3. Alcuni consumatori, in qualità di segnalanti, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "3. Alcuni consumatori, in qualità di segnalanti, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo."

Transcript

1 PS COLUMBUS-FORMULA ROULETTE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 giugno 2010; SENTITO il Relatore Professor Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI Professionisti 1. Columbus Organizzazione Viaggi S.r.l.- In liquidazione (di seguito, anche Columbus ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. La società fa parte del gruppo Ventaglio, facente capo alla società I Viaggi del Ventaglio S.p.A., attivo nel settore dell organizzazione di pacchetti turistici ed attualmente in stato in liquidazione. Columbus, nel 2009, ha realizzato un fatturato di circa 168 milioni di euro e perdite corrispondenti a circa 9 milioni di euro Please Give Way S.r.l. (di seguito, anche Please Give ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore delle agenzie di viaggio e ha realizzato, nel 2009, un fatturato di circa 8 milioni di euro e utili corrispondenti a circa 69 mila euro 2. Segnalanti 3. Alcuni consumatori, in qualità di segnalanti, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo. II. LA PRATICA COMMERCIALE 4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal tour operator Columbus e dall agenzia viaggi Please Give, consistente nella commercializzazione di un pacchetto viaggio, con formula roulette, relativo al tour Mikonos- Santorini, quest ultimo pubblicizzato nel catalogo Columbus-Grecia 2009, Il mare degli Dei - Aprile Ottobre In particolare, alcuni consumatori hanno affermato di aver acquistato il citato pacchetto, per la settimana dal 28 agosto al 4 settembre 2009, e di aver anche sottoscritto due specifiche promozioni, cumulabili tra loro, ossia l Offerta Boom ed il supplemento Hotel Categoria A. I consumatori hanno lamentato che, diversamente da quanto previsto nelle comunicazioni commerciali, nonché garantito espressamente dall agenzia di viaggio, sarebbero stati collocati in una struttura diversa rispetto a quelle previste dal catalogo e, nonostante ciò, non avrebbero ricevuto alcun riscontro alla loro richiesta di risarcimento danni 4. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 6. A seguito di una segnalazione, pervenuta in data 22 dicembre 2009, e successivamente integrata in data 28 gennaio 2010 e 9 febbraio , il 15 marzo 2010 è stato comunicato alle Parti l avvio del procedimento istruttorio PS1548 nei confronti di Columbus e Please Give per presunta violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo 6, con riferimento alla scarsa trasparenza e alla non veridicità delle informazioni fornite dai professionisti in merito al pacchetto viaggio in esame e, in particolare, alla difformità delle sistemazioni effettivamente assicurate ai consumatori rispetto a quelle oggetto di promozione. 1 [Fonte: Cerved.] 2 [Cfr. bilancio della società allegato alla memoria della Parte, doc. 48] 3 [Cfr segnalazione del 22 dicembre 2009, doc. n. 22, successivamente integrata in data 28 gennaio 2010 e 9 febbraio 2010, doc nn. 22, 25, 26, 27;] 4 [Cfr. lettera di risposta della Borghini e Cossa S.r.l. relativa alla richiesta di risarcimento dei segnalanti doc. n. 27, all. n. 1;] 5 [Cfr., rispettivamente, doc. 22, 25, 26 e 27.] 6 [Comunicazione di avvio, doc. 33.]

