CIRCOLARE N. 32/E. Direzione Centrale Gestione Tributi. Roma, 22 luglio 2004
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1 CIRCOLARE N. 32/E Direzione Centrale Gestione Tributi Roma, 22 luglio 2004 OGGETTO: Estensione del servizio Cassetto Fiscale agli intermediari di cui all art 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, autorizzati al servizio Entratel. Come noto, già da tempo l Agenzia delle Entrate offre a ciascun contribuente in possesso del codice Pin il Cassetto Fiscale, servizio accessibile dal sito web tramite il quale ciascun contribuente può consultare le proprie informazioni fiscali relative a: a) dati anagrafici; b) dati reddituali; c) dati dei rimborsi di imposte dirette; d) dati dei versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23; e) dati patrimoniali (atti del registro). A partire dalla fine del mese di luglio, tale servizio sarà esteso agli intermediari individuati dall art 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: essi potranno accedervi, per interrogare i propri dati anagrafici e reddituali, attraverso il sito web di Entratel del quale viene, in tal modo, implementata la sezione Servizi con la nuova funzionalità e la descrizione delle modalità di accesso. Inoltre, entro il mese di settembre, i predetti soggetti potranno consultare anche le informazioni riguardanti i propri clienti, previo conferimento di idonea delega da parte di questi ultimi. Un apposita comunicazione telematica renderà nota agli intermediari la data esatta a partire dalla quale potranno accedere al cassetto fiscale per conto dei propri clienti. Parimenti, tramite un messaggio personalizzato, ciascun intermediario verrà a conoscenza della regola che consente di ricavare il codice personale di accesso ai propri dati anagrafici e reddituali. t
2 2 Condizioni indispensabili per l accesso al nuovo servizio per conto dei contribuenti deleganti sono le seguenti: a) sottoscrizione delle condizioni generali di adesione e della relativa richiesta (i cui modelli sono disponibili nella sezione Servizi del sito raggiungibile anche via Internet all URL e presentazione delle stesse presso un qualsiasi Ufficio dell Agenzia delle Entrate della regione in cui l intermediario ha stabilito il proprio domicilio fiscale; b) presentazione, presso l Ufficio individuato sub a), delle deleghe conferite dai clienti all intermediario: esse devono essere redatte e sottoscritte su un apposito modulo, parimenti disponibile sul sito del servizio telematico Entratel e sul sito e corredate di una fotocopia di un documento di riconoscimento valido del delegante. Le deleghe hanno validità temporale limitata (due anni dalla sottoscrizione, salvo revoca o rinnovo); sono, appunto, revocabili in qualsiasi momento con le stesse modalità e non possono essere conferite contemporaneamente a più intermediari. Per completezza di trattazione si allegano alla presente i documenti sopra citati. Si precisa che la richiesta di adesione al servizio deve essere presentata allo sportello dell Ufficio, mentre le deleghe dei contribuenti possono anche essere allo stesso inviate per posta, fax o . Non sono valide le deleghe prive della sottoscrizione del delegante o della fotocopia di un suo documento di riconoscimento valido. Si fa presente che, vista la possibilità per l intermediario di presentare la richiesta di adesione al servizio e/o le deleghe dei propri clienti in un qualsiasi Ufficio locale della regione in cui ha stabilito il proprio domicilio fiscale, detto Ufficio dovrà eseguire preliminarmente l operazione Trasferimento di competenza disponibile sempre in ambiente L Ufficio dopo aver acquisito la richiesta di adesione al servizio tramite la funzionalità 3270 disponibile nell area Servizio telematico (vedi istruzioni operative in allegato), consegna all intermediario in busta chiusa un foglio contenente la regola per ricavare il codice segreto necessario per accedere ai dati dei clienti che lo hanno delegato. Il predetto codice segreto può essere utilizzato dall intermediario soltanto previa acquisizione, da parte dell Ufficio, di almeno una delega ad esso conferita. Naturalmente, ogni intermediario ha accesso soltanto ai dati relativi ai contribuenti che lo hanno formalmente delegato e fino alla data di validità di ciascuna delega, purché queste ultime siano state correttamente censite al sistema informativo, mediante le funzionalità 3270 sopra cennate, dall Ufficio cui sono pervenute.
3 3 Si fa presente, infine, che costituisce preciso compito dell Agenzia delle Entrate verificare periodicamente, anche con controlli a campione, l idoneità delle misure di sicurezza adottate dall intermediario per la tutela dei dati trattati: in tal senso, la sottoscrizione delle condizioni generali di adesione al servizio impegna l intermediario a consentire l accesso nei propri locali al personale degli Uffici per gli eventuali controlli.
