C O M U N E D I M I N E O Città Metropolitana di Catania
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- Muzio Calabrese
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1 C O M U N E D I M I N E O Città Metropolitana di Catania Prot. N. _9891 del 08/08/2016 A tutti i Responsabili di P.O. e p.c. Al Sindaco S E D E OGGETTO: Istruzioni operative in materia di trasparenza e accesso civico.- In data 23/6/2016, è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che modifica in parte la Legge 190/2012 (anticorruzione) e molti articoli del D.lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza). Le principali novità in materia di trasparenza riguardano sostanzialmente tre ambiti: 1. La nozione di trasparenza ed i profili oggettivi e soggettivi (art. 1-2 e 2 bis); 2. L'accesso civico (art.5-5 bis - 5 ter ); 3. Le novità nella sezione Amministrazione Trasparente ( artt. 6 e segg). 1. LA NOZIONE DI TRASPARENZA Secondo il principio generale di trasparenza, come riscritto dalla novella, questa è ora intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1). Nella precedente versione la trasparenza era intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni. Anche l'oggetto della trasparenza muta prospettiva (art. 2) in quanto nel precedente testo la trasparenza si sostanziava in obblighi in capo alle PA concernenti l'organizzazione e l'attività, mentre adesso il focus è sul destinatario dell'attività della PA: Le disposizioni del presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. Con riferimento ai soggetti cui la disciplina si applica (art. 2 bis) il rispetto degli obblighi è stato esteso a società, associazioni, fondazioni e partecipate finanziate da enti pubblici con precisate caratteristiche. In particolare, le norme del D.Lgs. 33/2013 si applicano ora a tutte le P.A. (comuni compresi) di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
2 b) alle società in controllo pubblico, come definite dal D.Lgs. di attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione delle società quotate; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. La medesima disciplina si applica inoltre, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione europea, alle società in partecipazione pubblica e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Secondo quanto dispone l'art. 42 del D.lgs. 97/2015, "I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e quindi entro il 22 dicembre L'ACCESSO CIVICO Viene introdotto il nuovo Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo " Diritto di accesso a dati e documenti". Accanto al precedente istituto dell'accesso civico - relativo a dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione trasparente" che non risultassero pubblicati, e che resta sempre in vigore (art. 5 comma 1) - viene introdotto un nuovo tipo di Accesso civico, con una portata molto più ampia (comma 2): "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. ". L'accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, e per le finalità ivi indicate (favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere la partecipazione al dibattito pubblico). L'accesso civico si affianca e non si sostituisce all'istituto dell'accesso agli atti, disciplinato dalla Legge 241/90, che risponde ad una ratio diversa e resta pertanto in vigore Schematicamente le differenze sono le seguenti: ACCESSO AGLI ATTI L 241/90 ACCESSO CIVICO DLGS 33/13 ACCESSO CIVICO DLGS 97/16 E' necessario un interesse diretto Non è necessario un interesse diretto Non è necessario un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a dato o al documento al quale è richiesto l'accesso. Ha ad oggetto dati documenti Riguarda solo Dati, Documenti, Riguarda anche Dati, Documenti, collegati all'interesse diretto e Informazioni oggetto di Informazioni detenuti dalle PA, contenuti in Atti. pubblicazione ex dlgs.33/2013 ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione La richiesta, anche verbale, deve La richiesta può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti essere presentata all'ufficio uffici:
3 competente a formare l'atto a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; conclusivo del procedimento o a b) all'ufficio relazioni con il pubblico; quello che lo deterrà stabilmente, c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione Ammini - con le modalità definite dal strazione trasparente" del sito istituzionale; regolamento della funzione d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, amministrativa ( artt. 31 e 32) ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. Il rilascio degli atti è subordinato al Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, pagamento delle tariffe determinate salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato con delibera della Giunta dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Municipale Avuto riguardo alle finalità dell'accesso civico di cui al comma 2, ben si comprendono i limiti per i quali (motivatamente) questo può essere rifiutato o differito, che discendono dalla necessità di tutela "di interessi giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto dall'art. 5-bis e precisamente: 1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico: a) difesa e interessi militari; b)sicurezza nazionale; c)sicurezza pubblica; d)politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato; e)indagini su reati; f) attività ispettive; g)relazioni internazionali. 