COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA. (Provincia di Livorno)

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1 COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (Provincia di Livorno) SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO Via Roma, Campiglia Marittima (LI) Tel / Fax 0565 / tecnico@comune.campigliamarittima.li.it C.F P.IVA Ai sensi della L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 e del D.P.G.R.T 4 agosto 2011, n. 38/R Campiglia Marittima, Gennaio 2012

2 Regolamento per la tutela degli animali da affezione e per il loro affidamento Ai sensi della L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 e del D.P.G.R.T 4 agosto 2011, n. 38/R Articolo 1 Finalità e definizioni Il Comune di Campiglia Marittima, nell ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi promuove la cura e la presenza, riconoscendo a tutte le specie animali diritto ad un esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. Inoltre: a. nel recepire i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell animale, opera affinché sia promosso il rispetto di tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli ed il principio della corretta convivenza con essi; b. nel promuovere e disciplinare la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni atto di crudeltà contro di essi, ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali, il loro abbandono ed il loro sfruttamento, nel contempo riconosce la funzione sociale della spesa per l affidamento degli animali abbandonati in favore dei soggetti privati. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1. interazione : rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell animale per finalità alimentari; 2. convivenza : situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo; 3. necessità : insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalità di convivenza; 4. responsabile di un animale : il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; 2 Detenzione e mantenimento di animali Il responsabile di un animale, o chiunque possieda a qualunque titolo un animale da affezione, è tenuto a mantenerlo in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio e a cederlo previa segnalazione al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato o dotato di microchip e al Comune di Campiglia Marittima - Ufficio Ambiente. In particolare il responsabile: a. assicura all animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata; b. garantisce le necessarie cure sanitarie; c. garantisce l equilibrio fisico dell animale mediante adeguate possibilità di movimento; d. garantisce l equilibrio comportamentale e psicologico dell animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia; e. adotta misure idonee a prevenire l allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno; 1

3 f. assicura all animale un ricovero idoneo e pulito; g. garantisce l adeguato e costante controllo dell animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità. E altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo: a. è vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute; b. è vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie; c. è vietato segregare animali per un periodo prolungato in contenitori o scatole anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero permanente di animali se non adeguatamente attrezzati; d. è vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari ad esclusione dei volatili; e. è vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.), in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; f. è vietato l addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive; g. è vietato ricorrere all addestramento, con metodi cruenti, di animali appartenenti a specie selvatiche; h. è vietata su tutto il territorio comunale la colorazione degli animali ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell alimentazione; i. è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo, segregati nei bauli delle auto e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole; j. è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. I contenitori dovranno consentire la posizione eretta, la possibilità di sdraiarsi, rigirasi ed essere ispezionabili e conformi all art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R; k. è vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore; l. è vietato depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Articolo 3 Accesso ad aree o servizi pubblici I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nelle aree o negli esercizi, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, anche apposita museruola (qualora gli stessi possano determinare danni agli altri frequentatori) avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, con l obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. 2

4 Ai sensi dell art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R è inoltre consentito l accesso negli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico di un solo cane per proprietario o detentore. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell accattonaggio. Articolo 4 Affidamento Il Comune di Campiglia Marittima, nell ambito dei principi e degli indirizzi fissati anche con il presente Regolamento, ritiene di perseguire la modalità d affidamento degli animali d affezione. L affido degli animali d affezione è incentivato con un contributo economico e riguarda gli animali catturati sul territorio comunale e destinati al soggiorno presso strutture convenzionate. Articolo 5 Modalità di affido degli animali I soggetti residenti (e non residenti) nel Comune di Campiglia M.Ma disponibili a ricevere in affidamento definitivo un animale abbandonato, rinvenuto sul territorio comunale e quindi destinato al soggiorno presso una struttura convenzionata, dovranno rivolgere apposita istanza scritta al Comune di Campiglia, Servizio Ambiente. L'istanza potrà essere respinta nei casi in cui risultino, a carico del richiedente, conclamati e conosciuti episodi di maltrattamento di animali. L affido verrà disposto: a. In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dalla cattura. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini; b. In forma definitiva quando siano trascorsi i sessanta giorni dalla cattura ed il proprietario non abbia reclamato l'animale. L affido è disposto mediante compilazione dell apposita Scheda di affido cani randagi. L animale adottato diviene di proprietà dell'adottante che sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per i detentori di animali. In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità dei proprietari di animali ai sensi delle vigenti leggi. In particolare i cani in affido saranno: a. Regolarmente tatuati o inoculati di microchip elettronico e registrato all anagrafe canina a carico dell affidatario; b. Sanitariamente testati; c. Le femmine sterilizzate, al fine di contenere l espansione della popolazione canine; Non potranno essere consegnati in affidamento più dì due animali a nucleo familiare. 3

