Ordinanza sul tiro fuori del servizio

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza sul tiro fuori del servizio"

Transcript

1 Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 63 capoversi 3 e 4, 125 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio , ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il tiro obbligatorio fuori del servizio nonché l esecuzione dei corsi d istruzione fuori del servizio e degli esercizi di tiro facoltativi con armi e munizioni d ordinanza. Art. 2 Scopi del tiro fuori del servizio Il tiro fuori del servizio deve soddisfare le esigenze dell esercito e adempie i seguenti scopi nell interesse della difesa nazionale: a. completa e sgrava l istruzione al tiro con l arma personale nelle scuole e nei corsi militari; b. mantiene e promuove la destrezza al tiro e il tiro di precisione dei militari fuori del servizio; c. promuove il perfezionamento dei tiratori in corsi d istruzione speciali; d. consente di verificare l efficienza dell arma personale; e. promuove il tiro facoltativo. Art. 3 Esecuzione 1 Le società di tiro riconosciute organizzano gli esercizi di tiro obbligatori e facoltativi fuori del servizio. 2 Gli esercizi di tiro fuori del servizio possono aver luogo unicamente negli impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari competenti o sui terreni autorizzati dagli ufficiali federali di tiro competenti. RS RS

2 3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emana le prescrizioni concernenti l organizzazione dei tiri delle società, lo svolgimento degli esercizi di tiro obbligatori e facoltativi fuori del servizio, i risultati minimi richiesti agli obbligati al tiro nonché le armi e i generi di munizione autorizzati. Art. 4 Definizioni 1 Sono considerati esercizi di tiro e corsi d istruzione nell interesse della difesa nazionale: a. gli esercizi federali: 1. programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m, 2. tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m; b. gli esercizi di tiro facoltativi: 1. allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali secondo la grandezza dell impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche; qualora le emissioni foniche raggiungano un valore critico, per un impianto di tiro di media grandezza occorre considerare annualmente sette mezze giornate di tiro per gli allenamenti delle società e le gare di tiro, quattro mezze giornate di tiro per gli esercizi preliminari agli esercizi federali, 2. gare di tiro delle associazioni e delle società militari; c. i corsi di tiro: 1. corsi per monitori di tiro, 2. corsi per monitori dei giovani tiratori, 3. corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori, 4. corsi per giovani tiratori, 5. corsi di tiro per ritardatari, 6. corsi di tiro per «rimasti». 2 Sono considerate armi d ordinanza le seguenti armi non modificate: a. i fucili d assalto, i moschetti e i fucili (armi da fuoco portatili); b. le pistole (armi corte da fuoco). 3 Il DDPS stabilisce quali armi sono parificate alle armi d ordinanza. 4 Sono considerate munizioni d ordinanza: a. le cartucce per fucile 11 e 90; b. le cartucce per pistola 03 e

3 Art. 5 Consegna di armi d ordinanza Le armi d ordinanza sono consegnate: a. come arma personale: 1. fucile d assalto, in prestito, quale parte dell equipaggiamento personale, 2. pistola, in prestito, quale parte dell equipaggiamento personale; b. come arma personale in prestito: 1. agli ufficiali obbligati al tiro per l adempimento del tiro obbligatorio, 2. ai membri delle società di tiro riconosciute, con attestazione di tiro, 3. ai funzionari per il tiro fuori del servizio, per la durata della loro funzione; c. come arma non personale in prestito: 1. fucile d assalto 90, alle società di tiro per i corsi per giovani tiratori, 2. pistola 75, alle sezioni di tiro con la pistola, per l istruzione dei giovani al tiro con la pistola, 3. fucile d assalto 57, alle società di tiro, per i loro membri stranieri con permesso di domicilio; d. come armi d ordinanza punzonate con una «P», cedute ai militari in proprietà in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari. Art. 6 Cessione in proprietà di armi in prestito 1 Chi detiene da almeno sei anni un fucile d assalto 57 come arma personale in prestito, può diventarne gratuitamente proprietario. 2 Le disposizioni di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettere c a d e capoverso 4, nonché 14 e 15 dell ordinanza del 5 dicembre sull equipaggiamento personale dei militari sono applicabili per analogia. Art. 7 Commercio di munizione d ordinanza Il commercio di munizione d ordinanza nel tiro fuori del servizio è vietato. Art. 8 Tiri per i giovani La Confederazione può sostenere i tiri per i giovani d importanza nazionale, cantonale o regionale e destinati a partecipanti a partire da 10 anni d età mediante la consegna di munizione a pagamento e il prestito di fucili d assalto RS ; RU

