DIRETTIVA UE 15/2002 E NUOVO ORARIO DEI LAVORATORI AUTISTI

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1 CONVEGNO REGIONALE AUTOTRASPORTO MERCI DIRETTIVA UE 15/2002 E NUOVO ORARIO DEI LAVORATORI AUTISTI VENETO 1. Schemi di sintesi 2. Norme legislative 3. Norme contrattuali

2 1. Schemi di sintesi Strumenti legislativi REGOLAMENTO U.E. Norma che non richiede recepimento legislativo nazionale. Entra in vigore in ogni Stato U.E. alla data fissata (Reg. U.E. 3820, art. 19: 29 settembre 1986) DIRETTIVA U.E. Norma che richiede recepimento legislativo nazionale, da adottare entro scadenza prevista [Dir. U.E. 15/2002: dipendenti, 23 marzo 2005 (art. 14); autonomi, al massimo, 23 marzo 2009 (art. 2)]. In vigore in ogni Stato U.E. quando entra in vigore la relativa legislazione nazionale di recepimento Accordo tra parti sociali su modalità recepimento legislativo nazionale DECRETO LEGISLATIVO Norma legislativa italiana adottata dal Governo su preventiva delega del Parlamento (iter parlamentare consultivo, non approvativo ) SCOPO (art.1) Direttiva U.E. 15/2002 stabilire prescrizioni minime su orario di lavoro per: migliorare tutela salute e sicurezza lavoratori migliorare sicurezza stradale equiparare condizioni di concorrenza CONVEGNO REGIONALE AUTOTRASPORTO MERCI Mestre 6 marzo

3 DEFINIZIONI (art.3) definita terminologia riferita a orario di lavoro. In particolare: lavoro tempi di disponibilità posto di lavoro ecc. definizione di settimana confermata come Reg. tali definizioni non modificano quelle attualmente adottate, però: le codificano in modo omogeneo nell U.E. definiscono un glossario comune per legislazione e contrattazione collettiva Direttiva U.E. 15/2002 introdotte definizioni notte e lavoro notturno Direttiva U.E. 15/2002 NOTTE E LAVORO NOTTURNO (art. 3) notte : periodo di almeno 4h consecutive collocato tra le ore 0,00 e le ore 7,00 lavoro notturno : prestazione lavorativa resa di notte LAVORO NOTTURNO (art. 7) limite massimo giornaliero 10 h (anziché 11h) possibilità indennizzo economico in sede legislativa e/o contrattuale 2

4 LAVORO SETTIMANALE Prima della Dir U.E. 15/2002 Reg. non prevede limiti settimanali. Disciplinati solo periodi di guida (art.6) e interruzioni e periodi di riposo (art.7 9) Per autisti in attività continue (art.11), Ccnl prevede orario ordinario di lavoro a 39 h settimanali Per autisti in attività discontinue (art.11bis), Ccnl prevede orario ordinario di lavoro a 47 h settimanali, in quanto rientranti nelle disposizioni di cui al R.D. 2657/23 Direttiva U.E. 15/2002 LAVORO SETTIMANALE (art.4) introdotti limiti 60 h max settimanali con 48 h medie/sett. su 6 mesi (ordinario + straordinario) conferma art. 6 9 Reg. ; possibilità di deroga per attività discontinue rinviata a legislazioni nazionali di recepimento e/o accordi tra parti sociali limiti applicati a lavoratori autonomi non prima del 23 marzo

