REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE A. C. JEMOLO (Approvato con Decreto Commissariale

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1 REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE A. C. JEMOLO (Approvato con Decreto Commissariale n. 250 del 13 dicembre 2016) 1

2 Art. 1 Costituzione e tenuta dell elenco E costituito l elenco dei mediatori dell Organismo di mediazione dell istituto "A. C. Jemolo". Le iscrizioni dei mediatori all elenco dei mediatori avverranno attraverso avvisi pubblici dell Istituto che saranno emanati tenendo conto delle esigenze organizzative dell Organismo. L elenco può raggiungere il numero massimo di 200 mediatori. L elenco comprende i mediatori iscritti sia nella sede centrale che nelle eventuali sedi decentrate di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti. L elenco è diviso in tre macro sezioni comprendenti: 1. Mediatori avvocati 2. Mediatori medici chirurghi ed odontoiatri 3. Altre professionalità 4. Inoltre sono previsti separati elenchi originati dalla volontà espressa del mediatore ad operare in una o più sedi dell organismo L elenco è tenuto a cura della Segreteria dell Organismo ed è consultabile dal sito istituzionale dell Istituto Jemolo ( Art. 2 Requisiti per l iscrizione all elenco Possono iscriversi all elenco nelle diverse macro sezioni i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli art. 4 comma 3 e art. 18 comma 2 lett, f) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni, con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell art. 47 del citato D.P.R., secondo il modello di domanda di cui all'allegato A e relative appendici ministeriali e precisamente: per i mediatori avvocati: a) Avvocato iscritto ad un albo professionale e che non sia sospeso dall esercizio della professione forense. b) Un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n, 180/2010 e successive modificazioni). c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa. Non avere procedimenti penali pendenti a carico Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. per i mediatori medici ed odontoiatri: a) Il titolo di studio di dottore in medicina e chirurgia e/o di dottore in odontoiatria congiuntamente all iscrizione al collegio professionale di appartenenza. b) Un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n, 180/2010 e successive modificazioni). c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: 2

3 Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa. Non avere procedimenti penali pendenti a carico Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. per i mediatori con altre professionalità: a) Un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; b) Un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n, 180/2010 e successive modificazioni). c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa. Non avere procedimenti penali pendenti a carico Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Non verranno accettate iscrizioni di candidati con percorsi formativi ancora in corso. Art. 3 Modalità di iscrizione all elenco L Istituto A. C. Jemolo emanerà avvisi pubblici, a norma del D.Lgs /2010, D.M 180 del 2010 e. s.m.i. in base alle esigenze organizzative dell Organismo, per l inserimento nell elenco dei mediatori dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all art 2 del presente regolamento. I soggetti idonei ed ammessi saranno inseriti nell elenco con provvedimento del Responsabile dell Organismo. L elenco sarà pubblicato sul sito L'iscrizione all elenco non costituisce obbligo per l'istituto in ordine all'affidamento di incarichi di attività di mediazione. I neo-mediatori inseriti nell elenco dell Organismo per poter assumere incarichi di mediazione dovranno avere partecipato, nella qualità di mediatore tirocinante, ad almeno 10 casi di mediazione svolti presso l organismo A.C. Jemolo e aver partecipato obbligatoriamente ad un incontro (tra quelli annuali calendarizzati) di due ore con il Responsabile dell Organismo (o con personale delegato), così come regolato dal Decreto n. 268 del 7 dicembre 2015, contenente il Regolamento di procedura dell Organismo. Art. 4 Casi di esclusione Le domande di iscrizione all elenco dei mediatori non potranno essere prese in considerazione nel caso di: 1. Errata o incompleta preposizione della domanda secondo le modalità indicate nell avviso pubblico di cui all art. 1) del presente regolamento. 3

