Prot. n Palermo, 22 aprile e, p.c. Al Ministero dell Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali R O M A

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1 REGIONE SICILIANA Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali Servizio 5 / Elettorale Via Trinacria n Palermo dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it Prot. n Palermo, 22 aprile 2014 Responsabile del procedimento: Giovanni Corso tf fax gcorso@regione.sicilia.it Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA PALERMO SIRACUSA TRAPANI LORO SEDI e, p.c. Al Ministero dell Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali R O M A OGGETTO: L. R. n 6 del e L. R. n 8 del Modifiche di norme in materia di elezioni, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali. Modifiche di norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere per la composizione delle liste per l elezione dei Consigli comunali e circoscrizionali. Premessa La Legge regionale n 6 del pubblicata nella G.U.R.S. n 16 del Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali e la Legge regionale n 8 del pubblicata nella G.U.R.S. n 18 del Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere hanno introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale riguardanti, tra l altro, composizione e decadenza degli organi comunali. Al riguardo, per quanto di competenza di questo Servizio elettorale, si rappresenta quanto segue: Alcune delle principali disposizioni del provvedimento sono rivolte a promuovere direttamente la parità tra generi nell accesso alle cariche elettive comunali, incidendo sulla 1

2 materia attribuita alla competenza statale, ai sensi dell art. 117 secondo comma, lett. f), della Costituzione e dall art. 3 dello Statuto della Regione siciliana. Ciò al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi (attraverso determinate quote), sia, per la fase di votazione, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di genere diverso; la riforma, tuttavia, presenta una diversa modulazione a seconda delle tre seguenti fasce demografiche di comuni: sotto abitanti; da a abitanti; sopra abitanti. Articolo 1 della l.r. 8/2013 Composizione delle liste per l elezione dei Consigli comunali e circoscrizionali. Il comma 1 lettera a) dell art. 1 della l.r. n. 8 del 10 aprile 2013 sostituisce l art. 1 bis della l.r.35/97 nel seguente modo: Nelle liste di candidati per l elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a 2/3 dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5. Anche se l impianto iniziale della rappresentanza di genere rimane sostanzialmente invariato, in realtà sono mutate le percentuali di rappresentanza. Infatti, mentre l art. 1 bis della l.r. 35/97, in prima stesura, specificava espressamente che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti, la nuova disposizione introdotta dalla l.r. n 8 del 10 aprile 2013 prevede una variazione della percentuale nella misura non superiore a due terzi. Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede il suo arrotondamento all unità superiore del numero decimale corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente ad un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In pratica, sia pure con una formulazione particolarmente articolata, si assume sostanzialmente il criterio dell arrotondamento matematico all unità più vicina. Ad esempio, in caso di lista formata da dieci candidati, i due terzi corrispondono a 6,66 ed il terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più rappresentato possono essere ammessi non più di 7 candidati e di quello meno rappresentato devono essere presentati ed ammessi almeno 3 candidati. La Commissione elettorale circondariale (ovviamente dopo aver effettuato, tra gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati, quelli previsti dall art. 4 comma 1 della l.r. 35/97) verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere, cancellando, partendo dall ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in e della Funzione Pubblica Servizio 5 /Ufficio Elettorale- tel / 425 fax / 299 2

3 misura eccedente i due terzi dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge; tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l ammissione della lista medesima. Tale norma risponde all esigenza di conservazione della candidatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata ad un unica lista verrebbe, automaticamente, travolta dall eventuale ricusazione della suddetta lista. Inoltre, la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà ricusata. Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni con popolazione sino a abitanti. Il comma 1 lettera b) dell art. 1 della l.r. n.8 del 10 aprile 2013 aggiunge all art.2 della l.r. 35/97, dopo il comma 3, il seguente comma: 3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. Ulteriore affermazione del principio dell equilibrio dei generi si realizza attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di genere diverso tra loro, appartenenti alla stessa lista. Con tali norme viene sancito l annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso sesso. Nessuna modifica è apportata dalla presente legge alle modalità di espressione del voto al candidato sindaco, l elettore, quindi, ha le seguenti possibilità di esprimere le proprie preferenze: a) apporre un segno solo per un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato alla carica di sindaco e non anche per la lista ad esso collegata; b) apporre un segno sul simbolo di una lista; in questo caso il voto espresso varrà in favore della 3