2) evitare un pregiudizio ad interessi privati: a) protezione dei dati personali; b) libertà e segretezza della corrispondenza; c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d' autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale. È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del In attesa delle linee guida ANAC (comma 6 art. 5-bis) in merito ad esclusioni e limiti all'accesso civico, è opportuna estrema cautela nel rilascio degli atti che possano coinvolgere gli interessi pubblici di cui al comma 1 o privati di cui al comma 2 dell'art.5 bis. Secondo l'art. 46, inoltre, "il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili". 3. LE NOVITÀ NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Nell'ottica di una preannunciata semplificazione delle normativa, si prevede (art. 3) che l'anac, sentito il Garante privacy, potrà disporre che alcuni dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano pubblicati a mezzo di informazioni riassuntive elaborate per aggregazione. Modalità semplificate si preannunciano altresì per i comuni con meno di abitanti. Di seguito sinteticamente le principali novità, le relative sottosezioni di pubblicazione e gli uffici coinvolti :
4 Art. Oggetto Uffici 4 bis E' previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti, in Finanziari relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (ad esclusione delle spese relative al personale per le quali si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15-20). Sottosezione: Pagamenti dell'amministrazione 7 bis IMPORTANTE: "Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento Tutti gli uffici prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione alla fase di redazione degli atti che saranno oggetto di pubblicazione, evitando, ove possibile, di citare dati che non possono essere pubblicati (come previsto già dalle Linee guida emanate dal Garante per la Protezione dei dati personali il 15/05/2014) Sottosezione: diverse, in relazione alle tipologie di informazioni pubblicate "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia Personale addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonchè le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003" Sottosezione: Personale
5 9-bis Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'allegato B Vari pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'allegato B, mediante la comunicazione 'dei dati', 'delle informazioni' o 'dei documenti' da loro detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, 'ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati'". L'allegato B fa riferimento a PerLaPa, alla BDNCP - Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, ecc. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 24/06/2017 in poi, acquistano efficacia gli obblighi di pubblicazione (articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) dei dati che le Banche dati (centralizzate), di cui all'allegato B, renderanno evidenti sui propri archivi, avendole acquisite dalle singole P.A. detentrici dei dati stessi. Quest'ultime dovranno, entro la stessa data, verificare la completezza e la correttezza dei dati già' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari di dette banche dati e, ove necessario, trasmettere alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. Sottosezione: diverse, in relazione alle tipologie di informazioni pubblicate 12 Vanno pubblicati i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. Finanziari Personale 14 L'articolo 14 non è più limitato ai componenti degli organi di indirizzo Responsabili politico. L'obbligo si estende a qualsiasi carica politica anche non elettiva Personale (purché non gratuita) e agli incarichi di amministrazione, direzione a qualsiasi titolo conferiti. I contenuti da pubblicare restano invariati: "a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano". Inoltre, la norma espressamente prevede che "Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e
6 consultazione per il cittadino". Tali obblighi sono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative nel caso abbiano una delega dirigenziale. Diversamente hanno l'obbligo di pubblicazione del Curriculum Vitae. Ciascun dirigente deve inoltre comunicare all'amministrazione presso cui presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, che verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione medesima per ciascun dirigente (art. 14, comma 1-ter): tale norma, per effetto dell'art. 2-bis, si applica, per quanto compatibile, a tutti i soggetti ivi previsti, tra cui le società in controllo pubblico. Infine, "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5". Sottosezione: Personale 15bis Sono introdotti nuovi obblighi per incarichi conferiti nelle società controllate Finanziari Sottosezione: Enti controllati 19 Viene introdotto l'obbligo di pubblicare anche "i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte". Eliminato, invece, l'obbligo di pubblicazione dei bandi espletati nell'ultimo triennio Sottosezione: Bandi di concorso Personale 20 Semplificati gli obblighi di pubblicazione dei premi: laddove si prevede Personale l'obbligo di pubblicare " i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti". Sottosezione: Performance 22 Introdotto l'obbligo di pubblicare e aggiornare annualmente anche i Finanziari provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.) (d-bis), nonché di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima Sottosezione: Enti controllati