4 2. Mancato possesso dei requisiti di legge. Art. 5 Sospensione e cancellazione dall elenco Il Responsabile dell organismo di mediazione può provvedere con propria determinazione alla sospensione dall elenco sino ad un massimo di sei mesi nei seguenti casi: a. su richiesta del mediatore per motivi personali; b. per comportamenti o azioni del mediatore contrari alle norme o ai regolamenti interni dell Organismo diversi dalle cause di cancellazione. Il mediatore sospeso è sollevato da tutti gli incarichi assegnati e non può essere nominato nelle procedure di mediazione per tutto il periodo della sospensione. Nel caso di una seconda sospensione il mediatore è cancellato dall elenco dei mediatori. Il Responsabile dell Organismo di mediazione procederà con propria Determinazione alla cancellazione dall elenco dei mediatori nei seguenti casi: 1. Rinuncia formale da parte del mediatore. 2. Mancato rispetto del Codice Etico e dei Regolamenti dell Organismo. 3. Perdita dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 4. Mancato completamento del percorso di aggiornamento previsto dall art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni entro il biennio di competenza; 5. Mancata partecipazione ad almeno un incontro annuale informativo di due ore con il Responsabile dell Organismo (o con personale delegato). 6. Mancata partecipazione del neo mediatore al tirocinio obbligatorio di almeno 10 incontri di mediazione (di cui almeno 2 che superino la fase del primo incontro programmato), nel termine di 6 mesi, prima di ottenere la prima nomina come mediatore incaricato. 7. Per aver ricevuto 3 segnalazioni di punteggio inferiore a 2 rispetto alla sezione di valutazione del mediatore della scheda consegnata alle parti intervenute nella procedura. 8. Reiterato mancato rispetto della procedura di mediazione, con particolare riguardo alla mancata consegna, alle parti presenti, delle schede di valutazione per le mediazioni chiuse per almeno tre volte. 9. Mancata partecipazione del mediatore ad eventuali previsioni di percorsi formativi straordinari obbligatori, il tutto con riferimento al miglioramento continuo e costante del livello qualitativo dell Organismo a garanzia di affidabilità e delle attività dello stesso; 10. Mancata comunicazione tempestiva delle variazioni anagrafiche e degli aggiornamenti obbligatori conseguiti previsti dall art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni e dal presente regolamento. 11. Mancata comparizione a 3 incontri di mediazione anche non consecutivi senza tempestiva comunicazione entro i 5 giorni antecedenti la data stabilita per l incontro di mediazione, salvo casi documentati di forza maggiore. 12. Provvedimento del Responsabile dell Organismo a seguito della valutazione negativa del Valutatore. 13. Mancata richiesta di annullamento della sospensione per motivi personali allo scadere del termine di cui al precedente punto a) I mediatori cancellati dall elenco dell Organismo di mediazione possono presentare una nuova domanda di iscrizione, con le modalità di cui all art. 1). 4

5 Art. 6 Aggiornamento professionale Il percorso di aggiornamento biennale previsto dall art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni e dal presente regolamento si articola come segue: per tutti i mediatori iscritti è richiesto: 1. Un percorso formativo di almeno 18 ore teorico-pratiche acquisito presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni. 2. Partecipare ad almeno 20 procedure di mediazione condotte da altri. 3. Con riferimento al miglioramento continuo e costante del livello qualitativo dell Organismo, a garanzia di affidabilità e delle attività dello stesso, è prevista la partecipazione obbligatoria dei mediatori iscritti al proprio elenco ad almeno un incontro annuale di due ore con il Responsabile dell Organismo (o con personale delegato), conforme ai criteri di aggiornamento professionale previsto dall art. 4 del D.M. 180/2010 ed al punto 1 del presente articolo. La/le data/e prevista/e per detto incontro verranno calendarizzate ad inizio anno dall Istituto Jemolo e comunicate ai mediatori, ai sensi del Regolamento per l iscrizione e la permanenza dei mediatori dell Organismo A. C. Jemolo. Art. 7 Regole del tirocinio e obblighi del mediatore tirocinante L organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza della presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno la procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all intero procedimento di mediazione. L organismo prevede inoltre, al fine del mantenimento e miglioramento dei propri standard qualitativi, un periodo di tirocinio, per i nuovi iscritti nel proprio elenco dei mediatori, corrispondente alla partecipazione ad almeno 10 sedute di mediazione (di cui almeno 2 che superino la fase del primo incontro programmato) prima di ottenere la prima nomina come mediatore incaricato. Tali uditorati potranno essere computati tra quelli richiesti per l aggiornamento biennale del mediatore. I mediatori che partecipano alla mediazione in qualità di tirocinante sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari stabiliti dando la propria disponibilità presso la Segreteria dell Organismo; quest ultima provvederà a distribuire i tirocinanti tenendo i considerazione le richieste giornaliere ed il numero di mediazioni fissate. I mediatori che partecipano in qualità di tirocinanti agli incontri di mediazione, sono inoltre tenuti ad assumere un atteggiamento di mero uditore osservando l assoluto silenzio ed astenendosi da esprimere commenti e/o pareri. È fatto espresso divieto ai mediatori che partecipano in qualità di tirocinanti agli incontri di mediazione, l ingresso nella sala della mediazione ad incontro già iniziato. L allontanamento dalla stessa prima della conclusione dell incontro comporta il mancato conteggio della procedura ai fini del tirocinio di legge. La presenza del mediatore tirocinante dovrà essere dichiarata nel verbale di mediazione, il mediatore tirocinante è tenuto alla firma dello stesso. 5

6 Qualora il personale dell Organismo o il mediatore incaricato constaterà un comportamento vietato dal presente Regolamento, sarà tenuto a segnalarlo al Responsabile dell organismo (o ad un suo delegato) che potrà allontanare il tirocinante dalla seduta di mediazione e richiedere la cancellazione della dichiarazione a verbale della presenza. Si precisa che le richieste di tirocinio formativo dei mediatori iscritti nell elenco dell Organismo, avranno precedenza rispetto a quelle presentate dai mediatori non iscritti nell elenco dello stesso. Art. 8 Nomina e obblighi del mediatore-uditore Il Responsabile dell Organismo, al fine del miglioramento continuo e costante del livello qualitativo dell Organismo, a garanzia di affidabilità e delle attività dello stesso, può nominare un mediatoreuditore, tra quelli iscritti presso il proprio organismo, ai quali non sarà dovuto nessun compenso per la partecipazione alla procedura individuata. Il mediatore incaricato, porterà le parti a conoscenza della presenza del mediatore-uditore che presenzierà la procedura, quale tirocinante, facendo presente che lo stesso, in ogni caso, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all intero procedimento di mediazione. I casi in cui è prevista la nomina di un mediatore-uditore sono espressamente previsti dal Regolamento per l iscrizione e la permanenza dei mediatori dell Organismo A. C. Jemolo e, detti uditorati potranno essere computati tra quelli richiesti per l aggiornamento biennale del mediatore; I mediatori-uditori che partecipano agli incontri di mediazione, sono inoltre tenuti ad assumere un atteggiamento di mero spettatore osservando l assoluto silenzio ed astenendosi da esprimere commenti e/o pareri non richiesti. È fatto espresso divieto ai mediatori-uditori che partecipano agli incontri di mediazione, l ingresso nella sala della mediazione ad incontro già iniziato. L allontanamento dalla stessa prima della conclusione dell incontro comporta il mancato conteggio della procedura ai fini del tirocinio di legge. La presenza del mediatore-uditore dovrà essere dichiarata nel verbale di mediazione, ed è tenuto alla firma dello stesso. Art. 9 Nomina e compenso del mediatore-ausiliario Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile può nominare uno o più mediatori ausiliari tra quelli ricompresi nell elenco degli esperti che avranno dichiarato di accettare le tariffe ed i compensi stabiliti per l attività di mediazione, ai sensi del Regolamento per l iscrizione e la permanenza dei mediatori dell Organismo A. C. Jemolo. In caso di formulazione della proposta di cui all art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire anche da un mediatore diverso (ausiliario) da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. Il compenso del mediatore ausiliario, corrisponderà ad una percentuale del compenso del mediatore incaricato previsto a norma dell articolo successivo (Tabella A). Detta percentuale, che può andare da un minimo del 30% ad un massimo del 60%, verrà concordata preventivamente tra il mediatore, il mediatore ausiliario ed il Responsabile dell Organismo e sarà valutata rispetto alle particolarità del caso specifico. 6