4 Sezione 2: Tiro obbligatorio e partecipazione volontaria Art. 9 Entità dell obbligo al tiro 1 Il tiro obbligatorio è adempito in una società di tiro riconosciuta. 2 Le autorità militari cantonali pubblicano ogni anno le indicazioni necessarie concernenti l adempimento del tiro obbligatorio. 3 Gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e i militari di truppa obbligati al tiro adempiono annualmente un esercizio di tiro obbligatorio fino alla fine dell anno precedente il proscioglimento dagli obblighi militari, ma al più tardi fino alla fine dell anno in cui compiono 34 anni. 4 È gratuita la partecipazione: a. agli esercizi federali, per i militari e i partecipanti ai corsi per giovani tiratori; b. ai tiri in campagna, per i partecipanti di nazionalità svizzera; c. ai corsi di tiro. Art. 10 Tiro obbligatorio degli ufficiali subalterni 1 Gli ufficiali subalterni obbligati al tiro possono eseguire il programma obbligatorio con il fucile d assalto a 300 m o con la pistola a 25 cm. 2 Se non assolvono il loro obbligo con il programma obbligatorio a 25 m, devono tirare il programma obbligatorio a 300 m. 3 Se non eseguono il loro tiro obbligatorio o non lo eseguono in una società di tiro conformemente alle prescrizioni devono adempiere il tiro obbligatorio con il fucile d assalto in un corso di tiro per ritardatari. Art. 11 Dispensa Può essere dispensato dal tiro obbligatorio chi, nell anno in questione: a. presta un determinato numero di giorni di servizio; b. è stato equipaggiato da poco o riequipaggiato con un arma da fuoco portatile personale; c. è oggetto di un inchiesta penale o sconta una pena. Art. 12 Partecipazione volontaria 1 Possono essere ammessi a partecipare agli esercizi federali: a. gli Svizzeri che non appartengono all esercito; b. gli stranieri con un permesso di domicilio, sempre che la società di tiro interessata abbia ricevuto un autorizzazione da parte dell autorità militare cantonale per la loro partecipazione; 5122

5 c. gli stranieri senza permesso di domicilio, sempre che abbiano presentato all autorità militare cantonale un attestazione ufficiale conformemente all articolo 12 capoverso 3 della legge sulle armi del 20 giugno e tale autorità abbia concesso alla società di tiro interessata un autorizzazione per la loro partecipazione. 2 I cittadini degli Stati menzionati all articolo 9 capoverso 1 dell ordinanza sulle armi del 21 settembre necessitano inoltre di un autorizzazione dell Ufficio centrale Armi (art. 9 cpv. 2 dell ordinanza sulle armi). Sezione 3: Corsi di tiro Art. 13 Corsi per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori 1 Il DDPS emana prescrizioni sull esecuzione dei corsi per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori. 2 È ammesso a questi corsi chi: a. è membro di una società di tiro riconosciuta; b. nell anno in questione ha compiuto vent anni d età oppure ha assolto la scuola reclute; c. non è soggetto ad alcuna limitazione in materia di consegna di armi in prestito. 3 Possono essere ammessi anche stranieri con il permesso di domicilio, sempre che: a. soddisfino le condizioni d ammissione secondo il capoverso 2; b. dispongano di un autorizzazione cantonale per la partecipazione agli esercizi federali secondo l articolo 12; e c. dispongano di un autorizzazione eccezionale secondo l articolo 5 capoverso 3 della legge sulle armi del 20 giugno Art. 14 Corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori Il DDPS emana prescrizioni sull esecuzione dei corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori. Art. 15 Corsi per giovani tiratori 1 La Confederazione sostiene l organizzazione di corsi per giovani tiratori a 300 m da parte di società di tiro riconosciute. 3 RS RS RS

