L intervento. Tracciabilità dei rifiuti: le modifiche al sistema sanzionatorio

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1 L intervento Tracciabilità dei rifiuti: le modifiche al sistema sanzionatorio di Pasquale Fimiani Giudice presso la Corte di Cassazione Link di approfondimento Il quadro delle norme in tema di Sistri costantemente aggiornato: Speciale Sistri (reteambiente.it) 1. Premessa. Le incongruenze del regime transitorio per le sanzioni in tema di registri e formulari: cenno e rinvio L impatto sul sistema sanzionatorio della modifica della Parte quarta del Codice ambientale (attuata con il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205) è essenzialmente connesso all entrata in vigore del Sistri. Sono, infatti, state introdotte nuove sanzioni relative alla violazione delle regole di funzionamento di tale sistema (articolo 260 bis) per la quale sono state previsti (articolo 260 ter) il fermo amministrativo e la confisca, estesi anche al reato di trasporto illecito di rifiuti. L unica modifica autonoma rispetto al Sistri è quella dell articolo 255, comma 1, primo periodo del Codice ambientale, in cui l articolo 34 ha sostituito le parole da centocinque euro a seicentoventi euro con le parole da trecento euro a tremila euro ed il secondo periodo con il seguente: Se l abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.. Il sistema sanzionatorio in tema di Sistri si inserisce in un contesto incentrato sugli illeciti conseguenti alla violazione degli obblighi di comunicazione al Catasto rifiuti, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, come delineati dall articolo 258, del Dlgs 152/2006 che, prima del correttivo del 2010, prevedeva: al comma 1, in tema di Mud, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a ,00 euro per i soggetti di cui all articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto (se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 euro a 160,00 euro); ai commi 2 e 3, in tema di registri, una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo diversificato a seconda dei casi, per chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all articolo 190, comma 1 ; al comma 4, nel caso di trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all articolo 193 ovvero per l indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.300,00 euro, se trattasi di rifiuti non pericolosi e la pena di cui all articolo 483 C.p. (reclusione fino a due anni) se trattasi di rifiuti pericolosi. Inoltre il comma 5 dell articolo 258, come modificato dall articolo 2, comma 42, del Dlgs 16 gennaio 2008 n. 4, prevedeva Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all articolo 193. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n (01-02/11) Con l avvio del Sistri l intero percorso di tracciabilità dei rifiuti è incentrato su tale sistema. Tale centralità si riflette sul profilo sanzionatorio, in quanto, 63

2 L intervento Tracciabilità e sanzioni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n (01-02/11) 64 attraverso la riformulazione dell articolo 258 Codice ambientale da parte dell articolo 35, Dlgs 205/2010, le sanzioni in tema di Mud vengono limitate ai soggetti che sono tenuti ad effettuare la comunicazione periodica di cui alla legge n. 70 del 1994, mentre quelle in tema di registri e formulari assumono carattere sostanzialmente residuale, essendo state ristrette ai soli operatori che non abbiano aderito su base volontaria al Sistri. Peraltro, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema sanzionatorio, vanno registrate incongruenze sotto il profilo temporale, in quanto manca la contemporaneità tra la modifica dell articolo 258 Codice ambientale relativamente alle sanzioni per registri e formulari, e la applicabilità delle sanzioni in tema di Sistri. Tale incongruenza è stata accentuata ed aggravata dal Dm 22 dicembre 2010 nella parte in cui ha differito dal 31 dicembre 2010 al 31 maggio 2011 il termine, previsto dal comma 2 dell articolo 12, Dm 17 dicembre 2009 fino al quale, al fine di garantire l adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri ( ) i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Prima di esaminare, nel dettaglio, le problematiche del regime transitorio (si rinvia al paragrafo 6), conviene però approfondire il nuovo quadro sanzionatorio conseguente all introduzione del Sistri. 