FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CREDITOR INSURANCE N CL/06/030 PROPOSTA A LINEA SPA ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE, MALATTIA GRAVE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO, RICOVERO OSPEDALIERO E PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO ABBINATA A PRESTITI PERSONALI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Estratto delle Condizioni di Assicurazione; c) Glossario; d) Proposta di Assicurazione ; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Emesso in Roma il 31/03/2006 Unionvita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Viale Castro Pretorio, Roma Capitale Sociale ,00 i.v. P.IVA, C.F. e numero di iscrizione Reg. Imprese di Roma Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/94 G.U. n. 12 del 16/1/95 e n. 323 del 5/8/96 G.U. n. 193 d el 19/8/96 A Member Company of American International Group Fascicolo Informativo pagina 1 di 41

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La denominazione sociale della Compagnia è UNIONVITA ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in: Viale Castro Pretorio, ROMA Tel. 06/ Fax 06/ [email protected] La Compagnia è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n 1 del 29/12/1994 G.U. n 12 del 16/01/1995 e n 323 del 05/08/1996 G.U. n 193 del 19/08/1996. Unionvita S.p.A. appartiene al Gruppo AIG American International Group. La Società di revisione è KPMG S.p.A. con sede in Via Ettore Petrolini, ROMA. 2. Conflitto di interessi Unionvita S.p.A. che commercializza il presente contratto, appartiene al Gruppo AIG (American International Group). Non essendoci alcun riconoscimento di utilità derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, il presente contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi. La Società in ogni caso si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di accordi. B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata dell assicurazione è compresa tra i 6 e gli 84 mesi e corrisponde alla durata del piano di rimborso del finanziamento (definito in fase di sottoscrizione del contratto). La prestazione assicurativa consiste nell impegno dell Assicuratore a pagare, in caso di sinistro dell Assicurato, il capitale assicurato dovuto al Beneficiario indicato in polizza. Fascicolo Informativo pagina 2 di 41

3 La totalità del Premio versato dal Contraente viene utilizzato dall Assicuratore per far fronte ai rischi demografici previsti nel contratto, pertanto, in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del contratto i premi rimarranno totalmente acquisiti dall Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso. Prestazione in caso di Decesso In caso di Decesso (D) dell'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del Decesso Il Decesso deve avvenire prima del compimento del 71 anno di età dell Assicurato. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Malattia Grave In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65 anno di età. Carenza: non sono garantite le malattie gravi diagnosticate durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell inabilità, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo, ma per contro, la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Fascicolo Informativo pagina 3 di 41

4 Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Carenza: non prevista. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi dalla data del sinistro. Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, con durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di ricovero. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi e non aver compiuto il 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità per più periodi di RO distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Carenza: non prevista. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni consecutivi dalla data del sinistro. Prestazione in caso di Perdita Involontaria di Impiego In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 65 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Carenza: non sono garantiti i licenziamenti notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi dalla data del sinistro. Esclusioni Per Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, sono in ogni caso escluse dal Programma Assicurativo, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; Fascicolo Informativo pagina 4 di 41

5 di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di guerra o insurrezione; di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Sono altresì, escluse in ogni caso: Le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come, ad esempio, una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica; il suicidio dell Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Limitatamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. Massimale La somma massima garantita dall Assicuratore al Beneficia rio, qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui l Assicurato è titolare, è pari a: ,00 in caso di Decesso, Invalidità Permanente Totale o Malattia Grave; 775,00 al mese in caso di Inabilità Temporanea Totale, Perdita Involontaria d Impiego o Ricovero ospedaliero. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Si raccomanda all Assicurato di leggere attentamente il contenuto della dichiarazione di buono stato di salute e pieno impiego prima della sua sottoscrizione. 4. Premi Il premio unico e anticipato è calcolato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed al capitale assicurato. L importo di premio è pari allo 0,14% del capitale iniziale del finanziamento, moltiplicato per la sua durata espressa in mesi. L importo di premio, così calcolato, viene aggiunto all importo del Fascicolo Informativo pagina 5 di 41

6 finanziamento richiesto, in modo che il costo dell assicurazione venga ripartito su tutta la durata del piano di ammortamento. Il Contraente versa il premio alla Società in un unica soluzione a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a Unionvita S.p.A. - Banca Popolare Commercio & Industria - ABI CAB CIN F - C/C TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI Assicurazione Temporanea Caso Morte, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale al lavoro, Ricovero Ospedaliero e Perdita Involontaria di Impiego a premio unico medio e capitale decrescente IMPORTI DI PREMIO LORDO UNICO E ANTICIPATO Età: Qualsiasi Sesso: M/F Durata (anni) Capitale assicurato ,00 84,00 252,00 336,00 588, ,00 168,00 504,00 672, , ,00 336, , , , ,00 504, , , , ,00 588, , , ,00 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Per ciascun esercizio (01/01-31/12) la Società provvede ad effettuare un bilancio consolidato definitivo di tutti i contratti in vigore tra il Contraente e l Assicuratore nei tre mesi che seguono l incasso dei premi relativi al periodo di assicurazione considerato. Se il risultato finale è positivo, gli utili di competenza del Contraente verranno ad esso corrisposti, con bonifico bancario, nei 30 giorni successivi all approvazione, da parte del Contraente stesso, del bilancio consolidato definitivo dell esercizio; se il risultato finale è negativo, l importo complessivo della perdita viene riportato nel bilancio relativo all esercizio successivo. C INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi Non sono previsti costi aggiuntivi sul premio. 7. Misure e modalità di eventuali sconti Non sono previsti sconti. 8. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n 917/86 e successive modifiche. Fascicolo Informativo pagina 6 di 41

7 Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti: Premio per le garanzie del Ramo Vita (Decesso, Invalidità Permanente Totale e Malattia Grave): 40% del premio lordo; Premio per le garanzie del Ramo Danni (Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita Involontaria di Impiego): 60% del premio lordo. I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale (pari al 37,86% del premio lordo), la normativa fiscale italiana prevede, a favore dell Assicurato, una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 1.291,14 annue. D ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Il Contratto è automaticamente valido a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione di adesione e di buona salute / pieno impiego prima del compimento del 65 anno di età. Il Programma Assicurativo decorre dalle ore del giorno di erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso (preammortamento) 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la sua durata, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al pagamento da parte dell Assicuratore di una prestazione nell ambito delle garanzie D, IPT e MG; al compimento del 71 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, MG, ITT, RO e PII. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto, salvo diversa richiesta scritta da parte dell Assicurato. 10. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Contraente. In questo caso l Assicuratore s impegna a restituire il premio, eventualmente già pagato, al netto delle imposte. 11. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, devono essere forniti all Assicuratore gli appositi moduli prestampati, così come indicato nell Art. 8 dell Estratto delle Condizioni di Assicurazione Denuncia di sinistro. In caso di indennizzo l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Contraente entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. Ai sensi dell Art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, fatte salve specifiche disposizioni di legge. Fascicolo Informativo pagina 7 di 41

8 12. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 13. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Assicuratore: Unionvita S.p.A - Servizio Clienti Roma - Viale Castro Pretorio, 124 Tel. 06/ Fax 06/ [email protected] Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti Roma - Via del Quirinale, 21 Tel. 06/ corredando l esposto della documentazione rela tiva al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. Informativa in corso di contratto La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo. Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa a seguito di modifiche alla normativa applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione. UNIONVITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Dott. Piero Massimo Andreoni ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Fascicolo Informativo pagina 8 di 41

9 PER L ASSICURAZIONE DI PRESTITI PERSONALI DEFINIZIONI Assicuratore: Unionvita S.p.A. - Viale Castro Pretorio, Roma. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n 1 del 29/12/1994 G.U. n 12 del 16/01/1995 n 323 del 05/08/1996 G.U. n 193 del 19/08/1996. Contraente: Linea S.p.A. - Via Caldera, Milano. Beneficiario: la Contraente. Gli importi versati dall'assicuratore alla Contraente verranno da quest'ultima portati a credito dell'assicurato al fine di estinguere il suo debito. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie sotto definite: Decesso (D), Invalidità Permanente Totale (IPT), Malattia Grave (MG), Inabilità Temporanea Totale (ITT), Ricovero Ospedaliero (RO) e Perdita Involontaria d Impiego (PII). Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dall Assicuratore al Beneficiario. Art. 1 ASSICURATO L intestatario del contratto di finanziamento che, alla data della sua sottoscrizione, soddisfi i requisiti previsti nella clausola di adesione al Programma Assicurativo ed abbia aderito all assicurazione mediante specifica sottoscrizione della medesima clausola. Art. 2 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Il Programma Assicurativo decorre dalle ore del giorno di erogazione del finanziamento, o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso (preammortamento) 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la sua durata, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al pagamento da parte dell Assicuratore di una prestazione nell ambito delle garanzie D, IPT e MG; al compimento del 71 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, MG, ITT, RO e PII. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto, salvo diversa richiesta scritta da parte dell Assicurato. Art. 3 GARANZIE E PRESTAZIONI Fascicolo Informativo pagina 9 di 41