6 2 Sono ammessi ai corsi per giovani tiratori gli Svizzeri a partire dall anno in cui compiono 17 anni e fino all entrata nella scuola reclute, ma al più tardi fino all anno in cui compiono 20 anni; Art. 16 Corsi di tiro per ritardatari Gli obbligati al tiro che non hanno eseguito il programma obbligatorio, o non lo hanno eseguito conformemente alle prescrizioni in una società di tiro, sono chiamati mediante pubblicazione ufficiale dei Cantoni a un corso di tiro per ritardatari, in abiti civili. Art. 17 Corsi di tiro per «rimasti» Gli obbligati al tiro che non adempiono le condizioni del programma obbligatorio sono chiamati dall autorità militare del Cantone di domicilio, mediante ordine di marcia personale, a un corso di tiro per «rimasti» di un giorno, con diritto al soldo. Tale corso è compiuto in abiti civili ed è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d istruzione. Sezione 4: Associazioni nazionali di tiratori e società di tiro Art. 18 Riconoscimento e compiti delle associazioni nazionali di tiratori 1 Il DDPS può riconoscere come associazioni nazionali di tiratori le organizzazioni che: a. hanno una forma giuridica secondo gli articoli 60 segg. del Codice civile 6 ; b. hanno uno scopo globale; c. svolgono un ampia attività a favore delle società; d. hanno un numero di membri rappresentativo; e. riuniscono un importante numero di società; f. sono rappresentate in numerose regioni del Paese. 2 Le associazioni nazionali di tiratori riconosciute sorvegliano l esecuzione: a. del tiro in campagna; b. del tiro di gara dei giovani tiratori; c. delle manifestazioni di tiro facoltative. 6 RS

7 Art. 19 Riconoscimento delle società di tiro 1 Le società di tiro possono organizzare esercizi secondo la presente ordinanza soltanto se sono state riconosciute dalle autorità militari cantonali; quest ultime sentono il parere della commissione cantonale di tiro e dell ufficiale federale di tiro competente. 2 Possono essere riconosciute soltanto le società che: a. hanno una forma giuridica secondo gli articoli 60 segg. del Codice civile 7 ; b. menzionano negli statuti, come scopo, l organizzazione di esercizi di tiro fuori dal servizio e definiscono i pertinenti compiti del comitato; c. con l organizzazione degli esercizi di tiro fuori del servizio rispondono a un esigenza; d. consentono agli obbligati al tiro di partecipare agli esercizi federali; e. sono affiliate a un associazione nazionale di tiratori riconosciuta dal DDPS; f. dispongono di un assicurazione di responsabilità civile per i danni che potrebbero essere causati dagli esercizi di tiro; g. dispongono di un impianto di tiro per l esecuzione degli esercizi di tiro fuori del servizio. Art. 20 Sezioni di tiro all estero 1 Il DDPS, su richiesta, può riconoscere come società di tiro le sezioni di tiro svizzere all estero, nella misura in cui: a. mantengono e promuovono la destrezza al tiro dei militari; b. la loro attività di tiro sia conforme alle prescrizioni vigenti nello Stato interessato. 2 Per quanto concerne le armi in prestito e le munizioni, le sezioni di tiro svizzere all estero godono degli stessi diritti delle società di tiro in Svizzera. Invece dei sussidi, ricevono una quantità supplementare di munizione gratuita del valore corrispondente. 3 La Confederazione si assume le spese e i premi d assicurazione per i trasporti di armi e munizioni. Art. 21 Obbligo d ammissione 1 Le società di tiro riconosciute devono consentire ai militari abitanti nel Comune la partecipazione gratuita agli esercizi federali. 2 In casi giustificati, segnatamente quando la capacità dell impianto di tiro è limitata per motivi di protezione dall inquinamento fonico, esse possono rifiutare la partecipazione agli obbligati al tiro domiciliati in altri Comuni. 7 RS