4 CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AL SERVIZIO CASSETTO FISCALE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI UTENTI DEL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ARTICOLO 1 PREMESSA L Agenzia delle Entrate intende proseguire l opera di semplificazione e razionalizzazione dei rapporti con i contribuenti, attraverso l implementazione di nuove funzionalità nel servizio telematico Entratel. Le condizioni di adesione sotto riportate (di seguito Regolamento ) si riferiscono alla possibilità di accedere al servizio denominato Cassetto Fiscale per gli intermediari, cui i contribuenti affidano la cura della propria posizione fiscale. ARTICOLO 2 OGGETTO E FINALITÀ Il presente Regolamento ha per oggetto l estensione del servizio Cassetto Fiscale agli intermediari di cui all art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, già utenti del servizio telematico Entratel. L accettazione delle presenti condizioni determina l abilitazione per l accesso al Cassetto Fiscale da parte degli intermediari per la consultazione dei dati fiscali dei contribuenti cui prestano consulenza. ARTICOLO 3 ADESIONE AL SERVIZIO L autorizzazione ad accedere al Cassetto Fiscale viene rilasciata, secondo le tipologie successivamente descritte, all intermediario che ne faccia richiesta ai sensi del presente Regolamento. L intermediario prende visione del presente Regolamento connettendosi al sito web del servizio Entratel e, dopo averne stampato un esemplare comprensivo del modulo di richiesta di adesione al Cassetto Fiscale, sottoscrive entrambi e li presenta ad un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate della regione in cui ha stabilito il proprio domicilio fiscale (di seguito Ufficio ). Pagina 1 di 8
5 E ammessa la presentazione della documentazione predetta mediante delega espressa accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell intermediario. Nel caso di intermediari che sono stati autorizzati al servizio Entratel anche per sedi secondarie, l adesione al Cassetto Fiscale deve essere sottoscritta e presentata dal responsabile della sede principale. L Ufficio attribuisce all intermediario il codice Pin necessario per accedere al Cassetto Fiscale per conto dei contribuenti cui presta consulenza che diventa operativo all atto dell acquisizione, da parte del medesimo Ufficio, della prima delega di cui al successivo articolo 5. L intermediario che vuole recedere dall adesione deve inviare una formale comunicazione indirizzata al medesimo Ufficio di cui sopra. Tale atto implica la contestuale revoca automatica delle deleghe conferitegli dai contribuenti. ARTICOLO 4 UTILIZZO DEL SERVIZIO L intermediario che ha aderito al Regolamento ed ha ottenuto il codice Pin per accedere al Cassetto Fiscale potrà consultare tutte le informazioni relative alla posizione fiscale dei contribuenti cui presta consulenza, a condizione che questi ultimi abbiano provveduto a delegarlo formalmente e che tale delega sia stata acquisita dall Ufficio. In particolare, gli intermediari potranno consultare le seguenti informazioni relative ai propri clienti: 1. dati anagrafici; 2. dati reddituali; 3. dati dei rimborsi di imposte dirette; 4. dati di versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23; 5. dati patrimoniali (atti del registro). L Agenzia delle Entrate mette a disposizione i dati, così come risultano al momento dell interrogazione e non assume responsabilità per variazioni che potranno Pagina 2 di 8
6 successivamente intervenire, per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del servizio. ARTICOLO 5 DELEGA DEL CONTRIBUENTE La delega del contribuente in favore dell intermediario, resa secondo lo specifico modello disponibile sul sito web del servizio Entratel e all indirizzo sarà revocabile in qualsiasi momento, avrà durata limitata ad anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, sarà rinnovabile con le stesse formalità, e non potrà essere conferita contemporaneamente a più intermediari. ARTICOLO 6 TRATTAMENTO DEI DATI L intermediario, in qualità di titolare dei dati, ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettera f) del D.lgs. 196/2003, utilizza le informazioni acquisite nel sistema informativo dell Agenzia delle Entrate per i fini previsti all art. 2 del presente Regolamento e si impegna ad osservare le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n In particolare, l intermediario si impegna a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati, nonché a verificare che le informazioni acquisite non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte, e pertanto provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni in tal senso agli incaricati del trattamento. L Agenzia delle Entrate si riserva di verificare periodicamente, anche con controlli a campione, l idoneità delle misure di sicurezza adottate dall intermediario; a tal fine, la sottoscrizione del presente Regolamento impegna l intermediario a consentire l accesso nei propri locali al personale dell Agenzia delle Entrate per i controlli. ARTICOLO 7 TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI Ai fini dell attuazione dell art. 7 del D.lgs. 196/2003 ed in virtù di quanto disposto dall art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fatto Pagina 3 di 8