5 Gli affidatari sono tenuti a dichiarare al Comune lo smarrimento, il decesso, la cessione dell animale nonché il trasferimento della propria residenza o, al fine di verificare quanto disposto dal presente regolamento, a mostrare l animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli disposti dallo stesso Comune, dagli enti preposti o dal servizio veterinario dell'azienda Sanitaria Locale competente, anche in collaborazione con associazioni animaliste. In caso di cessione ad altro soggetto privato dell animale ricevuto in affidamento, l affidatario si impegna a trasferire l animale in buone condizioni di salute. Articolo 6 Incentivi per l affido Il Comune di Campiglia Marittima, riconoscendo la funzione sociale dell affidamento di animali da parte di soggetti privati, al fine di controllare la riproduzione e contrastare il randagismo, ai sensi dell art. 31 comma 4 della L.R.T. n. 59/2009, ritiene di incentivare l affidamento mediante l erogazione di un contributo economico di euro 350,00 che dovrà destinarsi per la sterilizzazione dell animale. Tale contributo sarà versato all affidatario, a titolo di rimborso spesa, sia per soggetti maschi che femmine e solamente a seguito della presentazione della ricevuta fiscale del medico veterinario, attestante l avvenuta sterilizzazione. Non saranno riconosciute somme aggiuntive quando le spese veterinarie superino il valore stabilito di euro 350,00. Se l animale è già stato sterilizzato durante la permanenza presso una struttura convenzionata, il contributo sarà erogato solo per la parte eccedente le spese di sterilizzazione. Il contributo non sarà riconosciuto nel caso in cui il soggetto affidatario rinunci alla sterilizzazione dell animale. Articolo 7 Comportamenti abusivi e inadempienze per l affido Fatte salve le eventuali responsabilità penali in materia, nonché le relative ammende, in caso di comportamenti contrari alle norme fissate dal presente regolamento, si applicano sanzioni amministrative da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro. Nel caso di animali rinvenuti nel territorio comunale, in cui sia stato individuato il proprietario, all atto del ritiro dell animale, lo stesso sarà tenuto al rimborso di tutte le spese per la cattura, il mantenimento, la cura, la custodia, le visite e i trattamenti veterinari, indicate dall Ufficio Ambiente. Per comportamenti contrari alle presenti norme o per inadempienze circa le modalità d affido, oltre alle sanzioni di cui al primo comma del presente articolo sarà applicata una sanzione aggiuntiva pari al contributo concesso dal Comune per l affido. 4

6 N. progressivo... SCHEDA DI AFFIDO CANI RANDAGI (da compilare a cura dei responsabile della struttura) Elementi identificativi dell'animale: razza... colore... taglia... età (approssimativa)... sesso... numero tatuaggio... mantello... microchip... altro... Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è iscritto in anagrafe canina: A.S.L. n.... di... prov... indirizzo... DICHIARAZIONE Il sottoscritto... residente in... prov... telefono.../..., identificato con documento di riconoscimento... n..... rilasciato in..., in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio... e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario della azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato (o dotato di microchip). Si impegna altresì, a dichiarare allo stesso servizio veterinario e al Comune di Campiglia Marittima - Ufficio Ambiente, lo smarrimento, il decesso, la cessione o il trasferimento della propria residenza o dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari disposti dallo stesso Comune di Campiglia M.Ma, dagli enti preposti o dal servizio veterinario dell'azienda Sanitaria Locale competente, anche in collaborazione con associazioni animaliste. Firma del responsabile della struttura Firma dell affidatario del cane 5

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