Oggetto: Tributi Autorità di Regolazione dei Trasporti Il TAR del Piemonte sospende le richieste di pagamento Ordinanza del
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- Raimonda Papa
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1 Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica Roma - via Panama 62 tel fax confetra@confetra.com - Roma, 12 novembre 2015 Circolare n. 179/2015 Oggetto: Tributi Autorità di Regolazione dei Trasporti Il TAR del Piemonte sospende le richieste di pagamento Ordinanza del Si è lieti di comunicare che il TAR del Piemonte, accogliendo il ricorso che Confetra ha promosso insieme a Fedespedi, Fedit, Assologistica, Anita, Trasportounito e Legacoop, ha deciso di sospendere le richieste di pagamento del contributo che l Autorità di Regolazione dei Trasporti ha rivolto alle imprese del settore. Nel merito, il Tribunale ha deciso di sospendere il giudizio per rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Com è noto, l Autorità dei Trasporti pretenderebbe di essere finanziata per il suo funzionamento da tutte le imprese dimensionate appartenenti al settore trasporti anche quando svolgono attività che non sono regolate. Le imprese di trasporto, spedizione e logistica con fatturati superiori a 30 milioni nel mese di ottobre hanno ricevuto richieste di pagamento che minacciavano la riscossione coatta tramite Equitalia. Proprio queste intimazioni hanno convinto il TAR del Piemonte ad accogliere la richiesta di istanza cautelare, al fine di scongiurare azioni esecutive nei confronti delle imprese. Il positivo risultato raggiunto riguarda la richiesta di contribuzione relativa all anno in corso. E auspicabile peraltro che l ART ne tenga conto anche in sede di determinazione del contributo per il prossimo anno. Si fa riserva di aggiornare sull evolvere della questione. Daniela Dringoli Responsabile di Area Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.173/2015 Allegato uno D/d CONFETRA La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 1
2 N /2015 REG.PROV.CAU. N /2015 REG.RIC. N /2015 REG.RIC. N /2015 REG.RIC. N /2015 REG.RIC. N /2015 REG.RIC. N /2015 REG.RIC. N /2015 REG.RIC. N /2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sui ricorsi numero di registro generale 796, 805, 834, 863, 954, 955, 956, 957, del 2015, proposto da: United Parcel Service Italia S.r.l., Ups Healthcare Italia S.r.l. e Ups Scs (Italy) S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Francesca Sutti, Alessandro Boso Caretta, Ilaria Gobbato, Toti S. Musumeci, Chiara Carpignano, con domicilio eletto presso l avv.to Toti Salvatore Musumeci in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 14; Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica ed Altri 11, rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano, Andrea Romano, con domicilio eletto presso l avv.to Silvia Verzaro in Torino, Via Vittorio Amedeo II, 24;
3 Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., La Spezia Container Terminal S.p.A., Medcenter Container Terminal S.p.A., Porto Industriale Cagliari S.p.A., Assiterminal - Associazione Italiana Terminalisti Portuali, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Dondero, Stefano Malinconico, Davide Maresca, Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso Paolo Federico Videtta in Torino, Via Cernaia, 30; Dhl Express Italy S.r.l., Global Forwarding s.p.a., DHL Supply Chain s.p.a., Giorgio Goris s.r.l., Eurodifarm s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Catricalà,, Cesare Rizza, Marco Zotta, elettivamente domiciliati presso lo studio dell avv.to Silvia Verzaro in Torino, via Vittorio Amedeo II, n. 24; Aviapartner S.p.A. e Aviapartner Handling S.p.A., Alisud, Gesac Handling, Sevisair 2 S.C.R.L., GH Catania s.r.l., Aviation Services s.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Edoardo Vinci, Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso l avv.to Bruno Sarzotti in Torino, corso Re Umberto, 27; contro Autorita' di Regolazione Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
4 per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 805 del 2015: - della delibera dell'autorità di Regolazione dei Trasporti n. 10/2014 del 23 gennaio 2014 concernente la «determinazione in prima attuazione dell'aliquota del contributo dovuto per l'anno 2014 dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolari, modalità di riscossione e comunicazione dei dati relativi», approvata con d.p.c.m. 12 febbraio 2014 qui parimenti impugnato;- nonché, per quanto occorrer possa: a) delle note dell'autorità di Regolazione dei Trasporti nn. U 133/2013 e U 67/2014 rispettivamente del 23 dicembre 2013 e 24 gennaio non note -; c) della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto n del 27 gennaio non nota -; d) del parere espresso in merito dal Ministero dell'economia e delle finanza con nota del Capo di Gabinetto n del 7 febbraio 2014 con cui si rappresenta di non avere osservazioni da formulare - non noto -; e) della determinazione del Segretario Generale dell'autorità di Regolazione dei Trasporti n avente ad oggetto «definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2014»; f) della determinazione del Segretario Generale dell'autorità di Regolazione dei Trasporti n. 24/2014 avente ad oggetto «ulteriori istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2014); - della delibera dell'autorità di Regolazione dei Trasporti n. 78/2014 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto «misura e modalità di
