Statuto Federazione Regionale Confapi Marche
|
|
- Luisa Massa
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Statuto Federazione Regionale Confapi Marche Ancona,
2 TITOLO I DEFINIZIONE E SCOPI DELL ASSOCIAZIONE Art. 1 In adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 4 dello Statuto della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - CONFAPI (d'ora innanzi "Confapi"), è costituita un associazione, denominata Federazione delle Associazioni delle Piccole e Medie Industrie delle Marche in sigla CONFAPI MARCHE con sede in Ancona. L Associazione aderisce alla Confapi con sede a Roma, adeguandosi al suo Statuto ed adottandone il simbolo. Art. 2 La Federazione Regionale non ha scopo di lucro ed ha durata indeterminata. Essa è apartitica e si ispira ai principi del federalismo e della sussidiarietà. Art. 3 L Associazione ha lo scopo di garantire il coordinamento, la promozione, lo sviluppo e la rappresentanza delle Organizzazioni Territoriali CONFAPI presenti nella Regione Marche. In particolare l Associazione: 1) rappresenta e tutela gli interessi delle Associazioni aderenti specialmente nelle materie assegnate alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione Marche, sostenendo e promuovendo politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali etc.; 2) favorisce la collaborazione e il coordinamento fra le Associazioni socie salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza delle Territoriali, promuovendo attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l utilizzo delle risorse e aumentare la coesione del sistema; 3) esprime la volontà dell imprenditoria della Regione nella formazione delle politiche a livello confederale; 4) partecipa alla formazione degli organi confederali secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Confapi; 5) promuove e coordina l'attuazione delle politiche comunitarie di interesse regionale e interregionale, in collaborazione con le Organizzazioni territoriali aderenti; 6) ha la rappresentanza, al livello regionale, delle Associate nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione Pubblica o Ente, nonché delle Organizzazioni sindacali, economiche, sociali, culturali ecc.; 7) favorisce la promozione, al proprio interno, del Gruppo regionale dei giovani imprenditori ed il Gruppo regionale delle donne imprenditrici, disciplinati dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale; 8) favorisce la promozione, al proprio interno, delle Categorie sostenendo la costituzione di apposite strutture organizzate e disciplinate dalle norme emanate dalla Confapi e dalle singole Unioni a livello nazionale; 9) coordina le strutture regionali delle singole Unioni, del Gruppo regionale dei giovani imprenditori e del Gruppo regionale delle donne imprenditrici. TITOLO II 2
3 ASSOCIATI ALLA FEDERAZIONE REGIONALE Art. 4 Sono associate alla Federazione Regionale le Associazioni della piccola e media Impresa - Confapi (d'ora innanzi anche "API") regolarmente costituite presso ogni Provincia del territorio della Regione, riconosciute dalla Confapi, in regola con i pagamenti dei contributi associativi. Possono essere associate associazioni di ambito regionale purché abbiano ricevuto il preventivo nulla osta di Confapi. Art. 5 Le Associate, di cui all'art. 4, hanno l obbligo di: 1) osservare le norme del presente Statuto nonché le delibere e le direttive degli Organi della Federazione Regionale; 2) corrispondere annualmente i contributi determinati dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto. L inadempimento della contribuzione viene notificato dal Presidente della Federazione Regionale al Presidente dell Api inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R. L Api ha tempo 30gg, dalla trasmissione della raccomandata per regolarizzare la propria posizione contributiva. Trascorso inutilmente tale termine, senza ulteriori comunicazioni, l Api perde automaticamente il diritto di rappresentanza negli organi statutari Regionali. (Trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni senza che sia intervenuta la regolarizzazione contributiva, la Giunta Regionale propone all Assemblea Regionale i provvedimenti per la espulsione. (comma soppresso) 3) trasmettere ogni anno entro il 31 gennaio alla Federazione Regionale l'elenco completo ed aggiornato delle Associate e di coloro che ricoprono le cariche associative nelle API; 4) inviare all inizio di ogni anno alla Federazione idonea documentazione atta a far valere l esatto numero di dipendenti al 31 dicembre dell anno precedente con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale; TITOLO III ORGANI NECESSARI DELL ASSOCIAZIONE Art. 6 Sono organi necessari dell Associazione: a) il Presidente Regionale; b) l'assemblea Regionale; c) la Giunta Regionale; d) il Segretario Generale; e) il Comitato dei Direttori; f) il Collegio dei Revisori. 3