4 lista e non anche per il candidato sindaco ad essa collegato; c) apporre un segno per il candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul simbolo di una lista che sia o meno collegata al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato sindaco ed anche per la lista scelta dall elettore. La preferenza verso una delle liste che concorrono alla competizione deve anche essere espressa dall elettore scrivendo il nome ed il cognome o solo quest ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno, di uno o due candidati al consiglio comunale appartenenti alla stessa lista, una di genere maschile e l altra di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi, di tracciare un segno sul simbolo della lista. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione tra e abitanti. Il comma 2 dell art. 2 ter è sostituito dal seguente: 2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell art. 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due preferenze per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza nel caso in cui i candidati votati appartengano allo stesso genere La preferenza verso una delle liste che concorrono alla competizione può anche essere espressa dall elettore scrivendo il nome ed il cognome o solo quest ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno, di uno o due candidati al consiglio comunale appartenenti alla stessa lista, una di genere maschile e l altra di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi, di tracciare un segno sul simbolo della lista. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a abitanti. Il comma 2 dell articolo 4 è sostituito dal seguente: 2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell art. 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza 4 e della Funzione Pubblica Servizio 5 /Ufficio Elettorale- tel / 425 fax / 299

5 Il comma succitato stabilisce anche per tale categoria di comuni, che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati. Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero di due terzi, la norma prevede l identica modalità di arrotondamento già illustrata per i comuni tra e abitanti che quì si intende richiamata. La Commissione elettorale circondariale, ovviamente dopo aver effettuato, tra gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati, quelli previsti dall art. 4 comma 1 della l.r. 35/97, verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere, cancellando, partendo dall ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge; tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l ammissione della lista medesima. Tale norma risponde all esigenza di conservazione della candidatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata ad un unica lista verrebbe, automaticamente, travolta dall eventuale ricusazione della suddetta lista. Inoltre, la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà ricusata. Viene ancora una volta evidenziato che l elettore ha la possibilità di esprimere sino ad un massimo di due voti di preferenza, purchè appartenenti a candidati della stessa lista e di genere diverso, in ottemperanza alla riforma varata con la succitata legge che prevede l introduzione della doppia preferenza di genere, pena la nullità della seconda, qualora di genere uguale alla prima. Al comma 1 dell art. 18 del Testo unico delle leggi per l elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del 5

6 citato comma 1 dell articolo 1 bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista. Le nuove disposizioni della l.r. n.8 del 10 aprile 2013 intervenuta a modificare in parte la l.r. 35/1997, prevedono inoltre che, nel rispetto del suddetto comma 1 dell art. 1 bis, riguardanti le verifiche della regolarità della lista, i componenti di una stessa lista non possono essere rappresentati, per genere, in misura superiore ai due terzi dei componenti della stessa, nel rispetto delle norme sulla parità di genere. Ciò comporta che, verificata una anomalia in tal senso, venga dato d ufficio un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso detto termine, la lista viene ridotta cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall ultimo della lista. Nel caso in cui il numero dei candidati, appartenente ad un genere o all altro, sia inferiore al minimo prescritto, la lista viene ricusata. La norma aggiunta all'art. 18 è da intendersi nel senso che: la L.r. 1 settembre 1993 n. 26 all'articolo 52 ha modificato l'art.43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali di cui alla l.r. 15 marzo 1963 n. 16 apportando le seguenti variazioni alle composizioni dei consigli comunali: cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a abitanti; quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a abitanti: quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a abitanti; trenta membri nei comuni con popolazione superiore a abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; venti membri nei comuni con popolazione superiore abitanti; quindici membri nei comuni con popolazione superiore abitanti; dodici membri negli altri comuni. Quanto sopra, per il combinato disposto con il comma 1 dell art. 2 ter e comma 1 dell art. 4 della l.r. 35/1997, è da intendersi in tal senso: La lista non deve contenere un numero di candidati inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente anche in caso di cancellazioni delle candidature eccedenti. Ciò nel rispetto della proporzione prevista dall art. 1 bis introdotto dall art. 1 comma 1 lettera a) della legge 10/04/2013 n.8 che prevede che nessun genere possa essere rappresentato in misura superiore a due terzi, pena la ricusazione della lista, anche a seguito della cancellazione avvenuta in forza della verifica 6 e della Funzione Pubblica Servizio 5 /Ufficio Elettorale- tel / 425 fax / 299