5 versamento del contributo dovuto all'autorità di Regolazione di Trasporti per l anno 2015», approvata con d.p.c.m. 2 aprile 2015 (trasmesso il 9 aprile 2015 per le vie brevi e acquisito al protocollo dell'autorità il 10 aprile 2015 con n. 1510);- del citato d.p.c.m. 2 aprile 2015 che ha approvato la delibera 78/2014;- nonché, per quanto occorrer possa, a) delle note del Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto protocollo n. 647 del 14 gennaio 2015 e 4039 del 24 febbraio non note - con le quali sono stati chiesti all'autorità di Regolazione dei Trasporti chiarimenti in merito alla menzionata delibera n. 78/2014; b) delle note dell'autorità di Regolazione dei Trasporti protocollo 2015/263 del 28 gennaio 2015 e 2015/1053 del 16 marzo - non note - con cui l'autorità di Regolazione dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merita alle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla menzionata delibera n. 78/2014; c) della nota del Ministero dell'economia e delle finanze-capo di Gabinetto protocollo 6776 del 30 marzo non nota - con la quale sono stati trasmessi i pareri del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria Generate della Stato; d) dei pareri - non noti - di cui al precedente punto c); e) della determina del Segretario Generale dell'autorità di Regolazione dei Trasporti n. 24/2015 avente ad oggetto «definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015»;- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto.. quanto al ricorso n. 834 del 2015: - della nota dell'autorità di Regolazione dei Trasporti 17 aprile 2015 recante il prot. n. 2015/1735 inviata a ciascuna delle imprese ricorrenti e delle altre imprese associate alle organizzazioni ricorrenti e pervenuta
6 loro nei giorni successivi avente ad oggetto il contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione dei Trasporti". con la quale si comunicavano gli atti sotto indicati e le istruzioni e informazioni relative al versamento del preteso contributo;- della deliberazione dell'autorità di Regolazione dei Trasporti n.78 del 27 novembre 2014 concernente la misura di modalità del versamento del contributo dovuto all'autorità di Regolazione dei Trasporti per l anno 2015 ;- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del recante l approvazione della predetta deliberazione n. 78 del 27 novembre 2014;- della determina dell'autorità di Regolazione dei Trasporti 16 aprile 2015 n. 24 avente ad oggetto Definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione dei Trasporti per l anno 2015;- di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti collegato e connesso tra cui. occorrendo, i seguenti atti richiamati nei sopra indicati provvedimenti ma di contenuto non conosciuto: le note del Ministero Economia e Finanze - Capo di Gabinetto prot. n. 647 del e prot. n del ; le note dell'art prot. 2015/263 del e prot. 2015/1053 del ; la nota Ministero Economia e Finanze - Capo di Gabinetto prot. n del e i citati pareri del Dipartimento del tesoro e della Ragioneria, tutti citati nel D.P.C.M quanto al ricorso n. 863 del 2015: - del DPCM 2 aprile 2015 con cui ai sensi dell art. 37, comma 6, lett. b) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 è stata approvata ai fini dell esecutività, la deliberazione n. 78 del dell Autorità di Regolazione dei Trasporti;- della deliberazione dell'autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) n. 78/2014 del concernente
7 la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all Autorità di regolazione dei Trasporti per l anno 2015, come integrata dalla determina del Segretario generale A.R.T. n. 24 del , nella sua interezza e, comunque, laddove assoggetta al contributo di funzionamento per l anno 2015 anche le imprese esercenti l attività di terminalisti portuali;- di tutte le successive comunicazioni trasmesse dall A.R.T. Ufficio Affari Generali, Amministrazione e Personale alle odierne ricorrenti aventi ad oggetto "Contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione dei Trasporti" del 17aprile 2015 prot. 2015/1736 inviata a Venezia Terminal Passeggeri; del 17 aprile 2015 prot. 2015/1735 inviata a Medcenter Container Terminal; del 17 aprile 2015 prot. 2015/1735 inviata a La Spezia Container Terminal; del 17 aprile 2015 prot. 2015/1735 inviata a Porto Industriale Cagliari SPA - CICT Cagliari International Container Terminal;- di tutti gli atti antecedenti, successivi a comunque connessi, ivi compresa la Determina del Segretario Generale n. 24 del 16 aprile quanto al ricorso n. 954 del 2015: - del D.P.C.M. del 2 aprile 2015 di approvazione della Deliberazione dell'autorità di Regolazione dei Trasporti n. 78 del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'autorità di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015 ; - della predetta deliberazione dell'art n. 78/2014; - della determina dell'art n. 24 del 16 aprile 2015, recante la definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015 ; - nonché dei provvedimenti dell'art, prot. n. 2015/1736 del 17 aprile 2015 (ricevuti dalle ricorrenti il 27 aprile 2015), aventi ad oggetto la richiesta del versamento del contributo per il funzionamento
8 dell'autorità di Regolazione.. quanto al ricorso n. 955 del 2015: - del D.P.C.M. del 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della deliberazione dell'autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78 del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'autorità di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; - della predetta deliberazione dell'art n. 78/2014; - della determina dell'art n. 24 del 16 aprile 2015, recante la definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; - nonché del provvedimento dell'art, prot. n. 2015/1736 del 17 aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 27 aprile 2015), avente ad oggetto la richiesta del versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione.. quanto al ricorso n. 956 del 2015: - del D.P.C.M. del 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della deliberazione dell'autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78 del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalità del versamento del contributo dovuto all'autorità di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015 ; - della predetta deliberazione dell'art n. 78/2014; - della determina dell'art n. 24 del 16 aprile 2015, recante la definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; - nonché del provvedimento dell'art, prot. n. 2015/1736 del 17 aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 28 aprile 2015), avente ad oggetto la richiesta del versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di
