REGIONE BASILICATA O G G E T T O : Relatore il Sig. Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale Cod Struttura 72C LA GIUNTA REGIONALE

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1 REGIONE BASILICATA G I U N T A R E G I O N A L E Seduta del 18 FEB 2002 Delib.n. 225 O G G E T T O : Centri di Riabilitazione accreditati e già convenzionati ex art. 26 della legge 833/1978. Determinazioni tariffarie. Relatore il Sig. Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale Cod Struttura 72C LA GIUNTA REGIONALE Riunitasi il giorno 18 FEB 2002 alle ore 14,30 nella sede dell Ente con la presenza dei Sigg.: Pres. 1 Filippo Bubbico - Presidente X Ass. 2 Vito De Filippo - Vice Presidente X 3 Rocco Vita - Componente X 4 Salvatore Blasi - X 5 Carlo Chiurazzi - X 6 Aldo Michele Radice - X 7 Carmine Nigro - X Il Segretario dott.ssa Anna Roberti HA DECISO quanto di seguito riportato in merito all argomento segnato in oggetto (facciate interne). DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE Assunto impegno contabile n. sul cap. - Eserc per L. Assunto impegno sul bilancio pluriennale per L. La liquidazione di L. Sul - Eserc rientra nell ambito dell impegno Assunto con delibera del IL RESPONSABILE DELL UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

2 VISTI VISTO la legge 23 dicembre 1978 n. 833; il decreto legislativo n.502 e successive modificazioni ed integrazioni; il decreto legislativo , n.229; la legge regionale n. 34 del 27/3/1995 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di patrimonio e contabilità delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; la legge regionale , n.39; In particolare l art.26 della citata legge 833/78 che prevede che Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale VISTO INOLTRE Lo schema-tipo approvato con D.M. 23 novembre 1982 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1982, n. 358) e modificato dal D.M. 18 maggio 1984 (Gazz. Uff. 26 maggio 1984, n. 144), dal D.M. 14 settembre 1985 (Gazz. Uff. 25 settembre 1985, n. 226). e successivamente dal D.M. 31 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 agosto 1986, n. 194); CONSIDERATO Che l'art. 13 del succitato schema tipo prevede che le rette vengono determinate previa trattativa nazionale tra il Ministero della Sanità, il Ministero del tesoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, l A.N.C.I., l U.N.C.M. e le associazioni maggiormente rappresentative dei centri-servizio di riabilitazione che dovrà svolgersi presso il Ministero della sanità; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n del 26 aprile 1995 con la quale è stato recepito l'accordo sottoscritto in data 19 dicembre 1994 tra le parti di cui all'art. 13 del più volte citato schema tipo relativamente alla determinazione delle rette per l'anno 1994; VISTA ALTRESÌ la deliberazione della Giunta Regionale n del , con la quale sono state determinate provvisoriamente, salvo conguaglio negativo e/o positivo, le rette da corrispondere per gli anni 1995, 1996, 1997 in attesa delle eventuali definizioni tariffarie nazionali; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 9 Aprile 2001 con la quale sono state determinate le rette definitive per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000; CONSIDERATO Che il secondo comma dell'art. 13 del succitato schema tipo, così come modificato dal D.M prevede che le rette, eventualmente diversificate per anno, vengono determinate per una durata triennale in coerenza con la durata delle convenzioni; 1