2 7. In data 6 aprile 2010, Please Give e i consumatori segnalanti hanno trasmesso le rispettive memorie con la relativa documentazione 7. Columbus non ha presentato alcuna memoria difensiva. 8. In data 6 maggio 2010 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento 8. 2) Le evidenze acquisite 9. Nel corso del procedimento si è accertato che i consumatori segnalanti hanno effettivamente acquistato, tramite l agenzia Please Give, un pacchetto turistico offerto dal tour operator Columbus, denominato Tour Mykonos Santorini, pubblicizzato sul catalogo omonimo Columbus Grecia 2009 ; inoltre, come desumibile dalla conferma della prenotazione, essi hanno usufruito di uno sconto connesso all offerta Boom, nonché corrisposto il pagamento di un supplemento Hotel Categoria A Secondo quanto desumibile anche dalla documentazione prodotta da Please Give, il pacchetto viaggio, in una prima fase di trattativa, è stato illustrato mediante il richiamo al Tour Mykonos Santorini, avvalendosi del catalogo della Columbus, dal quale, secondo quanto sostenuto dalla società, non si sarebbe potuto evincere alcun collegamento con una specifica struttura presente nel catalogo 10. In un momento successivo della trattativa, la stessa agenzia di viaggio illustrava il pacchetto viaggio in un preventivo (trasmesso con del 4 giugno 2009) con esplicita menzione del fatto che si trattava di un offerta con formula roulette, comprensiva di sistemazione in hotel in categoria A, non nominativamente individuato prima dell acquisto 11. In senso diverso, i consumatori hanno rilevato che, durante la medesima fase di trattativa, l agenzia di viaggio ha garantito loro che sarebbero stati collocati in una delle strutture pubblicizzate nel catalogo; peraltro, essi sono stati informati solo occasionalmente, mediante il richiamato preventivo come il loro soggiorno fosse caratterizzato dalla c.d. formula roulette Nel catalogo, il pacchetto turistico in esame è pubblicizzato, con caratteri ben evidenti nella parte alta, nella sezione dedicata alle promozioni relative alle Cicladi-Tour isole in cui, accanto alla menzione della Possibile combinazione Tour 7 notti+soggiorno mare a Mykonos o Santorini, si descrive il programma di viaggio, nonché la tipologia di sistemazione mediante la seguente affermazione: Gli Hotel utilizzati sono di tipo semplice ed essenziale di categoria turistica, non sempre vicino alla spiaggia o al centro. In basso sono indicate le quote di partecipazione, differenziate per periodo e tipo di combinazione prescelta; tra le varie alternative, viene anche menzionata l offerta Tour con viaggio - Offerta Boom L Offerta Boom, è espressamente menzionata per tutte le strutture alberghiere individuate e descritte, anche tramite