STATUTO FONDAZIONE PRADA. con sede a BELLINZONA
|
|
- Andrea Romolo Valenti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO FONDAZIONE PRADA con sede a BELLINZONA CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Denominazione Con la denominazione «Fondazione Prada» è costituita una Fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero e del presente statuto, soggetta a vigilanza dell autorità competente. Art. 2. Sede e recapito La Fondazione ha sede a Bellinzona. Art. 3. Iscrizione nel Registro di commercio La Fondazione è iscritta nel Registro di Commercio del Cantone Ticino. Art. 4. Durata La durata della Fondazione è illimitata. Art. 5. Scopo 1 Lo scopo della Fondazione consta: a) nel far rivivere l'antico villaggio di Prada (che risulta essere un area di interesse archeologico, inserita nel piano del paesaggio quale zona d interesse paesaggistico), anche attraverso un attività di pubblica utilità, per promuovere e valorizzare la scoperta di un lontano passato legato alle radici storiche e culturali del territorio di Bellinzona; b) nel promuovere e finanziare interventi tesi al recupero e alla protezione degli elementi costitutivi dell antico insediamento di Prada, nel rispetto della sostanza costruita e del contesto paesaggistico, come pure degli spazi e alle opere che danno forma all impianto insediativo (Chiesetta dei Santi Girolamo e Rocco, vie di accesso, terrazzamenti, recinzioni, canali naturali o artificiali) in stretta collaborazione con i quattro Patriziati cittadini (Ravecchia, Bellinzona, Carasso e Daro), il Comune di Bellinzona, la Parrocchia di Ravecchia e l Associazione «Nümm da Prada»; c) nell acquisire fondi, edifici, resti di costruzioni allo scopo di risanarli e di rimetterli a disposizione del pubblico, compatibilmente con la loro funzione originaria e il loro stato di conservazione; d) nel promuovere, valorizzare e finanziare manifestazioni, momenti di riflessione e ogni altra attività volta a far conoscere l antico insediamento in tutti i suoi riflessi socio-economici e culturali; e) nel segnalare alle competenti autorità cantonali ogni ritrovamento che potesse rivestire interesse archeologico e più generalmente di ogni dato che contribuisse alla conoscenza dell evoluzione storica dell insediamento; f) nel rendere pubblici i risultati dell opera di risanamento mediante pubblicazioni monografiche, contributi su riviste e periodici, come pure con segnalazioni appropriate sui mezzi di comunicazione;
2 g) nell organizzare, a seconda delle necessità, interventi di manutenzione ordinaria, come la pulizia degli edifici e delle vie di accesso, il controllo periodico delle strutture, e di manutenzione straordinaria; h) nel munire l intera area oggetto di intervento di adeguate informazioni (segnaletica e pannelli esplicativi), in accordo con l ente turistico regionale a vantaggio dei visitatori e in funzione didattica; i) nel fare in modo, anche mediante interventi protettivi, che l intera area oggetto di recupero sia debitamente tutelata da vandalismi e da qualsiasi forma di attentato alla sua sostanza. 2 La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità, non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno. 3 I fondatori si riservano esplicitamente il diritto di procedere ad una modifica dello scopo conformemente all art. 86a CC. Art. 6. Patrimonio 1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da un capitale di CHF 50'050.- (cinquantamila cinquanta) versato in contanti dagli enti comunali, dai quattro Patriziati cittadini (Bellinzona, Carasso, Daro e Ravecchia), dalla Parrocchia di Ravecchia e dall associazione «Nümm da Prada», nonché a titolo di provento di offerte libere raccolte da vari sostenitori. 2 Il patrimonio potrà essere incrementato da ulteriori versamenti delle autorità, da contributi di enti pubblici e privati, da versamenti di sostenitori della Fondazione, da lasciti o donazioni, e, in generale, da ogni altro introito. 3 Il patrimonio è amministrato applicando criteri di prudenza finanziaria, di rigoroso rispetto della situazione economica della stessa, vertendo al raggiungimento dello scopo della Fondazione. 4 La Fondazione potrà contrarre mutui con enti pubblici e privati. CAPITOLO II ORGANIZZAZIONE Art. 7. Organi della Fondazione Gli organi della Fondazione sono: - il Consiglio di Fondazione; - l Ufficio di revisione, a condizione che l autorità di vigilanza non abbia disposto l esonero dall obbligo di designare un ufficio di revisione. Art. 8. Costituzione, composizione e completamento del Consiglio di Fondazione 1 Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento. 2 Il Consiglio di Fondazione è composto da 7 a 9 membri (persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche).
