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1 1 di 9 01/06/ :04 Articolo 1 (Modifiche all articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 1997 N.34) 1. Il comma 1 b) dell articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 1997 n. 34 è sostituito dal seguente: b) ad assicurare il ricovero, la custodia, il benessere degli animali, il rispetto dei termini della convenzione ed il mantenimento dei cani nei canili pubblici o in canili privati convenzionati; i canili pubblici possono essere affidati, in tutto od in parte, in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1 o a soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti; 2. Dopo il comma 1 b) è inserito il seguente comma: 1 b-bis) il servizio di cui alla lettera b) deve prevedere l obbligo di apertura al pubblico per almeno tre giorni a settimana e non meno di 4 ore al giorno, compreso un prefestivo o festivo. L accesso alle associazioni di volontariato animalista riconosciute dalla Regione deve essere garantito per almeno sei giorni a settimana e non meno di quattro ore al giorno. La gestione delle adozioni in tutte le strutture è affidata ai protocolli coordinati dai volontari delle associazioni di volontariato animalista riconosciute dalla Regione. 3. dopo il comma 1 d) è inserito il seguente comma: 1 d-bis) anche attraverso l adozione di un "Regolamento comunale per la tutela degli animali e la costituzione di una Unità Operativa di tutela animale e di prevenzione del randagismo. 4. Dopo il comma 1 d-bis) sono inseriti i seguenti commi: e)a dotare la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo; f) ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; g) ad organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende USL, ed individuare quali proprietari abbiano l obbligo di seguirli; h) a destinare tratti di arenile all accoglienza temporanea di animali da compagnia e dotarli di strutture adeguate per il benessere degli animali e per il rispetto dell igiene pubblica (fornitura d acqua, presenza di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d ombra); i) ad aprire una inchiesta in caso di sospetto avvelenamento di animali domestici o selvatici con utilizzo di esche o bocconi avvelenati e di bonificare il luogo a seguito dell accertamento della violazione, segnalando il fatto con apposita cartellonistica e a intensificando i controlli da parte delle Autorità preposte.
2 2 di 9 01/06/ :04 Articolo 2 (Modifiche all articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1997 N.34) 1. Il comma 1 a) dell articolo 3 è sostituito dal seguente: a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili sanitari pubblici e privati convenzionati; 2. Nel comma 1 b) la parola pubblici è sostituita con la parola sanitari. 3. Il comma 1 c) è sostituito dal seguente: c) effettuano il controllo igienico-sanitario e la vigilanza sul benessere degli animali sulle strutture di ricovero. 4. Il comma 1 f) è sostituito dal seguente: f) assicurano nei canili sanitari le seguenti prestazioni: segnalamento e identificazione tramite microchip; esame clinico all'ingresso; trattamenti antiparassitari interni ed esterni; vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio; sterilizzazione di tutti i maschi e le femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati/adottati prima della sterilizzazione; esami di laboratorio finalizzati al controllo ed alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico; interventi di primo soccorso; emergenze ed urgenze, come esami ed interventi medici e chirurgici non differibili ed atti alla stabilizzazione dell'animale anche eventualmente tramite l'inoltro a strutture specialistiche pubbliche e private convenzionate. 5. Dopo il comma 1 i) sono inseriti i seguenti commi: j) organizzano, d'intesa con i Comuni, dei percorsi formativi per i proprietari dei cani; k) rilasciano il parere preventivo per l autorizzazione sanitaria per i canili sanitari e rifugio, per gli allevamenti e le pensioni per cani e gatti; l) rilasciano parere sui cani di quartiere e sui cani liberi accuditi; m) seguono i protocolli di legge per i casi di leishmaniosi accertata e prescrivono agli adottanti dei cani affetti da leishmaniosi le dovute istruzioni comportamentali; n) verificano nei canili la presenza, la correttezza ed il rispetto dei protocolli di adozione di cui all articolo 2 comma b-bis e ne informano anche i Comuni; o) provvedono alla tenuta e all aggiornamento del registro dei cani ad elevato rischio di aggressività; p) attuano, a seguito di morsicature o aggressioni un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario ed individuano idonee misure di prevenzione in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale; q) rilasciano il nulla osta sanitario sulle strutture collocate nei tratti di arenile destinate dai Comuni all accoglienza temporanea di animali; r) valutano l adeguatezza del piano sanitario redatto dal responsabile sanitario nel canile rifugio pubblico e privato convenzionato.