7 obbligo all Agenzia delle Entrate di procedere al tracciamento degli accessi all Anagrafe Tributaria; di tale circostanza, pertanto, ciascun intermediario, con la sottoscrizione del presente Regolamento, s intende informato. ARTICOLO 8 ONERI Nessun onere può essere posto a carico dell Agenzia delle Entrate per l utilizzo del presente servizio. ARTICOLO 9 VARIAZIONI ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L Agenzia delle Entrate comunicherà via Entratel agli intermediari le eventuali variazioni alle modalità e condizioni di svolgimento del servizio che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l adeguamento delle procedure. L Agenzia delle Entrate si riserva, comunque, per esigenze organizzative proprie, la facoltà di cessare unilateralmente il Cassetto Fiscale senza che per questo possa essergli addebitata qualsivoglia responsabilità. ARTICOLO 10 DURATA L adesione al presente Regolamento ha la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e verrà alla scadenza automaticamente prorogata per lo stesso periodo, salvo disdetta. ARTICOLO 11 VIOLAZIONI E CONTROVERSIE La violazione, da parte dell intermediario, dei divieti e degli impegni di cui alle clausole precedenti comporta la revoca dell autorizzazione, fatto salvo il diritto dell Agenzia delle Entrate di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela. Pagina 4 di 8
8 Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dal Regolamento d adesione e dalla sua esecuzione si conviene di eleggere il Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale. ARTICOLO 12 RINVII Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile. <luogo e data> L INTERMEDIARIO APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DELL ART C.C. Ai sensi dell art c.c., l intermediario dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del regolamento d adesione: art. 4: Utilizzo del servizio; art. 6: Trattamento dei dati; art. 9: Variazione alle modalità di svolgimento del servizio; art. 10: Durata; art. 11: Violazioni e controversie. L INTERMEDIARIO Pagina 5 di 8
9 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; decreto ministeriale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti; legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali. Pagina 6 di 8
10 RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO CASSETTO FISCALE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI UTENTI DEL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL Con riferimento alle Condizioni generali di adesione al servizio Cassetto Fiscale da parte degli intermediari utenti del servizio telematico Entratel, predisposte dall Agenzia delle Entrate, il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante di, intermediario abilitato di cui all art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, con domicilio fiscale in codice fiscale/partita IVA INTENDE ADERIRE al servizio Cassetto Fiscale per la consultazione dei dati fiscali dei contribuenti cui presta assistenza e che hanno provveduto a delegarlo specificamente in tal senso. L adesione si perfeziona con la sottoscrizione e presentazione, ad un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate della regione in cui l intermediario risiede o ha stabilito il proprio domicilio fiscale, della presente richiesta e di un esemplare delle condizioni generali di adesione. <luogo e data> L INTERMEDIARIO Pagina 7 di 8
11 DELEGA/REVOCA AD UN INTERMEDIARIO ABILITATO DI CUI ALL ART. 3, COMMA 3 DEL D.P.R. N. 322/1998 PER L UTILIZZO DEL SERVIZIO CASSETTO FISCALE Il sottoscritto <Cognome e nome> <Luogo e data di nascita> <Codice fiscale> <Residenza> C O N F E R I S C E D E L E G A A <Cognome e nome/denominazione> intermediario abilitato di cui all art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, con domicilio fiscale in codice fiscale/partita I.V.A. per l utilizzo del servizio Cassetto Fiscale ai fini della consultazione dei propri dati fiscali in esso disponibili. La presente delega diviene inefficace per i seguenti motivi:. revoca espressa del delegante contenuta in apposita comunicazione presentata personalmente o inviata a mezzo posta ad un qualsiasi ufficio locale dell Agenzia della regione in cui ha stabilito il proprio domicilio fiscale; conferimento dell incarico ad altro intermediario abilitato; scadenza automatica, decorsi due anni dalla data di sottoscrizione. Il conferimento della presente delega non preclude al sottoscritto la possibilità di continuare ad accedere autonomamente allo stesso servizio con le modalità previste sul sito R E V O C A D E L E G A A <Cognome e nome/denominazione> intermediario abilitato di cui all art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, con domicilio fiscale in codice fiscale/partita I.V.A. per l utilizzo del servizio Cassetto Fiscale ai fini della consultazione dei propri dati fiscali in esso disponibili conferitagli in data <luogo e data> IL DELEGANTE Si allega fotocopia del documento d identità tipo N. rilasciato da Scadenza L INTERMEDIARIO DELEGATO Pagina 8 di 8