7 23 E' eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti concernenti Tutti gli uffici autorizzazioni o concessioni nonché quelli relativi a concorsi e selezioni (nell'ottica di eliminare le duplicazioni). Per le restanti tipologie di provvedimenti (scelte del contraente e accordi) pur non essendo più necessaria la pubblicazione dei dettagli, così come precedentemente previsti, si ritiene comunque opportuno proseguire la pubblicazione degli stessi, ai fini di una maggior trasparenza e comprensione. Sottosezione: Provvedimenti 30 E' inserito l'obbligo di pubblicare le informazioni identificative immobili "detenuti" oltre a quelli posseduti Sottosezione: Beni immobili e gestione patrimonio Patrimonio 31 "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi Finanziari indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo Personale all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici Sottosezione: Controlli e rilievi sull'amministrazione 32 E' stata abrogata la lettera b del comma 2, che prevedeva l'obbligo di Tutti gli uffici pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. Sono state inoltre estese ai gestori di pubblici servizi gli obblighi di pubblicazione della carta dei servizi e dei costi contabilizzati Sottosezione: Servizi erogati 33 Agli obblighi già previsti nella versione previgente, si aggiungono: Finanziari - l'inserimento dei dati relativi alle "prestazioni professionali" per l'elaborazione degli indicatori dei tempi medi di pagamento, oltre a quelli relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture; - la pubblicazione annuale e trimestrale di un indicatore che tenga conto del "l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici". Sottosezione: Pagamenti dell'amministrazione
8 35 Viene eliminato il riferimento al nome del responsabile del procedimento, Tutti gli uffici sarà sufficiente indicare l'ufficio. Per ciascun procedimento, inoltre, non è più obbligatorio pubblicare i risultati dell'indagine di customer satisfation, le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel C.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni. Sottosezione: Attività e procedimenti 37 Gli obblighi di pubblicazione sono sostituiti dagli obblighi previsti dal nuovo Tutti gli uffici Codice dei contratti. In particolare l'art. 29 prevede la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. ATTENZIONE: devono inoltre essere pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti: - il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento; - le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Inoltre "Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) [previsti dalla L , art.1 comma 32] si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori" Sottosezione: Bandi di gara e contratti 38 E' stato introdotto il nuovo comma 2: "Fermi restando gli obblighi di LLPP pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonchè le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione" Sottosezione: Opere pubbliche
9 39 Abrogato l'obbligo di pubblicazione degli schemi di provvedimento prima Urbanistica che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici (abrogata lett. b del comma 1). Sottosezione: Pianificazione e governo del territorio Ulteriori novità significative sono poi contenute: - nell'art. 10, che cancella il Piano triennale della Trasparenza ed integrità, inglobato nel Piano della prevenzione della corruzione, ove ora dovranno rendersi visibili e chiari " i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati" che, secondo il disposto dell'art. 5, saranno responsabili dell'accesso ivi previsto. - Agli artt nei quali viene ridefinito il ruolo dell'anac che assume un poteri più incisivi anche sull'azione sanzionatoria. L'ANAC provvede al controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione, il cui inadempimento costituisce illecito disciplinare, e segnala l'illecito all'amministrazione interessata, affinché proceda all'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di trasparenza in casi specifici sono previste dall'art. 47. S invitano tutti i Responsabili di P.O. a curare l esatta applicazione. Tanto si doveva. f.to IL SEGRETARIO COMUNALE (dott.ssa La Vecchia Valentina)
ALLA SCUOLA MATERNA G. GARIBALDI Via Mazzini n. 4 Orzinuovi e. mail:
Prot: N. 0014197/2016 A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ALLA SOCIETA NUOVA ORCEANIA SRL Piazza Garibaldi n. 15 Orzinuovi e-mail: orceaniasrl@gigapec.it ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE COMUNITA DELLA PIANURA
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