7 Al mediatore verrà versato il compenso dovuto solo all esito dell incasso, da parte dell Organismo, del saldo (o della parte corrispondente al compenso) delle spese di mediazione della relativa procedura. Art. 10 Compenso del mediatore Il mediatore maturerà il diritto al compenso in tutti i casi in cui le parti aderiranno alla procedura di mediazione vera e propria, e quindi successivamente al primo incontro c.d. di programmazione. Il compenso del mediatore corrisponderà ad una percentuale dell incasso complessivo dovuto in solido dalle parti della mediazione, per il pagamento del contributo di legge, somma questa risultante dalle tabelle adottate nel regolamento di procedura dell Organismo che di seguito si allega (Tabella A). Nel caso di mediazione delegata o di mediazione congiunta il compenso del mediatore sarà ridotto in misura corrispondente alla riduzione delle indennità previste nel regolamento di procedura dell Organismo. Al mediatore verrà liquidato il compenso dovuto solo all esito dell incasso, da parte dell Organismo, del saldo (o della parte corrispondente al compenso) delle spese di mediazione della relativa procedura. Art. 11 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore 1. Il mediatore nominato, prima dell inizio dell incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori ed al disposto dell art. 14-bis del D.M. 180/2010, così come modificato dall art. 6 del D.M. 139/2014, contenente le seguenti dichiarazioni: - di non essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. - di non avere in corso ovvero avere avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all assunzione dell incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. - che non intratterrà rapporti professionali con una delle parti prima della decorrenza di almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali. 2. In casi eccezionali, l organismo può sostituire il mediatore prima dell inizio dell incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. 3. A procedimento iniziato, il mediatore deve comunicare al Responsabile dell Organismo qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l imparzialità o l indipendenza, e comunque ogni altro caso di oggettivo impedimento. Il Responsabile dell Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione. 7

8 Art. 12 Obblighi del mediatore 1. Tutti i mediatori iscritti nella lista dell Organismo dovranno prendere visione, accettare ed attenersi scrupolosamente al presente regolamento, nonché al regolamento di procedura ed al Codice Etico dell Organismo A.C. Jemolo. 2. Spetta al mediatore comunicare qualunque variazione anagrafica o di altra natura rispetto alla documentazione di cui all art. 3 del presente regolamento pena la sua cancellazione dall elenco a norma dell art. 5 del presente regolamento. 3. Inoltre il mediatore è obbligato, nell esercizio delle proprie funzioni, ad attenersi alle seguenti regole comportamentali: - per qualsiasi avviso di carattere economico, accertarsi prima di qualsiasi dichiarazione alle parti, della correttezza delle informazioni attraverso il personale presente in sede; - in caso di rinvio è fatto divieto di consultare autonomamente l agenda di mediazione. Chiedere sempre al personale presente in sede; - è fatto divieto rilasciare copie (anche non autentiche) dei verbali di mediazione senza averne fatto prendere visione al personale in sede ed in ogni caso senza aver dato atto del rilascio delle stesse in calce alla cartella del fascicolo di mediazione nella sezione note. Si ricorda che il rilascio del verbale è condizionato al pagamento degli oneri di mediazione a carico delle parti; - in caso di presenza alla procedura di mediazione di una o entrambe le parti, accertarsi che queste abbiano versato le spese di avvio e nel caso contrario accompagnarle nell ufficio amministrativo per eseguire il pagamento, anche a fine incontro; - far compilare le schede di valutazione della procedura a tutte le parti presenti; - al termine del procedimento si prega si accompagnare le parti all ufficio amministrativo per espletare il pagamento qualora fosse dovuto. Accertarsi del buon esito delle operazioni prima di lasciare l Organismo; - è vietato l utilizzo dei beni strumentali (computer, stampanti, fotocopiatrici ecc) messi a disposizione dell Organismo da parte dei partecipanti agli incontri di mediazione in qualità di parti istanti e/o chiamate e/o dei rispettivi avvocati o di qualsiasi altro intervenuto all incontro diverso dal mediatore incaricato; - è fatto divieto al mediatore allontanarsi dalle stanze della mediazione lasciando le parti istanti e/o chiamate e/o dei rispettivi avvocati o qualsiasi altro intervenuto all incontro, disporre liberamente della struttura messa a disposizione al fine dell effettivo svolgimento dell incontro di mediazione. Art. 13 Vigilanza del Responsabile dell Organismo e Criteri di valutazione del mediatore In considerazione dell ottenimento in data 08 ottobre 2015 della certificazione ISO 9001:2008 che dichiara l Organismo di mediazione A.C. Jemolo conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità e, rendendolo l'unico organismo di mediazione pubblico del Lazio che ha ottenuto la certificazione ISO Tenuto conto che la ISO 9001 è una normativa volta al miglioramento continuo e constante dell Organismo che ha come obiettivo l ottimizzazione della struttura amministrativa, si rende necessaria la predisposizione di uno strumento che preveda un 8

