CONVENZIONE CL/05/205
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- Angelina Luciani
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1 CONVENZIONE CL/05/205
2 CONVENZIONE n CL/05/205 Credito al consumo finalizzato all acquisto di auto usate stipulato tra: AGOS ITAFINCO S.p.A con sede in Milano Via Bernina, 7 - in seguito definita brevemente Contraente e UNIONVITA S.p.A. con sede in Roma Viale Castro Pretorio, in seguito definita brevemente Società Art.1 - Base dell'assicurazione L'assicurazione è assunta dalla Società in base alle comunicazioni del Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurandi. Art.2 - Condizioni di Assicurazione L'assicurazione è regolata dalle disposizioni contenute nella presente Convenzione e dagli allegati Protocolli Finanziario ed Amministrativo, relative alle seguenti garanzie: Convenzione CL/05/205 Pagina # 2 / 11
3 Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Malattia grave (MG) solo per chi non esercita alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità temporanea totale (ITT) a seguito di infortunio o malattia, solo per i lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori atipici non eligibili alla garanzia PII; Perdita involontaria d impiego (PII), solo per i lavoratori dipendenti del settore privato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, che possano comprovare un anzianità minima di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. I lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi sono eligibili alla garanzia ITT, salvo che non abbiano i requisiti per l eligibilità alla garanzia PII (contratto di lavoro nel settore privato a tempo indeterminato sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con un anzianità minima comprovata di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro). Le garanzie suindicate sono valide senza limiti territoriali, ma il rischio delle garanzie IPT, MG e ITT deve essere necessariamente oggetto di un accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. Il rischio della garanzia PII deve essere riscontrato all interno dei confini dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla Legge Italiana. Art.3 - Caratteristiche del programma assicurativo Il programma è composto da un pacchetto assicurativo, con adesione facoltativa, abbinato ai finanziamenti erogati da AGOS ITAFINCO finalizzati all acquisto auto usate. La quotazione è stata fatta sulla base dei seguenti elementi: Prestiti finalizzati all acquisto di auto usate: Durata massima: 84 mesi; Importo massimo: ,00. Convenzione CL/05/205 Pagina # 3 / 11
4 Art.4 - Contraente - Assicurati - Beneficiario Contraente: AGOS ITAFINCO S.p.A prende la forma giuridica di Contraente delle singole assicurazioni, ne assume gli obblighi e ne esercita i relativi diritti. Assicurati: Assicurati sono tutte le persone fisiche ed i rappresentanti legali di persone giuridiche (società di persone) firmatari di un contratto di finanziamento, che alla data di adesione abbiano compiuto almeno 18 anni e non ancora 65, titolari di un finanziamento il cui contratto sia stato sottoscritto dopo la data di effetto della presente Convenzione e che abbiano aderito al Programma Assicurativo mediante specifica sottoscrizione della relativa clausola. Nel caso di contitolari del contratto di finanziamento, si considera assicurato esclusivamente il firmatario del contratto / formula di adesione. Beneficiario: Beneficiario dell'assicurazione è in via esclusiva il Contraente stesso, a compensazione delle somme dovute dall Assicurato. Art.5 - Assunzione dei rischi Esclusioni Assunzione dei rischi: gli Assicurandi vengono assicurati dalla Società, senza necessità di compilare un questionario medico o sottoporsi a visita medica, a condizione di essere chiaramente identificati e di poter sottoscrivere, al momento della loro adesione al Programma Assicurativo, la dichiarazione di buono stato di salute e di pieno impiego prevista sul fronte del contratto di finanziamento. Carenza: non sono garantiti un licenziamento notificato (garanzia PII) o una malattia grave diagnosticata (garanzia MG) durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza. Esclusioni: per tutte le garanzie: dolo dell Assicurato ovvero del Contraente; partecipazione attiva dell Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza dell assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; infortunio di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non commerciale; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; infortuni già verificatisi e malattie già in atto alla data d inizio dell assicurazione e loro seguiti e conseguenze; Convenzione CL/05/205 Pagina # 4 / 11
5 stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, puerperio e patologie correlate; la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata; ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata. Limitatamente alla garanzia MG sono in ogni caso escluse: le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative. Limitatamente alla garanzia PII sono presi in considerazione solo ed esclusivamente i sinistri derivanti da perdita d impiego indipendente dalla volontà dell Assicurato (giustificato motivo oggettivo Legge n 604/1966 art. 3) ed a condizione che quest ultimo possa comprovare la sua assicurabilità relativamente a tale garanzia. Di conseguenza è esclusa ogni altra situazione di perdita d impiego ed in particolare: i licenziamenti notificati prima della data di adesione o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim ; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. Convenzione CL/05/205 Pagina # 5 / 11
6 Art.6 - Decorrenza - Durata dell'assicurazione Per ciascun Assicurato le garanzie assicurative decorrono dalle ore del giorno dell erogazione del finanziamento (giorno in cui l importo del finanziamento è effettivamente concesso) o nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso di più di 60 giorni, 60 giorni prima delle ore del giorno della scadenza della prima rata di rimborso e rimangono in vigore per tutta la sua durata, a condizione che il premio assicurativo risulti pagato. In ogni caso, l assicurazione cessa: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al pagamento di una prestazione da parte della Società in caso di decesso o di invalidità permanente totale o malattia grave dell Assicurato; al compimento del 70 anno di età relativamente alla garanzia decesso a seguito di infortunio o malattia ed al compimento del 65 anno di età relativamente alle garanzie invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, malattia e grave e perdita involontaria d impiego. Rimborso anticipato: in caso di rimborso anticipato del finanziamento, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto. Art.7 Premi di assicurazione Il tasso di premio unico comprensivo di tutte le garanzie corrisponde, eventuali imposte governative incluse, al: Durata (in mesi) Premio lordo totale 3,00 x CI 3,50 x CI 3,75 x CI 4,25 x CI Tale tasso è espresso in percentuale dell importo del capitale iniziale e dipende dalla durata del piano di ammortamento (espresso in mesi). Il versamento dei premi alla Società sarà effettuato mensilmente dal Contraente entro i 60 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese di competenza, secondo le modalità previste nel Protocollo Finanziario allegato a questa Convenzione. Convenzione CL/05/205 Pagina # 6 / 11
7 Art.8 - Prestazioni assicurate In caso di decesso dell Assicurato a seguito di infortunio o malattia prima del compimento del 70 anno di età, o in caso di riconoscimento d invalidità permanente totale prima del compimento del 65 anno di età, la Società rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento dovuto dall Assicurato, calcolato sulla base del piano di ammortamento del finanziamento, con riferimento: alla data del decesso; alla data del riconoscimento dell invalidità permanente totale. L Invalidità permanente totale è un invalidità di grado pari o superiore al 66% (tabella INAIL - D.P.R.30/06/65 n.1124 e successive modifiche) che, a seguito di infortunio o malattia, rende l Assicurato totalmente e definitivamente inabile ad attendere a qualsiasi attività lavorativa per il resto della sua vita e deve essere riconosciuta, prima del compimento del 65 anno di età, con certificazione medica non prima di 12 mesi dopo il giorno della prima constatazione della malattia o non prima di 6 mesi dopo la data dell evento in caso di infortunio. In caso di diagnosi, fatta all Assicurato, di una delle malattie gravi (MG) elencate di seguito, prima del compimento del 65 anno di età, la Società rimborsa al beneficiario il capitale residuo del prestito personale, calcolato con riferimento alla data della prima diagnosi della MG (secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto). Per poter beneficiare di questa garanzia, è necessario, alla data di diagnosi della malattia grave, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Per malattia grave si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi garantite o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici garantiti: Cancro: tumore maligno caratterizzato da un'estensione ed una crescita incontrollata delle cellule maligne e dall'invasione dei tessuti. Questo include la leucemia (eccetto la leucemia linfocitica cronica), il linfoma ed i melanomi maligni, ma esclude i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.. Ictus: ogni episodio cerebrovascolare che produca una durevole complicazione per più di 24 ore ed includa un infarcimento del tessuto cerebrale, emorragia dei vasi craniali od embolia causata da un evento extra craniale. Deve essere presentata adeguata documentazione che sottolinei le cause di un deficit permanente neurologico. Sono specificatamente esclusi attacchi ischemici transitori. Infarto: la morte di una porzione del muscolo cardiaco in seguito ad un insufficiente afflusso sanguigno, che può manifestarsi con un prolungato dolore al petto, modifiche dell elettrocardiogramma ed un aumento del livello degli enzimi. Insufficienza renale cronica: stadio finale di una malattia renale dovuta ad un'insufficienza cronica irreversibile di entrambi i reni a funzionare in seguito alla quale l'assicurato deve sottoporsi a regolare dialisi peritoneale o emodialisi o trapianto renale. Convenzione CL/05/205 Pagina # 7 / 11
8 Intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronarica: intervento a cuore aperto intrapreso per correggere restringimenti o blocchi di due o più arterie coronariche attraverso l'innesto della vena safena o l innesto mammario interno, ma escludendo qualsiasi intervento non chirurgico, così come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser. Deve essere presentata adeguata documentazione, attraverso angiografia, che dimostri la necessità dell intervento. Trapianto dei principali organi: intervento come destinatario di un trapianto di cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo. L'organo donato deve provenire da fonte umana. In caso di inabilità temporanea totale (ITT) al lavoro dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, prima del compimento del 65 anno di età, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), la Società rimborsa al beneficiario, durante il periodo d inabilità temporanea totale comprovato, le rate mensili di rimborso dovute dopo la franchigia. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data in cui si verifica il sinistro, esercitare una professione di lavoro autonomo che produca reddito o dipendente del settore pubblico o una professione di lavoro atipico non eligibile alla garanzia PII ed interromperla totalmente dietro prescrizione medica prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata mensile è dovuta dalla Società allorché: il capitale residuo risulti pari a zero; l inabilità temporanea totale non sia più comprovata dal punto di vista medico; siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 mensilità per più periodi di inabilità temporanea totale distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza; termini il piano di rimborso. Per i lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà superare in ogni caso la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Se si verifica una nuova ITT, prima che siano trascorsi 60 giorni dal termine di una precedente inabilità temporanea totale al lavoro indennizzata, la nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo, ma per contro, la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. In caso di perdita involontaria di impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3), prima del compimento del 65 anno di età, che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di più di 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), la Società rimborsa al beneficiario, durante il periodo d inattività comprovato, le rate mensili di rimborso dovute dopo la franchigia. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia, è necessario, alla data della notifica del licenziamento esercitare una professione di lavoro dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore; aver superato il periodo di prova e comprovare un anzianità minima di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il proprio lavoro a seguito di un licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei Convenzione CL/05/205 Pagina # 8 / 11
9 requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione e ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dalla Società allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Prestazioni massime: qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui l Assicurato è titolare, in caso di decesso, invalidità permanente totale e malattia grave, la prestazione massima pagabile ad Assicurato è di ,00, mentre in caso di inabilità temporanea totale, perdita di impiego è di 1.000,00 al mese. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dalla prestazione pagabile. Art.9 - Forma delle comunicazioni tra le Parti Il Contraente invierà mensilmente alla Società un aggiornamento delle nuove posizioni assicurate, tramite supporto informatico, secondo le disposizioni previste nel Protocollo Amministrativo allegato a questa Convenzione. Art.10 - Termini dell accordo tra le Parti Resta inteso che eventuali future statuizioni dell ISVAP (Autorità di Controllo) troveranno automatica applicazione nella presente Convenzione. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione al Contraente. Art.11 - Durata della Convenzione La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1, con effetto dalle ore del 1 gennaio 2005 e termine alle ore del 31 Dicembre Successivamente alla suddetta data essa si intenderà tacitamente rinnovata per un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi con almeno 3 mesi di preavviso sulla data di scadenza. Le Parti si riservano comunque la facoltà di modificare, di comune accordo, i termini della presente Convenzione prima della scadenza o nel caso in cui intervengano sostanziali modifiche nelle caratteristiche dei finanziamenti erogati definite nell Art. 3 Caratteristiche del programma Convenzione CL/05/205 Pagina # 9 / 11
10 assicurativo. In quest ultimo caso la Convenzione rimarrà in vigore alle presenti condizioni esclusivamente per quegli Assicurati che alla data delle modifiche si trovino già inclusi in garanzia. Il Contraente si impegna in ogni caso a dare comunicazione a tutti gli Assicurati delle eventuali variazioni intervenute. Art Denuncia di sinistro ed obblighi relativi Tutti i sinistri subiti dall Assicurato devono essere denunciati alla Società nel più breve termine possibile secondo la procedura descritta e le disposizioni previste nel Protocollo Amministrativo allegato a questa Convenzione. La Società procederà alla definizione del sinistro ed alla successiva eventuale liquidazione della somma assicurata dopo aver ricevuto la documentazione completa, così come descritta nel Protocollo Amministrativo allegato a questa Convenzione. Ai fini di una completa valutazione del sinistro, la Società si riserva il diritto di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria, nonché di far sottoporre l Assicurato ad accertamenti medici in caso di invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale e malattia grave. Art Controversie In caso di divergenze tra il Contraente e la Società ( le Parti ) sulla natura dell evento o sulla misura dell indennizzo, le Parti si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della presente Convenzione e delle relative Condizioni Generali e Speciali di Polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dal Contraente entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dal Contraente, dopodiché la Società comunica al Contraente entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione ove sia la residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Convenzione CL/05/205 Pagina # 10 / 11
11 Art Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Unionvita S.p.A. - Viale Castro Pretorio, Roma oppure via fax al numero o all indirizzo [email protected] Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Art Foro competente Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del convenuto. Emessa in Roma, addì 31/12/2004, in due originali ad un unico effetto. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Il Contraente dichiara inoltre di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell Art del Codice Civile, le disposizioni della Convenzione qui richiamate: Art. 2 - Condizioni di Assicurazione; Art. 6 - Decorrenza - Durata dell assicurazione; Art. 8 - Prestazioni assicurate; Art. 9 - Forma delle comunicazioni tra le Parti; Art Termini dell accordo tra le Parti; Art Durata della Convenzione; Art. 12 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi; Art Controversie; Art Foro competente. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Convenzione CL/05/205 Pagina # 11 / 11
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