SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE INDIVIDUATA DAL COMMA 27 DELL ARTICOLO 14 DEL D.L.

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE INDIVIDUATA DAL COMMA 27 DELL ARTICOLO 14 DEL D.L. 78/2010 CON LA LETTERA B):ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE PREMESSO Che con atto stipulato in data 6 dicembre 1999 è stata costituita fra i comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna; Minerbe e Terrazzo l Unione di Comuni dall Adige al Fratta, d ora in poi Unione; Che i sopra elencati Comuni, con le sotto indicate delibere dei rispettivi consigli comunali, hanno deciso di gestire in forma associata la funzione organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale o Bevilacqua: delibera consiliare n. < > del < > o Bonavigo: delibera consiliare n. < > del < > o Boschi S. Anna: delibera consiliare n. < > del < > o Minerbe: delibera consiliare n. < > del < > o Terrazzo: delibera consiliare n. < > del < > Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto SI CONVIENE STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto della convenzione 1. La presente convenzione disciplina le modalità di gestione associata della funzione organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale di cui all articolo 14 comma 27 lettera B) del D.L 78/2010 come convertito nella legge 122/ Le parti si danno atto che rientrano nella detta funzione fondamentale, e quindi sono gestiti in forma associata, i seguenti servizi come identificati dagli schemi di bilancio di cui al DPR 194/1995: a. viabilità b. illuminazione c. parchi e giardini 1

2 d. manutenzione del patrimonio 3. Sono pertanto gestiti in forma associata, secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione, tutti procedimenti amministrativi afferenti i sopra individuati servizi di bilancio. 4. In caso di incertezza sulle competenze attribuite si applicherà il principio per cui le competenze amministrative seguono le competenze economiche. Attengono quindi alla gestione associata tutti i procedimenti amministrativi necessari all utilizzo delle risorse collocate all interno dei detti servizi di bilancio. ART. 2 Principi generali 1. La gestione associata della funzione e dei servizi connessi di cui all articolo 1 della presente convenzione, avviene secondo quanto previsto nei programmi annuali di gestione approvati annualmente dalla Giunta dell Unione. 2. L Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività relative alla gestione della funzione e dei servizi connessi di cui all articolo 1. Subentra ai comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi inerenti ai servizi gestiti in maniera associata. 3. Gli organi dell Unione adottano tutti gli atti di natura politica e gestionale, in relazione alle funzioni/servizi gestiti in maniera associata nel rispetto delle previsioni contenute nei regolamenti dell Unione. Le parti concordano che in mancanza di un regolamento specifico si farà riferimento ai regolamenti del Comune di Minerbe. 4. L Unione esercita le competenze, le funzioni e gestisce i servizi di cui all articolo 1 attraverso un unica struttura organizzativa di massima dimensione. 5. L Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal progetto di cui al precedente comma attraverso il trasferimento e/o comando del personale dai comuni conferenti secondo le modalità prevista dal successivo articolo L Unione esercita la funzione e gestisce i servizi connessi attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri enti e trasferite dai comuni conferenti secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 6. 2

3 7. L Unione esercita la funzione e gestisce i servizi ad essa connessi utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai comuni conferenti secondo quanto previsto dall articolo 8 della presente convenzione. Art. 3 Programma annuale e pluriennale di gestione 1. L esercizio della funzione associata avviene in base ad uno specifico documento annuale e pluriennale di programmazione elaborato dalle strutture politiche e tecniche dell Unione sulla scorta delle indicazioni dei singoli comuni. 2. Il documento programmatico dovrà contenere gli interventi programmati relativi alla funzione/servizi gestiti in maniera associata, distinti per singolo comune con il relativo progetto / previsione di spesa per ogni singolo intervento. 3. Il documento programmatico è approvato dagli organi competenti dei singoli comuni, quindi dai competenti organi dell Unione. Il processo di programmazione si conclude di norma entro il 30 ottobre di ogni anno. 4. I comuni conferenti quantificano gli stanziamenti di bilancio da trasferire all Unione per la gestione della funzione associata, come definita all articolo 1, sulla base del documento programmatico di cui ai precedenti commi. Art. 4 Struttura organizzativa di riferimento, dotazione organica e trasferimento del personale 1. In sede di prima applicazione le parti, facendo riferimento al progetto generale di organizzazione approvato dalla Giunta dell Unione con delibera n. 11 del , si danno atto che la funzione ed i servizi connessi saranno gestiti da una struttura organizzativa di massima dimensione denominata: direzione pianificazione urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni. 2. La Giunta dell Unione provvede, con apposito provvedimento a costituire l unità organizzativa. 3. I comuni conferenti trasferiscono e/o comandano presso l Unione personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, in base alle rilevate esigenze organizzative. 4. Il trasferimento/comando del personale avverrà secondo un programma di trasferimento, proposto dall Unione ed approvato dai singoli comuni conferenti. 3