2. Mud, registri e formulari: il sistema sanzionatorio dopo il correttivo 2010 L articolo 35 del decreto correttivo ha apportato diverse modifiche all articolo 258 del Codice ambientale Registri Vengono sostituiti i primi due commi e modificato il terzo (in precedenza, il primo comma riguardava la violazione della disciplina relativa alla comunicazione al catasto rifiuti, che ora trovasi disciplinata dai commi 5 bis/5 ter, di nuova introduzione). I primi tre commi, relativi alle violazioni in tema di tenuta dei registri, recitano: 1. I soggetti di cui all articolo 190, comma 1 che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all articolo 188 bis, comma 2, lettera a) e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 e all articolo 6, comma 1 del Dm 17 dicembre 2009, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l anno da prendere in considerazione è quello dell ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell infrazione. Il nuovo comma 1) corrisponde al precedente comma 2 della norma, che recitava: Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell infrazione e dalla carica di amministratore. Viene, quindi, eliminato l aggravamento di pena in caso di registri relativi a rifiuti pericolosi, che viene, parzialmente recuperato con l introduzione del comma 2. Analogamente, la modifica del comma 3), con la soppressione delle parole per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi, attua una diminuzione della sanzione per le imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti in relazione alle violazioni inerenti ai registri relativi a rifiuti pericolosi. Va ricordato che secondo la S.C. (1), nel caso di inserimento nei registri di dati completamente falsi, la sanzione applicabile non era quella amministrativa (nella specie prevista dall articolo 52, Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, riprodotto dai commi 2 e 3 dell articolo 258, Dlgs 152/2006) ma quella penale di cui all articolo 484 C.p (2). Queste le affermazioni della Corte: L articolo 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 punisce soltanto la tenuta dei registri in modo incompleto ; nulla dispone con riferimento all inserimento nei registri medesimi di dati completamente falsi né nel senso di ritenerli sanzionati dalla statuizione de qua né nel senso d escludere l applicabilità di disposizioni del Codice penale. I rapporti tra le diverse norme sono, invece, regolati in via generale dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui articolo 9 prevede il principio di specialità, in virtù del quale, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da altra amministrativa si applica quella speciale. L espressione stesso fatto non si riferisce certamente alla stessa materia ma al concreto accadimento esaminato in tutti i suoi elementi. Ne deriva che quando è previsto in linea generale da due statuizioni, una delle quali aggiunge un estremo ulteriore e specializzante, prevale quest ultima statuizione sulla prima, proprio in applicazione del principio de quo. Nella specie la materia attiene ai rifiuti ma il fatto normativamente disciplinato è per l articolo 52 quello della tenuta dei registri in modo incompleto o (comma 4 dello stesso articolo) inesatto e per l articolo 484 C.p. quello di avere scritto o lasciato scrivere in essi false indicazioni. Come si constata dalla semplice lettura delle due previsioni le condotte sono completamente diverse, poiché il dato previsto dall articolo 52 deve essere esistente anche se non completo o non esatto, mentre quello di cui all articolo 484 deve presentare il carattere della non rispondenza alla realtà, che viene stravolta, inventata. Anche sotto il profilo dell offensività l ipotesi penale è di maggiore gravità, poiché consiste non in un comportamento scarsamente diligente, derivante da un inserimento meramente irregolare, ma nella formulazione di dati scientemente alterati. Né la previsione del comma 3 dell articolo 52 secondo cui s applica l articolo 483 C.p. nel caso di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni dimostra, come so-

3 stiene il ricorrente, che la mancanza d analoga statuizione con riferimento alla fattispecie in esame nell antecedente comma 2 e nel successivo comma 4 in relazione alla tenuta dei registri di carico e scarico indica l esclusione dell applicabilità dell articolo 484 C.p. L espresso richiamo all articolo 483 era necessario proprio per escludere qualsiasi dubbio che poteva in concreto nascere dalla stessa intitolazione dell articolo falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la quale è in sé equivoca in ordine ai certificati d analisi. L articolo 484 C.p., invece, completa in modo organico la previsione normativa in materia di rifiuti, rendendo il sistema sufficientemente completo in modo d assicurare una più ampia tutela repressiva proprio nel momento fondamentale della formazione dei registri che hanno grande