immagini fotografiche; essa, come illustrato nel catalogo, è essenzialmente caratterizzata dall applicazione di un prezzo ridotto per prenotazioni effettuate con largo anticipo 14, non prevede il pagamento anticipato ed è cumulabile con tutte le offerte presenti sul catalogo e la promozione Bambino Gratis. L Offerta Boom è prevista in tutte le strutture pubblicate in catalogo ed è applicabile solo sulle partenze con voli speciali. È soggetta a disponibilità limitata in base al numero dei posti assegnati alla promozione Il supplemento di prezzo pagato dai segnalanti per fruire di un Hotel Categoria A, invece, garantisce la collocazione in una struttura di fascia alta; la locuzione Cat. Uff. A è richiamata espressamente nella descrizione di talune delle strutture pubblicizzate nel catalogo, in cui si precisa che in Grecia la classificazione ufficiale alberghiera è la seguente: categorie Lusso, A. B, C, corrispondenti alle nostre 5, 4, 3, e 2 stelle Successivamente, i segnalanti, una volta giunti sul luogo di soggiorno, sono stati collocati in una struttura non corrispondente a quanto pattuito, in quanto non rientrante in un hotel di categoria A tra quelli pubblicizzati nel catalogo, senza ricevere alcuna forma di compensazione monetaria da parte del professionista [Cfr., rispettivamente, doc. 48 (memoria di Please Give) e doc. 50 (memoria dei consumatori segnalanti).] 8 [Cfr. doc. 52.] 9 [Cfr integrazione segnalazione, con allegati conferma della prenotazione (dove vengono menzionati i supplementi per l hotel HTL CAT. A, nonché per l Offerta Boom ): doc. 25; cfr. anche memoria di Please Give, con allegato stralcio del catalogo relativo all offerta in esame (doc. 48).] 10 [Cfr. memoria dell agenzia nonché stralcio del catalogo, contenente l illustrazione del tour: doc. 48 ed allegato n. 2.] 11 [Cfr. all. 1, Preventivo del 4 giugno 2009, dove è rinvenibile la seguente affermazione Hotel in categoria A (gli hotel non si possono scegliere sono formula roulette), alla memoria di Please Give, doc. 48] 12 [Cfr. memoria conclusiva dei segnalanti, doc. 50.] 13 [Cfr. catalogo, pag. 168 e ss., all. 1 alla memoria dei segnalanti, doc. 50.] 14 [Cfr. catalogo, pag. 287, nonché illustrazione del prezzo per l Offerta Boom individuabile, ad esempio, per la struttura Columbus Club Afhrodite Beach, localizzata a Mikonos e facente parte della parte dedicata alle offerte per le Isole Cicladi, pag. 170 e ss. del catalogo: all. 1 alla memoria difensiva dei segnalanti, doc. 50.] 15 [Cfr integrazione della segnalazione del 22 dicembre 2009, doc. n. 26, all. stralcio catalogo, pagg. 287 e pag. 12;] 16 [Cfr. memoria dei segnalanti, doc. 50, all. 1 catalogo, pag. 287 Classificazione delle strutture.] 17 [Cfr. doc. 50.]

3 3)Le argomentazioni difensive del professionista 15. Please Give ha affermato che nessuna responsabilità le sarebbe addebitabile, dal momento che l agenzia avrebbe operato come mera venditrice di un viaggio ideato, realizzato, offerto e pubblicizzato dal tour operator Columbus, al quale, pertanto, sarebbe unicamente imputabile l eventuale scarsa trasparenza della pratica. 16. Nel merito Please Give ha inoltre contestato la fondatezza delle lamentele dei consumatori, asserendo che il pacchetto viaggio prevedeva la visita alle due isole, con soggiorno in alberghi non individuati; infatti, secondo il professionista, il soggiorno sarebbe stato regolato dalla c.d. formula roulette, con esclusione della conoscenza preventiva (all atto di acquisto) del nome dell albergo che, come sarebbe stato chiarito dal professionista ai segnalanti, sarebbe stato comunicato dal tour operator direttamente ai viaggiatori solo al momento della partenza. 17. La posizione dei consumatori che lamentano di essere stati collocati in una struttura diversa rispetto a quelle previste nel catalogo, d altra parte, non sarebbe comunque condivisibile, dal momento che nell illustrazione del Tour Mykonos Cantorini non si sarebbe potuto evincere alcun collegamento con una specifica struttura pubblicizzata nello stesso catalogo 18. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE L imputazione della condotta 18. La pratica commerciale risulta imputabile al tour operator Columbus nonché all agenzia di viaggi Please Give, avendo entrambe concorso nella divulgazione di affermazioni ingannevoli, nonché nell omissione di informazioni rilevanti circa le caratteristiche della formula roulette oggetto di accertamento. 19. In particolare, quanto a Columbus, è sufficiente ricordare che la medesima società ha organizzato e promosso il pacchetto viaggio oggetto di esame; essa, dunque, è responsabile della carente informazione fornita al riguardo, mediante il catalogo e le successive comunicazioni, sopra esaminate. 20. Circa la società Please Give, è priva di rilievo l osservazione secondo cui ad essa non sarebbe imputabile il comportamento in esame, avendo questa svolto una semplice attività di intermediazione nella vendita del pacchetto. Infatti, le evidenze raccolte provano che l agenzia di viaggio aveva consapevolezza del fatto che la formula roulette offerta da Columbus non garantiva ai consumatori la possibilità di alloggiare presso una delle strutture pubblicizzate nel catalogo. Ciò nonostante essa ha fornito ai consumatori un informazione in senso contrario come riferito dai segnalanti e, in ogni caso, forviante ed omissiva, facendo esplicito riferimento al Tour Mykonos Cantorini, di cui al catalogo del tour operator, ma non precisando che l offerta non si riferiva ad una delle strutture pubblicizzate nel catalogo. La società si è limitata a comunicare ai consumatori, in modo oscuro ed intempestivo, mediante la citata e- mail del 4 giugno 2009, che il pacchetto viaggio era contrassegnato dalla formula roulette e che, pertanto, non era possibile scegliere una specifica struttura 19. Essa, dunque, ha fornito un informazione ingannevole, idonea ad ingenerare nei consumatori il falso convincimento che essi, pur in mancanza della facoltà di scegliere una struttura specifica, avrebbero comunque usufruito di una delle strutture di categoria A pubblicizzate nel catalogo del tour operator In senso contrario, a nulla vale richiamare una pregressa decisione dell Autorità in materia di vendita di pacchetti viaggio con formula roulette nella quale veniva esclusa la responsabilità dell agenzia di viaggio, in quanto, nel precedente caso, è stata accertata la buona fede dell agenzia nella divulgazione di un messaggio coerente con quello diffuso dal tour operator, il quale conteneva l individuazione nominativa delle strutture 21. Nel caso in esame, invece, Please Give non ha agito secondo buona fede e correttezza nell assumere che, diversamente da quanto desumibile dall orientamento dell Autorità 22, non dovesse informare i consumatori sul tipo di struttura facente parte del pacchetto turistico. La pratica commerciale 22. La pratica in esame riguarda una particolare modalità di godimento di pacchetti viaggio, la c.d. formula roulette, proposta da vari tour operator e caratterizzata da significativi margini di incertezza circa le caratteristiche del soggiorno. Si tratta infatti di una promozione nella quale, tendenzialmente, il consumatore, prima dell acquisto, viene informato circa la meta del viaggio e la categoria dell albergo, ovvero circa la località del soggiorno e una rosa di alberghi specificamente indicati, ma conoscerà il nome dell hotel presso cui alloggerà solo in un momento successivo all acquisto. 23. Nella prassi, l offerta con formula roulette generalmente si riferisce a strutture alberghiere presenti nei cataloghi del tour operator; tuttavia, l offerta può anche riguardare strutture non indicate nei cataloghi, sicché l alea della 18 [Vedi memoria difensiva di Please Give, doc. 48] 19 [Cfr. all. 1 doc. 48.] 20 [Cfr., ad esempio, descrizione, nel catalogo in esame, della struttura La residence Hotel Suite : allegato a doc. 50.] 21 [Cfr. provv. n del 16 settembre 2009, PS909 - pianeta terra-offerta roulette maldive.] 22 [Ibidem.]

