Comune di Barano d'ischia 1
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- Baldassare Calo
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1 1 li*ml t S t a z i o n e di cura, soggiorno e turismo ORDINANZA N. 40/2014 IL SINDACO VISTA la Legge n. 494/1993 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modifiche. VISTA Legge Regionale n. 10 del 10/05/2013; VISTA la Legge n. 104/1992 relativa all'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e successive modifiche. VISTO il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59/1997. VISTA la Legge n. 689/1981 e il D. Lgs. n. 507/1999 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 205/1999". V?STA la Legge n. 172/2003 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" e successive modifiche. VISTO il D. Lgs. n. 171/2005 recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge n. 172/2003" e s.m.. VISTO il D.M. n. 146/2008 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs. n. 171/2005 n. 171 recante il codice della nautica da diporto". VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche. VISTA l'ordinanza di sicurezza balneare n 26/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia; VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori. SENTITE le associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori. Via Corrado Buono, Barano d'ischia (No) -Te e Fax e
2 DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia nonché quelle contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare n 26/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia ORDINA Art. 1 DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE La stagione balneare inizia il 1 aprile e termina il 31 ottobre. In ossequio alla normativa ed ai Regolamenti vigenti in materia, il concessionario, facendone esplicita richiesta al competente Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Barano d'ischia, può essere autorizzato a rimanere aperto oltre il periodo suddetto - 1 aprile - 31 ottobre - nel rispetto delle norme poste a salvaguardia dell'incolumità pubblica, garantendo il rispetto delle disposizioni dettate in materia di assistenza e di salvataggio dall'articolo 4 comma 2 delljordinanza di sicurezza balneare n. 26/2014 del Capitaneria di Porto di Ischia, anche in considerazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 10 del 10/05/2013. L'attività balneare deve avere inizio non oltre l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di aprile e terminare non prima dell'ultimo fine settimana di settembre (sabato e domenica). Dal 1 febbraio possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere, che devono necessariamente essere concluse entro il 31 marzo; le strutture mobili ed attrezzature devono essere rimosse entro il 30 novembre. Tutte le iniziative relative ad attività di intrattenimento o spettacolo dovranno ottenere apposita autorizzazione da parte dell'ente Comunale. Art. 2 DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE Nell'ambito delle spiagge, stabilimenti balneari e assimilati, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato: 1. Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro che esuli dall'ambito delle concessioni demaniali marittime in corso di validità, ovvero dei servizi connessi alla balneazione affidati, senza la preventiva autorizzazione del Comune di Barano d'ischia; Via Corrado Buono, Barano d'ischia (Na) -Tee Fax e segreteriacà^comunebarano. it
3 2. Esercitare attività di commercio ambulante sia in forma fissa che itinerante, pubblicità e attività promozionali sulle aree demaniali marittime, salvo autorizzazione da parte dell'ente; 3. Esercitare le seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...), attività di fotografo ambulante; 4. Transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per quelli adibiti a servizi di Polizia e soccorso e a quelli addetti alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti, qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare ed agli stabilimenti; 5. Collocare tende e roulotte, camper e simili nelle spiagge libere al pubblico uso; 6. Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti Amministrazioni, ovvero da Associazioni all'uopo riconosciute e abilitate nonché i cani di ausilio ai non vedenti. Sono, altresì, esclusi dal divieto i cani, condotti in zone appositamente attrezzate dai concessionari di stabilimenti balneari e destinate agli animali, realizzate in conformità alla normativa di carattere sanitario ed altre eventuali prescrizioni, dettate dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio; 7. Organizzare o svolgere spettacoli pirotecnici, o manifestazioni di qualsiasi genere sia nelle zone demaniali che in mare, senza specifica autorizzazione del Comune di Barano d'ischia e di eventuali altri Enti preposti; 8. Compiere atti o giochi che possano costituire pericolo e arrecare molestie ai bagnanti, semprechè non avvengano negli spazi a tal fine destinati con specifico provvedimento autorizzatorio; 9. Accendere fuochi o falò ed introdurre od usare sostanze infiammabili e/o bombole GPL. E' consentito l'uso di bombole di gas per l'esercizio di attività di somministrazione di peso inferiore a 75 Kg ai sensi di quanto disposto dal DM 16/02/1982 (attività n. 3 lett. b ). Via Corrado Buono, Barano d'ischia (Na) -Tee Fax e segreteria@comunebarano. it
4 10. Abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulle spiagge o in mare; 11. Ingombrare la fascia di arenile, estesa almeno 5 mt dalla battigia, con ombrelloni, stuoini, sedie e sdraio, tavoli, mosconi, pattini e barche od altro, salvo quelli di salvataggio e le attrezzature per l'accesso al mare dei disabili; 12. Stendere o tinteggiare reti, pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; 13. Esercitare l'attività di kitesurf, acquascooter, sci nautico, paracadutismo ascensionale, windsurf, surf da onda, scuole di vela. Per lo svolgimento di alcune di queste attività si deve far riferimento all'articolo 9. E', altresì, vietato camminare fuori dai corridoi di lancio previsti, tenendo l'attrezzatura aperta al vento, nonché di utilizzare le predette aree per attività diverse da quelle sopra citate 14. Sulle spiagge ed in genere sulle aree demaniali marittime, limitatamente alla stagione \ balneare, lasciare natanti in sosta, ancorarli, depositarli, anche temporaneamente, al di»? fuori" delle aree a ciò eventualmente destinate, ad eccezione di quelli destinati alle?'- operazioni di assistenza o salvataggio; Lasciare, dopo le ore 20.00, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altro tipo di attrezzature, sulle spiagge libere; 16. Tenere accesi ad alto volume apparecchi di diffusione sonora (radio, lettori ed e dvd e similari) che arrechino disturbo agli altri bagnanti; 17. Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei compresi fra la linea di battigia ed una linea parallela posta a mt con qualsiasi tipo di aeromobile ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia; 18. Effettuare movimenti e spostamenti di sabbia non comunicati e preventivamente autorizzati, salvo gli spostamenti di sabbia per livellamento stagionale; 19. Alare o varare unità nautiche di qualsiasi genere; 20. Campeggiare, o pernottare, anche senza l'ausilio di tende o sacchi a pelo. 21. Svolgere manifestazioni, anche di breve durata, (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), anche se non che comportino l'installazione di strutture o impianti, senza l'autorizzazione comunale;
