STATUTO ATC N.7 GROSSETO SUD aggiornato al Verbale n.8 del 28/11/2017
|
|
- Ladislao Oliva
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO ATC N.7 GROSSETO SUD aggiornato al Verbale n.8 del 28/11/2017 TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA Articolo 1 Denominazione, natura e scopi 1. L associazione è denominata ATC N.7 GROSSETO SUD in abbreviazione ATC GR7 ed è costituita ai sensi dela legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive modifiche e integrazioni. 2. L ATC GR7 è una struttura associativa senza scopo di lucro, regolata con proprio statuto, alla quale sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Faunistico Venatorio. 3. L associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare l ambiente e la fauna selvatica nel rispetto della normativa vigente, di organizzare l attività e il prelievo venatorio in armonia con il patrimonio faunistico disponibile nonchè di favorire e proteggere lo svolgimento delle attività agricole sul territorio di competenza. Per il raggiungimento dei propri fini l associazione svolge le attività che le sono attribuite dalla normativa vigente. 4. L Associazione ha durata illimitata. Articolo 2 Sede e territorio di competenza 1. L Associazione ha sede in Grosseto, Via Bruno Buozzi n Il trasferimento della sede associativa, nell ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. 3. Può costituire sedi secondarie. 4. Il territorio di competenza comprende i Comuni di: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Capalbio, Castell Azzara, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano. Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sorano, come indicato nell allegato A della LRT 3/1994. L associazione ha durata illimitata. Articolo 3 Durata Sono organi dell ATC: a) il Presidente TITOLO II ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO Articolo 4 Organi dell ATC b) il Comitato di Gestione (in abbreviazione C.d.G.) ; c) il Revisore dei conti.
2 Articolo 5 Il Presidente 1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell Associazione. 2. E nominato dal Comitato di Gestione nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti. 3. Nell esercizio delle sue funzioni il Presidente: a. nomina un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni; b. convoca e presiede il C.d.G, coordinandone i lavori. c. adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal C.d.G; d. nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del C.d.G al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile; e. vigila sull andamento della gestione e sovrintende all attività generale dell ATC, assumendo gli atti di competenza; f. è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all associazione; cura l esecuzione dei deliberati del Comitato di gestione e coordina le attività dell associazione; g. rappresenta l Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il C.d.G non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro componente; h. Emette gli ordinativi di pagamento e incasso; i. Gestisce, sulla base di apposito regolamento, il fondo cassa per le piccole spese di economato, previsto in bilancio; 4. Le dimissioni o l impedimento permanente del Presidente comportano l assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua assenza del membro anagraficamente più anziano del Comitato di gestione che, entro il termine di 60 giorni, convoca il Consiglio medesimo per la nomina del nuovo Presidente. Articolo 6 Modalità per la nomina del Presidente 1. Il Presidente è nominato fra i componenti del Comitato di gestione nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti modalità: a. il componente più anziano di età, fra i nominati dalla Regione in quota istituzionale, presiede la riunione per l individuazione del Presidente, propone al C.d.G. la nomina di un segretario verbalizzante e dichiara valida la seduta se presenti almeno 6 componenti del C.d.G, pone in votazione il sistema di voto che può avvenire sia in voto palese che segreto; b. in caso di parità di voti a favore di due o più candidati, le votazioni sono ripetute per ulteriori 2 volte in sessioni da svolgere nei giorni successivi. In caso di persistente parità di voti, è nominato Presidente del Comitato di gestione il candidato più anziano di età. Articolo 7 Il Comitato di gestione 1. Il C.d.G. è composto da dieci membri nominati dal Presidente della Giunta Regionale, secondo i criteri riportati al comma 1 dell art.11 ter LRT 3/94 e s.m.i. 2. Il C.d.G è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti e adotta le proprie
3 deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 3. Il C.d.G. resta in carica per un periodo di cinque anni. 4. Al Presidente e ai membri del Comitato di Gestione è corrisposta un indennità, a carico del bilancio dell ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale. 5. La partecipazione dei componenti del C.d.G. alle riunioni di Comitato, di Commissione, convegni di studio o simili, funzioni operative e/o esecutive effettuate su incarico del Comitato o del Presidente e nell interesse dell ATC sono considerate prestazioni ad ogni effetto. 6. Ad ogni prestazione di cui sopra, che comporti spostamenti rispetto alla sede di residenza del componente del C.d.G. viene corrisposto un rimborso spese a piè di lista ed un rimborso chilometrico nella misura che il C.d.G. delibererà con apposito Regolamento. Il rimborso chilometrico verrà corrisposto anche per spostamenti all interno del comune di residenza del componente incaricato della trasferta.. E escluso ogni sorta di rimborso forfettario. 7. Il C.d.G dopo la nomina del Presidente, provvede alla nomina del Vicepresidente e del segretario con le stesse modalità previste per l elezione del Presidente. 8. I membri del C.d.G decadono nei seguenti casi: a. assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni o di revoca da parte dell organizzazione o associazione di riferimento. Non è considerato assente ingiustificato il membro del C.d.G. che comunica formalmente per iscritto la motivazione dell impossibilità a partecipare. Nel verbale relativo alla seduta si deve dare atto dell avvenuta comunicazione; b. condanne per reati che comportano l interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria. 9. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del C.d.G., il Presidente dell ATC ne da immediato avviso alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Giunta regionale. Il componente dimissionario od oggetto di revoca verrà sostituito entro 6 mesi dall'avvenuta comunicazione. 10. I componenti del C.d.G che subentrano in corso di mandato restano in carica fino alla scadenza del Comitato stesso. 11. Il C.d.G decide in ordine all assunzione ed al licenziamento del personale, nonché al conferimento degli eventuali incarichi di consulenza nei limiti previsti dalla l.r. 3/1994 e del relativo regolamento di attuazione. 12. Il C.d.G pubblicizza e promuove l'attività dell ATC e le sue finalità, garantisce l informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza attraverso il sito web. 13. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 157/1992, dalla l.r. 3/1994 e del relativo regolamento di attuazione, il Comitato di Gestione: a) delibera in ordine all accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia b) stabilisce l entità della quota di iscrizione che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie per realizzare le attività programmate nell anno di competenza; c) stabilisce l ammontare del contributo da pagare, entro i limiti fissati dalla Giunta Regionale per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all'atc; d) stabilisce l entità del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per l esercizio di tali forme di caccia sul proprio territorio. Il contributo deve essere commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione delle colture e di salvaguardia ambientale messe in atto e ai risarcimenti dei danni accertati;
4 e) promuove, in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi, gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni; f) cura le procedure di prevenzione e determina ed eroga i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall esercizio dell attività venatoria nel rispetto dei criteri indicati nel piano faunistico venatorio regionale. Per l erogazione del contributo sopra indicato afavore del Presidente o dei componenti del comitato di Gestione, è necessario il previo parere favorevole del Revisore dei Conti; g) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l incremento della fauna selvatica; h) predispone i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali ed intraprende azioni per l incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi; i) propone l istituzione e la modifica degli istituti faunistici pubblici sul proprio territorio di competenza; j) collabora con gli enti locali per tutte le azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio; k) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento; l) provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell ATC; m) mette in atto tutte le prescrizioni e le disposizioni previste dal regolamento regionale per la gestione degli ungulati; o) può costituire e nominare le commissioni composte da membri del comitato stesso, alle quali possono partecipare soggetti esterni dotati di specifiche competenze, per lo svolgimento dei lavoro del comitato, propedeutiche alle attività decisionali. I membri di tali commissioni non percepiscono alcun gettone ed hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio per raggiungere la sede dell ATC; n) nomina i responsabili dei Distretti; p) può oganizzare, al proprio interno, i lavori istruttori sugli argomenti oggetto di attività in particolare su organizzazione e affari generali, fauna e istituti Pubblici, ungulati nelle varie forme di caccia, sui danni alle colture, problematiche ambientali; q) svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi e può delegare ai propri componenti l esecuzione di specifiche attività. Articolo 8 Ufficio di Presidenza 1. Il Comitato di gestione, con l atto di nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario, istituisce l Ufficio di Presidenza. 2. Il Presidente di avvale dell ufficio di Presidenza nello svolgimento delle sue funzioni e nell attuazione dei provvedimenti del Comitato; 3. L Ufficio di Presidenza è equiparato ad una commissione di lavoro. Articolo 9 Convocazione e sedute del Comitato di Gestione
5 1. Il Presidente convoca il Comitato di Gestione tutte le volte che lo ritiene necessario, comunque almeno una volta ogni due mesi, o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato di gestione. 2. La convocazione deve contenere sempre l ordine del giorno della riunione (compresa l approvazione dei verbali della riunione precedente), la data, l ora e la sede di svolgimento. La convocazione deve essere inviata, tramite lettera, telegramma, mail o fax, a ciascun componente del Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di convocazioni urgenti il termine è ridotto a 24 ore ed è consentita anche la comunicazione telefonica o con SMS. 3. Ad ogni inizio seduta è consentito a ciascun componente del Comitato proporre modifiche ed integrazioni all ordine del giorno della riunione che saranno discusse se accettate dalla maggioranza dei presenti. 4. La convocazione è anche resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell ATC almeno cinque giorni prima. In caso di convocazioni di urgenza, la pubblicazione sul sito web verrà effettuata entro le 24 ore precedenti la convocazione. 5. La seduta del Comitato è valida se sono presenti almeno sei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 6. Le sedute del C.d.G. sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il C.d.G. di disporne la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) o fattispecie relative al contenzioso. 7. Tutte le sedute e le deliberazioni del C.d.G devono essere verbalizzate, numerate, archiviate e pubblicate sul sito web dell ATC entro i trenta giorni successivi all approvazione del verbale che, di norma, avviene nella seduta successiva. 8. Non sono consentite le riprese audio, video da parte dei componenti del C.d.G o del pubblico, salvo se espressamente autorizzate con apposita delibera. 9. Tutta la documentazione relativa all Ordine del Giorno deve essere messa a disposizione dei membri del Comitato di Gestione per la consultazione presso la sede dell A.T.C. ed inviata per mail almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato e, comunque, non appena disponibile. Articolo 10 Il Revisore dei conti 1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio della Regione Toscana, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. I compiti del Revisore sono: a. verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti; b. vigila sull osservanza da parte dell ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.196); c. può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni, controlli e richiedere notizie sulle operazioni svolte; d. può assistere alle riunioni del Comitato di Gestione. Articolo 11
6 Commissioni di lavoro 1. Il Comitato di Gestione, per analizzare e approfondire le diverse problematiche della gestione e svolgere le attività propedeutiche alle sedute e alle decisioni del Comitato, con particolare riguardo alla gestione del Bilancio, degli ungulati, delle ZRC, ZRV, APG, prevenzione e risarcimento danni, nonché altre attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa, può istituire Commissioni di lavoro. 2. Il Comitato di Gestione nomina i componenti della Commissione ed indica il Responsabile, il quale ha il compito di convocare le riunioni e di relazionare al Comitato quanto discusso, alla prima seduta utile. 3. Il Comitato può costituire anche altre Commissioni o Gruppi di Lavoro con incarichi specifici e temporanei. 4. Alle Commissioni possono partecipare anche soggetti esterni dotati di specifiche competenze. 5. I compiti delle Commissioni o Gruppi di Lavoro sono consultivi. 6. Il Comitato di gestione, con l atto di istituzione della singola commissione o del singolo gruppo di lavoro ne determina: a. i componenti indicando il responsabile, il quale ha il compito di convocare le riunioni e di relazionare al Comitato le problematiche e le proposte emerse, nella prima seduta utile; b. i compiti; c. la durata temporale. 7. Alle Commissioni o ai Gruppi di Lavoro possono essere assegnati dal C.d.G. anche compiti operativi, stabilendone le modalità. 8. Il Presidente del C.d.G. può partecipare ai lavori delle Commissioni. Articolo 12 Tutela giuridica e di sicurezza 1. Il C.d.G. sarà impegnato a ricercare, nell ambito delle disposizioni di legge, forme di consulenza e di tutela giuridica relativa alla formazione degli atti e delle decisioni dello stesso Comitato. 2. Il C.d.G. potrà stipulare forme di assicurazione con compagnie private, per garantire danni al mezzo proprio e alla persona nell esercizio dell attività dei componenti del C.d.G. Forme assicurative potranno essere stipulate per danni contro terzi ed aventi causa, specificatamente indicati negli atti sottoscritti. 3. Il C.d.G. potrà stipulare copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell ATC. Articolo 13 Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni 1. Tutti i cacciatori iscritti all ATC hanno diritto a: a) partecipare alle attività promosse dall Associazione; b) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell Associazione nel rispetto del Regolamento accesso agli atti. 2. Tutti i cacciatori iscritti all ATC sono obbligati: a. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi in applicazione al presente Statuto; b. a mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell Associazione, richiamati nel presente Statuto;
7 c. partecipare, in base alle proprie possibilità, alle attività dell Associazione. 1. Il patrimonio dell ATC è costituito: TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE Articolo 14 Patrimonio dell ATC a. dalle quote versate dai cacciatori iscritti all ATC; b. dai beni mobili e immobili di proprietà dell Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; c. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; d. da entrate derivanti dallo svolgimento delle funzioni; e. dai rimborsi derivanti da convenzioni; f. da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di amministrazione. 2. Tutte le entrate sono destinate alla realizzazione delle finalità dell ATC. Articolo 15 Bilancio d esercizio 1. Il comitato di gestione dell ATC redige e approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell ATC. 2. L anno finanziario coincide con l anno solare ed ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il comitato di gestione dell ATC trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente e provvede alla pubblicazione sul proprio sito Web. Art. 16 Procedure per acquisizioni di lavori, beni e servizi 1. Ferme restando le norme di legge relative alle procedure per acquisizione di beni e servizi, il C.d.G. agisce nel rispetto del d.lgs. 50/2016, adottando, con proprio provvedimento, un Regolamento di attuazione; 2. Il Comitato può istituire un fondo economale per le spese minute di funzionamento affidato alla responsabilità diretta del Presidente o di altro soggetto dallo stesso incaricato, in qualità di Cassiere Economo. 3. Per la definizione delle modalità di gestione del fondo economale il Comitato di gestione predispone uno specifico regolamento. Articolo 17 Personale 1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato di gestione si avvale di proprio personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, anche trasferito, ai sensi dell art.9 comma 5 della L.R.T. n. 84/2016 o di eventuale personale anche a tempo determinato.
8 2. Per lo svolgimento di funzioni che richiedono particolari specializzazioni il Comitato di gestione può avvalersi, se esistono le professionalità adeguate, del personale della provincia, di altri Enti pubblici appositamente convenzionati con l ATC, oppure di professionisti esterni. TITOLO IV SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 18 Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale 1. In caso di scioglimento dell associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. 2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti. 3. In caso di eventuale accorpamento di ATC il capitale sociale entrerà a far parte della nuova associazione. TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 19 Incompatibilità 1. Coloro che ricoprono la carica di Presidente o di componente del Comitato di gestione, non possono instaurare con l ATC, alcun rapporto economico connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali. 2. Si escludono dal carattere di incompatibilità eventuali rapporti economici derivanti da: a. contributi risarcimento danni; b. contributi opere di prevenzione; c. contributi programma di miglioramento ambientale; d. contributi relativi a convenzioni stipulate per la realizzazione di interventi rivolti all incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica, previsti dal comma 1 lett.f dell art.12 LRT 3/94. Articolo 20 Norme transitorie e finali 1. Lo Statuto, una volta approvato, viene inviato alla Regione e pubblicato sul sito Web della ATC. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle leggi che disciplinano la materia.
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA. Articolo 1. Denominazione, natura e scopi
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA Articolo 1 Denominazione, natura e scopi 1. L associazione è denominata Ambito Territoriale di Caccia n 8 Siena Sud in abbreviazione
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA. Articolo 1. Denominazione, natura e scopi e durata
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA Articolo 1 Denominazione, natura e scopi e durata 1. L associazione è denominata Ambito Territoriale di Caccia n 8 Siena Sud in abbreviazione
art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di
STATUTO DELL AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GROSSETO
STATUTO DELL AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GROSSETO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 1 - Denominazione e durata 1. L associazione denominata Ambito Territoriale
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Art. 1 Costituzione La Fondazione Forum Permanente ANIA - Consumatori, di seguito Forum, è costituita su iniziativa dell ANIA Associazione Nazionale
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI Articolo 1 Denominazione e sede E costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)
\ SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Isernia (in
Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto
STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità
STATUTO Art. 1 Costituzione sede - durata - finalità È costituita in Cecina (LI) la associazione Sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO Gruppo Provinciale STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Organizzazione e scopi Sul territorio dello Stato Italiano, l'associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA (approvato dal Consiglio
La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.
STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN
L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
Art. 1 (Costituzione e carattere dell Associazione)
STATUTO UNIONCAMERE LOMBARDIA (Approvato in Consiglio il 29 novembre 2011) -------------------------------------------------- Art. 1 (Costituzione e carattere dell Associazione) Le Camere di Commercio,
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise
Consiglio Regionale del Molise STATUTO dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Integrazioni ed emendamenti Assemblea dei Soci in data 5 dicembre 2009 ARTICOLO 1 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita
REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 XVII LEGISLATURA SOMMARIO 1. Costituzione del Gruppo Parlamentare 2. Organi del Gruppo 3. Assemblea di Gruppo 4. Convocazioni dell Assemblea,
STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.
STATUTO Articolo 1 Denominazione Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un associazione senza fini di lucro denominata: Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi
STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO. 1. La Fondazione è denominata FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO.
STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Articolo 1 - Costituzione La Fondazione è costituita dal Consiglio nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ai sensi e per gli effetti dell articolo
IL RETTORE. VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35;
DR/2017/3015 del 06/09/2017 Firmatari: MANFREDI Gaetano U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35; VISTO VISTO il D.R. n. 4238 del 31/12/2001 con il quale è stato istituito
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Art. 1 Oggetto 1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie
PROVINCIA DI COSENZA. REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 12 MAGGIO 2015)
PROVINCIA DI COSENZA REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 12 MAGGIO 2015) PROVINCIA DI COSENZA REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE
FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto
FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA Statuto Articolo 1 (Natura, soci e sede) E costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale
Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento.
Allegato 5 Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento. * * * Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: a) Legge è
REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE
Il Consiglio Direttivo dell Associazione 100 Km del Passatore, nel rispetto di quanto previsto dall Articolo 18 dello Statuto Societario, intende definire, organizzare e regolamentare l attività di coloro
CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA.
CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA Regolamento Art. 1 (Denominazione, costituzione e sede) E costituito il e di Legislazione
Associazione MusicAle
Associazione MusicAle Statuto Premessa Premesso che nel 2005 a seguito della scomparsa di Alessandro Lupoli, gli amici, l Associazione Alessandro Lupoli e l Associazione Cascinemà decisero di istituire
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
CONSORZIO PER LO STUDIO DEI METABOLITI SECONDARI NATURALI (Co.S.Me.Se.) Statuto Articolo 1 Oggetto e Sede E costituito ai sensi dell articolo 91 del D.P.R. 382/80 un Consorzio Interuniversitario tra le
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto d autonomia e della legge regionale
Città di Seregno. Regolamento delle Consulte
Città di Seregno Regolamento delle Consulte Art. 1 - Istituzione delle Consulte Comunali 1. Il Comune di Seregno valorizza le libere forme associative per la partecipazione dei cittadini all attività amministrativa,
STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato
CAMERA ARBITRALE DI LUCCA
CAMERA ARBITRALE DI LUCCA STATUTO Articolo 1 (Istituzione e sede) Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, in corte Campana, 10, è istituita ai sensi dell art. 2, comma
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. del 18 maggio 1998, n. 429
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429 Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e le prevenzione
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA. Regolamento COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA Regolamento COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 81 del 29 giugno 2005 Sommario Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo
REGOLAMENTO DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE SDS PISANA (ALLEGATO A - VERBALE DEL ) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Allegato 2 delib. 3_2011 REGOLAMENTO DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE SDS PISANA (ALLEGATO A - VERBALE DEL 30.12.2010) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 FINALITA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento
STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.
STATUTO Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C. Art. 1 COSTITUZIONE È costituita, l associazione politico e culturale denominata Associazione Nazionale dei Consiglieri e Assessori
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO Art. 1 Sede legale e sede operativa 1.1 La sede legale e operativa è in Roma, via in Miranda n. 1. 1.2 Per motivate esigenze l Assemblea dei Soci,
COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BOZZA REGOLAMENTO. Articolo 1. Composizione, sede e durata
COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BOZZA REGOLAMENTO Articolo 1 Composizione, sede e durata 1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE Provincia di Bologna REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE APPROVATO CON LA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 27/03/2013 Pag 1 INDICE Articolo 1 Oggetto
STATUTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO
STATUTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.489 del 3 maggio 1982 esecutiva ai sensi di legge In vigore dal 4 giugno 1982 ai sensi
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE CARLO GESUALDO DI AVELLINO.
1 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE CARLO GESUALDO DI AVELLINO. ART.1 ISTITUZIONE Il Teatro Comunale Gesualdo è un istituzione del Comune di Avellino, disciplinata
CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA
CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 15/11/2006 e modificato con deliberazione C.C. n.
STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE
STATUTO ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE 1. E costituita. con sede a Roma, in Via Salaria, 83 l associazione italiana denominata Anteas - Associazione
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione
STATUTO COMITATO CIVICO VOMERO-ARENELLA
Statuto del Comitato Civico Vomero-Arenella - 1 - STATUTO COMITATO CIVICO VOMERO-ARENELLA Art. 1 Denominazione E costituito il Comitato Civico Vomero-Arenella, con sede in Napoli alla Via Domenico Fontana
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O depositato in data 09.08.2004 presso il Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche ART. 1 E' costituita per iniziativa dell'istituto
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 91 del 13/02/2003 D.R. n. 91 IL RETTORE VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168; VISTO VISTA
REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE
REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE COMUNE DI MINERVINO MURGE (Aggiornato nel mese di marzo 2012) CAPO I - FINALITA E SCOPI Art. 1 Istituzione E istituito dal Comune di MINERVINO MURGE (BA), con Deliberazione
A.T.C. PR-2 Ambito Territoriale di Caccia Parma 2 Sede - Via Garibaldi, 11 Ufficio Via Roma San Secondo P.se C.F.
A.T.C. PR-2 Ambito Territoriale di Caccia Parma 2 Sede - Via Garibaldi, 11 Ufficio Via Roma 12 43017 San Secondo P.se C.F. 92068920344 www.atcpr2.jimdo.com Tel. E Fax. 0521-873252 cell. 338-3806287 STATUTO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità
Allegato alla deliberazione consiliare n. 45 del 18/04/2012 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI Art. 1 Costituzione e finalità Il Comune di Senigallia riconosce nei giovani
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO Art. 1 - Competenze La Consulta Comunale del Lavoro è un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti della Amministrazione Comunale in materia di politiche
COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI
COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con deliberazione n 3 del 25/01/2000 Modificato con deliberazione n 32 del 24/7/2007. Modificato con Deliberazione n 25 del 07/11/2013 1 INDICE
Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie
Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie (comma 27, articolo 52, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) 1 CONFERENZA
Centri di Aggregazione Sociale
Documento Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 norma 7.3.3 Certificato CSQ N. 9159.CMPD del 27/05/2010 T P51 MD01 Rev. 2 www.comune.paderno-dugnano.mi.it Processo trasversale a tutti i settori Assessorato
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA Pescara, il 5.12.2003 ARTICOLO 1: COSTITUZIONE Il data 5 dicembre 2003 tra i sottoscritti si costituisce
STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI
STATUTO Capo 1 Costituzione- Sede- Durata-Oggetto 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI 2. L Associazione ha sede in Roma Via Salaria 159 3. La durata dell Associazione
STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA
STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA (con modifiche deliberate nell assemblea straordinaria del 4 ottobre 2010) Art. 1 Costituzione e scopo 1.1 È costituito il Comitato del Quartiere Milano
REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA'
Citta'di Casoria REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA' approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 23.03.2017-1 Articolo 1 ISTITUZIONE E SEDE Al fine di favorire la piena integrazione
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 88
REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 88 Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI Approvato dal Consiglio Direttivo del 10 maggio 2011 Art. 1 Disposizioni generali 1. Il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci è istituito a norma dell
L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.
STATUTO DID (Associazione donne italiane diplomatiche) Art.1 È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri l'associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane
STATUTO DELLA STRUTTURA SPECIALE CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO (CENTRO EURODIP S.
STATUTO DELLA STRUTTURA SPECIALE CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO (CENTRO EURODIP S.PUGLIATTI) Art. 1 E istituita nell Università di Messina, ai sensi
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
COMUNE DI CASTELFIDARDO
COMUNE DI CASTELFIDARDO REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI TESTO COORDINATO (Atti consiliari n.110 del 29.06.1995 n. 38 del 12.06.1997 100 del 25.06.1998 66 del 29.06.2001) ART.1 Costituzione
Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO
Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO 1 INDICE Art.1 Oggetto, funzioni e sede...3 Art.2 Attribuzioni...3 Art.3 Funzionamento della Conferenza...3
CITTA DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza SETTORE CULTURA-Servizi Sociali-Sport e Tempo Libero
CITTA DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza SETTORE CULTURA-Servizi Sociali-Sport e Tempo Libero REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara REGOLAMENTO DEI CENTRI DI ATENEO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 ottobre 1998 SENATO ACCADEMICO 21 ottobre 1998 D.R. 12 novembre 1998 n. 61 Entrata in vigore: 12 novembre
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei
PIANO SOCIALE DI ZONA Ambito territoriale Modugno Bitetto Bitritto REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
PIANO SOCIALE DI ZONA Ambito territoriale Modugno Bitetto Bitritto REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14/2010 Articolo 1 DEFINIZIONE
Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili
Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) Iscriz. Reg. Reg. APS n PS/VE0212 ART. 1 (Denominazione e sede)... 2 ART. 2 - (Finalità)... 2 ART. 3 - (Soci)... 2 ART.
REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SUPERFICI ED INTERFASI NANOSTRUTTURATE (NIS) DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. Art. 1.
REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SUPERFICI ED INTERFASI NANOSTRUTTURATE (NIS) DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Art. 1. Istituzione E' istituito, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO FONDAZIONE La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO Deliberazione CdA n.15 (06) SEZIONE I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Finalità e natura giuridica
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato
REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3
REGIONE PIEMONTE Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione
Regolamento del Comitato per la Promozione dell Imprenditoria Femminile
Regolamento del Comitato per la Promozione dell Imprenditoria Femminile Approvato dalla Giunta Camerale con delibera n. 183 del 10 luglio 2006 R E G O L A M E N T O ART. 1 DEFINIZIONE 1. Il Comitato per
PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI
PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI Articolo 1 RAGIONE SOCIALE - SEDE - DURATA Il Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (nel seguito: SALVA) è un associazione di diritto privato di
COMUNE DI ACI CASTELLO REGOLAMENTO
COMUNE DI ACI CASTELLO ( CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APPROVATO CON DELIBERA CONSIALRE N. 22 DEL 01.04.2011 (Integrato con la delibera
COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA GIOVANILE Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 15/10/2015 1 Articolo 1 - Istituzioni e scopi 1.E istituita dal Comune di Artegna
REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI
COMUNE DI DUEVILLE PROVINCIA DI VICENZA ***** REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI ART.1 (Costituzione) 1. Sono costituite le Commissioni consiliari permanenti aventi funzioni preparatorie, referenti, propositive
STATUTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE. Articolo 1 COSTITUZIONE
STATUTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE Articolo 1 COSTITUZIONE E costituita una associazione avente per denominazione: Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione
Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.
Città di Desenzano del Garda Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 30/09/2009 I N D I C E ART. 1 - ISTITUZIONE... 1 ART. 2 - FINALITA...
COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel Fax
COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel.0963.65035 Fax 0963.605802 www.comune.spilinga.vv.it REGOLAMENTO PER LA CONSULTA ANZIANI E PENSIONATI ART. 1 OBIETTIVI FONDAMENTALI La Consulta Comunale
Città di Monte Sant Angelo. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE di MACCHIA (Marina di Monte Sant Angelo)
Città di Monte Sant Angelo REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE di MACCHIA (Marina di Monte Sant Angelo) Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/4/2010 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
STATUTO PROVINCIALE. Approvato dall Assemblea Provinciale UNPLI PESCARA del 16 marzo 2005 Pagina 1
STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Costituzione e denominazione 1. Il Comitato Provinciale UNPLI di Pescara, costituita con scrittura privata il 14 marzo 2000 e registrata presso l Agenzia delle Entrate, Ufficio
COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI
COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI Approvato con deliberazione n. 85/C.C. del 30.11.2016 e modificato con deliberazione n. 73/C.C. del 25.7.2017
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE UNIVERSITA PER LA PACE. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Costituzione) Art. 2 (Sede e strutture organizzative)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE UNIVERSITA PER LA PACE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Costituzione) 1. In attuazione dell articolo 15 della legge regionale Marche 18 giugno 2002 n. 9 (Attività regionali
GILDA DEGLI INSEGNANTI PROVINCIA DI LATINA Sede prov le Via Picasso, 32 Latina tel \fax 0773\600812
GILDA DEGLI INSEGNANTI PROVINCIA DI LATINA Sede prov le Via Picasso, 32 Latina tel \fax 0773\600812 GILDA DEGLI INSEGNANTI DELLA PROVINCIA DI LATINA : REGOLAMENTO PROVINCIALE Art. 1.Organismi Provinciali
ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)
ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero) Denominazione, scopo e sede Art. 1 Con la denominazione Associazione Commissione Terziario Chiasso(ACTC)
STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012
STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI
All. sub A alla delibera di C.C. n. 06 del 17.02.2004 COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente