COMUNE DI ALTOFONTE Provincia Regionale di Palermo. Deliberazione Originale del Consiglio Comunale N. 43 del 28 luglio 2015 LE.
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1 COMUNE DI ALTOFONTE Provincia Regionale di Palermo Deliberazione Originale del Consiglio Comunale N. 43 del 28 luglio 2015 LE. OGGETTO: Modifiche al Regolamento d'uso e gestione degli impianti sportivi comunali L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese dì luglio, alle ore 16,30 e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge con avviso prot. n del e atto integrativo prot del Presiede l'adunanza il sig. Salvatore Mar fi a, nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: N COGNOME E NOME MARFIA SALVATORE ADORNETTO MARCO BENTIVEGNA LUIGI CACACE CARLO CAPPELLINO FILIPPINA CASTELLESE GIOACCHINA CORSALE CLAUDIO DAIDONE ALESSANDRO DE LUCA ANGELINA DONIAGIOACCH1NO MAIOLINO ROSANNA MARFIA ANNA LISA OL1VERI ALDO POLIZZI SALVATORE ROMEO ANTONINO TOTALE Presidente Consigliere t* M U M ti ti tb (t ti bt bi bt i* Presente 11 Assente 4 Per la Giunta Comunale sono presenti il Sindaco Antonino Di Matteo, il Vice Sindaco Giuseppe Castellese e l'assessore Gaspare Pandolfo. Partecipa il Segretario Generale Dr. Valerio Borruso.
2 COMUNE DI ALTOFONTE Provincia di Palermo Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: Modifiche al Regolamento d'uso e gestione degli impianti sportivi comunali IL SINDACO Premesso che: l'attuale "Regolamento d'uso e gestione degli impianti sportivi comunali" è stato approvato con Delibera del Consiglio comunale n.36 del 30 giugno 2004 e successivamente è stato integrato con l'inserimento dell'ari.4 bis con Delibera del Consiglio comunale n.44 del 29 settembre 2014, Considerato che: deve essere modificato in alcuni articoli per precisare meglio finalità, tipologie di gestione, gestione in convenzione e modalità di determinazione de! Canone; PROPONE Di approvare la proposta di modifica che è allegata alla presente Deliberazione (allegato 1) e che prevede la correzione delpart.2 (Finalità), dell'art.3 (Tipologie di gestione), dell*art.4 (Gestione in convenzione) e delpart.4 bis (Canone), riportata nel testo dell'allegato I in grassetto per le parti aggiunte ed in barrato per la parti cassate. Di dare atto che il testo coordinato con le proposte di modifica è quello di cui all'allegato 2, che sostituisce interamente il testo precedente per una lettura più chiara e per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Altofonte, II Sindaco (Antonino Di Matteo)
3 Deliberazione: "Modifiche al Regolamento d'uso e gestione degli impianti sportivi comunali". ALLEGATO 1 Si propongono le seguenti modifiche: - barrato = il testo che si propone di cassare; - in grassetto corsivo = il testo aggiunto.... (omissis)... ART. 2 Finalità Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione: delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, delle Federazioni Sportive riconosciute dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), degli enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. TITOLO I - Gestione Impianti - ART. 3 Tipologie di gestione Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono pane integrante del patrimonio indisponibile dell'amministrazione Comunale. La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 113, lettera a), b), e), d), e), f), 114, commi 1-7, 30 e 31 del dlgs n 267/2000. In particolare per: A) Gestione diretta Si definiscono impianti di gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'amministrazione Comunale attraverso i propri uffici. B) Gestione in convenzione Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati in concessione a: Associazioni o Società sportive regolarmente iscritto all'albo comunale dolio associazioni, Enti Sportivi, Cooperative, Società di servizi, ect,.. Associazioni e Società sportive regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni; Federazioni Sportive riconosciute dal CONI; Federazioni Sportive riconosciute dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico); Enti di promozione sportiva; Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e
4 culturali; - * etc,.. La concessione degli impianti sportivi deve avvenire, attraverso un bando pubblico, o mediante una pubblica gara laddove l'impianto abbia una pubblica gara laddove l'impianto abbia una rilevanza economica. ART. 4 Gestione in convenzione Qualora Pamministrazione Comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzione la quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale della stessa. La convenzione avrà, comunque, la durata massima da 1 a di 3 anni. Qualora per l'uso degli impianti sia necessaria l'esecuzione di lavori di adeguamento a norme e di manutenzione straordinaria, tali lavori possono essere messi a carico dei futuri concessionari e la durata della convenzione può essere prevista, nel bando pubblico, per un periodo superiore a 3 anni, tenendo conto di un piano di gestione pluriennale, comunque non superiore a 10 anni, legato al periodo di ammortamento dei lavori da eseguire. ART. 4 bis Canone per la concessione II canone concessorio dovrà essere determinato dall'ufficio competente sulla base delle caratteristiche dell'impianto o dolio sposo occorrenti por le utenze. Il Concessionario assume in ogni caso direttamente e per intero le seguenti spese (che quindi sono considerate ai fini della determinazione del canone): custodia, pulizia locali, consumi energetici (elettricità, gas, etc.) consumi telefonici, vigilanza durante le manifestazioni ed ogni altro e qualsivoglia onere per l'allestimento delle stesse, controllo e riordino attrezzature, manutenzioni ordinaria. Le spese di manutenzione straordinaria e di adeguamento a norme competono all'amministrazione Comunale. Il canone potrà essere ridotto qualora nella convenzione il gestore si impegni ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria, strutture fisse e costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore del bene, - concordandoli con l'ufficio competente o su richiesta dello stesso - con ciò sollevando il Comune dai correlativi oneri. La riduzione del canone sarà disposta potrà essere disposta sulla base di un piano di gestione pluriennale indicato dall'ufficio (vedi art.4) o ad esito dì apposita istanza del soggetto gestore, corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio, e ad esito delle opportune verifiche effettuate dall'ufficio. La presente disposizione è applicabile anche alle procedure in corso all'atto dell'approvazione del presente articolo.... (omissis)...
5 COMUNE DI ALTOFONTE Provincia di Palermo Pareri, ai sensi dell'ari. 53, comma 1, della legge 142/1990, recepito dalla L.R. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000, sulla proposta per la Giunta Municipale avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento d'uso e gestione degli impianti sportivi comunali." Parere di regolarità tecnica: Favorevole
6 ALLEGATO 2 COMUNE DI ALTOFONTE PROVINCIA DI PALERMO REGOLAMENTO D'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del ; Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del ; Modificato con deliberazione n. del
7 ART. 1 Oggetto II presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, di proprietà del Comune di Altofonte. ART. 2 Finalità Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione: delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, delle Federazioni Sportive riconosciute dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), degli enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. TITOLO I - Gestione Impianti - ART. 3 Tipologie di gestione Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'amministrazione Comunale. La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 113, lettera a), b), e), d), e), f), 114, commi 1-7, 30 e 31 del dlgs n 267/2000. In particolare per: A) Gestione diretta Si definiscono impianti di gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'amministrazione Comunale attraverso i propri uffici. B) Gestione in convenzione Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati in gestione a: - Associazioni e Società sportive regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni; Federazioni Sportive riconosciute dal CONI; Federazioni Sportive riconosciute dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico); Enti di promozione sportiva; Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali; etc,.. La concessione degli impianti sponivi deve avvenire, attraverso un bando pubblico, o mediante una pubblica gara laddove l'impianto abbia una rilevanza economica. ART. 4 Gestione in convenzione Qualora l'amministrazione Comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzione la quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che
8 formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale della stessa. La convenzione avrà, comunque, la durata*massima dì 3 anni. Qualora per l'uso degli impianti sia necessaria l'esecuzione di lavori di adeguamento a norme e di manutenzione straordinaria, tali lavori possono essere messi a carico dei futuri concessionari e la durata della convenzione può essere prevista, nel bando pubblico, per un periodo superiore a 3 anni, tenendo conto di un piano di gestione pluriennale, comunque non superiore a 10 anni, legato al periodo di ammortamento dei lavori da eseguire. ART. 4 bis Canone per la concessione II canone concessorio dovrà essere determinato dall'ufficio competente sulla base delle caratteristiche dell'impianto. Il Concessionario assume in ogni caso direttamente e per intero le seguenti spese (che quindi sono considerate ai fini della determinazione del canone): custodia, pulizia locali, consumi energetici (elettricità, gas, etc.) consumi telefonici, vigilanza durante le manifestazioni ed ogni altro e qualsivoglia onere per l'allestimento delle stesse, controllo e riordino attrezzature, manutenzioni ordinaria. Le spese di manutenzione straordinaria e di adeguamento a norme competono all'amministrazione Comunale. Il canone potrà essere ridotto qualora nella convenzione il gestore si impegni ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria, strutture fisse e costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore del bene, - concordandoli con l'ufficio competente o su richiesta dello stesso - con ciò sollevando il Comune dai correlativi oneri. La riduzione del canone potrà essere disposta sulla base di un piano di gestione pluriennale indicato dall'ufficio (vedi art.4) o ad esito di apposita istanza del soggetto gestore, corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio, e ad esito delle opportune verifiche effettuate dall'ufficio. La presente disposizione è applicabile anche alle procedure in corso all'atto dell'approvazione del presente articolo. ART. 5 Doveri del gestore Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in concessione potranno essere trasferiti al gestore i seguenti servizi: - Manutenzione ordinaria - Apertura e chiusura impianto - Pulizia dell'impianto dei servizi e dell'attrezzature II concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionali o incaricati del comune riterranno di effettuare, L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che sì rendessero necessari, tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori. Il concessionario inoltre dovrà presentare all'amministrazione comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto. ART. 6 Vigilanza e custodia impianti La vigilanza e la custodia dell'impianto è di competenza del concessionario. Qualora questi venga a conoscenza di eventuali danni subiti dall'impianto, lo stesso è tenuto ad informare al più presto gli organi comunali.
9 ART. 7 Decadenza e revoca della gestione in convenzione * 11 concessionario decade dalla gestione di un impianto, quando si verificano le seguenti condizioni: 1) mancato svolgimento dei servizi a lui assegnati nella convenzione di gestione; 2) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento; 3) non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti; 4) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto. L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di sospendere o revocare le concessioni, qualora si presentassero motivi di interesse generale o di protezione civile. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati. TITOLO II - Uso degli impianti sportivi ART. 8 Uso impianti Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni sportive, gruppi sportivi e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta. I soggetti che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenere al concessione in uso degli impianti sportivi, siano essi gestiti direttamente dal comune o gestiti in convenzione, dovranno fare richiesta ali'amministrazione Comunale, entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno; eventuali altre richieste successive alla data indicata potranno essere accolte compatibilmente agli spazi residui. I soggetti che intendano svolgere attività non continuativa: gare, manifestazioni, etc., al di fuori dell'attività annuale, ed ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi, siano essi gestiti direttamente dal comune o gestiti in convenzione, dovranno fare richiesta all'amministrazione Comunale, entro e non oltre 30 giorni prima dallo data di realizzazione, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un prospetto con gli orari. ART. 9 Tipologia di concessione Gli impianti possono essere dati in uso per a. manifestazioni sportive b. allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee e. manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, concert, etc...) Le manifestazioni di cui al punto e) potranno essere organizzate solamente nei campi all'aperto compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'amministrazione Comunale.
10 ART. 10 Quadro delle competenze \n relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi: a. il Consiglio Comunale: - definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro. b. la Giunta: - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi; - assegna gli spazi d'uso negli impianti facendo riferimento ai criteri riportati nel presente regolamento; - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi; - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi; - da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città; e. la consulta dello sport, ove istituita: - contribuisce alla determinazione della politica sportiva e nelle scelte operate dall'amministrazione in questo settore mediante proposte e pareri. ART. 11 Criteri per l'assegnazione La priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori che svolgono attività sportiva praticata nell'ambito del territorio comunale tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri: a. Numeri degli atleti tesserati. b. Anni di attività del sodalizio. e. Livello campionati cui partecipa il sodalizio. d. Risultati agonistici ottenuti e. Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare. L'assegnazione degli impianti per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. ART. 12 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti Tutto ciò che concerne l'assegnazione, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati, e reso pubblico mediante affissione negli impianti sportivi comunali.
11 ART. 13 Mancato accoglimento richieste di uso L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le dovute motivazioni ai richiedenti. ART. 14 Tariffe Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario, che potrà essere aggiornato dal Consiglio Comunale in occasione della approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe possono essere: Orarie (allenamenti) - A prestazione (per lo svolgimento gare) - A percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti ( manifestazioni o gare con pubblico pagante) Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario. ART. 15 Uso pubblico-sociale impianti Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'amministrazione comunale che l'uso degli stessi sìa finalizzato ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva. Per uso pubblico-sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dei concessionari una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani. ART. 16 Concessione d'uso Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dì provvedimenti dell'autorità comunale. II concessionario dovrà: ART. 17 Doveri del concessionario in uso 1. utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata; 2. non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito l'uso totale e parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione; 3. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno; 4. praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'amministrazione Comunale potrà indicare; 5. fare utilizzare calzature adeguate all'interno dello spazio di gioco delle palestre.
12 ART. 18 Risarcimento danni Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, fare o allenamenti, ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto. ART. 19 Decadenza e revoca della concessione in uso II concessionario decade dalla concessione in uso e non può concorrere all'assegnazione degli spazi nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti: 1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario; 2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento; 3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento; 4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti; 5. danneggi amenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto. In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali dì competenza i quali adotteranno la procedura suddetta. In presenza di mancata comunicazione da parte delle società, continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto, L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di sospendere o revocare le concessioni, qualora si presentassero motivi di interesse generale o di protezione civile. ART. 20 Deposito cauzionale Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'amministrazione comunale o all'ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza d'uso dell'impianto. ART. 21 Uso gratuito L'uso gratuito degli impianti è concesso alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana. Esse saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.
13 ART. 22 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso L'Amministrazione Comunale o l'ente concessionario degli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali. ART. 23 Vigilanza durante le manifestazioni Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche. TITOLO III ART. 24 Rilascio copie II rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla legge 241/90 ART. 25 Disposizioni finali Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.
14 o
15 Il Presidènte del Consiglio, Salvatore Marfia, constatata la presenza del numero legale, annuncia il sesto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento d'uso e gestione degli impianti sportivi comunali ". Il Consigliere De Luca: chiede che il punto venga rinviato ad altra seduta consiliare sia perché è stato introdotto con l'atto integrativo dell'ordine dei giorno firmato dal Vice Presidente, sia perché non c'è stato il tempo di approfondire le modifiche di cui alla proposta. Il Consigliere Daidone: chiede che si disponga una sospensione di 10 minuti per approfondire l'esame della proposta. Nessun intervento. Il Presidente: dispone la sospensione della seduta per 10 minuti, quando sono le ore 18,42. Alle ore 19,00 riprende la seduta. Presenti tutti gli originari undici consiglieri. Il Vice Sindaco: spiega che vi è urgenza dì provvedere alle modifiche affinchè si possa al più presto pubblicare un avviso per l'affidamento in gestione degli impianti comunali. Spiega, poi, che il nocciolo delle modifiche è contenuto nell'articolo 4 laddove prevede la possibilità di porre a carico dell'affidatario eventuali lavori di adeguamento a norme e di manutenzione straordinaria, con possibilità di affidare gli impianti fino ad un periodo di dieci anni in relazione all'entità dei lavori necessari e ai tempi di ammortamento. Precisa che i dettagli saranno specificati nel bando. Dice poi che le ulteriori modifiche del regolamento sono marginali e che, comunque, in seguito sarà possibile intervenire sull'intero regolamento in maniera più organica. Il Consigliere De Luca: chiede quando sia venuta tutta questa fretta e come mai non si sia potuto inserire il punto all'interno dell'originario ordine del giorno. Il Sindaco: risponde che la proposta non era ancora pronta in quanto vi erano delle incongruenze. Il Consigliere De Luca: dichiara che non potrà dare alcun contributo non avendo avuto il tempo necessario. A nome del gruppo di opposizione dichiara che si asterrà dal voto. Il Consigliere Daidone: a nome del gruppo "Insieme per Altofonte" da lettura di un emendamento che viene depositato e allegato al verbale, con il quale si propone di non modificare il comma 1 dell'articolo 4 bis. Spiega che con la modifica proposta si rischia di aggravare eccessivamente i costi per l'affidatario. L'Arch. Bufera: ritiene che non vi sia necessità di parere tecnico dal momento che l'emendamento è volto a mantenere l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 4 bis. Esaurita la discussione e le dichiarazioni di voto, il Presidente pone ai voti l'emendamento in forma palese e ne accerta l'esito con l'assistenza degli scrutatori, come segue: Consiglieri presentì: 11 Consiglieri votanti: 8 Consiglieri favorevoli: 8 Consiglieri contrari: O Consiglieri astenuti: 3 (De Luca, Marfia Anna Lisa, Donia) L'emendamento è approvato.
16 Indi, il Presidenti pone ai voti, in forma palese, la proposta di modifica del regolamento, come sopra emendata e ne accerta l'esito, con l'assistenza degli scrutatori, come segue: Consiglieri presenti: 11 Consiglieri votanti: 8 Consiglieri favorevoli: 8 Consiglieri contrari: O Consiglieri astenuti: 3 (De Luca, Marfia Arma Lisa, Donia) II Presidente proclama l'esito della votazione, pertanto IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento d'uso e gestione degli impianti sportivi comunali". Uditi gli interventi in aula. Vista la proposta emendativa presentata dal gruppo "Insieme per Altofonte" Visto l'esito delle votazioni, proclamato dal Presidente dei Consiglio DELIBERA Di approvare la proposta di modifica che è allegata alla presente Deliberazione, che prevede la correzione dell'art.2 (Finalità), dell'art.3 (Tipologie di gestione), dell'art.4 (Gestione in convenzione) e dell'art.4 bis (Canone), riportata nel testo dell'allegato 1 in grassetto per le parti aggiunte ed in barrato per la parti cassate, come sopra emendato. Di dare atto che il testo coordinato con le proposte di modifica di cui all'allegato 2, è da intendersi sostituito dal "Testo coordinato con l'emendamento approvato" (allegato n. 3) che sostituisce interamente il testo precedente per una lettura più chiara e per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Indi, ritenuto che sussistano ragioni di urgenza, il Presidente propone di dichiarare l'immediata esecutività della deliberazione e, pertanto, pone ai voti tale proposta, in forma palese, e ne accerta l'esito, con l'assistenza degli scrutatori, come segue: Consiglieri presenti: 11 Consiglieri votanti: 8 Consiglieri favorevoli: 8 Consiglieri contrari: O Consiglieri astenuti: 3 (De Luca, Marfìa Anna Lisa, Donia) Pertanto IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la superiore proposta; Visto l'esito della votazione, come sopra riportato; Visto l'articolo 12, comma 2, della Legge regionale n. 44/1991 DICHIARA L'immediata esecutività della deliberazione. Alle ore 19,21 si lascia il Consiglio il Consigliere Filippina Cappelline e il numero dei presenti passa alo. Il Presidente dispone passarsi alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno.
17 ALLEGATO 3 Testo coordinato con l'emendamento approvato COMUNE DI ALTOFONTE PROVINCIA DI PALERMO REGOLAMENTO D'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del ; Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del ; Modificato con deliberazione n. 43 del 28 luglio 2015, immediatamente esecutiva.
18 ART. 1 Oggetto II presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sponivi e del tempo libero ad uso pubblico, di proprietà del Comune di Altofonte. ART. 2 Finalità Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione: delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, delle Federazioni Sportive riconosciute dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), degli enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. TITOLO I - Gestione Impianti - ART. 3 Tipologie di gestione Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'amministrazione Comunale. La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli arti. 113, lettera a), b), e), d), e), f)> 114, commi 1-7, 30 e 31 del dlgs n 267/2000. In particolare per: A) Gestione diretta Si definiscono impianti di gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'amministrazione Comunale attraverso i propri uffici. B) Gestione in convenzione Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati in gestione a: - Associazioni e Società sportive regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni; Federazioni Sportive riconosciute dal CONI; Federazioni Sportive riconosciute dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico); Enti di promozione sportiva; Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali; etc,.. La concessione degli impianti sportivi deve avvenire, attraverso un bando pubblico, o mediante una pubblica gara laddove l'impianto abbia una rilevanza economica. ART. 4 Gestione in convenzione Qualora l'amministrazione Comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzione la quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che
19 formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale della stessa. La convenzione avrà, comunque, la durata'massima di 3 anni. Qualora per l'uso degli impianti sia necessaria l'esecuzione di lavori di adeguamento a norme e di manutenzione straordinaria, tali lavori possono essere messi a carico dei futuri concessionari e la durata della convenzione può essere prevista, nel bando pubblico, per un perìodo superiore a 3 anni, tenendo conto di un piano di gestione pluriennale, comunque non superiore a 10 anni, legato al periodo di ammortamento dei lavori da eseguire. ART. 4 bis Canone per la concessione II canone concessorio dovrà essere determinato dall'ufficio competente sulla base delle caratteristiche dell'impianto e delle spese occorrenti per le utenze. Il canone potrà essere ridotto qualora nella convenzione il gestore si impegni ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria, strutture fìsse e costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore del bene, - concordandoli con l'ufficio competente o su richiesta dello stesso - con ciò sollevando il Comune dai correlativi oneri. La riduzione del canone potrà essere disposta sulla base di un piano di gestione pluriennale indicato dall'ufficio (vedi art.4) o ad esito di apposita istanza del soggetto gestore, corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio, e ad esito delle opportune verifiche effettuate dall'ufficio. La presente disposizione è applicabile anche alle procedure in corso all'atto dell'approvazione del presente articolo. ART. 5 Doveri del gestore Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in concessione potranno essere trasferiti al gestore i seguenti servizi: - Manutenzione ordinaria - Apertura e chiusura impianto - Pulizia dell'impianto dei servizi e dell'attrezzature II concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del comune riterranno di effettuare, L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinarì che si rendessero necessari, tali decisioni dovranno essere comunicate con congrue preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori. Il concessionario inoltre dovrà presentare all'amministrazione comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto. ART. 6 Vigilanza e custodia impianti La vigilanza e la custodia dell'impianto è di competenza del concessionario. Qualora questi venga a conoscenza di eventuali danni subiti dall'impianto, lo stesso è tenuto ad informare al più presto gli organi comunali. ART. 7 Decadenza e revoca della gestione in convenzione II concessionario decade dalla gestione di un impianto, quando si verificano le seguenti condizioni: 1) mancato svolgimento dei servizi a lui assegnati nella convenzione di gestione;
20 2) ripetuta ingsservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento; 3) noirottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;,4) danneggi amenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto. L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di sospendere o revocare le concessioni, qualora si presentassero motivi di interesse generale o di protezione civile. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà a! concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati. TITOLO II - Uso degli impianti sportivi ART. 8 Uso impianti Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni sportive, gruppi sportivi e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta. I soggetti che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenere al concessione in uso degli impianti sportivi, siano essi gestiti direttamente dal comune o gestiti in convenzione, dovranno fare richiesta all'amministrazione Comunale, entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno; eventuali altre richieste successive alla data indicata potranno essere accolte compatibilmente agli spazi residui. I soggetti che intendano svolgere attività non continuativa: gare, manifestazioni, etc., al di fuori dell'attività annuale, ed ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi, siano essi gestiti direttamente dal comune o gestiti in convenzione, dovranno fare richiesta all'amministrazione Comunale, entro e non oltre 30 giorni prima dallo data di realizzazione, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un prospetto con gli orari. ART. 9 Tipologia di concessione Gli impianti possono essere dati in uso per a. manifestazioni sportive b. allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee e. manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, concert, etc...) Le manifestazioni di cui al punto e) potranno essere organizzate solamente nei campi all'aperto compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'amministrazione Comunale. ART. 10 Quadro delle competenze In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi: a. il Consiglio Comunale:
21 - definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro. b. la Giunta: - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi; - assegna gli spazi d'uso negli impianti facendo riferimento ai criteri riportati nel presente regolamento; - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi; - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi; - da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città; e. la consulta dello sport, ove istituita: - contribuisce alla determinazione della politica sportiva e nelle scelte operate dall'amministrazione in questo settore mediante proposte e pareri. ART. 11 Criteri per l'assegnazione La priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori che svolgono attività sportiva praticata nell'ambito del territorio comunale tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri: a. Numeri degli atleti tesserati. b. Anni di attività de! sodalizio. e. Livello campionati cui partecipa il sodalizio. d. Risultati agonistici ottenuti e. Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare. L'assegnazione degli impianti per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. ART. 12 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti Tutto ciò che concerne l'assegnazione, i tariffar!, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati, e reso pubblico mediante affissione negli impianti sportivi comunali. ART. 13 Mancato accoglimento richieste di uso L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le dovute motivazioni ai richiedenti.
22 ART. 14 Tariffe i Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario, che potrà essere aggiornato dal Consiglio Comunale in occasione della approvazione dei bilancio di previsione. Le tariffe possono essere: Orarie (allenamenti) - A prestazione (per lo svolgimento gare) - A percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti ( manifestazioni o gare con pubblico pagante) Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario. ART. 15 Uso pubblico-sociale impianti Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'amministrazione comunale che l'uso degli stessi sia finalizzato ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva. Per uso pubblico-sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dei concessionari una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani. ART. 16 Concessione d'uso Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale. II concessionario dovrà: ART. 17 Doveri del concessionario in uso 1. utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata; 2. non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito l'uso totale e parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione; 3. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno; 4. praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'amministrazione Comunale potrà indicare; 5. fare utilizzare calzature adeguate all'interno dello spazio dì gioco delle palestre. ART. 18 Risarcimento danni Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori alle
23 strutture, allejattrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, fare o allenamenti, ecc. sono a carico degli organizzatori Sì comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto. ART. 19 Decadenza e revoca della concessione in uso 11 concessionario decade dalla concessione in uso e non può concorrere all'assegnazione degli spazi nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti: 1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario; 2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento; 3. ripetuta inosservanza delie disposizioni contenute nel presente regolamento; 4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti; 5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente continuativo e razionale utilizzo dell'impianto. assegnati per consentire un In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura suddetta. In presenza di mancata comunicazione da parte delle società, continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto, L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di sospendere o revocare le concessioni, qualora si presentassero motivi di interesse generale o di protezione civile. ART. 20 Deposito cauzionale Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'amministrazione comunale o all'ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza d'uso dell'impianto. ART. 21 Uso gratuito L'uso gratuito degli impianti è concesso alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana. Esse saranno però responsabili di eventuali danni arrecati. ART. 22 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso L'Amministrazione Comunale o l'ente concessionario degli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati
24 incustoditi nei locali. ART. 23 Vigilanza durante le manifestazioni Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche. TITOLO III ART. 24 Rilascio copie II rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla legge 241/90 ART. 25 Disposizioni finali Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.
25 Letto, confermato e sottoscritto II Presidente del Co/i Ìgli ìalvatore Mar II Consigliere Anziano Anna Lisa Marfia) ' mo Generale rruso) Affissa all'albo pretorio il 11 Messo Comunale Defìssa dall'albo Pretorio il II Messo Comunale CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, addetto alla tenuta dell'albo Pretorio on line, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo per quindici giorni consecutivi, come sopra indicato, e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni o reclami Altofonte, II Segretario Generale Dr. Valerio I torni so CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IJ sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 luglio 2015!TÌ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n![44/91); Altofontc, 28 luglio 2015
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