4 formula, in quest ultima ipotesi, appare ancora più marcata, con una conseguente maggiore esigenza di tutela dei consumatori. 24. L offerta di pacchetti turistici con formula roulette rientra nell ambito dei c.d. viaggi last minute, per cui sono previste delle regole particolari circa gli obblighi informativi, quale la possibilità di fornire una serie di informazioni nell imminenza della partenza (cfr. articolo 87, commi 2 e 3, Codice del Consumo). In ogni caso l articolo 87, comma 4, del Codice del Consumo stabilisce il divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengano comunicate al consumatore Dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento, risulta essere stata commercializzata un offerta con formula roulette - avente come destinazione le isole Mikonos e Santorini per la quale non sono state fornite delle congrue informazioni sulla tipologia delle strutture recettive in essa comprese. 26. Nel catalogo del professionista, preso in visione dai consumatori, e nella prenotazione del pacchetto viaggio erano infatti presenti una serie di elementi, quali il richiamo all Offerta Boom prima descritta, pubblicizzata nel catalogo come una forma di promozione prevista in tutte le strutture pubblicate in catalogo e il supplemento Hotel Categoria A che, unitamente alle espresse affermazioni dell agenzia viaggio 24, lasciavano intendere che l offerta con formula roulette del pacchetto viaggio fosse comprensiva di alloggio presso le strutture del tour operator Columbus appartenenti a tale categoria, pubblicizzate nel catalogo dell operatore. Per contro, i segnalanti sono stati alloggiati presso una struttura diversa da quelle pubblicizzate nel catalogo In senso opposto a quanto sostenuto da Please Give, pertanto, non risulta condivisibile la tesi che nel catalogo mancava ogni indicazione circa il tipo di strutture facenti parte dell offerta. A fronte degli elementi raccolti, priva di rilievo è altresì l argomentazione secondo la quale essa avrebbe chiarito che l offerta con formula roulette non comprendeva una particolare tipologia di struttura. Tale informazione, infatti, fornita nel corso delle trattative via e- mail. 26, nel contesto sopra richiamato, non era idonea a chiarire i termini dell offerta, in mancanza di una espressa esclusione, nell ambito dell illustrazione dell offerta con formula roulette, degli alberghi pubblicizzati nel catalogo. La scorrettezza della pratica 28. Nell offerta con formula roulette risulta essenziale una chiara indicazione circa la tipologia delle strutture alberghiere comprese nel pacchetto viaggio, in difetto della quale la capacità del consumatore di determinare consapevolmente il proprio comportamento economico è suscettibile di essere significativamente limitata. In senso contrario, i consumatori sono stati indotti a ritenere, mediante l illustrazione del pacchetto viaggio contenuta nel catalogo, che l offerta specifica con formula roulette, non menzionata nel catalogo, comprendesse la fruizione di una delle strutture pubblicizzate nel catalogo ad un prezzo vantaggioso, mentre, in realtà, così non era. 29. Ciò considerato, qualora, come nel caso in esame, il tour operator si avvalga della forma promozionale del catalogo per pubblicizzare la propria attività, è da ritenere che l omessa avvertenza che l offerta con formula roulette non è, come da prassi, collegata alle strutture pubblicizzate nel catalogo dell operatore, priva il consumatore delle necessarie informazioni circa le caratteristiche delle strutture ed il costo del servizio, potendo indurre l erroneo convincimento che l offerta sia collegata alle località ed alle strutture pubblicizzate nel catalogo. 30. Tale informazione, alla luce anche di quanto disposto dalla disciplina dettata nel Codice del consumo circa i pacchetti turistici sopra richiamata (artt. 82 e ss. Codice del consumo), è, tra l altro, da ritenersi un imprescindibile presupposto di valutazione delle principali caratteristiche e della convenienza del prodotto offerto con formula roulette rispetto all offerta presente in catalogo, senza formula roulette Sulla base di tali principi, deve pertanto ritenersi che Columbus, in concorso con Please Give, ha posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo in relazione all ingannevolezza delle informazioni fornite in merito alle caratteristiche delle strutture comprese nell offerta con formula roulette e ai vantaggi connessi al prezzo della stessa offerta. La scorrettezza del comportamento appare evidente nel caso in esame in ragione del fatto che, diversamente da quanto asserito da Please Give, i consumatori non sono stati messi in condizione di usufruire di una struttura recettiva in conformità a quanto prospettato nella promozione dell offerta. Al contrario, i consumatori hanno usufruito di una diversa tipologia di alloggio. 32. Inoltre, posto che la formula roulette, secondo la prassi del settore, può contemplare vari soluzioni alternative e, dunque, implicare una particolare incertezza del consumatore in merito al contenuto dell offerta, il comportamento dei professionisti risulta evidentemente non conforme allo standard di ordinaria diligenza che, nel caso di specie, i consumatori avrebbero potuto ragionevolmente attendersi con riferimento alla veridicità, alla chiarezza e alla completezza delle informazioni fornite, dal tour operator e dall agenzia di viaggio, in merito a elementi essenziali 23 [Per maggiori chiarimenti circa la normativa rilevante per tale tipo di offerta cfr. Provv. n , cit..] 24 [Cfr. doc. 25: Integrazione segnalazione, con allegati conferme della prenotazione (dove vengono menzionati i supplementi per l hotel HTL CAT. A, nonché per l Offerta Boom ), stralcio del catalogo Columbus, in particolare, pagg. 287 e 12.] 25 [Cfr. memoria difensiva.] 26 [Cfr. all. 1 doc. 48.] 27 [Al riguardo, per maggiori dettagli, cfr. provv. n , cit..]