8 3 Per motivi gravi, segnatamente quando non si sottopongono alle disposizioni degli organi competenti della società o degli organi di sorveglianza, gli obbligati al tiro possono essere esclusi definitivamente o temporaneamente dalla partecipazione agli esercizi di tiro in seno alla società. Art. 22 Collaborazione degli obbligati al tiro Gli obbligati al tiro possono essere impiegati come segretari di tiro; non può essere loro imposto nessun altro obbligo. Sezione 5: Organizzazione dei tiri Art. 23 Obblighi del comitato 1 I comitati delle società di tiro riconosciute provvedono a un andamento dei tiri e dei lavori amministrativi conforme alle prescrizioni. 2 Sono responsabili della tenuta corretta dei fogli di stand, dell iscrizione dei risultati nel libretto delle prestazioni o nel libretto di tiro nonché dell allestimento dei rapporti conformemente alle prescrizioni. Art. 24 Armi, munizioni, bersagli Gli esercizi federali possono essere eseguiti unicamente con armi d ordinanza o con armi parificate a quelle d ordinanza, nonché con mezzi ausiliari autorizzati e munizione d ordinanza non modificata e soltanto su bersagli d ordinanza. Art. 25 Programma obbligatorio per armi da fuoco portatili Di principio, il programma obbligatorio per armi da fuoco portatili è eseguito in un impianto per il tiro a 300 m; può essere eseguito anche in impianti per il tiro a distanze più brevi autorizzati dal DDPS. Art. 26 Monitori di tiro e monitori dei giovani tiratori 1 Il DDPS emana le prescrizioni concernenti le attitudini e la funzione dei monitori di tiro e dei monitori dei giovani tiratori. Essi devono partecipare a un corso di ripetizione ogni sei anni. 2 Il DDPS stabilisce il numero minimo dei monitori di tiro necessari per gli esercizi di tiro. 3 La direzione dei tiri può essere affidata unicamente a monitori di tiro. 5126

9 Art. 27 Ordine cronologico delle mezze giornate di tiro per il programma obbligatorio 1 Gli esercizi federali e i corsi per giovani tiratori devono essere terminati entro il 31 agosto. A richiesta, in caso di ritardi nella costruzione o nella trasformazione di impianti di tiro, in caso di epidemie o per altre ragioni impellenti, il DDPS può autorizzare una proroga. 2 Le società di tiro stabiliscono almeno una mezza giornata di tiro prima e una dopo il mese di luglio per l esecuzione del programma obbligatorio. Provvedono alle pubblicazioni conformemente all uso locale. 3 Le prescrizioni locali concernenti i giorni di riposo ufficiali devono essere rispettate. Art. 28 Controllo e rapporto I membri delle commissioni cantonali di tiro verificano la completezza e l esattezza del rapporto di tiro e dei relativi fogli di stand. Sezione 6: Impianti di tiro Art Se in un Comune non può essere costruito un impianto di tiro e non è possibile l unione con un altro Comune, l autorità militare cantonale, dopo aver sentito l ufficiale federale di tiro competente, ordina: a. l assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune; b. la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo; c. la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro Comune. 2 Alle società neocostituite può essere assegnato un impianto di tiro comunale esistente, anche se detto impianto è già utilizzato o è stato ampliato da altre società di tiro. 5127