10 L IPT, la MG e l ITT sono valide senza limiti territoriali ma devono essere certificate da un medico che eserciti nell'unione Europea; il RO deve avvenire in una struttura ospedaliera dell Unione Europea; la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana. In caso di Decesso (D) dell'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del Decesso. Il D deve avvenire prima del compimento del 71 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. SOLO PER CHI NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITA LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO. In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65 anno di età. SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI. In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell inabilità, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo, ma per contro, la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Fascicolo Informativo pagina 10 di 41

11 SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI. In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, con durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di ricovero. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi e non aver compiuto il 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità per più periodi di RO distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO. In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 65 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Art. 4 MASSIMALE La prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui è titolare, è di ,00 in caso di D, IPT o MG e di 775,00 al mese in caso di ITT, RO o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Art. 5 - CARENZA Non sono garantite le malattie gravi diagnosticate e/o i licenziamenti notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Art. 6 PREMIO Fascicolo Informativo pagina 11 di 41

12 L importo di premio è pari allo 0,14% del capitale iniziale del finanziamento, moltiplicato per la sua durata espressa in mesi. L importo di premio, così calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto, in modo che il costo dell assicurazione venga ripartito su tutta la durata del piano di rimborso. Art. 7 ESCLUSIONI Per Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, sono in ogni caso escluse dal Programma Assicurativo, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di guerra o insurrezione; di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica; il suicidio dell Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Solo per la Perdita Involontaria di Impiego: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parzia li; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. Art. 8 DENUNCIA DI SINISTRO Fascicolo Informativo pagina 12 di 41

13 In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica al n , la Contraente invierà al denunciante i moduli da completare ed indicherà i documenti da trasmettere. L Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l Assicurato ad accertamenti medici e di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro (le pratiche verranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta entro i termini di legge (art c.c.). Art. 9 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Unionvita S.p.A. - Viale Castro Pretorio, Roma oppure via fax al numero o all indirizzo [email protected] Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Art. 10 RECESSO L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di erogazione del finanziamento, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente. GLOSSARIO Fascicolo Informativo pagina 13 di 41

14 Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente. Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Assicuratore: Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel contratto dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza (o sospensione del Programma Assicurativo): periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. Compagnia: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello del Contraente. Contraente: persona giuridica che stipula il contratto collettivo di assicurazione con la Compagnia e che versa alla Compagnia i premi pagati dagli Assicurati Contratto di assicurazione: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi accessori (diritti fissi): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (Es. decesso, invalidità totale e permanente,...). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dalla Società al beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente Totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell assicurato non dipendente da infortunio. Fascicolo Informativo pagina 14 di 41

15 Massimale: somma massima garantita dalla società al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Perdita Involontaria di Impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell assicurato. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Polizza collettiva: contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica per conto di un gruppo di Assicurati. Premio annuo: importo versato annualmente alla Società secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio complessivo (o lordo): importo complessivo da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti. Premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. Prestazione assicurata: somma che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Programma Assicurativo: insieme delle garanzie assicurative offerte dalla Società. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno della Società di erogare la prestazione assicurata. Riserva di carenza: importo che corrisponde alla parte dei premi raccolta durante il periodo di carenza e relativa ad un rischio futuro. Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società di Assicurazione : Vedi Assicuratore. Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). Fascicolo Informativo pagina 15 di 41

16 Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. Fascicolo Informativo pagina 16 di 41

17 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE N CL/06/030 PER L ASSICURAZIONE DEI PRESTITI PERSONALI stipulato tra: LINEA S.p.A. con sede in Milano Via Caldera, 21 - in seguito definita brevemente Contraente UNIONVITA S.p.A. con sede a Roma Viale Castro Pretorio, in seguito definita brevemente Società e Art. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dalla Società in base alle comunicazioni del Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurandi. Art. 2 GARANZIE DI ASSICURAZIONE L'assicurazione è regolata dalle disposizioni contenute nella presente Convenzione e nei Protocolli Finanziario ed Amministrativo ad essa allegati, relative alle seguenti garanzie: Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Malattia Grave (MG) solo per chi non esercita alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità Temporanea Totale (ITT) a seguito di infortunio o malattia, solo per i lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla legge Biagi; Perdita Involontaria d Impiego (PII) solo per i lavoratori dipendenti del settore privato; Ricovero Ospedaliero (RO) a seguito di infortunio o malattia, solo per i lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla legge Biagi. Il rischio delle garanzie IPT, MG e ITT deve essere necessariamente oggetto di un accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. Similmente, per il rischio della garanzia RO, il ricovero deve avvenire in una struttura ospedaliera dell Unione Europea. Il rischio della garanzia PII deve essere riscontrato all interno dei confini dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolato dal diritto italiano. Fascicolo Informativo pagina 17 di 41

18 Art. 3 CARATTERISTCHE DEI PRESTITI PERSONALI ASSICURATI Il Programma Assicurativo è composto da un pacchetto di garanzie, con adesione facoltativa, abbinato ai prestiti personali erogati da Linea S.p.A. La quotazione è stata fatta sulla base dei seguenti elementi: Durata massima: 84 mesi*; Durata media: 48 mesi; Durata minima: 6 mesi; Importo massimo: ,00; Rate di rimborso: rate mensili (senza differimento di rimborso); % massima di prestiti personali con doppio piano di ammortamento sul totale: 5%. *Il numero dei prestiti personali con durata da 61 ad 84 mesi non potrà superare il 10% del portafoglio. Se, a seguito dei controlli mensili effettuati sul portafoglio, dovesse emergere che le condizioni massime suindicate non sono state rispettate, la Società si riserva il diritto di modificare, ad ogni scadenza anniversaria della presente Convenzione, il relativo tasso di premio. Di tale modifica verrà comunque data immediata comunicazione al Contraente. Il Contraente si impegna inoltre ad informare la Società nel caso in cui si verifichino i seguenti cambiamenti: il piano di ammortamento dei nuovi prestiti personali differisca dallo standard (piano di ammortamento classico con rata di rimborso mensile costante senza valore residuo, anche detto piano alla francese ); i nuovi prestiti personali vengano distribuiti tramite una diversa rete di vendita o con una particolare distribuzione territoriale della stessa; modifica del target di assicurati (es: pensionati ecc..); ovvero nel caso intervengano altri elementi oggettivi che abbiano una correlazione diretta con il rischio del portafoglio. Art. 4 CONTRAENTE ASSICURATI - BENEFICIARIO Contraente: Linea S.p.A. prende la forma giuridica di Contraente delle singole assicurazioni, ne assume gli obblighi e ne esercita i relativi diritti. Assicurati: tutte le persone fisiche ed i rappresentanti legali di persone giuridiche firmatari del contratto di finanziamento purché, alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, abbiano già compiuto il 18 anno di età e non ancora il 65, a condizione che abbiano manifestato per iscritto la volontà di adesione firmando l apposita dichiarazione di buono stato di salute e di pieno impiego (per i lavoratori dipendenti). Nel caso di coobbligati nel contratto di finanziamento, si considera assicurato esclusivamente il firmatario del contratto / dichiarazione di buono stato di salute e di pieno impiego. Beneficiario: dell'assicurazione è in via esclusiva il Contraente ste sso, a compensazione delle somme dovute dall Assicurato. Art. 5 ASSUNZIONE DEI RISCHI CARENZA ESCLUSIONI Fascicolo Informativo pagina 18 di 41

19 Assunzione dei rischi: gli Assicurandi vengono assicurati dalla Società, senza necessità di compilare un questionario medico o sottoporsi a visita medica, a condizione di poter sottoscrivere, al momento della loro adesione al Programma Assicurativo, la dichiarazione di buono stato di salute e di pieno impiego (per i lavoratori dipendenti). Carenza: non sono garantiti un licenziamento notificato (garanzia PII) o una malattia grave diagnosticata (garanzia MG) durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Esclusioni: dalle garanzie D, IPT, MG, ITT e RO sono, in ogni caso, escluse le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di guerra o insurrezione; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Sono, altresì, esclusi in ogni caso: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica; le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; il suicidio dell assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Limitatamente alla garanzia PII, sono presi in considerazione solo ed esclusivamente i sinistri derivanti da perdita d impiego indipendente dalla volontà dell Assicurato (giustificato motivo oggettivo Legge n 604/1966 art. 3) ed a condizione che quest ultimo possa comprovare la sua assicurabilità relativamente a tale garanzia. Di conseguenza è esclusa ogni altra situazione di perdita d impiego ed in particolare: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim ; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di occupazione; le disoccupazioni parziali; Fascicolo Informativo pagina 19 di 41