3 3 Fra i membri dovranno essere eletti, salvo rinuncia alla rappresentanza da parte di uno o più enti: - quattro membri scelti fra i patrizi di Bellinzona, Carasso, Daro e Ravecchia, laddove non necessariamente dovranno essere rappresentati contemporaneamente tutti i quattro patriziati; - un membro che rappresenti la Città di Bellinzona; - un membro che rappresenti la Parrocchia di Ravecchia; - un membro che rappresenti l Associazione «Nümm da Prada». In caso di rinuncia all elezione di membri da parte di uno o più di questi enti, vale quanto al capoverso che segue. 4 Gli eventuali altri membri del Consiglio di Fondazione dovranno essere designati dal Consiglio di Fondazione stesso e scelti fra le persone che, con le loro competenze, le attività svolte e il loro impegno, hanno mostrato o dimostrano uno stretto legame con gli scopi della Fondazione. La designazione di questi eventuali membri avviene con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri dello stesso Consiglio. 5 All interno del Consiglio di Fondazione i membri designano, a maggioranza, un presidente e un vice presidente, che fa le veci del presidente in caso di assenza o esclusione. 6 Il Consiglio di Fondazione designa al suo interno o nomina al suo esterno un segretario, un responsabile dell amministrazione e della contabilità, rispettivamente altre funzioni operative a dipendenza delle necessità. Art. 9. Durata della carica dei membri del Consiglio di Fondazione 1 I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per un periodo di quattro anni, la prima volta a scadenza al E ammessa la rielezione. 3 I membri eletti dopo l inizio di un quadriennio di carica restano in carica sino alla decorrenza del quadriennio iniziato. Art. 10. Competenze del Consiglio di Fondazione 1 Il Consiglio di Fondazione ha in particolare le seguenti competenze e mansioni irrevocabili: a) dirige la Fondazione; b) nomina i membri al proprio interno; c) nomina gli eventuali membri onorari; d) rappresenta la Fondazione verso l esterno; e) disciplina il diritto di rappresentanza e di firma dei membri (di principio collettivo a due) e notifica al Registro di Commercio le modifiche nella composizione degli organi e nel diritto di firma; f) decide sull esclusione dei membri; g) designa il segretario-contabile e/o ogni altro collaboratore, vigilia sul loro operato e ne decide l eventuale retribuzione; h) delibera sull impiego e sull amministrazione del patrimonio; i) compie gli atti necessari e utili al fine di realizzare gli scopi della Fondazione; l) delibera sull accettazione di contributi ed elargizioni;
4 m) approva il conto annuale; n) allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione; o) designa l Ufficio di revisione, e ne approva i rendiconti; p) può emanare uno o più regolamenti d esecuzione, che sottostanno alla preventiva approvazione dell autorità di vigilanza, in cui definisce i dettagli dell amministrazione, dell organizzazione, della gestione del patrimonio nei limiti dello scopo della Fondazione. Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio medesimo; q) decide sulla modifica dell atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti; r) propone all Autorità di vigilanza lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio residuo. 2 Il Consiglio di Fondazione assume le competenze e le mansioni che nell atto costitutivo e/o nello statuto non sono espressamente delegate ad altri organi. Art. 11. Riunioni del Consiglio di Fondazione 1 Il Consiglio di Fondazione si riunisce su convocazione del presidente, previa indicazione dell ordine del giorno, allorquando le esigenze gestionali lo richiedano, ma almeno tre volte all'anno, oppure quando almeno un terzo dei suoi membri lo richiede. 2 I membri devono essere convocati personalmente dal presidente almeno 15 giorni prima della riunione. 3 I membri onorari possono essere convocati a scopo consultivo, ma non hanno diritto di voto. Art. 12. Delibere del Consiglio di Fondazione 1 Il Consiglio di Fondazione può deliberare se tutti i suoi membri sono stati convocati validamente o, in caso di difetto, se tutti i membri sono presenti e vi acconsentono. 2 Il quorum per le delibere è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione. 3 La deliberazione è presa a maggioranza semplice dei membri presenti, fatte salve le disposizioni di legge o del presente statuto che prevedono una maggioranza qualificata. In caso di parità il voto del presidente è decisivo. 4 Le deliberazioni avvengono per alzata di mano o per presa di posizione scritta in via di circolazione. 5 E esclusa la deliberazione in forma segreta salvo consenso unanime di tutti i membri. 6 Delle discussioni e delle deliberazioni deve essere steso un verbale sottoscritto dal verbalizzante e dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da un membro.