5 Dalla Direttiva U.E. 15/2002 al nuovo CCNL PIATTAFORMA SINDACALE disciplinare fase transitoria (dipendenti/autonomi) con progressiva convergenza su limiti Direttiva per equilibrare competizione e impedire dumping sociale limitare effetti prestazione 13 h giorn. e 60 h sett. rafforzare ruolo contrattazione collettiva per individuazione attività discontinue consentite dalla deroga definire condizioni prestazionali che tutelino i livelli retributivi STRUMENTI avviso comune che riconosca valore legale alla contrattazione collettiva e ne sanzioni le violazioni normativa contrattuale che: disciplini progressiva convergenza su limiti nuova Direttiva e contrasti eccessiva applicazione 13 h giorn. e 60 h sett. individui livello e prerogative negoziali parti sociali vieti accordi individuali, ma preveda adesione individuale lavoratori ad accordi collettivi Ipotesi di Accordo 29 gennaio 2005 LAVORO SETTIMANALE avviso comune prevede rinvio a Ccnl (art. 8.1) e a contrattazione collettiva di 2 livello (art. 8.2), nonché possibilità adesione individuale lavoratori ad accordi collettivi (art. 8.3); prevista sanzione amministrativa per violazione art. 8 (art. 10.6) recependo rinvii dell avviso comune, Ccnl prevede (nuovo art. 11 bis): conferma (p.1) limite orario ordinario di lavoro a 47 h e introduzione limite prestazione mensile (270 h) progressivamente decrescente, con: -prima fase (260 h da ): contrasto 13 h giornaliere - seconda fase (245 h da ): contrasto, a regime, anche a 60 h settimanali esclusività contrattazione collettiva 2 livello (aziendale/territoriale) ed adesione lavoratori (p.2) per individuazione attività discontinue definizione procedura negoziale (pp.3,4,5) e controversie (p.6) clausola transitoria? (dichiarazione a verbale su avviso comune ) 4

6 Lavoro continuo e discontinuo COS E LAVORO? (art.3.a Dir.UE 15/2002 e avviso comune ) tempo nel quale l autista è sul posto di lavoro (sedi aziendali, veicolo, altro luogo dove svolge attività connesse con trasporto), a disposizione dell azienda e svolge operazioni di autotrasporto, quindi: guida presenzia operazioni di carico/scarico svolge pulizia e manutenzione tecnica veicolo effettua altre operazioni su sicurezza veicolo e carico, ovvero adempimenti legali e regolamentari (specifici trasporti e relative operazioni di carico/scarico, formalità amministrative, doganali e di polizia, ecc.) e altre operazioni programmate durante le quali è sul posto di lavoro Lavoro continuo e discontinuo COSA NON E LAVORO tempo programmato, diverso dai riposi intermedi e dai periodi di riposo (art. 7 9 Reg. ), nel quale l autista è a disposizione dell azienda ma non svolge attività di lavoro ( disponibilità, art. 3.b Dir. UE 15/2002 e avviso comune ) tempo di non lavoro, diverso dai riposi intermedi e dai periodi di riposo ed interposto tra periodi di lavoro, nel corso del quale l autista è a disposizione dell azienda ma può ricostituire energie psico-fisiche ( inattività, art. 3.j avviso comune ) Dir. UE 15/ avviso comune + CCNL + RD 2657/23 = esistenza nell attività dell autista di tempi di disponibilità non programmabili e/o di tempi di inattività, accertate da contrattazione collettiva 2 livello, determina lavoro discontinuo quindi, applicabile deroga (art. 8 Dir. UE 15/2002 e avviso comune e nuovo art. 11 bis Ccnl) 5

