Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA LOCALE
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1 Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA LOCALE Approvato con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 dd. 18/04/2016
2 INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 3 Art. 2 - Fiere locali - definizioni... 3 Art. 3 - Esclusioni... 3 Art. 4 Selezione progetti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche locali Art. 5 Requisiti minimi e criteri di scelta delle manifestazioni fieristiche locali Art. 6 Autorizzazione all occupazione di suolo pubblico e Scia per lo svolgimento della manifestazione fieristica... 5 Art. 7 - Durata, orario di svolgimento e periodo di realizzazione... 6 Art. 8 - Obblighi del soggetto organizzatore... 7 Art. 9 - Servizio di ristoro nell ambito di manifestazioni fieristiche Art Controlli... 8 Art Sanzioni... 8 Art. 12 Divieto prosecuzione attività... 8 Art Efficacia del Regolamento... 9
3 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9 gennaio 2006, n.1, disciplina i procedimenti amministrativi inerenti lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale 21 marzo 2003, n.7 Disciplina del settore fieristico e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n.0104/pres. Regolamento di attuazione dell art.7 della Legge regionale 21 marzo 2003, n.7 Disciplina del settore fieristico. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, la vigente disciplina prevista per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. Art. 2 - Fiere locali - definizioni 1. Sono manifestazioni fieristiche a carattere locale tutte quelle iniziative rientranti nelle tipologie di cui alla L.R.7/2003 che si svolgono nell ambito del Comune di Grado in possesso dei seguenti requisiti: a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all ambito territoriale della Provincia di Gorizia e delle altre Province del Friuli Venezia Giulia; b) provenienza prevalente degli espositori e/o dei visitatori dall ambito territoriale della Provincia di Gorizia e delle altre Province del Friuli Venezia Giulia. 2. Le manifestazioni fieristiche possono essere svolte secondo le seguenti tipologie: c) Fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti; d) Fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi espositi con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore; e) Mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti. Art. 3 - Esclusioni 1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento: a) le esposizioni universali; b) le manifestazioni fieristiche a carattere regionale, nazionale e internazionale. c) le manifestazioni organizzate dal Comune; d) le esposizioni permanenti di beni e servizi; 3
4 e) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione; f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell ambito di convegni o manifestazioni culturali; g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche; h) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d arte o di beni culturali; i) le mostre collegate al collezionismo, qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato; j) le manifestazioni legate a tradizioni locali, quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto; Art. 4 Selezione progetti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche locali. 1. Al fine di garantire una efficace organizzazione e calendarizzazione delle manifestazioni da programmare nel corso dell anno e verificare l eventuale esistenza di interesse da parte di soggetti terzi all ente nell organizzazione di manifestazioni fieristiche, il Comune provvede annualmente alla pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione dei progetti aventi rilevanza locale più coerenti con gli interventi di animazione della cittadina che l Amministrazione Comunale si prefigge. 2. Allo scopo di impedire qualsiasi forma di monopolizzazione del calendario, ciascun richiedente può inviare al massimo n.3 proposte. Le manifestazioni di interesse presentate non vincolano l Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa o la formulazione di eventuali prescrizioni e/o modifiche alle proposte approvate. 3. La valutazione delle proposte viene delegata ad apposita commissione composta dai responsabili dell Area Speciale Sviluppo Turistico, dell Area Tecnica, del Comando di Polizia Locale e dell Area Urbanistica, Patrimonio, Edilizia Privata e Attività Economiche e presieduta dal Sindaco o suo delegato ed effettuata sulla base dei criteri di valutazione riportati nell avviso in base all oggetto dell iniziativa e degli eventi collaterali, del periodo e dell area individuata per la stessa, tenuto conto delle attività commerciali presenti nell area prescelta e delle eventuali criticità che la manifestazione potrebbe creare. 4. Le scelte dei progetti operate dalla Commissione saranno sottoposte per l approvazione definitiva all Amministrazione Comunale. 5. Il promotore del progetto prescelto dovrà provvedere, a proprio esclusivo carico e sotto la propria diretta responsabilità, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione come approvata da questa Amministrazione e provvedere al pagamento dei relativi oneri. Art. 5 Requisiti minimi e criteri di scelta delle manifestazioni fieristiche locali. 1. Le aree coperte o scoperte per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali verranno individuate annualmente tra quelle che risultano idonee sotto gli aspetti relativi alla sicurezza, alla salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e 4
