DELIBERA N. 103/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DELIBERA N. 103/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale"

Transcript

1 DELIBERA N. 103/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio ) del ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori); VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTO l Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AgCom ), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche; VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010; VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il Regolamento ); VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481 e l Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, Regolamento Indennizzi ); VISTA l istanza pervenuta in data , rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/581/2012 (già Prot. Agcom n.650 del ), con cui ADGMH ITALIA XXX (di seguito, per brevità, ADGMH ) ha chiesto l intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società TELECOM ITALIA XXX (di seguito, per brevità, Telecom ); 1

2 VISTA la nota del con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del Regolamento, l avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione; VISTA la nota del 23 novembre 2012, con la quale l istante ha presentato la memoria difensiva; VISTA la nota del 4 dicembre 2012, con la quale Telecom ha presentato la memoria difensiva e i documenti; VISTA la nota del 15 dicembre 2012, con la quale l istante ha presentato la memoria di replica; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento. a) Con istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione (prot. n. 5793/2011 del ), l utente lamentava la mancata MNP da Wind a Telecom richiesta con contratto Tim Top Line Unlimited Più sottoscritto il e relativo ad utenza business n. 335.XXX, oltre alla inadeguata risposta ai reclami inviati. Depositava inoltre, ad integrazione dell istanza, documentazione relativa alla consegna della nuova sim Telecom, ricevuta il ed ai reclami svolti via e con il servizio clienti, al fine di sollecitare gli adempimenti contrattuali connessi alla portabilità ed all evasione dell ordine di consegna dell apparato Black Berry, parte integrante del contratto. Chiedeva pertanto l applicazione delle sanzioni previste dall AgCom al gestore; indennizzo previsto dalla Carta Servizi Business; 3000 euro di indennizzo per i danni subiti e subendi. Con verbale del il Corecom Lazio adito dava atto della conclusione del procedimento di conciliazione con esito negativo ai sensi dell art. 8 comma 3 regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS. Con successiva istanza di definizione (LAZIO/D/581/2012), l utente si riportava a quanto lamentato e dedotto con il precedente tentativo di conciliazione. Con tempestiva memoria difensiva, l utente specificava che il aveva contattato sia il servizio clienti dell operatore donating Wind, sia quello del recipient Telecom, ricevendo informazioni contraddittorie sull avvio della procedura di MNP; la consegna dell apparato Blackberry Bold 9900, incluso nel contratto sottoscritto, avveniva solo in data , impedendo sino a quella data l uso del servizio. L utente chiedeva pertanto l applicazione degli indennizzi previsti da Agcom così quantificati, tenuto conto della natura business dell utenza in questione: 5 pro die per l interruzione subita nella ritardata attivazione della richiesta di MNP ; 15,00 pro die per la ritardata attivazione del servizio dalla data di richiesta della MNP sino alla data di consegna dell apparato che era indispensabile e necessario all utilizzo della linea voce/dati a mezzo Blackberry ; 2,00 pro die per la ritardata/mancata risposta ai reclami dalla data dell ultima contestazione alla data di definizione del procedimento ; indennizzo di 1.000,00 per i danni subiti oltre alle spese del procedimento. b) Con memoria difensiva tempestivamente depositata, Telecom eccepiva l inammissibilità dell istanza, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno per la quale il Corecom non era competente ex art. 19, comma 4, Delibera n. 173/07/CONS, essendo competente la sola Autorità Giudiziaria; nel merito dopo aver sottolineato che il contratto era stato sottoscritto il ed il tentativo di conciliazione promosso con istanza depositata già il

