RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

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1 RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Mod. 14/519 - Ed. 12/2010

2 1 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurato La persona il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. FATA FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.. Indennizzo / Risarcimento La somma dovuta da FATA in caso di sinistro. Massimale La somma che - contrattualmente - rappresenta il massimo esborso a cui è tenuto FATA per ciascun sinistro, per anno assicurativo (o minor periodo assicurativo) o per sinistri in serie o originatisi da una stesso difetto. Polizza Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente a FATA per l assicurazione. NOTA INFORMATIVA Prodotto finito Il prodotto destinato al consumatore finale o ai distributori. Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro. Scoperto L importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. Sinistri in serie Una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti. Sinistro La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l assicurazione avanzata nei confronti dell Assicurato. Pagina 1 di 5

3 2 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Pagina 2 di 5 NOTA INFORMATIVA Informazioni generali: a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali; b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A - CAP 00184; c) nessuna sede secondaria; d) recapito telefonico: /47651, fax: / ; sito Internet: [email protected]; e) autorizzata all esercizio in Italia e all estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con Provvedimento ISVAP n del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al n dell'albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa Il patrimonio netto di FATA ammonta a 176,45 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 181,84 milioni di euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 2,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito Internet di FATA per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Il contratto di durata inferiore all anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo. In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all articolo 8 Durata dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Con Polizza Responsabilità Civile Prodotti FATA offre al produttore assicurato la possibilità di garantire il proprio patrimonio, tenendolo indenne - nei limiti precisati in polizza - di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a termini di legge a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose da difetto di un suo prodotto dopo la messa in circolazione dello stesso. I danni alle cose contenute nel prodotto descritto in polizza nonché ad altri prodotti - o loro parti - di cui il suddetto prodotto sia parte componente ed a cose fabbricate con l utilizzo del medesimo, sono inclusi in garanzia con il sottomassimale precisato nelle Condizioni di assicurazione. Nei limiti precisati nelle Condizioni di assicurazione, FATA garantisce, inoltre, il patrimonio dell Assicurato per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi conseguenti ad un danno risarcibile. Nell ambito del quarto del massimale per sinistro e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore allo stesso, anche oltre, FATA tiene a suo carico anche le spese per resistere all azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all articolo 1917 del codice civile. Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 12 Oggetto dell assicurazione, 13 Danni da interruzione o sospensione di attività, 14 Validità territoriale, 17 Inizio e termine della garanzia e 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. Ad integrazione della copertura base, è, inoltre, possibile acquistare alcune garanzie facoltative, per la disciplina di dettaglio delle quali si rinvia alle Condizioni di assicurazione, Clausole speciali Garanzie facoltative, lettere A) ESTENSIONE USA, CANADA E MESSICO e B) RITIRO PRODOTTI. Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell indennizzo/risarcimento del danno. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle norme delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate: articoli 12 Oggetto dell assicurazione, 13 Danni da interruzione o sospensione di attività, 14 Validità territoriale, 15 Persone non considerate terzi, 16 Esclusioni, 17 Inizio e termine della garanzia, 20 Gestione delle vertenze di danno Spese legali ; - Clausole speciali Garanzie facoltative, lettere A) ESTENSIONE USA, CANADA E MESSICO e B) RITIRO PRODOTTI.

4 3 L assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive alla prima entro le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza nonché a seguito di inadempimento degli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini precisati nelle Condizioni di assicurazione. Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia e 19 Acconto e regolazione del premio La copertura assicurativa è prestata: - nei limiti del massimale indicato in polizza per ciascun sinistro, che rappresenta altresì il massimo esborso di FATA per ogni periodo assicurativo annuo e per sinistri in serie nonché con i limiti di indennizzo/risarcimento e spesa precisati nelle Condizioni di assicurazione e/o eventualmente pattuiti in polizza; - previa applicazione degli scoperti, con relativi minimi, previsti nelle Condizioni di assicurazione e/o delle franchigie e scoperti, con relativi minimi, eventualmente pattuiti in polizza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle seguenti norme delle Condizioni di assicurazione: - articoli 13 Danni da interruzione o sospensione di attività, 18 Limiti di indennizzo e scoperto e 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali ; - Clausole speciali Garanzie facoltative, lettere A) ESTENSIONE USA, CANADA E MESSICO e B) RITIRO PRODOTTI. ESEMPI NUMERICI Le bottiglie di vino prodotte dall Assicurato contengono schegge di vetro e, dopo la messa in circolazione, cagionano una serie lesioni personali a terzi in relazione alle quali il risarcimento complessivamente dovuto dall Assicurato viene giudizialmente quantificato in Euro MASSIMALE Massimale per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie Euro : somma liquidabile da FATA Euro , salva l applicazione dello scoperto o della franchigia previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. SCOPERTO Massimale per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie Euro : scoperto (previsto dall articolo 18 delle Condizioni di assicurazione) 10%, di ciascun danno con il minimo di Euro 500: somma liquidabile da FATA Euro (importo del danno, nell ambito del massimale, sottratto lo scoperto del 10%, pari - su Euro ad Euro , importo superiore al minimo previsto). FRANCHIGIA Massimale per sinistro, per annualità assicurativa e per sinistri in serie Euro : franchigia pattuita in polizza in deroga all articolo 18 delle Condizioni di assicurazione Euro : somma liquidabile Euro (danno Euro meno franchigia Euro ). NOTA INFORMATIVA LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO Il danno conseguente al difetto del prodotto messo in circolazione provoca altresì la sospensione dell attività commerciale di uno dei danneggiati, cagionando un ulteriore danno quantificabile in Euro : ai sensi dell articolo 13 delle Condizioni di assicurazione, la somma massima liquidabile nell ambito del massimale complessivo per sinistro, annualità assicurativa e sinistri in serie pattuito in polizza di Euro , è pari al 30% di tale importo: somma liquidabile Euro , salva l applicazione dello scoperto previsto dall articolo 18 delle Condizioni di assicurazione o di scoperto o franchigia pattuiti in polizza in deroga allo stesso. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - QUESTIONARIO PREASSUNTIVO- NULLITÀ Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA rese dal Contraente e/o dell Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia all articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di assicurazione. L assicurazione è stipulata sulla base delle informazioni fornite dal Contraente tramite questionario, che forma parte integrante dell assicurazione stessa: è necessario rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande dallo stesso previste. Pagina 3 di 5

5 4 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO L Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli articoli 4 - Aggravamento del rischio e 5 - Diminuzione del rischio delle Conizioni di assicurazione. Pagina 4 di 5 NOTA INFORMATIVA ESEMPIO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO L Assicurato, produttore di calzature da passeggio, comincia a produrre altresì calzature da sci: costituendo la nuova produzione un rischio maggiore, la circostanza deve essere comunicata a FATA per una ponderata valutazione dell aggravamento del rischio. PREMI Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere parimenti corrisposte anticipatamente alle scadenze previste salva successiva regolazione dello stesso nei modi e tempi previsti nelle Condizioni di assicurazione. Il premio è, infatti, convenuto, in tutto o in parte, in base ad uno o più elementi di rischio variabili, usualmente il fatturato relativo alla produzione cui si riferisce l assicurazione, e, quindi, viene: - anticipato in via provvisoria all inizio del periodo assicurativo quale acconto calcolato su una percentuale della stima preventiva degli elementi di rischio di cui sopra, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza; - regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni di detti elementi intervenute durante lo stesso periodo. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all articolo 19 Acconto e regolazione del premio delle Condizioni di assicurazione. Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: denaro contante, entro il limite di 750 euro annui per ciascun contratto; assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all Intermediario, espressamente in tale qualità; bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti; bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti. Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, senza alcun onere aggiuntivo. L Impresa o l intermediario possono applicare sconti di premio: ai sensi dell articolo 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni; con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. RIVALSE In mancanza di deroga a quanto previsto dall articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. DIRITTO DI RECESSO Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA la stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; FATA, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 2 Altre assicurazioni delle Condizioni di assicurazione. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, FATA può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 7 Recesso in caso di sinistro delle Condizioni di assicurazione. Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell articolo 1899 del codice civile. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di

6 5 assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. L Assicurato perde il diritto all indennità o alla prestazione ai sensi dell articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all obbligo di denuncia del sinistro a FATA entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. REGIME FISCALE Il premio imponibile è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura del 22,25% comprensiva di un 1% di addizionale antiracket - antiusura. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Sono previsti modalità e termini per la denuncia dei sinistri. La disciplina relativa alla denuncia ed alla liquidazione dei sinistri è contenuta negli articoli 6 Obblighi in caso di sinistro e 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Via Urbana, 169/a ROMA - Fax 06/ Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax / o 06/ I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. NOTA INFORMATIVA Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet Resta salva la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. ARBITRATO Non è previsto l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti. Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 1/12/2010 FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Avv. Vittorio Rispoli Ing. Giorgio Cagnetti Pagina 5 di 5

7 1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INDICE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - INDICE DEFINIZIONI pag. 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI pag. 4 CLAUSOLE SPECIALI - GARANZIE FACOLTATIVE pag. 6 Pagina 1 di 7

8 2 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. Danni punitivi Risarcimenti aventi carattere sanzionatorio concessi dal giudice civile al danneggiato in caso di comportamento doloso o gravemente colposo del produttore, in ipotesi di particolare gravità sociale. FATA FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.. Indennizzo/risarcimento La somma dovuta da FATA in caso di sinistro. Massimale La somma che - contrattualmente - rappresenta il massimo esborso a cui è tenuto FATA per ciascun sinistro, per anno assicurativo (o minor periodo assicurativo) o per sinistri in serie o originatisi da una stesso difetto. Perdite patrimoniali Ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni. Polizza Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente a FATA per l assicurazione. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - DEFINIZIONI Prodotto finito Il prodotto destinato al consumatore finale o ai distributori. Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro. Scoperto L importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. Sinistri in serie Una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti. Sinistro La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l assicurazione avanzata nei confronti dell Assicurato. Pagina 2 di 7

9 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 2 - Altre assicurazioni Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. FATA, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del codice civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del codice civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell evento ai sensi dell art del codice civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del codice civile. Art. 7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, FATA può recedere dall assicurazione dandone preavviso all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa. In tutti i casi, entro il 15 giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Art. 8 - Durata dell'assicurazione Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell art del codice civile. Pagina 3 di 7 Art. 9 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell assicurazione Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell Assicurato devono essere fatte mediante lettera raccomandata. Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

10 4 NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI Art Oggetto dell'assicurazione FATA si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza rivelatosi difettoso. Per i danni alle cose contenute nel prodotto descritto in polizza nonché ad altri prodotti - o loro parti - di cui il prodotto descritto in polizza sia parte componente ed alle cose fabbricate con l utilizzo del medesimo, la garanzia è prestata con il sottolimite del 30% del massimale indicato in polizza per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie. Art Danni da interruzione o sospensione di attività Ad integrazione di quanto previsto dall art Oggetto dell assicurazione, la garanzia vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi conseguenti ad un danno risarcibile ai sensi del suddetto art. 12. La presente estensione di garanzia è prestata, nell ambito del massimale indicato in polizza per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie, con il limite del 30% dello stesso. Art Validità territoriale L assicurazione vale per i prodotti per i quali l Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore e per i danni ovunque verificatisi, ferma restando l esclusione dei danni derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dal produttore in USA, Canada e Messico. Art Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i discendenti e gli ascendenti dell Assicurato nonché qualsiasi parente e affine o persona con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro in uno dei rapporti indicati al punto a); c) le società che, rispetto all Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell art del codice civile. Art Esclusioni L'assicurazione non comprende: a) i danni riconducibili a violazione di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto; b) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; c) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); d) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; e) i danni punitivi; f) i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati; g) i danni derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme; h) i danni derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dallo stesso produttore in USA, Canada e Messico; i) i danni riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche, nonché i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da qualsiasi forma o tipo di muffa, fungo, fermento biocontaminante o spora, anche in caso di concorso con altra causa; j) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l importo pari al suo controvalore; k) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto; l) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da FATA. Art Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento, in relazione ad un prodotto difettoso, pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa. La garanzia è operante ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI Pagina 4 di 7

11 5 e/o dall Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini della presente sezione. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI Art Limiti di indennizzo e scoperto Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso di FATA per ciascun sinistro, per ogni anno assicurativo e per sinistri in serie, fermi i sottomassimali precisati negli artt Oggetto dell assicurazione e 14 - Interruzione e sospensione di attività. Rimane a carico dell Assicurato il 10% di ciascun danno liquidabile con il minimo di Euro 500. Art Acconto e regolazione del premio Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene: - anticipato in via provvisoria all inizio del periodo assicurativo quale acconto di premio calcolato su una percentuale della stima preventiva degli elementi di rischio di cui sopra, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza; - regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni di detti elementi intervenute durante lo stesso periodo. A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato ha l obbligo di comunicare per iscritto a FATA, in relazione a quanto previsto dal contratto, i dati inerenti gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione effettuata da FATA. Resta fermo il premio minimo previsto in polizza. B) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati o di pagamento della differenza di premio dovuta Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, quanto pagato in via provvisoria all inizio del periodo assicurativo quale acconto di premio per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quanto dovuto per il periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta. In tale eventualità la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15 giorno successivo a quello indicato per la scadenza del periodo assicurativo cui si riferisce la mancata regolazione e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto del FATA di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata inviata all ultimo indirizzo fornito dal Contraente/Assicurato, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti o cessati per qualsiasi motivo, trascorso inutilmente il termine per la comunicazione dei dati necessari alla regolazione o per il pagamento delle differenze attive dovute senza che il Contraente o l Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, il FATA, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, potrà fissargli un ulteriore termine per provvedere non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale FATA non è obbligata per il periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Qualora, all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. Art Gestione delle vertenze di danno - Spese legali FATA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico di FATA le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra FATA ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. FATA non riconosce le spese sostenute dall Assicurato per i legali tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Pagina 5 di 7

12 6 CLAUSOLE SPECIALI - GARANZIE FACOLTATIVE Le garanzie facoltative regolate nelle seguenti clausole speciali sono valide ed operanti, ad integrazione e/o parziale modifica delle Norme che regolano la Responsabilità Civile Prodotti, soltanto ove le relative clausole speciali siano richiamate in polizza mediante il rispettivo codice alfabetico. A) - ESTENSIONE USA, CANADA E MESSICO A parziale deroga dell art Esclusioni, la garanzia vale - nei limiti di seguito precisati - anche per i prodotti consegnati negli USA, in Canada ed in Messico per i danni ovunque verificatisi. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i sinistri relativi ai prodotti consegnati durante il periodo di efficacia dell assicurazione. Sono esclusi dalla garanzia i danni punitivi. MASSIMALE La garanzia viene prestata con il limite massimo di risarcimento per evento e per anno assicurativo pari al 50% del massimale di polizza e con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% dell importo di ogni sinistro con il minimo di Euro Detto massimale rappresenta il massimo esborso di FATA anche per più sinistri originati dallo stesso difetto, pur se manifestatisi in più prodotti. B) - RITIRO PRODOTTI A parziale deroga dell art Esclusioni, FATA, entro il massimale di seguito indicato e nella misura in cui verranno dallo stesso documentate, si impegna a rimborsare all Assicurato le spese per il ritiro dal mercato dei prodotti finiti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all Assicurato che abbia determinato il verificarsi di almeno di una delle seguenti condizioni: a) i prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; b) vi sia la documentata possibilità che i prodotti finiti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; c) il ritiro sia stato ordinato dall Autorità competente per la pericolosità dei prodotti per la salute e sicurezza dei consumatori. Le spese risarcibili sono esclusivamente quelle a carico dell Assicurato per: 1. la comunicazione, intendendosi per tale la pubblicazione su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione; 2. individuare, rintracciare e selezionare i prodotti; 3. l analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro; 4. il trasporto, l imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti; 5. la distruzione dei prodotti finiti, purché questa sia stata ordinata dall Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese di distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo; 6. la riparazione dei prodotti finiti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo. I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai dipendenti di chi effettua l operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l assunzione temporanea di personale per effettuare l operazione di ritiro. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - CLAUSOLE SPECIALI - GARANZIE FACOLTATIVE La garanzia non comprende: il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza; il ritiro di prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti; il ritiro di prodotti che sia riconducibile a manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto ; il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti; le spese di riparazione o distruzione di prodotti, se non ordinato dall Autorità competente; le multe, le ammende e le penalità in genere; le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine; le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell Assicurato; le spese per il ritiro dei prodotti finiti negli USA, Canada, Messico; le spese per il ritiro di prodotti in cui sia presente amianto. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA La presente estensione è operante per i sinistri verificatisi e denunciati a FATA durante il periodo di efficacia dell assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l operazione di ritiro Pagina 6 di 7

13 7 sia iniziata prima della scadenza del contratto. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - CLAUSOLE SPECIALI - GARANZIE FACOLTATIVE MASSIMALE La garanzia viene prestata con il limite massimo di risarcimento per evento e per anno assicurativo di Euro e con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% dell importo di ogni sinistro con il minimo di Euro Detto massimale rappresenta il massimo esborso di FATA anche per più sinistri originati dallo stesso difetto, pur se manifestatisi in più prodotti. Pagina 7 di 7

14 RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Capitale Sociale Euro ,00 (i.v.) Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale e Partita IVA n Iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali iscritto al n. 026 dell albo dei gruppi assicurativi. FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni Via Urbana, 169/A Roma Tel Fax Telegramma ASSIFATA ROMA Mod. 14/519 - Ed. 12/2010 Studio Grafico BB - Roma

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