3 3 di 9 01/06/ :04 1. Dopo il comma 1 d) si inseriscono i seguenti commi: Articolo 3 (Modifiche all articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1997 N.34) e) ubicazione dei canili sanitari nel territorio della ASL competente e dei canili rifugio nel territorio comunale, provinciale o regionale; f) possibilità di coesistenza di canili sanitari e canili rifugio, purché vi sia effettiva separazione fisica e funzionale.
4 4 di 9 01/06/ :04 Articolo 4 (Modifiche all articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 1997 N.34) 1. Nel comma 1 dell articolo 5 della Legge regionale 21 ottobre 1997 n. 34, la parola pubblici è seguita dalle parole e privati convenzionati. 2. Il comma 1 a) è sostituito dal seguente: a) di un numero di box rapportato all'area territoriale interessata, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali; i box sono costituiti di una parte chiusa della dimensione minima di 2 mq pro-capite e di una parte scoperta di almeno 4 mq pro-capite nei canili rifugio e di 2 mq pro-capite nei canili sanitari; i box sono dotati anche di una ulteriore area esterna delimitata, anche condivisa tra più box, atta all uscita giornaliera. 3. Dopo il comma 1 h) è aggiunto il seguente punto: i) di strutture veterinarie adeguate; se nelle strutture sono presenti soltanto ambulatori veterinari, i cani che necessitano di interventi specialistici con ricovero si inoltrano a strutture veterinarie autorizzate. 4. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 2. Il Comune si accorda con i Servizi Veterinari delle ASL e direttamente con le strutture veterinarie per i casi di cui al comma 1 i).
5 5 di 9 01/06/ :04 Articolo 5 (Modifiche all articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1997 N.34) 1. Il comma 1 dell articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1997 N.34, è sostituito dal seguente: 1. Presso ogni azienda ASL è gestita l'anagrafe degli animali d affezione alla quale il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere obbligatoriamente il cane e facoltativamente il gatto. L'iscrizione del cane deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento. 2. Dopo il comma 7 si inseriscono i seguenti commi: 8. L applicazione del microchip e l iscrizione alla banca dati dell anagrafe canina può effettuata anche da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all anagrafe regionale degli animali d affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio. 9. E vietata l iscrizione all anagrafe canina a proprietari/ detentori minorenni.
6 6 di 9 01/06/ :04 Articolo 6 (Modifiche all articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1997 N.34) 1. Il comma 1 dell articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1997 n. 34, è sostituito dal seguente testo: 1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento contenuto in un microchip. 2. Il comma 2 dell articolo 13 è sostituito dal seguente testo: 2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, sono riconosciuti validi solamente microchip conformi alle norme ISO Il comma 3 dell articolo 13 è sostituito dal seguente testo: 3. Il microchip viene apposto da medici veterinari dei servizi veterinari delle aziende ASL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3.
7 7 di 9 01/06/ :04 Articolo 7 (Modifiche all articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 1997 n.34) 1. Dopo il comma 1 dell articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 1997 n.34, si inseriscono i seguenti commi: 2. La Regione, in attuazione delle disposizioni dell Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, articolo 7 comma 4, avvalendosi dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, promuove ed attua corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato. 3. La Regione, in attuazione all articolo 5 della Legge 20 luglio 2004, n.189, promuove senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
8 8 di 9 01/06/ :04 Articolo 9 (Modifiche all articolo 22 della legge regionale 21 ottobre 1997 n.34) 1. Si eliminano i commi 3 e 4 dell articolo 22 della legge regionale 21 ottobre 1997 n.34.
9 9 di 9 01/06/ :04 1. Il comma 1 dell articolo 24 è così riformulato: Articolo 10 (Modifiche all articolo 24 della legge regionale 21 ottobre 1997 n.34) Conformemente all art. 727 c.p. l abbandono di animali è un reato. Chiunque abbandona animali domestici o animali che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con un ammenda da a Euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. 2. Il comma 4 dell articolo 24 è così riformulato: Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra e Euro.
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