5 dell offerta. Tra queste, rientrava senz altro l avvertenza, sin dai contatti iniziali, che l offerta in esame non garantiva un soggiorno presso le strutture dello stesso tour operator, oggetto di pubblicità tramite lo specifico catalogo dell operatore. 33. Ai consumatori sono state, pertanto, fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete, ovvero non sono state fornite informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche ed ai vantaggi economici del pacchetto viaggio con formula roulette commercializzato dal tour operator, in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 34. Alla luce delle considerazioni svolte, la condotta posta in essere da Columbus e Please Give nella commercializzazione dell offerta in esame con formula roulette, realizzata quantomeno nel periodo giugno-agosto 2009, si configura pertanto come una pratica commerciale scorretta ai sensi ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettere a) e c), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche del consumatore in relazione alle caratteristiche del servizio commercializzato e ai vantaggi connessi al prezzo dell offerta. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 35. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 36. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto che nella fattispecie in esame la pratica è stata posta in essere da un noto tour operator, in concorso con un agenzia di viaggio di significative dimensioni economiche, con riguardo a una tipologia di offerta molto diffusa tra i consumatori (offerta di pacchetti viaggio con formula roulette) e per la quale, per le considerazioni precedentemente svolte, è rilevabile un notevole deficit informativo. La violazione deve, pertanto, ritenersi grave in quanto trattasi di un offerta di fronte alla quale appariva tanto più necessaria la trasmissione di adeguate informazioni al consumatore in merito alle caratteristiche delle strutture recettive oggetto dell offerta, incidenti in modo significativo sulla valutazione circa l effettiva convenienza dell offerta stessa anche in rapporto alle altre offerte pubblicizzate nel catalogo del tour operator. 37. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica commerciale oggetto di segnalazione risulta diffusa per un periodo di circa tre mesi, ovvero dalla data di promozione dell offerta in esame sino alla data di conclusione del viaggio (giugno-agosto 2009). 38. Per le considerazioni sopra esposte, tenuto conto della gravità e durata della violazione, si ritiene di determinare l importo della sanzione in misura pari a 100 mila euro nei confronti di Columbus e in misura pari a 30 mila euro nei confronti della società Please Give, in considerazione della sua più contenuta dimensione economica e minore responsabilità nella commissione dell illecito. 39. Circa le condizioni economiche del professionista, si rileva che la società Columbus ha realizzato, nell ultimo bilancio, rilevanti perdite di esercizio (pari a 9 milioni di euro) ed è attualmente in fase di liquidazione; si ritiene, pertanto, opportuno ridurre l importo della sanzione a (settantamila euro) 40. Sulla base di tali elementi, appare congruo irrogare nei confronti di Columbus Organizzazione Viaggi S.r.l.- In liquidazione e Please Give Way S.r.l. una sanzione pari, rispettivamente, a (settantamila euro) e a (cinquantamila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettere a) e c), del Codice del Consumo, in quanto, in contrasto con il requisito della diligenza professionale, ai consumatori sono state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero non sono state fornite informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche del servizio con formula roulette commercializzato dal tour operator, in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società Columbus Organizzazione Viaggi S.r.l.- In liquidazione e Please Give Way S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettere a) e c), del Codice del Consumo, e ne vieta l ulteriore diffusione; b) che alla società Columbus Organizzazione Viaggi S.r.l.- In liquidazione sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di (settantantamila euro).