4 ASSEMBLEA REGIONALE Art. 7 L'Assemblea Regionale è composta a) dal Presidente della Federazione Regionale; b) dai Presidenti delle API associate; c) dai rappresentanti delegati delle API, nella misura stabilita al comma 2 del presente articolo. La Giunta Regionale determina annualmente il numero dei rappresentanti delegati all'assemblea Regionale per ciascuna API associata, che in ogni caso, devono rispettare il criterio di proporzionalità di cui ai commi successivi. Il numero dei delegati viene determinato tenendo conto del numero delle imprese associate a ciascuna API e del numero complessivo dei dipendenti (c.d. "dati di consistenza"). I dati di consistenza sulla base dei quali viene calcolato il numero dei delegati sono quelli risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, trasmessi alla Federazione Regionale dalle API associate ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 5. Nessuna API associata può essere rappresentata in Assemblea da un numero di delegati superiore alla metà del numero complessivo dei delegati di tutte le API. Alle adunanze dell'assemblea devono essere invitati: a) il Presidente Confederale, che può partecipare anche tramite un proprio delegato; b) i componenti del Collegio dei Revisori; c) i Presidenti dei Comitati Regionali delle Unioni di Categoria; d) il Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori; e) il Presidente del Gruppo Regionale "APID". Art. 8 L Assemblea è l organo sovrano dell Associazione. L'Assemblea: a) elegge il Presidente; b) elegge i membri del Collegio dei Revisori; c) indica le linee programmatiche dell'azione della Federazione Regionale; d) approva il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio previsionale; e) nomina su indicazione delle Associate i membri del Consiglio Direttivo di Confapi di cui all'art. 16 lett. i) dello Statuto Confederale, scegliendoli nel rispetto del criterio di consistenza delle Organizzazioni Territoriali. L'Assemblea Regionale deve riunirsi: a) almeno una volta l anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio previsionale; b) ogni qual volta il Presidente Regionale lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti della Giunta Regionale o almeno 1/3 dei componenti dell'assemblea Regionale. 4
5 Art. 9 L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente; nel caso quest ultimo non ottemperi, vi provvederà il Vice-Presidente Vicario o il Presidente dei Revisori. L'Assemblea Regionale viene convocata con avviso spedito agli aventi diritto a partecipare almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l adunanza in prima convocazione, di norma per lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell avvenuto ricevimento. Nell avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l ora dell adunanza, in prima e seconda convocazione e l elenco delle materie da trattare. L Assemblea Regionale è validamente costituita quando sono presenti più della metà dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti, fatte salve le delibere per le quali è richiesta una maggioranza diversa. A parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio. Art. 10 Hanno diritto al voto in Assemblea Regionale i delegati, come indicati all'art. 7, delle Api associate in regola con i contributi ed iscritte alla Federazione Regionale da almeno sei mesi. Ogni componente ha diritto ad un voto. E' ammesso il voto per delega; ciascun componente non può essere portatore di più di due deleghe. GIUNTA REGIONALE Art. 11 La Giunta Regionale è composta da: a) il Presidente Regionale; b) un numero di componenti, scelti dal Presidente tra i partecipanti all'assemblea, non superiore al 50% del numero dei componenti di diritto; c) i Presidenti delle API associate o loro delegati. La decadenza dalla carica di Presidente delle API associate determina l'automatica decadenza da ogni carica all'interno della Federazione Regionale. Art. 12 La Giunta Regionale è l'organo amministrativo della Federazione Regionale: 1. nomina e revoca, su proposta del Presidente Regionale, il Segretario Regionale; 2. nomina e revoca, su proposta del Presidente Regionale, uno o più Vice- Presidenti tra cui il Vice Presidente Vicario; 3. ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; 4. elabora iniziative inerenti l'attività della Federazione Regionale; 5. propone le modifiche del presente Statuto alla Giunta confederale e ha potestà regolamentari; 6. predispone il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio previsionale; 5
6 7. determina l'organico degli uffici della Federazione Regionale e nomina i rappresentanti della Federazione Regionale presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni. Art. 13 La Giunta Regionale è convocata dal Presidente Regionale che la presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell avvenuto ricevimento. In caso d urgenza il Presidente Regionale può convocare la Giunta Regionale senza il rispetto del termine di cui al comma precedente, giustificando le ragioni dell urgenza. Per la valida costituzione della Giunta Regionale è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; essa delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio. Il Presidente Regionale può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta Regionale esperti e consulenti senza diritto di voto. Alle adunanze della Giunta devono essere invitati: a) il Presidente Confederale, che può partecipare anche tramite un proprio delegato; b) il Presidente del Collegio dei Revisori, se nell'ordine del giorno sono previsti