ALLEGATO 7. Sintesi sull attività di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio

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1 ALLEGATO ) Azione di Supporto per la realizzazione di un sistema integrato di lettura e monitoraggio degli obiettivi programmatici (Cruscotto direzionale per la Programmazione unitaria) Sintesi sull attività di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio

2 Attività di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi. Sintesi delle attività avviate in Regione Campania 1) Introduzione all armonizzazione ARCONET (armonizzazione contabile degli enti territoriali) è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE); favorire l'attuazione del federalismo fiscale. L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009. Con essa presupposto essenziale è che le informazioni relative ai bilanci dei diversi enti che compongono l'aggregato delle amministrazioni pubbliche siano omogenee, facilmente raccordabili e tempestivamente disponibili. Ciò comporta che siano rilevate e rappresentate secondo uno schema condiviso, ispirato agli stessi principi contabili. Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il suddetto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 introduce importanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Nel provvedimento si afferma che l'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali costituisce una operazione necessaria per disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati in ambito europeo, secondo le regole sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Si dispone pertanto che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Le disposizioni di cui al titolo I del succitato decreto legislativo, concernenti i principi contabili generali ed applicati per le regioni, province autonome ed enti locali, si applicano a decorrere dall'anno 2014, mentre le disposizioni di cui al titolo II, concernenti i principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario, entrano in vigore dal primo gennaio In particolare, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica, nonché per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dall'anno 2012 è stata prevista una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto in questione. In sede di Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome del 27/10/2011, sono state individuate le amministrazioni partecipanti alla suddetta sperimentazione, tra cui anche la Regione Campania. 2

3 2) Attività di sperimentazione Successivamente, ai sensi all'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 118/2011 è stato approvato il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro Enti ed Organismi. La sperimentazione che si sta realizzando e a cui si sta collaborando prevede lo svolgimento delle seguenti principali attività riguardanti: a) la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011; b) la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova definizione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Attualmente le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive sono imputate nell'esercizio finanziario in cui le obbligazioni sono perfezionate, ed esistono norme, ma soprattutto prassi, di imputazione delle obbligazioni pluriennali agli esercizi successivi. Sia il D.Lgs 91/2011 concernente le altre amministrazioni pubbliche che il decreto legislativo 118/2011 prevedono la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. potenziata, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza finanziaria potenziato consente di: - conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche; - evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; - rafforzare la programmazione di bilancio; - favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; - avvicinare la competenza finanziaria a quella economica. c) il carattere autorizzatorio dei bilanci di previsione annuale e pluriennale; d) il riaccertamento dei residui attivi e passivi; e) la costituzione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) e del fondo svalutazione crediti; f) l'affiancamento, ai fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico; g) la redazione di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate. Con riferimento agli schemi di bilancio di cui all'articolo 9 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 la sperimentazione è effettuata in parallelo secondo le seguenti modalità: nell'anno 2012 gli enti affiancano ai loro bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall'articolo 9 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011; nell'anno 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano solo funzione conoscitiva, quelli previsti dall'articolo 9 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. La sperimentazione é, poi, estesa almeno ad un ente regionale strumentale in contabilità finanziaria e ad un ente strumentale in contabilità economico-patrimoniale, nonché ad un ente regionale coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. 3

4 3) Cosa deve fare la Regione Campania Pertanto, la Regione Campania, essendo stata individuata tra le regioni partecipanti alla sperimentazione, come da previsione normativa, già dal 1^ gennaio 2012 deve affiancare ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall'articolo 9 del DPCM, tipici di un sistema di contabilità economicopatrimoniale. Dal 2013, invece, gli enti che partecipano alla sperimentazione dovranno essere in grado adottare a regime, con tutti gli effetti giuridici che ne derivano, un sistema di contabilità economicopatrimoniale integrato ad un sistema di contabilità finanziaria, al quale si affiancherà, per soli fini conoscitivi, il proprio bilancio così come previsto dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n La regione Campania deve in primis, coinvolgere nella sperimentazione tutte le articolazioni organizzative dell'ente, anche quelle dotate di autonomia contabile e di bilancio prive di personalità giuridica, definite organismi strumentali, come il consiglio regionale, ecc. (art. 3, comma 3, del DPCM della sperimentazione). Gli organismi strumentali adottano il medesimo sistema contabile dell'enti di cui fanno parte (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011). Gli enti in sperimentazione organizzano la propria attività al fine di consentire al rendiconto della gestione di comprendere anche la gestione dei propri organismi strumentali. Deve, poi, dotarsi di nuovo sistema informativo-contabile che, dovrà, garantire una rappresentazione integrata degli aspetti sia finanziari che economici-patrimoniali, partendo: dall'adozione di un piano dei conti integrato costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario-gestionale e dei conti economico-patrimoniali, e definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, raccordata con la classificazione SIOPE dall'adozione di un sistema di rilevazione gestionale che garantisca la tracciabilità di tutte le o- perazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, con l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla cosiddetta transazione elementare. Infatti, ogni atto gestionale genera una transazione elementare, alla quale deve essere attribuita una codifica che consenta di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato. L'amministrazione, pertanto, deve organizzare il proprio sistema informativocontabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione. La struttura della codifica della transazione elementare terrà conto del codice economico, del codice identificativo della classificazione Cofog, del codice identificativo delle transazioni dell'unione europea, del codice SIOPE, del codice u- nico di progetto, del codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente, ecc. dall'adozione di una nuova struttura di bilancio articolata per le entrate in titoli, tipologie e categorie e per le spese in missioni, programmi. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione,utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni pubbliche allegano al bilancio consuntivo un apposito schema che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni espletate per garantire i livelli essenziali per prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche al fine di consentire una comparazione trai costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard dall'adozione di uno schema di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'amministrazione pubblica dall'adozione di un Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Il Piano deve essere divulgato anche attraverso pubblica- 4

5 zione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione Trasparenza, valutazione e merito, accessibile dalla pagina principale. Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il Piano integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell'organo esecutivo concordare con il tesoriere le modalità di regolarizzazione delle eventuali anticipazioni di cassa, come disciplinate dal principio applicato 3.26 della contabilità finanziaria. Nel corso della sperimentazione il tesoriere gestisce solo il bilancio autorizzatorio (nel 2012 lo schema di bilancio vigente nel 2011 e nel 2013 il nuovo schema di bilancio) aggiornare le procedure informatiche al fine di consentire la predisposizione e la gestione parallela degli schemi di bilancio. In una prima fase è necessario garantire l'elaborazione dei nuovi schemi di bilancio (di competenza e di cassa) e, ai fini dell'elaborazione del rendiconto, la classificazione degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, e degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati. Inoltre, il nuovo sistema informativo-contabile, partendo dall'informazione di base rilevabile necessariamente dal provvedimento (determina /decreto) del dirigente preposto al centro di responsabilità amministrativa, dovrà alimentare tutte le esigenze di gestione e programmazione sia finanziaria che economica-patrimoniale, garantendo l'omogeneità e l'interoperabilità con le altre procedure informatiche già in uso dall'agc Bilancio. 4) Stato dell arte della Regione Campania La Regione Campania ha già provveduto ad individuare un primo gruppo di lavoro da destinare all'attività di sperimentazione con il quale si sta collaborando. Contemporaneamente sono state informate e coinvolte anche le AGC affinché individuino propri referenti che dovranno collaborare con le strutture del bilancio ed il gruppo per la sperimentazione. Infatti, la sperimentazione impatta non solo con la formazione del bilancio ma anche con la fase più propriamente gestionale dello stesso. Inoltre, successivamente all'approvazione del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 la Giunta Regionale con deliberazione n. 780 del 29 dicembre 2011 ha provveduto a porre in essere le prime attività propedeutiche, così come individuate nel DPCM, quali: 1. formalizzare l'adesione della Regione Campania alla sperimentazione di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dandone comunicazione in data 31 dicembre 2011 al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA; 2. individuare, in base all' art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, quali enti strumentali della Regione Campania da coinvolgere nella sperimentazione, l'agenzia per il lavoro e l'istruzione - A.R.L.A.S. ente strumentale della Regione Campania, in regime di contabilità finanziaria, e l'azienda Sanitaria Locale Avellino, in regime di contabilità economicopatrimoniale; (Manca il terzo ente in contabilità economica-patrimoniale, in quanto da una verifica non è stato individuato) 3. rinviare all'anno 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato; 4. prevedere alla data del 31/12/2012 il riaccertamento dei residui attivi e passivi, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, al fine di eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012 (art- 14 del DPCM della sperimentazione). 5

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