6 c) che alla società Please Give Way S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di (cinquantamila euro). La sanzione amministrativa di cui alle precedenti lettere b) e c) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n. 26502 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti.

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti. PS6975 - CENTAINE GIOIELLIMETALLO PURO 24 CARATI Provvedimento n. 22714 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

4. Giuseppe Toscano, in qualità di segnalante e in rappresentanza dell associazione Movimento dei consumatori.

4. Giuseppe Toscano, in qualità di segnalante e in rappresentanza dell associazione Movimento dei consumatori. PS1657 - TERME DI ACIREALE-MANCATA INDICAZIONE IVA Provvedimento n. 21081 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 maggio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MONDO TV S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 61/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 605/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 9/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n PS6862 - CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22857 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017 41/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA,

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

PS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n

PS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n PS7361 - EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n. 23216 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 7 luglio 2010 VIS 51/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti di ASM Vigevano

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARAVEL S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 43/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TORO EDIZIONI S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 32/15/SBC)

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017 638/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

PS NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n

PS NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n PS6145 - NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n. 22805 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 settembre 2011 SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 26547 5 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele

Dettagli

ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE,

ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE, Provvedimento n. 18015 dell'autorità Garante Concorrenza e Mercato: ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE, omogeneizzati "prosciutto", utilizzo di cosce suine crude che dopo cottura vengono miscelate

Dettagli

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n PS7688 - POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n. 23332 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n. 25022 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016 296/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE E DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL

Dettagli

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013 157/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO*

RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO* RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO* ORGANIZZATORE (Tour operator): realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo

Dettagli

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 45/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19555 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Retelit S.p.A. per violazioni dell art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative LA COMMISSIONE

Dettagli

DELIBERA N. 115/13/CSP

DELIBERA N. 115/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELETUTTO ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

PS UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n

PS UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n PS8239 - UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n. 23976 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n.

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. Provvedimento PI4968 - ACQUA MINERALE SILVANA tipo Chiusura istruttoria numero 15190 data 08/02/2006 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 6/2006 Procedimento collegato (esito) - Comparativa illecita Testo Provvedimento

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B.V. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 36/15/SBC)

Dettagli

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9054 - CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n. 24799 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Barucci; VISTA la

Dettagli

PS WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n

PS WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n PS6348 - WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n. 22855 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo.

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo. PS9328 - GPM-RILEVATORI DI GAS Provvedimento n. 25048 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 luglio 2014; SENTITO il Relatore Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte

Dettagli

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012;

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012; DELIBERA N. 290/12/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA CANALE ITALIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE CANALE ITALIA 84) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ART. 5 TER, COMMI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO

Dettagli

DELIBERA N. 96/13/CSP

DELIBERA N. 96/13/CSP DELIBERA N. 96/13/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA 6C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE DIRETTA TV ) PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Dettagli

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n PS9601 - D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n. 25370 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2013 441/2013/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19317 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Arca SGR S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19711 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Baker Tilly Revisa s.p.a. per violazioni delle disposizioni contenute nelle delibere Consob n. 17836/2011 e n. 18802/2014,

Dettagli

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n PS5854 - STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n. 22673 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo

Dettagli

PS UGF BANCA -CONTO CORRENTE FORMULA TOP Provvedimento n

PS UGF BANCA -CONTO CORRENTE FORMULA TOP Provvedimento n PS6026 - UGF BANCA -CONTO CORRENTE FORMULA TOP Provvedimento n. 22274 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 aprile 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9610 - ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25197 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n

PS TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n PS6102 - TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n. 22190 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

IP144 - H3G-MODIFICA TARIFFA Provvedimento n

IP144 - H3G-MODIFICA TARIFFA Provvedimento n IP144 - H3G-MODIFICA TARIFFA Provvedimento n. 23633 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 giugno 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 48/17/DTC/Gu14/152/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PEDONE / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

PS SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n

PS SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n PS10219 - SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25917 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte

Dettagli

Provvedimento n ( PI3894 ) LATTE AL CACAO GRANAROLO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n ( PI3894 ) LATTE AL CACAO GRANAROLO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento PI3894 - LATTE AL CACAO GRANAROLO tipo Chiusura istruttoria numero 11434 data 21/11/2002 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 47/2002 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento

Dettagli

EMANA il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni

EMANA il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni DELIBERAZIONE 2 marzo 2010. Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. IL CONSIGLIO Visto