20 le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. Art. 6 DECORRENZA DURATA DELL ASSICURAZIONE RECESSO Decorrenza: per ciascun Assicurato le singole garanzie assicurative decorrono dalle ore del giorno dell erogazione del prestito personale (giorno in cui l importo del prestito personale è effettivamente concesso) o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso (preammortamento), 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del prestito personale e rimangono in vigore per tutta la sua durata a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Durata: l assicurazione cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del prestito personale; al compimento del 71 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, ITT, MG, PII e RO; al pagamento della prestazione da parte della Società nell ambito delle garanzie decesso, IPT o MG. Rimborso anticipato del prestito personale : in caso di rimborso anticipato del prestito personale il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto, salvo diversa richiesta scritta da parte dell Assicurato. In caso di sinistro la prestazione assicurata verrà direttamente indennizzata all Assicurato / aventi diritto dell Assicurato, anziché al Contraente. Recesso: l Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di erogazione del prestito personale, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Contraente. In tal caso entro 30 giorni dalla notifica del recesso sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. Art. 7 PREMI DI ASSICURAZIONE Il tasso di premio unico comprensivo di tutte le garanzie, imposte governative incluse, corrisponde a: 0,14% x CI x N. Tale tasso è espresso in percentuale del capitale iniziale del prestito personale moltiplicato per la durata del piano di ammortamento espressa in mesi. Il premio viene raccolto dal Contraente alla data di erogazione del prestito personale; l importo del premio (indicato nell apposito spazio de l contratto di finanziamento) una volta calcolato, viene aggiunto all importo del prestito personale richiesto in modo che il costo dell assicurazione venga ripartito su tutta la durata del piano di ammortamento. Il versamento dei premi complessivi sarà effettuato da parte del Contraente entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese di competenza. Qualora l importo complessivo dei premi non risultasse equivalente a quello versato dal Contraente, si procederà alla regolazione positiva o negativa del premio direttamente sulla successiva scadenza mensile, secondo le medesime modalità. Art. 8 PRESTAZIONI ASSICURATE Fascicolo Informativo pagina 20 di 41

21 In caso di Decesso dell Assicurato a seguito di infortunio o malattia prima del compimento del 71 anno di età, la Società rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del prestito personale dovuto dall Assicurato, calcolato con riferimento alla data del decesso. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, prima del compimento del 65 anno di età, la Società rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del prestito personale, calcolato con riferimento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. In caso di diagnosi, fatta all Assicurato, di una delle Malattie Gravi (MG) elencate di seguito, prima del compimento del 65 anno di età, la Società rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del prestito personale, calcolato con riferimento alla data della prima diagnosi della MG. Per poter beneficiare di questa garanzia, è necessario, alla data della diagnosi della malattia grave, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Per malattia grave si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi garantite o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici garantiti: Cancro: tumore maligno caratterizzato da un'estensione ed una crescita incontrollata delle cellule maligne e dall'invasione dei tessuti. Questo include la leucemia (eccetto la leucemia linfocitica cronica), il linfoma ed i melanomi maligni, ma esclude i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.. Ictus: ogni episodio cerebrovascolare che produca una durevole complicazione per più di 24 ore ed includa un infarcimento del tessuto cerebrale, emorragia dei vasi craniali od embolia causata da un evento extra craniale. Deve essere presentata adeguata documentazione che sottolinei le cause di un deficit permanente neurologico. Sono specificatamente esclusi attacchi ischemici transitori. Infarto: la morte di una porzione del muscolo cardiaco in seguito ad un insufficiente afflusso sanguigno, che può manifestarsi con un prolungato dolore al petto, modifiche dell elettrocardiogramma ed un aumento del livello degli enzimi. Insufficienza renale cronica: stadio finale di una malattia renale dovuta ad un'insufficienza cronica irreversibile di entrambi i reni a funzionare in seguito alla quale l'assicurato deve sottoporsi a regolare dialisi peritoneale o emodialisi o trapianto renale. Intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronarica: intervento a cuore aperto intrapreso per correggere restringimenti o blocchi di due o più arterie coronariche attraverso l'innesto della vena safena o l innesto mammario interno, ma escludendo qualsiasi intervento non chirurgico, così come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser. Deve essere presentata adeguata documentazione, attraverso angiografia, che dimostri la necessità dell intervento. Trapianto dei principali organi: intervento come destinatario di un trapianto di cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo. L'organo donato deve provenire da fonte umana. In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) al lavoro dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia prima del compimento del 65 anno di età e con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), la Società rimborsa al Beneficiario, durante il periodo d inabilità temporanea totale comprovato, le rate mensili di rimborso dovute dopo la franchigia. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data in cui si verifica il sinistro, esercitare una professione di lavoro autonomo che produca reddito o dipendente del settore pubblico o una professione di lavoro atipico secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente dietro prescrizione medica prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata mensile è dovuta dalla Società allorché: l inabilità temporanea totale non sia più comprovata dal punto di vista medico; siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più periodi di Fascicolo Informativo pagina 21 di 41

22 inabilità temporanea totale distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se si verifica una nuova ITT, prima che siano trascorsi 60 giorni dal termine di una precedente inabilità temporanea totale al lavoro indennizzata, la nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo, ma per contro, la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà superare in ogni caso la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3), prima del compimento del 65 anno di età, che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), la Società rimborsa al Beneficiario, durante il periodo d inattività comprovato, le rate mensili di rimborso dovute dopo la franchigia. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia, è necessario, alla data della notifica del licenziamento esercitare una professione di lavoro dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore; aver superato il periodo di prova e comprovare un anzianità minima di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il proprio lavoro a seguito di un licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. L'importo di ogni rata di rimborso indennizzabile viene calcolato con riferimento alla data precedente quella della notifica del licenziamento. Nessuna nuova rata è dovuta dalla Società allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell Assicurato a seguito di infortunio o malattia, con durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e prima del compimento del 65 anno di età, la Società rimborsa al Beneficiario, durante il periodo di RO comprovato, le rate mensili di rimborso dovute dopo la franchigia. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di ricovero. Per poter benefic iare di questa garanzia è necessario, alla data del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo che produca reddito o dipendente del settore pubblico o una professione di lavoro atipico secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi Nessuna nuova rata è dovuta dalla Società allorché siano state indennizzate 6 mensilità consecutive per lo stesso periodo di RO continuativo (o 12 mensilità per periodi differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Per i lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà superare in ogni caso la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Prestazioni massime: qualunque sia il numero dei prestiti personali di cui l Assicurato è titolare, in caso di decesso, IPT e MG, la prestazione massima pagabile ad Assicurato è di ,00, mentre in caso di ITT, PII e RO, è di 775,00 al mese. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dalla prestazione pagabile. Art. 9 FORMA DELLA COMUNICAZIONE TRA LE PARTI Il Contraente invierà mensilmente alla Società un aggiornamento delle posizioni assicurate, tramite supporto informatico, secondo le disposizioni previste nel Protocollo Amministrativo allegato a questa Convenzione. Fascicolo Informativo pagina 22 di 41

23 Art. 10 OBBLIGHI E MODALITA DI CONSEGNA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALL ASSICURATO Il Contraente si impegna a consegnare all Assicurato l Estratto delle Condizioni di Assicurazione e dell Informativa sulla Privacy (D.lgs 196/2003). L Assicurato ha in ogni caso facoltà di prendere visione dell intero Fascicolo Informativo depositato presso il Contraente. Il Contraente si impegna, altresì, a vigilare sul rispetto dell obbligo di informativa e di consegna dei documenti informativi all Assicurato da parte della propria rete commerciale. Art. 11 TERMINI DELL ACCORDO TRA LE PARTI Resta inteso che eventuali future statuizioni dell ISVAP (Autorità di Controllo) troveranno automatica applicazione nella presente Convenzione. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione al Contraente. Art. 12 OBBLIGHI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI In relazione al trattamento di dati personali, eventualmente anche sensibili, riguardanti gli Aderenti o Assicurati, loro familiari, parenti o comunque Beneficiari della presente Convenzione, il Contraente si impegna a: a) raccogliere e trattare tali dati soltanto per le finalità e con le modalità strettamente necessarie all esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, conformandosi pienamente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito la Normativa sulla privacy ); b) curare, per conto della Società e con specifico riferimento al trattamento dei predetti dati personali, l adempimento di ogni obbligo richiesto dalla Normativa sulla privacy in relazione alle attività oggetto del contratto ed, in particolare, degli obblighi di informativa alle persone cui si riferiscono i dati ed, ove previsto, dell acquisizione del loro consenso, secondo le prassi e la modulistica indicate dalla presente Convenzione o comunque dalla Società; c) non divulgare o cedere a terzi i dati personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza nell ambito delle Attività, comunicando tali dati nei limiti stabilit i nella presente Convenzione o preventivamente autorizzati dalla Società ed adottando ogni misura idonea ad assicurare la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati. Il Contraente dichiara inoltre di essere informato che i propri dati personali saranno necessariamente oggetto di trattamento da parte di strutture e personale preposti dalla Società, anche mediante strumenti elettronici, per l esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione e dai connessi adempimenti amministrativi, secondo le modalità e nei limiti indicati nella medesima Convenzione. Il Contraente potrà in qualunque momento rivolgersi a Unionvita, presso V.le Castro Pretorio, n. 124, per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati personali e per l esercizio degli altri diritti previsti dalla Normativa sulla Privacy (art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196). Fascicolo Informativo pagina 23 di 41