importanza nell ambito dei controlli da parte degli organi addetti. A tal proposito va anche chiarito che i registri de quibus sono soggetti all ispezione dell Autorità di pubblica sicurezza. È noto che la legge istitutiva del Ministero dell ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349) assegnava i compiti di vigilanza e repressione anche al Corpo Forestale dello Stato ed al Nucleo Ecologico dei Carabinieri. Queste ultime attività di verifica sono, poi, state assegnate dal decreto legislativo 22/1997 (articoli 19 e 20) alle Regioni ed alle Province, che possono avvalersi, a tal fine, delle medesime istituzioni precedenti. Detti organismi svolgono certamente funzioni di pubblica sicurezza, come specificato dalla legge 1 aprile 1981, n Conferma della ritenuta sottoposizione dei registri ai controlli di pubblica sicurezza s evince, d altronde, dalla stessa impostazione del codice penale che al libro terzo, titolo primo disciplina le contravvenzioni di polizia distinguendo: le contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza (capo primo); e le contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale (capo secondo). Tra le prime indica le contravvenzioni concernenti l incolumità pubblica, nel cui novero iscrive all articolo 674 (contestata nel presente giudizio) il getto pericoloso di cose, che sanziona appunto chiunque getta o versa... cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone.... In tale norma sarebbe da iscrivere tutta la materia dei rifiuti, se non esistesse la disciplina speciale. È, quindi, evidente che i registri di carico e scarico dei rifiuti, riguardano la pubblica incolumità e, pertanto, la pubblica sicurezza e sono assoggettati ai relativi controlli Formulari La modifica è finalizzata ad adattare le sanzioni in tema di formulario al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il comma 4 è, infatti, sostituito dal seguente: 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all articolo 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Le imprese in questione sono quelle che ai sensi dell articolo 193, come riformulato, sono ancora obbligate alla tenuta del formulario. Va rilevata l ampiezza del concetto di dati incompleti o inesatti, riferito non soltanto all ipotesi in cui il formulario riporti la qualifica del rifiuto contenuta in un certificato di analisi falso, ma anche alla mancanza od inesattezza degli elementi da indicare obbligatoriamente nel formulario secondo le previsioni sia dell articolo 193 del Codice ambientale, sia del Dm 1 aprile 1998, n. 145, con cui è stato approvato il modello di formulario di identificazione dei rifiuti (3) La riduzione di pena di cui al comma 5 Anche la modifica del comma 5) con l introduzione dopo le parole all articolo 193 delle parole da parte dei soggetti obbligati, è finalizzata a coordinare le sanzioni preesistenti (che restano invariate) con l introduzione del Sistri. Recita, ora, il comma: 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all articolo 193, da parte dei soggetti obbligati. La giurisprudenza formatasi sull omologa previsione del comma 4 dell articolo 52, Dlgs 22/1997 era divisa: in una prima opzione (4) si era ritenuto che l ipotesi sanzionatoria attenuata del quarto comma si potesse applicare soltanto alle irregolarità connesse ad un formulario per un trasporto di rifiuti non pericolosi (già sanzionato in via amministrativa) e non anche alle irregolarità relative al formulario connesso ad un trasporto di rifiuti pericolosi (che, dunque, vengono sempre punite penalmente). Ciò per le seguenti ragioni: a) perché la norma introduce una semplice attenuazione della misura della sanzione amministrativa e non appare ispirata dall intenzione di una depenalizzazione per il trasporto dei rifiuti pericolosi carenti di formulario o con formulari incompleti ed inesatti; b) perché il particolare rigore sanzionatorio penale, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, si traduce nel richiamo quoad poenam del delitto ex articolo 483 Cod. pen., implicante una falsa attestazione da parte di un soggetto al quale incombe un particolare dovere giuridico di dire la verità; c) perché l articolo 52, 3 comma Dlgs n. 22/1997 parifica quoad poenam il trattamento sanzionatorio del trasporto di rifiuti pericolosi (senza formulario o con formulario inesatto o incompleto) alle condotte di falsificazioni di certificati di analisi dei rifiuti o di uso di essi, dimostrando con ciò di con L intervento Tracciabilità e sanzioni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n (01-02/11) 65

