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1 RIFORMA PAC: LA CONDIZIONALITA di Giuseppe Politi Produzione e logistica >> Organizzazione della produzione

2 La condizionalità è obbligatoria dal 1 gennaio 2005 e quindi è materia che interagisce già con l attuale gestione aziendale; un principio fondamentale è quello che vede l eventuale sanzione e riduzione applicata a tutto il premio percepito, in caso di mancato rispetto degli atti e delle norme introdotte dall applicazione della condizionalità. Infatti, la condizionalità è un sistema di norme che entreranno in vigore in maniera progressiva fino al 2007 che modificheranno profondamente gli assetti aziendali, imponendo una serie di obblighi sia di natura strettamente normativa, che di carattere più spiccatamente agronomico e di tecnica colturale. Non può essere ricondotta a soli adempimenti burocratici, a vincoli che essa impone all azienda ed al controllo effettuato dalla Pubblica Amministrazione, ma, soprattutto se letta nella sua interezza applicativa, pone le basi per una sostanziale ridefinizione di molti degli assetti produttivi fino ad ora applicati e deve rappresentare uno strumento di valorizzazione delle produzioni in termine di tracciabilità e di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il quadro normativo complessivo relativo alla condizionalità è così composto: Regolamento Ce n. 1782/2003 del Consiglio - Cap. 1, art. 3-9; Allegato III e IV Regolamento CE n. 796/2004 della Commissione - Titolo III, cap. 3; Titolo IV, Cap. 2 Decreto ministeriale 5 agosto 2004 Decreto ministeriale 13 dicembre 2004, integrato dal decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 15 marzo 2005 Circolare AGEA di applicazione del 28 gennaio Il rispetto delle direttive e dei regolamenti contenuti nell allegato III del Reg. n. 1782/2003 sarà introdotto gradualmente in 3 anni, a partire dal 1 gennaio 2005: 8 dal 2005 (6 direttive e 2 regolamenti); 7 dal 2006 (5 direttive e 2 regolamenti); 3 direttive dal I campi di condizionalità e cioè l insieme degli impegni da rispettare da parte degli agricoltori fanno riferimento a quattro settori omogenei: 1. Ambiente; 2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; 3. igiene e benessere degli animali; 4. buone condizioni agronomiche ed ambientali. La Commissione UE dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2007, una relazione sull applicazione della Cross-compliance (condizionalità) unitamente, se necessario, ad eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori. CRITERI GENERALI Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti, previsti nel regime di pagamento unico introdotto dalla Riforma PAC, sia sotto forma di Titoli che di aiuti supplementari, è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalla condizionalità. La condizionalità introdotta dalla Riforma è composta da due distinte tipologie di obblighi: 1. Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 2. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). I Criteri di gestione obbligatori (previsti dall allegato III del Reg. 1782/03) prevedono nel loro complesso 19 Atti (14 direttive e 5 regolamenti europei). Pagina 2 di 7

3 L obbligo del rispetto sarà progressivo secondo la seguente cronologia: - 9 norme dal 2005 (6 direttive e 3 regolamenti) - 7 norme dal 2006 (5 direttive e 2 regolamenti) - 3 norme dal Le Buone condizioni agronomiche ed ambientali (previste dall allegato IV del Reg. n. 1782/2003) prevedono l individuazione di norme che obbligano l agricoltore ad operare, applicando specifiche tecniche finalizzate alla gestione del terreno. Il decreto del 13 dicembre 2004 e successive integrazioni, con cui il MIPAF ha definito l applicazione della condizionalità in Italia, è riferito ai primi 9 atti legislativi dei Criteri di gestione obbligatori ed individua le norme che compongono le Buone condizioni agronomiche ed ambientali, per il 2005 sono 7 le norme in vigore. Esistono poi, predisposte dalla Pubblica Amministrazione, gli indici di controllo con cui verranno valutati il rispetto o meno degli obblighi da parte dell agricoltore. L impostazione con cui viene proposta l articolazione della condizionalità in Italia è sostanzialmente basata sull indicazione di impegni di carattere nazionale introdotti dal decreto ministeriale e sulla facoltà per ogni Regione, di introdurre ulteriori provvedimenti vincolanti per le singole norme ed atti. Tale facoltà le Regioni le hanno potute esercitare fino al 28 febbraio 2005, in assenza di tali disposizioni valgono quelle espresse dal suddetto decreto ministeriale. OBBLIGHI NORMATIVI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2005 Nel 2005, anno di avvio della Riforma in Italia, la condizionalità determina l applicazione dei seguenti atti e norme. Atti caratterizzanti i C.G.O. Campo Ambiente - Atto A1: Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; - Atto A2: Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; - Atto A3: Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; - Atto A4: Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; - Atto A5: Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Campo Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali - Atto A6: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all identificazione e alla registrazione degli animali; - Atto A7: Regolamento Ce 2629/97 (abrogato dal regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg.CE 820/97 (abrogato dal Reg.CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazioni e di registrazione dei bovini; - Atto A8: Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina e che abroga il regolamento CE 820/97; - Atto 8 bis: Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Pagina 3 di 7

