali Camera di commercio di Ancona - 23 marzo 2012 P. Prada Direzione delle dogane Lugano Compiti La riscossione dei tributi (dazi, IVA, imposta sugli oli minerali, sugli

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

ESPORTAZIONI 2014/4 ESPORTAZIONI 2013

ESPORTAZIONI 2014/4 ESPORTAZIONI 2013 ITALIANE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN RUSSIA RELATIVE AI CODICI DOGANALI INSERITI NELLE SANZIONI APPROVATE DAL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN DATA 7.8.2014 CATEGORIA *)***) (note ultima pagina) CODICE

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 166 final - Annex 1 Part 1/11.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 166 final - Annex 1 Part 1/11. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 13 marzo 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0090 (COD) 7649/14 ADD 1 PROPOSTA Origine: Data: 12 marzo 2014 Destinatario: WTO 98 COEST 79 NIS 8 UD

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

SEZIONE I - ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

SEZIONE I - ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE STRUTTURA CLASSIFICAZIONE NOMENCLATURA COMBINATA SEZIONE I - ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE Giugno 2017 StudiaBo srl - Progetto Ulisse 2 Progetto Ulisse: Struttura Classicazione Nomenclatura

Dettagli

Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese

Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese del 2 luglio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoversi 2 e 4, 5, 18

Dettagli

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA Servizio stampa

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA Servizio stampa Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 15.05.2015, 9:15 5 Prezzi N. 0352-1504-60 Indice dei prezzi alla produzione e all'importazione nell'aprile

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2012 (OR. en) 16396/11 ADD 2. Fascicolo interistituzionale: 2011/0293 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2012 (OR. en) 16396/11 ADD 2. Fascicolo interistituzionale: 2011/0293 (NLE) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 21 maggio 2012 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2011/0293 (NLE) 16396/11 ADD 2 AMLAT 100 PESC 1391 WTO 389 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: Accordo

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP) Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

CONFINDUSTRIA PADOVA, TREVISO, VICENZA LA NUOVA DISCIPLINA PER LA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

CONFINDUSTRIA PADOVA, TREVISO, VICENZA LA NUOVA DISCIPLINA PER LA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CONFINDUSTRIA PADOVA, TREVISO, VICENZA LA NUOVA DISCIPLINA PER LA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Vicenza 14 aprile 2015 CLASSIFICAZIONE E CODIFICA DEI RIFIUTI classificazione dei rifiuti

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

Allegato L 6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OGGETTI D'ARTE, DI CULTO E DI DECORAZIONE, CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA

Allegato L 6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OGGETTI D'ARTE, DI CULTO E DI DECORAZIONE, CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA Settori del commercio (Sezione G), secondo la classificazione delle attività ATECO 2002, ammessi alle agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria. G 50 10 G 50 30 G 50 50 G 51 12 0 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

Dettagli

del 23 novembre 2011 (Stato 1 febbraio 2012)

del 23 novembre 2011 (Stato 1 febbraio 2012) Ordinanza concernente gli elementi di e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 23 novembre 2011 (Stato 1 febbraio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento

Dettagli

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Legge federale sulla protezione dell ambiente Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Indice dei prezzi alla produzione e all importazione nell ottobre 2010. Prezzi in calo rispetto al mese precedente rincaro annuo dello 0,3 per cento

Indice dei prezzi alla produzione e all importazione nell ottobre 2010. Prezzi in calo rispetto al mese precedente rincaro annuo dello 0,3 per cento Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 15.11.2010, 9:15 www.ust150anni.ch 5 Prezzi N. 0352-1011-50 Indice dei prezzi alla produzione e all

Dettagli

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina Traduzione 1 Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina 0.946.291.541 Conchiuso il 25 novembre 1957 Entrato in vigore il 26 novembre 1957 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

LA LEGGE SUL PESO NETTO

LA LEGGE SUL PESO NETTO La Legge sul Peso Netto 1 LA LEGGE SUL PESO NETTO Comando Polizia Municipale Via Bologna 74 - salone Ufficio Verbali Relatori: Pietro Corcione, Igor Gallo D.Lgs. 6 settembre 2005 n 206 (Codice del Consumo)