temi che vertano su questioni finanziarie e/o patrimoniali. PRESIDENTE REGIONALE Art. 14 Il Presidente Regionale è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti con elezione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Ove nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta si procede con una seconda votazione e la maggioranza richiesta è la metà più uno dei voti espressi dall Assemblea. Il Presidente regionale dura in carica tre anni ed è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi. Il Vice-Presidente Vicario assume le funzioni del Presidente Regionale in caso di sua assenza o impedimento. In caso di cessazione dalla carica del Presidente Regionale, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice-Presidente Vicario, senza indugio, deve convocare la Assemblea per la sua sostituzione; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale dell Associazione ed esercita tutti i poteri del Presidente Regionale limitatamente all ordinaria amministrazione. Art. 15 Il Presidente Regionale: 1. ha la rappresentanza politica e legale dell Associazione; 2. è responsabile dell'attuazione, nei confronti di Organi ed Enti regionali, delle decisioni politiche ed organizzative assunte da Confapi; 3. favorisce il coordinamento tra le Associazioni territoriali e Confapi; 4. propone alla Giunta Regionale la nomina del Segretario Regionale: 6
7 5. sovrintende alla gestione ordinaria dell Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta Regionale; 6. può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri della Giunta Regionale, anche congiuntamente; 7. convoca e presiede l'assemblea Regionale ed la Giunta Regionale, di cui stabilisce l'ordine del giorno; 8. è autorizzato ad autenticare copie dei verbali degli Organi federali. SEGRETARIO REGIONALE Art. 16 Il Segretario Regionale è nominato e revocato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente Regionale. Collabora operativamente con il Presidente Regionale e con la Giunta Regionale per realizzare gli scopi associativi di rappresentanza politica; a tale scopo può ricevere deleghe dal Presidente Regionale. Il Segretario Regionale: 1. è responsabile del personale e dell efficienza degli uffici; 2. cura la tenuta dei libri; 3. può, su autorizzazione del Presidente, autenticare copie dei verbali degli Organi federali; 4. propone al Presidente l assunzione ed il licenziamento del personale dipendente; 5. è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali e della sede dell Associazione; 6. coadiuva il Presidente Regionale nella redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio previsionale; 7. provvede all esecuzione delle deliberazioni degli Organi Associativi; 8. redige di norma i verbali delle riunioni degli Organi Associativi; 9. svolge i compiti affidatigli nei limiti dei poteri conferitigli; 10. coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria della Federazione. Il Segretario Regionale partecipa, senza diritto di voto, su invito del Presidente Regionale alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell Associazione. COMITATO DEI DIRETTORI Art. 17 I Direttori delle API associate alla Federazione Regionale costituiscono un Comitato, coordinato dal Segretario Regionale della Federazione. Il Comitato ha il compito di favorire l'integrazione delle attività nelle varie API associate, nonché di esaminare ed elaborare sul piano tecnico delle proposte di attività per la Giunta Regionale e per l'assemblea Regionale. COLLEGIO DEI REVISORI Art. 18 Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, indicato dalla Giunta confederale, e da altri due componenti effettivi, eletti dall'assemblea federale. E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti: a) vigilare e controllare la gestione amministrativa della Federazione; b) redigere una relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'assemblea; 7
8 c) provvedere alla riscossione dei contributi da parte delle API associate inadempienti, con qualsiasi mezzo, richiedendo, ove necessario, l'intervento di Confapi a sostegno delle ragioni della Federazione. Il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Regionale, che vertano su questioni patrimoniali e/o finanziarie. TITOLO IV CONTRIBUTI ASSOCIATIVI, PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO Art. 19 L'attività della Federazione Regionale è finanziata dai contributi annuali corrisposti dalle API associate. L entità dei contributi è determinata dalla Giunta Regionale sulla base del numero di imprese associate di ciascuna API e del numero complessivo di dipendenti. La Giunta Regionale determina annualmente: 1. l entità dei contributi che ogni Associata deve versare; 2. le modalità di versamento; 3. le deroghe e le eccezioni. Art. 20 Il Patrimonio dell Associazione è costituito da: 1. contributi associativi; 2. erogazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio; 3. beni mobili ed immobili; 4. eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi; 5. partecipazioni. Le spese dell Associazione sono coperte da: 1. contributi associativi; 2. ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario. L esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 21 Entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente Regionale, coadiuvato dal Segretario, redige il progetto di rendiconto economico-finanziario dell anno precedente ed il bilancio previsionale dell anno in corso e lo sottopone alla Giunta. I documenti di cui al comma precedente devono restare depositati presso la sede federale a disposizione delle Associate nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea, per l'approvazione. 8
