OGGETTO: CONVENZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DELL AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO. APPROVAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

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1 OGGETTO: CONVENZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DELL AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO. APPROVAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO? CHE il Comune di Porto Cesareo, il Comune di Nardò e la Provincia di Lecce fanno parte dei territori costieri compresi nell Area Marina Protetta Porto Cesareo, istituita con Decreto del Ministero dell Ambiente del 30 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. n 45 del 24 febbraio 1998;? ATTESO che presso il Ministero dell Ambiente si sono tenute diverse riunioni alle quali hanno partecipato rappresentanti del Comune di Porto Cesareo, del Comune di Nardò e della Provincia di Lecce e ciò allo scopo di ricercare intese finalizzate alla migliore gestione dell AMP e superare l attuale stato di provvisorietà dovuta alla momentanea gestione da parte della Capitaneria di Porto di Gallipoli; intese culminate con la sottoscrizione, in data 24 febbraio 1998, di un Protocollo d Intesa fra i tre Enti Locali, l Università degli Studi di Lecce e la Consulta per la Difesa del Mare, il cui contenuto essenziale è qui di seguito riportato integralmente: 1) consenso circa l area protetta così come istituita e perimetrata nel D.M. 12/12/1997; 2) consenso per addivenire, ai fini gestionali, ad un Consorzio, ai sensi della normativa vigente, composto dalla Provincia di Lecce e dai Comuni di Porto Cesareo e Nardò: tale consorzio dovrà porsi come organismo di valorizzazione delle esigenze e delle risorse locali; 3) le parti interessate sono d accordo affinché quanto prima si possa addivenire ad uno Statuto di detto Consorzio, secondo accordi locali con il coordinamento della Provincia di Lecce ;? CONSIDERATO che facendo seguito all accordo suddetto, in data 23 ottobre 2001 i rappresentanti del Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò e Provincia di Lecce hanno sottoscritto lo schema di Statuto del Consorzio dell Area Marina Protetta Porto Cesare ;? CHE i rispettivi Consigli hanno approvato a maggioranza assoluta dei loro componenti il medesimo Statuto del Consorzio per la gestione dell AMP, il quale disciplina dettagliatamente, l organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonché la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;? CONSIDERATO però che l accordo consortile tra gli Enti Pubblici, sottoscritto il 24 febbraio 1998 nel Protocollo d Intesa, per mera dimenticanza, non è stato trasfuso in una convenzione, così come formalmente previsto, ai sensi degli att. 30, 31 e ss. del D. Lgs. N. 267/2000,? CHE, ad ogni buon conto, l approvazione di detta convenzione implica e sostanzia l accordo associativo, facendo salvi tutti gli atti fino ad ora compiuti dal Consorzio;? DATO ATTO che, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. N 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal responsabile del servizio interessato; VISTO l art. 42 del D. Lgs. N 267/2000; VISTO l art. dello Statuto (riferito ai poteri del Consiglio Comunale); DELIBERA 1) Approvare la Convenzione fra i tre Enti Pubblici, Comune di Porto Cesareo, Comune di Nardò e Provincia di Lecce, così come riportata nell allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 2) Con l approvazione di detta convenzione si fanno salvi espressamente tutti gli atti fino ad ora compiuti dal Consorzio; 3) Autorizzare il Presidente alla stipula della presente convenzione in nome e per conto della Provincia di Lecce.

3 PREMESSO CONVENZIONE PER CONSORZIO DI GESTIONE DELL AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO Che il Comune di Porto Cesareo, il Comune di Nardò e la Provincia di Lecce fanno parte dei territori costieri compresi nell Area Marina Protetta Porto Cesareo, istituita con Decreto del Ministero dell Ambiente del 30 dicembre 1997, pubblicata sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1998; Che la costituzione dei Consorzi, nella nuova forma prevista dall art. 31 del D. Lgs. N 267/2000, attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun Ente; Che la stipula della convenzione implica e sostanzia l accordo associativo dettando la disciplina dei rapporti fra Enti associati TUTTO QUANTO PREMESSO fra i sopra citati Enti Locali si conviene e si stipula quanto espresso: ART. 1 DENOMINAZIONE I soggetti stipulanti convengono la presente denominazione consortile: Consorzio di gestione dell Area Marina Protetta Porto Cesareo. ART. 2 FINALITA Il Consorzio ha come scopo la gestione dell Area Marina Protetta Porto Cesareo, per l esercizio delle seguenti funzioni:? Il Consorzio, quale Ente gestore, svolge le funzioni di carattere organizzative e amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi che la Riserva si propone, quali: a) La protezione ambientale dell Area Marina interessata; b) La regolarizzazione, la promozione ed il controllo delle attività della pesca; c) La tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche, geomorfologiche della zona; d) La diffusione e la divulgazione della conoscenza dell ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell Area Marina Protetta e delle peculiari caratteristiche e geomorfologiche della zona; e) L effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell ecologia e della biologia marina; f) La realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell area; g) Promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali già presenti e la creazione di nuove attività compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. A tal fine il Consorzio instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, gli altri Enti Pubblici e Istituti di Ricerca, pubblici e privati e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi consortili. Le modalità tecniche ed organizzative e le relative procedure, saranno meglio definite ed indicate nell apposito regolamento di esecuzione e di organizzazione della Riserva.? Il Consorzio può provvedere all esercizio di attività in settori complementari o affini a quelli indicati al primo comma che siano ad esso affidati dagli Enti interessati o da altri Enti Pubblici o

4 privati; realizza gli impianti necessari per lo svolgimento dei servizi, direttamente o tramite contratti di incarico professionali o di appalto e può costruirne anche per conto terzi.? Il Consorzio può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento dei fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazione ad Enti, associazioni, società miste a prevalente capitale pubblico e svolgere in genere, qualsiasi operazione e attività ritenuta utile ai fini sociali. ART. 3 DURATA E SEDE? La durata del Consorzio è di anni venti, può essere prorogato alla scadenza con il consenso di almeno due terzi degli Enti consorziati.? In caso di mancata proroga, il Comune di Porto Cesareo assumerà previa autorizzazione del Ministero dell Ambiente, la titolarità della gestione dell Ente Parco.? Il Consorzio ha sede nel Comune di Porto Cesareo. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Uffici e Sedi operative anche altrove. ART. 4 PATRIMONIO DEL CONSORZIO 1. Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, inizialmente fissato in sottoscritto da ciascun consorziato proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, nonché degli eventuali conferimenti in natura e delle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri nei modi di legge 2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall art cod. civ.. 3. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito. 4. Tutti i beni conferiti in dotazione, come beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari. ART. 5 QUOTE DI PARTECIPAZIONE Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata come segue:? Porto Cesareo 50%? Nardò 30%? Provincia di Lecce 20% Le predette quote dovranno essere versate al Consorzio entro e non oltre novanta (90) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. ART. 6 TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI Agli Enti facenti parte del Consorzio devono essere trasmessi, a cura dello stesso, tutti gli atti e le delibere fondamentali entro venti (20) giorni dalla loro adozione. ART. 7 CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l attività del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, se lo richiedono componenti rappresentanti almeno un quinto delle quote.

5 Se gli organi del Consorzio competenti decidono diversamente da quanto indicato nel parere eventualmente espresso, essi sono tenuti a motivare puntualmente le ragioni di tale determinazione. Gli Enti aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque possono avere attinenza con la sua attività. ART. 8 GARANZIE La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente. Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l attività consortile. La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all Ente richiedente tempestivamente e, comunque, entro il termine di giorni novanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta. ART. 9 ONERI FINANZIARI Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei singoli Enti consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre novanta giorni dalla data della motivata e regolamentare documentata richiesta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, deve richiedere, previa diffida, al competente Organo Regionale di Controllo, la nomina del Commissario ad Acta presso l Ente inadempiente per l emissione del mandato d ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto. ART. 10 PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n 267/2000, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

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