5 7 Il verbale di approvazione del rendiconto annuo e di ulteriori importanti delibere, in particolare a carattere finanziario e d investimento, deve essere inoltrato tempestivamente all autorità di vigilanza. Art. 13. Retribuzione e indennità 1 I membri del Consiglio di Fondazione svolgono l attività a titolo onorifico e gratuito. 2 Rimane riservato il rimborso delle spese effettive, se giustificate. 3 Eventuali indennità, per lo svolgimento di attività straordinarie possono essere concesse con decisione della maggioranza di tutti i membri e devono essere preventivamente concordate con la Divisione delle Contribuzioni. Art. 14. Destituzione dei membri 1 La destituzione di un membro del Consiglio di Fondazione avviene con delibera della maggioranza dei due terzi di tutti i membri. Il membro di cui è discussa la destituzione non ha diritto di voto. 2 Per la destituzione di un membro del Consiglio di Fondazione devono sussistere motivi fondati quali in particolare la violazione degli impegni assunti nei confronti della Fondazione o l incapacità di esercitare in maniera adeguata la carica. 3 I motivi di destituzione devono essere riportati a verbale. Art. 15. Contabilità 1 L esercizio contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre. 2 Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione. 3 Entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio, il Consiglio di Fondazione inoltra all autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell Ufficio di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso nonché l eventuale elenco dei titoli. Art. 16. Ufficio di revisione 1 Il Consiglio di Fondazione designa un ufficio di revisione esterno indipendente e abilitato a fornire servizi di revisione, conformemente alle disposizioni di legge. 2 L Ufficio di revisione ha le seguenti competenze: a) verificare annualmente i bilanci e la contabilità della Fondazione; b) sottoporre il rendiconto annuale al Consiglio di Fondazione per approvazione; c) vigilare che le disposizioni contenute nello statuto, fra cui lo scopo, e negli eventuali regolamenti siano correttamente adempiute; d) notificare tempestivamente al Consiglio di Fondazione le lacune riscontrate e qualora non colmate in tempi brevi, se necessario, informare l autorità di vigilanza; e) notificare tempestivamente al Consiglio di Fondazione le violazioni dello statuto o dei regolamenti e, se del caso, darne informazione all autorità di vigilanza.
6 3 Qualora adempiuti i presupposti di legge, può essere chiesto all autorità di vigilanza di concedere l esonero dalla designazione di un organo di revisione. Art. 17. Responsabilità degli organi della Fondazione 1 Le persone costituenti gli organi della Fondazione rispondono personalmente dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri. 2 Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente. CAPITOLO III MODIFICA DELL ATTO COSTITUTIVO (STATUTO) E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE art. 18. Modifica dell'atto costitutivo Conformemente agli art. 85, 86 e 86b CC, il Consiglio di Fondazione può proporre all autorità di vigilanza competente modifiche dell atto costitutivo (statuto) decise all unanimità dei suoi membri. Art. 19. Scioglimento 1 Per delibera all unanimità dei membri del Consiglio di Fondazione, la Fondazione può essere sciolta se dati, cumulativamente, un motivo previsto dalla legge e la preventiva approvazione dell autorità di vigilanza. 2 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione devolve il patrimonio residuo disponibile a persone giuridiche con sede nel Cantone Ticino o, in via subordinata, in Svizzera, che sono al beneficio dell esenzione fiscale in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile. Qualora non vi fossero enti che perseguono un fine identico o simile, il patrimonio potrà essere devoluto in beneficenza, garantendo in prima priorità i Patriziati cittadini e la Città di Bellinzona, per un utilizzo sociale e culturale il più vicino agli scopi della fondazione. CAPITOLO IV ENTRATA IN VIGORE Art. 20. Entrata in vigore Il presente statuto entra in vigore, dopo la sua approvazione, avvenuta al momento della costituzione della Fondazione, il giorno 6 settembre 2016 a Bellinzona.
STATUTO. della FONDAZIONE TICINO CUORE. Art. 1
STATUTO della FONDAZIONE TICINO CUORE I Nome, sede, durata, scopo e vigilanza. Art. 1 Con il nome Fondazione Ticino Cuore è costituita una fondazione regolata dagli articoli 80 e seguenti del Codice civile
S T A T U T O della Fondazione Zerosedici
S T A T U T O della Fondazione Zerosedici I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione Art. 1 Denominazione, sede e durata 1.1 Sotto la denominazione Fondazione Zerosedici (qui di seguito
I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione
I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione 1. Denominazione e sede 1.1 Sotto la denominazione FONDAZIONE CENTRO DI COMPETENZA MOBILITÀ SOSTENIBILE (qui di seguito Fondazione) è stata costituita
2.3 La Fondazione può stipulare con i Comuni convenzioni che specifichino il diritto e le condizioni d accoglienza in Istituto.