10 Sezione 7: Autorità e loro organi Art. 30 DDPS Il DDPS stabilisce i circondari di tiro federali. Art. 31 Aggruppamento Difesa 1 Il tiro fuori del servizio è subordinato all Aggruppamento Difesa del DDPS. 2 L Aggruppamento Difesa sorveglia il tiro fuori del servizio. Art. 32 Ufficiali federali di tiro 1 Il capo del DDPS, d intesa con le autorità militari cantonali, nomina per ciascun circondario di tiro federale un ufficiale federale di tiro, che è subordinato al capo dell esercito. 2 La durata del mandato degli ufficiali federali di tiro è di quattro anni e la durata d esercizio di tale funzione è limitata complessivamente a 12 anni. In casi giustificati, l autorità di nomina può prorogare la durata d esercizio della funzione a 16 anni al massimo. 3 Gli ufficiali federali di tiro possono esercitare la loro attività fino alla fine dell anno in cui compiono 70 anni. 4 Essi sorvegliano le commissioni cantonali di tiro, periziano gli impianti di tiro e provvedono alla loro sorveglianza. Il DDPS disciplina i compiti degli ufficiali federali di tiro in un ordinanza particolare. 5 Gli ufficiali federali di tiro formano la Commissione federale di tiro, organo consultivo dell Aggruppamento Difesa. Art. 33 Perito federale degli impianti di tiro 1 Il DDPS nomina un perito federale degli impianti di tiro come consulente del Dipartimento e degli ufficiali federali di tiro per tutte le questioni tecniche concernenti gli impianti per il tiro fuori del servizio. 2 Esso emana prescrizioni concernenti la subordinazione e le competenze del perito federale degli impianti di tiro. Art. 34 Compiti delle autorità militari cantonali 1 Le autorità militari cantonali: a. nominano, dopo aver sentito il parere dell ufficiale federale di tiro competente, il presidente e i membri delle commissioni cantonali di tiro; b. riconoscono le società di tiro; c. puniscono il mancato adempimento del tiro obbligatorio e le violazioni delle prescrizioni sul tiro fuori del servizio; 5128

11 d. concedono le autorizzazioni per la partecipazione di stranieri agli esercizi federali; e. concedono e revocano l autorizzazione d esercizio d impianti di tiro per il tiro fuori del servizio; f. ordinano le misure necessarie conformemente all articolo In caso di gravi violazioni degli obblighi, segnatamente nel caso di mancanze dal punto di vista tecnico, organizzativo o della comunicazione, esse possono rimuovere i presidenti e i membri di una commissione cantonale di tiro. Prima della decisione, alla persona interessata è garantito il diritto di essere sentita. Art. 35 Circondari di tiro cantonali I Cantoni stabiliscono i circondari di tiro cantonali. Art. 36 Commissioni cantonali di tiro 1 Le commissioni cantonali di tiro sorvegliano l andamento dei tiri delle società loro subordinate. 2 Il presidente e la maggioranza dei membri di una commissione cantonale di tiro devono per quanto possibile essere quadri dell esercito e vantare un attività pluriennale nella direzione dei tiri fuori del servizio. 3 Ogni membro può sorvegliare al massimo otto società di tiro; la sorveglianza sulla propria società è esclusa. Sezione 8: Prestazioni della Confederazione Art. 37 Prestazioni a favore dei Cantoni I membri delle commissioni cantonali di tiro sono indennizzati dalla Confederazione. Art. 38 Prestazioni a favore delle società Le società di tiro ricevono annualmente dalla Confederazione: a. la munizione gratuita per gli esercizi federali, per i corsi per giovani tiratori e per le finali delle gare nazionali dei giovani tiratori; b. la munizione a pagamento, a un prezzo unitario; c. indennità per le spese amministrative e per l organizzazione dei tiri, nonché per la copertura assicurativa. 5129

12 Art. 39 Prestazioni a favore delle associazioni nazionali di tiratori Le associazioni nazionali di tiratori riconosciute ricevono annualmente dalla Confederazione indennità per l organizzazione e l esecuzione degli esercizi federali nonché dei corsi di tiro per ritardatari. Art. 40 Determinazione delle prestazioni della Confederazione 1 Il DDPS, d intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce: a. le aliquote delle indennità a favore delle società di tiro e delle associazioni nazionali di tiratori; b. le aliquote delle indennità e delle retribuzioni per gli ufficiali federali di tiro e per i membri delle commissioni cantonali di tiro; c. le aliquote delle indennità e delle retribuzioni per i partecipanti e i funzionari dei corsi d istruzione e di ripetizione destinati ai monitori di tiro e ai monitori dei giovani tiratori. 2 Le indennità di cui al capoverso 1 lettera a sono calcolate sulla base del numero: a. dei seguenti partecipanti al programma obbligatorio a 25/50/300 m: 1. militari, 2. membri delle commissioni di tiro, 3. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m, 4. partecipanti ai corsi di tiro con la pistola per giovani; b. dei partecipanti di nazionalità svizzera al tiro in campagna; c. dei partecipanti ai corsi per giovani tiratori. 3 È considerato partecipante conformemente al capoverso 2 soltanto chi esegue gli esercizi federali con il fucile d assalto 90, la pistola 75 oppure, se ne è equipaggiato, con il fucile d assalto 57 o la pistola 49. Art. 41 Calcolo dei costi della munizione 1 Il prezzo di vendita delle cartucce per fucile e per pistola per gli esercizi facoltativi di tiro fuori del servizio corrisponde al prezzo di costo variabile della Confederazione per il riacquisto, nonché a una parte delle spese d ammortamento. Quest ultime corrispondono alla parte dei costi d ammortamento imputabile al tiro fuori del servizio, compresi gli interessi del capitale d esercizio necessario per la produzione della munizione. 2 Il DDPS stabilisce, per un periodo di tre anni, un prezzo unitario per le munizioni d ordinanza delle armi da fuoco portatili e delle armi corte da fuoco. 5130