9 Entro il 30 giugno il progetto di rendiconto economico-finanziario dell anno precedente ed il bilancio previsionale dell anno in corso devono essere approvati dall'assemblea. TITOLO V COMITATI INTERNI COMITATO REGIONALE DI CATEGORIA, GRUPPO REGIONALE GIOVANI IMPRENDITORI E GRUPPO REGIONALE DONNE IMPRENDITRICI Art. 22 La Federazione Regionale fornisce assistenza ai Comitati Regionali dell'unione di Categoria, al Gruppo Regionale Giovani Imprenditori e al Gruppo Regionale Donne Imprenditrici ove costituiti. TITOLO VI DISCIPLINA DERIVANTE DALL APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI Art. 23 La Federazione Regionale è un'associazione di secondo grado costituita nell'ambito di Confapi e per sua iniziativa. Essa risponde in modo esclusivo delle obbligazioni assunte dalla propria organizzazione e della tenuta della propria contabilità. La Federazione Regionale riconosce al Collegio dei Probiviri della Confederazione le funzioni di interpretazione dello Statuto confederale e di amichevole compositore, ai sensi dell art. 25 dello Statuto Confederale. Ai sensi dell art. 808 c.p.c. e dello Statuto della Confederazione, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Federazione Regionale e la Confederazione, o le Organizzazioni associate alla Confederazione, sia nell interpretazione che nell esecuzione dello Statuto confederale, dopo il tentativo obbligatorio di amichevole composizione esperito dal Collegio dei Probiviri della Confederazione, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell art. 809 c.p.c. Le spese dell arbitrato saranno anticipate da chi adisce il collegio; il lodo del collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione. NORME GENERALI E FINALI Art. 24 Le cariche elettive di cui al presente statuto si considerano gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell incarico. Art. 25 Per quanto non disposto nel presente Statuto, in particolare per quanto riguarda lo scioglimento della Federazione, valgono le disposizioni stabilite dal codice civile in materia di Associazioni non riconosciute. In caso di scioglimento della Federazione il patrimonio deve essere devoluto con l obbligo a Confapi, con l'obbligo per quest ultima di utilizzarlo per costituire, ove possibile, una nuova Associazione sul territorio. NORMA TRANSITORIA Art. 26 Alla data di approvazione del presente Statuto: 9
10 a) sono riconosciute tutte le Federazioni Regionali aderenti al sistema Confapi; b) decadono tutti gli organi federali che dovranno essere ricostituiti entro 12 mesi, secondo le modalità e per i periodi di tempo indicati nel presente Statuto; c) decadono dalla carica i membri di qualsiasi organo esterno alla Federazione nominati dagli attuali organi federali; gli stessi dovranno essere rinominati entro 12 mesi, secondo quanto previsto dal presente Statuto; d) Nella fase di transizione il Presidente uscente provvede alla normale attività di gestione della Federazione. 10
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO NAZIONALE. Art. 1 COSTITUZIONE
GRUPPO GIOVANI SPEDIZIONIERI STATUTO NAZIONALE Art. 1 COSTITUZIONE Nell ambito della e su iniziativa della stessa è costituito con sede in Milano il Gruppo Giovani Spedizionieri, di seguito denominato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO ANDISU ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.). Di essa possono far parte tutti gli organismi
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)
STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale
STATUTO dell Associazione di associazioni Volontà Solidale Art. 1 COSTITUZIONE E' costituita con sede legale a Cosenza l'associazione Volontà Solidale, di seguito denominata Associazione. Volontà Solidale
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliSTATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1
Decreto Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 11 ottobre 2002, n. 1365 Ric. STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Denominazione 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliConsulta Regionale Volontariato di Protezione Civile
Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliS T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE
S T A T U T O Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 1) In attuazione dell articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995,
DettagliREGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 02/08/07) INDICE ARTICOLO 1 - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FINALITA ARTICOLO
Dettagli******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************
******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato ************************** Approvato con delibera consiliare n. 180 del 18 Dicembre 2012.
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliGruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO
Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliSTATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,
STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
DettagliUnione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO. (Anno 2011)
Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO (Anno 2011) INDICE: Art. 1 Costituzione, natura e sede Art. 2 Competenze e funzioni Art. 3 Rapporti
DettagliSTATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA
STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione
DettagliCONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO 1. E costituita con sede legale a Borgoforte, in via Parmense n.26, la Consulta delle Associazioni del Comune di
DettagliSTATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere
DettagliCOMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione
DettagliREGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)
REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) Art. 1 (Costituzione) Il Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) è costituito con Deliberazione
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliRegolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007
Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Art. 1 - Soci Ciascun membro del Coordinamento che
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliPer il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:
ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA PAGANELLA ONLUS Via Belvedere 10-38010 FAI DELLA PAGANELLA TEL/FAX 0461/583070 STATUTO Scopi e organizzazione: Art. 1 Lo scopo dell Associazione è la promozione e la diffusione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO ART.1 DENOMINAZIONE,SEDE, DURATA E costituita dall associazione denominata GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO con sede in Chions frazione di Basedo, via
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis
COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 06.03.2008) (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. NR. 8 DEL 10.03.2009). I N D I C E CAPO I NORME
DettagliSTATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)
Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.
DettagliSTATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONATI (UNGP) ARTICOLO 1
STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONATI (UNGP) ============================= ARTICOLO 1 L'Unione Nazionale dei Giornalisti Pensionati è l'organizzazione sindacale di base dei giornalisti pensionati
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB
STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliSTATUTO DEL FONDO FONDITALIA. Articolo 1 Denominazione Soci
STATUTO DEL FONDO FONDITALIA Articolo 1 Denominazione Soci A seguito dell accordo interconfederale del 30 giugno 2008 sottoscritto tra le sottoindicate Confederazioni Nazionali: - FEDERTERZIARIO - CLAAI
DettagliREGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA SUD SARDEGNA
REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA SUD SARDEGNA Rev. 4_2015 ART. 1 - DENOMINAZIONE É costituito ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell Associazione delle Imprese,
DettagliBOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2
Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO. Accademia Forense Europea
STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
DettagliE costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in
Associazione Universitaria Studentesca DISMI_cREw COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in Reggio Emilia, via Amendola
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliStatuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA
Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA Art. 1 Denominazione - Oggetto e scopi E costituita la associazione denominata Società Italiana di Diritto ed Economia - SIDE (Italian Society of Law and
DettagliStatuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi
Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi Art.1 - Costituzione e sede E costituita, con sede legale a Lodi, l Associazione denominata: LAUS Volontariato della Provincia
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS
STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS Art. 1 - DENOMINAZIONE SEDE DURATA E costituita una associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266. L Associazione è denominata Casa
DettagliStatuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso
Statuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso Art. 1 - Costituzione e Scopi E costituito, con sede legale nel comune di Treviso, ai sensi della Legge 266/91 e
DettagliSTATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.
STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata: COMUNITA OKLAHOMA ONLUS Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. Articolo 3 Scopo L Associazione
DettagliSTATUTO della. Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia (FIOG)
STATUTO della Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia (FIOG) Articolo 1 Denominazione e soggetti associati La "Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia" in breve FIOG (d'ora in avanti
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliSTATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO
ISTITUZIONE E FINI Art. 1 STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO E costituito il Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi Comunali
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE...
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE... ARTICOLO N 1 - Costituzione dell ASSOCIAZIONE. A norma dell art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile, del D/Lgs 460/97, della Legge 383/2000
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede
STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Denominazione e Sede La Fondazione di interesse collettivo denominata Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. è costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile
DettagliUNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO
UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO Art.1 E costituita, ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione, e dell art. 36 e ss. del Codice Civile, l Associazione UNIONE POPOLARE CRISTIANA (UPC), successivamente
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliRegolamento di Veneto Stato. Art. 3 - Iscrizione a gruppi territoriali o tematici
Regolamento di Veneto Stato Art. 1 - Organizzazione territoriale Veneto Stato (d'ora in poi anche VS) si compone di gruppi territoriali, dei quali favorisce la formazione. I gruppi territoriali si classificano
Dettagli