4 L intervento Tracciabilità e sanzioni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n (01-02/11) 66 siderare essenziale e formale ogni prescrizione del formulario medesimo ; altro orientamento (5) si era espresso in senso favorevole all applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale, sul rilievo che La divergenza tra i dati riportati nel prescritto formulario e quanto concretamente emergente dal trasporto, rientrava nella fattispecie criminosa prevista dal comma 3 dell articolo 52 del Dlgs 22 febbraio 1997 n. 22, atteso che essa costituisce una inesattezza determinata da un contrasto reale, sanzionato come reato, e non da un difetto puramente formale, cioè tale da consentire comunque di ricostruire le informazioni dovute, sanzionato come illecito amministrativo del successivo comma 4. La questione è superata, atteso che, in tema di formulari, il nuovo articolo 258 Codice ambientale prevede solo sanzioni amministrative La violazione degli obblighi di comunicazione al Catasto rifiuti Non è stato riproposto il comma 1) per il quale I soggetti di cui all articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. La violazione degli obblighi di comunicazione al Catasto rifiuti trovasi disciplinata dai commi 5 bis/5 ter, di nuova introduzione, che recitano: 5 bis. I soggetti di cui all articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5 ter. Il sindaco del Comune che non effettui la comunicazione di cui all articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. La sanzione è limitata ai soli casi in cui la comunicazione al Catasto rifiuti è obbligatoria, mentre è venuto meno lo specifico obbligo di carattere generale già previsto dall articolo 189, comma 3, e sanzionato in via amministrativa dal previgente articolo 258, comma 1, Codice ambientale. Ne consegue che, a partire dal momento di obbligatoria iscrizione al Sistri e di attuazione dei relativi obblighi, tale illecito è da ritenersi tacitamente abrogato: l interessato, infatti, non sarà più obbligato a tenere quella condotta (la comunicazione) la cui omissione (o non esatta esecuzione) viene sanzionata dalla norma. Tale abrogazione, tuttavia, non incide sulla punibilità per i fatti commessi prima dell entrata in vigore del Sistri, i quali continuano ad essere soggetti alla sanzione di cui all articolo 258, comma 1, cit., in quanto, essendo l illecito punito in via amministrativa, l abrogazione non ha effetto retroattivo, dovendosi applicare il principio dell assoggettamento della condotta alla legge del tempo in cui la stessa abbia a verificarsi. Infatti, in materia di sanzioni amministrative, l operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall articolo 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo in cui tale condotta abbia a verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e dei diversi principi di cui all articolo 2, commi secondo e terzo, C.p., anche nel caso in cui la condotta, originariamente qualificata come illecito amministrativo, sia stata poi sanzionata come illecito penale per essere successivamente assoggettata nuovamente a sanzione amministrativa; ipotesi, questa, nella quale non può trovare applicazione neanche la più favorevole disciplina in tema di prescrizione dell illecito penale (6). Va, piuttosto, segnalato che il comma 5 ter cit. prevede la sanzione amministrativa per il Sindaco del Comune che non effettui la comunicazione di cui all articolo 189, comma 3, mentre tale norma contempla l obbligo della comunicazione annuale, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, non soltanto per i Comuni, ma anche per i loro Consorzi e le Comunità montane. 3. Le sanzioni in tema di Sistri 3.1. Premessa È indubbio che le norme in materia di Sistri abbiano la stessa oggettività giuridica e la stessa ratio di quelle in tema di Mud, registri e formulari (mettere in condizione la P.a. e gli organi di controllo di conoscere quantità e natura dei rifiuti prodotti e gestiti ed il relativo percorso). L identità di oggettività giuridica dei due sistemi porta, quindi, a ritenere che il secondo sia sostitutivo del primo, soluzione del resto desumibile anche dalla lettura delle norme. Lo stesso Dm 17 dicembre 2009, all articolo 12, comma 2, prevede l obbligo di osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006 fino al 31 maggio 2011 (in virtù del Dm 22 dicembre 2010), unitamente all operatività del Sistri, il che è indicativo, sia pure implicitamente, della volontà di attribuire natura assorbente al nuovo sistema, che si applicherà in via esclusiva una volta decorso tale periodo transitorio. È significativa la stessa genesi del Dm 17 dicembre 2009, quale si evince dall articolo 14 bis, del Dl 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102; la norma, nell attribuire al Ministro dell ambiente il potere di istituire un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, inquadrava tali decreti nelle previsioni di cui all articolo 189, comma 3 bis, Dlgs 152/2006 introdotto dall articolo 2, comma 24, Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 (nonché dell articolo 2, comma 2 bis, Dl 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, in tema di emergenza rifiuti in Campania). L articolo 189, comma 3 bis, Codice ambientale, ha una valenza generale, e recita: Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzio

5 ne, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del Mud, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Nelle intenzioni del Correttivo 2008 (Dlgs 4/2008 cit.), quindi, scopo del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti era: 1) la trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti; 2) la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del Mud. È allora evidente che la volontà del Legislatore del 2008 era quella di conservare l originaria impostazione e di sostituire obblighi documentali cartacei con obblighi di natura informatica, ferma restando l identica finalità e funzione, sia per quanto attiene agli obblighi di registrazione, sia per quanto riguarda la necessità di accompagnamento dei trasporto dei rifiuti da documenti descrittivi della relativa natura e quantità, sia, infine, per le informative da trasmettere al catasto rifiuti. Anche sotto il profilo strettamente regolamentare, peraltro, l identità dei termini di inserimento dei dati per quanto riguarda i produttori di rifiuti (dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti), le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento (due giorni) ed i commercianti, gli intermediari ed i consorzi (dieci giorni), tra l articolo 5 del Dm 17 dicembre 2009 e l articolo 190, comma 1, del Dlgs 152/2006 conferma che gli obblighi di inserimento dei dati nel Sistri appartengono allo stesso genus di quelli in tema di registri. Il parallelismo tra sistema Sistri e sistema tradizionale, relativo a registri e formulari, comporta che le soluzioni interpretative devono garantire, il più possibile, omogeneità ed equilibrio tra i due versanti Le sanzioni amministrative Le sanzioni amministrative in tema di Sistri sono previste dai primi cinque commi dell articolo 260 bis, introdotto dal Dlgs 205/2010, che recitano: 1. I soggetti obbligati che omettono l iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all articolo 188 bis, comma 2, lettera a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all articolo 188 bis, comma 2, lettera a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All accertamento dell omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda Sistri Area Movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l anno da prendere in considerazione è quello dell ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 4. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila La mancanza della scheda Sistri ed i relativi falsi I commi 6 e 7 del nuovo articolo 260 bis, riproducendo il comma 4 dell articolo 258, in tema di formulario, sanzionano la mancanza od il falso della scheda Sistri ed i relativi falsi, anche del certificato, prevedendo: 6. Si applica la pena di cui all articolo 483 C.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla compo L intervento Tracciabilità e sanzioni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n (01-02/11) 67

6 L intervento Tracciabilità e sanzioni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n (01-02/11) 68 sizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Si applica la pena di cui all articolo 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati. Va ricordato che l articolo 5, comma 8, Dm 17 dicembre 2009 prevede che durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda Sistri Area Movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al Dm 30 giugno 2009, n Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato pdf (portable document format) alla Scheda Sistri Area Movimentazione. La norma prevede che tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al Dm 30 giugno 2009, n Trova conferma che la stampa della scheda Sistri assolve alla stessa funzione del formulario dei rifiuti, come è confermato dalla previsione dell obbligo di sottoscrizione da parte del produttore e del trasportatore, parimenti prevista dall articolo 193, comma 2, Dlgs 152/2006. In entrambi i casi, infatti, si soddisfa l esigenza che il trasporto dei rifiuti sia accompagnato da un documento che garantisca trasparenza delle operazioni e possibilità di immediatezza nel controllo sulla quantità e qualità dei rifiuti stessi. Il comma 9) dell articolo 260 bis recita: Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Va richiamato, sul punto, il contrasto di giurisprudenza emerso in tema di formulario in relazione alla portata di tale previsione (retro par. 2.3). Il parallelismo tra scheda Sistri e formulario vale, poi, anche per quanto riguarda il riparto di responsabilità tra produttore e trasportatore nell illecito di trasporto di rifiuti senza il documento di cui all articolo 5, comma 8, Dm 17 dicembre 2009, ovvero con indicazione di dati incompleti o inesatti. In materia di formulario, l illecito di cui al comma 4, articolo 258, parte prima, Dlgs 152/2006 prevede due condotte distinte: la prima è del trasportatore e consiste nella effettuazione del trasporto di rifiuti senza il documento. In essa concorrono sia il produttore detentore del rifiuto, il quale lo ha consegnato al trasportatore omettendo di redigerlo, sia il destinatario, che, ricevendo i rifiuti pur in sua assenza, agevola l attività criminosa; la seconda è riferita al produttore dei rifiuti che indica nel documento dati incompleti o inesatti. Tale produttore, secondo l articolo 193, comma 2, Dlgs 152/2006 deve redigere, compilare, datare e firmare il formulario. Analogamente, secondo l articolo 5, comma 8, Dm 17 dicembre 2009 la copia cartacea della scheda Sistri Area Movimentazione deve essere sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti. Il trasportatore, quindi, resta tenuto a controfirmare il documento, per cui non può dirsi estraneo al controllo sulla regolarità del trasporto. In applicazione del principio dell esigibilità della condotta, che bilancia quello della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti, tale controllo non può ritenersi esteso a riscontri analitici e a campione sui rifiuti, così come è previsto per il titolare dell impianto, considerata la diversa funzione del trasportatore. Pertanto una responsabilità concorrente di tale trasportatore, a parte i casi in cui emerga da particolari elementi investigativi, è configurabile solo nell ipotesi di incompletezza od inesattezza del documento, riconoscibile sulla base di elementi esteriori e documentali, gli unici che la regolarità del trasporto di cui è garante gli impone di verificare. Che questi siano i limiti della responsabilità del trasportatore è confermato dal nuovo articolo 193, che al comma 3, prevede: Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri Area Movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico Segue: il falso materiale di cui al comma 8 Il comma 8) dell articolo 260 bis recita: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. L articolo 477 C.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale, che, nell esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, mentre l articolo 482 prevede una riduzione della pena di un terzo se il fatto è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell esercizio delle sue funzioni. Si è, quindi, in presenza di un falso materiale, laddove il comma 4) dell articolo 258 Codice ambientale, in tema di formulari, ed i commi 6 e 7, in tema di Sistri, usano locuzioni riferite all inesattezza od incompletezza dei dati, tali da far pensare, quindi, al diverso concetto di falso ideologico (cioè ad un documento vero quanto alla provenienza, ma non nel contenuto). In sostanza, mentre in tema di formulario è punito con la pena di cui all articolo 483 C.p. il trasporto di rifiuti pericolosi effettuato senza il formulario di cui all articolo 193 o con formulario recante

7 dati incompleti o inesatti, cioè, per quanto concerne l aspetto della falsità, soltanto quella di natura ideologica e non materiale. Al contrario, in tema di scheda Sistri Area Movimentazione sono puniti entrambi i profili. Si tratta, allora, di capire se tale diversa modulazione possa essere superata in via interpretativa. Va rilevato che l articolo 483 C.p., cui rinvia il comma 4) dell articolo 258 Codice ambientale, punisce la falsa attestazione del privato al pubblico ufficiale in un atto pubblico di fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità. Considerato che il formulario non ha natura di atto pubblico, il rinvio all articolo 483 C.p. deve ritenersi effettuato quoad poenam. È peraltro significativo il richiamo a tale articolo del codice penale, in quanto sottende la valenza pubblicistica della funzione del formulario, il quale assume rilevanza non soltanto interna nei rapporti di diritto privato fra i vari soggetti coinvolti nel trasporto del