13 Art. 42 Copertura assicurativa 1 I partecipanti agli esercizi federali, ai relativi esercizi preliminari e ai corsi di tiro sono assicurati conformemente alla legge federale del 19 giugno sull assicurazione militare. 2 I partecipanti agli esercizi federali, ai relativi esercizi preliminari e ai corsi di tiro (eccettuati i corsi di tiro per ritardatari e i corsi di tiro per «rimasti») sono assicurati contro le conseguenze di danni materiali e le pretese in materia di responsabilità civile presso l Assicurazione infortuni delle società svizzere di tiro. La Confederazione versa alle società di tiro corrispondenti indennità conformemente agli articoli 38 lettera c e 40 capoverso 2. Art. 43 Franchigia di tassa Per le decisioni che concernono il tiro fuori del servizio non è consentito riscuotere alcuna tassa. Sezione 9: Tributi e vendita di munizione Art. 44 Contributo per lo sport 1 Per l attività delle associazioni nazionali di tiratori, segnatamente allo scopo di sostenere l istruzione al tiro, sulla munizione a pagamento può essere riscosso un contributo per lo sport di cinque centesimi al massimo per cartuccia. 2 Alla fine dell anno, l Aggruppamento Difesa provvede a versare alle associazioni nazionali di tiratori gli importi loro destinati, dedotta una tassa d incasso. Art. 45 Vendita di munizione d ordinanza 1 La munizione d ordinanza è consegnata ai tiratori al prezzo stabilito dal DDPS. È possibile domandare una tassa per la cartuccia soltanto se si informa il tiratore sul prezzo della munizione e sull ammontare della tassa. 2 L ammontare massimo della tassa per la cartuccia si fonda sull ordinanza del DDPS del 12 dicembre concernente l amministrazione dell esercito. Sezione 10: Procedure amministrative Art. 46 Controversie in materia di assegnazione di impianti di tiro Contro le decisioni di natura patrimoniale e non patrimoniale in materia di assegnazione di impianti di tiro (art. 29) gli interessati possono interporre ricorso al DDPS entro 30 giorni dalla notifica. 8 RS RS

14 Art. 47 Controversie di natura non patrimoniale 1 Contro le decisioni delle autorità militari cantonali concernenti affari di natura non patrimoniale relativi al tiro fuori del servizio gli interessati possono interporre ricorso all Aggruppamento Difesa entro 30 giorni dalla notifica. 2 La decisione su ricorso dell Aggruppamento Difesa può essere impugnata dinanzi al DDPS entro 30 giorni dalla notifica. 3 Contro le decisioni dell Aggruppamento Difesa concernenti affari di natura non patrimoniale relativi al tiro fuori del servizio gli interessati possono interporre ricorso al DDPS entro 30 giorni dalla notifica. 4 Sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre sulla procedura amministrativa. Art. 48 Controversie di natura patrimoniale 1 L Aggruppamento Difesa decide sulle pretese litigiose di natura patrimoniale della Confederazione o contro la Confederazione concernenti il tiro fuori del servizio. 2 Contro le decisioni di primo grado può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del DDPS entro 30 giorni dalla notifica. 3 La decisione della Commissione di ricorso sottostà al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Sezione 11: Provvedimenti amministrativi e sanzioni penali Art. 49 Provvedimenti contro tiratori e membri del comitato 1 L autorità militare cantonale decide su: a. l adempimento del tiro obbligatorio nel corso di tiro per ritardatari (art. 16) in caso di comportamento irregolare del tiratore; b. la chiamata al corso di tiro per «rimasti» (art. 17); c. l esclusione dagli esercizi federali facoltativi, per i non obbligati al tiro anche l esclusione dal programma obbligatorio, fino a cinque anni; d. l esclusione di membri del comitato della società che non adempiono i loro obblighi. 2 Detti provvedimenti possono essere presi indipendentemente da un eventuale sanzione. 10 RS