4 5. Il trasferimento del personale all Unione sia assunto a tempo determinato che assunto a tempo indeterminato avviene a parità d inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all Unione di tutto quanto maturato precedentemente, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all atto di assunzione dal comune di origine. 6. Il personale trasferito sarà re-inquadrato in uno dei profili professionali di cui al sistema dei profili professionali dell Unione. Il re-inquadramento nel profilo professionale avverrà tenendo conto del precedente inquadramento, delle competenze e delle esperienze del singolo dipendente. 7. I competenti organi dei comuni e dell Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti della presente convenzione. 8. Nel caso in cui il personale trasferito o comandato presso l Unione operi, nei comuni conferenti, anche in altri servizi non gestiti o non ancora gestiti in forma associata dall Unione, i competenti organi dell Unione e dei Comuni assumeranno provvedimenti idonei a definire le modalità con cui tale personale, pur risultando in forza all Unione, eserciterà parte della sua attività lavorativa anche nel comune di provenienza, o in altro comune conferente, stabilendo eventualmente il rimborso delle spese a favore dell Unione. E pure possibile, al contrario, che personale non trasferito all Unione debba svolgere attività a favore dell Unione. Gli organi competenti dell Unione dei comuni dovranno pertanto provvedere in merito. 9. La dotazione organica, organigramma e funzionigramma della funzione associata, di norma, viene aggiornato annualmente. Le variazioni sono concordate con i comuni interessati. Art. 5 Sede 1. La struttura organizzativa direzione pianificazione urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni che gestirà la funzione ed i servizi connessi di cui all articolo 1) è collocata a Minerbe. 2. La funzione di front office per i cittadini dei cinque comuni conferenti sarà esercitato dall ufficio URP decentrato in ogni singolo comune. Art. 6 Rapporti finanziari 4

5 1. L Unione provvede annualmente, di norma entro il 30 ottobre, ad adottare, con delibera di Giunta dell Unione, una proposta di bilancio relativo all esercizio delle funzioni e servizi gestiti dall Unione in maniera associata. Il bilancio, insieme al programma annuale e pluriennale di gestione di cui all articolo 3 indica i programmi, i progetti e gli interventi previsti; prevede inoltre la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi delle spese correnti e per le spese di investimento a carico dei singoli comuni conferenti. 2. L Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari. 3. L Unione rendiconta periodicamente, ed almeno al 30 giugno ed al 31 di ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, al fine di coordinare ed omogenizzare tali risultanze con quelle dei comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci ed agli assestamenti previsionali definiti, e che comportano modifiche di carattere sostanziale rispetto a quanto precedentemente concordato, devono trovare un nuovo coordinamento con i comuni conferenti prima di essere assunti dall Unione. In ogni caso le modalità di gestione non dovranno creare squilibri nei bilanci dei singoli enti. 4. L Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili sia in beni immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvato nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità in esso stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall Unione rimane in capo alla stessa. L Unione può ricevere l incarico di gestire procedure di investimento anche per conto dei singoli comuni conferenti, curandone l istruttoria, l espletamento della gara d appalto, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo al comune conferente la titolarità del bene immobile o mobile correlato all investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti. Art. 7 Riparto delle spese 1. Le spese della funzione e dei servizi connessi sono rappresentate: 5