24 Art. 13 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione viene stipulata per la durata di mesi 9, con effetto dalle ore del 01/04/2006 e termine alle ore del 31/12/2006. Successivamente alla suddetta data essa si intenderà tacitamente rinnovata per un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi con almeno 3 mesi di preavviso sulla scadenza annuale del contratto. Le Parti si riservano comunque la facoltà di modificare, di comune accordo, i termini della presente Convenzione prima di ogni scadenza anniversaria o nel caso in cui intervengano sostanziali modifiche nelle caratteristiche dei prestiti personali erogati definite nell Art. 3 Caratteristiche dei prestiti personali assicurati. In quest ultimo caso la Convenzione rimarrà in vigore alle presenti condizioni esclusivamente per quegli Assicurati che alla data delle modifiche si trovino già inclusi in garanzia. Il Contraente si impegna in ogni caso a dare comunicazione a tutti gli Assicurati delle eventuali variazioni intervenute. Art. 14 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI Tutti i sinistri subiti dall Assicurato devono essere denunciati al Contraente nel più breve termine possibile secondo la procedura descritta e le disposizioni previste nel Protocollo Amministrativo allegato a questa Convenzione. La Società procederà alla definizione del sinistro ed alla successiva eventuale liquidazione della somma assicurata dopo aver ricevuto la documentazione completa, così come descritta nel Protocollo Amministrativo allegato a questa Convenzione. La Società si riserva in ogni caso il diritto di far sottoporre l Assicurato ad accertamenti medici in caso di IPT, ITT, MG e RO. Art CONTROVERSIE In caso di divergenze sulla natura dell evento o sulla misura dell indennizzo, le Parti si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della presente Convenzione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dal Contraente entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dal Contraente, dopodiché la Società comunica al Contraente entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione ove sia la residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Fascicolo Informativo pagina 24 di 41

25 Art. 16 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Unionvita S.p.A. - Viale Castro Pretorio, Roma oppure via fax al numero o all indirizzo [email protected] Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attrib uzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Art. 17 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del Convenuto. Emessa in Roma, addì, 31/03/2006 in due originali ad un unico effetto. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Il Contraente dichiara inoltre di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell Art del Codice Civile, le disposizioni della Convenzione qui richiamate: Art. 2 Garanzie di Assicurazione; Art. 3 Caratteristiche dei prestiti personali assicurati; Art. 6 Decorrenza - Durata dell assicurazione - Recesso; Art. 9 Forma delle comunicazioni tra le Parti; Art. 10 Obblighi e modalità di consegna delle condizioni all Assicurato; Art. 13 Durata della Convenzione; Art. 14 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi; Art. 15 Controversie; Art. 17 Foro competente. IL CONTRAENTE Il sottoscritto Contraente dichiara, altresì, di aver preso visione e ricevuto copia del Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. IL CONTRAENTE Fascicolo Informativo pagina 25 di 41

26 PROTOCOLLO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE N CL/06/030 PREMESSA Il presente Protocollo stipulato tra Contraente e Società ha lo scopo di precisare le disposizioni di carattere finanziario relative alla Convenzione n CL/06/030 ed ha effetto alla stessa data indicata nella sopra citata Convenzione. In caso di disdetta della Convenzione n CL/06/030, il presente Protocollo perderà automaticamente validità dalla medesima data, rimanendo applicabile alle condizioni e nei limiti più avanti specificati. Contraente e Società convengono che tutte le controversie o contestazioni derivanti dal presente Protocollo vengano disciplinate secondo le norme e sulla base delle procedure previste nella Convenzione n CL/06/030. I. TASSI DI PREMIO UNICO I tassi di premio previsti dalla Convenzione n CL/06/030 sono quelli più avanti riepilogati. I premi unici anticipati sono espressi in percentuale del capitale iniziale di ogni finanziamento moltiplicato per la durata del piano di ammortamento espressa in mesi. Tali premi sono raccolti dal Contraente alla data di erogazione del finanziamento. L importo del premio, una volta calcolato, viene poi aggiunto all importo del finanziamento richiesto in modo che il costo dell assicurazione venga ripartito, per l Assicurato, su tutta la durata del finanziamento. TASSI DI PREMIO UNICO LORDO Decesso 0,0450% Invalidità Permanente Totale 0,0080% Inabilità Temporanea Totale / Perdita Involontaria Impiego / Ricovero Ospedaliero 0,0840% Malattia Grave 0,0030% TOTALE 0,1400% 1. FLUSSI TRA CONTRAENTE E SOCIETÀ Il Versamento dei premi alla Società: il versamento mensile dei premi complessivi sarà effettuato da parte del Contraente entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa di ogni mese di competenza. Tale versamento sarà calcolato sulla base della seguente formula: Fascicolo Informativo pagina 26 di 41

27 FLUSSI FINANZIARI INCASSO PREMI (BASE MENSILE) (A) Totale premi unic i, al lordo delle imposte, raccolti durante il mese di competenza per l insieme delle operazioni effettuate con l assicurazione durante il periodo (B) Totale delle spese di acquisizione calcolato sulla base del totale dei premi al netto delle imposte, raccolti durante il mese di competenza per l insieme delle operazioni effettuate con l assicurazione durante il periodo C) Flusso finale = (A) (B) = FLUSSO MENSILE DA TRASFERIRSI DAL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ CONTRAENTE (+) ( ) (+) Qualora l importo complessivo dei premi calcolato non risultasse equivalente a quello versato dal Contraente, si procederà alla regolazione positiva o negativa del premio direttamente sul successivo flusso mensile. II. COMPETENZE I tassi di premio indicati nella Convenzione n CL/06/030 comprendono: Per LINEA S.p.A.: le spese di acquisizione calcolate sull ammontare dei premi netti. SPESE DI ACQUISIZIONE IN % DEI PREMI NETTI Spese di Acquisizione 71,00% Per la SOCIETÀ: le spese di gestione (caricamenti) calcolate sull ammontare dei premi netti. SPESE DI GESTIONE IN % DEI PREMI NETTI Spese di gestione 6,00% Diritti di polizza: i diritti di polizza sono calcolati sull ammontare dei premi netti relativi alle garanzie D, IPT e MG. Alla data in cui viene redatto questo Protocollo sono i seguenti: DIRITTI DI POLIZZA IN % DEI PREMI NETTI Diritti di polizza 2,50% Per lo STATO: le imposte di assicurazione calcolate sull ammontare dei premi netti (garanzie ITT, PII e RO). Alla data in cui viene redatto questo Protocollo le imposte sono le seguenti: IMPOSTE DI ASSICURAZIONE IN % DEI PREMI NETTI Imposte 2,50% In caso di variazione del tasso delle imposte di legge applicabile, verranno automaticamente effettuate le necessarie modifiche dei premi precedentemente indicati. III. BILANCIO OPERATIVO 1. DETERMINAZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO RELATIVO ALLE SINGOLE GARANZIE ASSICURATIVE INSERITE NELLA CONVENZIONE N CL/06/030 Per ciascun esercizio, la Società provvede ad effettuare un bilancio definitivo per l esercizio (N) nei tre mesi che seguono l incasso dei premi relativi al periodo assicurativo considerato. Fascicolo Informativo pagina 27 di 41

