COMUNE di AMALFI Provincia di Salerno. RELAZIONE PROPOSTA Per il Consiglio Comunale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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1 COMUNE di AMALFI Provincia di Salerno SERVIZIO finanziario UFFICIO tributi RELAZIONE PROPOSTA Per il Consiglio Comunale Oggetto: Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili, ICI anno 2008 Modifiche ed integrazioni. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO l'art.52, c.16, legge 23 dicembre 1999, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale definisce che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti hanno effetto dal primo gennaio, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio; VISTO il termine di approvazione del bilancio prorogato al 31 marzo 2008 (D.M.20 dicembre 2007, in G.U. n.302 del 31 dicembre 2007); VISTO l'art.42 del DLgs.n.267/2000 che attribuisce all'organo consiliare la competenza alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relativa aliquote, nonché l'art.48, c.2, sulle competenze della Giunta Municipale; CHE con deliberazione da adottare prima dell approvazione del bilancio di previsione, i consigli comunali determinano l aliquota dell imposta da un minimo del 4 per mille ad un massimo del 7 per mille; l aliquota può essere diversificata entro tale limite. (art.6, c.1 e 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nel testo modificato dall art.1, c.156, legge 27 dicembre 2006, n.296); CHE già la Giunta Municipale ha provveduto ad approvare la deliberazione n.47 il 29/03/2008 confermando le aliquote vigenti al 31 dicembre 2007; 1
2 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.100 dell 8 giugno 2007 la quale invita l Ufficio ad uniformare le soglie di esenzione a quelle Tarsu che applicando l indice Istat dal 2005 restano determinate in 7.044,49 per i redditi propri ed ,08 per i redditi cumulabili; VISTA la nota del Ministero dell Economia e delle Finanze, Ufficio federalismo fiscale, Reparto III, prot.n.16248/2007/dpf/uff: PROPONE 1. di abrogare il testo dell art.3, c.3, sulla base dell orientamento giurisprudenziale che emerge dalla sentenza n.654/05 del 9 novembre 2004; (TESTO ATTUALMENTE VIGENTE: 3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione; ) 2. di abrogare il testo dell art.5, c.4, in quanto la disposizione del c.4 dell art.5 del DLgs.n.504/92 che consentiva di dichiarare la rendita di un fabbricato similare è stata abrogata dall art.1. c.173 della legge 27 dicembre 2006, n.296; (TESTO ATTUALMENTE VIGENTE: 4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. ) 3. di sostituire il testo dell art.6, c.1, con il seguente: L aliquota è stabilita annualmente dal Comune, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per il bilancio di previsione. In caso di mancata adozione, si applicano le tariffe e le aliquote in vigore nell anno precedente. ; (TESTO ATTUALMENTE VIGENTE: 1. L'aliquota e' stabilita annualmente dal Comune, con deliberazione da adottare entro i termini previsti dalla legge. Se la deliberazione non e' adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni. ) 4. in applicazione dell art.1, c.173, L.n.296/2006, di sostituire il testo dell art.10, c.7, con il seguente: Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili ; (TESTO ATTUALMENTE VIGENTE: 7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo. ) 2
3 5. di abrogare il testo dell art.11 rubricato Liquidazione, abrogazione necessaria a seguito dell approvazione del c.173, dell art.1, della L.n.296/2006; (TESTO ATTUALMENTE VIGENTE: 1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denuncie stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il Comune emette apposito avviso, con l indicazione dei criteri adottati, dell imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 1 dell articolo 12, al contribuente entro il termine massimo previsto dalla Legge. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel co 4- art. 5 DLgs. 504/92, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 16, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento. 2. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice. ). 6. di sostituire il testo dell art.12, c.1, con il seguente: 1. Il Comune provvede al controllo dei versamenti, alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all accertamento d ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine massimo previsto dalla Legge. ; (TESTO ATTUALMENTE VIGENTE: 1. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all accertamento d ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine massimo previsto dalla Legge. ) 7. di abrogare il testo dell art.12, c.4, in quanto il potere attributo alla Giunta di decidere le azioni di controllo, era operante solo in presenza della semplificazione del procedimento di accertamento disciplinato dalla lettera l) dell articolo 59, del DLgs , n.446, la quale è stata soppressa dal 1 gennaio 2007 con l art.1, c.175, della L.n.296/2006; (TESTO ATTUALMENTE VIGENTE: E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo. ). 8. di sostituire il testo dell art.12-bis, c.1, con il seguente: Per incentivare l'attività di controllo, una quota del 10%, nel limite massimo di 4.000,00, 3
4 delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento Ici, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché delle eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività. Tale importo viene aggiornato annualmente all indice Istat dei prezzi al consumo ; (TESTO ATTUALMENTE VIGENTE: Per incentivare l'attività di controllo, una quota del 10%, nel limite massimo di 3.500,00, delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito della emissione di avvisi di liquidazione e accertamento Ici, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché delle eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività. ) 9. di abrogare il testo dell art.14, c.1, a seguito della introduzione dell art.1, c.173, L.n.296/2006 e dell applicazione della riscossione diretta che effettua il Comune di Amalfi; (TESTO ATTUALMENTE VIGENTE: 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente. Al fine di agevolare e razionalizzare le modalità di riscossione delle somme liquidate, il Comune potrà prevedere, previa specificazione delle modalità esecutive, la riscossione mediante altre forme di legge ). 10. di integrare il testo dell ALLEGATO A al termine della sezione detrazione abitazione principale con il seguente: Le soglie di reddito sono aggiornate annualmente all indice Istat dei prezzi al consumo, calcolandolo dal 1 gennaio Resta a cura dell Ufficio Tributi comunicare all esterno le nuove soglie non appena note: anche attraverso il portale internet ; 11. di prendere atto della nuova versione del Regolamento I.C.I., aggiornato alle modifiche che codesto spettabile Organo vorrà apportare. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Emiliano Lombardo 4
5 Parere del Responsabile dell Ufficio-Servizio in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1 D. Lgs. 267/2000) Si esprime parere favorevole. Data Il Responsabile dell Ufficio Servizio Parere del Ragioniere in ordine alla Regolarità Contabile (Art. 49, comma 1 D. Lgs. 267/2000) Si esprime parere favorevole. Data Il Responsabile dell Uff. Economico 5
..omississ. Dati catastali da indicare nella dichiarazione dei redditi
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