3 CONSIDERATO Che le tariffe rappresentano la remunerazione massima da corrispondere ai soggetti erogatori a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti (art.1, comma 2 del D.M. 15 aprile 1994) VISTI VISTA L art.3 del D.M. 15 aprile 1994 (Gazz. Uff. 10 maggio 1994, n. 107) e l'art. 8 sexies del D.Lgs. 229/99 che assegnano competenze specifiche alle regioni nelle determinazioni delle tariffe e dei sistemi tariffari; l art.16 della legge regionale , n.28, come modificato dall art.10 della legge regionale , n.5 che al comma 5 prevede che la Giunta regionale definisce altresì le tariffe per la remunerazione delle prestazioni nel rispetto delle risorse disponibili La nota del Ministero della Sanità del 7 giugno 1984, n.500.6/ag.1105/1171; VERIFICATO Che la stessa nota prevedeva con riferimento alla situazione della struttura alla data del 31/3/1984, la retta ad internato come sopra valutata, sarà applicata in via teorica con una diversificazione del 30% in più o in meno, a seconda che venga rilevata la maggiore o minore presenza di operatori della riabilitazione (medici specialisti, tecnici laureati, tecnici della riabilitazione e figure equivalenti), e/o di personale di assistenza, richiesta dalla tipologia degli assistibili,, individuata a livello regionale in relazione ai requisiti strutturali ed organizzativi del Centro/servizio ; CONSTATATO Che la determinazione delle rette onnicomprensive per l anno 1994 dei Centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 della legge n. 833 del 1978 ultima effettuata a livello nazionale con l intesa del e recepita con la D.G.R , n.2062 prevede, al punto 3, che in sede regionale saranno definite le integrazioni delle rette base per i trattamenti ad internato e seminternato, fino ad un massimo del 30%, per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e comunque riferiti ad assistiti in condizione di particolare gravità, come indicato nella precitata circolare ministeriale del 7 giugno 1984 ; RITENUTO dover precisare che nelle more di definizione di specifiche direttive regionali relative alle integrazioni delle rette base per i trattamenti ad internato e seminternato le Aziende Sanitarie Locali, in sede di stipula degli accordi contrattuali, definiranno sia gli standard degli incrementi di personale di assistenza e sia la tipologia di assistito in condizioni di particolare gravità e fisseranno l'aliquota percentuale di maggiorazione da riconoscere che comunque, non potrà in nessun caso superare quella eventualmente riconosciuta nell anno VISTE INOLTRE le DD.GG.RR n e n che prevedono il riconoscimento di una diversificazione fino ad un massimo del 30% in più o in meno sulla retta base applicabile solo alla quota della retta riferita al fattore di costo del personale; RITENUTO Dover applicare, a far data dal 1 gennaio 2002, le maggiorazioni di cui al punto precedente all intera tariffa onnicomprensiva; CONSIDERATO INOLTRE Che le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera e di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, compresa la diagnostica strumentale di laboratorio vigenti nella Regione Basilicata non hanno subito variazioni da oltre quattro anni ed in particolare: 2

4 Che le tariffe vigenti per le prestazioni di assistenza ospedaliera sono quelle di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 30 giugno 1997 e recepite con la D.G.R , n. 9645; le tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, compresa la diagnostica strumentale di laboratorio, sono quelle di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 recepite dalla D.G.R , n.9645 ed integrate dalle tariffe per le prestazioni di laboratorio di cui alla D.G.R , n.2186; VISTO VISTO l accordo Stato Regioni sancito l 8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, (G.U , n.207) integrativo dell accordo Stato Regioni sancito il 3 agosto 2000; Il D.L , n.347, Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge , n.405; - che in particolare l art.3, comma 2 del D.L , n.347, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge , n.405, prevede che: Le Regioni adottano le disposizioni necessarie: - a) per stabilire l obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l equilibrio economico; - b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio; VISTO ALTRESÌ l art.4, comma 2, del citato D.L , n.347, che prevede che gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell accordo Stato Regioni sancito l 8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l introduzione di: a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa; b) variazioni dell aliquota dell addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente; c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci. VISTO VISTI L art.40 legge 448 del (legge finanziaria 2002) che prevede che il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 del citato accordo dell 8 agosto 2001 in materia sanitaria comporta il ripristino per la Regione inadempiente del livello stabilito nell accordo del 3 agosto 2000 come integrato dall art.85, comma 6, della legge , n.388, con conseguente riduzione delle risorse messe a disposizione dal Fondo sanitario Nazionale; l art. 6, comma 6, della Legge , n.724 che ha ritenuto strutture temporaneamente accreditate quelle già convenzionate alla data del 1 gennaio 1993; Il comma 1 dell art.8 bis del D.Lgs 502/92, integrato dal D.Lgs 229/99, che prevede che le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all art.1 del D.Lgs 502/92 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere nonché di soggetti accreditati ai sensi dell art.8 quater dello stesso Decreto, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all art. 8 quinquies; 3