FONDAZIONE TUSCULUM IN AROGNO S T A T U T O (EDIZIONE 2009) Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE Sotto la denominazione Fondazione Tusculum è costituita una Fondazione ai sensi degl art. 80 e segg. CCS. La Fondazione
Statuto. 2. Essa è apolitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro.
Statuto Art. 1 Denominazione e sede 1. È costituita e organizzata ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero un associazione denominata: La spada nella Rocca La sede sociale dell Associazione
STATUTI DELL ASSOCIAZIONE PRO ONSERNONE
STATUTI DELL ASSOCIAZIONE PRO ONSERNONE ISTITUZIONE ED ORGANI Articolo 1: Istituzione e sede 1. Con la denominazione *Pro Onsernone* è costituita un associazione autonoma apolitica e aconfessionale. 2.
IV Mezzi finanziari, patrimonio sociale e responsabilità
Statuto del Club del San Gottardo (CSG) di Mendrisio CONTENUTO I Ragione sociale, durata, sede e scopo II Soci III Organi dell associazione A L Assemblea generale dei soci B Il Comitato C L Ufficio di
Statuti dell Associazione TicinoEnergia
Statuti dell Associazione TicinoEnergia Articolo Costituzione Sotto la denominazione Associazione TicinoEnergia (in seguito TicinoEnergia o l associazione ) è costituita un associazione ai sensi degli
MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO PER LE FONDAZIONI A CARATTERE SVIZZERO O INTERNAZIONALE (CON COMMENTO)
- 1 - STATO: NOVEMBRE 2010 REQUISITI MINIMI 2 I. NOME, SEDE, FINE E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE 2 ART. 1 NOME E SEDE 2 ART. 2 FINE 2 ART. 3 PATRIMONIO 3 II. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE 3 ART. 4 ORGANI
ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI
ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI (ATSE) Art. 1 Sede Statuto (del 2 dicembre 1993) E costituita, con sede al proprio segretariato, a norma degli articoli 60 e seguenti del CCS, l Associazione
STATUTI. della FONDAZIONE AIUTO ALLA GIOVENTÙ DI BRIONE SOPRA MINUSIO. con sede in. Brione sopra Minusio
STATUTI della FONDAZIONE AIUTO ALLA GIOVENTÙ DI BRIONE SOPRA MINUSIO con sede in Brione sopra Minusio A. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Denominazione È costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e
STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.
STATUTO Articolo 1 Denominazione Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un associazione senza fini di lucro denominata: Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi
STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTA MARIA
I STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTA MARIA Denominazione Art.1 Sotto la denominazione "Fondazione Santa Maria.", è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Sede
COMUNE DI LODRINO... STATUTO DEL FONDO COMUNALE OPERE SOCIALI
COMUNE DI LODRINO... STATUTO DEL FONDO COMUNALE OPERE SOCIALI Norme generali Art. 1 Denominazione Sotto la denominazione «Fondo comunale opere sociali», chiamato in seguito Fondo, è stata istituita una
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI Disposizioni generali Art. 1 Nome e sede Sotto la denominazione Associazione Amici del Centro Infanzia Arnaboldi è costituita una associazione
Statuti dell Alleanza Patriziale Ticinese
Statuti dell Alleanza Patriziale Ticinese Approvati dall assemblea dei delegati del 13 giugno 2015 a Maglio di Colla. Art. 1 Denominazione Sotto la denominazione Alleanza Patriziale Ticinese (in seguito:
STATUTO Edizione 2012
STATUTO Edizione 2012 Sommario I. GENERALITÀ... 3 Art. 1 Denominazione:... 3 Art. 2 Scopi:... 3 Art. 3 Sede:... 3 II. CATEGORIE DI SOCI... 4 Art. 4 Categorie di soci:... 4 Art 5 Diritti dei soci:... 4
Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I
Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO 2 dicembre 2013 Articolo Contenuto Pagina I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizione, sede, anno amministrativo
ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)
ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero) Denominazione, scopo e sede Art. 1 Con la denominazione Associazione Commissione Terziario Chiasso(ACTC)
Bozza definitiva settembre 2017
Bozza definitiva settembre 2017 STATUTO DELLA Fondazione Casa Girotondo Art. 1 Nome e sede. Sotto la denominazione di Fondazione Casa Girotondo è costituita dai Comuni di Mendrisio e Novazzano una Fondazione
STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.