3 deduceva che non vi era stato alcun ritardo nell espletamento della MNP e che, comunque, l utenza era rimasta attiva con il donating (Wind) sino all ultimazione del processo di MNP. L ordine veniva inserito nei sistemi Telecom in data ; i giorni 1 e 2 ottobre 2011 cadevano, rispettivamente, il sabato e la domenica e non erano pertanto da considerarsi ai fini del termine di 3 giorni lavorativi previsti dalla normativa di riferimento per l espletamento della MNP; il medesimo ordine è transitato in LAVORATO (quindi con la linea transitoria attiva su rete Tim) in data ; il iniziava il processo in BIT (sistema per la portabilità) che si è espletato in rete in data , tenendo conto che l 8 ed il 9 ottobre 2011 erano rispettivamente sabato e domenica. Ritenendo pertanto espletata la MNP nei 3 giorni lavorativi previsti dalla normativa di settore, Telecom declinava ogni responsabilità e concludeva per il rigetto dell istanza di definizione; in via subordinata, chiedeva di considerare un ritardo di soli 4 giorni, tra il (primo giorno di lavorazione possibile per l inserimento del contratto sul sistema Telecom) e il successivo quando è stata inoltrata la richiesta all AOM. c) L utente replicava alla memoria difensiva di Telecom, contestando l eccezione ivi svolta di inammissibilità dell istanza (in quanto contenente domande risarcitorie devolute alla competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria Ordinaria) per avere correttamente richiesto l applicazione degli indennizzi previsti dall AgCom in materia di ritardata MNP; nel merito, l utente deduceva che la stessa Telecom, aveva ammesso, nella propria memoria difensiva, che il processo di MNP di cui alla richiesta/contratto del veniva avviato solo in data , e dunque in ritardo rispetto ai 3 giorni lavorativi di cui alla normativa di settore. L utente insisteva pertanto nelle proprie richieste. 2. Motivi della decisione Osservazioni in rito. Preliminarmente, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. Resta salvo il diritto dell utente di rivolgersi all Autorità ordinaria per il maggior danno. E dunque esclusa ogni pronuncia risarcitoria, per la quale sussiste giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno per 1.000,00 proposta dall utente deve essere dichiarata inammissibile in questa sede, e correttamente interpretata quale domanda di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo domanda peraltro correttamente formulata dall utente, sia pure in aggiunta alla domanda di risarcimento del danno - in relazione ai fatti oggetto del procedimento Nel merito. L utente ha lamentato la ritardata conclusione del processo di MNP di cui al contratto sottoscritto il , chiedendo il pagamento degli indennizzi previsti dall AgCom, come sopra specificati; 3

4 il gestore ha contestato il ritardo, deducendo che la procedura si è definitivamente conclusa (attivazione su rete TIM) in data alle ore 7.34, circostanza, quest ultima non contestata dall utente. E provata la conclusione del contratto del , depositato in copia da entrambe le parti del procedimento, nonché la contestuale richiesta di Mobile Number Portability della numerazione in oggetto. Provata dunque la sussistenza dell obbligazione contrattuale in capo a Telecom, si tratta di accertare, a fronte delle contestazioni dell utente, se l operatore abbia effettivamente adempiuto ai suoi obblighi. Sul punto, si richiama infatti il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n , e da ultimo, 3 luglio 2009 n e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell inadempimento o del ritardo della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l onere di dimostrare l avvenuto esatto adempimento o che l inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Nella fattispecie pertanto, avendo l istante provato la fonte negoziale del suo diritto, ed avendo lamentato la ritardata portabilità del numero telefonico, spettava all operatore provare di aver posto in essere tutte le attività necessarie a dare tempestivamente seguito al servizio di MNP richiesto o che l inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili ex art codice civile o da cause specifiche di esclusione della responsabilità. Telecom ha dedotto che l ordine di MNP di cui al contratto veniva inserito nei sistemi Telecom in data ; i giorni 1 e 2 ottobre 2011 cadevano, rispettivamente, il sabato e la domenica e non erano pertanto da considerarsi ai fini del termine di 3 giorni lavorativi previsti dalla normativa di riferimento per l espletamento della MNP; il medesimo ordine è transitato in LAVORATO (quindi con la linea transitoria attiva su rete Tim) in data ; il iniziava il processo in BIT (sistema per la portabilità) che si è espletato in rete in data , tenendo conto che l 8 ed il 9 ottobre 2011 erano rispettivamente sabato e domenica. In base alla normativa vigente all epoca della fattispecie, il termine entro cui effettuare la Number Portability era di tre giorni lavorativi: in particolare, l art. 5 Delibera 78/08/CIR testualmente prevede che Il periodo di realizzazione della prestazione di MNP non supera tre giorni lavorativi dall invio della richiesta da parte dell operatore Recipient fino alla data di cut-over, indipendentemente dall eventuale termine di preavviso per il recesso dal contratto. L invio della richiesta da parte del Recipient avviene nei giorni lavorativi entro le ore 19:00. L ospitante Donating accetta le richieste almeno fino alle ore 19:30. Gli operatori possono estendere, nell Accordo quadro, l invio della richiesta anche nei giorni non lavorativi. Il risultato della validazione è inviato dall ospitante Donating entro le ore 10:00 del giorno lavorativo successivo a quello della richiesta all ospitante Recipient, che ne informa immediatamente il Recipient; in caso 4

