CONVEGNO CONFINDUSTRIA VICENZA 25 NOVEMBRE 2015 IL RISCHIO PRODOTTO : LIMITI ED OPPORTUNITA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

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1 CONVEGNO CONFINDUSTRIA VICENZA 25 NOVEMBRE 2015 IL RISCHIO PRODOTTO : LIMITI ED OPPORTUNITA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Antonino Librici Risk Manager

2 LA NOSTRA MISSIONE NEL MERCATO DELLE AZIENDE L impresa è un fenomeno complesso in quanto raccoglie in sè interessi patrimoniali, situazioni legate al mondo del lavoro, rispetto di normative per la sicurezza dei dipendenti e dei rischi ambientali: lo scopo dell impresa rimane comunque il perseguimento di un utile industriale realizzato anche nel rispetto di un etica del lavoro. Di questo teniamo conto nel redigere i piani di valutazione del rischio che consistono nel dare linee guida di consapevolezza all imprenditore utili a prevenire eventi dannosi o a gestire piani di crisi quando fatti straordinari possano o abbiano pregiudicato il patrimonio aziendale. Il lavoro del Risk Manager è quindi sviluppare in board con i professionisti dell azienda questa mappatura, scegliere con l imprenditore quali rischi collocare nei contratti assicurativi ed evidenziare i limiti di copertura delle polizze sottoscritte

3 COLLOCAZIONE DELL AREA DI RISCHIO PRODOTTO IN POLIZZA ASSICURATIVA RICHIESTE RISARCITORIE PER DANNI DI NATURA CONTRATTUALE EXTRACONTRATTUALE POLIZZA RISCHIO FORNITURA POLIZZA RC PRODOTTI INDIRETTI O DI MANCATA PERFORMANCE E DI FERMO LINEA, NORMALMENTE COMPRESI SOLO PER IL DANNO EXTRACONTRATTUALE

4 CONSIDERAZIONI CIRCA IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Ferma la previsione codicistica (contratto tipico) rimane, secondo principio generale, un accordo fra le parti e come tale deve essere oggetto di negoziazione e pattuizione specifica Cosa leggere sempre in un contratto assicurativo L oggetto Le esclusioni Le condizioni particolari aggiuntive se e quando richiamate

5 ESEMPIO DI DEFINIZIONE DI PRODOTTO POLIZZA ASSICURATIVA STANDARD NON ANIA Qualsiasi bene tangibile dopo il suo allontanamento dalla custodia dell Assicurato e che sia stato progettato, specificato, formulato, fabbricato, costruito, installato, venduto, fornito, distribuito, trattato, fatto oggetto di manutenzione, alterazione o riparazione da parte dell Assicurato o per suo conto

6 ESEMPIO DI DEFINIZIONE DI PRODOTTO POLIZZA ASSICURATIVA STANDARD ANIA NON ESISTE DEFINIZIONE Quando esiste: per Produttore si intende il Soggetto così definito all Articolo 3 del DPR del 24 maggio 1988 n 224

7 BREVI NOTE CIRCA IL DPR del 24 Maggio 1988 N 224 Produttore è il Fabbricante del prodotto finito ma anche chi apponga proprio nome o marchio sul prodotto o sulla confezione (Art. 3) Quando il Produttore non sia individuato è sottoposto alla stessa responsabilità il Fornitore che abbia distribuito il prodotto il prodotto importato nella Comunità Europea da Extra CEE può ingenerare un equipollenza di responsabilità nell Importatore (Art. 4)

8 PRIME ESECUZIONI O PROTOTIPI Le macchine o impianti che costituiscono per il Contraente una prima esecuzione o prototipo sia per le caratteristiche che per i criteri o concetti tecnici applicati, sono normalmente esclusi dalla garanzia cioè sono assicurati i prodotti a catalogo dell azienda. Va particolarmente posta attenzione alla fattispecie «confine» macchine customizzate

9 ENGINEERING DEL PRODOTTO Per chi opera nel mercato della sub fornitura tutti gli interventi rivolti ad apportare migliorie al prodotto finito, legate all esperienza di processo, costituiscono un rischio aggiuntivo per il subfornitore da trasferire a terzi progettisti ove possibile o da trasferire al committente secondo una formula standardizzata (il rischio di progettazione è compreso nella polizza RC Prodotti e quindi opera per il cosiddetto rischio extracontrattuale)