STATUTO Art. 1 NOME E SEDE In data 15 maggio 2007 è costituita a Bellinzona l'associazione denominata "CAMPERISTI SVIZZERA ITALIANA" (in seguito CSI), ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile
ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.
ASSOCIAZIONE Verena Art. 1 Nome e sede A norma dell art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero è costituita un associazione denominata Associazione Verena. Essa ha la sua sede a Bellinzona ed ha recapito
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015 Art. 1 - Costituzione Il Club Milanese Automotoveicoli d Epoca (C.M.A.E.) è un Associazione libera, senza fini
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011 Art. 1 Costituzione, sede, durata Il giorno 7 (sette) dicembre
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA Pescara, il 5.12.2003 ARTICOLO 1: COSTITUZIONE Il data 5 dicembre 2003 tra i sottoscritti si costituisce
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA Art. 1 E costituita in Verona l Associazione Montessori Verona. L Associazione è indipendente, autonoma, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Scopo
STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO
STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO DISPOSIZIONI GENERALI Art 1 Nome e sede Con il nome di "Gruppo Commercianti Chiasso" è costituita, ai sensi degli art.60ss del CC, un'associazione. La sede
NUOVI STATUTI e revisione del 2009
NUOVI STATUTI 2000 e revisione del 2009 Pagina 1 di 8 CAPITOLO I art. 1 Definizione I segretari e i vice segretari dei Comuni del Cantone costituiscono un associazione ai sensi dell art. 60 e segg. CCS
Statuto della società genealogica della Svizzera Italiana (SGSI)
1 Statuto della società genealogica della Svizzera Italiana (SGSI) del 24 maggio 1997, revisionato il 24 aprile 2010. TITOLO I Ragione sociale, durata, qualifica, sede, scopo. Art. 1 Sotto la denominazione
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Proposta di modifiche da sottoporre all Assemblea Ordinaria dei Soci 27 marzo 2013 STATUTO Costituzione Art. 1 L Associazione si denomina: C.M.A.E. (Club Milanese
Statuto. I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione. Denominazione, sede e durata
1 Statuto I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione Art. 1. Denominazione, sede e durata 1.1 Sotto la denominazione Fondazione Claudia Lombardi per il teatro (qui di seguito Fondazione)
S T A T U T O. Valido dal 14 febbraio Art. 1 Denominazione e Sede
1 S T A T U T O Valido dal 14 febbraio 2012 Art. 1 Denominazione e Sede Con la denominazione di Club pensionati RTSI si è costituita a Lugano, il 17.01.2002, secondo gli articoli 60 e seguenti del CCS,
STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB)
STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Art. 1. Denominazione Con la denominazione Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto
Associazione Amici delle / Freunde der
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE SETTIMANE MUSICALI DI ASCONA Art. 1 Nome, sede e durata Il 17 agosto 1964 è stata costituita con la denominazione Associazione per il promovimento culturale di Ascona,
ASSOCIAZIONE LOCARNESE E VALMAGGESE DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO STATUTO
ASSOCIAZIONE LOCARNESE E VALMAGGESE DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO STATUTO Versione aggiornata al 22.11.2011 ASSOCIAZIONE LOCARNESE E VALMAGGESE DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO - ALVAD - STATUTO Art.
(Nuova versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 dicembre 2015)
S T A T U T O (Nuova versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 dicembre 2015) Art. 1 Scopi della Fondazione L Ente Morale G. Feltrinelli per l incremento dell Istruzione Tecnica - EMIT
REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli.
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE (CO.IN.FO.) REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli. Art.1 SEDE 1. In conformità all art.1 comma 1 dello Statuto costitutivo la sede
STATUTO. della Società dei Commercianti di Bellinzona e dintorni (SCB)
STATUTO della Società dei Commercianti di Bellinzona e dintorni (SCB) STAT U T O DELLA SOCIETÀ DEI COMMERCIANTI DI BELLINZONA E DINTORNI (SCB) NORME GENERALI Art. 1 Denominazione e sede Sotto la denominazione
STATUTO DELLA FONDAZIONE LAMANOTESA.CH
Inserto C) Rogito Nr. 457 STATUTO DELLA FONDAZIONE LAMANOTESA.CH 1. Denominazione, sede e durata Con la denominazione Fondazione Lamanotesa.ch è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 ss. CC.