9 Regolazione.. quanto al ricorso n. 957 del 2015: - del D.P.C.M. del 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della deliberazione dell'autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78 del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalità del versamento del contributo dovuto all'autorità di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; - della predetta deliberazione dell'art n. 78 del 2014; - della determina dell'art n. 24 del 16 aprile 2015, recante la definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015 ; - nonché del provvedimento dell'art, prot. n. 2015/1736 del 17 aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 28 aprile 2015), avente ad oggetto la richiesta del versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di Regolazione.. quanto al ricorso n. 796 del 2015: - della delibera 23 gennaio 2014, n. 10, dell Autorità di regolazione dei trasporti, recante Determinazione in prima attuazione della aliquota del contributo dovuto per l'anno 2014 dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, modalità di riscossione e comunicazione all Autorità dei dati relativi;- del d.p.c.m. 12 febbraio 2014 di approvazione della delibera citata, ai fini della sua esecutività, non pubblicato sulla G.U.R.I.;- della lettera standard datata 19 marzo 2014 (n.prot. U248/2014, oggetto: contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti, la Lettera standard 19 marzo 2014, inviata alle Ricorrenti - oltre che ad altre società destinatarie, di cui non sono noti numero e identità - per posta raccomandata dal Segretario generale dell'autorità di regolazione dei trasporti, e ricevuta rispettivamente in
10 data 21 marzo 2013 da DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. e in data 24 marzo 2014 da DHL Express (Italy) s.r.l. e DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A.;nonché- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in particolare, ove occorra:(i) della determinazione 17 gennaio 2014, n. 9, del Segretario generale dell'autorità di regolazione dei trasporti, recante Definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2014, anch'essa notificata alle Ricorrenti in allegato alla Lettera standard 19 marzo 2014;(ii) della determinazione del Segretario generale 10 aprile 2014, n. 24, avente ad oggetto Ulteriori istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2014 ;(iii) della lettera datata 11 aprile 2014, n. prot. U324, inviata per posta raccomandata dal Segretario generale dell'autorità di regolazione dei trasporti alle Ricorrenti, oltre che ad altre società destinatarie, di cui non sono noti numero e identità;- della delibera ART 27 novembre 2014, n. 78, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2015 ; la Delibera, pubblicata sui sito dell'art in data ignota e comunicata alle Ricorrenti con lettera standard datata 17 aprile 2015 (n. prot. 2015/1735, oggetto: "contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti la "Lettera standard );- del D.P.C.M. 2 aprile 2015 di approvazione della Delibera ai fini della sua esecutività, trasmesso all'art in data 9 aprile 2015 e pubblicato sul sito dell'art in data ignota (il D.P.C.M. );- della determina 16 aprile 2015, n. 24, del Segretario generate dell'art, recante "Definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il
11 funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2015" (la Determina );- della Lettera standard, inviata alle Ricorrenti - oltre che ad altre società destinatarie, di cui non sono noti numero e identità - per posta raccomandata; nonché- di ogni altro atto presupposto dai, o consequenziale e/o comunque connesso, ai precedenti.. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione Trasporti e di Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di Autorita' di Regolazione dei Trasporti; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2015 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che le parti ricorrenti, per l udienza di discussione, hanno dato atto di essere, nelle more, state destinatarie di un sollecito di pagamento che avrebbe fatto seguito alle comunicazioni individuali già oggetto di impugnativa; preso atto che né le comunicazioni individuali né il sollecito individuano un importo dovuto, sicchè appare dubbio che le stesse siano suscettibili,
12 come tali, di costituire atti prodromici all esecuzione forzata; preso atto che il collegio, sottoposta anche d ufficio la questione alle parti in sede di discussione, con separata ordinanza intende sollevare questione di legittimità costituzionale dell art. 37 co. 6 del d.l. n. 201/2011; rilevato che tanto comporta la sospensione del giudizio; avendo le parti insistito per l accoglimento dell istanza cautelare, tenuto conto della natura degli atti impugnati, pare idonea e sufficiente alla tutela della ragioni delle ricorrenti una sospensione limitata alle comunicazioni-intimazioni di pagamento alle stesse individualmente indirizzate e oggetto del ricorso introduttivo, sì da inibire azioni esecutive nei confronti delle medesime; le spese della fase cautelare restano compensate per la novità della questione; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) Accoglie l istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto: a) sospende le richieste individuali di versamento del contributo; b) sospende il giudizio, come da separata ordinanza, per la remessione degli atti alla Corte Costituzionale;. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente
13 Savio Picone, Primo Referendario Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/11/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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