28 A) ELEMENTI DI BILANCIO BILANCIO CL/06/030 (globale e per singola garanzia) Entrate Premi totali netti imposte relativi all esercizio corrente (+) Riserve sinistri alla chiusura dell esercizio precedente (+) Riserve premi relative alla chiusura dell esercizio precedente (+) Interessi da calcolarsi sulle riserve (premi e sinistri) (+) Uscite Spese di acquisizione (-) Spese di gestione della Società (caricamenti) (-) Sinistri pagati nell esercizio corrente (-) Riserve sinistri alla chiusura dell esercizio corrente (-) Riserve premi alla chiusura dell esercizio corrente (-) Risultato dell esercizio (R) (+) (-) B) NATURA DELLE RISERVE E CALCOLO DEGLI INTERESSI Riserve premi RPU: Riserva di premio unico Questa riserva corrisponde alla parte dei premi unici relativa ad un rischio futuro. Riserve sinistri RSDI: Riserva sinistri da indennizzare Questa riserva corrisponde all importo degli indennizzi già calcolati relativamente a sinistri denunciati prima della data di chiusura del bilancio operativo, ma non ancora pagati a quella data. RSAD: Riserva sinistri avvenuti ma non ancora denunciati Questa riserva è relativa ai sinistri avvenuti prima della data di chiusura del bilancio operativo, ma non ancora denunciati a quella data. Sarà determinata sulla base della realtà statistica delle denunce di sinistri sul portafoglio, aggiornata costantemente. La metodologia e tutti gli elementi statistici utilizzati saranno allegati al bilancio operativo e saranno oggetto di una convalida da parte del Contraente. Resta inteso che la Società metterà a disposizione del Contraente o di un perito, dallo stesso incaricato, tutti gli elementi necessari ad una corretta valutazione di questa Riserva. Interessi da calcolarsi sulle riserve (premi e sinistri): questa voce viene calcolata al momento della redazione del bilancio operativo, applicando il tasso tecnico alla media aritmetica tra l importo delle riserve (premi e sinistri) alla chiusura dell esercizio precedente (inizio esercizio) e quelle alla chiusura dell esercizio corrente (fine esercizio). 2. DETERMINAZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO CONSOLIDATO DI TUTTI I CONTRATTI IN VIGORE TRA IL CONTRAENTE E LA SOCIETÀ Per ciascun esercizio, la Società provvede ad effettuare un bilancio consolidato di tutti i contratti in vigore tra il Contraente e la Società definitivo per l esercizio (N) nei tre mesi che seguono l incasso Fascicolo Informativo pagina 28 di 41

29 dei premi relativi al periodo di assicurazione considerato per l insieme delle Convenzioni stipulate tra il Contraente e la Società. A) ELEMENTI CONSOLIDATI DI BILANCIO BILANCIO CONSOLIDATO (globale e per singola garanzia) Entrate Premi totali consolidati netti imposte relativi all esercizio corrente (+) Riserve consolidate sinistri alla chiusura dell esercizio precedente (+) Riserve consolidate premi alla chiusura dell esercizio precedente (+) Interessi consolidati da calcolarsi sulle riserve (premi e sinistri) (+) Uscite Spese di acquisizione consolidate (-) Spese di gestione consolidate della Società (caricamenti) (-) Sinistri consolidati pagati nell esercizio corrente (-) Riserve consolidate sinistri alla chiusura dell esercizio corrente (-) Riserve consolidate premi alla chiusura dell esercizio corrente (-) Risultato consolidato dell esercizio (RP) (+) (-) Perdita relativa all esercizio precedente (solo nel caso in cui risulti) (-) Risultato consolidato (R) (+) (-) Accredito / Addebito riserva di stabilità - solamente in chiusura di esercizio (-) (+) Risultato finale consolidato dell esercizio (RF) - solamente in chiusura di esercizio (+) (-) B) RISERVA DI STABILITÀ Principio: verrà costituita una riserva di stabilità per stabilizzare i risultati del bilancio consolidato nel tempo ed evitare che venga influenzato da variazioni errate dovute a fenomeni atipici e momentanei. CALCOLO DELLA RISERVA DI STABILITÀ Ammontare della Riserva di stabilità ad inizio esercizio (S0) Interessi accrediti alla riserva di stabilità (I) - solamente alla chiusura dell esercizio corrente. (+) Accredito / Addebito solamente a termine esercizio. (+) (-) Ammontare della Riserva di stabilità a termine esercizio (S1) Plafond (P): l importo della riserva di stabilità non può superare il 25% del totale dei premi consolidati dell esercizio corrente sottratte le spese di acquisizione consolidate e le spese di gestione consolidate di competenza della Società. Interessi: l importo della riserva di stabilità è accreditato, al momento della redazione del bilancio consolidato di fine esercizio, di un interesse determinato con il 75% del tasso d interesse netto medio relativo agli attivi a copertura della riserva di stabilità per l esercizio considerato, calcolato sul totale della riserva di stabilità ad inizio esercizio. Accredito / Addebito: di seguito vengono illustrati i cinque casi tipo dipendenti dal risultato (R) del bilancio consolidato, dal livello (S0) della Riserva di stabilità ad inizio esercizio, dal totale degli interessi accreditati alla riserva di stabilità (I) e dal livello del plafond (P) della riserva. Se (R)>0 e {(S0)+(I)+[10% di (R)]}<(P): Fascicolo Informativo pagina 29 di 41

30 l importo accreditato alla riserva di stabilità alla redazione del bilancio consolidato sarà pari a: 10% di (R) Se (R)>0 e [(S0)+(I)]>(P): l eccedenza della riserva di stabilità è prelevata e concorre ad aumentare il risultato finale consolidato (RF), alla redazione del bilancio consolidato, con un importo pari a: [(S0)+(I)]-(P) Se (R)>0 e {(S0)+(I)+[10% di (R)]}>(P) con [(S0)+(I)]<(P): l importo accreditato alla riserva di stabilità alla redazione del bilancio consolidato sarà pari a: {(P)-[(S0)+(I)]} Se (R)<0 e [(R)+(I)+(S0)]>0: l importo prelevato dalla riserva di stabilità alla redazione del bilancio consolidato per compensare la perdita sarà pari a: (-R) Se (R)< 0 e [(R)+(I)+(S0)]<0: l intera riserva di stabilità è prelevata alla redazione del bilancio consolidato per compensare parzialmente la perdita, per un importo pari a: [(I)+(S0)] IV. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI La partecipazione agli utili è determinata in funzione del risultato finale consolidato di bilancio (RF) - positivo o negativo - di fine esercizio, secondo il seguente schema: Se (RF) > 0 Il 80% di (RF) è di competenza del Contraente a titolo di partecipazione agli utili; tale importo viene corrisposto nei 30 giorni successivi all approvazione da parte del Contraente del bilancio consolidato definitivo dell esercizio; Il rimanente 20% di (RF) è di competenza della Società. Se (RF) < 0 L importo complessivo della perdita (RF) viene riportato nel bilancio relativo all esercizio successivo. V. DISDETTA DELLA CONVENZIONE In caso di disdetta della Convenzione n CL/06/030, le situazioni in essere a questa data verranno regolate secondo quanto convenuto tra Contraente e Società, sulla base di una delle seguenti ipotesi. Fascicolo Informativo pagina 30 di 41

31 1. PRIMA IPOTESI : mantenimento della copertura fino alla scadenza di ciascun finanziamento Come previsto dalla Convenzione n CL/06/030, la Società mantiene in vigore la copertura successivamente alla data di disdetta (da tale data non potrà però avvenire alcuna nuova adesione) fino alla scadenza di ciascun finanziamento già assicurato ed indennizzerà i sinistri avvenuti fino a quest ultima data, a condizione che i premi relativi a questi Assicurati continuino ad essere corrisposti regolarmente dal Contraente alla Società: Le disposizioni previste dalla Convenzione n CL/06/030 e dal presente Protocollo si intendono integralmente applicabili. Il bilancio relativo all ultimo esercizio viene redatto dalla Società successivamente al raggiungimento della scadenza dell ultimo finanziamento. Le riserve sinistri, costituite alla data di chiusura dell ultimo esercizio, spettano alla Società. All atto dell estinzione della totalità dei rapporti per tutte le Convenzioni tra Contraente e Società ed a condizione che non sussista più alcuna copertura valida, l 80% dell importo totale della riserva di stabilità viene versato al Contraente. 2. SECONDA IPOTESI: limitazione della copertura ai soli sinistri accaduti antecedentemente alla data di disdetta della Convenzione La Società si impegna ad indennizzare i soli sinistri avvenuti antecedentemente alla data di disdetta della Convenzione: Le disposizioni contenute nella Convenzione n CL/06/030 ed il presente Protocollo cessano di avere validità, fatta eccezione per l indennizzabilità dei sinistri accaduti in data antecedente alla disdetta della Convenzione. Il nuovo Assicuratore scelto dal Contraente prende a suo carico tutte le adesioni in corso di validità alla data di disdetta della Convenzione, alle medesime condizioni, e si assume l onere relativo ai sinistri che verranno denunciati successivamente alla disdetta della Convenzione. I premi pagati per garantire un periodo di rischio successivo alla data di disdetta della Convenzione, sono di competenza del nuovo Assicuratore. Il bilancio operativo relativo all ultimo esercizio è chiuso alla data di disdetta. Le riserve sinistri esistenti alla chiusura dell ultimo esercizio, spettano alla Società. All atto dell estinzione della totalità dei rapporti per tutte le Convenzioni tra Contraente e Società ed a condizione che non sussista più alcuna copertura valida, l 80% dell importo totale della riserva di stabilità viene trasferito al nuovo Assicuratore, o, in difetto, versato al Contraente. 3. TERZA IPOTESI: trasferimento della Conve nzione e dei relativi impegni ad altro Assicuratore La Società trasferisce tutte le adesioni in corso di validità alla data di disdetta della Convenzione, e tutti gli impegni relativi ai sinistri avvenuti antecedentemente alla suddetta data: Le disposizioni contenute nella Convenzione n CL/06/030 ed il presente Protocollo cessano di avere validità e di produrre effetti. Il nuovo Assicuratore scelto dal Contraente prende a suo carico tutte le adesioni in corso di validità alla data di disdetta della Convenzione, alle medesime condizioni, e si assume l onere relativo alla totalità dei sinistri già denunciati e futuri, fatta eccezione ai sinistri in contenzioso a questa data. I premi pagati per garantire un periodo di rischio successivo alla data di disdetta della Convenzione, sono di competenza del nuovo Assicuratore. Fascicolo Informativo pagina 31 di 41