4 Norme caratterizzanti le B.C.A.A. Campo Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali - Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali nei terreni in pendio; - norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali; - norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali; - norma 4.1: protezione del pascolo permanente; - norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione; - norma 4.3: manutenzione degli oliveti; - norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Le norme che compongono le B.C.A.A sono applicate in funzione degli indirizzi produttivi delle singole superfici, in particolare il decreto ministeriale prevede le seguenti tipologie di utilizzi: seminativi, seminativi soggetti all obbligo del ritiro dalla produzione, pascoli permanenti, oliveti, qualsiasi superficie agricola di aziende che hanno percepito l aiuto diretto. CONTROLLI E SANZIONI L AGEA è l autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99/2004. In caso di accertamento di violazioni agli impegni relativi alla condizionalità, gli Organismi pagatori competenti sono responsabili dell applicazione delle riduzioni e/o esclusioni secondo le modalità dettate dagli articoli 66 e 67 del Reg. 796/04 utilizzando comuni criteri di controllo e sulla base di una procedura di attuazione determinati dalla stessa AGEA, sentiti gli altri Organismi Pagatori. E importante sottolineare che, nel caso di cessione di azienda o parte di azienda, gli obblighi del cedente sono attribuiti al subentrante. L azione di controllo è basata su comuni indici di verifica del rispetto degli impegni e gli Organismi Pagatori competenti possono affidare l attività di controllo ad Enti specializzati in attuazione del paragrafo 1, articolo 42 del Reg. n. 796/2004. La valutazione delle eventuali violazioni viene effettuata sulla base di tre principi generali (indici di controllo), così come previsti dall articolo 41 del Reg. n. 796/2004: - Portata, definisce l impatto dell infrazione in senso spaziale (azienda o anche oltre); - Gravità, definisce l entità delle conseguenze dell infrazione in relazione agli obiettivi del requisito e della norma; - Durata, definisce la lunghezza del tempo nel corso del quale perdura l effetto dell infrazione e della possibilità di eliminare tale effetto con interventi ordinari. Gli indici di controllo non definiscono ulteriori applicazioni della norma ma hanno come unici obiettivi: consentire alle Autorità di controllo la verifica del rispetto delle norme sulla condizionalità; consentire all Organismo Pagatore competente di acquisire le informazioni necessarie e sufficienti per tracciare l avvenuto controllo e per graduare l eventuale sanzione. Gli indici di controllo (portata, gravità, durata) prevedono tre differenti gradi di inadempienza della violazione accertata, associati a tre corrispettivi gradi di riduzione: 1 se basso, 3 se medio e 5 se alto. Pagina 4 di 7