9 miglioramento continuo e costante del livello qualitativo dell Organismo a garanzia di affidabilità e delle attività dello stesso. Pertanto il Responsabile dell Organismo (o suo delegato): 1. deve provvedere a vigilare sul rispetto, da parte del mediatore, degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 28/2010 e di quelli previsti dal Regolamento di Procedura, dal Codice Etico e dal Regolamento per l iscrizione e la permanenza dei mediatori dell Organismo A. C. Jemolo, con le modalità che discrezionalmente ed insindacabilmente riterrà più idonee ed opportune. 2. nella sua attività di vigilanza può nominare un valutatore, che svolgerà le sue funzioni nell ambito di procedure di mediazione, presentandosi alle stesse in qualità di uditore. Le valutazione riguarderanno le macroaree di seguito elencate: A- profili tecnici, legali e formali; B- profili di comunicazione; C- gestione dell aspetto personale; D- gestione delle problematiche. Le schede di valutazione relative ad ogni singola macroarea saranno adottate con determinazione dirigenziale dal Responsabile dell Organismo, in funzione di Direttore Amministrativo dell Istituto; 3. ove ritenga opportuno e/o a seguito di valutazioni negative ricevute su uno o più mediatori iscritti, può riservarsi di prevedere percorsi formativi straordinari anche obbligatori al fine della permanenza del mediatore nell elenco dell Organismo, il tutto con riferimento al miglioramento continuo e costante del livello qualitativo dell Organismo a garanzia di affidabilità e delle attività dello stesso. Nel caso il mediatore non partecipi ai percorsi formativi indicati il Responsabile dell Organismo procederà alla cancellazione dall elenco dei mediatori. Art. 14 Trattamento dei dati personali dei mediatori Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati forniti da coloro che accedono alla procedura di iscrizione, obbligatori per le finalità connesse alla stessa e per la gestione dell'eventuale successivo rapporto, saranno trattati conformemente alle disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la procedura d'iscrizione e l'eventuale successiva attività di mediazione. Art. 15 Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di mediazione, ed in particolare al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni. 9

10 (TABELLA A) COMPENSI PER I MEDIATORI IN BASE AL VALORE DELLA CONTROVERSIA NEL CASO IN CUI LE PARTI ALL ESITO DEL PRIMO INCONTRO PROGRAMMATO ADERISCANO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE VALORE DELLA CONTROVERSIA CHIUSURA NEGATIVA CHIUSURA POSITIVA Fino ad Euro 1.000,00 70,00 84,00 Fino ad Euro 5.000,00 140,00 168,00 Fino ad Euro ,00 250,00 300,00 Fino ad Euro ,00 300,00 360,00 Fino ad Euro ,00 400,00 480,00 Fino ad Euro ,00 600,00 720,00 Fino ad Euro ,00 850, ,00 Fino ad Euro , , ,00 Fino ad Euro , , ,00 Oltre , , ,00 I compensi indicati sono netti, al mediatore viene corrisposto il compenso aumentato degli oneri di legge, dell' IVA se dovuta e degli altri oneri spettanti per legge. Per le mediazioni c.d. delegate, afferendo queste a liti che hanno già avuto uno sbocco giudiziario con correlati costi per le parti, è previsto uno sconto per le parti del 15% sulle spese di mediazione. In caso di mediazione delegata il compenso del mediatore verrà ridotto della medesima percentuale rispetto a quello indicato in tabella. Per le mediazioni presentate in modo congiunto, sarà dovuto dalle parti all organismo l importo corrispondente ad una sola quota di spese di mediazione. In caso di mediazione congiunta il compenso del mediatore verrà ridotto del 50% rispetto all importo di cui alla tabella A). Qualora l Organismo di mediazione attivasse particolari convenzioni, accordi quadro o particolari scontistiche sui contributi di legge dovuti dalle parti, il compenso del mediatore verrà erogato al netto dello stesso sconto percentuale applicato alle parti. 10

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