rifiuto, ma anche esterna nei confronti della Pubblica amministrazione, essendo comunque destinato a provare il percorso seguito dal rifiuto fino al suo recupero o smaltimento; e ciò, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari). In tale prospettiva il formulario rappresenta una forma di autocontrollo che il Legislatore ha voluto affidare al privato coinvolto nella gestione del rifiuto; proprio tale funzione di collaborazione con l autorità amministrativa giustifica la sanzione penale ed il richiamo alla pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Tuttavia al formulario non può attribuirsi neppure la qualifica di certificato amministrativo, considerato che esso viene formato da privati e non da pubblici ufficiali. Né appare utile verificare la possibilità di inquadrare il formulario nell ambito della nozione di certificato formato da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, la cui falsità rileva ai sensi dell articolo 481 C.p., considerato che la norma fa riferimento alla sola falsità ideologica e non materiale (peraltro, il gestore dei rifiuti non è inquadrabile tra i soggetti esercenti servizi di pubblica necessità (7)). L unica via, al fine di evitare un vuoto di tutela e di garantire la parità di tutela tra formulario e Sistri, stante l identità dei beni giuridici protetti, è quella di interpretare in senso ampio il comma 4) dell articolo 258 Codice ambientale, nel senso che il concetto di dati incompleti od inesatti contenuti nel formulario, va riferito a qualsiasi condotta che porti a tale risultato, inclusa, quindi, la falsificazione materiale del formulario Il Sistri ed altre norme del Codice penale Come si è avuto modo di precisare, secondo la S.C. (8), nel caso di inserimento nei registri di dati completamente falsi, la sanzione applicabile non era quella amministrativa (nella specie prevista dall articolo 52, Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, riprodotto dai commi 2 e 3 dell articolo 258, Dlgs 152/2006) ma quella penale di cui all articolo 484 C.p. La decisione è applicabile anche nella vigenza del Sistri. L articolo 9, Dm 17 dicembre 2009 prevede infatti che le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalità da definirsi con successivo decreto. Pertanto anche i dati contenuti nel Sistri sono soggetti all ispezione dell Autorità di pubblica sicurezza. Non rileva, poi, che l articolo 484 C.p. faccia riferimento a registri, essendo la norma comunque applicabile in forza delle previsioni dell articolo 491 bis C.p., per il quale se alcuna delle falsità previste dal presente capo quali sono quelle di cui all articolo 484 C.p. riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Le informazioni inserite dagli interessati costituiscono un documento informatico, definito dall articolo 2, lettera p), Dlgs 82/2005 (Codice dell amministrazione digitale), come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, situazione certamente riscontrabile nel sistema Sistri. Il profilo informatico viene poi in evidenza sotto altro aspetto. Diverse norme, invero, tutelano il sistema informatico o dagli accessi abusivi (articoli 615 ter e 617 quater C.p.), o per l ipotesi di detenzione e diffusione abusiva di strumenti atti a consentire l accesso abusivo o il danneggiamento dei sistemi stessi (articoli 615 quater e 615 quinquies C.p.) od ancora per le varie ipotesi di danneggiamento (articolo 635 bis, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; articolo 635 ter, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; articolo 635 quater, danneggiamento di sistemi informatici o telematici; articolo 635 quinquies, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). L alterazione del funzionamento di un sistema informatico può infine costituire un elemento sintomatico dei reati di frode informatica (articolo 640 ter C.p.) o di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640 quinquies C.p.). Il Sistri costituisce, a tutti gli effetti, un sistema informatico, definito dalla S.C. (9) come un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all uomo, attraverso l utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate per mezzo di un attività di codificazione e decodificazione dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l utente. Dalla qualifica del Sistri come sistema informatico deriva l applicabilità in materia dei cd. computer crimes, nelle varie fattispecie indicate. L intervento Tracciabilità e sanzioni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n (01-02/11) Tale possibilità, peraltro, va esaminata tenendo presente che il nuovo articolo 260 bis, comma 3, prevede sanzioni amministrative, per chi altera fraudolentemente uno qualunque dei dispo 69

8 L intervento Tracciabilità e sanzioni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n (01-02/11) 70 sitivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento. Si tratta, allora, di verificare se tali fattispecie si pongano in rapporto di specialità rispetto a quelle previste dal Codice penale; in caso di risposta affermativa, si dovrebbe concludere per l applicazione della sola sanzione amministrativa, ai sensi dell articolo 9, comma 1, della legge n. 689 del 1981 (per il quale Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale ). Sembra, peraltro, che la specialità vada esclusa, in quanto le sanzioni amministrative previste dall articolo 260 bis, comma 3, per chi altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, hanno ad oggetto soltanto i singoli dispositivi tecnologici, ma non l intero sistema informatico di controllo. 4. Profili generali in tema di responsabilità Il Dm 17 dicembre 2009 contiene anche delle previsioni che incidono su aspetti generali della responsabilità. In primo luogo, in tema di inserimento dei dati nel sistema, andrà ben individuata la categoria dei produttori iniziali di rifiuti (l obbligo di iscrizione fa ad essi esplicito riferimento) in situazioni problematiche quali quelle in cui un soggetto produca un rifiuto, a seguito del trattamento di altro rifiuto, cui attribuisce un Cer diverso da quello del rifiuto originale (sul tema, data la complessità, si rinvia ad uno specifico approfondimento). Si pensi, poi, all articolo 5, comma 2, per il quale la persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo Usb è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l utilizzo del dispositivo Usb nelle schede Sistri sottoscritte con firma elettronica. Viene così ad essere individuato il soggetto responsabile dell inserimento di dati inesatti o falsi, e, quindi, destinatario, rispettivamente, dell illecito amministrativo di cui all articolo 258, commi 3 e 4, Dlgs 152/2006 e di quello penale di cui al combinato disposto degli articolo 484, 491 bis C.p. Tale previsione, però, non esclude che, qualora tale soggetto sia persona diversa dal produttore dei rifiuti (un dipendente, un terzo legato da rapporti di tipo autonomo), sia configurabile il concorso del produttore stesso nell illecito, secondo i principi generali in tema di delega di funzioni in azienda. Va precisato che, mentre nel reato di falso tale compartecipazione deve essere necessariamente dolosa, non essendo ammesso un falso punito a titolo di colpa, nell illecito amministrativo tale elemento è sufficiente (articolo 5, legge 689/1991), essendo richiesta la coscienza e la volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell illecito perseguito da altri (10). Qualora, poi, la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l ente o l imprenditore è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (articolo 6, legge 689/1991). In tal caso, ferma la responsabilità solidale dell ente, della violazione rispondono, a titolo personale, non solo coloro che materialmente abbiano posto in essere l attività vietata o omesso quella imposta dalla legge, ma anche quei soggetti organicamente rappresentanti l ente, ai quali, in ragione del relativo ordinamento interno, fa capo lo specifico settore cui è riferibile l attività, nel cui ambito si e verificata l azione o omissione illecita (11). Significative, poi, sono le previsioni dell articolo 5, comma 14, del Dm 17 dicembre 2009 per il quale la responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell invio da parte del Sistri, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell impianto di recupero o smaltimento. La norma costituisce un adattamento al nuovo sistema del principio contenuto nell articolo 188, comma 3, lettera b), Dlgs 152/2006, all epoca vigente e che recitava: la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa ( ) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Con il recente correttivo, tale sistema è stato adattato al Sistri, in quanto il nuovo articolo 188 prevede: 1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. 2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (Ce) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all articolo 188 bis, comma 2 lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. 3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (Ce) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all articolo 188 bis, comma 2, lettera a), che, ai sensi dell articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario en

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