PROFESSIONISTI IN AGRICOLTURA Mod Ed. 01/2013
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- Beniamino Berti
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1 FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale PROFESSIONISTI IN AGRICOLTURA Mod Ed. 01/2013 Il presente Fascicolo informativo, contenente o Nota informativa, comprensiva del Glossario o Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
2 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE GENERALE PROFESSIONISTI IN AGRICOLTURA Mod Ed. 01/2013 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP/IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE FATA PERDITE PATRIMONIALI POLIZZA PREMIO PRESTATORI DI LAVORO RISCHIO la persona il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. l Impresa FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.. Ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali. Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. la somma dovuta dal Contraente a FATA per l assicurazione. Le persone fisiche di cui si avvale l Assicurato nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi. la probabilità del verificarsi del sinistro. SCOPERTO la parte del danno rimborsabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO La richiesta di risarcimento di danni e perdite patrimoniali per i quali è prestata l assicurazione avanzata dal terzo nei confronti dell Assicurato. Per la copertura relativa alla conduzione dello studio nonché per la garanzia facoltativa 114 RCO ED ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 2 di 8
3 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali; b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A CAP 00184; c) nessuna sede secondaria; d) recapito telefonico: /47651, fax:+39 06/ , sito Internet: http// info@fata-assicurazioni.it; e) autorizzata all esercizio in Italia e all estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con provvedimento ISVAP n del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al numero dell Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto di FATA ammonta a 125,61 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 107,96 milioni di euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 1,76 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito internet di FATA per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Il contratto di durata inferiore all anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo. In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all articolo 8 Durata dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. Coperture assicurative offerte- Limitazioni ed esclusioni L offerta di FATA articolata in una copertura base ed una serie di garanzie facoltative - è rivolta a tenere indenne il patrimonio del professionista Assicurato rispetto alle richieste di risarcimento per danni e perdite dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per errori commessi nell'espletamento della sua attività professionale. Nell ambito del quarto del massimale per sinistro previsto in polizza e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore allo stesso, anche oltre, FATA tiene, inoltre, a suo carico le spese per resistere all azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all articolo 1917 del codice civile. L assicurazione copre altresì i rischi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle relative attrezzature, nonché, ove sia acquistata la relativa garanzia facoltativa, i danni subiti dai prestatori di lavoro dell Assicurato nell espletamento delle proprie mansioni. Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute: - nelle Definizioni riportate nelle Condizioni di assicurazione; - negli articoli 12 Oggetto dell assicurazione e 22 Gestione vertenze di danno Spese legali ; - nelle clausole speciali relative alle garanzie facoltative 114 Garanzia RCO ed errata interpretazione INAIL, 106 Danni a colture e animali, 108 Errata interpretazione di vincoli urbanistici e 102 Aiuti in agricoltura. Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 3 di 8
4 Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del danno. L assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive alla prima entro le ore 24 del 15 giorno successivo alla relativa scadenza. Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, si rinvia : -alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione; - agli articoli 12 Oggetto dell assicurazione, 13 Esclusioni, 14 Persone non considerate terzi, 15 Inizio e termine della garanzia, 19 Validità territoriale, 20 Vincolo di solidarietà delle Condizioni di assicurazioni ed alle clausole speciali 114 Garanzia RCO ed errata interpretazione INAIL, 106 Danni a colture e animali, 108 Errata interpretazione di vincoli urbanistici, e 102 Aiuti in agricoltura che disciplinano le singole garanzie acquistabili facoltativamente nelle stesse contenute. Per la disciplina della sospensione dell assicurazione in caso di mancato pagamento del premi nei termini previsti dall art del codice civile si rinvia all articolo 3 Pagamento del premio e durata dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. L assicurazione è prestata nei limiti del massimale per sinistro esposto in polizza, che costituisce la massima esposizione di FATA per sinistro e periodo assicurativo annuo e con le franchigie e gli scoperti previsti nelle Condizioni di assicurazione. Nelle Condizioni di assicurazione sono previsti altresì specifici sottolimiti di risarcimento per alcune garanzie. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli 16 Limiti di indennizzo, 21 Studio associato pluralità di assicurati e 22 Gestione vertenze di danno Spese Legali e nelle clausole speciali relative alle singole garanzie facoltative. Le Parti possono, inoltre, pattuire in polizza diversi o ulteriori limiti di indennizzo (massimi risarcimenti per singole garanzie, franchigie e scoperti). ESEMPI NUMERICI MASSIMALE PER SINISTRO E PER ANNO Danno risarcibile a termini di polizza dovuto ad errore commesso da un Assicurato rientrante nella copertura di cui all articolo 12 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. Il danno è l unico verificatosi nel corso dell annualità assicurativa. Massimale per sinistro e anno pattuito Euro o danno : importo che resta a carico di FATA importo che resta a carico dell Assicurato (importo del danno eccedente il massimale pattuito) SCOPERTO Danno risarcibile a termini di polizza dovuto ad errore commesso da un Assicurato con conseguenti perdite patrimoniali rientrante nella copertura di cui all articolo 12 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. Lo scoperto previsto dall art. 16 Limiti di indennizzo delle Condizioni di assicurazione per perdite patrimoniali è pari al 10% dell importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 500. Il danno è l unico verificatosi nel corso dell annualità assicurativa. Massimale per sinistro e anno pattuito Euro Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 4 di 8
5 o danno Euro : importo che resta a carico di FATA importo che resta a carico dell Assicurato (10% del danno) o danno Euro 4.000: importo che resta a carico di FATA importo che resta a carico dell Assicurato 500 (minimo di scoperto previsto) FRANCHIGIA Danno materiale a cose risarcibile a termini di polizza rientrante nella copertura di cui all articolo 12 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. La franchigia prevista dall art. 20 Limiti di indennizzo delle Condizioni di assicurazione per danni materiali è pari ad Euro 250. Il danno è l unico verificatosi nel corso dell annualità assicurativa. Massimale per sinistro e anno pattuito Euro o danno Euro 250: importo che resta a carico di FATA 0 importo che resta a carico dell Assicurato 250 o danno Euro 1.000: importo che resta a carico di FATA 750 importo che resta a carico dell Assicurato 250 o danno Euro 5.000: importo che resta a carico di FATA importo che resta a carico dell Assicurato 250 Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Questionario Nullità Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA rese dal Contraente e/o dell Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze, si rinvia all articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio delle Condizioni di assicurazione. E necessario rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario, qualora previsto. Aggravamento e diminuzione del rischio Variazioni della professione L Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli articoli 4 Aggravamento del rischio e 5 Diminuzione del rischio. ESEMPIO DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è un aumento del fatturato dell Assicurato rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto superiore alla percentuale del 20% indicata all art. 18 tolleranza dei parametri di premio. Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 5 di 8
6 Premi Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste. Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno. Su accordo delle Parti, per i contratti di durata pluriennale, il premio può essere anticipato per l intera durata del contratto. Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: o denaro contante, entro i limiti generali imposti dalla legge e nei limiti specificatamente prescritti dall ISVAP o IVASS; o assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all Intermediario, espressamente in tale qualità; o bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti; o bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti. Se il Contraente è un Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (d. lsl 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, dalla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali senza alcun onere aggiuntivo. L Impresa o l intermediario possono applicare sconti di premio: o ai sensi dell art 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni; o con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. Rivalse Ai sensi dell articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Diritto di recesso In caso di stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato, FATA, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. Si rinvia all articolo 2 Altre assicurazioni delle Condizioni di assicurazione. E altresì facoltà di FATA recedere dal contratto per sinistro dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 30 giorni. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto e relative conseguenze si rinvia all articolo 7 Recesso in caso di sinistro delle Condizioni di assicurazione. Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell articolo 1899 del codice civile. Per la relativa disciplina di dettaglio, si rinvia all articolo 8 Durata dell assicurazione. Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 6 di 8
7 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale L Assicurato perde il diritto all indennità o alla prestazione ai sensi dell articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all obbligo di denuncia del sinistro all Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si e verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Regime fiscale Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura del 22,25%, comprensiva dell addizionale antiracket antiusura (pari all 1%). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri Liquidazione dell indennizzo Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia agli articoli 6 Obblighi in caso di sinistro e 22 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali delle Condizioni di assicurazione. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI (Customer Service) Via Urbana, 169/a ROMA Fax 06/ Indirizzo di posta elettronica Reclami@fata-assicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/ o 06/ I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato A fata e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet Resta salva la possibilità di rivolgersi all autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 7 di 8
8 Arbitrato Non è previsto l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti. Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/01/2013. FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 8 di 8
9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE GENERALE PROFESSIONISTI IN AGRICOLTURA Mod Ed. 01/2013 Nel testo che segue si intendono per: DEFINIZIONI ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. FATA FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.. FRANCHIGIA L importo prestabilito di danno che in caso di sinistro resta a carico dell Assicurato PERDITE PATRIMONIALI Ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali. POLIZZA Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente a FATA per l assicurazione. PRESTATORI DI LAVORO Le persone fisiche di cui si avvale l Assicurato nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi. RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. SCOPERTO La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO La richiesta di risarcimento relativa a danni e perdite patrimoniali per i quali è prestata l assicurazione avanzata dal terzo nei confronti dell Assicurato. Per la copertura relativa alla conduzione dello studio nonché per la garanzia facoltativa RCO ED ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. 1 di 10
10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. ART 2. ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA l esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio; FATA, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del codice civile. ART 3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del codice civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA. ART 4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del codice civile. ART 5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART 6. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell evento ai sensi dell art del codice civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del codice civile. ART 7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, FATA può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. FATA, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. ART 8. DURATA DELL ASSICURAZIONE Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e 2 di 10
11 con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell articolo 1899 del codice civile. ART 9. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Ogni comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata. Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART 10. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART 11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. 3 di 10
12 NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEL DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE, PERITO AGRARIO, AGROTECNICO ED ENOLOGO ART 12. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio della propria attività professionale di seguito indicata purché svolta nei termini e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa e purché in regola con l iscrizione all Albo Professionale di appartenenza, ove prevista. - Dottore Agronomo/Dottore Forestale, secondo la declaratoria di cui alla Legge n. 152 del 10/2/1992 e successive modifiche e/o integrazioni. - Perito Agrario, secondo la declaratoria di cui alla Legge n. 54 del 21/2/1991, che riprende la n. 434/1968, e successive modifiche e/o integrazioni, - Agrotecnico, come regolata dalla Legge n. 251 del 6/6/1986, così come modificata dalla Legge n. 91 del 5 marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni. - Enologo, secondo la declaratoria di cui alla Legge n. 129 del 10/4/1991 e successive modifiche/integrazioni. FATA si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni materiali e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori professionali involontariamente commessi nell esercizio delle attività per le quali risulti abilitato, volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l ambiente e, in generale, il mondo rurale (piani di bonifica e di irrigazione, pianificazione del territorio, rilievi catastali, topografici e cartografici, perizie, organizzazione e partecipazione a corsi di degustazione e assaggio di vini, ecc.). L assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto anche doloso dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle mansioni professionali loro affidate. Nell ambito del massimale per sinistro e per annualità assicurativa di cui all art Limiti di indennizzo entro il quale è prestata, l assicurazione comprende, fino al massimo risarcimento, per ciascuna delle garanzie elencate, di Euro per ogni sinistro e periodo assicurativo annuo, i danni di seguito indicati alle lettere da A ad E. A. PERDITA DOCUMENTI L incendio, lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di documenti, disegni, supporti informatici e atti di archivio di terzi, esclusi, in ogni caso denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e similari. B. PRIVACY I danni conseguenti alla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sempreché l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. C. SICUREZZA E IGIENE I danni cagionati nello svolgimento degli incarichi di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. 9/4/2008, n. 81). - Responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l esecuzione dei lavori (D. Lgs. 9/4/2008, n. 81). - Responsabile in materia di prevenzione della contaminazione alimentare, sicurezza ed igiene dei prodotti agro-industriali in applicazione del D.Lgs 4 di 10