5 Inoltre, al fine di assicurare una applicazione della condizionalità che incentivi l attuazione di specifici interventi correttivi, il sistema di controllo prevede anche una forma di avvertimento modulata su 3 livelli: segnalazione, intervento correttivo, ammonizione. Il meccanismo sanzionatorio previsto nella condizionalità prevede un livello sanzionatorio per ogni campo di applicazione della condizionalità massimo del 5%. Questo significa che per un azienda il livello teorico massimo raggiungibile in termini sanzionatori è del 15%, in pratica l assoluta inosservanza di tutti i 9 Atti e tutte le 7 Norme previste dalla condizionalità per il L impostazione dell impianto sanzionatorio definisce negligenti tutte le infrazioni commesse per la prima volta. In funzione del principio di negligenza la sanzione viene contenuta al 5% anche se superiore. In termini di incidenza della sanzione, appaiono molto più rilevanti gli elementi attraverso i quali la sanzione si inasprisce in quanto definita intenzionale e genera un aumento della percentuale di riduzione fino al 20% che, in casi gravi, può determinare la totale sospensione del premio unico anche per più anni. L agricoltore può invocare le condizioni eccezionali e in tal caso può essere annullato l obbligo del rispetto della condizionalità per quell anno. I fondi rinvenuti dall applicazione delle sanzioni legate al non rispetto delle norme sulla condizionalità verranno ripartiti alle Regioni attraverso uno specifico decreto ministeriale. Tali risorse dovranno comunque essere destinate a promuovere e divulgare informazioni agli agricoltori, utili per favorire l adeguamento agli impegni previsti dalla condizionalità. CONSIDERAZIONI FINALI L introduzione dei criteri della condizionalità nei principi base della nuova Politica Agricola Comune segna un punto di svolta nel rapporto sinora attivo per la concessione degli aiuti ai produttori. Infatti, il rispetto della condizionalità, a differenza degli altri due principi base della nuova PAC, il regime di pagamento unico e la modulazione, è direttamente collegato ai comportamenti del produttore agricolo e al suo modo di fare impresa così come disegnato dalla riforma. La condizionalità, quindi, non va intesa come mero gravame burocratico, di controllo e di eventuale penalizzazione per il produttore inadempiente ma deve essere concepita in modo dinamico: - da vincolo per la concessione degli aiuti unici aziendali a opportunità. - da semplice adempimento legato a sistemi di controllo, a fattore dinamico di nuove opportunità volte a valorizzare le attività d impresa nell ambito delle politiche territoriali, ambientali e di qualità. Tale concezione potrà essere realizzata a pieno solo attraverso un sentire comune da parte di tutti i soggetti interessati: gli imprenditori, le organizzazioni di rappresentanza, le parti sociali e le istituzioni a tutti i livelli. La condizionalità dovrà da tutti essere praticata, vissuta e valorizzata come un plus non solo dell impresa ma anche dei contesti territoriali e sociali nei quali l impresa opera. Si dovrà perseguire contemporaneamente gli obiettivi insiti nelle strategie di Goteborg (difesa dell ambiente) e Lisbona (miglioramento della competitività delle imprese agricole europee) e, pertanto, per vaste zone dell Europa e dell Italia, l agricoltura può giocare un ruolo decisivo in direzione dell occupazione, della crescita, dello sviluppo sostenibile e della introduzione delle innovazioni. Gli obiettivi da perseguire risultano quindi: - il miglioramento della competitività dell agricoltura e della selvicoltura; - il miglioramento dell ambiente e dello spazio naturale; - il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e l incoraggiamento della diversificazione delle attività economiche. Pagina 5 di 7

6 In uno scenario di tale portata la parola d ordine non può che essere: Fare sistema. E fuori dubbio che ci si trova di fronte ad un fatto eccezionale per l agricoltura aperta e proiettata verso la società nel suo complesso. Il settore è nuovamente di fronte ad una ennesima occasione in cui dovrà dimostrare le sue capacità di rinnovamento. A fase straordinaria, quindi, s impongono mentalità, comportamenti, strumenti e risorse straordinarie: accompagnare le imprese e gli imprenditori alla dinamicità positiva delle attività d impresa legate alla condizionalità; lanciare una nuova grande stagione basata su una stretta concertazione sui metodi e gli strumenti, sugli obiettivi e le risorse umane e finanziarie da mettere in campo, orientata alla massima sussidiarietà tra le azioni e le responsabilità dei soggetti pubblici e privati; valorizzare al massimo quella che deve essere vissuta e interpretata come una grande opportunità per l agricoltura italiana, per i suoi sistemi territoriali e sociali. L arco temporale 2005/2013 per il futuro dell agricoltura europea e italiana rappresenta un periodo di transizione e di guida per l imprenditore agricolo e per le loro organizzazioni professionali di rappresentanza. Una stagione nella quale le organizzazioni professionali agricole vogliono ed intendono giocare un ruolo attivo e da protagoniste per far sì che la società comprenda fino in fondo l importanza dell agricoltura produttiva e multifunzionale per il raggiungimento di un reale sviluppo sostenibile. Su tutto ciò, però, incombe la trattativa europea sulle Prospettive finanziarie comunitarie 2007/2013 e l entrata di altri 2 Paesi nell Unione europea (Bulgaria e Romania), due fatti che per l agricoltura europea e italiana potranno portare ad un ulteriore taglio del proprio budget finanziario sia per le politiche di coesione, sia per lo sviluppo rurale, sia per il pagamento degli aiuti diretti. Pagina 6 di 7

7 GLOSSARIO Tracciabilità Termine che indica l'identificazione documentata dell'intera filiera di un prodotto alimentare, ovvero delle aziende che hanno partecipato alla produzione. Essa è quindi la capacità di ricostruire la storia e di seguire l utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera. AGEA L'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è stata istituita con il D.l. 165 del E un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole e forestali. Quale organismo di Coordinamento è incaricata della vigilanza e del coordinamento degli Organismo Pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle lineeguida comunitarie; di promuovere l applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.. Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Agricoltura, aspetti normativi e adempimenti del settore Copyright: WKI - Ipsoa Editore Pagina 7 di 7

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