5 22. Praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, giochi gonfiabili ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari e sui quali grava comunque l'obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l'eventuale utilizzo di reti leggere di protezione orizzontali e/o verticali con l'obbligo di non ostruire l'accesso al mare e di rimozione a fine stagione balneare, per prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza assicurativa. Art. 3 ORARIO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI I 'orario di apertura degli stabilimenti balneari al pubblico è stabilito, sia per l'elioterapia sfe -per la balneazione almeno dalle ore 9.30 alle ore 18.30; è vietato l'uso delle cabine al i ' fine del pernottamento. Art. 4 SCARICO E CARICO MERCI E TRANSITO VEICOLI Il transito e la sosta dei veicoli dei fornitori nell'area sottostante i giardini dei Maronti per le operazioni di carico e scarico merci è consentito esclusivamente dalle ore 07,00 alle ore Il transito dei veicoli sull'arenile è consentito per il trasporto di merci dalle ore 7.00 alle ore per i veicoli elettrici e dalle ore 8.00 alle ore per i veicoli non elettrici. Il transito dei veicoli sull'arenile per il trasporto dei rifiuti è consentito dopo le ore fino al 15 settembre e dopo le ore nel periodo successivo. Art. 5 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI Gli esercenti degli impianti balneari, ubicati sul demanio marittimo, devono conformarsi alle condizioni stabilite nell'atto concessorio, nonché alle prescrizioni di cui all'ordinanza della Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, per quanto attiene
6 l'organizzazione del servizio di assistenza e di salvataggio, nonché l'uso degli specchi acquei. Prima dell'apertura i concessionari/gestori devono: 1. Essere muniti di tutte le licenze/autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 2. Assicurarsi che tutti gli impianti, servizi e attrezzature siano in perfetta efficienza; 3. Predisporre un servizio efficiente di assistenza e salvataggio, conforme a quanto disposto dalla Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia; 4. Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza Sindacale, nonché le tariffe applicate per i servizi resi esposte con autodichiarazione di conformità a quanto inviato agli uffici competenti; 5. Essere dotati di idonee sistemazioni antincendio a norma; 6. Delimitare l'arenile in concessione con materiali che non costituiscano pericolo per alcune?. E' vietato l'uso di filo spinato e o di materiale che possa limitare la visuale. Le delimitazioni del confine laterale delle aree in concessione sull'arenile non possono avere altezza superiore a cm. 90 e debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 mt dalla battigia; 7. Lasciare sempre libera la fascia di 5 mt dalla battigia allo scopo di consentirne il libero transito, per motivi di sicurezza e fatta eccezione dei mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio; 8. Garantire che il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile sia tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e, in ogni caso, dovranno essere collocati mantenendo la distanza minima di metri 2,50 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di metri 4,00, nonché delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia. 9. Garantire la pulizia dell'arenile in concessione durante tutto l'anno a prescindere dalla durata della stagione balneare. Art. 6 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO
7 I concessionari sulle aree di titolarità devono garantire il servizio di assistenza ai bagnanti, secondo quanto previsto dalla specifica Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Ischia. Art. 7 LIBERO ACCESSO E TRANSITO PER ACCEDERE ALLA BATTIGIA E' obbligo per i titolari di stabilimenti balneari di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella relativa concessione, anche al fine della balneazione. Art. 8 ACCESSO PER I DISABILI,^érmo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare dei soggetti portatori di handicap, Uc >n la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia. Detti percorsi, - ^W>f?ché le altre strutture riservate ai disabili, quali spogliatoi e servizi igienici, di cui alla Lègge n 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione. ART. 9 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI KITESURF, WINDSURF, SURF DA ONDA E VELA Nel periodo della stagione balneare, nelle aree del demanio marittimo situate nel territorio comunale è consentito l'esercizio delle attività di kitesurf, windsurf, surf da onda e vela, anche organizzate in campi scuola. Tali attività dovranno svolgersi, in ogni caso, nei limiti e con le modalità previste dall'ordinanza di Sicurezza Balneare n. 26/2014 della Capitaneria di Ischia, e senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari e sono subordinate al possesso dell'autorizzazione per il relativo corridoio di lancio/atterraggio rilasciato dalle competenti Autorità. Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
8 incompatibile con il presente provvedimento, relativamente alla disciplina dell'uso degli arenili. Il reiterarsi di comportamenti o azioni da parte dei concessionari contrari alle disposizioni della presente ordinanza daranno luogo alle procedure di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione - Decadenza dalla concessione. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune e pubblicizzata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Ischia. Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. La presente Ordinanza sostituisce la precedente e resta valida fino a quando non venga ''^modificata da nuove disposizioni in materia. ej ^ Barano d'ischia, Buona
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