5 di validazione positiva l ospitante Recipient provvede ad informarne immediatamente anche il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni. La portabilità è effettuata dopo due giorni lavorativi dalla notifica di validazione, definendo delle fasce orarie per la portabilità in modo da contenere l eventuale disservizio al cliente richiedente in un intervallo temporale massimo di 2 ore. L Autorità si riserva di valutare la possibilità di ridurre ulteriormente la durata del periodo di realizzazione mediante l adozione di nuove soluzioni procedurali. Considerato, pertanto, che il contratto è stato concluso il (giovedi); che l utente lo ha anticipato a Telecom a mezzo nella stessa giornata del alle ore ( in atti) e che Telecom lo ha riscontrato, senza sollevare eccezioni o questioni sulla sua valida conclusione, con mail del (in atti); l intera procedura avrebbe pertanto dovuto concludersi entro il , rilevato che i giorni 1 e 2 ottobre 2011 cadevano, rispettivamente, di sabato e domenica. Vi è dunque stato ritardo nell espletamento della MNP imputabile a responsabilità esclusiva di Telecom. L utente ha pertanto diritto all indennizzo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 6, primo comma, secondo periodo (utenza mobile) e 12, secondo comma (utenza business) di cui all Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS per il periodo dal al (portabilità espletata il alle ore 07.34) di ritardo nell espletamento della portabilità del numero, per complessivi 30,00 Si rigettano le altre domande di pagamento di un indennizzo proposte dall utente e connesse alla ritardata portabilità: la ritardata attivazione della richiesta di MNP non rileva di per sé, essendo indennizzabile il solo ritardo nell espletamento della procedura stessa, per tale intendendosi la definitiva portabilità del numero dall operatore donating al recipient; Quanto al lamentato ritardo nella consegna (comunque avvenuta il ) dell apparato Blackberry indispensabile e necessario all utilizzo della linea voce/dati, nessuna delle parti ha depositato le Condizioni Generali di Contratto relative al contratto Impresa Semplice, p.t. Tim Top Line Unlimited Più (offerta Smartphone Tutto Compreso Top) necessarie per individuare i termini massimi di consegna degli apparati rispetto all adesione all offerta promozionale collegata al contratto Multibusiness pertanto, al fine di quantificare il ritardo dedotto, non può che farsi riferimento per il dies a quo alla data di consegna della nuova sim Telecom, il cui utilizzo è associato all apparato medesimo, consegna avvenuta il e rispetto alla quale l apparato è stato consegnato solo il successivo (data non contestata dall operatore); quanto al parametro indennizzatorio applicabile, non sono parimenti disponibili per la sua individuazione le condizioni economiche dell offerta (nella fattispecie, l eventuale canone di noleggio o rateo per l acquisto): tuttavia sul punto è l utente stesso a dichiarare di aver fruito della promozione Promo Speciale Edition con scadenza che include nell offerta la fornitura senza alcuna spesa aggiuntiva di un apparato Blackberry Bold 9900 e che la collegata offerta al pubblico Smartphone Tutto Compreso prevede la sostituzione e fornitura ogni 2 anni di un nuovo modello di palmare ed include la navigazione Internet e Mail e l assistenza All Risk.. senza alcun costo aggiuntivo. Deve pertanto applicarsi l art. 3, comma 4 e 12, comma 2 della Delibera Indennizzi per il ritardo dal 3 al 18 ottobre 2011, per un importo pari a Euro 30,00. La domanda di pagamento di un indennizzo per mancata risposta al reclamo deve essere invece rigettata, alla luce della normativa dettata dall articolo 8, comma 4, Delibera 179/03/CSP, nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima Delibera, secondo cui In caso di rigetto, la risposta in esito al reclamo è in forma scritta, è adeguatamente motivata ed indica gli 5

