CODICE DI COMPORTAMENTO DELL OPERA DI SANTA CROCE

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1 CODICE DI COMPORTAMENTO DELL OPERA DI SANTA CROCE con delibera del Consiglio dell Opera n. 1/17 del * * * Art. 1 (Oggetto) Il presente Codice di Comportamento (di seguito, per brevità, Codice ) definisce i doveri di diligenza, lealtà, correttezza, imparzialità e buona fede che i dipendenti, inclusi quelli con qualifica dirigenziale, dell Opera di Santa Croce (di seguito, per brevità, Opera ), e le categorie di persone di cui al successivo art. 2, sono tenuti a osservare. Art. 2 (Ambito di applicazione) 2.1. Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Dirigenti, al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato con rapporto di lavoro individuale, regolato contrattualmente Gli obblighi di condotta previsti nel presente Codice devono intendersi come estesi a tutti i fornitori, collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, dei professionisti e delle società che svolgono lavori o forniscono beni e servizi in favore dell Opera di Santa Croce. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, dei lavori, dei servizi e delle forniture, l Opera inserisce apposite disposizioni o clausole risolutive del contratto o di decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice. Art. 3 (Principi generali) 3.1. Il dipendente conforma la propria condotta al rispetto dei principi di corretta gestione, trasparenza e rispetto dell immagine e del decoro dell Opera svolgendo le proprie mansioni e attività nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure senza abusare della propria posizione o dei poteri di cui è titolare Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza e agisce in maniera imparziale e astenendosi in caso di conflitto di interessi Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone o di cui è venuto a conoscenza in conseguenza del proprio lavoro, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti propri e dei colleghi o che possano nuocere agli interessi o all immagine dell Opera Il dipendente esercita i propri compiti orientando l attività dell Opera alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse dell Opera ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali deve seguire una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati e la completezza degli atti Il dipendente non assume impegni, non dà indicazioni, né fa promesse o rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nell ambito istituzionale dell Opera; non partecipa, senza previa autorizzazione, a incontri informali con soggetti interessati a questioni rilevanti ai fini dell attività istituzionale. 1

2 3.6. Nei rapporti con il pubblico, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni astenendosi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui visitatori o che comportino effetti negativi per il decoro della Basilica, dei luoghi annessi e per l immagine dell Opera. In particolare, fermo restando il doveroso rispetto, da parte del pubblico, del carattere sacro dei luoghi, il dipendente si astiene da azioni che comportino discriminazioni basate sul sesso, sulla nazionalità, sull origine etnica, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione, sul credo, sulle convinzioni personali o politiche, sull appartenenza a una minoranza nazionale, sulla disabilità, sulle condizioni sociali o di salute, sull età, sull orientamento sessuale o su altri diversi fattori. Art. 4 (Regali, compensi e altre utilità) 4.1. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d uso di modico valore effettuati occasionalmente nell ambito delle normali relazioni di cortesia e nell ambito delle consuetudini locali o internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, per compiere o per aver compiuto un attività il dipendente non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo da parte di soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività adottate, né da soggetti nei cui confronti è o sta per esser chiamato a svolgere o a esercitare attività Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d suo di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d suo di modico valore Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità, di modico valore si intendono quelli di valore inferiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto I regali e le altre utilità di modico valore possono essere ricevuti senza superare, cumulativamente, il limite stabilito in relazione a ogni singolo anno solare; qualora nel corso dell anno solare considerato i regali e le altre utilità dovessero superare il limite indicato, il dipendente li dovrà mettere immediatamente a disposizione dell Opera per la restituzione o per esser devoluti alle attività istituzionali Il dipendente non accetta incarichi di consulenza o collaborazione di qualsiasi natura, gratuiti o retribuiti, da soggetti privati che abbiano, o abbiamo avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all ufficio di appartenenza del dipendente medesimo Al fine di preservare il prestigio e l immagine dell Opera, il dirigente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dipendenti. Art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) 5.1. I dipendenti dell Opera non possono far parte di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con i fini istituzionali dell Ente, né intrattengono o curano relazioni con organizzazioni vietate dalla legge Nel rispetto della disciplina vigente sul diritto di associazione, il dipendente comunica al Dirigente la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, qualora gli ambiti di interesse interferiscano in concreto con le attività a cui il dipendente è adibito. La comunicazione deve essere resa nel termine di 30 giorni dal momento in cui si manifesti tale interferenza o, comunque, nel termine minore utile a evitare il conflitto di interesse. Il presente comma non si applica con riferimento all adesione o all appartenenza a partiti e movimenti politici o sindacali ovvero all appartenenza a enti o associazioni dalla cui adesione possano presumersi condizioni di salute, convinzioni religiose ovvero orientamenti sessuali degli associati. Art. 6 (Conflitto di interessi del dipendente) Fermi restando gli obblighi di legge in materia trasparenza il personale dell Opera non svolge attività o prestazioni che possano incidere sul corretto e imparziale adempimento dei propri doveri e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza né a titolo oneroso né a titolo gratuito. 2

3 Art. 7 (Obbligo di astensione) 7.1. Il dipendente si astiene dalla partecipazione all adozione o all attuazione di decisioni o dallo svolgimento di attività inerenti alle sue attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, della persona civilmente unita. Il dipendente si astiene anche nel caso in cui gli interessi riguardino persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o la persona civilmente unita abbia una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore, amministratore, agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale. Art. 8 (Prevenzione della corruzione) 8.1. Tutti i dipendenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando: a) le eventuali difficoltà incontrate nell adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano della prevenzione della corruzione; b) il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificamente disciplinate nel piano Fermo restando l obbligo di denuncia all autorità giudiziaria nei casi previsti, il dipendente segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza. Art. 9 (Trasparenza e tracciabilità) 9.1. Il dipendente assicura l adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti e secondo quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità dell Opera, inserito nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell Opera stessa, prestando la massima collaborazione nell elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la ripercorribilità logica delle relative motivazioni Il dipendente segnala al dirigente le eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione attinenti alla propria sfera di competenza. Art. 10 (Comportamento in servizio) I dipendenti svolgono i propri compiti con elevato impegno ed ampia disponibilità, svolgendo gli incarichi affidati e assumendo le connesse responsabilità I dipendenti rispettano gli obblighi di servizio anche con riferimento all orario di lavoro, alle postazioni e ai turni di lavoro I dipendenti adempiono correttamente gli obblighi previsti per la rilevazione delle presenze I dipendenti, in relazione alla funzione svolta, curano costantemente il proprio aggiornamento professionale Nelle relazioni con i colleghi e i collaboratori, i dipendenti assicurano costantemente la massima collaborazione, evitano atteggiamenti e comportamenti che possano comportare problematiche e disagi I dipendenti segnalano al dirigente ogni evento nel quale siano rimasti coinvolti e che può avere riflessi sul servizio o relativo a situazioni di pericolo o di danno per l integrità fisica o psicologica propria o altrui I dipendenti non alterano, in nessun modo, le configurazioni informatiche messe a disposizione dall Opera per la tutela e l integrità delle reti, dei sistemi, delle banche dati e per impedire la visualizzazione e l acquisizione di contenuti non appropriati e, comunque, non pertinenti all attività lavorativa. 3

4 10.8. Senza previa autorizzazione del dirigente, i dipendenti non utilizzano alcun indirizzo di posta per effettuare l accesso o la registrazione a siti web, blog, social network, chat, etc I dipendenti contribuiscono a mantenere il decoro dei luoghi amministrati dall Opera; in caso di riscontrata inefficienza, guasti, o deterioramento delle risorse e degli strumenti affidate i dipendenti danno immediata comunicazione al responsabile I dipendenti pongono la massima attenzione all impatto che le loro azioni possono determinare sull ambiente e adottano comportamenti che favoriscano il risparmio energetico; i dipendenti contribuiscono alla riduzione del consumo dei materiali (ad esempio stampando, ogni volta che è possibile, utilizzando carta riciclata o l opzione fronte/retro), al loro riciclo e al contenimento dei consumi di energia ponendo in essere le attenzioni di uso quotidiano orientate all efficienza e al risparmio energetico (ad esempio, accendendo solo all occorrenza i computer, le stampanti, i climatizzatori, le luci e spengerli quando non sono necessari, evitare di lasciare aperte le finestre con l impianto di riscaldamento in funzione, etc.) I dipendenti osservano e fanno osservare le prescrizioni contenute dei seguenti documenti (che si allegano per pronto riferimento): a) norme regolamentari per personale della ditta ; b) art. 65 Codice disciplinare del CCNL delle Fabbricerie e c) documento di indirizzo e gestione. Art. 11 (Rapporti con il pubblico) I dipendenti a contatto con il pubblico devono esser riconoscibili attraverso l utilizzo della divisa dell Opera e l esposizione, in modo visibile, del cartellino distintivo. I dipendenti operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia, disponibilità e nel rispetto della sacralità dei luoghi. Inoltre, i dipendenti assicurano la tempestività e la completezza delle informazioni fornite al pubblico nelle varie situazioni (domande formulate al personale adibito all accoglienza e al presidio, invio di corrispondenza, telefonate, messaggi di posta elettronica). Art. 12 (Contratti, appalti e altri atti negoziali) Ciascuna procedura di selezione deve essere espletata assicurando le più ampie condizioni di concorrenza e ogni eventuale deroga a tale principio deve essere adeguatamente autorizzata e motivata Salvo i casi in cui si faccia ricorso all attività di intermediazione professionale, nella conclusione di accordi e negozi giuridici e nella stipulazione di contratti per conto dell Opera, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non può ricorrere alla mediazione di terzi, né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l esecuzione del contratto Nell ambito dell affidamento e della gestione dei contratti di appalto per l approvvigionamento di lavori, servizi e forniture e di consulenza esterna è fatto obbligo al personale che cura gli approvvigionamenti e al personale responsabile della gestione del contratto, oltre a quanto previsto in generale, in particolare di: a) agire con imparzialità garantendo la parità di trattamento ed evitando qualsiasi trattamento di favore; b) astenersi dal diffondere e dall utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone per ragioni d ufficio, fermo restando il rispetto delle norme poste a tutela del diritto di informazione e di accesso; c) mantenere la riservatezza circa l intera procedura di gara e sui nominativi dei concorrenti fino all aggiudicazione; d) non svolgere alcuna attività contrastante con il corretto adempimento dei compiti d ufficio ed evitare situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi; e) segnalare tempestivamente al responsabile proposte, da parte del concorrente e dell aggiudicatario, di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali o offerte di denaro o doni per il dipendente e per i suoi parenti o affini entro il secondo grado, o per il coniuge, per la persona civilmente unita o per il convivente; f) acquistare da ciascun aggiudicatario espressa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, con l Opera e la dichiarazione che impegna al rispetto del presente Codice di comportamento 4

5 del quale deve essere assicurata la diffusione tra i consulenti, collaboratori e prestatori d opera a qualunque titolo presso l Opera Nella attività finalizzate alla conclusione dei contratti e ad altri atti negoziali, il dipendente si attiene rigorosamente alle procedure previste seguendo le direttive impartite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. Art. 13 (Autorizzazione allo svolgimento di attività e incarichi esterni) Il dipendente non può, senza preventiva autorizzazione del Dirigente, svolgere attività o incarichi esterni, neanche a titolo gratuito L autorizzazione è rilasciata sulla base di criteri oggettivi e predefiniti e per finalità compatibili con l oggetto dell attività istituzionale dell Ente. Art. 14 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative) Il Responsabile per la prevenzione della corruzione assicura la diffusione del Codice, vigila sulla sua applicazione e ne cura l aggiornamento. Art. 15 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice) La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti agli obblighi del dipendente di cui all art. 63 del CCNL delle Fabbricerie. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti nel Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale o civile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché elemento rilevante ai fini della valutazione delle performance del dipendente Ai fini della determinazione del tipo e dell entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all entità del pregiudizio, anche all immagine, arrecato all Opera secondo i criteri fissati dall art. 64 sanzioni e procedure disciplinari del CCNL delle Fabbricerie che di seguito si trascrive: 1. La mancata osservanza degli obblighi di cui all articolo 63 determinano, secondo la gravità dell infrazione, l applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) richiamo verbale; b) rimprovero scritto; c) multa d importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 180 giorni; e) licenziamento disciplinare senza preavviso. 2. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito. 3. La contestazione al dipendente dei provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale viene fatta per iscritto, con la specifica indicazione dei fatti costitutivi dell infrazione. La contestazione deve essere tempestiva, comunque non oltre i 20 giorni dal momento in cui l ufficio preposto ha avuto effettiva conoscenza della]. mancanza commessa, e deve contenere l indicazione del termine entro il quale il dipendente può presentare gli argomenti a propria difesa. Detto termine non può essere inferiore a 5 giorni. 4. Il dipendente, entro il termine definito dalla lettera di contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa facendosi assistere da un rappresentante del sindacato cui aderisce o conferisce mandato. 5. La Direzione, completata l istruttoria, la quale dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal termine concesso al dipendente per le giustificazioni, applica al dipendente il provvedimento adottato. 6. Ferma restando la facoltà di adire l autorità giudiziaria, il dipendente, al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare, può promuovere, nei 20 giorni successivi, un tentativo di conciliazione ai sensi dell Articolo 86 del presente CCNL. 7. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio 5

6 Art. 16 (Disposizioni finali) Al presente Codice è assicurata la massima pubblicità e diffusione attraverso le seguenti modalità: a) affissione nei luoghi accessibili ai dipendenti; b) pubblicazione sul sito internet dell Opera; c) invio tramite e tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori dell Opera L Opera, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice di comportamento. 6

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