STATUTI. dell. Associazione MEMORIAL FLAVIA (FLO)
STATUTI dell Associazione MEMORIAL FLAVIA (FLO) I. NOME, STRUTTURA, SCOPO Art. 1 L «Associazione Memorial Flavia (Flo)» (detta poi: l Associazione ) è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del
Regolamento di organizzazione
Regolamento di organizzazione Il presente Regolamento di organizzazione è adottato dal Consiglio di Fondazione riunitosi il 22 settembre 2012 allo scopo di regolare la gestione della Fondazione Collegio
FEDERAZIONE GOLF TICINO STATUTO
FEDERAZIONE GOLF TICINO 7 maggio 2013 Sommario I. GENERALITÀ... 3 Art. 1 Denominazione... 3 Art. 2 Sede e durata... 3 Art. 3 Scopo... 3 II. CATEGORIE DI SOCI... 4 Art. 4 Membri... 4 Art. 5 Membri onorari...
Statuto di Pro Natura Ticino Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino
Statuto di Pro Natura Ticino Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino I. Scopo, principi e mezzi Art. 1 Nome e sede Pro Natura Ticino Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione
BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -
Comune di Balerna BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) - Versione definitiva dopo incontro del 3 novembre 2009 CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Art. 1.
STATUTO ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI TESSERETE OR PENAGIN
STATUTO ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI TESSERETE OR PENAGIN Sede e ragione sociale Art. 1 E costituita con sede a Capriasca un Associazione ai sensi degli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero denominata Associazione
libretto statuticas:layout :46 Pagina 2 STATUTO
STATUTO Statuto I. Nome, sede e scopo Art. 1 È costituita con sede in Lugano, con il nome Sezione Ticino del Club Alpino Svizzero, una sezione del Club Alpino Svizzero, retta dal presente statuto e, in
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)
Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera) del 22.06.2017 I Denominazione, scopo e sede Articolo 1: Denominazione Sotto la denominazione
SOCCORSO D INVERNO TICINO
Casella postale 214 6950 Tesserete Tel. 091 930 04 71 giovedì ore 9.00-11.00 / 14.00-16.00 info@soccorsodinverno.org S T A T U T I dell Associazione SOCCORSO D INVERNO TICINO Tesserete, 25 novembre 2015
Statuti dell Associazione delle banche estere in Svizzera
Association of Foreign Banks in Switzerland Verband der Auslandsbanken in der Schweiz Association des banques étrangères en Suisse Associazione delle banche estere in Svizzera Statuti Statuti Statuti dell
STATUTO. della spettabile. Associazione Aurofonie
STATUTO della spettabile Associazione Aurofonie 1 ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE Con la denominazione Associazione Aurofonie si costituisce nel Cantone Ticino un associazione ai sensi degli articoli 60
STATUTO. di Repower AG. con sede a Brusio. del 29 giugno adattato. dall Assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2000
STATUTO di Repower AG con sede a Brusio del 29 giugno 1994 adattato dall Assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2000 dall Assemblea straordinaria del 30 ottobre 2000 del 4 aprile 2001 del 2 maggio 2002
STATUTO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO CASELLA POSTALE 176, 6780 AIROLO
STATUTO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO Stato: 09.10.2010 Statuto dell associazione Tiro Storico del San Gottardo I. Sede e scopo Art. 1 L associazione Tiro Storico del San Gottardo (ATSSG),
Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano
Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca Lugano Nome e sede Art. 1 Con la denominazione "Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca" (in seguito: Associazione), è costituita,
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Art.1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell Abruzzo 24 agosto 2018, n. 27 l Associazione denominata L Abruzzo in Europa,
PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI
PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI Articolo 1 RAGIONE SOCIALE - SEDE - DURATA Il Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (nel seguito: SALVA) è un associazione di diritto privato di
STATUTO. ASSOCIAZIONE Artigiani e Commercianti di Anzi
STATUTO ASSOCIAZIONE Artigiani e Commercianti di Anzi Letto, discusso e approvato all unanimità dall assemblea il 23 marzo 2017 Costituzione Art. 1 - Nella sala Consiliare del Comune di Anzi il 3 giugno
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ENTE RICREATIVO STATUTO STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ente ricreativo ARTICOLO 1 E' costituito con il presente atto, tra i sopraindicati signori, un
REGIONE TRE VALLI STATUTO
REGIONE TRE VALLI STATUTO 1) SCOPO, SEDE, DURATA Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Denominazione La Regione delle Tre Valli (RTV) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 91 del 13/02/2003 D.R. n. 91 IL RETTORE VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168; VISTO VISTA
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi
S T A T U T O. della. I. Nome, sede, scopo. Art. 1.