7 2. Norme legislative DIRETTIVA 2002/15/CE IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EURO- PEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71 e l'articolo 137, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 16 gennaio 2002, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada fissa le norme comuni relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti. Esso non ha per oggetto gli altri aspetti dell'orario di lavoro per il settore dell'autotrasporto. (2) La direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, consente di adottare prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. Tenuto conto del suo carattere settoriale le disposizioni della presente direttiva prevalgono sulla direttiva 93/104/CE, in applicazione dell'articolo 14 di quest'ultima. (3) Malgrado attive negoziazioni tra le parti sociali non si è raggiunta un'intesa per i lavoratori mobili del settore dell'autotrasporto. (4) È quindi necessario prevedere un insieme di prescrizioni più specifiche relative all'orario di lavoro per i trasporti su strada, miranti ad assicurare la sicurezza dei trasporti nonché la salute e la sicurezza delle persone interessate. (5) Poiché gli scopi dell'azione prevista non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione prevista, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enun- IPOTESI D'ACCORDO Addì, 29 gennaio 2005 in Roma Tra AITI, ANITA, ASSOESPRESSI, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, ASSOLOGISTICA assistite dalla CONFETRA AITE ANCST-LEGACOOP ASSTRI CLAAI CONFARTIGIANATO TRASPORTI CONFTRASPORTO ECOTRAS FAI FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE FEDERLOGISTICA FEDERTRASLOCHI FIAP/L FIAP/M FITA-CNA PRODUZIONE E SERV. LAV.-AGCI SNA-CASA UNITAI e FIT-CISL UILTRASPORTI PREMESSA Le parti si danno reciprocamente atto che il testo che segue è stato redatto all'esito di una complessa trattativa, nel corso della quale è stato concordato anche l'avviso comune di recepimento della Direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e del Parlamento Europeo del 11 marzo 2002 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Le parti si danno atto e concordano che il testo che segue, unitamente agli altri elementi contrattuali che verranno convenuti, è sospensivamente condizionato, quanto agli effetti, al fatto che la disciplina che troverà attuazione nel nostro Ordinamento in materia di organizzazione del lavoro e riduzione di orario delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia conforme al testo dell'avviso comune. Non verificandosi l'indicata condizione, il testo che segue, unitamente agli altri elementi contrattuali che verranno convenuti, dovrà considerarsi privo di efficacia nei confronti delle Parti stipulan- IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'art. 75, vista la decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, in particolare la sezione III, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che nel settore dei trasporti su strada le disposizioni comunitarie in materia sociale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 543/69, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2829/77 ; che queste disposizioni mirano all'armonizzazione delle condizioni di concorrenza tra i trasporti terrestri, in particolare per quanto riguarda il settore dei trasporti su strada, nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale; che i progressi compiuti in questi campi devono essere salvaguardati e approfonditi; che è tuttavia necessaria una maggiore flessibilità delle disposizioni attuali, pur senza pregiudicarne gli obiettivi; considerando: che, tenendo conto delle considerazioni esposte qui di seguito, conviene, per ragioni di chiarezza, riunire in un testo unico tutte le disposizioni applicabili in materia ed abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 543/69; che conviene tuttavia mantenere in vigore per un certo periodo gli esoneri di cui all'art.4 per taluni veicoli e le disposizioni dell'articolo 15 per taluni trasporti di viaggiatori; considerando: che le disposizioni del presente regolamento relative alle condizioni di lavoro non possono pregiudicare la competenza delle parti sociali a stipulare disposizioni più favorevoli ai lavoratori, segnatamente nel quadro di contratti collettivi di lavoro; che, per favorire il progresso sociale o migliorare la sicurezza stradale, ciascuno stato membro deve mantenere la facoltà di applicare talune misure appropriate; considerando che, tenuto conto della diminuzione degli effettivi di agenti di scorta e di bigliettai, non è più necessario regolamentare i periodi di riposo dei membri dell'equipaggio diversi dal condu- 6

8 ciato nel suddetto articolo. 6) Il campo di applicazione della presente direttiva comprende soltanto i lavoratori mobili alle dipendenze di un'impresa di trasporto stabilita in uno Stato membro che partecipano ad operazioni mobili di autotrasporto disciplinate dal regolamento (CEE) n. ovvero, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). (7) Va precisato che i lavoratori mobili esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva diversi dagli autotrasportatori autonomi beneficiano di un grado minimo di tutela previsto dalla direttiva 93/104/CE. Tale tutela di base comprende le vigenti norme in materia di riposo sufficiente, di durata massima media settimanale della prestazione di lavoro, di ferie annuali, nonché talune disposizioni fondamentali applicabili ai lavoratori notturni, in particolare gli esami medici. (8) Dato che gli autotrasportatori autonomi sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n., ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, è opportuno escluderli provvisoriamente dal campo di applicazione della presente direttiva in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1. (9) Le definizioni di cui alla presente direttiva non devono costituire un precedente per altre normative comunitarie relative all'orario di lavoro. (10) Al fine di migliorare la sicurezza stradale, impedire distorsioni di concorrenza e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori mobili oggetto della presente direttiva, questi ultimi dovrebbero sapere con precisione, da un lato, quali siano i periodi dedicati ad operazioni di autotrasporto che sono considerati orario di lavoro e, dall'altro, quali siano quelli che ne sono esclusi e che sono considerati come riposi intermedi, come periodi di riposo o tempi di disponibilità. Questi lavoratori dovrebbero aver diritto a riposi minimi giornalieri e settimanali, nonché ad adeguati riposi intermedi. È altresì necessario stabilire il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale. (11) Dalla ricerca emerge che di notte l'organismo umano è più sensibile ai fattori di disturbo dell'ambiente circostante e a talune forme di organizzazione del lavoro particolarmente faticose, e ti, senza necessità di formale disdetta. Le parti proseguiranno il confronto per il rinnovo del contratto a partire dal giorno 15 febbraio 2005, affrontando prioritariamente le tematiche della previdenza, della classificazione, delle relazioni industriali e sindacali. cente; considerando che la sostituzione della settimana mobile con quella fissa è atta a facilitare l'organizzazione dei lavori dei conducenti e migliorare il controllo; considerando: che occorre fissare un regime applicabile ai trasporti internazionali provenienti da o a destinazione di un paese terzo o tra due paesi terzi con transito sul territorio di uno stato membro; che conviene applicare a questi trasporti le disposizioni dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) del 1o luglio 1970; che nel caso dei veicoli immatricolati in uno stato che non sia parte contraente dell'aets tali disposizioni si applicano soltanto alla parte del tragitto effettuata all'interno della Comunità; considerando: che, poiché la materia dell'aets rientra nel campo d'applicazione del presente regolamento, la competenza per negoziare e concludere l'accordo in questione spetta alla Comunità; che le particolari circostanze dei negoziati relativi all'aets giustificano tuttavia, a titolo eccezionale, una procedura secondo cui gli stati membri della Comunità depositano separatamente gli strumenti di ratifica o di adesione nel quadro di un'azione concertata, pur agendo nell'interesse e per conto della Comunità; considerando che, per garantire nel traffico intracomunitario la preminenza del diritto comunitario, gli stati membri devono far valere, al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione, una riserva in base alla quale i trasporti internazionali tra gli stati membri non vanno considerati trasporti internazionali ai sensi dell'accordo; considerando che le possibilità previste dall'accordo stesso per le parti contraenti di concludere convenzioni bilaterali recanti deroga all'accordo stesso per quanto riguarda il traffico di frontiera ed il traffico di transito, rientra in linea di massima nella competenza della Comunità; considerando che, se una modifica del regime interno della Comunità nel settore considerato richiede una corrispondente modifica dell'accordo, gli stati membri procedono di comune accordo affinché tale modifica sia apportata nell'ambito dell'accordo e secondo la procedura ivi prevista; onsiderando che taluni trasporti possono essere esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento; considerando che è auspicabile completa- 7

9 che periodi prolungati di lavoro notturno possono nuocere alla salute dei lavoratori e compromettere la loro sicurezza, nonché la sicurezza stradale in generale. (12) È pertanto necessario limitare la durata della prestazione di lavoro notturno e prevedere che i conducenti professionisti che prestano lavoro notturno siano adeguatamente compensati per la loro attività e non siano svantaggiati in termini di opportunità di formazione. (13) È opportuno che i datori di lavoro conservino documentazione dei casi di superamento della durata massima media settimanale della prestazione di lavoro applicabile ai lavoratori mobili. (14) Occorre poter continuare ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. concernenti il tempo di guida per i trasporti internazionali e nazionali di viaggiatori, diversi dai servizi di linea. (15) È opportuno che la Commissione controlli l'applicazione della presente direttiva e segua l'evoluzione del settore nei vari Stati membri, nonché sottoponga al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della normativa, nonché sulle conseguenze delle disposizioni relative al lavoro notturno. (16) È necessario prevedere la possibilità di deroghe a talune disposizioni, applicabili a seconda dei casi dagli Stati membri o dalle parti sociali. In presenza di tali deroghe i lavoratori interessati dovrebbero in generale poter beneficiare di equivalenti periodi di riposo compensativo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: re e chiarire talune definizioni ed aggiornare talune disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'esenzione prevista per alcune categorie di veicoli; considerando che è opportuno prevedere disposizioni riguardo all'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci o ai trasporti di viaggiatori, tenendo anche conto di talune esigenze di formazione professionale, nonché riguardo all'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai; che, a fini di formazione professionale, gli stati membri devono avere la facoltà di ridurre a 16 anni compiuti l'età minima degli assistenti di guida; considerando che occorre limitare la durata della guida continua e giornaliera, senza tuttavia che tale regolamentazione possa pregiudicare le regolamentazioni nazionali che obbligano il conducente a guidare il veicolo soltanto finché sia in grado di farlo in piena sicurezza; considerando che un prolungamento del periodo giornaliero di guida e una simultanea riduzione del periodo di guida nell'arco di due settimane sono atti a facilitare la gestione delle imprese di trasporto contribuendo al tempo stesso al progresso sociale; considerando che le disposizioni relative alle interruzioni di guida dovrebbero essere adattate a causa del prolungamento del periodo di guida giornaliero; considerando che è opportuno fissare le durate minime e le altre condizioni alle quali è soggetto il riposo giornaliero e settimanale dei conducenti; considerando che lo svolgimento dei viaggi verrebbe agevolato se il conducente avesse la possibilità di frazionare il proprio periodo di riposo giornaliero, segnatamente per non essere costretto a consumare i pasti e prendere alloggio nello stesso luogo; considerando che è benefico per il progresso sociale e per la sicurezza stradale aumentare la durata del riposo settimanale, prevedendo al tempo stesso la possibilità di riduzioni dei periodi di riposo, purché il conducente possa recuperare, in un luogo di sua scelta ed entro un termine stabilito, le ore di riposo di cui non ha beneficiato; considerando: che numerosi trasporti su strada all'interno della Comunità utilizzano una nave traghetto o un convoglio ferroviario per una parte del percorso; che occorre pertanto che la regolamentazione preveda, per quanto riguarda i riposi giornalieri, disposizioni appropriate a detti trasporti; 8

10 considerando che per motivi di sicurezza della circolazione stradale deve essere fatto divieto di concedere premi in base alla distanza percorsa e/o al tonnellaggio trasportato, che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale; considerando: che è desiderabile prevedere la possibilità di derogare al presente regolamento per taluni trasporti nazionali aventi caratteristiche particolari; che occorre che in caso di deroghe gli stati membri si assicurino che non viene compromesso il livello di protezione sociale e di sicurezza della circolazione stradale; considerando che la particolare natura del settore del trasporto di viaggiatori giustifica una nuova definizione della categoria di veicoli che gli stati membri possono dispensare dall'osservanza del presente regolamento nel settore dei trasporti nazionali; considerando: che gli stati membri dovrebbero essere abilitati, con l'autorizzazione della Commissione, ad accordare deroghe al presente regolamento in circostanze eccezionali; che in caso d'urgenza tali deroghe si dovrebbero poter accordare per un periodo limitato senza preventiva autorizzazione della Commissione; considerando: che per i conducenti dei veicoli adibiti a servizi regolari di viaggiatori una copia dell'orario e un estratto del registro dell'impresa possono sostituire l'apparecchio di controllo; che per l'applicazione del presente regolamento e per la prevenzione degli abusi sarebbe utile far rilasciare ai conducenti che lo chiedano estratti dei loro registri di servizio; considerando che nell'interesse di un efficace controllo dovrebbe essere soppressa la deroga all'obbligo di installare ed utilizzare l'apparecchio di controllo nei servizi regolari internazionali di viaggiatori, tranne certi servizi frontalieri; considerando che occorre sottolineare l'importanza e la necessità di osservare il presente regolamento da parte dei datori di lavoro e dei conducenti; considerando che conviene che la Commissione segua l'evoluzione della situazione negli stati membri e presenti ogni due anni al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento; considerando che, per l'applicazione e il controllo del presente regolamento, è utile che gli stati membri si accordino assistenza reciproca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGO- LAMENTO: CONVEGNO REGIONALE AUTOTRASPORTO MERCI Mestre 6 marzo 9

11 Articolo 1 - Scopo Scopo della presente direttiva è stabilire prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale e ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza. Articolo 2 - Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. oppure, in difetto, dall'accordo AETR. Senza pregiudizio delle disposizioni del comma seguente, la presente direttiva si applica agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo Al più tardi due anni prima di tale data la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione analizza le conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della direttiva sulla sicurezza stradale, sulle condizioni di concorrenza, sulla struttura della professione nonché sugli aspetti sociali. Le circostanze, in ogni Stato membro, relative alla struttura dell'industria dei trasporti e all'ambiente di lavoro della professione del trasporto su strada saranno prese in considerazione. Sulla base di questa relazione la Commissione presenterà una proposta intesa, a seconda del caso: - a stabilire le modalità di inclusione degli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva per quanto attiene a talune categorie di autotrasportatori autonomi che non partecipano ad attività di autotrasporto in altri Stati membri e che sono soggetti a vincoli locali per motivi oggettivi, quali la posizione periferica, le lunghe distanze interne e un ambiente concorrenziale particolare, oppure - a non includere gli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva. 2. Ai lavoratori mobili esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva Art. 1 - Finalità 1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/ 15/Ce del Consiglio e del Parla-ento Europeo del 11 marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto merci conto terzi, per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché la sicurezza stradale. Articolo 2 - Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese che partecipano ad attività di autotrasporto merci conto terzi contemplate dal regolamento (CEE) n. oppure, in difetto, dall'accordo AETR. 2. Gli autotrasportatori autonomi sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo fino al 23 marzo 2009, salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie. 3. Il presente decreto legislativo integra le disposizioni del regolamento (CEE) n. e, ove necessario, dell'accordo AETR che prevalgono su quelle del presente Decreto. Campo d'applicazione - Articolo 2 1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all'articolo 1, punto 1, effettuati all'interno della Comunità. 2. L'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) si applica, in sostituzione delle presenti norme, alle operazioni internazionali di trasporto su strada: - in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo o in transito attraverso tali paesi, per l'intero tragitto, mediante veicoli immatricolati in uno stato membro o in uno di tali paesi terzi; - in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo, mediante veicoli immatricolati in uno di tali paesi terzi, per ogni tragitto effettuato all'interno della Comunità. Articolo 4 Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di: 1) veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate; 2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine; 3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri; 4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari; 5) veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; 6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete 10

12 si applica la direttiva 93/104/CE. 3. Laddove la presente direttiva contiene prescrizioni più specifiche per i lavoratori mobili che effettuano operazioni di autotrasporto, essa prevale sulle pertinenti disposizioni della direttiva 93/104/CE ai sensi del suo articolo La presente direttiva integra le disposizioni del regolamento (CEE) n. e, ove necessario, dell'accordo AETR, che prevalgono su quelle della presente direttiva. stradale, delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o rivecenti di televisione o radio; 7) veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio; 8) veicoli speciali adibiti ad usi medici; 9) veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti; 10) carri attrezzi; 11) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione; 12) veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato; 13) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale. Equipaggi - Articolo 5 1. L'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue: a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti; b) per gli altri veicoli: - 21 anni compiuti, o - 18 anni compiuti a condizione che l'interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. 2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare anche ad una delle seguenti condizioni: a) avere esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5 tonnellate; b) aver esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 km dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al presente regolamento, sempreché l'autorità competente ritenga che essi ab- 11

13 Articolo 3 - Definizioni Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) "orario di lavoro": 1) nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: i) la guida; ii) il carico e lo scarico; iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo; iv) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.; - i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i Articolo 3 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: I) la guida; II) il carico e lo scarico; III) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; IV) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, ecc.; - i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del biano in tal modo acquisito l'esperienza necessaria; c) essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. 3. L'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è fissata a 18 anni compiuti. 4. I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori sono esentati dai requisiti di cui al par. 2, lettere a), b) e c), qualora abbiano esercitato detta attività per almeno un anno anteriormente al 1o Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, ogni stato membro può ridurre l'età minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti, a condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali in materia di occupazione. Definizioni - Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento si intendono per: 1) " trasporti su strada ": qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; 2) " veicoli ": gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intende: a) "autoveicolo": qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, e che è normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; b) " trattore ": qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine; c) " rimorchio ": qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un autoveicolo o ad un trattore; d) " semirimorchio ": un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dall'autoveicolo; 12

14 periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri; 2) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'art.5, i periodi di riposo di cui all'art. 6 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo; b) "tempi di disponibilità": - i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri; - per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo; c) "posto di lavoro": - il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa; periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del Reg., i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del presente decreto e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo; b) "tempi di disponibilità": - i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali; - per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo; c) "posto di lavoro": - il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa, - il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni, - qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto; d) "lavoratore mobile": un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi; e) "autotrasportatore autonomo": una persona la cui attività professionale prin- 3) " conducente ": chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenza guidare; 4) " settimana ": il periodo tra le ore 0.00 del lunedì e le ore della domenica; 5) " riposo ": ogni periodo ininterrotto di almeno un'ora durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo; 6) " peso massimo autorizzato ": il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso; 7) " servizi regolari di viaggiatori ": i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus. 13

15 - il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni, - qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto; d) "lavoratore mobile": un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di passeggeri o di merci per conto proprio o di terzi; e) "autotrasportatore autonomo": una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di passeggeri o merci dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Ai fini della presente direttiva, gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente direttiva; f) "persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto": un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni; g) "settimana": il periodo compreso fra le ore del lunedì e le ore della domenica; h) "notte": un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale tra le ore 0.00 e le ore 7.00; i) "lavoro notturno": ogni prestazione espletata durante la notte. Articolo 4 - Durata massima settimanale della prestazione di lavoro Gli Stati membri provvedono affinché: a) la durata media della settimana lavorativa non superi le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. L'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, del regolamento (CEE) n. cipale consiste nel trasporto su strada di merci dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto; f) "persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto": un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni; g) "settimana": il periodo compreso fra le ore del lunedì e le ore della domenica; h) "notte": un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 0.00 e le ore 7.00; i) "lavoro notturno": ogni prestazione espletata durante la notte; j) "tempi di inattività": tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione; m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Articolo 4 - Durata massima settimanale della prestazione di lavoro 1. La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di sei mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. L'art. 6, par. 1, 4 e 5 comma, del regolamento (CEE) n. e, se del caso, l'art. 6, par. 1, 4 comma del- Periodi di guida - Articolo 6 1. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso " periodo di guida giornaliero ", non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore. Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3. 14

16 e, se del caso, l'articolo 6, paragrafo 1, quarto comma dell'accordo AETR, prevalgono sulle disposizioni della presente direttiva, purché il personale interessato non superi la media di quarantotto ore di lavoro settimanali su un periodo di quattro mesi; b) la durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro sia pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad un altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile fornisce tali informazioni per iscritto. Articolo 5 - Riposi intermedi 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. 2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. Articolo 6 - Periodi di riposo Ai fini della presente direttiva, gli apprendisti e i tirocinanti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CEE) n. ovvero, in difetto, dell'accordo AETR. l'accordo AETR, prevalgono sulle disposizioni del presente decreto legislativo, purché il personale interessato non superi la media di qua-rantotto ore di lavoro settimanali su un periodo di sei mesi. 2. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto. Articolo 5 - Riposi intermedi 1 Fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. 2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. Articolo 6 -Periodi di riposo 1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti e i tirocinanti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CEE) n. ovvero, in difetto, dell'accordo AETR. Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri. Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i termini " sei " e " sesto " del secondo e terzo comma sono sostituiti rispettivamente da " dodici " e "dodicesimo". Gli stati membri possono estendere l'applicazione del comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi i servizi regolari. 2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore in un periodo di due settimane consecutive. Interruzioni e periodi di riposo Articolo 7 1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo. 2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l'osservanza del par In deroga al par. 1, gli stati membri possono, nel caso di trasporti regolari nazionali di viaggiatori, fissare l'interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo di guida che non superi quattro ore. Questa deroga può essere concessa solo se interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non è possibile concedere ai conducenti di inserire un'interruzione di 15 minuti nelle 4 ore e mezza di guida precedenti l'interruzione di 30 minuti. 4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati " altri lavori ". 5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero. Articolo 8 1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva. 15

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