32 Il bilancio operativo relativo all ultimo esercizio è chiuso alla data di disdetta. Le riserve sinistri esistenti alla chiusura dell ultimo esercizio, vengono trasferite al nuovo Assicuratore. All atto dell estinzione della totalità dei rapporti per tutte le Convenzioni tra Contraente e Società ed a condizione che non sussista più alcuna copertura valida, l 80% dell importo totale della riserva di stabilità viene trasferito al nuovo Assicuratore, o, in difetto, versato al Contraente. La Società si impegna a ricordare per iscritto al Contraente le differenti ipotesi sopra riportate. In mancanza di accordo tra le Parti relativamente alla seconda od alla terza ipotesi od in assenza di risposta scritta da parte del Contraente entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione da parte della Società, verrà applicata automaticamente la prima ipotesi. LE PARTI, AVENDO PIENA CONOSCENZA DEI TERMINI CONTENUTI NEL PRESENTE PROTOCOLLO FINANZIARIO, DICHIARANO DI ACCETTARNE INTEGRALMENTE LE CONDIZIONI E LE SINGOLE CLAUSOLE. Redatto in Roma, addì 31/03/2006, in due originali ad un unico effetto. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Fascicolo Informativo pagina 32 di 41

33 PROTOCOLLO AMMINISTRATIVO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE N CL/06/030 PREMESSA Il presente Protocollo stipulato tra Contraente e Società ha lo scopo di precisare le disposizioni di carattere amministrativo relative alla Convenzione n CL/06/030 ed ha effetto alla stessa data indicata nella sopra citata Convenzione. Il Protocollo definisce i compiti amministrativi assunti direttamente dalla Società e quelli delegati al Contraente, ovvero specificatamente: raccolta delle adesioni, raccolta e versamento dei premi, ricezione delle denunce di sinistro. In caso di disdetta della Convenzione n CL/06/030, il presente Protocollo perderà automaticamente validità dalla medesima data; Contraente e Società decideranno di comune accordo se continuare ad utilizzare le medesime modalità amministrative preesistenti alla data di disdetta o definirne delle nuove che garantiscano la prosecuzione delle coperture in essere senza soluzione di continuità. Contraente e Società convengono che tutte le controversie o contestazioni derivanti dal presente Protocollo vengano disciplinate secondo le norme e sulla base delle procedure previste nella Convenzione n CL/06/030. I. ADEMPIMENTI PER L ADESIONE 1. MODALITÀ DI ADESIONE L assicurazione viene proposta dal Contraente o da quelle persone a questo delegate. Tale proposta viene formulata contestualmente alla richiesta di erogazione di prestiti personali distribuiti da Linea S.p.A. 2. FORMULA DI ADESIONE L inclusione nel Programma Assicurativo si perfeziona nel contratto di finanziamento; infatti il contratto di finanziamento comprende l Estratto delle Condizioni di Assicurazione rivolto agli Assicurandi. Per aderire, il richiedente dovrà in primo luogo prendere conoscenza delle condizioni di adesione e dare il suo consenso all assicurazione media nte specifica sottoscrizione della relativa clausola, a condizione di soddisfare i requisiti previsti dalla seguente dichiarazione: non ho ancora compiuto 65 anni di età; non sono assente dal lavoro o in attività parziale a seguito di infortunio o malattia; nel corso degli ultimi 12 mesi, non sono stato assente dal lavoro per più di 30 giorni (consecutivi o non), né ricoverato in ospedale per più di 10 giorni consecutivi; non ho mai subito una riabilitazione funzionale per infortunio, né sono titolare di una pensione d'invalidità. Inoltre, nel caso di lavoratore dipendente del settore privato, dichiaro di esercitare un attività lavorativa retribuita e di non avere ancora ricevuto dal mio datore di lavoro alcuna contestazione Fascicolo Informativo pagina 33 di 41

34 disciplinare, intimazione o comunicazione nella quale vengo individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di Mobilità, di Cassa Integrazione o di licenziamento. 3. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA Il Contraente, con i suoi partners delegati alla distribuzione dei prestiti personali, si impegna ad organizzare un servizio di informazioni per fornire in maniera chiara e sintetica consigli ed assistenza ai propri clienti relativamente al contenuto del Programma Assicurativo e alle garanzie proposte. La Società si impegna a fornire al Contraente un sostegno metodologico a tal fine. È fatta particolare raccomandazione di specificare al richiedente sia le condizioni di adesione, sia le garanzie per le quali lo stesso sarà assicurato: a) Assicurandi di età compresa tra 18 e 65 anni alla data di adesione Il titolare principale del prestito personale manifesta la propria volontà di adesione al Programma Assicurativo relativo alla Convenzione n CL/06/030 firmando l apposita dichiarazione, purché abbia almeno 18 anni e non abbia ancora compiuto il 65 anno di età. La validità della copertura è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente all atto della sottoscrizione del Programma Assicurativo. Il Contraente, con i suoi partners, si impegna ad informare i propri clienti sulle formalità di adesione, e ad adottare tutte le disposizioni in proprio potere al fine di fornire un informazione chiara e trasparente sull esistenza del Programma Assicurativo, sulle sue condizioni e sulle sue modalità. b) Assicurandi di età superiore ai 65 anni alla data di adesione Il titolare principale del prestito personale che abbia già compiuto il 65 anno di età all atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento è automaticamente escluso dal Programma Assicurativo. Il Contraente ed i suoi partners devono prontamente informarlo della sua non assicurabilità. 4. CONTROLLI PRELIMINARI EFFETTUATI DAL CONTRAENTE PRIMA DELLA REGISTRAZIONE DELLE ADESIONI Il Contraente beneficia di una delega totale da parte della Società relativamente all adesione dei richiedenti. La Società pertanto non può rifiutarsi di accettare la copertura delle persone la cui adesione sia stata registrata in ottemperanza delle regole più avanti specificate, le quali presuppongono che il Contraente effettui in maniera analitica una serie di controlli preliminari: a) Età Sono assicurabili esclusivamente i titolari di prestito personale la cui età, alla data di sottoscrizione del Programma Assicurativo, è compresa nei limiti previsti dalla Convenzione n CL/06/030 (più di 18 e meno di 65 anni). Di conseguenza, il Contraente si impegna a registrare unicamente quelle adesioni che risultino conformi ai limiti anagrafici stabiliti. Le adesioni degli Assicurandi che non soddisfino le condizioni anagrafiche sopra specificate, non possono essere accettate dal Contraente con l obbligo di informare gli Assicurandi del rigetto della loro adesione. b) Firma del contratto di finanziamento Il Contraente si impegna a registrare unicamente le adesioni dei titolari di prestito personale il cui contratto sia stato validamente sottoscritto. Fascicolo Informativo pagina 34 di 41