12 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 1 di 11 Gestione delle autorizzazioni per l accesso al "cassetto fiscale" su Entratel Manuale operativo Pag. 1 di11
13 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 2 di INTRODUZIONE Nel proseguire l opera di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, l Agenzia delle Entrate ha implementato una nuova funzionalità nel servizio telematico Entratel denominata Cassetto Fiscale. Tale funzionalità consente agli intermediari di accedere ai dati anagrafici e fiscali dei contribuenti dei quali curano la posizione fiscale e dai quali sono stati opportunamente delegati. L accesso a tale funzionalità necessita di opportune autorizzazioni e della loro gestione da parte del personale degli uffici dell Agenzia delle Entrate. L intermediario che vuole aderire al servizio, infatti, deve prendere visione del Regolamento che detta le condizioni di adesione al servizio Cassetto Fiscale, sottoscriverlo unitamente all allegato modulo richiesta di adesione e presentarlo ad un qualunque ufficio dell Agenzia delle Entrate della regione in cui ha stabilito il proprio domicilio fiscale. Questo manuale è una guida operativa per la gestione di tali autorizzazioni in ambiente Per ogni maggior dettaglio si rinvia al Regolamento riportato in allegato a questo manuale. 2. GESTIONE DELL INTERMEDIARIO All interno della linea SERVIZIO TELEMATICO del sistema informativo dell Anagrafe tributaria, sotto la voce AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO ENTRATEL PER GLI INTERMEDIARI E I SOGGETTI OBBLIGATI DI MAGGIORI DIMENSIONI selezionando la funzione 1. ABILITAZIONE UTENTI è ora disponibile la funzione 7. ACCESSO AL CASSETTO FISCALE (vedi Figure da 1 a 3) Pag. 2 di11
14 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 3 di 11 Fig. 1 Fig. 2 Pag. 3 di11
15 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 4 di 11 Fig. 3 Selezionando tale funzione ed indicando il codice fiscale dell intermediario per il quale si vuole operare (Fig.3), l ufficio può gestire le due principali situazioni inerenti il servizio: l intermediario che vuole aderire al servizio; i contribuenti che delegano l intermediario. Utilizzando le 3 funzioni disponibili nello schermo di Fig. 4. Pag. 4 di11
16 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 5 di 11 Fig. 4 In particolare la funzione 1. GESTIONE INTERMEDIARIO consente (vedi Fig. 5): l abilitazione dell intermediario, la revoca di tale abilitazione; la ristampa dell attestazione di abilitazione. Pag. 5 di11
17 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 6 di 11 Fig.5 L abilitazione dell intermediario, che si effettua selezionando la funzione 1, si conclude con la stampa dell attestazione di abilitazione, che si riporta di seguito in facsimile, e di un foglio, da consegnare in busta chiusa al richiedente, che descrive la regola con la quale l intermediario dovrà ricavare il codice segreto necessario per accedere ai dati del cassetto fiscale dei contribuenti che avranno voluto delegarlo. Tale codice, come peraltro riportato nella stampa dell attestazione, si ricava a partire dal PINCODE presente nella sezione 3 della busta consegnata dall Agenzia delle Entrate all atto dell abilitazione al servizio telematico Entratel. Pag. 6 di11
18 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 7 di 11 Pag. 7 di11
19 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 8 di 11 Dallo stesso schermo di Fig.5 è possibile procedere alla revoca dell abilitazione dell intermediario che ne faccia opportuna richiesta scritta. Tale atto implica la contestuale revoca automatica di tutte le deleghe conferitegli dai contribuenti. Pag. 8 di11
20 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 9 di GESTIONE DEI CONTRIBUENTI Come specificato nel Regolamento, il codice segreto rilasciato secondo le modalità suddette, diviene attivo subito dopo la registrazione, da parte dell ufficio, della prima delega conferita all intermediario. Per la gestione di tale delega, e delle successive, è disponibile la funzione 2. GESTIONE CLIENTI dello schermo di Fig.6. In tale schermo, e nei successivi, si illustra come, indicato il codice fiscale del contribuente delegante, è possibile (Fig.7): Acquisire una delega o un rinnovo di delega. Poiché la delega ha durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione, nell acquisizione della stessa è necessario indicare tale data. Si precisa che, dopo aver indicato il codice fiscale del cliente, il sistema ne fornirà i dati anagrafici per consentire all ufficio le opportune verifiche; occorre quindi, tramite il tasto funzione PF4 (Fig.8), confermare i dati della delega. Revocare la delega; Stampare l attestazione di avvenuta delega. Si ricorda che possono essere acquisite solo le deleghe debitamente sottoscritte dai deleganti e accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento valido di questi ultimi Pag. 9 di11
21 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 10 di 11 Fig. 6 Fig. 7 Pag. 10 di11
22 Cassetto Fiscale su Entratel manuale operativo Pag 11 di 11 Fig. 8 Pag. 11 di11
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