6 accertamenti compiuti ; la risposta, inoltre, deve essere fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque entro il termine non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta. I reclami dell utente risultano non solo tutti prontamente riscontrati da Telecom (scambio di tra utente e gestore in atti) ma, trattandosi di disservizio durato soli 6 giorni, il reclamo deve ritenersi accolto per fatto concludente del gestore che ha adempiuto la propria obbligazione principale oggetto del reclamo entro il termine utile per la risposta, senza pertanto necessità di una risposta scritta, che la Delibera 179/03/CSP prevede per i soli reclami rigettati. 3. Sulle spese del procedimento. La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Nel caso di specie, rilevata la mancata partecipazione di Telecom al tentativo di conciliazione, tenuto conto della materia del contendere e del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, si ritiene congruo liquidare l importo di euro 50,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione. *** *** *** Per tutto quanto sopra esposto, IL CORECOM LAZIO CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta da ADGMH ITALIA XXX nei confronti dell operatore TELECOM ITALIA XXX sia da accogliere nei limiti di cui in motivazione; RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest Autorità, sia equo liquidare all istante un importo onnicomprensivo di Euro 50,00 quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura; RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall Autorità all esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità e pertanto tenere indenne l istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento DELIBERA L accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell istanza presentata da ADGMH ITALIA XXX in data 9 gennaio 2012/2 ottobre La società TELECOM ITALIA XXX è pertanto tenuta a riconoscere in favore de ADGMH ITALIA XXX, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione: a) Euro 30,00 (trenta/00) per la ritardata prestazione del servizio di Mobile Number Portability, oltre 6

7 interessi legali dalla data di presentazione dell istanza di definizione (9 gennaio 2012, prot. Agcom n.650); b) Euro 30,00 (trentai/00) per la ritardata consegna dell apparato Blackberry 9900 oggetto del contratto, oltre interessi legali dalla data di presentazione dell istanza di definizione ( 9 gennaio 2012, prot. Agcom n.650); c) Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/cons il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259. La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom Lazio. Roma, 24 ottobre 2013 Il Presidente Francesco Soro Fto Il Dirigente Responsabile del Procedimento Livio Sviben Fto 7

DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del

DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di

Dettagli

DELIBERA N. 33/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ditta Individuale XXXX/ VODAFONE OMNITEL XXXX

DELIBERA N. 33/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ditta Individuale XXXX/ VODAFONE OMNITEL XXXX DELIBERA N. 33/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ditta Individuale XXXX/ VODAFONE OMNITEL XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato

DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 13/17/DTC/Gu14/2586/16 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPOCASALE/TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

DELIBERA N. 37/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ASSOCIAZIONE FONDAZIONE AMICI DEI CANI ONLUS/TELECOM ITALIA XXX

DELIBERA N. 37/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ASSOCIAZIONE FONDAZIONE AMICI DEI CANI ONLUS/TELECOM ITALIA XXX DELIBERA N. 37/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ASSOCIAZIONE FONDAZIONE AMICI DEI CANI ONLUS/TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio

Dettagli

DELIBERA N. 23/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX LALLI / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 23/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX LALLI / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 23/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX LALLI / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA DL/040/15/CRL/UD del 30 marzo DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/115/2014)

DELIBERA DL/040/15/CRL/UD del 30 marzo DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/115/2014) DELIBERA DL/040/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/115/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la

Dettagli

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2015 DEFC.2015.3 Tit. 2012.1.10.21.666 del 18/03/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E NGI X La Responsabile del Servizio Corecom Vista la legge 14 novembre

Dettagli

DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013)

DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013) DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 10 aprile 2015; VISTA

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX / Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

DELIBERA N. 74/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL CUNEO XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 74/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL CUNEO XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 74/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL CUNEO XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

DELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA N. 67/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AMIS/BT ITALIA XXX /TISCALI XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 67/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AMIS/BT ITALIA XXX /TISCALI XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le DELIBERA N. 67/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AMIS/BT ITALIA XXX /TISCALI XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2015 DEFC. 2015.10 Tit. 2015.1.10.21.84 Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM

Dettagli

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio Determinazione n. 16/2016 DEFC.2016.16 Tit. 2013.1.10.21.1847 Del 20/7/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX/Okcom X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme

Dettagli

DELIBERA N. 35/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX PAPANDREA/H3G XXXX

DELIBERA N. 35/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX PAPANDREA/H3G XXXX DELIBERA N. 35/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX PAPANDREA/H3G XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA DL/091/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. B. / VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO

DELIBERA DL/091/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. B. / VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO DELIBERA DL/091/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. B. / VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

DELIBERA DL/142/15/CRL/UD del 11 settembre 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx SERRA / ANTEA xxx (LAZIO/D/54/2014)

DELIBERA DL/142/15/CRL/UD del 11 settembre 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx SERRA / ANTEA xxx (LAZIO/D/54/2014) DELIBERA DL/142/15/CRL/UD del 11 settembre 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx SERRA / ANTEA xxx (LAZIO/D/54/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 11 settembre 2015; VISTA la legge

Dettagli

DELIBERA N. 29/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ABU ALL HAWA / TELECOM ITALIA XXX / H3G XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 29/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ABU ALL HAWA / TELECOM ITALIA XXX / H3G XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 29/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ABU ALL HAWA / TELECOM ITALIA XXX / H3G XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

DELIBERA DL/004/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. S./TELECOM ITALIA xxx IL CORECOM LAZIO

DELIBERA DL/004/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. S./TELECOM ITALIA xxx IL CORECOM LAZIO DELIBERA DL/004/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. S./TELECOM ITALIA xxx IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 78 del 29 AGOSTO 2017 OGGETTO N. 3 Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA Pres. Ass.

Dettagli

DELIBERA DL/107/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. C./FASTWEB S.P.A./H3G S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del

DELIBERA DL/107/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. C./FASTWEB S.P.A./H3G S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del DELIBERA DL/107/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. C./FASTWEB S.P.A./H3G S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

Determina n 5 del 4/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CIOFFI/TELECOM ITALIA XXX

Determina n 5 del 4/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CIOFFI/TELECOM ITALIA XXX Determina n 5 del 4/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CIOFFI/TELECOM ITALIA XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Enrico Buoni /Optima Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Enrico Buoni /Optima Italia S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Enrico Buoni /Optima Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente

Dettagli

Tit del 29/04/2016

Tit del 29/04/2016 Determinazione n. 6/2016 DEFC.2016.6 Tit. 2014.1.10.21.120 del 29/04/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Fastweb X, società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di

Dettagli

DELIBERA DL/116/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA L. P./H3G S.p.A.

DELIBERA DL/116/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA L. P./H3G S.p.A. DELIBERA DL/116/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA L. P./H3G S.p.A. IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità.

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 48/17/DTC/Gu14/152/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PEDONE / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1744 LEGISLATURA X Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

DELIBERA DL/118/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. C./WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A.

DELIBERA DL/118/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. C./WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. DELIBERA DL/118/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. C./WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Dettagli

DELIBERA DL/082/15/CRL/UD del 6 maggio DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx LOCANTO / VODAFONE OMNITEL xxx (LAZIO/D/595/2014)

DELIBERA DL/082/15/CRL/UD del 6 maggio DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx LOCANTO / VODAFONE OMNITEL xxx (LAZIO/D/595/2014) DELIBERA DL/082/15/CRL/UD del 6 maggio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx LOCANTO / VODAFONE OMNITEL xxx (LAZIO/D/595/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 6 maggio 2015; VISTA la

Dettagli

DELIBERA N. 13/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PETTI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 13/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PETTI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le DELIBERA N. 13/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PETTI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX / Wind Telecomunicazioni XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI

Dettagli

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni Protocollo: vedi segnatura.xml ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1643 LEGISLATURA X Il giorno 7 settembre 2016

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 25/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.755 LEGISLATURA X Il giorno 24 aprile 2015 si è riunito

Dettagli

DELIBERA DL/023/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX/SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/21/2014)

DELIBERA DL/023/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX/SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/21/2014) DELIBERA DL/023/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX/SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/21/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO Nella Riunione del 4 febbraio 2015; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Verbale n. 5 Adunanza del 27 marzo 2017

Verbale n. 5 Adunanza del 27 marzo 2017 Verbale n. 5 Adunanza del 27 marzo 2017 L anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo, in Torino, alle ore nove e trenta, presso la sede del Corecom, piazza Solferino 22, nell apposita

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito

Dettagli

Tit Del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio

Tit Del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio Determinazione n. 11/2016 DEFC.2016.11 Tit. 2016.1.10.21.1802 Del 08/06/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX/H3G X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MICROTEK SERVICE DI G. / VODAFONE OMNITEL B.V. (GU14 n. 85/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 settembre

Dettagli

Tit. 2013.1.10.21.743 del 24/09/2014

Tit. 2013.1.10.21.743 del 24/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 5/2014 DEFC.2014.5 Tit. 2013.1.10.21.743 del 24/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E SKY ITALIA X LA RESPONSABILE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI MATTEO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2498/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 aprile 2015; VISTA la legge

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX ZUPPANELLI / WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

Oggetto: definizione della controversia XXX ZUPPANELLI / WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. Determinazione dirigenziale n. 7 del 28/06/2016 Oggetto: definizione della controversia XXX ZUPPANELLI / WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo

Dettagli

DETERMINAZIONE n. 4 del 6 maggio2016. Oggetto: Definizione della controversia Elisa Marino / Wind Telecomunicazioni S.p.A.

DETERMINAZIONE n. 4 del 6 maggio2016. Oggetto: Definizione della controversia Elisa Marino / Wind Telecomunicazioni S.p.A. DETERMINAZIONE n. 4 del 6 maggio2016 Oggetto: Definizione della controversia Elisa Marino / Wind Telecomunicazioni S.p.A. IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

DELIBERA n. 65/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA

DELIBERA n. 65/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA DELIBERA n. 65/12/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 7 maggio 2012; VISTA la legge

Dettagli

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXX / Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

DELIBERA N. 76/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 76/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 76/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 2 agosto 2012; VISTA la legge

Dettagli

Determinazione dirigenziale n. 1 del 27 gennaio Oggetto: definizione della controversia XXX/ BIP MOBILE XXX

Determinazione dirigenziale n. 1 del 27 gennaio Oggetto: definizione della controversia XXX/ BIP MOBILE XXX Determinazione dirigenziale n. 1 del 27 gennaio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX/ BIP MOBILE XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,

Dettagli

DELIBERA N. 49/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. XXXX De Arcangelis /Telecom Italia XXXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 49/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. XXXX De Arcangelis /Telecom Italia XXXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 49/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX De Arcangelis /Telecom Italia XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità.

Dettagli

DELIBERA DL/184/15/CRL/UD 23 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FG FINANZIARIA GENERALE / WIND TELECOMUNIOCAZIONI

DELIBERA DL/184/15/CRL/UD 23 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FG FINANZIARIA GENERALE / WIND TELECOMUNIOCAZIONI DELIBERA DL/184/15/CRL/UD del 23 novembre 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FG FINANZIARIA GENERALE xxx / WIND TELECOMUNIOCAZIONI xxx (LAZIO/D/187/2015) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO Nella Riunione

Dettagli

Verbale n. 13 Adunanza dell 8 settembre 2017

Verbale n. 13 Adunanza dell 8 settembre 2017 Verbale n. 13 Adunanza dell 8 settembre 2017 L anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di settembre, alle ore 9.30 in Torino presso la sede del Corecom, piazza Solferino n. 22, nell apposita sala

Dettagli

DELIBERA N. 81/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ACCORONI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 81/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ACCORONI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 81/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ACCORONI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

CO.RE.COM. ABRUZZO Comitato Regionale per le Comunicazioni

CO.RE.COM. ABRUZZO Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 28/16 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DITTA INDIVIDUALE TOPPI XXX / FASTWEB S.P.A. (RIF. PROC. GU14 N 62/16) IL CORECOM DELLA REGIONE ABRUZZO NELLA riunione del 23 maggio 2015 si è riunito,

Dettagli

DELIBERA N. 2/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PIERMATTEI/VODAFONE XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 2/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PIERMATTEI/VODAFONE XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 2/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PIERMATTEI/VODAFONE XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL

DELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL DELIBERA DL/055/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL xxx (LAZIO/D/323/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO Nella Riunione del 30 marzo 2015; VISTA

Dettagli

Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.289 LEGISLATURA X Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: GIOVANNA

Dettagli

La Responsabile del Servizio

La Responsabile del Servizio Protocollo: vedi segnatura XML Tit. 2015.1.10.21.145 OGGETTO: Definizione controversia tra XXX e Optima Italia X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per

Dettagli

REGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016

REGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016 REGIONE LIGURIA Comitato Regionale per le Comunicazioni Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016 Prot. n. PG/2017/41639 del 6 febbraio 2017 Sono presenti i componenti del Comitato: BENEDETTI Alberto Maria

Dettagli

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.147 LEGISLATURA X Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE

Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Dettagli

Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: DELIBERA N. 87/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1136 LEGISLATURA X Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

Tit del 04/09/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 04/09/2015. La Responsabile del Servizio Corecom Area Definizione delle controversie Determinazione n. 15/2015 DEFC.2015.15 Tit. 2015.1.10.21.133 del 04/09/2015 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Sky Italia X La Responsabile del Servizio Corecom

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RANDAZZO / ITALIACOM.NET S.R.L. (GU14 n. 124/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 maggio 2014; VISTA la legge

Dettagli

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia Studio XXXXX contro Go Internet SpA

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia Studio XXXXX contro Go Internet SpA PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 39 del 4 aprile 2017 OGGETTO N. 3 Definizione della controversia Studio XXXXX contro Go Internet SpA Pres. Ass.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIUGLIANO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 320/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 luglio 2015; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D AMICO / FASTWEB S.P.A. / SKY ITALIA S.R.L. (GU14 n. 227/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell 8 ottobre 2015;

Dettagli

DELIBERAZIONEE n. 13 del 13 marzo 2014

DELIBERAZIONEE n. 13 del 13 marzo 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXX / Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Assenti:

Dettagli

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84; Determinazione 22/2014 Definizione della controversia XXX/Ultracomm IL DIRIGENTE VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE MOSCA / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 26/16 - GU14 n. 146/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 maggio 2016;

Dettagli

DETERMINAZIONE n. 1 del 20 gennaio Oggetto: Definizione della controversia Costanza Tommasi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 1 del 20 gennaio Oggetto: Definizione della controversia Costanza Tommasi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE n. 1 del 20 gennaio 2016 Oggetto: Definizione della controversia Costanza Tommasi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Guido Tavanti /H3G S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Guido Tavanti /H3G S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Guido Tavanti /H3G S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente

Dettagli

Determina n. 2 del 4/12/2013 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX NEGODIC / H3G XXX

Determina n. 2 del 4/12/2013 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX NEGODIC / H3G XXX Determina n. 2 del 4/12/2013 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX NEGODIC / H3G XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica

Dettagli

DELIBERA N. 37/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX BERNABEI/ TELECOM ITALIA XXXX

DELIBERA N. 37/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX BERNABEI/ TELECOM ITALIA XXXX DELIBERA N. 37/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX BERNABEI/ TELECOM ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE FEO / TELETÙ S.P.A. (GU14 n. 2634/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 luglio 2015; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

REGIONE LIGURIA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

REGIONE LIGURIA. Comitato Regionale per le Comunicazioni REGIONE LIGURIA Comitato Regionale per le Comunicazioni Deliberazione n. 33 dell 8 settembre 2016 Prot. n. PG/2016/242351 del 24 ottobre 2016 Sono presenti i componenti del Comitato: BENEDETTI Alberto

Dettagli

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2015.1.10.574 LEGISLATURA X Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 21 del 27 settembre 2012

DELIBERAZIONE n. 21 del 27 settembre 2012 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXXXXXX / Eutelia XXX in XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente

Dettagli

DELIBERA N. 56/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANO SARACENI/TELECOM ITALIA S.P.A. IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 56/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANO SARACENI/TELECOM ITALIA S.P.A. IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 56/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANO SARACENI/TELECOM ITALIA S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXXX contro Telecom Italia XX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXXX contro Telecom Italia XX PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 17 del 2 marzo 2017 OGGETTO N. 5 Definizione della controversia XXXXXX contro Telecom Italia XX Pres. Ass. Presidente:

Dettagli

OGGETTO: Definizione controversia XXX ed YYY / Fastweb X e H3G X ora Wind Tre X

OGGETTO: Definizione controversia XXX ed YYY / Fastweb X e H3G X ora Wind Tre X Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2016.1.10.21.559 OGGETTO: Definizione controversia XXX ed YYY / Fastweb X e H3G X ora Wind Tre X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481,

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A.

Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A. Determinazione dirigenziale n. 10 del 22 dicembre 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,

Dettagli

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 68 del 5 luglio 2017 OGGETTO N. 3 Definizione della controversia XXXXX contro Tiscali Italia SpA con socio unico

Dettagli

DELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 4 ottobre 2012; VISTA la

Dettagli

DELIBERA DL/042/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. L. C./VODAFONE OMNITEL N.V.

DELIBERA DL/042/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. L. C./VODAFONE OMNITEL N.V. DELIBERA DL/042/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. L. C./VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio

Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio Area Definizione delle controversie Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2014.1.10.21.391 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / TELECOM ITALIA X Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio

Dettagli

DELIBERA n. 99/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ROSATI & ASSOCIATI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.585/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 99/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ROSATI & ASSOCIATI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.585/12) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ROSATI & ASSOCIATI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.585/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 4 ottobre 2012;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITELLARO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1790/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la

Dettagli

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.235 LEGISLATURA X Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.164 LEGISLATURA X Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.376 LEGISLATURA X Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Verbale n. 7 Adunanza del 15 maggio 2017

Verbale n. 7 Adunanza del 15 maggio 2017 Verbale n. 7 Adunanza del 15 maggio 2017 L anno duemiladiciassette, il giorno 15, del mese di maggio, alle ore 9.30, in Torino, presso la sede del Corecom, piazza Solferino n. 22, nell apposita sala delle

Dettagli

DELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA NELLA riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Rep DELIBERAZIONE N. 65-2016 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Romeo xxxx c/ Tim- Telecom Italia xxxx. /BT Italia xxx. nn. utenza xxxxx -xxxxx

Dettagli

DELIBERA n.129/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UMMARINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n.710/12) L AUTORITA

DELIBERA n.129/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UMMARINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n.710/12) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UMMARINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n.710/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 21 novembre 2012;

Dettagli

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1342 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SORRENTINO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1693/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 marzo 2016; VISTA la legge

Dettagli

Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.389 LEGISLATURA X Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

DELIBERA N. 30/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DIESSE ECO INFORMATICA / FASTWEB XXX / WIND TELECOMUNICAZIONI XXX IL CORECOM LAZIO NELLA

DELIBERA N. 30/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DIESSE ECO INFORMATICA / FASTWEB XXX / WIND TELECOMUNICAZIONI XXX IL CORECOM LAZIO NELLA DELIBERA N. 30/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DIESSE ECO INFORMATICA / FASTWEB XXX / WIND TELECOMUNICAZIONI XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio

Dettagli

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1617 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE CARLI / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 2019/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 febbraio 2015; VISTA

Dettagli