7 della commissione elettorale ex art. 18 D.P.Reg. 3/60 n.3 del 20/08/1960. Ad esempio, in caso di lista formata da dieci candidati, i due terzi corrispondono a 6,66 ed il terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più rappresentato possono essere ammessi non più di 7 candidati e di quello meno rappresentato devono essere presentati ed ammessi almeno 3 candidati. All art. 38 del Testo unico delle leggi per l elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n.3 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. L elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. Il concetto di genere nella formazione delle liste dei candidati ai consigli comunali, è stato introdotto dall art. 3 della l.r. 6/2011. La sostituzione del suddetto comma 3 dell art. 38 del Testo unico delle leggi per l elezione dei consigli comunali, ribadisce ulteriormente il concetto specificando che le preferenze possono essere sino ad un massimo di due, appartenenti esclusivamente alla stessa lista e sempre di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza. b) il comma 4 del Testo unico delle leggi per l elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana è soppresso. Infatti il suddetto comma indicava espressamente che non poteva essere data, in nessun caso, più di una preferenza. Con l introduzione della l.r. n.8/2013 le preferenze, come già più volte ribadito, possono essere espresse sino ad un massimo di due. c) Il comma 8 del Testo unico delle leggi per l elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana è sostituito dal seguente: 8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge Con riferimento alla possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, si precisa che, qualora le preferenze espresse per i candidati della stessa lista, anche se di genere diverso ed appartenenti alla medesima lista, siano più di due, vengono ritenuti nulli i voti ai candidati, mentre si convalidano i voti per la sola lista. Elezione del Consiglio circoscrizionale e del suo Presidente Alla Legge regionale 35/1997, dopo l art.4, sono aggiunti gli artt. 4 bis e 4 ter. 7

8 L art. 4 bis riguarda l elezione del presidente del consiglio circoscrizionale il quale, dal , è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico. L elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene contestualmente alle elezioni per il consiglio di circoscrizione; quindi il Presidente del consiglio circoscrizionale dal , non è più eletto dai consiglieri di circoscrizione nella prima seduta, ma, allo stesso modo del sindaco, è eletto dai cittadini. Al candidato presidente del consiglio di circoscrizione, così come al presidente eletto si applicano le stesse norme in materia di candidatura, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per i sindaci dei Comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l applicazione del sistema proporzionale. Il candidato a presidente del consiglio circoscrizionale ha l obbligo di presentare, all atto della candidatura, il collegamento ad una o più liste che deve essere necessariamente convergente con l analoga dichiarazione presentata dal delegato della corrispondente lista collegata o da ciascun delegato delle liste collegate. Inoltre, il candidato presidente del consiglio di circoscrizione deve presentare apposita dichiarazione di non essere candidato, per la stessa carica di presidente, presso altra circoscrizione. Nulla viene detto per il candidato a presidente del consiglio circoscrizionale circa la contemporanea candidatura a consigliere di circoscrizione. Il voto deve essere espresso in modo chiaro e palese per ciascuna preferenza (candidato a Presidente, lista e consigliere) senza possibilità che una preferenza possa essere intesa come manifestazione di volontà dell elettore di espressione di altra preferenza. Anche per l elezione del presidente di circoscrizione, quindi, non vale il c.d. effetto trascinamento. Viene proclamato eletto presidente del consiglio circoscrizionale il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze individuali. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più anziano di età. E evidente quindi che, in questo tipo di elezioni, non è previsto un secondo turno di ballottaggio. Ai sensi dell art. 4 ter della l.r. 35/1997, la presentazione della lista e della collegata candidatura a presidente di circoscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione di presentazione firmata da un numero di elettori non inferiore a 350 e non superiore a 700. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista. La dichiarazione di presentazione della lista e del relativo collegamento al candidato a presidente di circoscrizione non è necessaria quando la stessa lista con lo stesso 8 e della Funzione Pubblica Servizio 5 /Ufficio Elettorale- tel / 425 fax / 299

9 contrassegno viene presentata insieme alla lista per l elezione del consiglio comunale. Vengono espressamente abrogati: -il comma 3 dell art. 3 della l.r. 7 novembre 1997 n 41 circa l applicazione di norme per l elezione del consiglio di circoscrizione; -il comma 8 dell art. 13 della legge 8 giugno 1990 n 142, introdotto dall art. 1, comma 1, lettera c, della l.r. 11 dicembre 1991 n 48 e sostituito dall art. 11,comma 1 della l.r. 16 dicembre 2008 n 22 circa la modalità di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione. Sempre in tema di circoscrizione di decentramento comunale, al comma 7 dell art. 13 della legge 8 giugno 1990 n 142 introdotto dall art. 1, comma 1, lettera c, della l.r. 11 dicembre 1991 n 48 e sostituito dall art. 11,comma 1 della l.r. 16 dicembre 2008 n 22, sono soppresse le parole ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l elezione dei Consigli comunali con sistema proporzionale. Infine, la lettera b) del primo comma dell articolo 1 della l.r. 5 aprile 2011 n 6 stabilisce che la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta da non meno di 350 e da non più di 700 elettori. Non è necessaria la sottoscrizione di presentazione delle liste qualora venga presentata altra lista con lo stesso contrassegno per le elezioni del consiglio comunale. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO del Servizio 5 Ufficio Elettorale Giovanni Corso 9

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