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1 ******************************************************************* DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO "MASSIMO BERRA" E VIA ROMA. ******************************************************************* art. 1 Sono a carico del gestore tutti gli oneri di gestione e specificatamente: a) le retribuzioni al personale, compresi gli oneri assicurativi, previdenziali, fiscali e di ogni altro genere; b) l'alimentazione da somministrare ai bambini ed al personale; c) il materiale per l'igiene dei bambini; d) il materiale di pulizia; e) il gas e il telefono; f) il rinnovo del materiale di cucina, didattico e ludico esistente presso il nido e divenuto inservibile avente valore unitario inferiore a Euro 180,00 (IVA compresa); g) le riparazioni al materiale ad agli arredi in dotazione; h) i premi di assicurazione R.C. per danni causati a persone e cose in dipendenza della gestione e i premi di assicurazione contro gli infortuni, invalidità permanente e temporanea e decesso a favore dei bimbi accolti negli asili nido convenzionati. L'Amministrazione provvederà a suo carico all'assicurazione relativa all'incendio ed alla RC dei fabbricati; i) l'acqua potabile e l'energia elettrica; l) l'ordinaria manutenzione dello stabile destinato a nido e sue pertinenze (comprese le aree verdi). art. 2 L'Amministrazione mette a disposizione i fabbricati e le pertinenze (comprese le aree verdi) e ne assume gli oneri unicamente per la manutenzione straordinaria. Fornisce inoltre, quale dotazione iniziale, l'arredamento, le attrezzature e le apparecchiature, gli effetti letterecci, il materiale ludico e didattico e quanto altro occorra per una gestione ottimale del servizio. Quanto sopra dovrà risultare da apposito verbale di consegna firmato dalle parti. L'Amministrazione fornirà altresì il nuovo materiale che - a giudizio delle parti - si rendesse necessario in corso di gestione.

2 Sono a carico dell'amministrazione le spese del riscaldamento e l'acqua calda (di erogazione dell'impianto centralizzato). La conduzione e manutenzione della caldaia sono ugualmente di competenza dell'amministrazione. art. 3 Possono accedere ai nidi i bambini dai nove mesi ai tre anni di età che non risultino affetti da malattie contagiose, secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa regionale e dal Regolamento Comunale vigenti. Il numero massimo delle iscrizioni è fissato come segue: - Asilo nido M. BERRA: 36 - Asilo nido di Via ROMA: 50 art. 4 Le domande di ammissione devono essere presentate all'ufficio comunale dei Servizi Sociali con le modalità e le direttive fissate dall'amministrazione, la quale fissa altresì l'ammontare delle singole quote dovute dalle famiglie. art. 5 Spettano all'amministrazione le direttive di massima, il coordinamento e il controllo operativo dell'asilo Nido, fatti salvi i compiti dell'assemblea Generale dell'asilo nido, come risultanti dal punto lettera e) delle direttive regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale nr. 1573/2007. L'Amministrazione ha la facoltà di autorizzare i rappresentanti dei genitori ad effettuare visite presso le strutture durante l'orario di apertura dandone preventiva comunicazione al gestore. art. 6 I nidi dovranno rimanere aperti e funzionanti tutto l'anno, per cinque giorni settimanali (chiusura il sabato e la domenica) e con il seguente orario giornaliero: dalla 7,30 alle 17,30. E' previsto un prolungamento dell'orario dalle ore 17,30 alle ore 18,30 nell'asilo nido di Via Roma. L'Amministrazione si riserva di apportare - con apposito provvedimento - eventuali cambiamenti negli orari di apportare - con apposito provvedimento - eventuali cambiamenti negli orari di apertura. E' consentita la chiusura all'utenza per i seguenti periodi: - sette giorni lavorativi con personale in congedo (in periodi da concordare con l'amministrazione) durante le festività natalizie e pasquali; - cinque giorni lavorativi consecutivi (in periodo da concordare

3 con l'amministrazione) per la programmazione gestionale e pedagogica e per le pulizie generali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiudere le strutture ogni qualvolta si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori e/o interventi. In tal caso, qualora l'amministrazione fornisca un preavviso di almeno 2 mesi, il compenso mensile viene proporzionalmente ridotto osservando i criteri indicati indicati all'art. 6 - comma 5 - della convenzione. art. 7 Il gestore, ai sensi di quanto previsto dagli standard gestionali dei servizi socio-educativi, stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale nr. 1573/2007, deve mettere a disposizione e garantire la quotidiana presenza in ogni asilo nido del seguente personale: a) 1 coordinatore con funzioni direttive; b) personale educativo (in numero tale da garantire il rispetto del rapporto medio educatore-bambini 1 a 6); c) personale addetto ai servizi generali (cucina, guardaroba, lavanderia, pulizia, ecc.,) nel rispetto del rapporto 1 a 18; In considerazione dell'orario giornaliero prolungato, dei periodi di congedo, di assenze di personale per vari motivi, dell'attività di programmazione pedagogica e gestionale, il gestore dovrà usufruire costantemente almeno del seguente personale fisso: - M. BERRA - 1 coordinatore a tempo pieno; - 6 educatori a tempo pieno; - 1 cuoca a tempo pieno; - 2 addetti all'infanzia con funzioni non educative a tempo pieno e 1 a tempo parziale (19 ore alla settimana); - Via ROMA - 1 coordinatore a tempo pieno; - 8 educatori a tempo pieno e 1 educatore a tempo parziale (19 ore alla settimana); - 2 educatori a tempo parziale(5 ore alla settimana) per tempo prolungato; - 1 cuoca a tempo pieno; - 4 addetti all'infanzia con funzioni non educative a tempo pieno. Il coordinatore e il personale educativo dovranno essere in possesso dei titoli previsti dalla L.R. 11/2006 e dal punto 8 della citata deliberazione di Giunta Regionale nr. 1573/2007. Il gestore è tenuto, prima dell'inizio dell'attività, ad inviare all'amministrazione l'elenco di tutto il personale