10 DEFINIZIONE DEL RISCHIO FORNITURA NELLA POLIZZA NON ANIA IL DANNO COME MANIFESTAZIONE DI UNA PERDITA PATRIMONIALE REALE O POTENZIALE L Assicurato sarà indennizzato per danni, costi, spese, derivanti quale conseguenza di qualsiasi perdita patrimoniale sostenuta da parte dei clienti o di terzi quale conseguenza di un Prodotto, o parte di questo, che manca alla prestazione funzionale per la quale è stato fabbricato, progettato, venduto, fornito, installato, riparato, spedito e consegnato da parte dell Assicurato o per suo conto (Clausola Lloyd s Londra Rischio Fornitura)

11 DEFINIZIONE DEL RISCHIO FORNITURA NELLA POLIZZA ANIA La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle macchine, impianti, apparecchiature meccaniche ed elettriche assicurate, nuove, collaudate e pronte per l uso a cui sono destinate, nel luogo indicato in polizza, causati da: Errori di calcolo Errori di progettazione Difetti di fusione Vizi di materiale Errori di fabbricazione Errori di montaggio L assicurazione si intende valida esclusivamente per beni strumentali in genere esclusi quelli adibiti ad uso personale o comunque a finalità estranee all esercizio dell attività imprenditoriale o professionale La somma assicurata per ciascuna cosa rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante il periodo di efficacia della garanzia

12 RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI I RISCHI ASSICURATI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza per i quali l Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi descritti in polizza, in conseguenza di un fatto accidentale

13 RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI I RISCHI ASSICURATI bis L Assicurazione opera anche per: Errata concezione o progettazione del prodotto Danni derivanti da errato imballaggio o conservazione Danni da errata predisposizione di istruzioni per l uso Danni da prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da Terzi all Assicurato (va precisato se si intende danni da merci contraffatte) Danni da prodotti presi in prova o in visione

14 UN ESTENSIONE DI GARANZIA PRESENTE SOLO IN ALCUNE POLIZZE RC PRODOTTI Mancata rispondenza dei prodotti La garanzia comprende i danni corporali e i danni materiali conseguenti alla mancata rispondenza dei prodotti all uso ed alle necessità cui sono destinati (una clausola di dubbia interpretazione da leggersi congiuntamente all oggetto del contratto, che garantisce, testualmente, i vizi che abbiano comunque arrecato danni a cose o persone, non quindi di mancata perfomance pura)

15 UN ESTENSIONE DI GARANZIA RC PRODOTTI COSTRUITA «SU MISURA» A parziale deroga della sezione C Responsabilità Civile Prodotti (RCP), gli Assicuratori si impegnano a mantenere indenne il Contraente/Assicurato per la Responsabilità Civile che possa derivargli per danni economici risultanti dal fatto che a motivo di difetti, constatati o presumibili in base a circostanze certe, nei prodotti fabbricati o consegnati dall assicurato (parti, accessori e meccanismi) si sia reso necessario un richiamo dei prodotti di terzi, contenenti prodotti oggetto della presente Assicurazione, nel caso di danni a cose o persone o nel caso di pericolo di danno a cose o persone indennizzabile a termini di polizza.

16 ESEMPIO DI ESTENSIONE DI GARANZIA INDISPENSABILE E NORMALMENTE PRESENTE Danni al prodotto finito La garanzia comprende i danni che i prodotti indicati in polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente. Limitatamente ai danni che tali prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altri componenti o al prodotto finito

17 ESEMPIO DI ESTENSIONE DI GARANZIA OVE NON GIA PRESENTI NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA Ritiro di prodotti risultanti in polizza La garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi indicati in polizza, purché durante il periodo di efficacia dell assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell Assicurato: i prodotti abbiano cagionato danni corporali o danni materiali a terzi documentata possibilità che i prodotti arrechino danni corporali o danni materiali ordine dell autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere

18 ESEMPIO DI ESTENSIONE DI GARANZIA INDISPENSABILE IN FUNZIONE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI RISCHIO Errori di concezione e/o progettazione Difetti di imballaggio e confezionamento Errori nelle istruzioni per l uso e/o la manutenzione La garanzia comprende i danni cagionati dai prodotti risultanti in polizza derivanti da errori di concezione e/o progettazione, difetti di imballaggio e confezionamento, errori nelle istruzioni per l uso e/o manutenzione

19 ESPORTAZIONE OCCULTA IN USA E CANADA La garanzia vale anche per i danni verificatisi in USA, CANADA e MESSICO, purché provocati da prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA, CANADA e MESSICO

20 ESCLUSIONI DA CONOSCERE La garanzia non opera per : le spese di sostituzione e/o riparazione del prodotto difettoso nonché l importo pari al suo controvalore le spese da chiunque sostenute in sede stragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società i danni imputabili all Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore le spese sostenute per riqualificare l immagine del prodotto difettoso

21 ESCLUSIONI DA CONOSCERE BIS I danni conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento I danni derivanti da prodotti importati dalla Repubblica Popolare Cinese i risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fi ni della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto

22 CONDIZIONE PARTICOLARE INQUINAMENTO Inquinamento accidentale dell acqua, dell aria e del suolo La garanzia si estende ai danni causati da inquinamento non graduale dell acqua, dell aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari derivante da guasto o rottura accidentale dei prodotti assicurati. (Attenzione che non si riferisce all inquinamento continuo provocato dai componenti del prodotto)

23 LE SPESE DI DIFESA LEGALE E PERITALE Un elemento necessariamente da puntualizzare 1917 C.C. /3 comma Le spese per resistere all azione del danneggiato contro l Assicurato sono a carico dell Assicuratore o PERO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE o PERO SE RICONDUCIBILI A UN SINISTRO INDENNIZZABILE o PERO MEDIAMENTE EQUVALENTI A 300, USD PER UNA CONTROVERSIA IN PRIMO GRADO IN U.S.A. o PERO SOLO PER LE SPESE IN SEDE CIVILE

24 QUESTIONARIO RC PRODOTTI LINEE GUIDA Rilevanza nelle dichiarazioni date ai fini degli art. 1892, 1893,1898, 1900, 1915 del Codice Civile La necessità di integrare il questionario solo a ragion veduta ed anche ai fini degli articoli del codice civile (aggravanti del rischio) La risposta generica preferibile rispetto alla risposta specifica Cataloghi ed informazioni circa il prodotto o il processo Fondamentale l indicazione del proprio protocollo controllo qualità Le certificazioni del prodotto e dell azienda Una relazione di un perito terzo a supporto delle dichiarazioni (una forma sottile di manleva)

25 QUESTIONARIO RC PRODOTTI

26 QUESTIONARIO RC PRODOTTI bis

27 QUESTIONARIO RC PRODOTTI ter

28 LA MODALITA DI DENUNCIA DI SINISTRO IN POLIZZA Il Contraente o l Assicurato devono: comunicare per iscritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione (PEC) diretta all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi

29 LA DEFINIZIONE DI SINISTRO IN GENERE La richiesta risarcimento danni per i quali è prestata l assicurazione, corredata dalle informazioni strettamente necessarie Il pregiudizio patrimoniale arrecato a terzi o cose di terzi e la potenzialità di poterlo provocare (obbligo di ridurre le conseguenze di un evento dannoso) La No Claims Declaration nelle polizze anglosassoni

30 LA GESTIONE DELLE VERTENZE E LE SPESE DI DIFESA LEGALE E PERITALE Attenzione che la garanzia opera solo in caso di sinistro indennizzabile La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso (la difesa dell Assicuratore). La soluzione opportuna è sottoscrivere una polizza di Tutela Legale e peritale separata con massimali adeguati alla propria dimensione di mercato.

31 CONSIDERAZIONI CIRCA IL RISCHIO FORNITURA E LA POLIZZA RC PRODOTTI Più arduo e improponibile collocare il rischio fornitura nonostante sia contrattualmente limitabile nell entità. Se il danno consiste nella non idoneità o inefficacia del prodotto la polizza RC Prodotti non copre Le aggravanti nel mercato: da un rischio prodotto può derivare un rischio fornitura nel caso di lotto difettoso Una soluzione generalizzata ma troppo innovativa: inquadrato il rischio, sottoscrivere una polizza franchigia self-insured retention. Come conseguenza anche la partecipazione attiva alla difesa legale Luogo di accadimento diverso da luogo di consegna (attenzione ai sinistri in serie) La cosa più curiosa ma più pericolosa : inizio e termine della garanzia. Sostituendo la polizza con altro Assicuratore, se non vi è clausola di raccordo i premi versati per i periodi precedenti, non tengono indenni dalle richieste danni che possono pervenire entro i termini di prescrizione (differenza tra Claims Made e Loss Occurence/la retroattività per il mercato USA e Canada, normalmente limitata)

32 CONSIDERAZIONI CIRCA IL RISCHIO FORNITURA E LA POLIZZA RC PRODOTTI /2 Remember DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Del 24 MAGGIO 1988, N. 224 Produttore Articolo 3, comma 1 Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima Articolo 3, comma 3 Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione Prodotto difettoso Articolo 5, comma 1 Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere attenuto conto di tutte le circostanze

33 I CASI ECCEZIONALI PER RILEVANZA DELLA COMMESSA O DEL CLIENTE Possibilità di costruire una copertura specifica per il singolo rischio (obbligatoria in ambito medico nel caso di test di nuovi farmaci o nuove apparecchiature medicali) Opportunità di garantire il rischio nei mercati non domestici con polizze emesse da assicuratori in loco

34 LA GESTIONE SPECIFICA DEL RECLAMO IL NOSTRO CLIENTE E UN PATRIMONIO tempestività di risposta coordinamento degli uffici referenti tempestività di accertamento peritale (il ruolo determinante di un proprio perito di parte) PREVENZIONE DEL RISCHIO I controlli qualità ed i controlli dei componenti sub forniti Una manleva comportamentale indispensabile La mappatura identificativa del proprio prodotto Richiedere sempre copia della copertura assicurativa RC Prodotti dei propri Fornitori di componenti e materie prime per ottimizzare il proprio centro di costo

35 UNA OPPORTUNITA FORMALE La dichiarazione di copertura bilingue elemento di qualificazione di immagine dell Azienda Siamo in grado di trasmettere la relativa documentazione a richiesta tramite l Associazione di categoria

36 LO SCENARIO DEL MERCATO ASSICURATIVO ITALIANO Esiste il mercato assicurativo italiano? 5 gruppi assicurativi detengono il 64,8% del mercato 10 gruppi detengono l 80,18% (dato 2014) 78 le Compagnie Assicurative Rami Danni operanti in Italia Il rating sostanziale dell Assicuratore: analisi indispensabile il profilo del Fornitore (fonte Assinews) Conseguenze di questa concentrazione per gli assicurati

37 L ANALISI DEL RISCHIO SECONDO IL PROTOCOLLO OTTO TAPPE 1. verifica dell ambiente interno 2. definizione degli obiettivi 3. identificazione degli eventi (dannosi o favorevoli) 4. valutazione dei rischi 5. gestione dei rischi e cessione dei rischi 6. attività di controllo 7. informazione e comunicazione 8. monitoraggio continuativo

38 NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA FONTE CODICE CIVILE Art Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Art Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Art Aggravamento del rischio Art Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell assicurato o dei dipendenti Art Inadempimento dell obbligo di avviso o di salvataggio

39 DOCUMENTAZIONE UTILE E POSSIBILE CONSULTARE IL PRESENTE INTERVENTO IL NORMATIVO ITALIANO DI POLIZZA RC PRODOTTI IL NORMATIVO INGLESE IN LINGUA ITALIANA DI POLIZZA RC PRODOTTI IL NORMATIVO INGLESE IN LINGUA INGLESE DI POLIZZA RC PRODOTTI DICHIARAZIONE DI COPERTURA BILINGUE

40 GRAZIE ANTONINO LIBRICI RISK MANAGER

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