5 ambientale, con attenzione alla tutela dell ordine pubblico, della viabilità, dell igiene o altri motivi di pubblico interesse. 2. Le stesse verranno rese note nell avviso pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse alla realizzazione di eventi. 3. Requisiti minimi per lo svolgimento della manifestazione fieristica a carattere locale sono: a) numero espositori: minimo 10; b) percentuale di espositori provenienti dall ambito territoriale della Provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre Province del Friuli Venezia Giulia: minimo 60 %. Art. 6 Autorizzazione all occupazione di suolo pubblico e Scia per lo svolgimento della manifestazione fieristica. 1. I soggetti organizzatori prescelti sono tenuti a presentare l istanza per l ottenimento dell autorizzazione all occupazione di suolo pubblico attraverso il Suap almeno 30 giorni prima dell evento allegando planimetria quotata, sottoscritta da tecnico abilitato, recante la dislocazione degli impianti, delle strutture e delle attrezzature espositive, nonché la superficie occupata per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (quali, ad es., convegni, dimostrazioni, spettacoli, eventuali aree per la somministrazione di alimenti e bevande, ecc.). 2. La richiesta di autorizzazione per l occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione, deve riportare la superficie totale dell area utilizzata per l evento, da intendersi nella sua interezza e non come mera somma dello spazio occupato da ogni singolo banco, compresa l area utilizzata per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (punti di ristoro, spettacoli, convegni, ecc.). 3. Vengono rigettate le istanze presentate da soggetti non in regola con l assolvimento della TOSAP in relazione a pregresse occupazioni della medesima o diversa natura. 4. Successivamente all ottenimento dell autorizzazione all occupazione di suolo pubblico ovvero, per le manifestazioni che si svolgono su aree private la disponibilità delle stesse, l organizzatore è tenuto a presentare attraverso il Suap segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della manifestazione fieristica. 5. Nel caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche su aree private l organizzatore è tenuto a trasmettere unitamente alla Scia planimetria quotata dell area sottoscritta da tecnico abilitato, recante la dislocazione degli impianti, delle strutture e delle attrezzature espositive, nonché la superficie occupata per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (quali, ad es., convegni, dimostrazioni, spettacoli, eventuali aree per la somministrazione di alimenti e bevande, ecc.) unitamente al documento che attesta la disponibilità della stessa. 6. La segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere corredata dalla seguente ulteriore documentazione: a) regolamento della manifestazione, debitamente sottoscritto, in cui vengono indicati: 5
6 - la qualità dei soggetti espositori e la loro provenienza; - le modalità di organizzazione atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l iniziativa; b) progetto particolareggiato indicante il tipo, la qualifica, la durata e il luogo della manifestazione e le finalità perseguite; c) elenco ufficiale degli espositori presenti alla manifestazione riportante l esatta denominazione della ditta o operatore privato, la sede/residenza, il codice fiscale, l eventuale partita IVA, la specializzazione merceologica e la targa del mezzo utilizzato per il trasporto e lo scarico della merce nel caso gli stessi debbano accedere in zone pedonali o a traffico limitato; d) piano finanziario dettagliato con il bilancio di previsione indicante i mezzi di copertura delle spese e i criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione, e) programma degli eventi che si svolgeranno a corollario dell iniziativa; f) idonea polizza R.C.T. relativa alla manifestazione. g) In presenza di concerti, spettacoli o impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico è necessaria la presentazione di dichiarazione attestante il rispetto dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero i limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, o copia dell autorizzazione rilasciata per il superamento dei limiti di emissione in deroga. Art. 7 - Durata, orario di svolgimento e periodo di realizzazione 1. La durata della manifestazione fieristica non può essere superiore a 12 giorni, consecutivi o distribuiti nell arco dell anno solare, salvo specifiche deroghe stabilite dall Amministrazione comunale. 2. L orario di svolgimento previsto può essere sottoposto a limitazioni per ragioni di pubblico interesse. Nell atto di approvazione della manifestazione l Amministrazione può imporre limitazioni e prescrizioni ritenute opportune in relazione allo svolgimento delle manifestazione senza che da ciò derivi danno. 3. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non concedere, revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo per danno emergente e lucro cessante, il provvedimento di autorizzazione per l occupazione di suolo pubblico, qualora sopravvengano ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse che non rendano possibile o diversamente realizzabile l occupazione. 6
7 Art. 8 - Obblighi del soggetto organizzatore 1. Il soggetto organizzatore dovrà provvedere al funzionamento, alla conduzione ed alla manutenzione ordinaria dell area e in particolare dovrà effettuare a proprio carico, le seguenti operazioni: a) custodire nell area in cui avviene la manifestazione atti e documenti comprovanti la legittimità dell occupazione e la qualifica della manifestazione, nonché tutte le dichiarazioni inerenti la sicurezza degli impianti, delle strutture e delle attrezzature da esibire agli organi di vigilanza e controllo; b) verificare i requisiti dei partecipanti; c) osservare le disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo; d) ottemperare ad ogni ordine impartito dal personale del Corpo della Polizia Locale preposto alla vigilanza per motivi di sicurezza ed ordine pubblico derivanti da situazioni contingenti che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento della manifestazione. e) provvedere agli allacci ed all intestazione a proprio carico dei consumi di acqua, luce, gas, se necessari per il funzionamento degli stand; f) controllo dell area con proprio personale di custodia; g) pulizie giornaliere di tutte le aree pubbliche immediatamente circostanti; h) montaggio e smontaggio di tutte le strutture, che dovranno essere effettuati senza precludere il passaggio dei pedoni, adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei passanti e del traffico veicolare circostante. 2. Le strutture utilizzate e la posa in opera delle stesse dovranno essere compatibili con le aree individuate e non dovranno arrecare alcun danno a monumenti, pavimentazioni e aree verdi. 3. L area pubblica utilizzata come sede espositiva dovrà essere riconsegnata al Comune integra e perfettamente pulita. In base alla tipologia delle strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per la manifestazione potrà essere, altresì, richiesto il versamento di un adeguato deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell eventuale risarcimento. 4. Il soggetto organizzatore sarà responsabile per eventuali danni a persone o a cose derivanti dallo svolgimento della manifestazione e al tal fine dovrà essere presentata idonea polizza R.C.T. relativa alla manifestazione. 5. Entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione il soggetto organizzatore deve trasmettere al Comune una relazione riassuntiva sui risultati in rapporto agli obiettivi dell evento corredata da una dichiarazione in merito ai dati relativi alla presenza di espositori e visitatori. Art. 9 - Servizio di ristoro nell ambito di manifestazioni fieristiche. 1. Qualora nell ambito della manifestazione fieristica locale (fiera generale o fiera specializzata) vengano forniti servizi di ristoro, gli operatori del settore, espressamente individuati dal soggetto organizzatore, in numero non superiore al 30% del numero totale degli espositori, dovranno presentare segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione temporanea limitatamente al periodo della manifestazione ai sensi della 7
8 vigente normativa in materia, inviando idonea comunicazione all Azienda per i Servizi Sanitari per il tramite del Suap almeno 15 gg. prima dell evento. Art Controlli 1. L attività di controllo sul regolare svolgimento della manifestazione e dunque sul rispetto da parte dell organizzatore delle condizioni e modalità di svolgimento stabilite dal Comune è rimessa agli organi di Polizia Locale, i quali trasmetteranno una relazione sintetica al Servizio Attività Economiche-Suap, riportante le risultanze dell attività di controllo sulla manifestazione. 2. Eventuali difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicate all organizzatore, diffidando lo stesso all immediato adeguamento al contenuto delle disposizioni regolamentari ed alle prescrizioni contenute nell autorizzazione all occupazione di suolo pubblico pena l interruzione della manifestazione in caso di inadempienza grave e lesiva dell immagine della città. Art Sanzioni 3. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate, ai sensi dell art. 7 della L.R n. 4, come segue: Violazione del divieto di esclusione dalla vendita di prodotti oggetto di limitazioni o divieti previsti da leggi speciali da 150 a 900 per ogni espositore; Vendita di prodotti appartenenti a categorie merceologiche non risultanti dalla scia per lo svolgimento della manifestazione fieristica, purché non vietate da 50 a 300 per ogni espositore; Violazione dell obbligo di tenere a disposizione degli organi di vigilanza presso la sede espositiva tutte le dichiarazioni inerenti la sicurezza degli impianti, delle strutture temporanee e delle attrezzature da 50 a 300; Violazione dell obbligo di custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell occupazione e la qualifica della manifestazione ed esibirli a richiesta del personale preposto da 50 a Sono fatte salve le sanzioni previste dalle normative di settore per la violazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico, di sicurezza del lavoro, di sicurezza e di conformità degli impianti e delle normative fiscali e tributarie, nonché le sanzioni previste nella regolamentazione relativa all occupazione di spazi ed aree pubbliche. Art. 12 Divieto prosecuzione attività 1. Viene dato corso al divieto di prosecuzione dell attività oggetto della Scia per lo svolgimento della manifestazione fieristica: 8
9 a) in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle dichiarate; b) in caso di accertata carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente Regolamento. Art Efficacia del Regolamento 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente emanate in materia. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell esecutività della delibera di approvazione. 9
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