4 operante (dipendente e volontario) presso l'asilo Nido, corredato dei prescritti titoli di studio del coordinatore e del personale educativo. Ogni successiva variazione dovrà essere analogamente e preventivamente comunicata e documentata. L'eventuale utilizzo di personale tirocinante dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione. art. 8 Il coordinatore dell'asilo nido è il responsabile del servizio e del buon funzionamento dello stesso e svolge i compiti e le funzioni indicati all'art. 8 della citata L.R. 11/2006. art. 9 Il personale educativo con il supporto, la collaborazione e la supervisione del coordinatore dell'asilo nido di cui al precedente articolo, svolge i compiti e le funzioni indicati all'art. 9 della L.R. 11/2006. art. 10 Il personale addetto ai servizi generali svolge i compiti e le funzioni indicati all'art. 10 della L.R. 11/2006. art. 11 Il personale assente deve essere immediatamente sostituito dal gestore per assicurare il regolare funzionamento del servizio e mantenere costantemente i parametri di cui al precedente art. 7 lettere a), b) e c). Tutto il personale presta la propria attività senza vincolo di subordinazione all'amministrazione, ispirandosi eventualmente ai criteri informatori del lavoro di gruppo. Il gestore deve garantire la copertura assicurativa e previdenziale del personale adibito alla gestione, ai sensi di Legge. art. 12 Presso ogni nido è costituita l'assemblea generale dell'asilo nido, ai sensi del punto 3.2 della deliberazione di Giunta Regionale 1573/2007. art. 13 Il personale operante nelle strutture è tenuto a partecipare ai corsi organizzati dalla Regione, qualora i corsi siano aperti anche al personale dei gestori degli Asili Nido; in tal caso, analogamente a quanto avviene per gli Asili Nido gestiti direttamente dall'amministrazione, il servizio potrà essere temporaneamente sospeso.

5 art. 14 L'Amministrazione consegnerà al coordinatore dell'asilo Nido la documentazione relativa alle segnalazioni dell'équipe territoriale per l'inserimento di bambini con eventuali problematiche. Al momento della dimissione detta documentazione sarà riconsegnata all'amministrazione. art. 15 Il gestore farà pervenire all'amministrazione, entro la prima settimana del mese successivo il prospetto delle giornate di presenza di ogni bambino, compilato e firmato dal coordinatore. art. 16 Il menù dettagliato sotto il profilo qualitativo e quantitativo e le relative tabelle dietetiche da osservare per gli alimenti e le bevande da somministrare ai bambini sono allegati al presente disciplinare. Tutti i pasti devono essere preparati e confezionati con alimenti freschi presso le singole cucine esistenti nelle rispettive strutture. Nell'ambito del menù di cui sopra, almeno il pane, la pasta e l'olio dovranno essere di produzione biologica. Nell'eventualità di difficoltà di approvvigionamento dei cibi biologici citati, su espressa autorizzazione del Comune di Aosta, gli stessi potranno essere sostituiti con altri cibi di produzione biologica. Il Comune si riserva di apportare al menù le modifiche ritenute opportune, nonché quelle conseguenti all'adeguamento a eventuali nuove direttive regionali in materia. art. 17 L'assistenza e la vigilanza igienico-sanitaria e sociale verrà assicurata al nido dai competenti servizi distrettuali dell'azienda U.S.L. della Valle d'aosta, come previsto dalla citata normativa regionale vigente. art. 18 La gestione verrà effettuata nel rispetto delle norme stabilite dal vigente "Regolamento Comunale in materia di asili nido". Il gestore informerà tempestivamente l'amministrazione sulla mancata frequenza di un minore senza giustificato motivo, dopo aver fatto gli opportuni accertamenti. Il posto resosi vacante sarà quindi a disposizione per una

6 eventuale ammissione in base alla graduatoria vigente. art. 19 Il controllo operativo sulla gestione, il coordinamento e le linee direttive competono all'amministrazione, che li esercita tramite propri amministratori e funzionari, all'uopo incaricati, i quali hanno libero accesso in qualsiasi momento alle strutture.

art. 1 Sono a carico del Gestore tutti gli oneri di gestione e specificatamente:

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