6 a) dai costi generali, diretti ed indiretti, della struttura che gestisce la funzione/servizio; b) dai costi della gestione dei singoli servizi (costi a consumo); c) dai costi per specifici progetti / interventi su territorio dei singoli comuni conferenti. 2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi di cui alla presente convenzione come segue: a) I costi generali saranno ripartiti in base al numero di abitanti dei singoli comuni conferenti; b) i costi di gestione dei singoli servizi saranno ripartiti a consumo; c) i costi dei specifici progetti interventi (realizzati in base al programma annuale e trinellale di cui all articolo 3) saranno addebitati a consuntivo. 3. I comuni conferenti prevedranno gli stanziamenti di bilancio da trasferire all Unione per la gestione della funzione e dei servizi connessi sulla base del documento programmatico di cui all articolo 3 e del programma dei flussi finanziari di cui all articolo 6 comma 1. Art. 8 Beni immobili, mobili ed attrezzature 1. L Unione esercita la funzione individuata nell articolo 1 della presente convenzione ed i servizi ad essa connessi utilizzando: a. gli immobili o porzioni di essi di proprietà dell Unione e/o forniti in concessione d uso dai comuni conferenti; b. i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario di proprietà dell Unione o forniti dai comuni conferenti in comodato gratuito. 2. Il conferimento all Unione di beni immobili in concessione d uso e dei beni mobili, attrezzature etc. in comodato gratuito avviene con apposito contratto tra Unione e comune conferente che ne disciplina termini e modalità, seguito da verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate. 3. A seguito di specifici atti, adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei comuni conferenti e dell Unione, può essere trasferita, a titolo gratuito o oneroso, la proprietà dei beni 6

7 immobili e mobili di proprietà dei comuni conferenti destinati all esercizio della funzione e dei servizi connessi gestiti in forma associata. 4. Salvo diversa decisione della Giunta dell Unione, assunta previa autorizzazione dei comuni interessati, tutti i beni in concessione all Unione per l esercizio delle funzioni e servizi gestiti in forma associata, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di dette attività. 5. L Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni per attività compatibili e necessarie a raggiungere gli scopi di cui alla presente convenzione. Art. 9 Prestazioni a favore di altri enti 1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l erogazione di servizi di sua competenza. 2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo comprensivo delle spese generali dirette ed indirette, oltre ad una quota forfetaria prevista dal Consiglio dell Unione tendente a remunerare il maggior lavoro della struttura tecnica. Le modalità di corresponsione dei costi saranno disciplinati dalla convenzione. 3. Le somme incassate saranno inserite come entrate di bilancio della funzione, e contribuiranno, da una parte, a ridurre le spese a carico dei comuni partecipanti, e dall altra, limitatamente alla percentuale di rimborso forfetario, ad incrementare il fondo di produttività dei dipendenti. L incremento e la distribuzione di tali somme dovrà avvenire secondo un piano rispettoso dei principi stabiliti dall articolo 16, commi da 4 a 6, del Dl. n. 98/11, convertito con Legge n. 111/11. Art. 10 Decorrenza e durata della convenzione 1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula, fatte salve diverse determinazioni assunte dalla Giunta dell Unione. 2. La stessa avrà durata indeterminata e comunque non inferiore a cinque anni a far data dalla relativa stipula. Art. 11 Recesso 7

8 1. E possibile il recesso unilaterale dalla presente convenzione. 2. Le condizioni del recesso sono, per quanto possibile, concordate fra Unione e comune recedente in apposito atto firmato dalle parti. 3. Il comune recedente si impegna comunque a rispettare e ad assoggettarsi alle condizioni di recesso stabilite dalla Giunta dell Unione, che assumerà la decisione a maggioranza. Art. 12 Controversie 1. Le parti s impegnano, prima di attivare qualsiasi controversia, a ricorrere al tentativo di conciliazione innanzi ad un mediatore civile. Art. 13 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte fra i comuni e l Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nonché allo statuto dell Unione, al codice civile, al codice di procedura civile ed alla normativa vigente. Art. 14 Registrazione 1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell articolo 1 tabella II del DPR 131/86 e successive modificazioni. Art. 14 Disciplina transitoria 1. In sede di prima applicazione, ed in mancanza del programma annuale e pluriennale di gestione della funzione e del trasferimento dei fondi al bilancio dell Unione, l Unione attraverso il proprio Responsabile della struttura di massima dimensione deputato alla gestione della funzione e dei servizi connessi, è autorizzata ad emettere provvedimenti con efficacia sui bilanci dei singoli comuni. L efficacia dei provvedimenti del Responsabile della struttura di massima dimensione è sottoposto al visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario del comune di riferimento. 8

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