DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2000
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- Flavio Stella
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1 DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2 Modaliti e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attiviti bancaria e finanziaria (art. 12, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs ). IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDIT E IL IUSPARMIO ", VISTO l'art. 12 del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che attribuisce a1 CICR il potere di stabilire modaliti e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attiviti bancaria; VISTO l'art. 115, comma 1, del Testo unico bancario, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo Testo Unico, si applicano alle attiviti svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; VISTO l'art. 25, comma 3, del d.lgs , che attribuisce a1 CICR la 2 potestii di stabilire le modalita e i tempi dell'adeguamento a1 disposto della d < o presente delibera delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, E contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della = (5 medesima delibera; a. TENUTO CONTO delle peculiariti tecniche che connotano la produzione e il conteggio degli interessi sugli interessi scaduti nelle diverse tipologie di operazioni bancarie e finanziarie e dell'esistenza di diverse tesi sulla
2 configurazione della fattispecie dell'anatocismo e dunque sull'ambito di applicazione dell'art del codice civile; SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'ltalia, sentito 1'Ufficio italiano dei cambi; DELIBERA Art. 1 (Ambit di applicazione) 1. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credit poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a lor volta interessi secondo le modaliti e i criteri indicati negli articoli che seguono. Art. 2 (Conto corrente) 1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicith contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodic produce -, interessi second le medesime modaliti. \ 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodiciti nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente puo, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non & consentita la capitalizzazione periodica.
3 Art. 3 (Finanziamenti con piano di rimborso rateale) 1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali 6 previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sin a1 momento del pagament.s~ questi interessi non 6 consentita la capitalizzazione periodica. 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non k consentita la capitalizzazione periodica. 3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento. Art. 4 (Operazioni di raccolta) Nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalith e i criteri contrattualmente stabiliti. Art. 5 (Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza)
4 Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e second le modaliti di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. Art. 6 (Trasparenza contrattuale) I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credit stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodiciti di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui & prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. ",? Art. 7 (Disposizioni transitorie) 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 3 giugno 2 e i relativi effetti si 2 producono a decorrere dal successivo lo luglio.," o 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari < finanziari, entro il medesimo termine del 3 giugno 2, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 2 fc & della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2.
5 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Art8, (Entrata in vigore) La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 9 febbraio 2 IL PRESIDENTE
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