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale

Dettagli

Accordo concernente il commercio, gli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Niger

Accordo concernente il commercio, gli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Niger Traduzione 1 Accordo concernente il commercio, gli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Niger 0.946.295.891 Conchiuso il 28 marzo 1962 Approvato dall

Dettagli

R E G I O N E P U G L I A

R E G I O N E P U G L I A - Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152); - Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36; - Visto il decreto ministeriale 5 febbraio

Dettagli

Indice dei prezzi alla produzione e all'importazione nel maggio 2015

Indice dei prezzi alla produzione e all'importazione nel maggio 2015 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 15.06.2015, 9:15 5 Prezzi N. 0352-1505-60 Indice dei prezzi alla produzione e all'importazione nel maggio

Dettagli

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 13/00, art. 4, comma 3-ter)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 13/00, art. 4, comma 3-ter) G BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI ALLEGATO B CODICI ATECO AMMISSIBILI PER IL BANDO 2008 COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI

Dettagli

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento

Dettagli

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale

Dettagli

(OITE-CUE) del... Requisiti formali per i certificati sanitari I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nellʼallegato 2.

(OITE-CUE) del... Requisiti formali per i certificati sanitari I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nellʼallegato 2. Ordinanza del DFI sul controllo dellʼimportazione, del transito e dellʼesportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dellʼue, Islanda e Norvegia (OITE-CUE) del... Il Dipartimento

Dettagli

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 2 agosto 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Decisioni del Consiglio degli Stati del 9.6.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 10.6.2015: adesione Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () Modifica del L Assemblea

Dettagli

Allegato VIII Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Allegato VIII Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa Allegato VIII Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa (Allegato III dir. 24) Ai fini del presente decreto legislativo

Dettagli

CATEGORIA *)***) (note ultima pagina)

CATEGORIA *)***) (note ultima pagina) INSERITI NELLE SANZIONI APPROVATE DAL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN DATA 7.8.2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 20.08.2014, ED EMENDATE CON DECRETO N. 625 DEL 25.06.2015. CATEGORIA *)***) (note ultima

Dettagli

ALLEGATO 10. Materie tessili e loro manufatti della sezione XI

ALLEGATO 10. Materie tessili e loro manufatti della sezione XI ALLEGATO 10 ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTO- POSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO Materie

Dettagli

Classificazione delle attività economiche ammesse Riduzione Accisa da Legge 24 novembre 2006, n. 286

Classificazione delle attività economiche ammesse Riduzione Accisa da Legge 24 novembre 2006, n. 286 Classificazione delle attività economiche ammesse Riduzione Accisa da Legge 24 novembre 2006, n. 286 G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI

Dettagli

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) 916.443.106 del 16 maggio 2007 (Stato 1 novembre 2008) Il Dipartimento federale

Dettagli

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto)

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) 2raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:15 Pagina 349 FCA FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) Nel Franco Vettore il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all esportazione,

Dettagli

0.923.221. Regolamento d applicazione

0.923.221. Regolamento d applicazione Traduzione 1 Regolamento d applicazione dell Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l esercizio della pesca e la protezione dell ambiente acquatico

Dettagli

946.231.127.6 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

946.231.127.6 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 (Stato 31 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

Codici ATECO AGRICOLTURA - SILVICOLTURA - PESCA COLTIVAZIONI AGRICOLE - PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI CACCIA E SERVIZI CONNESSI

Codici ATECO AGRICOLTURA - SILVICOLTURA - PESCA COLTIVAZIONI AGRICOLE - PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI CACCIA E SERVIZI CONNESSI Codici ATECO AGRICOLTURA - SILVICOLTURA - PESCA COLTIVAZIONI AGRICOLE - PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI CACCIA E SERVIZI CONNESSI Tipo D.I.A. 01. 11. 10 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 01. 11.