S T A T U T O della CASSA DI COMPENSAZIONE PER ASSEGNI FAMILIARI DELLA CC-TI CAMERA DI COMMERCIO, DELL INDUSTRIA, DELL ARTIGIANATO E DEI SERVIZI DEL CANTONE TICINO I. Nome, sede, scopo Art. 1. Sotto la
MASTRODICASA - STATUTO
MASTRODICASA - STATUTO REVISIONE APPROVATA DALL ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 01.12.1995 Art. 1 Denominazione Il 22/11/1989 l Università degli Studi di Perugia e gli Ordini professionali degli Architetti
ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)
ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.) ART. I DENOMINAZIONE STATUTO E costituita l Associazione Dipendenti Enti Locali Eventi (A.D.E.L.E.) con sede legale in Varese, via Como 40, salvo diversa
Statuto dei Giovani UDC Sezione Ticino
Giovani UDC Sezione Ticino Statuto dei Giovani UDC Sezione Ticino Tutti i termini utilizzati nel presente statuto sono da considerarsi in modo neutrale. Le descrizioni di persone valgono sia per gli uomini
ABi Associazione Biennale dell immagine
ABi Associazione Biennale dell immagine Statuto 1 luglio 2015 1/5 I - Disposizioni generali art. 1 Ai sensi dell articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con la denominazione di Associazione
Associazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
S T A T U T O. DELLE COLONIE DEI SINDACATI (UNIONE SINDACALE SVIZZERA TICINO e MOESA) COSTITUZIONE
S T A T U T O DELLE COLONIE DEI SINDACATI (UNIONE SINDACALE SVIZZERA TICINO e MOESA) COSTITUZIONE Art. 1 1. Col nome di Colonie dei Sindacati (Unione Sindacale Svizzera Ticino e Moesa) è costituita un
Regolamentoo Assemblea dei
Fondazione Museo Civico di Rovereto Regolamentoo Assemblea dei soci Versione Approvato dall Assemblea dei Soci in data 20 dicembre SOMMARIO I. SOCI Art. 1 - Compagine associativa Art. 2 - Acquisto della
Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del xx giugno 2015 L assemblea generale della SCA, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2003 1 sulla
STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)
STATUTO Articolo 1 (Denominazione e finalità) L Associazione Professionale Insegnanti di Discipline Giuridiche e Economiche (APIDGE) non ha fini di lucro, adotta per tutte le sue attività i principi generali
Unità di staff Coordinamento Aziende Pubbliche. STATUTO (atto costitutivo in data )
Unità di staff Coordinamento Aziende Pubbliche STATUTO (atto costitutivo in data 18.12.2010) Articolo 1 È costituita l Associazione Confraternita dei Santi Faustino e Giovita con sede in Brescia, in Via
Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri
Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri ART. l - COSTITUZIONE È costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt.
Associazione Fontanieri Ticinesi STATUTO
Associazione Fontanieri Ticinesi STATUTO Edizione 26 novembre 2013 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE FONTANIERI TICINESEI AFT Edizione 26 novembre 2013 CAPITOLO I Denominazione Art. 1 sotto la denominazione Associazione
Associazione Casa Andrea Cristoforo
Associazione Casa Andrea Cristoforo STATUTI 1. Denominazione, sede e scopo Art. 1 Denominazione e sede 1. Sotto la denominazione Associazione Casa Andrea Cristoforo esiste, con sede ad Ascona, Canton Ticino,
STATUTI della Sezione Ticino della Viscom (Associazione svizzera per la comunicazione visiva)
STATUTI della Sezione Ticino della Viscom (Associazione svizzera per la comunicazione visiva) I Nome, sede circoscrizione, scopo Art. 1 Nome, sede Sotto la denominazione Ticino della Viscom (Associazione
ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".
ALLEGATO "A" AL N.210.096 DI REPERTORIO N.14.170 DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA". DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 E costituita una Associazione
STATUTO DELLA FEDERAZIONE SCI DELLA SVIZZERA ITALIANA (FSSI) Edizione 2003
STATUTO DELLA FEDERAZIONE SCI DELLA SVIZZERA ITALIANA (FSSI) Edizione 2003 I. NOME, SEDE E SCOPO: Art. 1 La Federazione Sci della Svizzera italiana (FSSI) è un'associazione sportiva, apolitica e aconfessionale,
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI (CRAL) - S T A T U T O - 1
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI (CRAL) - S T A T U T O - 1 Approvato con Deliberazione G.C. n.335 del 6/9/2005 Modificato con Deliberazione G.C. n.69 del 20/3/2014 Art. 1 Costituzione del Circolo
STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.