13 6/12/2007, n Sono incluse in garanzia le sanzioni inflitte ai clienti dell Assicurato, mentre restano escluse le perdite patrimoniali conseguenti alla violazione degli obblighi di ritiro degli alimenti dal commercio. - D. CERTIFICAZIONI E PRATICHE AUTORIZZATIVE I danni derivanti da errata certificazione nel settore energetico e delle produzioni biologiche nonché da errori commessi nell assistenza alle aziende per la predisposizione delle pratiche per l autorizzazione all esercizio dell attività agrituristica. E. INTERRUZIONE DI ATTIVITA Le conseguenze economiche derivanti un danno risarcibile a termini di polizza per: interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività commerciali, agricole o di servizi; mancato godimento di edifici adibiti a civili abitazioni. Nell ambito del massimale di cui all art. 16 Limiti di indennizzo entro il quale è prestata e con i limiti di seguito precisati, l assicurazione comprende altresì le attività ed i danni di cui alle lettere F, G ed H. F. PROGETTAZIONE OPERE Relativamente alle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere rientranti in quelle previste dalle relative competenze professionali, la garanzia vale esclusivamente per i danneggiamenti materiali a cose e per danni corporali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti. L assicurazione si estende ai danni alle opere oggetto di progettazione e/o direzione e/o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale che comprometta in maniera certa e attuale la stabilità dell opera stessa, incluse le spese imputabili all Assicurato per neutralizzare o limitarne le conseguenze. L assicurazione è prestata fino a concorrenza del 50% del massimale di cui all art. 16 Limiti di indennizzo e resta a carico dell Assicurato lo scoperto del 10% di ciascun sinistro con un minimo di Euro La garanzia ed è operante purché le opere abbiano un costo complessivo non superiore ad Euro G. SANZIONI IN GENERE Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per errori imputabili allo stesso, con esclusione di quelle del pagamento delle quali sia coobbligato o obbligato in solido e fino a concorrenza di 1/3 del massimale di cui all art. 16 Limiti di indennizzo. H. CONDUZIONE STUDIO PROFESSIONALE I danni materiali involontariamente cagionati a terzi, inclusi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali e delle attrezzature ivi esistenti adibiti a studio professionale, compresi i danni derivanti da spargimento di acqua e rigurgito di fogne. La garanzia è estesa ai danni verificatisi in occasione di visite e sopralluoghi all esterno dello studio resi necessari per lo svolgimento dell attività assicurata. Ferme le esclusioni di cui all art Esclusioni, la garanzia non comprende i danni: da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione. ART 13. ESCLUSIONI Premesso che l'assicurazione non vale per l'esercizio di nuove attività e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti od altre norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto, la garanzia non vale altresì: 1) se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali 5 di 10
14 stabilite dalle leggi e dai regolamenti; 2) se i lavori sono eseguiti da imprese dell Assicurato o di cui l Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; 3) per qualunque danno conseguente a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; 4) per i danni di qualunque natura derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge nonché per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ad attività non espressamente previste dalle leggi che disciplinano l attività; 5) per i danni da mancata rispondenza delle opere all uso ed alle necessità cui sono destinate; 6) per i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; 7) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, per i danni all ambiente e/o conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo nonché conseguenti ad interruzione, impoverimento o alterazione di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 8) per i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio o furto di cose dell Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute, salvo quanto previsto all art Oggetto dell assicurazione (A. PERDITA DOCUMENTI); 9) per le perdite patrimoniali inerenti l attività svolta dall Assicurato nell ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società o enti; 10) per le perdite patrimoniali derivanti e/o riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto e per quelle relative all assistenza nell elaborazione delle domande di aiuti comunitari in agricoltura; 11) per i danni a colture, prodotti o animali derivanti da uso o erronea valutazione degli interventi chimici sulle colture erbacee ed arboree e loro prodotti, nonché sulla alimentazione e l allevamento degli animali e la conservazione, l utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti. ART 14. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi: a) l'assicurato, le persone risultanti nello stato di famiglia dell Assicurato nonché qualsiasi persona con lui convivente; b) i collaboratori e prestatori di lavoro - e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a) - che si avvalgano delle prestazioni dell'assicurato; c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all attività assicurata; d) le società e le persone giuridiche nelle quali l'assicurato o le persone indicate alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo. ART 15. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a eventi verificatisi non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione. La garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'assicurato almeno 6 mesi dopo la data di decorrenza dell'assicurazione qualora relative a eventi verificatisi anteriormente a tale data. Qualora l evento sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. Nell eventualità che il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con FATA per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il sinistro si sia 6 di 10
15 verificato durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, alle condizioni tutte da quest ultimo previste; ciò in deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo. Qualora il Contraente sia uno studio associato, l'uscita dallo studio stesso di uno o più professionisti, per motivi diversi da cessazione dell'attività o decesso, determina l'esclusione dalla garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallo studio stesso per danni cagionati da comportamenti colposi di tale o tali professionisti, anche se essi sono stati posti in essere durante il periodo in cui il professionista o i professionisti ha o hanno fatto parte dello studio. ART 16. LIMITI DI INDENNIZZO Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico di FATA per ogni sinistro e annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo. Salvo diversi maggiori importi previsti nelle presenti Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza, l assicurazione è prestata con una franchigia fissa di Euro 250 per ogni sinistro con danni materiali a cose, mentre per le perdite patrimoniali resta a carico dell Assicurato uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo di Euro 500. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate un unico sinistro. ART 17. PROROGA DEL CONTRATTO IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA In caso di cessazione dell'attività con cancellazione dall'albo professionale per raggiunti limiti di età, rinuncia volontaria, malattia o morte, l assicurazione vale per le richieste di risarcimento occasionate da errori professionali commessi durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei 3 anni successivi alla cessazione di attività, semprechè denunciati nei termini e nei modi previsti dal contratto. In tal caso, resta convenuto che il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta il limite di esposizione di FATA per l intero periodo di copertura successivo alla cessazione dell attività. ART 18. TOLLERANZA DEI PARAMETRI DEL PREMIO Ai fini della validità della copertura, è tollerata una differenza del 20% tra il fatturato annuo dichiarato dall Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto, in base al quale è stato determinato il premio, e quello risultante al momento del sinistro. ART 19. VALIDITA TERRITORIALE L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti nei territori dell Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino. ART 20. VINCOLO DI SOLIDARIETA In caso di responsabilità solidale dell Assicurato con altri soggetti, FATA risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà. ART 21. STUDIO ASSOCIATO / PLURALITÀ DI ASSICURATI Il massimale per sinistro e per periodo assicurativo di cui all art. 16 Limiti di indennizzo, costituisce il massimo esborso a carico di FATA anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza. ART 22. GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI FATA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione 7 di 10
16 stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. FATA ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di FATA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra FATA e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. FATA non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. 8 di 10
17 CLAUSOLE SPECIALI - GARANZIE FACOLTATIVE Le garanzie facoltative regolate dalle seguenti clausole speciali sono valide ed operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza con il relativo codice numerico RCO ED ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL Garanzia RCO A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) dell'art Persone non considerate terzi, FATA si obbliga a tenere indenne l Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese), quale civilmente responsabile: ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall INAIL e/o dall INPS per gli infortuni subiti dai suoi prestatori di lavoro; ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto, cagionati ai propri prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%. La presente estensione è prestata nell ambito del massimale per sinistro e per annualità assicurativa di cui all art. 16 Limiti di indennizzo e non comprende la responsabilità civile dell Assicurato per: - malattie professionali; - silicosi e malattie da esposizione all amianto; - sinistri derivanti da detenzione di esplosivi; - sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. Errata interpretazione INAIL L estensione Garanzia RCO si intende valida anche se l Assicurato non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi comprovatamene da inesatta o erronea interpretazione delle norme vigenti in materia, purché non dipendente da dolo dell Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere DANNI A COLTURE ED ANIMALI A parziale deroga dell art Esclusioni, punto 11, la garanzia opera anche per i danni diretti a colture, loro prodotti ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell Assicurato, anche se derivanti da interventi chimici il cui impiego non sia vietato dalla legge. Questa specifica estensione di garanzia è prestata, nell ambito del massimale di cui all art. 16 Limiti di indennizzo, fino a concorrenza di Euro per ciascun sinistro ed anno assicurativo e con uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di Euro ERRATA INTERPRESTAZIONE DI VINCOLI URBANISTICI A parziale deroga dell art Esclusioni, punto 3, la garanzia si estende alle perdite patrimoniali relative a sanzioni inflitte ai clienti dell Assicurato e conseguenti ad involontaria errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità. La garanzia non vale se l opera è stata realizzata in difformità dalla concessione edilizia rilasciata per l opera stessa. In deroga a quanto previsto all art. 15 Inizio e termine della garanzia, questa specifica garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di validità dell assicurazione e relative a comportamenti colposi commessi nello stesso periodo. 9 di 10
18 La presente estensione di garanzia si intende prestata con uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di Euro 150 e fino alla concorrenza, nell ambito del massimale di cui all art. 16 Limiti di indennizzo, di un importo, per ciascun anno assicurativo, pari al 50% del suddetto massimale AIUTI IN AGRICOLTURA A parziale deroga di quanto previsto al punto 10 dell art Esclusioni, la garanzia si estende alle attività di assistenza nell elaborazione, predisposizione e trasmissione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi finanziari relativi ai Piani di Sviluppo Rurale previsti dalle Regioni e dei contributi nazionali in agricoltura, semprechè l Assicurato risulti abilitato. La garanzia vale anche per l attività di mero controllo della regolarità formale delle domande, con l esclusione della verifica dei dati dichiarati dal cliente. La garanzia è prestata con uno scoperto del 15% con il minimo di Euro e fino a concorrenza del massimale di Euro per ciascun sinistro e anno assicurativo. 10 di 10
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