5 Il comma 3 dell art.8 bis del D.Lgs 502/92, integrato dal D.Lgs 229/99, che prevede che l esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all art.8 ter, al rilascio dell accreditamento di cui all art.8 quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all art.8 quinquies; Il comma 2 dell art.8 quater del D.Lgs 502/92, integrato dal D.Lgs 229/99, che prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all articolo 8 quinquies; Il comma 7 dell art.8 quater del D.Lgs 502/92, integrato dal D.Lgs 229/99, che prevede che nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell accreditamento temporaneamente concesso; Il comma 1 dell art.8 quinquies del D.Lgs 502/92, integrato dal D.Lgs 229/99, che prevede che le Regioni definiscono l ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare; c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità ed alla rete dei servizi di emergenza; d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna azienda; Il comma 2 dell art.8 quinquies del D.Lgs 502/92, integrato dal D.Lgs 229/99, che prevede che la Regione e le unità sanitarie locali definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale che indicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare distinto per tipologia e per modalità di assistenza; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell accordo; e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e per il controllo esterno dell appropriatezza e della qualità dell assistenza; Il comma 1 dell art.8 sexies del D.Lgs 502/92, integrato dal D.Lgs 229/99, che prevede che le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale annuo predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all articolo 8 quinquies; 4

6 Il comma 4 dell art.8 sexies del D.Lgs 502/92, integrato dal D.Lgs 229/99, che prevede che la remunerazione delle attività assistenziali è determinata in base a tariffe predefinite limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; RILEVATO PERTANTO Che con il D.Lgs 30 dicembre 1992,n.502, come modificato dal D.Lgs 19 giugno 1999, n.229, si è pervenuti al superamento dell istituto del convenzionamento, sostituito dall accreditamento, quale requisito necessario perché una struttura sanitaria possa divenire erogatrice di prestazioni con oneri a carico del S.S.N. previa sottoscrizione degli appositi accordi contrattuali con le aziende sanitarie; CONSIDERATO Che la complessa normativa di cui agli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies del D.Lgs 502/92, integrato dal D.Lgs 229/99, è applicabile a tutte le strutture sanitarie ivi comprese quelle eroganti le prestazioni di riabilitazione ai sensi dell'art.26 delle legge 833/78, la cui disciplina va pertanto ricondotta interamente nell'ambito della predetta normativa; VISTA INFINE la D.G.R. del , n.7822, che al punto a) prevede che: a) ai cittadini in trattamento riabilitativo in regime ad internato e semi-internato è data la possibilità di brevi rientri in famiglia secondo criteri che devono essere considerati terapeutici da parte della équipe multidisciplinare del centro competente per il piano di trattamento, anche al fine di consentire un riposo dal lavoro riabilitativo. I rientri, dovranno coincidere, di norma, con le festività e non possono superare 2,5 giorni al mese e trenta giorni nell anno. In tali casi la retta è ridotta per ciascun giorno di assenza, alla sola copertura delle spese fisse della struttura, quantificata in misura pari al settantacinque per cento (75%) della retta; CONSIDERATO Che per quanto riguarda l assistenza residenziale si prefigura la necessità di prevedere la continuità anche nel caso di una breve assenza programmata nella struttura da parte del paziente per la necessità del mantenimento dei rapporti sociali e familiari, purché essa non superi il numero massimo di 3 giorni consecutivi, rilevandosi la necessità di prevedere, nell ambito della struttura di riferimento il mantenimento del posto per il soggetto in questione; quanto sopra specificato non può valere per il regime semiresidenziale in quanto la natura della prestazione è temporalmente diversa visto che il soggetto rientra sempre presso il proprio domicilio e pertanto non può essere applicato il principio dell assenza terapeutica; SU PROPOSTA dell'assessore al ramo AD UNANIMITÀ DI VOTI D E L I B E R A 1) Di stabilire che le tariffe massime per l anno 2002, distinte per tipologia di prestazioni di trattamento riabilitativo erogate dai Centri di riabilitazione sia accreditati temporaneamente in virtù della Legge , n.724, in quanto già convenzionate ex art.26 della Legge 833/1978 alla data del 1 gennaio 1993, che accreditati in via provvisoria ai sensi del comma 7 dell art.8 quater del D.Lgs 502/92, integrato dal D.Lgs 229/99 e della D.G.R. 3345/1999, sono quelle definite dalla D.G.R , n.761, e applicate per l anno 2000 e

7 2) Di stabilire che tali tariffe saranno comunque valide fino all assunzione di nuovi provvedimenti tariffari; 3) Di stabilire che a far data dal 1 Marzo 2002 non potranno essere erogate, da alcun Centro di riabilitazione accreditato, prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale in assenza di apposito contratto stipulato tra il Centro di Riabilitazione e l Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92; 4) Di stabilire che in sede di stipula degli accordi contrattuali di cui al punto precedente, per il cui schema può essere adottato con le opportune modificazioni quello già utilizzato per i contratti con le strutture private accreditate di cui alla D.G.R. 1276/2001, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali provvederanno a negoziare oltre alle tariffe unitarie per le singole tipologie di prestazione anche i volumi massimi di prestazioni erogabili ed i conseguenti tetti massimi di spesa; 5) Di stabilire che nelle more di accordi regionali con le associazioni di categoria i Direttori Generali negozieranno gli abbattimenti tariffari da applicare al superamento dei tetti massimi di spesa predefiniti in funzione dell appropriatezza delle prestazioni erogate ed in funzione dell organizzazione del Centro di Riabilitazione; tali abbattimenti avranno vigenza fino alla definizione del sistema di regressione tariffaria in sede regionale. 6) Di stabilire che la diversificazione fino ad un massimo del 30% in più o in meno sulla retta standard per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e comunque giustificati dalla presenza di assistiti in condizioni di particolare gravità, si applica, a far data dal 1 gennaio 2002, sull ammontare onnicomprensivo della retta e non al solo fattore del costo del personale in presenza di particolari e più qualificati requisiti strutturali ed organizzativi del centro. 7) Di stabilire che, che nelle more di definizione di specifiche direttive regionali relative alle integrazioni delle rette base, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali in fase di stipula dei contratti di cui al precedente punto 3 definiranno sia gli standard degli incrementi di personale di assistenza del Centro di Riabilitazione e sia la tipologia di assistito in condizioni di particolare gravità previsti per il riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al precedente punto 6 e fisseranno l'aliquota percentuale di maggiorazione da riconoscere che comunque, non potrà in nessun caso superare quella eventualmente riconosciuta nell anno ) Di riservarsi a un successivo provvedimento una complessiva disciplina dei controlli in attesa dell emanazione dell atto di indirizzo e coordinamento previsto dall art.8 octies del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando che le Aziende Sanitarie sono tenute ad effettuare controlli ai sensi dell art.19 della legge , n.67, ed in ogni caso, con decorrenza immediata provvederanno attraverso le proprie strutture ad ispezioni periodiche atte a verificare l appropriatezza delle prestazioni rese e la qualità dell assistenza nonché a monitorare il rispetto degli accordi stabilendo, in fase di stipula dei contratti con le strutture interessate, gli indicatori di verifica. Copia dei contratti, nonché dei verbali di verifica dovranno essere trasmessi, unitamente al monitoraggio delle attività, al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale. 9) Il punto a) della D.G.R. del , n.7822, viene così sostituito: a) ai cittadini in trattamento riabilitativo in solo regime ad internato è data la possibilità di brevi rientri in famiglia secondo criteri che devono essere considerati terapeutici da parte della équipe multidisciplinare del centro competente per il piano di trattamento, anche al fine di consentire un riposo dal lavoro riabilitativo. 6

8 I rientri, dovranno coincidere, di norma, con le festività e non possono superare 3 giorni al mese e trenta giorni nell anno. In tali casi la retta è ridotta per ciascun giorno di assenza, alla sola copertura delle spese fisse della struttura, quantificata in misura pari al settantacinque per cento (75%) della retta; Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa sul bilancio regionale corrente. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella presente deliberazione sono depositati presso l Ufficio Risorse Finanziarie e Controllo Direzionale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale che ne curerà la conservazione nei modi di legge. IL MINUTANTE IL RESPONSABILE DI P.O. IL DIRIGENTE DI SERVIZIO IL DIRIGENTE DELL UFFICIO (Donato Pafundi) 7

9 Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue: IL SEGRETARIO (dott.ssa Anna Roberti) IL PRESIDENTE (Arch. Filippo Bubbico) Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa alla Commissione di Controllo in data. L impiegato addetto DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DATA 8

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