STATUTO STATUTO dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Promozione Turistica Pro Loco denominata
STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE L AQUILA
STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE L AQUILA ARTICOLO 1 COSTITUZIONE SCOPO E SEDE - LOGO Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale L Aquila, di seguito indicato come GSPMAQ, con sede c/o il Comando
STATUTO PROVINCIALE. Approvato dall Assemblea Provinciale UNPLI PESCARA del 16 marzo 2005 Pagina 1
STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Costituzione e denominazione 1. Il Comitato Provinciale UNPLI di Pescara, costituita con scrittura privata il 14 marzo 2000 e registrata presso l Agenzia delle Entrate, Ufficio
REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 XVII LEGISLATURA SOMMARIO 1. Costituzione del Gruppo Parlamentare 2. Organi del Gruppo 3. Assemblea di Gruppo 4. Convocazioni dell Assemblea,
STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato
STATUTO FIAS SEZIONE TICINO
FIAS SVS FEAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Schweizerischer Verband der Sozialversicherungs Fachleute Fédération suisse des employés en assurences sociales STATUTO FIAS
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE L associazione sarà disciplinata dal seguente Statuto che costituisce parte integrante del presente Atto Costitutivo. STATUTO Art.
STATUTO Sede: L associazione ha sede nel comune di S. Antonino.
FESTA DEL MAGG S. ANTONINO STATUTO Art 1: Natura giuridica: - 1.1 Nome: FESTA DEL MAGG Sotto la denominazione Festa del magg viene costituita un associazione senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 60
ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI STATUTO
ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E costituita una Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata Associazione per l Aiuto ai Giovani Diabetici Regione
STATUTO DELLA CAMERA TICINESE DI MEDIAZIONE. Art. 1 Nome e sede
STATUTO DELLA CAMERA TICINESE DI MEDIAZIONE Art. 1 Nome e sede È costituita ai sensi degli art. 60 e ss del CC, un Associazione che assume la denominazione di (in seguito anche CTM). La sua sede ed il
Associazione sostenitori della pedagogia di Rudolf Steiner. Statuto
Statuto Art. 1 Nome e Sede Il nome Associazione Sostenitori della Pedagogia di designa un associazione ai sensi degli articolo 60 e seguenti del codice civile svizzero (CCS) la cui sede è nel Canton Ticino
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI
Art. 1 DENOMINAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI CAPO I TITOLO SEDE È costituita l Associazione Culturale GTM-AIFI (Gruppo di Terapia Manuale della ). Gruppo di Interesse Specialistico di Terapia
FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA ************* STATUTO *************
FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA ************* STATUTO ************* 1 Art. 1 ORIGINE E DENOMINAZIONE Il Museo geometra Francesco Borgogna, già eretto in Ente Morale sotto il patronato della Città di
I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale
I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale Art. 1 Costituzione E costituita l Associazione denominata "TIME for AFRICA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L Associazione ha sede
STATUTO COSTITUZIONE- SEDE- SCOPO
Circolo Politico Culturale Don Luigi Sturzo STATUTO COSTITUZIONE- SEDE- SCOPO Articolo 1 E costituita l Associazione Circolo Politico Culturale Don Luigi Sturzo. Articolo 2 L Associazione ha sede in Torre
ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO
ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO Tra i sottoscritti: ALESSANDRA BURELLI- nata [ ] docente di Didattica delle Lingue Moderne FABIANA DI BRAZZÀ, nata [ ] - docente di Letteratura italiana FABIANA FUSCO nata [
TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE
TITOLO III SOCI Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.
Statuto del FotoClubLugano
Statuto del FotoClubLugano Revisione 2019 Approvato dall assemblea straordinaria del 7 maggio 2019 1 STATUTO I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Nome e sede Con risoluzione assembleare dell 11.11.1993 si è
con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.
con sede a Berna 1. Nome e sede Con la denominazione Incontro Svizzero del Teatro è costituita un associazione di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede
ASSOCIAZIONE TECNICA TERMO-SANITARIA STATUTI
Associazione Tecnica Termo-Sanitaria ASSOCIAZIONE TECNICA TERMO-SANITARIA STATUTI 1. IN GENERALE 1.1 Nome Con la denominazione Associazione Tecnica Termo-Sanitaria, abbreviata ATTS, in seguito menzionata