Dettagli

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011) Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa 172.041.0 del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1

Dettagli

510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) 510.624 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 454/E

RISOLUZIONE N. 454/E RISOLUZIONE N. 454/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Trattamento Iva rifiuti Quesito La Società

Dettagli

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) Modifica del 27 giugno 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

La classificazione delle imprese in classi e parti di sottoclasse

La classificazione delle imprese in classi e parti di sottoclasse La classificazione delle imprese in classi e parti di sottoclasse L attribuzione tecnica La struttura delle classi L attribuzione delle imprese alle classi avviene in base all attività svolta. A cosa serve

Dettagli

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 196 final ANNEX 2 PART 2/3 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'unione europea

Dettagli

Legge federale sull imposizione degli oli minerali

Legge federale sull imposizione degli oli minerali Legge federale sull imposizione degli oli minerali (LIOm) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 231. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 26 agosto 2016.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 231. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 26 agosto 2016. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 231 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 26 agosto 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1422 della

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

STRUTTURA CLASSIFICAZIONE NOMENCLATURA COMBINATA

STRUTTURA CLASSIFICAZIONE NOMENCLATURA COMBINATA STRUTTURA CLASSIFICAZIONE NOMENCLATURA COMBINATA SEZIONE XII - CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE

Dettagli

Commissione federale delle case da gioco

Commissione federale delle case da gioco Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038 Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza

Dettagli

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

(Atti non legislativi) DECISIONI

(Atti non legislativi) DECISIONI 24.1.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 21/1 II (Atti non legislativi) DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2011 che modifica l allegato I della decisione 2007/275/CE

Dettagli

Come sono cambiati i prezzi a Bologna prima e dopo l introduzione dell euro

Come sono cambiati i prezzi a Bologna prima e dopo l introduzione dell euro Comune di Bologna Settore Programmazione, Controlli e Statistica Come sono cambiati i prezzi a Bologna prima e dopo l introduzione dell euro Le tendenze dell inflazione nel periodo Marzo 2007 Comune di

Dettagli

INDICE PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE (NIC)

INDICE PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE (NIC) COMUNE DI PIACENZA D.O. Servizi alla Persona e al Cittadino Servizi al cittadino e Pari Opportunità Servizi Demografici e Statistici Ufficio Statistica e Censimenti Via Beverora, 57 29121Piacenza Tel.

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia Traduzione 1 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia 0.748.127.194.541 Conchiuso a Roma il 4 giugno 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il

Dettagli

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 5 febbraio 2002) Il Consiglio

Dettagli

ANALISI DELL IMPORT/EXPORT EXTRA UE DEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI. Anni 2009-2011. Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali 1

ANALISI DELL IMPORT/EXPORT EXTRA UE DEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI. Anni 2009-2011. Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali 1 Analisi statistiche Giugno 2012 ANALISI DELL IMPORT/EXPORT EXTRA UE DEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI Anni 2009-2011 Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali 1 ANALISI DELL IMPORT/EXPORT

Dettagli

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato

Dettagli

Requisiti per i mezzi di trasporto degli alimenti

Requisiti per i mezzi di trasporto degli alimenti Requisiti per i mezzi di trasporto degli alimenti A. Requisiti degli automezzi non soggetti ad Autorizzazione sanitaria (art., D.P.R. n. 7/980) Il trasporto di qualsiasi sostanza alimentare avviene con

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea

Dettagli

Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA.

Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA. Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA. I REGOLAMENTI SULL IGIENE DEGLI ALIMENTI : NUOVI SCENARI PER L INDUSTRIA DELLE CARNI FIERE DI CREMONA 28 OTTOBRE GIORGIO RIMOLDI Responsabile Ufficio Legislazione

Dettagli

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 agosto 2008) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata

Dettagli

Dipartimento federale dell interno DFI. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Dicembre 2014. Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell interno DFI. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Dicembre 2014. Rapporto esplicativo Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Dicembre 2014 Rapporto esplicativo sull attuazione della Mo. Eder 13.3393 «Ammettere l omologazione di Swissmedic come

Dettagli

INDICE PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE (NIC)

INDICE PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE (NIC) COMUNE DI PIACENZA D.O. Servizi alla Persona e al Cittadino Servizio Cittadino U.O. Servizi Demografici e Statistici Ufficio Statistica e Censimenti Via Beverora, 57 29121Piacenza Tel. 0523.492591 Fax

Dettagli

cenni sulle direttive macchine e di prodotto

cenni sulle direttive macchine e di prodotto 9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU

Dettagli