Dettagli

Pubblicità online ed AGCM: casi Avv. Sara Gobbato, BM&A Treviso, 26 gennaio 2017

Pubblicità online ed AGCM: casi Avv. Sara Gobbato, BM&A Treviso, 26 gennaio 2017 Pubblicità online ed AGCM: casi 2015-2016 Avv. Sara Gobbato, BM&A Treviso, 26 gennaio 2017 Inquadramento sistematico BM&A Studio legale - www.ecommerce.bmassociati.eu 2 Autorità Garante della Concorrenza

Dettagli

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8943 - AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n. 24645 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2013; SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

Dettagli

PS BENNET-SCONTO 50% Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS BENNET-SCONTO 50% Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9195 - BENNET-SCONTO 50% Provvedimento n. 24875 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 aprile 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte

Dettagli

PS INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n

PS INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n PS6633 - INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n. 22500 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 giugno 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio

Dettagli

COMUNE DI CONCA DEI MARINI (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n.

COMUNE DI CONCA DEI MARINI (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. COMUNE DI CONCA DEI MARINI (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 18.04.2012 Modificato con

Dettagli

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi.

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi. PS9143 - MIRKO ORO-PREZZO ACQUISTO ORO Provvedimento n. 24948 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti. PS9611 - VERATOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25198 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n

PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106

PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106 PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

DELIBERA N. 321/13/CONS

DELIBERA N. 321/13/CONS DELIBERA N. 321/13/CONS ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDIZIONI PANORAMA DELLA SANITA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19376 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti aziendali di Giampaolo Abbondio Associati Sim s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, per violazioni degli artt.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO

Dettagli

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante.

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante. PS6292 - SICILY BY CAR-MARCHIO BUDGET Provvedimento n. 23305 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19713 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Capstone Equities Manager LLC per violazioni dell art. 103, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 58/1998, nonché

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROC.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA DI.ESSE.CI. TRASPORTI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.

Dettagli

PS ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n

PS ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n PS9142 - ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n. 24855 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 Marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

IP182 - OPODO-SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA ON LINE Provvedimento n. 24458

IP182 - OPODO-SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA ON LINE Provvedimento n. 24458 IP182 - OPODO-SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA ON LINE Provvedimento n. 24458 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015 604/2015/S/EEL AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE IN CASO DI MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE. EVENTUALE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n

PS BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n PS2480 - BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n. 23710 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

Dettagli

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n PS9075 - TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n. 24629 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

PS ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS BARILLA-BISCOTTI BUONGRANO Provvedimento n

PS BARILLA-BISCOTTI BUONGRANO Provvedimento n PS10665 - BARILLA-BISCOTTI BUONGRANO Provvedimento n. 26559 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 aprile 2017; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19481 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II; Delibera n. 96/2016 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 169/2014, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento

Dettagli

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n PS9559 - AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n. 25196 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 631/14/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIANA POSTE & SERVIZI DI D AGATA FABRIZIO & C. S.A.S. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 5 DEL D. LGS.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 169/17/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Comune di Rossano (Provincia di Cosenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento. Art. 2 Istituzione e presupposto dell imposta. Art. 3

Dettagli

PS PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n

PS PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n PS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24470 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTA

Dettagli

DELIBERA N. 50/13/CSP

DELIBERA N. 50/13/CSP DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO FASC. 117/12/SM-CRC AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE 1 S.R.L. (ESERCENTE L EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE TELE 1) PER LA VIOLAZIONE

Dettagli

PS EDIZIONE ATRIANE-TG LOTTO Provvedimento n

PS EDIZIONE ATRIANE-TG LOTTO Provvedimento n PS5761 - EDIZIONE ATRIANE-TG LOTTO Provvedimento n. 21506 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 2010; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dettagli

PROVINCIA DI LATINA. Regolamento dell Imposta di Soggiorno del Comune di Sabaudia ARTICOLO 1

PROVINCIA DI LATINA. Regolamento dell Imposta di Soggiorno del Comune di Sabaudia ARTICOLO 1 (All. A) Regolamento dell Imposta di Soggiorno del Comune di Sabaudia ARTICOLO 1 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell

Dettagli

PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9101 - C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24800 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 604/2016/S/COM AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER

Dettagli