35 c) Volontà di adesione Il Contraente si impegna a registrare unicamente le adesioni dei titolari di prestito personale a condizione che abbiano manifestato per iscritto la volontà di adesione firmando l apposita dichiarazione. d) Data apposta nel contratto di prestito personale Il Contraente dovrà verificare che sul contratto di finanziamento venga contestualmente apposta la data effettiva. Nel caso in cui ciò non avvenga, l adesione sarà comunque accettata a condizione che il Contraente abbia deciso, nonostante tutto, l erogazione del prestito personale. 5. ACCETTAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ADESIONI Ciascun contratto di finanziamento sottoscritto è sistematicamente archiviato dal Contraente, dopo che sia stata consegnata copia al cliente con l Estratto delle Condizioni di Assicurazione. a) Accettazione in copertura da parte del Contraente Nessun documento cartaceo è trasmesso alla Società nell ambito della procedura di accettazione: l originale del contratto di finanziamento che include la formula di adesione alla Convenzione n CL/06/030 è conservata dal Contraente nell archivio delle posizioni assicurate ed una copia di tale documento sarà consegnata alla Società in caso di sinistro. L accettazione in copertura dell Assicurando è delegata totalmente al Contraente; tale accettazione è automatica se il Contraente ha verificato la sussistenza dei requisiti specificati nel precedente articolo; in tal caso infatti non dovrà essere inviato alcun tipo di documentazione alla Società. Il contratto di finanziamento vale come certificato di assicurazione nei confronti degli Assicurati; la conferma dell accettazione è formalizzata con l erogazione del prestito personale «con assicurazione» da parte del Contraente e con il conseguente prelievo del relativo premio. b) Registrazione da parte del Contraente Le adesioni accettate sono registrate progressivamente dal Contraente nei suoi archivi. Il Contraente ha l obbligo di inviare mensilmente alla Società, nei primi venti giorni del mese successivo rispetto a quello di competenza (M+1), due archivi di tipo informatico contenenti il riepilogo delle posizioni assicurate nel mese di competenza (M) e le eventuali posizioni la cui disdetta sia avvenuta durante il medesimo mese. Le caratteristiche tecniche di tali archivi informatici saranno determinate con accordo tra il Contraente e la Società. La Società si impegna formalmente ad utilizzare le informazioni contenute in questi archivi unicamente per quanto attiene all applicazione della Convenzione n CL/06/030, così come convenuto con il Contraente, in totale conformità e rispetto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003. In particolare è fatto esplicito divieto alla Società di utilizzare tali informazioni per fini commerciali propr i o di terzi, salvo differenti accordi intervenuti con il Contraente. A1 - Archivio delle posizioni assicurate (tale archivio è composto dalla totalità delle nuove posizioni assicurate alla data corrispondente all ultimo giorno del mese di competenza): 1. Numero del contratto di finanziamento; 2. Cognome; 3. Nome; Fascicolo Informativo pagina 35 di 41

36 4. Data di nascita; 5. Sesso; 6. Indirizzo; 7. Attività professionale esercitata; 8. Data di adesione al Programma Assicurativo (erogazione del prestito personale); 9. Data di scadenza prevista del prestito personale; 10. Capitale iniziale del prestito personale; 11. Tasso di interesse annuo applicato (T.A.N.); 12. Durata dell ammortamento espresso in mesi; 13. Data del prelievo rata mensile; 14. Data di scadenza prima rata; 15. Capitale finanziato; 16. Importo rata mensile di rimborso normale (senza premio assicurativo); 17. Premio al lordo delle imposte; 18. Importo rata mensile di rimborso (premio assicurativo incluso). II. PREMI I premi unici anticipati sono raccolti dal Contraente alla data di erogazione del prestito personale. L importo del premio, una volta calcolato, viene poi aggiunto all importo del prestito personale richiesto in modo che il costo dell assicurazione venga ripartito, per l Assicurato, su tutta la durata del prestito personale. Il versamento dei premi complessivi raccolti nel mese di competenza viene effettuato da parte del Contraente entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso, sulle seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare Commercio ed Industria Ag. 67 Roma Margherita ABI: CAB: C/C:1899. III. SINISTRI 1. PROCEDURA DI DENUNCIA 1. Formalità preliminari In caso di sinistro, il denunciante deve chiamare il più presto possibile il servizio commerciale del Contraente al numero telefonico indicato nell Estratto delle Condizioni di Assicurazione al fine di ottenere ogni dettagliata informazione sulle modalità di denuncia. A seguito di questa telefonata, il Contraente, dopo aver verificato la posizione del cliente (esistenza di un capitale residuo e adesione al Programma Assicurativo), invierà al denunciante i seguenti documenti, predisposti dalla Società: un modulo di denuncia prestampato specifico per ogni tipo di sinistro (Decesso, IPT, ITT, MG, PII e RO), da compilare dal denunciante in ogni sua parte e da spedire al Contraente; un modulo di rapporto medico prestampato da compilare a cura del medico che ha constatato il decesso, l invalidità, l inabilità o la malattia grave; l informativa / consenso ai sensi del decreto 196/2003 da restituire firmata. Fascicolo Informativo pagina 36 di 41

37 2. Forma della denuncia e documenti giustificativi Solo le denunce ricevute in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti si considerano valide, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti. 2. SINISTRI RICEVUTI DIRETTAMENTE DALLA SOCIETÀ Per ogni denuncia di sinistro che sarà ricevuta direttamente dalla Società, sarà inviato al Contraente una «scheda relativa al sinistro» ad uso amministrativo interno tramite il sistema che garantisce maggiore rapidità (fax o altro). Questa scheda del sinistro, il cui formato sarà predefinito da un accordo tra Contraente e Società, dovrà contenere tutte le informazioni necessarie al Contraente per effettuare la pre-convalida (vedere capitolo seguente). Questa procedura permette di ottimizzare la circolazione delle informazioni senza tuttavia alterare la rapidità di trattamento delle pratiche. 3. PRE-CONVALIDA DA EFFETTUARSI DAL CONTRAENTE PRIMA DELL INVIO DELLA PRATICA ALLA SOCIETÀ Al momento del ricevimento della denuncia di sinistro, il Contraente deve effettuare una preconvalida della pratica relativa alla posizione assicurata, prima di provvedere all invio della denuncia alla Società. Il Contraente dovrà inviare alla Società, unitamente alla pratica preconvalidata, la documentazione relativa all adesione al Programma Assicurativo da parte dell Assicurato che ha subito il sinistro; ciò costituisce un punto fondamentale nella procedura di preparazione delle pratiche sinistri. La pre-convalida comporta la conformità delle pratiche sinistri ai seguenti punti: a) Il prestito personale deve risultare assicurato Per ogni denuncia di sinistro ricevuta, qualunque sia la natura del medesimo, il Contraente dovrà accertare che il relativo prestito personale sia assicurato nell ambito della Convenzione n CL/06/030. Ciò può essere effettuato inizialmente con una semplice verifica del numero del contratto di finanziamento e dell archivio delle posizioni assicurate. Se al numero di un contratto di finanziamento non corrisponde un titolare assicurato, il Contraente ha l obbligo di informare il denunciante che il sinistro non può essere accettato in quanto il titolare del prestito personale non ha aderito alla Convenzione n CL/06/030. La ragione del rigetto dovrà essere esplicitata in una comunicazione inviata al denunciante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. b) Il prestito personale deve evidenziare un capitale residuo alla data del sinistro Il Contraente dovrà assicurarsi che il prestito personale presenti effettivamente un capitale residuo in conformità alla Convenzione n CL/06/030. Nel caso in cui il prestito personale sia stato interamente rimborsato alla data del sinistro, il Contraente ha l obbligo di informare il denunciante che il sinistro non può dar luogo ad indennizzo in quanto il capitale residuo risulta pari a zero. La motivazione relativa alla non indennizzabilità del sinistro dovrà essere esplicitata dal Contraente mediante invio al denunciante di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. c) La persona che ha subito il sinistro deve essere il titolare principale del prestito personale Il Contraente deve assicurarsi che la persona che ha subito il sinistro sia l assicurato coincidenza tra i dati anagrafici riportati nella denuncia di sinistro e quelli contenuti Fascicolo Informativo pagina 37 di 41

38 nell archivio delle posizioni assicurate. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Contraente si incarica, dopo aver preventivamente verificato che non si tratti di un errore informatico interno (ricerca effettuata sul contratto di prestito personale), di comunicare al denunciante che l evento non fa riferimento ad una persona assicurata nell ambito della Convenzione n CL/06/030 (può quindi trattarsi di una terza persona o più semplicemente di un coobbligato non assicurato del prestito personale). La ragione del rigetto dovrà essere esplicitata dal Contraente mediante invio al denunciante di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. d) Esistenza della documentazione giustificativa richiesta Il Contraente deve assicurarsi che la documentazione giustificativa necessaria per ciascuna tipologia di sinistro sia contenuta all interno della relativa pratica (vedere 1. PROCEDURA DI DENUNCIA). Nel caso in cui la pratica relativa al sinistro risultasse incompleta in uno o più elementi, il Contraente deve richiedere ulteriori informazioni inviando al denunciante una comunicazione scritta precisando la richiesta della documentazione mancante. In assenza di risposta entro i 30 giorni successivi, il Contraente utilizzerà la seguente procedura: G: Invio di una comunicazione scritta contenente la richiesta di fornire la documentazione mancante; G+30: Invio di una prima comunicazione scritta di sollecito; G+60: Invio di una seconda comunicazione scritta di sollecito; G+90: Invio di una comunicazione scritta di chiusura senza seguito della pratica. 4. ADEMPIMENTI DEL CONTRAENTE - TRASMISSIONE DELLE PRATICHE SINISTRI ALLA SOCIETÀ Dopo la fase di pre-convalida, il Contraente deve inviare alla Società nel più breve termine possibile tutte le denunce di sinistro ricevute, registrate singolarmente in pratiche che devono contenere: il contratto di prestito personale sottoscritto dalla persona che ha subito il sinistro; il modulo di denuncia prestampato specifico per ogni tipo di sinistro (Decesso, IPT, ITT, MG, PII e RO), compilato dal denunciante in ogni sua parte; il modulo di rapporto medico prestampato da compilare a cura del medico che ha constatato il decesso, l invalidità, l inabilità o la malattia grave; l informativa / consenso ai sensi del decreto 196/2003 da restituire firmata; i documenti giustificativi richiesti (vedere 1. PROCEDURA DI DENUNCIA); l indicazione del capitale residuo dovuto garantito (definito in conformità alla Convenzione n CL/06/ ADEMPIMENTI DELLA SOCIETÀ a) Ricezione delle pratiche - documenti mancanti Le pratiche preparate dal Contraente saranno esaminate dalla Società che provvederà direttamente a richiedere al denunciante (con copia al Contraente per conoscenza) tutte le ulteriori informazioni che si renderanno necessarie in merito alla corretta valutazione del sinistro (eventuali documenti mancanti od insufficienti). In caso di necessità di ulteriori informazioni, la Società si impegna ad inviare una comunicazione scritta al denunciante per richiedere la documentazione mancante (con copia inviata al Contraente per conoscenza). Fascicolo Informativo pagina 38 di 41

39 In assenza di risposta entro i 30 giorni successivi, la Società utilizzerà la seguente procedura: G: Invio di una comunicazione scritta contenente la richiesta di fornire ulteriori informazioni; G+30: Invio di una comunicazione scritta di sollecito; G+60: Invio di una comunicazione scritta di chiusura senza seguito della pratica. La Società in ogni caso potrà richiedere eventuale documentazione complementare al Contraente (piano di ammortamento del prestito personale, altre eventuali) Le pratiche relative ai sinistri verranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. b) Ulteriori informazioni Se le informazioni raccolte non permettono di valutare in maniera corretta l indennizzabilità del sinistro in relazione alle garanzie previste, la Socie tà può richiedere ulteriore documentazione, anche se ciò non sia stato inizialmente previsto, con l avvertenza che tale documentazione deve assolutamente avere rapporto diretto con le condizioni di applicazione della garanzia, così come portate a conoscenza dell Assicurato. c) Controllo medico La Società ha la facoltà di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni ad essa comunicate, in relazione alle condizioni di applicazione delle garanzie. Qualunque sia la documentazione fornita, compresi i giustificativi rilasciati dagli Enti preposti alle assicurazioni sociali, non viene pagato alcun indennizzo qualora sia evidente che le condizioni previste dalla Convenzione sono differenti o sono state modificate. d) Trattamento attivo delle pratiche sinistri La Società alla ricezione della denuncia completa può, qualora la pratica risultasse incompleta, richiedere ulteriori informazioni oppure una perizia medica (vedere paragrafo b) e c)), oppure ancora chiudere il sinistro qualora gli elementi raccolti ne permettano una corretta valutazione. Alla ricezione della pratica completa (compresa la denuncia con tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste), la Società si impegna a notificare entro 15 giorni al denunciante ed al Contraente la sua decisione di indennizzare o di rigettare il sinistro, salvo casi particolari. In caso di indennizzo: la Società si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Contraente entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. In caso di sinistro non indennizzabile: La Società invia al denunciante (con copia al Contraente per conoscenza) una lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale viene specificata la ragione del rigetto (condizioni di adesione alla Convenzione non conformi, evento denunciato non in garanzia, evento denunciato rientrante in una delle esclusioni elencate nella Convenzione n CL/06/030 ). False dichiarazioni: nel caso in cui venga provata con certezza una falsa dichiarazione, l adesione dell Assicurato sarà dichiarata nulla, con notifica all Assicurato di tale nullità (o agli eredi legittimi e/o testamentari in caso di sinistro decesso) attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale viene esplicitata la motivazione di tale decisione (con copia al Contraente per conoscenza). Fascicolo Informativo pagina 39 di 41

40 e) Indennizzo di un sinistro Il pagamento dei sinistri viene effettuato direttamente al Contraente attraverso bonifici bancari, con invio di una comunicazione ai relativi Assicurati per conoscenza. Questo pagamento viene effettuato due volte al mese raggruppando tutti i sinistri liquidati in quei periodi. IV. CONTENZIOSO CON LA CLIENTELA 1. In caso di contestazione scritta da parte di un denunciante in merito alla gestione di un sinistro ed in caso di contestazioni reiterate La risposta viene fornita dalla Società (con copia al Contraente per conoscenza). Per elaborare la suddetta risposta la Società, prima di ogni altra cosa, prende contatto con il Contraente per ottenere tutta la documentazione contrattuale o eventuali altre informazioni utili. Qualora vi sia incertezza in merito alla risposta da fornire al denunciante, Contraente e Società dovranno raggiungere un accordo in via preliminare prima di procedere all elaborazione della risposta. Qualora la contestazione venga ricevuta direttamente dal Contraente, questi dovrà comunicarla alla Società. 2. In caso di azione giudiziaria relativa all assicurazione, esercitata su iniziativa di un Assicurato (o degli eredi legittimi e/o testamentari in caso di decesso) La Società assume direttamente a suo carico la procedura. Se l azione è esercitata contro il Contraente, questi chiamerà in garanzia la Società dopo averla preventivamente informata, trasmettendogli tutta la documentazione contrattuale ed ogni elemento utile. La Società notificherà al Contraente la decisione giudiziale. V. CONTROLLO La Società, nel rispetto dei diritti degli Assicurati ed in conformità alle disposizioni della legislazione in vigore, può richiedere una verifica in merito all espletamento da parte del Contraente dei compiti che gli sono stati delegati nel formale rispetto della Convenzione n CL/06/030, oltre che del presente Protocollo. Rimane inoltre convenuto che il Contraente debba accettare, in qualsiasi momento, la visita dei revisori incaricati dalla Società che hanno il compito di effettuare le verifiche sulla gestione ad esso delegata, sulla base dei principi sopra richiamati. In tale occasione i revisori sono autorizzati a prendere visione di tutte le informazioni correlate ai compiti delegati al Contraente (registri, archivi informatici, pratiche relative alle posizioni assicurate), nonché a richiedere l assistenza dello stesso in questa consultazione. Il Contraente e la Società fisseranno di comune accordo la data in cui avverrà il controllo, che dovrà aver luogo entro il quinto giorno successivo alla data in cui è stata formulata la richiesta da parte della Società. Il controllo è effettuato da dipendente/i della Società. Un resoconto del controllo dovrà essere trasmesso al Contraente. Fascicolo Informativo pagina 40 di 41

41 In linea di massima, le parti si impegnano a ricorrere ad una procedura preliminare di conciliazione per ogni lite che potrà sorgere tra i firmatari del presente Protocollo relativamente alle sue condizioni di applicazione. In mancanza di un accordo accettabile tra le parti, la lite verrà giudicata dal tribunale competente. Più in particolare, qualora a seguito di un errore chiaramente commesso da parte del Contraente nell esercizio della sua indagine, la Società sia costretta a liquidare un sinistro altrimenti non liquidabile, la Società potrà chiedere al Contraente il risarcimento dell intera somma liquidata o parte di essa, a seconda della gravità dell errore commesso. Rimane convenuto che il Contraente si impegna ad accettare tale richiesta di risarcimento nel caso in cui gli venga presentata dalla Società. LE PARTI, AVENDO PIENA CONOSCENZA DEI TERMINI CONTENUTI NEL PRESENTE PROTOCOLLO AMMINISTRATIVO, DICHIARANO DI ACCETTARNE INTEGRALMENTE LE CONDIZIONI E LE SINGOLE CLAUSOLE. Redatto in Roma, addì 31/03/2006, in due originali ad un unico effetto. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Fascicolo Informativo pagina 41 di 41

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