15 Art. 50 Provvedimenti contro i monitori di tiro e i monitori dei giovani tiratori L Aggruppamento Difesa revoca il riconoscimento ai monitori di tiro e ai monitori dei giovani tiratori che omettono di frequentare un corso di ripetizione oppure sono soggetti a una limitazione in materia di consegna di armi in prestito. Art. 51 Provvedimenti contro le società di tiro 1 Le autorità militari cantonali possono revocare il riconoscimento alle società di tiro che non si conformano alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni delle autorità di sorveglianza. 2 L Aggruppamento Difesa può decidere altri provvedimenti contro le società di tiro che non adempiono i loro compiti, contravvengono alle istruzioni della commissione cantonale di tiro competente o che nella direzione amministrativa o tecnica hanno dato ripetutamente adito a reclami. Esso può: a. porre le società di tiro sotto speciale sorveglianza; b. sospendere le prestazioni della Confederazione; c. revocare le prestazioni della Confederazione; d. fornire la munizione unicamente contro pagamento anticipato. Art. 52 Provvedimenti contro le associazioni nazionali di tiratori 1 Il DDPS può revocare il riconoscimento ad associazioni nazionali di tiratori che non si conformano alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni dell Aggruppamento Difesa. 2 L Aggruppamento Difesa può ordinare la sospensione o la revoca di prestazioni della Confederazione. Art. 53 Provvedimenti contro ufficiali federali di tiro nonché presidenti e membri di commissioni cantonali di tiro In caso di disbrigo lacunoso dei lavori amministrativi oppure di mancato rispetto dei termini, l Aggruppamento Difesa può ridurre o cancellare l indennità forfettaria per gli oneri amministrativi degli ufficiali federali di tiro nonché dei presidenti e dei membri di commissioni cantonali di tiro. Art. 54 Sanzioni penali 1 La punibilità delle infrazioni alle prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio si fonda sulle disposizioni applicabili del Codice penale militare o del Codice penale. 2 In casi gravi, occorre proporre al DDPS l apertura di un inchiesta da parte di un tribunale militare. 5133

16 Sezione 12: Disposizioni finali Art. 55 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza ed emana le necessarie disposizioni esecutive. Art. 56 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 27 febbraio sul tiro fuori del servizio è abrogata. Art. 57 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 10 novembre sull assicurazione militare è modificata come segue: Art. 4 Esercizi di tiro fuori servizio 1 È considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio ai sensi dell articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 2 della legge chiunque, in qualità di persona obbligata al tiro o di persona autorizzata secondo l ordinanza del 5 dicembre sul tiro fuori del servizio, è ammesso a partecipare: a. agli esercizi federali e ai relativi esercizi preliminari; b. ai corsi per monitori di tiro e ai relativi corsi di ripetizione; c. ai corsi per monitori dei giovani tiratori e ai relativi corsi di ripetizione; d. ai corsi di tiro per ritardatari; e. ai corsi di tiro per «rimasti». 2 È pure considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio chi partecipa agli esercizi e ai corsi di cui al capoverso 1 come: a. perito federale degli impianti di tiro, ufficiale federale di tiro o membro di una commissione cantonale di tiro; b. funzionario o marcatore. 11 RU , , RS RS ; RU

17 Art. 58 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 5135

18 5136

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e

Dettagli

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e 3 nonché 150 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) del 19 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57,

Dettagli

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare [Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) 514.10 del 5 dicembre 2003 (Stato 22 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori (OAI-DDPS) 512.421 del 30 novembre 1995 (Stato 17 settembre 2002) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e

Dettagli

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio (OAMP) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4

Dettagli

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sull assicurazione militare Ordinanza sull assicurazione militare (OAM) Modifica del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 novembre 1993 1 sull assicurazione militare è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio

Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio (Ordinanza sugli impianti di tiro) del 15 novembre 2004 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per

Dettagli

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS) del 9 dicembre 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) del 9 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 3, 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 49 capoverso 3, 54, 55 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS) del 25 agosto 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Dipartimento

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti (OEP) del 19 maggio 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l articolo 32 dell ordinanza

Dettagli

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente

Dettagli

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Regolamento di servizio dell esercito svizzero Regolamento di servizio dell esercito svizzero (RS 95) Modifica del 9 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Il regolamento di servizio dell esercito svizzero del 22 giugno 1994 1 è modificato

Dettagli

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione

Dettagli

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza concernente Svizzera Turismo Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:

Dettagli

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 21 novembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 settembre 1998 1 sulle

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS) dell 8 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell

Dettagli

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) 512.271.1 del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre

Dettagli

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sul Consiglio della magistratura Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale

Dettagli

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sui fondi d investimento Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 25 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 1a

Dettagli

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2008) Il Dipartimento

Dettagli

dell 11 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Capitolo 1: Contenuti dell istruzione al tiro fuori del servizio

dell 11 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Capitolo 1: Contenuti dell istruzione al tiro fuori del servizio Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro) 512.311 dell 11 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione

Dettagli

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta: Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale

Dettagli

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Modifica del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione (OOFB) del 19 maggio 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sulla navigazione militare Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Modifica del 13 gennaio 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 marzo 2006 1 sulla navigazione militare è modificata come segue: Sostituzione

Dettagli

dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione

dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro) 512.312 dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello

Dettagli

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Ordinanza del DDPS sull identificazione militare 518.01 del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d intesa

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006) Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) 510.755 del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport RS 0.415.951.41; RU 1982 443 Modifiche degli allegati I, II, III Entrate in

Dettagli

943.1. Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

943.1. Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007) Legge federale sul commercio ambulante 943.1 del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale 1 nonché

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 29 ottobre 2008 (Stato 1 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 47 capoverso 2 della legge del 21

Dettagli

Arch COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE

Arch COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE Arch. 16.11 COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE 1 I. DISPOSIZIONI GENERALI 3 ART. 1 APPLICAZIONE E CAMPO D APPLICAZIONE 3 II. ENTE SCOLASTICO 3 ART. 2 COMPITO IN COMUNE 3 ART. 3 ENTI SCOLASTICI

Dettagli

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport 415.0 del 17 marzo 1972 (Stato 27 novembre 2001) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 quinquies della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1

Dettagli

Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali

Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali (Legge sull impiego della coercizione [LICo]) del L Assemblea

Dettagli

Guida per lo svolgimento delle offerte G+S Ginnastica con bambini e giovani

Guida per lo svolgimento delle offerte G+S Ginnastica con bambini e giovani Guida per lo svolgimento delle offerte G+S Ginnastica con bambini e giovani Questa guida intende dare a monitori e coach G+S uno sguardo d insieme sulle disposizioni in vigore e presentare una panoramica

Dettagli

Legge federale sulle foreste

Legge federale sulle foreste Termine di referendum: 7 luglio 2016 Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) Modifica del 18 marzo 2016 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente

Dettagli

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,

Dettagli

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta: Legge federale concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari del 22 giugno 2001 L Assemblea

Dettagli

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita del 0 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 87 capoverso

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue: Art. 5 Valutazione

Dettagli

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 221.411.1 del 3 dicembre 1954 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929 e 936 del Codice delle obbligazioni

Dettagli

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2

Dettagli

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 delle legge federale del 4 ottobre 1974 1 a sostegno

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come

Dettagli

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,

Dettagli

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) del 19 settembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale 1 (CP); visti

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il

Dettagli

Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione

Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione (Legge sulle cauzioni, LC) 1 961.02 del 4 febbraio 1919 (Stato 22 luglio 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche

Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche Legge federale Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Regolamento interno della Commissione della concorrenza Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 1 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli