REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI
|
|
|
- Evelina Franchini
- 8 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Deliberazione n. 6/2017/SCBOLZ/PRSE REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Bolzano composta dai magistrati: Josef Hermann Rössler Irene Thomaseth Alessandro Pallaoro Presidente Consigliere Consigliere Nella camera di consiglio del 29 e 30 novembre 2017 per deliberare in ordine alla sana gestione finanziaria (con particolare riguardo alle criticità contabili concernenti gli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità e l indebitamento) dei comuni della provincia di Bolzano, sulla base dei questionari sul rendiconto e sul bilancio di previsione, trasmessi dai rispettivi Organi di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 e s.m.i.; VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTI gli artt. 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i., di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; VISTO l art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e s.m.i., concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO l art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) che fa obbligo agli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 1
2 enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42; VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e s.m.i.; VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordino della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano); VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17 e s.m.i. (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano); VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 e s.m.i. (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano) e, in particolare, l art. 35(Abrogazioni di norme e norma transitoria) che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima (1 gennaio 2017) ha disposto l abrogazione dell intera citata legge provinciale n. 17/2015; VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2017, n. 18 (Riordino degli enti locali); VISTO il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (n. 14/2000) e s.m.i.; VISTE le delibere della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2016, n. 24/2016 e n. 6/2017, approvative delle linee guida e dei criteri cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, rispettivamente, sui rendiconti della gestione dell esercizio 2015, sui bilanci di previsione e sui rendiconti della gestione dell esercizio 2016; RILEVATO che ai sensi delle richiamate delibere della Sezione delle Autonomie le Sezioni di controllo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome potranno utilizzare le linee guida e le relative relazioni-questionari, quale supporto operativo, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili. In tale ottica, i revisori dei predetti enti potranno richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale citata nei questionari ; VISTE le deliberazioni n. 1/2016 e n. 1/2017 con cui la Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti ha approvato, rispettivamente, il programma delle attività e delle indagini di controllo per gli anni 2016 e 2017; VISTI gli elementi informativi inseriti dagli Organi di revisione economico-finanziaria dei comuni della provincia di Bolzano nel Sistema Informativo questionari Enti locali (SIQuEL) della Corte dei conti; VISTE le note trasmesse dai comuni e dagli organi di revisione economico-finanziario dei medesimi in esito alle richieste formulate dalla Corte dei conti; RILEVATO che, relativamente alle suddette gestioni, sono pervenute alla Sezione di controllo di Bolzano osservazioni da parte della Ripartizione enti locali della Provincia autonoma di Bolzano (note del 2 novembre 2016, del 23 dicembre 2016, del 6 aprile 2017, dell 11 aprile 2017, del 10 maggio 2017, del 23 ottobre 2017 e del 29 novembre 2017), nell ambito della propria funzione di vigilanza ai sensi dell art. 79, c. 3, dello Statuto di autonomia; VISTO il decreto presidenziale n. 6 di data 20 novembre 2017 che convoca il Collegio della Sezione di controllo di Bolzano per la data odierna; UDITO nella camera di consiglio il relatore consigliere Alessandro Pallaoro ed esaminata la documentazione agli atti; 2
3 PREMESSO CHE: - la citata legge n. 266/2005 prevede l adozione da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatate gravi irregolarità nelle gestioni degli enti locali, fenomeno che appare rilevante, tra l altro, se si tratta di violazioni alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili, suscettibili di pregiudicare l equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica (del. Sezione delle autonomie n. 18/2013); - nel caso di accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità... l art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, prevede l obbligo da parte degli enti di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; - sono suscettibili di segnalazione agli organi dell ente locale e all ente vigilante le irregolarità contabili (anche non gravi) e i meri sintomi di precarietà, al fine di promuovere le opportune misure correttive (l assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva); - la Corte costituzionale ha affermato che il controllo affidato alla Corte dei conti... si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano e che il suddetto controllo sulla gestione economico-finanziaria non...preclude in alcun modo l istituzione di ulteriori controlli riconducibili all amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall art. 79, terzo comma, del d.p.r. n. 670 del 1972, ponendosi le funzioni di controllo, rispettivamente affidate alla Corte dei conti e alla Provincia...su piani distinti, seppur concorrenti nella verifica delle condizioni di tenuta del sistema economico-finanziario nazionale (sent. n. 60/2013); - secondo la Corte costituzionale, infatti, le risultanze della vigilanza provinciale sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti soggetti al coordinamento, costituiscono, tra l altro, utile fonte istruttoria per il sindacato individuale su detti enti esercitato dalla Corte dei conti, la quale insieme al Ministero dell economia e delle finanze risulta naturalmente destinataria di tali rapporti (sent. n. 228/2017); - il Giudice delle leggi ha, altresì, sottolineato l indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», nell osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee (sent. n. 80/2017); - ai sensi dell art. 4 (funzioni della Regione) del d.p.r. n. 670/1972 (Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), la potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni spetta alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; - ai sensi dell art. 8 (funzioni delle Province) dello Statuto, la potestà di emanare norme legislative in materia di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano; - l art. 80 dello Statuto assegna alle Province una competenza legislativa primaria in tema di finanza locale; - il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., reca Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con la previsione, all art. 1, c. 1, che A decorrere dal 1 gennaio 2015 [nella provincia di Bolzano dal 1 gennaio 2016] cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto ; - ai sensi dell art. 56 della legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7 (disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale), l armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con legge provinciale; 3
4 - la legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2014, n. 11 (legge finanziaria 2015) prevede all art. 23 e s.m.i. che: (1) Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali e trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello previsto per le regioni a statuto ordinario. (2) L adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è rinviato all anno (3) A decorrere dal 2016 la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali del territorio provinciale adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal comma 1 dell articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, cui è attribuita funzione autorizzatoria. (3/bis) Le disposizioni, di cui al comma 8 dell articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano già adottato le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. (4) Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano alla sola Azienda Sanitaria e trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale possono adottare la contabilità civilistica ed in tal caso seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Con regolamento d esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile dei medesimi enti strumentali, tenuto conto di quanto previsto dal presente comma, nonché le disposizioni transitorie per l adozione del relativo sistema contabile. (6) I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1 gennaio 2018, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1 gennaio 2019 ; - la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 15 dicembre 2015, n. 31, modificando la l. reg. 4 gennaio 1993, n. 1, ha recepito le disposizioni in materia di controllo interno dei comuni recate dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m.i., convertito in legge n. 213/2012; - la legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25 ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, specifiche disposizioni concernenti il bilancio e la programmazione degli enti locali del territorio (titolo I), il piano esecutivo di gestione (titolo II), la gestione del bilancio (titolo III), il servizio di tesoreria (titolo IV), la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione (titolo V), la revisione economico finanziaria (titolo VI), gli enti locali deficitari o dissestati (titolo VII) e il controllo (titolo VIII); - l art. 26 della legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12, ha modificato l art. 12 della prefata legge provinciale n. 25/2016 disponendo che (1) Gli enti locali con popolazione pari o superiore a abitanti predispongono il bilancio consolidato a decorrere dall esercizio finanziario 2018, con riferimento all esercizio (2) Gli enti locali con popolazione inferiore a abitanti predispongono il bilancio consolidato a decorrere dall esercizio finanziario 2019, con riferimento all esercizio ; RITENUTO IN FATTO I programmi delle attività di controllo della Sezione per gli anni 2016 e 2017 (del. n. 1/2016 e n. 1/2017), comprendono, tra l altro, l esame sulle gestioni finanziarie dei comuni della provincia di Bolzano (esercizi 2015 e 2016), sulla base dei questionari compilati dai rispettivi Organi di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con particolare riguardo ai profili concernenti il patto di stabilità (provinciale), l indebitamento e gli equilibri economico-finanziari degli enti medesimi. Giova rammentare che la Provincia autonoma di Bolzano (Ente che esercita la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali ai sensi dell art. 54, c. 1, dello Statuto di autonomia) è chiamata a svolgere, tramite la Ripartizione Enti locali, il controllo sugli enti locali (allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10), nonché i controlli funzionali all attività di 4
5 vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (art. 24, comma 3, della legge provinciale n. 10/1992), anche ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica ex art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, nel quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, la Provincia e i comuni del territorio di cui al citato art. 79 dello Statuto, istitutivo di un sistema territoriale integrato. In tale contesto normativo la Corte dei conti ha autorizzato, altresì, taluni funzionari dell Ente vigilante, individuati dalla Ripartizione Enti locali della Provincia, all accesso al citato sistema informativo SIQuEL, al fine di realizzare una efficace sinergia tra i controlli interni all ordinamento provinciale e quelli esterni della Magistratura contabile, sulla base di informazioni finanziarie condivise. E, infatti, una peculiarità comune agli ordinamenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle vigenti norme statutarie (cfr. il titolo VI della Statuto - Finanza della Regione e delle Province), che spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e che le medesime, per altro verso,...vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ( ) e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell' economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. Per quanto sopra la Sezione, come già effettuato con riguardo agli esercizi passati, in un ottica di maggiore efficacia dei controlli e di trasparenza delle informazioni finanziarie e in applicazione anche delle citate disposizioni statutarie, riferisce con la presente delibera sugli esiti delle verifiche condotte sui centosedici comuni della provincia per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, con particolare riguardo agli aspetti individuati dal Collegio della Sezione in sede di programmazione del controllo (del. n. 17/2017), sulla base degli elementi informativi estratti e analizzati dal citato sistema SIQuEL dal personale del Servizio di supporto alla Sezione di controllo, nonché dei chiarimenti istruttori pervenuti dagli enti interessati. A) Equilibri di bilancio I questionari SIQuEL, riferiti al rendiconto della gestione 2015, danno evidenzia degli equilibri in parola alla sezione seconda. Un risultato della gestione di competenza con segno negativo (tab. 1.1 del questionario) si rileva nei seguenti comuni: Barbiano, Brennero, Caines, Cermes, Cortina s.s.d.v., Lasa, Luson, Magrè, Monguelfo-Tesido, Moso in Passiria, Parcines, Plaus, Renon, San Leonardo in Passiria, Sarentino, Scena, Selva dei Molini, Sluderno, Stelvio, Valle Aurina e Vandoies. In alcuni enti l equilibrio complessivo di parte corrente è stato conseguito con l utilizzo dell avanzo di amministrazione (ai sensi dell art. 17 del testo unico delle leggi regionali sull ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol di cui al d.p.g.r. 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m.i. e delle relative circolari esplicative dell Ente vigilante) e con specifiche poste differenziali di entrata che la normativa speciale consente di utilizzare, seppur eccezionalmente, per assicurare l'equilibrio medesimo (in particolare nei comuni di Bronzolo, Cortina s.s.d.v., San Martino in Badia, Scena); ciò nonostante i comuni di Stelvio e Valle Aurina indicano nel sistema (Siquel) uno squilibrio di parte corrente. Il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale, ai sensi del d.m. 18 febbraio 2013, in attuazione dell art. 242, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è segnalato dai seguenti enti: Badia (parametro n. 1), Campo di Trens (parametro n. 7), Ora (parametri n. 2, n. 3 e n. 7), Parcines (parametri n. 1 e n. 7), Renon (parametro n. 1), Stelvio (parametro n. 3), Vadena (parametro n. 2). Un utilizzo dell anticipazione di cassa presso l istituto tesoriere per oltre 180 giorni nel corso dell esercizio connota le seguenti gestioni (quesito del questionario): Campo Tures (329 gg), Stelvio (319 gg), La Valle (251 gg), Racines (193 gg). Evidenziano anticipazioni di tesoreria non estinte, entro il 31 dicembre 2015, i comuni di La Valle e Naturno. Per quanto concerne le informazioni finanziarie presenti in SIQuEL relativamente al bilancio di previsione , i revisori dei conti dei centosedici comuni della provincia hanno attestato in sede di redazione del questionario (domanda 1.1 della sezione prima), che l impostazione dei bilanci era tale da garantire il rispetto degli equilibri ai sensi dell art. 162 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 5
6 I dati finanziari riguardanti il rendiconto della gestione 2016, sono stati tratti dal citato sistema SIQuEL, nonché dalle informazioni finanziarie che gli enti hanno obbligatoriamente trasmesso all apposita Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell art. 13 della l. n. 196/2009 e s.m.i. e dell art 4 del d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., nonchè dagli elementi informativi trasmessi dalla Provincia autonoma di Bolzano a seguito di richiesta istruttoria della Corte dei conti (es. dati di rendiconto, relativi allegati obbligatori, esiti delle verifiche e dei monitoraggi). In particolare, i prospetti del sistema evidenziano un equilibrio di parte corrente conseguito anche grazie a poste differenziali, quali l avanzo di amministrazione e le specifiche poste di entrate che la legge e i principi contabili consentono, in via di eccezione, di utilizzare al fine della salvaguardia dell equilibrio medesimo, ai sensi dell art. 162, c. 6, del d.lgs. n. 267/2000 e dell art. 36 della l.p. n. 17/2015 (disposizione quest ultima abrogata con effetto dal 1 gennaio 2017) nei seguenti comuni: Bolzano, Andriano, Caldaro s.s.d.v., Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Scena, Terlano, Valle di Casies, Villandro; ciò nonostante il Comune di Prato allo Stelvio presenta nella banca dati Bdap uno squilibrio di parte corrente. Nessun comune espone, nel quadro generale riassuntivo, allegato obbligatorio del rendiconto, trasmesso anche alla Bdap, un disavanzo in termini di sola competenza dell esercizio. Il sistema dà conto, altresì, dell utilizzo dell anticipazione di cassa per oltre 180 giorni nel corso dell esercizio da parte dei seguenti comuni (quesito del questionario): Campo Tures (344 gg), Sarentino (308 gg) e Naturno (191 gg). Evidenziano anticipazioni di tesoreria, non estinte entro il 31 dicembre 2016, i comuni di Campo Tures e Martello. I prospetti dimostrativi della composizione dei risultati di amministrazione da allegarsi obbligatoriamente ai rendiconti allegato a) - e trasmessi dagli enti in esito a richiesta istruttoria), evidenziano che: a) nessun comune della provincia ha un risultato di amministrazione negativo; b) nell ambito della quota accantonata del risultato di amministrazione non hanno disposto accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità i seguenti ventisette comuni: Aldino, Badia, Caines, Cermes, Chienes, Cortina s.s.d.v., Egna, Fortezza, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marebbe, Martello, Monguelfo-Tesido, Moso in Passiria, Nalles, Rifiano, Santa Cristina Val Gardena, Scena, Selva di Val Gardena, Stelvio, Termeno s.s.d.v., Tesimo, Tirolo, Valdaora, Vandoies, Velturno; solo il comune di Brunico ha effettuato accantonamenti al fondo perdite società partecipate, ai sensi dell art. 1, c. 552, della legge n. 147/2013 e dell art. 21 del d.lgs. n. 175/2016; hanno effettuato accantonamenti al fondo contenzioso i seguenti otto comuni: Andriano, Bolzano, Brunico, Laives, Malles Venosta, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria e Selva dei Molini; c) non indicano una parte del risultato di amministrazione destinata agli investimenti (entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, ai sensi del c. 4 dell art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) ventisei comuni: Brennero, Bressanone, Bronzolo, Caines, Campo di Trens, Chienes, Cortaccia s.s.d.v., Dobbiaco, Funes, Glorenza, La Valle, Laces, Lagundo, Luson, Martello, Naz Sciaves, Ora, Predoi, Renon, Rifiano, Santa Cristina Val Gardena, Silandro, Stelvio, Tubre, Ultimo, Vandoies; - non indicano una parte vincolata del risultato di amministrazione (da disposizioni di legge statale e provinciale, da trasferimenti, da contrazione di mutui o da altri vincoli attribuiti dall Ente medesimo) settantasei comuni: Aldino, Anterivo, Avelengo, Barbiano, Braies, Bronzolo, Caines, Caldaro s.s.d.v., Campo di Trens, Castelrotto, Chienes, Cortaccia s.s.d.v, Cortina s.s.d.v., Curon Venosta, Dobbiaco, Egna, Falzes, Fortezza, Funes, Gais, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lauregno, Luson, Magrè s.s.d.v., Malles Venosta, Marebbe, Marlengo, Martello, Monguelfo-Tesido, Montagna, Moso in Passiria, Nalles, Naz Sciaves, Ora, Parcines, Perca, Plaus, Ponte Gardena, Postal, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Renon, Rifiano, Rio di Pusteria, San Leonardo in Passiria, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, San Martino in Passiria, Santa Cristina in Val Gardena, Sarentino, Scena, Selva dei Molini, Senale-San Felice, Senales, Silandro, Stelvio, Terento, Terlano, Termeno, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Vadena, Valdaora, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Verano, Villabassa e Villandro; 6
7 - il prospetto è stato ritrasmesso in forma rettificata dai seguenti undici comuni: Fortezza, Luson, Naz Sciaves, Perca, Plaus, Postal, Predoi, Selva dei Molini, Senales, Vandoies e Vadena. B) Patto di stabilità provinciale Il sistema SIQuEL dà evidenza del raggiungimento degli obiettivi annuali pattuiti con la Provincia autonoma di Bolzano in sede di stipula del patto nella sezione seconda del questionario (punto 5), aspetto, altresì, oggetto di verifica da parte dell Ente vigilante nell ambito dell attività di coordinamento della finanza locale e dei connessi monitoraggi, con esito di referto alla Corte dei conti e al Ministero dell economia e delle finanze. In particolare, con riguardo alla gestione 2015, la competente ripartizione provinciale ha comunicato, ancora nell ambito delle verifiche concernenti l annuale parificazione del rendiconto provinciale, il mancato raggiungimento dell obiettivo annuale di risparmio concordato (in termini di saldo finanziario), da parte dei seguenti ventisette comuni: Barbiano, Brennero, Caines, Chienes, Curon Venosta, Falzes, Funes, Glorenza, Laion, Laives, Lasa, Malles Venosta, Meltina, Perca, Plaus, Ponte Gardena, Postal, San Leonardo in Passiria, Sarentino, Selva dei Molini, Selva Val Gardena, Silandro, Tesimo, Tires, Tubre, Vandoies, Velturno). Relativamente all esercizio 2016, la Provincia, ad esito delle verifiche e dei controlli condotti ai sensi dell art. 79, c. 3, dello Statuto di autonomia, della l.p. n. 10/1992 e del d.p.g.p. n. 21/1996 che, all allegato 1, prevede le competenze dei singoli uffici provinciali, ha reso noto che non hanno conseguito il previsto obiettivo annuale i seguenti ventotto comuni: Andriano, Barbiano, Braies, Bronzolo, Cermes, Cortaccia s.s.d.v., Egna, Martello, Montagna, Moso in Passiria, Nova Levante, Nova Ponente, Parcines, Prato allo Stelvio, Proves, Racines, Rio di Pusteria, San Genesio Atesino, San Martino in Passiria, Senales, Silandro, Stelvio, Terento, Termeno s.s.d.v., Tires, Vadena, Valdaora, Vandoies. C) Vincoli di finanza pubblica ai sensi dell art. 9 della l. n. 243/2012 e s.m.i. Per quanto concerne l obbligo del rispetto del vincolo di finanza pubblica (saldo non negativo tra entrate finali e spese finali), come disciplinato dall art. 1, commi 710 e seguenti, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), è emerso dai questionari sul bilancio di previsione (cfr. sezione prima - domanda 1.2) che i revisori dei conti dei comuni della provincia hanno indicato che l impostazione dei bilanci è tale da garantire il rispetto del saldo di finanza pubblica (al riguardo il comune di Bolzano ha precisato che la normativa generale non è applicabile, ai sensi dell art. 12 della l.p. n. 15/2016 e s.m.i., che proroga anche agli anni 2016 e 2017 la disciplina del patto di stabilità di cui alla lettera B) per tutti gli enti locali della provincia). Ne consegue che le informazioni finanziarie sul bilancio di previsione e sui rendiconti 2016, presenti nella banca dati Bdap, espongono per diversi comuni un saldo tra entrate e spese finali con segno negativo. D) Indebitamento Con riguardo alla gestione 2015 i dati presenti nella sezione seconda del questionario (quesito 3.3) evidenziano un incremento dell indebitamento nei seguenti diciannove comuni: Avelengo, Barbiano, Braies, Campo Tures, Cermes, Cornedo all Isarco, Gais, Lagundo, Malles Venosta, Nalles, Naz Sciaves, Racines, Salorno, Selva di Valgardena, Silandro, Stelvio, Varna, Verano. Emerge, altresì, una percentuale d incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti superiore al 10%, alla data del 31 dicembre 2015, nei seguenti comuni: Campo di Trens (10,07%) e Termeno (11,19%). Nell esercizio 2016 hanno contratto nuovo debito (cfr. quesito 2.4 del questionario) i seguenti quarantanove comuni: Aldino, Appiano s.s.d.v., Barbiano, Bolzano, Braies, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Cermes, Chienes, Egna, Falzes, Gais, Lagundo, La Valle, Laces, Lana, Lauregno, Luson, Magrè s.s.d.v, Malles Venosta, Marebbe, Merano, Monguelfo-Tesido, Moso in Passiria, Naturno, Nova Levante, Nova Ponente, Parcines, Predoi, Proves, Sarentino, Scena, Renon, Salorno, San Candido, Sesto, Silandro, Terento, Terlano, Termeno, Tires, Trodena, Tubre, Valdaora e Vipiteno. 7
8 Nel solo comune di Termeno l incidenza dell importo annuale degli interessi, rispetto ai primi tre titoli delle entrate (tabella della sezione seconda del questionario), ai sensi dell art. 204 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., supera, seppur di poco, il limite di legge statale (10%). L ente vigilante ha comunicato che i seguenti undici comuni si sono avvalsi, nel corso del 2016, della facoltà di riduzione del debito mediante estinzione anticipata di mutui con utilizzo delle risorse provenienti dall avanzo di amministrazione: Andriano, Appiano s.s.d.v., Bolzano, Caldaro s.s.d.v., Lasa, Lauregno, Merano, Proves, Terlano, Val di Vizze e Villandro (l art. 6 della l.p. 21 luglio 2016, n. 17 prevede che non venga meno il contributo pluriennale provinciale eventualmente concesso con l obbligo di destinare le entrate provenienti da detti contributi al finanziamento esclusivo di spese di investimento). A) Equilibri di bilancio CONSIDERATO IN DIRITTO Ad esito dei controlli in ordine alla salvaguardia degli equilibri (di parte corrente e di parte capitale, di competenza e di cassa, in fase di previsione e a consuntivo come emergono dai dati presenti nel SIQuEL e dalla successiva istruttoria), corre l obbligo di ricordare che il finanziamento di spese attraverso entrate di natura straordinaria (eventualità emersa in alcune delle gestioni oggetto di controllo), seppur nei limiti consentiti dalla legge, espone comunque ed inevitabilmente l ente a rischi di squilibrio di bilancio; altrettanto accade per il risultato negativo della gestione di competenza (anch esso riscontrato in diversi comuni) che è generalmente connesso ad una errata o inattendibile programmazione delle risorse, alla presenza di una sovrastima delle entrate e/o ad un sottodimensionamento delle spese previste. La Ripartizione enti locali della Provincia in risposta ad apposita nota istruttoria volta a conoscere gli esiti delle verifiche di competenza, a novembre 2016, ha illustrato che: - i trasferimenti provinciali sono erogati secondo il fabbisogno di cassa (documentato dai tesorieri), in quattro rate ai sensi dell art. 1, c. 3, della l.p. n. 6/1992; - la Provincia provvede costantemente ai controlli dei flussi finanziari; - la quarta rata dei trasferimenti correnti è liquidata solo dopo la dimostrazione dell avvenuta copertura, in misura del 90 per cento, dei servizi di acqua potabile, smaltimento acque reflue e rifiuti (incluso la pulizia delle strade); - sono previsti controlli approfonditi riguardo al rispetto degli equilibri di bilancio (sia in fase di previsione che di rendiconto) e in ogni caso in Provincia di Bolzano non esistono a tutt oggi comuni strutturalmente deficitari o con disavanzo di amministrazione ; - l equilibrio finale di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. da parte di tutti i comuni della provincia è rispettato già da decenni, infatti, detti comuni nel calcolo dell avanzo economico fanno registrare un avanzo o perlomeno un pareggio. L ente ha richiamato, altresì, la peculiarità dell art. 33 della l.p. n. 21/2016 e s.m.i. che consente ai comuni della provincia di impiegare integralmente le risorse, ivi inclusi gli avanzi di amministrazione (si rinvia in argomento al paragrafo lett. C della presente relazione). Specifiche notizie aggiornate, da riferirsi anche alla gestione in corso, in merito alla salvaguardia degli equilibri correnti, dovranno essere fornite dall ente vigilante con riguardo a quei comuni le cui gestioni di parte corrente registrano, nel 2015 (Stelvio e Valle Aurina) e nel 2016 (Prato allo Stelvio), valori negativi alla luce di quanto prevedono ora gli artt. 162 e 193 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. Il comune di Stelvio, con nota del 24 novembre 2017, ha comunicato che per effetto delle nuove norme in materia di armonizzazione alcune entrate (es. tariffe smaltimento rifiuti e acque nere) relative all anno 2015 sono state imputate all esercizio successivo ( disavanzo tecnico ). Il comune di Valle Aurina, con nota del 23 novembre 2017, ha parimenti illustrato che la il risultato negativo della gestione di parte corrente (2015) è da riconnettere a una consistente riduzione degli accertamenti rispetto a quanto previsto per alcuni servizi comunali (acqua, acque reflue, smaltimento rifiuti), in connessione all entrata in vigore (1 gennaio 2016) delle nuove disposizioni armonizzate in tema di accertamenti. Il comune di Prato allo Stelvio ha trasmesso, in data 24 novembre 2017, l apposito quadro 8 (allegato al rendiconto) di verifica degli equilibri, da cui risulta un equilibrio di parte corrente 8
9 (euro ,18), facendo nel contempo presente che tale importo non comprende un mutuo senza interessi concesso dalla Provincia autonoma di Bolzano per 0,5 ml, in applicazione delle istruzioni all uopo fornite dall ente vigilante e dal Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano. La Sezione, riservandosi ulteriori approfondimenti in sede di prossimo esame dei documenti contabili, invita gli enti ad adottare ogni opportuna misura di riduzione delle spese e di incremento delle entrate correnti, al fine di evitare di incorrere in situazioni di disequilibrio, dando rigorosa applicazione, in particolare, alla previsione di cui all'art. 162, c. 6, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Si rappresenta, infatti, che a seguito dell abrogazione, con l art. 35 della l.p. n. 25/2016 dell intera previgente disciplina dell ordinamento contabile dei comuni della provincia di Bolzano di cui alla l.p. n. 17/2015 (in vigore sino al 31 dicembre 2016) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell art. 7 della l.p. n. 25/2016, in tema di salvaguardia degli equilibri di bilancio (cfr. sent. della Corte costituzionale n. 228 del 26 settembre 2017), i profili inerenti gli equilibri di bilancio sono disciplinati unicamente dalle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei conti pubblici (in particolare dagli artt. 162 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come integrati e richiamati dall art. 74 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.). L art. 7 della l.p. n. 17/2015 prevedeva, in particolare, tra le forme di finanziamento delle spese correnti, al fine della salvaguardia del pareggio finanziario complessivo di competenza, in aggiunta a quelle consentite dal prefato d.lgs., altresì le altre eccezioni previste per legge. Tale inciso già in occasione di precedenti controlli aveva suscitato dubbi di compatibilità con le disposizioni statali (cfr. del. Sezione di controllo di Bolzano n. 4/2016), alla luce delle ripercussioni sul concreto conseguimento degli equilibri di bilancio e stante la competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La Corte costituzionale, con sentenza n. 80 del 7 febbraio 2017, nel dichiarare costituzionalmente illegittimi una serie di articoli della citata l.p. n. 17/2015 (artt. 2, 3, c. 1, 4, commi 1 e 4, 7, c. 4, 8, c. 1, 14, c. 3, 15, commi 1 e 3, 17, c. 2, 18, 37, c. 1 della l.p. n. 17/2015, nonché artt. 1, commi 2 e 3, 3, 4, c. 1 e 8, c. 1 della l.p. n. 25/2016), ha osservato che: - l armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato che non può subire deroghe territoriali neppure all interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite; - l omogeneità dell espressione finanziaria e contabile deve ricomprendere non solo gli schemi e i modello aggreganti ma anche la rappresentazione uniforme dei fenomeni giuridici ed economici sottesi alla struttura matematica dei bilanci. Così, ad esempio, deve essere uniforme la disciplina dei residui attivi e passivi, perché i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche devono possedere lo stesso comune denominatore a bilancio, la cui tipicità è connotato essenziale per l inclusione nelle scritture contabili degli enti territoriali; - la mancata fedele trasposizione della norma statale nella legislazione provinciale non può comportare la sostanziale disapplicazione della prima nell ambito della Provincia autonoma di Bolzano. La Sezione sottolinea l importanza di periodici controlli sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali (l affiancamento della contabilità economico- patrimoniale a quella finanziaria e la predisposizione dei relativi documenti contabili è prevista in provincia di Bolzano a decorrere dal 1 gennaio 2017) da parte delle strutture comunali responsabili (come previsto anche dall art. 56-sexies della l. reg. n. 1/1993 e dall art. 1 della l. reg. n. 31/2015), nel contesto di una continua vigilanza a cura dell organo di revisione dell ente locale per garantire equilibri strutturali (di competenza e di cassa), trasparenti e veritieri, che considerino tutte le passività, anche quelle potenziali e tali da consentire l adozione di tempestive misure correttive ancora nel corso delle gestioni, qualora dovessero emergere valori negativi nei relativi saldi. A tale riguardo si ricorda anche la necessità dell aggiornamento dei regolamenti comunali e di contabilità, che devono, pertanto, essere in linea con gli sviluppi normativi e giurisprudenziali che si sono succeduti. Si segnala, in particolare, all ente vigilante quanto osservato dalla Corte costituzionale (con riguardo proprio all art. 7 della l.p. n. 25/2016), ovvero che l ambito del riequilibrio dei bilanci e delle relative sanzioni è fortemente connotato dal principio di uniformità sull intero territorio nazionale e che sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l incuria del loro squilibrio 9
10 strutturale interrompono in virtù di una presunzione assoluta il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti, ciò che giustifica, nel caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio, la sanzione dello scioglimento del Consiglio comunale (sent. citata n. 228/2017). Il testo unico delle leggi sull ordinamento locale (d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) prevede, infatti, agli artt. 193, ultimo comma, e 141 che, qualora i dati della gestione di un comune facciano prevedere un disavanzo (di gestione o di amministrazione), l organo regionale (risp. provinciale) di controllo debba assegnare un termine al Consiglio comunale decorso il quale vengono attivati i poteri sostitutivi ed inizia la procedura per lo scioglimento dell Assemblea comunale. Resta fermo in ogni caso (art. 148, c. 2), il potere di verifica sulla regolarità delle gestioni comunali (affidato per gli enti delle regioni ordinarie al Ministero dell economia e delle finanze), qualora emergano evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell anticipazione di tesoreria, b) disequilibrio consolidato di parte corrente del bilancio, c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi (partite di giro) e d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. Con riguardo all esame dei singoli enti si rileva, in particolare, che il comune di Bressanone ha registrato un disavanzo di amministrazione riferito all esercizio 2015, essendo la parte vincolata (7,2 ml) maggiore del risultato di amministrazione complessivamente registrato (5,8 ml), nonché un disavanzo in sede di riaccertamento straordinario dei residui in relazione al passaggio alla nuova disciplina contabile armonizzata, ai sensi dell art. 3, c. 7, lett. e) del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, per 0,2 ml in relazione alla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Tali risultati sono stati oggetto di approfondimenti; i disavanzi di cui sopra sono stati iscritti come posta a sé stante nel bilancio di previsione 2016, ai sensi degli artt. 30, c.1, 32, c.1 e 36, c.1. della l.p. n. 17/2015 (del. Consiglio comunale n. 19/2016 di ristabilimento degli equilibri). Riguardo al profilo della relativa copertura l organo di revisione ha evidenziato alla Corte dei conti e all ente vigilante la sussistenza di mezzi finanziari ancora da incassare, a fine 2015, ovvero entrate senza vincolo di spesa, cancellate da residuo e reimputate nell anno dell incasso previsto ; l Amministrazione comunale ha puntualizzato che trattandosi di somme derivanti da contributi provinciali e rimborsi per spese sostenute anticipatamente dall ente locale con mezzi propri, l inserimento delle relative entrate nel bilancio di previsione 2016 ha comportato un incremento dei fondi a libera disposizione. Il comune di Laives ha registrato, nel 2016, un disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell art. 3, c. 13, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (per 7,4 ml in relazione principalmente alla reimputazione al 2017 e al 2018 dei contributi della Provincia autonoma di Bolzano) che ha trovato copertura con risorse disponibili, previo parere favorevole del revisore, con il provvedimento del Consiglio comunale n. 53 dell 8 novembre 2016 di variazione del bilancio di previsione Sempre in connessione al condotto riaccertamento straordinario dei residui di cui sopra, che nel corso del 2016 ha interessato tutti i comuni della provincia, hanno segnalato disavanzi alla Corte dei conti (Sezione delle Autonomie, in esito a una richiesta istruttoria del 20 marzo 2017 nell ambito dell annuale referto al Parlamento), i seguenti quattro enti: Campo di Trens, Vadena, Falzes e Montagna. Notizie in merito sono state chieste dalla Sezione con nota istruttoria del 17 novembre 2017; dai dati trasmessi è stata rilevata la presenza di un disavanzo tecnico da riaccertamento negli allegati n. 5/1 alle delibere di riaccertamento straordinario dei residui adottate nel corso del 2016 (rigo quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate ) dal comune di Vadena (per euro ,69) e dal comune di Montagna (per euro ,35), disavanzi che hanno trovato copertura con risorse disponibili, previo parere favorevole dei rispettivi revisori, con i provvedimenti di variazione dei bilanci di previsione del Consiglio comunale di Vadena n. 36 in data 26 settembre 2016 e del Consiglio comunale di Montagna n. 19 in data 10 ottobre I comuni di Falzes e di Campo di Trens, con note rispettivamente del 27 e del 28 novembre 2017, hanno comunicato che trattasi, in realtà, di un mero errore materiale di compilazione e di trasmissione del questionario istruttorio. Si rappresenta al riguardo che ai sensi del comma 13 dell articolo 3 del d.lgs. n. 118/20011 e s.m.i., ricorrono situazioni di disavanzo tecnico, qualora a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale di entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo, che tale differenza 10
11 può essere finanziata con risorse dell esercizio ovvero costituire disavanzo da coprirsi nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi e che, per espressa disposizione di legge gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. La Corte costituzionale ha, peraltro, puntualizzato che tale regola va intesa non come un mero raffronto numerico tra componenti contabili, bensì come un documento analiticamente corredato dall elenco delle singole poste interessate, dalle relative ragioni giuridiche e dalla scadenza delle singole obbligazioni. In particolare, l applicazione del disavanzo tecnico deve essere intesa come una facoltà comportante un vero e proprio risultato economico-finanziario di carattere negativo, sia pure circoscritto ai periodi delimitati dalle scadenze delle obbligazioni diacronicamente coinvolte ( ). In altre parole, il disavanzo tecnico, per il periodo intercorrente tra l esercizio di applicazione in bilancio e quello di copertura, è un vero e proprio disavanzo e senza una corretta, nominativa ed analitica individuazione dei creditori e dei debitori coinvolti nel calcolo delle operazioni finalizzate all ammissibilità del disavanzo stesso e senza un appropriata determinazione del fondo pluriennale vincolato- risulta non conforme a Costituzione, perché mina l equilibrio del bilancio, sia in prospettiva annuale che pluriennale (sent. n. 6/2017). La Sezione si riserva l effettuazione di controlli in occasione dei relativi cicli di bilancio. Con riguardo alle gestioni di cassa delle centosedici amministrazioni comunali della provincia si rileva, innanzitutto, che diversi comuni hanno fatto ricorso, sia nel 2015 che nel 2016, ad anticipazioni di tesoreria, anche per periodi rilevanti. Il comune di Sarentino, con nota del 22 novembre 2017, ha fatto presente quale causa del prolungato ricorso ad anticipazione che, in particolare, per le entrate in conto capitale dalla Provincia per interventi nel settore ambientale, l incasso non è avvenuto entro l anno di competenza (2016), bensì è previsto alla fine del corrente esercizio. Il comune di La Valle, con nota del 22 novembre 2017, ha rappresentato che la prolungata necessità di fondi, nel 2015, è dovuta alla liquidazione di diverse fatture relative all esercizio precedente e che dal marzo 2016 la gestione di cassa è nuovamente positiva; tale dinamica necessita di ulteriori chiarimenti. Il comune di Stelvio, con nota del 22 novembre 2017, ha comunicato di aver liquidato nel febbraio 2015 stati di avanzamento lavori per 0,3 ml, finanziati per il 90% dalla Provincia e il cui incasso è avvenuto solo a fine novembre dell anno medesimo, risanando la situazione di cassa. Infine, il comune di Naturno, con nota di pari data, ha illustrato di essersi trovato in una situazione finanziaria difficile per la necessità di anticipare importi in connessione all esecuzione di lavori pubblici e al saldo, avvenuto nell anno successivo, di fatture per servizi relativi agli esercizi 2015 e 2016; eventualità non verificatesi più a partire dal Inoltre, a fronte dell obbligo di estinzione delle anticipazioni entro l esercizio (espressamente previsto dal punto 3.26 dell allegato II al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.), risultano non aver rimborsato l anticipazione al proprio tesoriere, entro il 31 dicembre 2015, i comuni di La Valle (0,08 ml) e Naturno (0,49 ml) ed entro il 31 dicembre 2016, quelli di Campo Tures (1,4 ml) e Martello (0,16 ml). La Sezione evidenzia che il ricorso a una tale forma di finanziamento a breve termine, qualora costante e ripetuto nel tempo, testimonia una anomalia gestionale, posto che tensioni nella gestione di cassa rappresentano comunemente uno dei primi segnali di squilibrio finanziario ovvero della difficoltà dell ente di reperire le risorse necessarie a far fronte ai propri impegni. Si rappresenta in argomento anche che nella giurisprudenza contabile è considerato quale indicatore di criticità della gestione di cassa la presenza, ripetuta per almeno due esercizi, di un fondo di cassa pari a zero sintomatico della presenza di anticipazioni non estinte al 31 dicembre (cfr. del. Sezione regionale di controllo per l Abruzzo n. 119/2017). Corre l obbligo di segnalare, altresì, l importanza che riveste la determinazione da parte delle amministrazioni all inizio dell esercizio, ed il conseguente monitoraggio in corso d anno, della giacenza di cassa vincolata. Non avendo tutti i comuni dato positivo riscontro alla richiesta volta a conoscere l avvenuta determinazione della giacenza vincolata all 1 gennaio 2016 (quesito del questionario SIQuEL), si fa presente la necessità di distinguere tra fondi vincolati e liberi, posto che, come segnalato anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti vanno evitati abusi consistenti in un utilizzo in termini di cassa dei fondi a destinazione vincolata per pagamento di spese correnti, in assenza di una corretta 11
12 contabilizzazione extracontabile da parte dell ente e del tesoriere (si richiamano in argomento le delibere della Sezione autonomie n. 4/2015 e n. 31/2015, con particolare riguardo alle entrate a destinazione specifica da rilevarsi puntualmente sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l esatta determinazione dell avanzo vincolato). Approfondimenti istruttori hanno riguardato il comune di Campo Tures, essendo emersa dall analisi dei relativi questionari SIQuEL la presenza di una situazione di pesante disequilibrio economico-finanziario da riconnettersi principalmente ad una grave carenza di liquidità e all andamento negativo di due società partecipate in ragione del 100% (Sport Center Srl e Taufer Srl), entrambe connotate da forte sottocapitalizzazione, perdite d esercizio coperte annualmente dall ente locale e necessità di erogazione di finanziamenti aggiuntivi. In particolare, nel secondo semestre del corrente esercizio, da incontri tra i rappresentanti della competente ripartizione provinciale, del comune e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano s.c.r.l., è emersa la necessità di assicurare al comune un finanziamento provinciale straordinario (originariamente ipotizzato in 17 ml), nel contesto di un programma di interventi finalizzati a ricondurre in positivo la gestione finanziaria dell ente, superando la situazione di disequilibrio della gestione e migliorando, nel contempo, anche quelle, altrettanto critiche, delle due società partecipate, fortemente indebitate. I rappresentanti del comune, dal canto loro, avrebbero proposto diverse misure di risanamento: l aumento della aliquota (comunale) Irpef, vendite del patrimonio immobiliare, una nuova disciplina delle entrate da parcheggi comunali, l aumento dei contributi per permessi di costruzione, nonché la vendita di una delle due società (Taufer srl) ad altra società del settore partecipata dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il revisore del comune, nell ambito della propria funzione istituzionale, ha suggerito una serie di interventi tra i quali, in primo luogo, una celere concreta realizzazione delle soluzioni prospettate, affinché le medesime possano produrre effetti ancora sulla gestione in corso, la verifica del contenzioso in essere, l emersione di eventuali responsabilità a carico del comune e/o delle società partecipate e/o di incaricati dalle medesime con riguardo alle pregresse gestioni, la puntuale ricognizione dei debiti e dei crediti reciproci tra il comune e le società partecipate, anche per poter accertare l esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, fattispecie soggetta all obbligo di segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti. A detta della Provincia, inoltre, andrebbero, fra l altro, anche riviste le modalità di fatturazione e di incasso delle tariffe dei servizi comunali e vi sarebbe la necessità di addivenire a una riduzione della spesa corrente, nonché di procedere a una ristrutturazione dell indebitamento in essere (sia del comune che delle società partecipate). Si ricorda che in presenza di situazioni difformi dalla sana gestione finanziaria, irregolarità contabili e squilibri strutturali di bilanci in grado di provocare il dissesto finanziario di un ente, l ordinamento assegna alle Sezioni di controllo della Corte dei conti pregnanti funzioni di carattere pubblicistico (cfr. il Titolo VIII del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in tema di dissesto e pre-dissesto degli enti); i predetti controlli di regolarità, esterni ed indipendenti, sono stati avallati dalla Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 228/2017, anche con riguardo all ordinamento speciale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol. Il revisore del comune ha reso noto alla Sezione, con riguardo alla gestione 2015, l assenza di parametri di deficitarietà, da calcolarsi ai sensi del d.m. 18 febbraio 2013 ai fini dell accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; si è in attesa dei dati relativi alla gestione 2016 posto che non risulta ancora ultimata la predisposizione dei nuovi indicatori ad opera dell apposito Osservatorio istituito presso il Ministero dell Interno. In attesa di conoscere gli esiti dei richiamati incontri tra la amministrazione comunale e quella provinciale e le concrete misure che il comune intende adottare, la Corte dei conti in data 24 ottobre 2017 ha formulato richiesta istruttoria all ente e all organo di revisione economicofinanziaria volta ad ottenere, in vista dell imminente chiusura dell esercizio finanziario 2017, una dettagliata relazione sulla situazione economico-finanziaria (aggiornata al 31 dicembre 2017), riferendo anche in merito alla capacità di far fronte alle funzioni ed ai servizi indispensabili e ai crediti liquidi ed esigibili di terzi con gli strumenti ordinariamente previsti dagli art. 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; in tale occasione è stato, altresì, chiesto di fornire, ai sensi dell art. 6, c. 1, d.p.r. n. 305/1988, e s.m.i., notizie con riguardo alla situazione finanziaria delle due citate società partecipate (indicando separatamente il debito in essere verso il comune, gli istituti bancari e gli altri creditori). Le società partecipate, infatti, risultano beneficiarie di notevoli finanziamenti da parte dell ente locale (tra contributi di 12
13 gestione e ripiani di perdite sono stati comunicati trasferimenti per complessivi 1 ml nel 2014, 1,1 ml nel 2015, 1,2 ml nel 2016 e 1,1 ml nel 2017). Successivamente a tale richiesta, stante il perdurare della grave situazione economico finanziaria, il Consiglio comunale di Campo Tures ha deliberato, con il provvedimento n. 53 in data 2 novembre 2017, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (delibera trasmessa alla Sezione in data 3 novembre 2017). La delibera, dichiarata immediatamente esecutiva, richiama nelle premesse l art. 32 della l.p. n. 25/2016 e accerta, a comprova della gravità dello squilibrio, la presenza di due parametri di deficitarietà riferiti al 2015 e di sette parametri riferiti al 2016 dei complessivi dodici approvati dalla Giunta provinciale di Bolzano con delibera n. 1184/2017 (vedasi infra). Trattasi, in particolare, degli indicatori concernenti l indebitamento complessivo del comune e delle società partecipate al 100%, le perdite societarie registrate negli ultimi 5 anni e la sottocapitalizzazione degli organismi medesimi, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte del comune e il loro mancato rimborso entro il 31.12, nonché l entità dei residui attivi rispetto agli accertamenti (Titoli I e III del rendiconto). In presenza di un crescente indebitamento e di una notevole contrazione del livello delle entrate (in particolare da trasferimenti ed extra tributarie) la Sezione, ad esito dei riscontri effettuati e in attesa della trasmissione del piano di riequilibrio (che dovrà essere adottato, ai sensi di legge, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della citata deliberazione consiliare), rappresenta sin d ora l esigenza che le adottande misure dovranno essere idonee a: - assicurare equilibri di bilancio strutturali; - realizzare una più efficiente gestione delle entrate (anche mediante un loro incremento); - ridurre la spesa corrente; - impedire il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, monitorando anche l andamento della gestione di cassa vincolata; - ricondurre nei termini di legge i pagamenti relativi a transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 (l indicatore di tempestività dei pagamenti del terzo trimestre 2017 ammonta a 119,88 giorni come pubblicato sul sito web del comune); - effettuare adeguati accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, al fondo contenzioso e al fondo perdite organismi partecipati, al fine di fronteggiare passività potenziali; - far fronte puntualmente all indebitamento in essere (previa puntuale rilevazione anche di eventuali debiti fuori bilancio); - conciliare i rapporti creditori e debitori tra l ente e gli organismi partecipati (corredando la prescritta documentazione contabile di fine anno della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo); - effettuare (entro il termine di legge provinciale del 31 dicembre 2017) la prevista revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (dirette e indirette), ai sensi dell art. 1, c. 5, l.p. n. 12/2007 e s.m.i. e dell art. 24 d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., con particolare riguardo a quanto prevede l art. 14, c. 5, del citato decreto legislativo (divieto di trasferimenti straordinari a favore di società che registrano perdite per tre esercizi consecutivi ed eventuale presentazione di un piano di risanamento delle stesse); - configurare, tramite contratti di servizio, la programmazione delle risorse e il funzionamento delle società partecipate, al fine di scongiurare il ricorso a finanziamenti straordinari, ivi compresa l inclusione nei contratti di clausole volte a prevedere la riduzione delle spese del personale (art. 243, c. 3, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.); - svolgere permanentemente tutti i prescritti controlli interni, nelle diverse forme previste dall ordinamento, con particolare riguardo a quelli volti a salvaguardare un costante controllo degli equilibri di bilancio. La gestione di cui sopra sarà a breve oggetto di specifici approfondimenti, nell ambito delle prescritte valutazioni di congruità dell adottando piano di riequilibrio e della sua successiva attuazione, anche alla luce di quanto disposto dall art. 16 l.p. 16 novembre 2017, n. 18, di riordino degli enti locali, che prevede la costituzione di un apposito fondo di rotazione provinciale a favore di comuni in situazione di dissesto o di pre-dissesto per la riduzione dei mutui degli enti medesimi ovvero delle proprie società partecipate al 100 per cento. 13
14 In sede di discussione del citato provvedimento innanzi alla Commissione consiliare competente, i rappresentanti dell Amministrazione provinciale hanno illustrato che si tratta di una disposizione di carattere tecnico che consente ai comuni di utilizzare i mezzi finanziari del fondo di rotazione, sia per rinegoziare eventuali debiti, sia per finanziare opere di investimento. In questo contesto si è in attesa dell emanazione del regolamento previsto dall art. 32, c. 5, l.p. n. 25/2016 contenente la disciplina delle modalità applicative del dissesto e dell accordo che, ai sensi della citata l.p. n. 18/2017 e nel quadro della competenza statutaria a carattere primario sulla finanza locale, verrà stipulato tra il Presidente della Giunta provinciale e la rappresentanza unitaria dei comuni al fine di definire le modalità e i requisiti di ammissione al fondo di rotazione. Passando all esame degli accantonamenti di risorse effettuati al fondo crediti di dubbia esigibilità, al fondo perdite società partecipate e al fondo contenzioso, la Sezione rileva che le relazioni illustrative sulla gestione e i pareri espressi dagli organi di revisione (allegati ai rendiconti dei comuni) non trattano l argomento con la dovuta attenzione. Pertanto nel corso dell attività istruttoria si è proceduto ad acquisire (tramite l ente di vigilanza) apposite dichiarazioni di adeguatezza dei relativi importi da parte dei responsabili delle centosedici gestioni comunali, unitamente alle relative attestazioni di congruità da parte degli organi di revisione interna, nonché espressa motivazione per quei casi connotati da assenza di dotazione, ai sensi del punto 3.3 dell allegato 4.2. del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. In esito ai potenziali rischi agli equilibri delle gestioni, come elencati nella parte in fatto della presente delibera (assenza di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da parte di ventisette enti, presenza nel solo comune di Brunico di accantonamenti al fondo perdite società partecipate e presenza in soli otto comuni del fondo contenzioso), la Sezione sottolinea trattarsi di obblighi particolarmente delicati nell iter di formazione del rendiconto, finalizzati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso un accantonamento di risorse idonee a bilanciare sopravvenienze che possono pregiudicare il mantenimento dell equilibrio durante la gestione, tant è che è possibile (anzi sarebbe opportuno) prevedere stanziamenti di bilancio in relazione ad eventuali ulteriori spese e rischi. Risultano, allo stato, non ancora trasmesse dall ente vigilante (in esito alla nota istruttoria prot. 1141/2017) le dichiarazioni di adeguatezza riguardanti i seguenti ventisei comuni: Appiano s.s.d.v., Bolzano, Bressanone, Caldaro s.s.d.v., Campo di Trens, Campo Tures, Cermes, Dobbiaco, Fortezza, Funes, Gais, La Valle, Lagundo, Martello, Meltina, Nalles, Perca, Predoi, San Martino in Badia, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Senales, Tirolo e Ultimo. Si richiama, pertanto, l attenzione delle Amministrazioni comunali (ed in particolare di quelle che hanno motivato nei termini di non necessaria presenza di siffatti accantonamenti in sede di rendiconto) sulla necessità, da un lato, dell effettuazione di costanti verifiche (in sede di previsione, di assestamento e di rendiconto) circa la congruità dei fondi rispetto alla reale situazione, e dall altro, l assoluta esigenza di darne dettagliatamente conto negli allegati ai documenti contabili (ivi comprese le ragioni che possono condurre, in sede di rendiconto, a svincolare le quote dell avanzo), onde assicurare il rispetto della legge e la piena comprensibilità dei risultati conseguiti; si richiama anche il principio contabile della competenza finanziaria (all. 4/2 al d.l.gs. n. 118/2011, par. 3.3) in base al quale fino a quanto il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato, non è possibile utilizzare l avanzo di amministrazione. La Sezione si riserva l effettuazione di controlli anche in sede di esame dei rendiconti successivi ai fini di una corretta rappresentazione della situazione contabile in linea con i nuovi principi armonizzati. Con particolare riguardo al fondo crediti di dubbia esigibilità si consiglia agli enti, in una ottica prudenziale, di calcolare il fondo sia secondo il metodo ordinario (previsto a regime a partire dal 2019 in base alla media delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque anni) sia secondo quello sintetico (consentito sino al 2018 in base ad apposita formula che non considera analiticamente il volume dei residui), mettendo a confronto i risultati ottenuti e acquisendo consapevolezza della eventuale differenza, posto che il metodo semplificato non fa altro che rinviare agli esercizi successivi la costituzione di ulteriori accantonamenti che, se non potranno essere coperti dai futuri risultati di amministrazione necessariamente genereranno disavanzi per la parte eccedente. 14
15 Il Collegio sottolinea, in ogni caso, la necessità che i documenti di bilancio diano contezza della adeguatezza dei fondi, adempimento avente una specifica rilevanza giuridica e sostanziale incombente ai singoli responsabili delle gestioni di entrate chiamati ad individuare specificatamente le entrate di dubbia e difficile esazione e che l organo di revisione verifichi compiutamente le rilevanti ripercussioni, in termini di attendibilità e veridicità, che tali poste determinano sulla composizione del risultato di amministrazione e sulla entità della quota libera (disponibile). Tali adempimenti si collocano, infatti, nel quadro delle significative novità introdotte dalla disciplina armonizzata che vietano, tra l altro, accertamenti di entrate per cassa, salvo alcune deroghe tassative per particolari tipologie di entrate (es. entrate derivanti dalla lotta all evasione delle entrate tributarie ed entrate accertate per cassa degli esercizi precedenti fino al loro esaurimento). Rimangono esclusi dall obbligo di costituzione di appositi accantonamenti anche i crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche e quelli assistiti da fideiussione. Relativamente al fondo perdite società partecipate si ricorda che la relativa dotazione, prevista dall art. 1, c. 552 l. n. 147/2013 e dall art. 21 d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., deve essere calibrata dagli enti in relazione ai risultati conseguiti dagli organismi partecipati e alla relativa quota di possesso; come osservato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti il fondo si colloca nell ambito e in coerenza con i principi fondamentali che ispirano il nuovo ordinamento contabile, volti a prevedere adeguati accantonamenti destinati a salvaguardare gli equilibri presenti e futuri. (del. n. 4/2015 Sez. Autonomie). L adempimento dell obbligo di accantonamento nel caso di perdite non è in contrasto con i divieti di aumento del capitale sociale e di trasferimenti straordinari ai sensi dell art. 14, c. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., stante la previsione in caso di svolgimento di servizi di pubblico interesse della redazione di un piano di risanamento dei conti che contempli il raggiungimento dell equilibrio finanziario entro un triennio. Dai controlli svolti sulle risultanze dell esercizio 2016, anche in esito alle verifiche rese note dall Ufficio vigilanza della Provincia, sono emersi diversi disallineamenti fra i dati presenti negli appositi prospetti dimostrativi dei risultati di amministrazione inteso come saldo algebrico tra il fondo di cassa, maggiorato dei residui attivi e diminuito di quelli passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato (allegati A ai rendiconti oggetto di approvazione consiliare) - e quelli oggetto di trasmissione alla banca dati Bdap, che dovranno essere regolarizzati dalle amministrazioni interessate. Nel quadro delle verifiche condotte dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che ai sensi dell art. 13 del d.l. n. 786/1981, conv. nella l. n. 51/1982 è chiamata a riferire al Parlamento i risultati dell esame sulla finanza locale e sugli enti i cui consuntivi si chiudono in disavanzo o recano l indicazione di debiti fuori bilancio, nessun comune dell Alto Adige ha evidenziato di avere registrato nell esercizio 2016 un disavanzo da gestione ordinario, ai sensi dell art. 188 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (cfr. le risposte istruttorie degli enti in esito alla nota della Sezione delle Autonomie prot. 206/2017). Generano, invece, forti perplessità, in quanto fonte di potenziale lesione ai fondamentali principi di correttezza, continuità e verificabilità dei risultati contabili, le settantasei gestioni (citate nella parte in fatto) connotate dall assenza di una parte vincolata nella composizione del risultato di amministrazione (vincoli derivanti da leggi e principi contabili, da trasferimenti, dalla contrazione di mutui, attribuiti dall ente, ecc.). Si esprimono riserve anche riguardo alle ventisei gestioni prive di una quota destinata agli investimenti, nonché la ritrasmissione, da parte dei responsabili di undici enti, di prospetti rettificati e non ancora tutti sottoposti all attenzione dell organo consiliare. Si prende atto, altresì, che le medesime amministrazioni hanno rappresentato, in fase istruttoria, la presenza nei prospetti di errori di calcolo da ricondursi all apposito programma informatico (software J Serfin) in uso (vedasi, ad esempio, la nota del Comune di Postal del 7 novembre 2017 il fondo di dubbia esigibilità è stato detratto per errore due volte ). La Sezione rileva che tali circostanze necessitano di approfondimenti da parte dei singoli responsabili delle relative gestioni, degli organi di controllo interno e di quelli di revisione economico-finanziaria. Inoltre, considerato che la corretta distinzione e determinazione delle diverse quote che compongono il risultato di amministrazione, da individuarsi e determinarsi nel rispetto della normativa armonizzata (quota accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e disponibile), è condizione necessaria a rendere certo e veritiero il risultato medesimo, la 15
16 Sezione, impregiudicato ogni ulteriore profilo, invita la Provincia ad esercitare le connesse attribuzioni di vigilanza. Si raccomanda, in particolare, di verificare e conciliare con gli enti i trasferimenti vincolati al fine della salvaguardia dei principi di equilibrio e di legalità delle gestioni. Tali poteri si collocano, infatti, nell ambito delle funzioni statutarie di coordinamento della finanza locale, di monitoraggio degli andamenti complessivi e di vigilanza sugli obiettivi assegnati con riguardo a tutti gli enti che compongono il sistema territoriale integrato di competenza, al fine del corretto riparto dei concorsi e degli obblighi inerenti ai vincoli finanziari, nazionali ed europei, con esiti di referto alla Corte dei conti e al Ministero dell economia e delle finanze. Si evidenzia, altresì, a fronte della riscontrata non sempre dettagliata elencazione, nelle delibere consiliari di approvazione dei rendiconti, degli allegati al documento contabile principale, che le disposizioni in vigore (art. 11 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i), indicano espressamente i prospetti che obbligatoriamente devono essere uniti, quali elementi essenziali, ai documenti contabili. Un tanto al fine di fornire alla cittadinanza una compiuta illustrazione degli scopi amministrativi e politici perseguiti, mediante un atto pubblico, la cui particolare valenza giuridica, secondo la Corte di Cassazione, si estende anche agli atti interni che apportano un contenuto di conoscenza e di valutazione (cfr. Cass. Penale, Sezione V. n /2017). Relativamente agli esercizi oggetto di verifica rilevano anche per le gestioni comunali della provincia di Bolzano, i citati parametri di deficitarietà strutturale fissati con il decreto del Ministero dell Interno 18 febbraio 2013 (che trovano applicazione a partire dal rendiconto 2012 e sino al bilancio 2016), in applicazione del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i), e in linea con fondamentali esigenze di conoscenza, coordinamento e consolidamento della finanza pubblica. Ai sensi di tale decreto ministeriale, emanato in attuazione del citato testo unico (disciplina successivamente richiamata dal d.lgs. n.118/2011 e s.m.i.), sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i comuni che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da dieci parametri obiettivo (concernenti il valore negativo del risultato contabile di gestione, l andamento dei residui attivi e passivi, i procedimenti di esecuzione forzata, l andamento della spesa del personale, dei debiti di finanziamento e di quelli fuori bilancio, le anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine anno, il ripiano degli squilibri), dei quali almeno la metà (cinque) presentino valori positivi (trattasi di un meccanismo di valutazione del rischio di squilibri, con la previsione in caso di accertati pericoli, di azioni correttive, sanzioni e controlli ad hoc). La Sezione ribadisce il proprio orientamento già espresso in delibera n. 4/2016 secondo il quale i citati parametri ministeriali sono applicabili anche ai comuni della provincia di Bolzano, posto che il relativo obbligo è da ricondurre a imprescindibili esigenze di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza locale e il coordinamento finanziario generale. Il Collegio aderisce, altresì, alla giurisprudenza contabile secondo la quale anche il superamento di uno solo dei predetti parametri, pur non rendendo l ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 57/2017). Va, in ogni caso, evidenziato che ben sessanta amministrazioni comunali della provincia, pur avendo trasmesso alla Corte dei conti, tramite applicativo SIRTEL (Sistema Informativo per la Rendicontazione Telematica degli Enti Locali), i dati del rendiconto 2015, non risultano aver compilato l apposito quadro parametri deficitari (Appiano s.s.d.v., Badia, Brennero, Barbiano, Caines, Campo Tures, Caldaro s.s.d.v., Castelbello Ciardes, Chienes, Chiusa, Cornedo all Isarco, Cortina s.s.d.v., Curon Venosta, Fiè allo Sciliar, Gais, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Laives, Lasa, Luson, Malles Venosta, Marebbe, Marlengo, Meltina, Monguelfo-Tesido, Montagna, Moso in Passiria, Nova Ponente, Ortisei, Parcines, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Proves, Rasun Anterselva, Rifiano, Rio di Pusteria, Rodengo, Santa Cristina Valgardena, San Genesio, San Martino in Passiria, Scena, Selva dei Molini, Selva di Valgardena, Senale-San Felice, Senales, Sesto, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terento, Termeno s.s.d.v., Tires, Tubre, Ultimo, Vadena, Valle di Casies, Verano, Villandro e Vipiteno), con evidenti riflessi in termini di conoscibilità e di trasparenza dei parametri finanziari medesimi. 16
17 Ancor più censurabili sono poi i comuni che non hanno inserito a sistema i dati concernenti l intero rendiconto 2015 (Castelrotto, Cortaccia s.s.d.v., Martello, Naturno, Postal, Predoi, San Martino in Badia, Tesimo, Villabassa, mentre il Comune di Stelvio presenta un errore di quadratura). Seppure gli enti locali delle Province autonome non sono sottoposte ai controlli ministeriali i parametri in parola sono un indubbio autorevole strumento a disposizione dei controllori interni, nonché dell ente di vigilanza, per una valutazione comparata di cruciali fenomeni gestori e in questo quadro assume rilievo anche la determinazione da parte della Provincia di ulteriori parametri di deficitarietà strutturale validi per i comuni del proprio territorio ed espressione delle peculiarità dell ordinamento giuridico locale, come previsto dall art. art.32, c. 4, lett. a) della l.p. n. 25/2016. Dispone, infatti, il primo comma del citato art. 32, che agli enti locali deficitari o dissestati della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni contenute nel titolo VIII del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ad eccezione dell art. 242, c. 2 ( Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente ), nonchè degli artt. 252 (composizione, nomina e attribuzioni dell organo straordinario di liquidazione) e 269 (modalità applicative della procedura di risanamento) del decreto. All uopo la Giunta provinciale ha adottato, con la deliberazione n del 31 ottobre 2017, parametri di accertamento della situazione di deficitarietà per gli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano (trattasi di 12 parametri riguardanti l indebitamento del comune e delle società partecipate al 100 per cento, i debiti di finanziamento, le perdite delle società partecipate, il ricorso all anticipazione di tesoreria, l entità di tale ricorso, la consistenza dei debiti fuori bilancio, la sottocapitalizzazione delle società partecipate, la riscossione delle entrate, il volume dei residui attivi, le anticipazioni di tesoreria non rimborsate, il volume complessivo della spesa del personale, il ripiano di squilibri in sede di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri). La citata deliberazione è intervenuta nelle more dell attività di revisione degli attuali parametri obiettivi in vigore a livello statale ad opera dell Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, attivo presso il Ministero dell Interno (l Organismo, nelle proprie linee programmatiche, pubblicate il 28 luglio 2017, ha rimarcato l esigenza di addivenire a una decisiva revisione dell attuale sistema caratterizzato, a livello nazionale, da un andamento crescente del numero dei comuni strutturalmente deficitari, di quelli in dissesto e in predissesto, con una elevata percentuale di enti caratterizzati da situazioni patologiche non rinvenibili dai parametri di deficitarietà strutturale, ciò che testimonia una scarsa capacità dei vigenti meccanismi di intercettare gestioni con squilibri di bilancio gravi). Ad avviso del Collegio, il coordinamento della finanza pubblica locale e l attività di vigilanza e di monitoraggio statutariamente intestate alla Provincia nei confronti degli enti del proprio territorio (nel cui quadro sono stati definiti parametri di deficitarietà che riflettano le particolarità dell ordinamento giuridico locale) devono essere necessariamente ed armonicamente collocati nell ordinamento generale ove i conti finanziari di tutte le pubbliche amministrazioni sono aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci (cfr. sent. della Corte costituzionale n. 184/2016 e n. 80/2017). In coerenza alla dimensione nazionale riconosciuta dalla Corte costituzionale alla salvaguardia degli interessi (diffusi) finanziari (ex plurimis sent. n. 228/2017), le singole gestioni andranno, pertanto, valutate non solo in base ai parametri definiti a livello provinciale ma anche a quelli statali (questi ultimi in corso di aggiornamento), stante la comune finalità di garantire una sana gestione delle pubbliche risorse, in omaggio anche a precisi impegni assunti a livello comunitario. Circa gli organismi partecipati dagli enti della provincia il cui eventuale andamento negativo costituisce, altresì, un rischio potenziale per gli equilibri generali degli enti si premette che, ai sensi dell art. 1, c. 5/ter, della l.p. 16 novembre 2007, n. 12 e s.m.i. i Sindaci e i Presidenti delle comunità comprensoriali erano tenuti ad adottare entro il 31 marzo 2016 appositi piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute. L attività istruttoria condotta sul punto ha evidenziato che tutti i
18 comuni della provincia avevano approvato il citato piano, ad eccezione di Terlano, Andriano e Stelvio che con apposita delibera avevano evidenziato i motivi per i quali non avevano ritenuto necessario approvare il medesimo. La Ripartizione enti locali della Provincia ha in argomento richiamato a sostegno della esclusiva applicazione della normativa provinciale le disposizioni statutarie (art. 105 del d.p.r. n. 670/1972) e la giurisprudenza costituzionale (in primis sent. n. 75/2016), posto che lo Stato non concorrendo al finanziamento dei Comuni che insistono sul territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario, che infatti compete alla Provincia, ai sensi dell art. 79, comma 3, dello statuto. Ciò premesso, le verifiche condotte hanno evidenziato che, allo stato, gli ambiti operativi delle società partecipate dagli enti locali risultano essere i seguenti: energia (oltre 2/3 del totale delle partecipazioni), impianti di risalita, trasporto pubblico, impianti per il tempo libero e servizio idrico. Aggiornamenti ai suddetti piani risultano tutt ora in corso posto che l art. 12, c. 4, della l.p. 22 dicembre 2016, n. 27 ha previsto, in particolare, che tutte le amministrazioni devono effettuare al più tardi entro il 31 dicembre 2017, una revisione straordinaria, che consiste in una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette e indirettamente controllate, possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente devono essere alienate, e che costituisce aggiornamento dell ultimo piano di razionalizzazione adottato. Successivamente all entrata in vigore della citata legge provinciale è stato emanato il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 11 che ha apportato disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Le disposizioni, emanate anche con riguardo alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, si applicano nelle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (art. 23). In quest ottica si rappresenta anche che le Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti (relazione allegata alla decisione n. 2/2017) hanno rilevato che la stessa elencazione delle partecipazioni consentite prevista dalle disposizioni provinciali (cfr. art. 4/bis della l.p. n. 12/2007 e s.m.i) non corrisponde appieno a quella di cui all art. 4 del citato testo unico (vedasi, ad esempio, l inclusione nella lett. a) della produzione di beni ). Si segnala, infine, l adozione da parte della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2017, di apposite linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali a cui si invita tutti i comuni a volersi attenere nella predisposizione dei nuovi piani. La Sezione fa presente che tali atti ricognitivi dovranno essere motivati, in particolare, in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all art. 20 del citato decreto legislativo, che la ricognizione è sempre necessaria anche per attestare l assenza di partecipazioni, che la motivazione dovrà essere puntuale sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento delle partecipazioni (specificando la sussistenza dei requisiti di legge e l assenza di situazioni di criticità), che in caso di attività inerenti servizi pubblici locali occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell erogazione del servizio in forma societaria anziché con forme alternative (es. gestione diretta), che in presenza di reiterate perdite da parte degli organismi partecipati, ove non si intenda procedere alle dismissioni, si dovranno adottare le previste misure di risanamento volte al ristabilimento degli equilibri e che, in ogni caso, ogni intervento finanziario deve risultare compatibile con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, aspetto quest ultimo da valutarsi con particolare attenzione. Ai previsti limiti normativi al ricorso allo strumento societario nella giurisprudenza della Corte dei conti è stato aggiunto un ulteriore limite, da considerarsi implicito nel sistema, ovvero il divieto di partecipazione in organismi in perdita strutturale considerate incompatibili con i canoni normativi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, del. n. 48/2017). Osserva la Sezione, richiamandosi ai contenuti dell art. 15, c. 5, del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. che occorre sempre valutare al momento di assumere oneri per la ricapitalizzazione di società in perdita, la capacità della stessa di tornare in utile (previa valutazione di un piano industriale), nonché l economicità e l efficacia del servizio tramite il predetto organismo, stante il divieto di soccorso finanziario nell ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi. 18
19 Considerato che nel caso della mancata adozione, entro i termini di legge, da parte degli enti dei piani di revisione straordinaria e di quelli periodici previsti in via successiva, gli artt. 20 e 24 del decreto legislativo prevedono precise conseguenze (sanzioni amministrative salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, inibizione per il socio pubblico all esercizio dei diritti sociali), si resta in attesa di conoscere dall ente vigilante gli esiti delle verifiche in ordine al corretto adempimento degli obblighi. I revisori sono invitati in ogni caso a controllare la coerenza delle informazioni da inviarsi all apposita banca dati del Dipartimento del Tesoro (applicativo Partecipazioni sul portale del Tesoro) nell ambito delle rilevazioni previste dall art. 17, c. 3 e 4 d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 144/2014 e dall art. 24, c. 1, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., con quelle rilevabili dai documenti approvati dagli enti. B) Patto di stabilità provinciale Con l art. 24, c. 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 era stato disposto che spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedere, per il proprio territorio, al rispetto delle prescrizioni in tema di patto di stabilità a carico dei comuni. In particolare, l'art. 29, c. 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che le Province medesime concordino con gli enti locali dei rispettivi territori, entro il 28 febbraio di ciascun anno, regole proprie per il conseguimento delle finalità del patto di stabilità (solo qualora le province non provvedano a stipulare l accordo si applicano le disposizioni dello Stato). In provincia di Bolzano, la l.p. 14 febbraio 1992, n. 6, dispone all'art. 12 che nel quadro delle disposizioni costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e al fine di favorire uno sviluppo equilibrato della finanza comunale e di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Provincia ed il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni sottoscrivono annualmente, entro il termine del 28 febbraio, un patto di stabilità provinciale; tale patto di stabilità si riferisce a più esercizi finanziari ed è diretto a impegnare le amministrazioni locali a conseguire miglioramenti dei saldi di bilancio, anche mediante misure correttive. Nell accordo si stabiliscono per il raggiungimento degli obiettivi criteri, modalità e indicatori, che ai sensi del comma 2 del citato articolo, devono essere compatibili con quelli a cui è tenuta la Provincia in virtù dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. Per quanto concerne l esercizio finanziario 2015 rileva, in particolare, l'accordo aggiuntivo del 29 gennaio 2015 che si basa sulle modalità del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista e copre il periodo In quella sede l'obiettivo di risparmio per i centosedici comuni era stato convenuto in 12 milioni di euro. Relativamente all esercizio finanziario 2016, invece, si richiamano i contenuti del quarto e quinto accordo aggiuntivo del 23 settembre 2016 che si basa parimenti sulle modalità del saldo finanziario (competenza mista) per il periodo , con un obiettivo di risparmio complessivo per i comuni di 24 milioni di euro. Tale accordo fa seguito alla riferita previsione di cui all art. 12 l.p. n. 15/2016, come successivamente integrato dall art. 10 l.p. n. 8/2017, che ha esteso l applicabilità delle disposizioni statali in tema di patto di stabilità di cui all art. 1, c. 734 l. 28 dicembre 2015, n. 208 anche ai rispettivi enti locali (la disposizione prevede, infatti, che per gli anni 2016 e 2017, resta ferma per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina del patto di stabilità interno recata dall art. 1, commi 454 e seguenti, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata in base agli accordi sottoscritti con lo Stato). Sia l accordo per la finanza locale del 2015 che quello del 2016 prevedono che nell ambito del periodo sono ammessi scostamenti dai singoli obiettivi di risparmio dei comuni purché l obiettivo di risparmio complessivo sia raggiunto e si prescinde dalla applicazione di sanzioni (e dalla adozione di piani di risanamento) qualora l obiettivo di risparmio per l intero periodo risulti raggiunto. Analoga previsione caratterizza, altresì, l accordo in sede locale del 20 settembre 2017 (patto di stabilità e crescita 2017), che pone un obiettivo di risparmio ai centosedici comuni per 24,4 ml e alle sette comunità comprensoriali per 2 ml. Le Sezioni riunite per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti hanno evidenziato perplessità in merito alla compatibilità della disposizione di cui all art. 12 della l.p. n. 15/2016 e s.m.i. con la disciplina statale in tema di patto di stabilità, posto che quest ultima 19
20 riguarda solo le regioni (ordinarie e ad autonomia differenziata) e le province autonome e non si estende anche agli enti locali delle medesime; la citata normativa provinciale non è stata, peraltro, in esito all esame governativo (Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017) impugnata innanzi alla Corte costituzionale. Sul punto si osserva che la Corte costituzionale ha recentemente sottolineato che le regioni, anche ad ordinamento speciale, non possono esonerare, essendone prive di potere, i propri enti locali dalle disposizioni nazionali in tema di sanzioni in caso di violazione del patto di stabilità (ora pareggio). In particolare, il caso sottoposto ad esame, riguardava una norma della Regione Sardegna non riconducibile ad alcuna competenza legislativa statutaria, posto che il richiamato art. 3 lett. b) dello Statuto di autonomia sardo concerne la materia dell ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (sent. n. 103/2017). Diversa si presenta, sotto quest ultimo aspetto, la normativa provinciale di Bolzano posto che ai sensi dell art. 80 dello Statuto di autonomia la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di «finanza locale», nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'unione europea (c.d. competenza esclusiva). Alla luce della richiamata disposizione di legge la Provincia ha osservato che nel 2015, così come nel 2016 per i comuni e le comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno e in sede di trasmissione del previsto monitoraggio dei saldi di finanza pubblica al Ministero dell economia e delle finanze ha comunicato che gli enti locali hanno pienamente superato l obiettivo complessivo, in termini di patto di stabilità interno. La Provincia, ad esito delle verifiche condotte, ha certificato, in particolare, che ventisette comuni nel 2015 e ventotto comuni nel 2016 non hanno conseguito l obiettivo annuale (vedasi parte in fatto della presente delibera) fermo restando che l obiettivo complessivo annuale è stato raggiunto, che conseguentemente nessun ente è stato sanzionato e che non si sono resi necessari piani di risanamento. La Sezione invita in ogni caso, in una ottica di sana gestione, le elencate amministrazioni a porre in essere, misure idonee al miglioramento dei saldi. C) Vincoli di finanza pubblica ai sensi dell art. 9 l. n. 243/2012 e s.m.i. In un ottica di verifica degli equilibri complessivi del sistema l attività istruttoria ha riguardato anche il profilo del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio introdotto nell ordinamento con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e attuato, in particolare, con gli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i. ( I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ( ) Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio ) ; per quanto concerne l esercizio finanziario 2016 la disciplina dettagliata è contenuta nell art. 1, c. 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Il comma 734 del citato articolo 1 prevede che per gli anni 2016 e 2017 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 (sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo), posto che resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall art.1, commi 454 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata con gli accordi sottoscritti dallo Stato (l art. 79, c. 4/quater, dello Statuto di autonomia, a seguito del c.d. Accordo di Milano, recita all uopo Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano un importo definito d intesa con il Ministero dell economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio ). Si segnala, in primo luogo, che la Provincia ha impugnato innanzi alla Corte costituzionale per presunta lesione dell assetto dei rapporti finanziari intercorrenti tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato (ricomprendente anche la finanza comunale come disciplinata 20
21 nello Statuto di autonomia in attuazione dei patti intercorsi istituzionali) i commi 541, 542, 543, 544, 574, 680 (quarto periodo), 709, 711 (secondo periodo), 723, (terzo periodo, lett. a), 730, nonché, se e in quanto riferiti alle Province autonome (e ai relativi enti locali e strumentali) i commi 219, 236, 469 (secondo periodo), 470, 505, 510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675, 676, tutti dell art. 1 della legge n. 208/2015 (ricorso n. 10 del 26 febbraio 2016; udienza il 20 giugno 2017); il Giudice delle Leggi, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso, ha deciso in ordine alle sole disposizioni concernenti le previste misure di contenimento delle spese, i rinnovi contrattuali, l approvvigionamenti di beni e servizi e i compensi societari (cfr. sent. n. 191 del 14 luglio 2017 che dichiara l illegittimità costituzionale del comma 219 e non fondate le questioni di legittimità concernenti i commi 236, 505, 510, 512, 548, 549, 469, secondo periodo, 470, 662, 675, 676 dell art.1). La disciplina transitoria per le regioni e le province autonome di cui al citato comma 734 della legge di bilancio è stata successivamente estesa con legge provinciale anche agli enti locali ricompresi nel sistema integrato di competenza della Provincia, dapprima con l art. 12, c.1, l.p. n.15/2016 (per quanto concerne l esercizio 2016) e successivamente con l art. 10, c.2, l.p. n.8/2017 (con riguardo all esercizio 2017). In questo quadro rileva, altresì, la peculiarità costituita dalla previsione di cui all art. 33 (disposizioni correlate all ordinamento finanziario della Regione e delle Province) della l.p. 18 ottobre 2016, n. 21, secondo il quale In attuazione del riassetto dei rapporti finanziari concordato tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepito dall art. 1, commi da 406 a 413, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, e con particolare riferimento al concorso finanziario dinamico ivi posto a carico dei predetti enti e degli effetti positivi che esso assicura al bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, considerata altresì la dichiarata esaustività dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema territoriale regionale integrato ai sensi dell art. 79, c. 4, dello Statuto di autonomia, come modificato dalla succitata legge, gli enti territoriali compresi nel predetto sistema impiegano integralmente, al netto del predetto concorso, le risorse ad essi spettanti a norma delle leggi vigenti, ivi inclusi l avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Al riguardo il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, associazione di categoria con lo scopo della rappresentanza, della tutela, dell assistenza, della consulenza, del sostegno dei comuni e delle Comunità comprensoriali consorziate (cfr. art. 2 dello statuto societario), ha trasmesso agli enti locali diverse comunicazioni (es. nn. 56/2016, 80/2016, 122/2016, 11/2017) nelle quali ha ribadito che ai sensi dell art. 12 l.p. n. 15/2016 e del citato art. 33 l.p. n. 21/2016 per i Comuni e le Comunità comprensoriali per quanto riguarda la regolamentazione nazionale del pareggio di bilancio si applica il patto finanziario stipulato tra la Provincia e lo Stato. Pertanto le sanzioni previste nell art. 1, comma 723 della Legge n. 208/2005 per il mancato rispetto del pareggio di bilancio non vengono applicate. Dopo l entrata in vigore della legge provinciale ( ) l intero avanzo di amministrazione 2015 può essere impegnato. Per quanto concerne l obbligo di trasmissione delle informazioni finanziarie ai fini del saldo di finanza pubblica complessivo per l anno 2016 al Mef, il Consorzio (partecipato da tutti i comuni dell Alto Adige) ha osservato che è stato concordato con la Ripartizione 7 - Enti locali della provincia che i dati vengono forniti all Amministrazione provinciale, la quale li inoltra all autorità statale. In linea con quanto sopra rappresentato la Ripartizione enti locali della Provincia ha riferito di aver notiziato direttamente il Ministero dell economia e delle finanze in merito all utilizzo degli avanzi di amministrazione e alla salvaguardia dei pareggi di bilancio di cui all art. 1, c. 710, l. n. 208/2015 da parte dei comuni; ai sensi delle disposizioni di legge provinciali in vigore non sono stati fissati obiettivi ai singoli comuni concernenti le disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 dell art. 1 della citata legge, poiché in ambito locale resta ferma la disciplina del patto di stabilità. In sede di comunicazione dei dati finanziari al Mef (monitoraggio dei saldi di finanza pubblica dei comuni altoatesini per l anno 2016) il Presidente della Provincia ed il competente Assessore (con nota del 6 aprile 2017 trasmessa per conoscenza anche a questa Sezione) hanno reso noto che per i singoli comuni non sono stati fissati obiettivi riguardanti le disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, poiché per gli anni 2016 e 2017 resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno (vedasi articolo 12 della 21
22 legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15).... Nella nota risulta, altresì, illustrato, con riguardo alle condotte verifiche (cfr. prospetto MONIT/16 del decreto n dell Ispettorato), che Dal monitoraggio relativo alla sezione 1 si evince che alla data del 30 giugno 2016 il comparto dei comuni dell'intera provincia ha ampiamente superato il saldo tra entrate e spese finali ai fini dei saldi di finanza pubblica relativo alle previsioni di competenza, mentre non ha raggiunto l'obiettivo in merito ai dati gestionali. Alle date del 30 settembre 2016 e del 31 dicembre 2016, invece, l'insieme dei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ha superato il saldo di cui sopra relativo ai dati gestionali, mentre non ha raggiunto l'obiettivo in merito alle previsioni di competenza. Quest'ultimo esito è motivato dalla possibilità sopraccitata, da parte dei comuni della nostra provincia, di impiegare l'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda il monitoraggio riguardante la sezione 2, si comunica che gli avanzi di amministrazione complessivi conseguiti dai comuni al 31 dicembre 2015 ammontano a circa 425 milioni di euro. Successivamente la Provincia ha trasmesso al Ministero notizie aggiornate dell intero comparto al 30 settembre 2016 (i comuni non avevano, seppur lievemente, raggiunto l obiettivo in termini gestionali) e, infine, con nota del 10 maggio 2017 (indirizzata anche alla Sezione) ha inviato i prospetti di monitoraggio del saldo aggiornati al 31 dicembre 2016, da cui si evince che i centosedici comuni non avrebbero raggiunto nel complesso l obiettivo in relazione alle previsioni di competenza (saldo del comparto pari a ), mentre lo avrebbero raggiunto con riguardo ai dati gestionali (saldo complessivo pari ). In particolare, con riguardo alle previsioni di competenza di fine esercizio, sarebbero novantasei i comuni con un saldo negativo (Valle Aurina, Aldino, Lagundo, Anterivo, Andriano, Ora, Barbiano, Bolzano, Brennero, Bressanone, Brunico, Postal, Corvara, Marebbe, Appiano s.s.d.v., Velturno, Fortezza, Campo di Trens, Gais, Gargazzone, Glorenza, Curon Venosta, Avelengo, San Candido, San Genesio Atesino, Cornedo all Isarco, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Chiusa, Caines, Cortaccia s.s.d.v., Lasa, Laion, Laces, Lauregno, Laives, Luson, Malles Venosta, Magrè s.s.d.v., Marlengo, Merano, Meltina, Montagna, Moso in Passiria, Selva dei Molini, Nalles, Naz-Sciaves, Egna, Villabassa, Valdaora, Parcines, Perca, Falzes, Vadena, Val di Vizze, Prato allo Stelvio, Braies, Proves, Rasun-Anterselva, Racines, Rifiano, Renon, Rodengo, Salorno, Campo Tures, Scena, Silandro, Sluderno, Senales, Sesto, San Leonardo in Passiria, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Passiria, San Martino in Badia, San Pancrazio, Ortisei, Vipiteno, Stelvio, Tubre, Terento, Terlano, Tesimo, Dobbiaco, Termeno, Trodena nel Parco Naturale, Cermes, Ultimo, Varna, Villandro, Funes, Fiè allo Sciliar, Verano, Ponte Gardena, Nova Levante, La Valle, Selva di Val Gardena), mentre, per quanto concerne i dati gestionali sarebbero trentasei i comuni che registrano un saldo negativo (Andriano, Barbiano, Brennero, Corvara, Marebbe, Appiano s.s.d.v., Velturno, San Candido, Cornedo all Isarco, Castelbello-Ciardes, Laces, Luson, Magrè s.s.d.v., Moso in Passiria, Nalles, Naz-Sciaves, Parcines, Vadena, Val di Vizze, Prato allo Stelvio, Rifiano, Renon, Rodengo, Senales, Sesto, Santa Cristina Val Gardena, San Leonardo in Passiria, San Martino in Badia, Vipiteno, Tubre, Terento, Tirolo, Dobbiaco, Termeno s.s.d.v., Varna, Ponte Gardena). Premesso che tali dati non sono ancora definitivi (essendo ancora in corso il controllo dei rendiconti 2016 da parte del preposto Ufficio provinciale), il Mef con lettera del 7 giugno 2017 ha preso atto del rispetto, per l anno 2016, del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali ai sensi del comma 710 dell articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da parte del complesso degli enti locali del territorio. Circa la concreta modalità del conseguimento del pareggio di bilancio da parte dei comuni dell Alto Adige cumulativamente considerati, la Sezione rappresenta la peculiarità e i riflessi finanziari della previsione normativa di cui al citato art. 33 della l.p. n. 21/2016, che interviene nella materia dell impiego degli avanzi di amministrazione e dei fondi pluriennali vincolati degli enti, poste contabili disciplinate dallo Stato con puntuali disposizioni in materia di armonizzazione contabile e di coordinamento finanziario a tutela degli equilibri finanziari complessivi del sistema. Anche detta disposizione di legge provinciale, esaminata dal Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2016, non è stato oggetto di impugnazione avanti alla Corte costituzionale. In argomento si segnala la recente sentenza n. 247 depositata il 29 novembre 2017 con la quale la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul ricorso n. 68/2016 della Provincia autonoma di Bolzano, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 1, c. 1, lett. b) della l. 12 agosto 2016, n. 164, riservando a separate pronunce la 22
23 decisione in merito agli artt. 2, c. 1. lett. c), 3 c. 1. lett. a) e 4, c. 1. lett. a) e b), della legge medesima recante modifiche alla l. n. 243/2012 in materia di bilanci delle regioni e degli enti locali. In parte motiva la Corte ha osservato che non ignora il pericolo che l accentuarsi della complessità tecnica della legislazione in materia finanziaria possa determinare effetti non in linea con il dettato costituzionale e creare delle zone d ombra in grado di rendere ardua la giustiziabilità di disposizioni non conformi a Costituzione e che è opportuno che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più complessa divulgazione e attuazione, poiché non potrebbe ritenersi consentito un abuso della tecnicità contabile finalizzato a creare indiretti effetti novativi sulla disciplina specificativa dei principi costituzionali di natura finanziaria e di quelli ad essi legati da un rapporto di interdipendenza. Questo Collegio richiama l orientamento delle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol della Corte dei conti (decisione n. 2/2017) secondo il quale alle disposizioni di legge provinciale debba essere data un interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che resta fermo l obbligo di assicurare l equilibrio tra entrate e spese finali in termini di competenza finanziaria, in linea con quanto previsto dalla legge rinforzata n. 243/2012 e s.m.i. e dall art. 79, c. 1, dello Statuto di autonomia e alla luce anche di quanto osservato dalla Corte costituzionale con riguardo ai vincoli generali a tutela dell equilibrio finanziario e dei bilanci che riguardano in modo indifferenziato tutti gli enti operanti nell ambito del sistema di finanza pubblica allargata nell ambito del perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea (sent. n. 80/2017). Infatti, il garantire saldi di bilancio in pareggio o in avanzo si riconnette al Trattato su stabilità, coordinamento e governance nell Unione europea (c.d. Fiscal compact), firmato da 25 Paesi dell Unione europea e a cui l Italia ha dato attuazione dapprima a livello costituzionale (l. cost. n. 1/2012) e poi tramite la citata l. n. 243/2012 e s.m.i., in linea con quanto in precedenza fissato nel Patto di stabilità e crescita, in applicazione anche della disciplina del Trattato CE e del protocollo sui disavanzi eccessivi. Sul punto giova richiamare, altresì, la costante giurisprudenza secondo la quale il principio del primato del diritto comunitario esige l eventuale disapplicazione di qualsiasi disposizione in contrasto con norme comunitarie, indipendentemente dal fatto che siano anteriori o posteriori, obbligo di disapplicazione che incombe non solo al giudice ma anche alle autorità amministrative (cfr. ex plurimis sent. Corte di Giustizia europea C-198/01). La Sezione pur considerando che la disposizione provinciale di cui all art.12 l.p. n. 15/2016 e s.m.i. prevede la non applicazione (negli esercizi 2016 e 2017) delle ordinarie sanzioni per il mancato conseguimento del saldo (cfr. comma 723 dell art. 1 l. n. 208/2015 e comma 475 art. 1 della l. n. 232/2016), invita comunque le amministrazioni comunali a porre in essere misure correttive idonee ad assicurare in prospettiva un saldo non negativo di competenza tra le entrate e le spese finali, nei termini di cui alle leggi di bilancio dello Stato. Si rinvia in argomento anche alla circolare del Ministero dell economia e delle finanze n. 17/2017 (Regole di finanza pubblica per il triennio ), con particolare riguardo all esigenza di assicurare il rispetto sostanziale delle regole, impedendo comportamenti elusivi (tra i quali vanno annoverati, per esempio, la non corretta imputazione delle poste di bilancio, accertamenti di entrata in assenza dei presupposti, sottostima dei contratti di servizio, una allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta allocazione altrove). In questo contesto si evidenzia che la Provincia, con comunicazione n. 12/2017, ha informato tutti i comuni che i finanziamenti dai fondi di rotazione provinciali sono oggetto di contabilizzazione al Titolo IV (entrate in conto capitale) per la parte che il comune riceve a fondo perduto e al titolo V (entrate da riduzione di attività finanziarie) per la parte che l ente è tenuto a restituire a rate; la Commissione Arconet (armonizzazione contabile degli enti) della Ragioneria Generale dello Stato, nella riunione del 13 aprile 2016, ha espresso, invece, l avviso che le entrate tramite fondo di rotazione debbano essere classificate dall amministrazione beneficiaria tra le operazioni di accensione di prestiti. Giova sottolineare che il Giudice contabile ha affermato come le disposizioni che contemplano la disciplina del pareggio di bilancio, cosi come quelle concernenti gli equilibri ad esso funzionali, trovano espresso fondamento nella Costituzione (artt. 81, 97, 119), nella legge costituzionale (n. 1/2012) e nelle disposizioni attuative di cui alla legge (rinforzata) n. 243/2012 attuando principi di ordine pubblico normativo inteso come insieme di principi fondanti l ordinamento e corrispondenti a valori unificanti dell intero assetto giuridico nella specifica proiezione della materia della finanza pubblica. Da ciò discende che tutte le misure 23
24 legislative che attuano i suddetti principi sono essenziali ed indisponibili da parte di chi è tenuto ad applicarle (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, del. n. 30/2016/QMIG). Fra l altro, all obbligo di garantire l equilibrio gestionale il legislatore ha affiancato, in caso di valore negativo del saldo di competenza tra entrate e spese finali (a rendiconto) la previsione dell adozione da parte di ogni ente di misure di correzione al bilancio tali da assicurare il recupero dello scostamento entro il triennio successivo (cfr. art. 9, c. 2., l. 243/2012 e s.m.i.). D altro canto è stato ribadito anche recentemente dalla Corte costituzionale che l obbligo di prevenire squilibri di bilancio, con specifico riferimento all andamento dei conti si affianca a quello di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, sussistendo un generale obbligo di adeguamento anche da parte delle autonomie speciali nell esercizio di proprie competenze legislative ( ) o secondo modalità procedurali dominate dal principio consensualistico (cfr. sent. n. 191/2017). In attesa della compiuta definizione del contenzioso costituzionale in merito alla disciplina sanzionatoria a carico degli enti locali prevista dalla leggi dello Stato in caso di mancato conseguimento dei saldi in parola (ricorsi ad istanza della Provincia autonoma di Bolzano n. 10/2016 e n. 20/2017), resta aperta, in termini generali, la problematica connessa alla salvaguardia degli equilibri complessivi del sistema a cui la legge statale ha preordinato una riduzione dei trasferimenti correnti e recuperi in misura pari allo scostamento registrato. Corre anche l obbligo di far presente, con riguardo all esercizio finanziario 2017, che il Mef, con nota di data 7 giugno 2017, ha rappresentato alla Provincia di Bolzano che tutti gli enti territoriali (ivi incluse le Province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni ricadenti nel loro territorio) devono complessivamente conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali ai sensi degli art. 9 e 10 della l. n. 243/2012 ( L utilizzo dell avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, pertanto, è consentito solo per il tramite delle predette intese regionali e patti di solidarietà nazionale le cui modalità sono disciplinate dal d.p.c.m. 21 febbraio 2017, n. 21 ). In particolare, è stato evidenziato dal Ministero che la disposizione di cui all art.33 della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, che consente l utilizzo dell avanzo di amministrazione al di fuori della disciplina delineata ( ) contrasta con la citata legge n. 243 del 2012, che può essere derogata esclusivamente con la procedura rafforzata prevista dalla medesima legge e non anche con la legge provinciale. Tale antinomia non può che essere risolta nel senso della prevalenza della norma di grado superiore su quella inferiore, anche quando quest ultima sia cronologicamente posteriore, in applicazione del criterio gerarchico. Coerentemente, ai fini di addivenire all abrogazione del citato art. 33, il disegno di legge provinciale di iniziativa giuntale n. 130/17 (disposizioni collegate all assestamento di bilancio) conteneva apposito inciso (lett. h dell art. 28), riguardo al quale la relazione accompagnatoria al provvedimento illustra la Provincia si è impegnata in tal senso nei confronti del Dipartimento per gli Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare un contenzioso costituzionale. Peraltro, nel corso dei lavori consiliari innanzi alla competente Commissione legislativa provinciale, a fronte della necessità, sostenuta dal Consiglio dei Comuni, di consentirne la vigenza per continuare a garantire l impiego degli avanzi di amministrazione, evitando così una grave situazione per le casse comunali l Amministrazione si è limitata a replicare che si sono svolte diverse trattative con lo Stato. Comunque l articolo 33 deve essere mantenuto: probabilmente non ci saranno problemi con lo Stato, ma la certezza si avrà solo una volta trascorso il termine di 60 giorni per l impugnazione (cfr. la relazione della Commissione consiliare sui disegni di legge n. 130/17 e 131/17). L articolo di legge provinciale è a tutt oggi vigente ed è destinato, pertanto, a produrre effetti anche con riguardo alle gestioni finanziarie in corso (2017). Si segnala, infine, che il Mef ha sottolineato in ogni caso in merito ai dovuti monitoraggi dei saldi la necessità di compilare e trasmettere telematicamente il prescritto modello di cui al decreto n del 20 giugno 2016 tramite l apposita applicazione ( agli adempimenti è tenuta la Provincia, per conto degli enti locali in parola, nei tempi e con il livello di dettaglio previsto dal citato decreto. 24
25 D) Indebitamento Il profilo in parola è disciplinato in ambito locale, come puntualizzato dalla Provincia nel corso dell attività istruttoria, dalle leggi provinciali 14 febbraio 1992, n. 6 (disposizioni in materia di finanza locale) e 7 agosto 1986, n. 24 (finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale). Rileva, inoltre, l art. 35 l.p. n. 25/2016, che - nell abrogare l art. 6 l.p. 21 luglio 2016, n. 17 ( Qualora i comuni provvedano all estinzione anticipata di mutui utilizzando risorse proprie provenienti dall avanzo di amministrazione, non vengono meno i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, e della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento ) - ha, altresì, previsto l eccezione per quei comuni che al 1 gennaio 2017 avevano già deliberato l estinzione anticipata dei mutui medesimi. Posto che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la materia è disciplinata dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (ai sensi dell art. 1, c. 1, del decreto cessano di avere efficacia le disposizioni regionali incompatibili), la Sezione non condivide l avviso del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano espresso il 6 novembre 2017 (a seguito di richiesta di un comune in sede di compilazione del questionario SIQuEL) circa la perdurante vigenza delle contrastanti disposizioni provinciali. Si ricorda anche che già in occasione del precedente referto concernente i rendiconti dell esercizio 2014 la Sezione aveva manifestato dubbi sulla coerenza dell art. 1, c. 3/quinquies, l.p. n. 24/1986, come aggiunto dall art. 6 l.p. n. 6/1994 che disciplina l accesso a nuovi mutui ( Il comune non può contrarre un nuovo mutuo ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore ad un terzo delle entrate correnti, valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo triennio. Restano salve le possibilità di accensione di mutui disciplinati da leggi speciali ), prevedendo la disposizione locale limiti diversi da quelli previsti dalla legislazione statale (cfr. art. 204, c. 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i che prevede, invece, che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ). Come evidenziato anche dalla Corte costituzionale la garanzia della omogeneità della disciplina è connaturata alla logica della riforma della finanza pubblica in atto e non si può pertanto ammettere che ogni ente, e cosi ogni regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione dei vincoli posti in materia di indebitamento trattandosi di vincoli generali che devono valere in modo uniforme per tutti gli enti (e pertanto) solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte. (sent. della Corte costituzionale n. 245/2004 e n. 88/2014). Se da un lato la Corte costituzionale ha fatto presente che il concorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla riduzione del debito pubblico resta quello stabilito dalle norme statutarie in vigore (sent. n. 237/2017), dall altro, nelle citate sentenze, è stato osservato che vincoli all indebitamento non sono derogabili neanche eccependo politiche di spesa riconducibili a materie di esclusiva competenza delle regioni o delle province autonome. L ente vigilante ha comunicato in data 11 aprile 2017 che l ammontare del debito residuo complessivo dei 116 comuni del territorio (con la sola esclusione del Comune di Martello nei confronti del quale la Provincia ha segnalato di avere effettuato numerosi solleciti e di avere disposto il blocco dei trasferimenti a copertura delle spese correnti), ammonta, relativamente ai mutui passivi, al 31 dicembre 2016, ad euro ,58 (al 31 dicembre 2014: euro ,77) ed a euro ,60 per fondi di rotazione (al 31 dicembre 2014: euro ,74). La ripartizione ha sottolineato, inoltre, come nel complesso l indebitamento è considerevolmente diminuito negli ultimi anni, facendo, altresì, presente il riscontrato lieve calo 25
26 dell incidenza della spesa del personale delle amministrazioni comunali sul totale delle spese correnti totali (27,53 per cento in base ai dati tratti dai bilanci 2016). I dati trasmessi evidenziano un debito residuo pro-capite (debito residuo/abitanti) che, in media, per tutti i comuni della provincia è pari ad euro 1.095,98 (per mutui) e ad euro 512,69 (da fondi di rotazione provinciali); un debito residuo pro-capite per mutui superiore a 2.000,00 euro si riscontra nei seguenti comuni: Brunico (2.229,86), Caldaro s.s.d.v. (2.535,88), Cortina s.s.d.v. (2.429,76), Corvara (2.124,43), Nova Levante (2.171,32), San Martino in Badia (2.501,20), Termeno s.s.d.v. ( 2.720,45), Tires (3.643,40), Tubre (2.346,15), Varna (2.140,52), Verano (3.959,23) e Vipiteno (3.029,25), mentre per i fondi di rotazione il debito superiore a 2.000,00 euro riguarda i comuni di Glorenza (2.792,13), Monguelfo-Tesido (2.066,78) e Ponte Gardena (2.046,93). Si ricorda che, in funzione di precisi vincoli comunitari e in applicazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, sono state emanate disposizioni finalizzate al raggiungimento dell obiettivo di una riduzione del debito degli enti territoriali quali l art. 8, c. 3, l. n. 183/2011 e l art. 1, c. 508, l. n. 147/2013 (cfr. Corte Cost. sent. n. 175/2014). In tale contesto l art. 10, c. 3, della l. n. 243/2012 e s.m.i., prevede che le operazioni di indebitamento (e quelle di investimento realizzate attraverso l utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti) sono effettuate sulla base di apposite intese regionali che devono garantire, per l anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all art. 9 della citata legge ( saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali) da parte del complesso degli enti territoriali della regione (provincia autonoma) interessata, compresa la regione (provincia autonoma) medesima. I relativi criteri e le modalità di attuazione sono state fissati nel corrente esercizio dal d.p.c.m. del 21 febbraio 2017 con la previsione che, fermo restando il rispetto del saldo di cui all art. 9, c. 1 l. n. 243/2012 e s.m.i. da parte del complesso degli enti territoriali delle province autonome, le disposizioni trovano applicazione compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Il decreto conferma, altresì, che continuano a sussistere gli obblighi di comunicazione al Mef riferiti al complesso degli enti territoriali delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali. A tal riguardo un primo provvedimento di avviso per la presentazione da parte dei comuni delle richieste di spazi finanziari a valere sul saldo di finanza pubblica per l anno 2017 è stato adottato dalla Giunta provinciale con delibera n. 534 in data 16 maggio 2017 (in funzione dell intesa ai sensi dell art. 10 della l. n. 253/2012). Il provvedimento è stato oggetto di esame nell ambito del giudizio di parifica del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l esercizio finanziario 2016, destando perplessità nella parte in cui richiama nelle proprie premesse l utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ai sensi dell art. 33 l.p. n. 21/2016 per assicurare il pareggio di bilancio di cui alla l. n. 243/2012 ( le Sezioni riunite hanno evidenziato la non conformità dell intesa alle disposizioni di cui alla citata legge n. 243/2012, in attuazione dell art. 81 della Costituzione). Nel corso dell attività istruttoria la Provincia ha reso noto di aver inviato, in data 9 giugno 2017, una richiesta di spostamento dell originario termine per l'approvazione dell'intesa in parola al 15 novembre 2017 e che, con nota del 6 luglio 2017, il Mef ha espresso il proprio assenso alla data (ultima) indicata a valere per ciascun anno entro il quale comunicare con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa Provincia gli elementi occorrenti per la verifica del mantenimento dei rispetto dei saldi, fermo restando l obbligo di nuova formalizzazione da parte della Giunta provinciale, e di trasmissione tramite l apposito applicativo utilizzando i prescritti modelli ministeriali. La delibera n. 534/2017 è stata integrata con il provvedimento n in data 14 novembre 2017 nel quale si è preso atto che nessun comune ha proposto la cessione di spazi finanziari, che la Provincia ha reso disponibile al comparto enti locali uno spazio finanziario pari a 50 ml a valere sui 70 ml assegnati alla medesima dal comma 502 dell art. 1 della l. n. 232/2016, che con successivo accordo di finanza locale gli spazi verranno ripartiti tra i singoli comuni e che il contenuto dell atto, approvativo dell intesa, è oggetto di pubblicazione sull apposito sito web del Mef. La Sezione richiama sul punto il contenuto dell art. 79, c. 1, dello Statuto di autonomia che prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche da parte degli enti locali 26
27 della provincia di Bolzano nel rispetto dell equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e resta in attesa di conoscere gli esiti degli adempimenti di cui sopra. Sempre in tema di indebitamento rileva, infine, anche l istituto del riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio (derivanti da sentenze esecutive, disavanzi di istituzioni, ricapitalizzazioni di società, procedure espropriative e acquisizioni di beni e servizi), disciplinato anche per i comuni dell Alto Adige dall art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; il disposto dell art. 23, c. 5, l. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), prevede, inoltre, con disposizione riconducibile a un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, un obbligo di trasmissione di tali provvedimenti agli organi di controllo e alla Procura della Corte dei conti (cfr. sent. Corte costituzionale n. 64/2005). Le seguenti amministrazioni locali hanno comunicato alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, per l annuale referto al Parlamento ai sensi dell art. 13 d.l. n. 786/1981, conv. in l. n. 51/1982, debiti fuori bilancio riferiti al 2015, di cui è stata riconosciuta la legittimità: Bolzano per euro ,24, Bressanone per euro ,75, Campo Tures per euro 3.552, 64 e Lasa per euro ,00 (tutti a fronte di sentenze esecutive), Merano per euro ,72 e Naz- Sciaves per euro 6.801,26 per acquisizioni di beni e servizi in violazione delle regole per l assunzione di impegni e per l effettuazione di spese (ai predetti importi si è fatto fronte con disponibilità di bilancio). Nell esercizio 2016, invece, i dati dei debiti fuori bilancio riconosciuti, trasmessi alla Sezione delle Autonomie, sono i seguenti: Bolzano per euro ,10, Campo Tures per euro 1.817,32, Falzes per euro 2.000,00, Laives per euro ,61, Malles Venosta per euro 3.042,00, Merano per euro ,33, Selva di Val Gardena per euro ,00 e La Valle per euro ,32 (prevalentemente a fronte di sentenze esecutive, ad eccezione dei comuni di Laives per acquisizione di beni e servizi per euro ,61 del totale, Selva di Val Gardena per euro ,72 in relazione ad avvenute ricapitalizzazioni di società in perdita ed euro 4.636,92 per beni e servizi, nonché Merano per acquisti di beni e servizi); a tali importi si è fatto fronte con disponibilità di bilancio e quota parte dell avanzo di amministrazione. Sottolinea in argomento la Sezione che il ricorso al riconoscimento della legittimità dei debiti derivanti, in particolare, dalla acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, esulando dall ordinario ciclo delle fasi di spesa deve rivestire sempre il carattere della eccezionalità e della residualità, essendo sintomatico della difficolta del comune a programmare per tempo i propri acquisti. E) Obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei dati finanziari Per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le amministrazioni pubbliche sono tenute all invio alla banca dati della pubblica amministrazione (Bdap) dei documenti contabili entro 30 giorni dalla loro approvazione, ai sensi dell art. 13 l. n. 196/2009 e s.m.i e del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., seguendo le regole tecniche contenute nel d.m. 12 maggio Tale invio, è emerso dal controllo, non è risultato sempre agevole, a causa di frequenti disallineamenti nell immissione dei dati nel sistema. In particolare, unitamente al rendiconto deve essere trasmesso anche il piano degli indicatori (allegato obbligatorio al bilancio ed al rendiconto, secondo quanto previsto dall'articolo 18-bis d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i). Nel caso di mancato rispetto dei termini la legge prevede apposite sanzioni; la Sezione ha verificato che, alla data del 28 novembre 2017, non sono ancora consultabili nella banca dati Bdap tutte le informazioni finanziarie di ben diciasette comuni riferiti ai bilanci di previsione (Andriano, Lagundo, Cermes, Chienes, Cortaccia s.s.d.v., Cortina s.s.d.v., Curon Venosta, Egna, Gais, Laives, Marebbe, Martello, Racines, San Martino in Badia, Senale San Felice, Termeno s.s.d.v., Vadena) e quelli riferiti al rendiconto 2016 del comune di Senale San Felice. Inoltre, sempre alla medesima data, non sono ancora consultabili i dati concernenti i bilanci di previsione dei seguenti sei comuni: Campo di Trens, Campo Tures, Martello, Naz-Sciaves, Senale San Felice e Tubre. Nel corso dell istruttoria la Sezione ha segnalato all ente vigilante, altresì, la necessità della trasmissione di una circostanziata relazione sulla situazione economico-finanziaria del Comune di Martello (di cui si resta in attesa), stante ripetuti inadempimenti da parte dell ente locale nella trasmissione dei dati richiesti (i dati concernenti la gestione 2015 sono stati inviati alla 27
28 Sezione, parzialmente e in forma cartacea solo in data 28 maggio 2017 e successivamente inseriti nel sistema SIQuEL); è emerso, in particolare, che ancora nella seduta del 3 novembre 2015 la Giunta provinciale aveva deliberato il blocco dei contributi correnti al comune a causa del mancato invio di documenti contabili, che in data 13 aprile 2017 l ente vigilante ha prospettato al Sindaco di voler disporre apposita ispezione e che con nota del 16 ottobre 2017 la Provincia ha comunicato di avere assegnato al Comune nuovo termine al 31 dicembre c.a. In questo quadro si segnala che la l.p. n. 18/2017 di riordino degli enti locali al comma 7 dell art. 8 (poteri della provincia) prevede espressamente, che gli enti sono tenuti a fornire le necessarie informazioni e che nel caso di inadempienza ad atti obbligatori il potere sostitutivo dell ente vigilante si esercita anche mediante la nomina di un commissario ad acta (art. 10). Si ricorda che Bdap costituisce una banca dati unitaria al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, il cui accesso è garantito non solo alle amministrazioni interessate bensì anche all ISTAT; la banca dati costituisce l evoluzione e il superamento, in una ottica di unitarietà, del sistema informativo SIRTEL della Corte dei conti per la trasmissione dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli enti locali. Rammenta la Sezione che, per esigenze di legalità e trasparenza, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto, gli enti devono provvedere alla pubblicazione dello stesso, comprensivo di tutti gli allegati, anche sul proprio sito istituzionale, nell'apposita sezione «amministrazione trasparente» (art. 9 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 226, c. 6-bis d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i). Insieme a tali documenti devono essere pubblicati anche i dati della gestione in capitoli, nonché il «rendiconto semplificato», cioè una rappresentazione sintetica, aggregata e semplificata del rendiconto, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, con la finalità di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità del documento; sempre entro lo stesso termine gli enti devono pubblicare anche le entrate e le spese risultanti dal consuntivo, secondo l apposito schema. Al fine di assicurare piena accessibilità e comprensibilità dei dati finanziari si invita l ente vigilante a porre la dovuta attenzione al tempestivo adempimento di cui sopra da parte dei comuni considerato che dalle verifiche condotte è emerso che i seguenti enti non hanno pubblicato ancora sui propri siti web istituzionali il rendiconto della gestione riferito all esercizio 2015: Andriano, Barbiano, Campo di Trens, Castelbello-Ciardes, Chienes, Dobbiaco, Fiè allo Sciliar, Glorenza, Marebbe, Martello, Plaus, Predoi, Rifiano, Senale San Felice, San Martino in Badia, Santa Cristina Val Gardena, Villabassa, Tesimo e Tubre e che le seguenti amministrazioni hanno pubblicato unicamente le relazioni allegate al bilancio: Aldino, Caldaro, Cermes, Cortina s.s.d.v., Egna, Funes, Gargazzone, Lagundo, Marlengo, Moso in Passiria, Termeno s.s.d.v., Trodena nel Parco Naturale, Ultimo, Valle di Casies, Vandoies e Varna. Si consideri che la pubblicazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi è, altresì, prevista per tutti gli enti ad ordinamento regionale dalla legge della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m.i. Giova ricordare che il ritardato e il mancato adempimento agli obblighi di pubblicazione, sui quali sono chiamati a vigilare il responsabile della trasparenza dell'ente e gli organismi indipendenti di valutazione, potrebbero comportare per il responsabile competente anche conseguenze di ordine disciplinare, oltre a costituire elemento di valutazione ai fini dell attribuzione della retribuzione accessoria di risultato e di quella collegata alla performance individuale. Ritardi nella trasmissione dei dati vanno evidenziati anche con riguardo all adempimento costituito dall inserimento dei dati nel sistema SiQuEL della Corte dei conti; ancora in data 16 ottobre 2017, dopo proroghe dei termini originariamente concessi dalla Sezione, risultavano non avere ultimato l adempimento ventidue comuni con riguardo alla gestione 2015 (Aldino, Barbiano, Campo Tures, Castelrotto, Curon Venosta, Fortezza, Funes, Glorenza, Laces, Luson, Martello, Moso in Passiria, Naturno, Nova Levante, Parcines, Perca, Ponte Gardena, San Martino in Passiria, Senale San Felice, Senales, Silandro, Terento), il comune di Martello con riguardo al bilancio di previsione e ventitre comuni per quanto concerne il rendiconto 2016 (Aldino, Campo di Trens, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all Isarco, Cortaccia s.s.d.v, Gargazzone, Glorenza, Laces, Laives, Lauregno, Martello, Merano, Ortisei, Parcines, Perca, Proves, San Martino in Badia, Senales, Silandro, Termeno s.s.d.v, Tubre). Alla data odierna non risultano ancora presenti a sistema i dati finanziari (esercizio 2016) del Comune di San Martino in Badia. La Sezione segnala al relativo Consiglio comunale che tale adempimento, più volte sollecitato, non costituisce una mera facoltà, bensì un preciso obbligo 28
29 di carattere pubblicistico. La relativa omissione è considerata dalla Magistratura contabile una grave irregolarità dei doveri d ufficio gravanti sull organo di revisione, in quanto preclusiva dell esercizio della funzione di controllo intestata alla Corte dei conti (cfr. ex plurimis Sezione di controllo di Trento del. n. 11/2017), la quale in ogni caso può disporre, nell esercizio delle sue attribuzioni, ispezioni e accertamenti diretti, ai sensi dell art. 16, c. 3, l. n. 152/1991, conv. in l. n. 203/1991, anche a mezzo della Guardia di Finanza (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, del. n. 135/2017). Si preavverte, pertanto, il comune che perdurando l inadempimento (di possibile rilevanza penale per omissione di atti d ufficio ai sensi dell art. 328 c.p.) si procederà ad attivare le misure conseguenziali previste dall ordinamento. Per quanto concerne l ulteriore adempimento di invio alla Corte dei conti delle relazioni annuali dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti sul funzionamento dei controlli interni per l esercizio 2016, le relative linee guida sono state approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 5 del 30 marzo 2017 (ai sensi di quanto previsto dall art. 3, c.1, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i.), con la fissazione, altresì, del termine del 30 giugno 2017 per gli invii dei questionari alla Sezione delle Autonomie (per posta elettronica) e alla scrivente Sezione. Sussistendo l obbligo anche nei confronti dei comuni delle province autonome, tenuto conto di quanto disposto dall art. 11-bis del citato decreto, il referto annuale del comune di Merano è pervenuto il 29 giugno 2017, dei comuni di Bolzano e di Laives il 6 luglio 2017, di Brunico il 10 luglio 2017 e di Bressanone l 11 settembre I questionari in parola danno atto dell avvenuta istituzione da parte dei comuni dei prescritti controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi; i comuni di Bolzano e di Bressanone non prevedono nei rispettivi regolamenti, relativamente al controllo di gestione e a quello strategico, un numero minimo di report periodici. Con riguardo a quanto evidenziato dagli Organi di revisione di alcuni comuni nei propri pareri in tema di affidamento della funzione del controllo di gestione al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, la Sezione ribadisce che il servizio svolto dal medesimo non pare corrispondere pienamente ai requisiti minimi previsti dalla legge per i controlli interni se non integrato da una attività valutativa dei dati in grado di realizzare un circolo virtuoso tra la programmazione, il controllo e la rendicontazione onde verificare l efficacia, l efficienza e l economicità dell azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati (cfr. art. 56-bis della legge della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol n. 1/93 e s.m.i.); come puntualizzato anche dall ente regionale (cfr. circolare n.1/2016 della competente ripartizione) la possibilità degli enti locali di avvalersi di forme di supporto esterno non assume mai carattere sostitutivo del controllo stesso che resta affidato ai soggetti istituzionalmente preposti. Il Collegio sottolinea, infine, nuovamente l importanza di una tempestiva ed integrale trasmissione, da parte di tutti gli enti della provincia degli esiti dei propri controlli interni, in linea con il principio costituzionale di leale collaborazione, su cui si fonda il rapporto tra lo Stato e le regioni e tra queste e gli enti locali (con particolare riguardo alla scambio dei dati finanziari finalizzati a consentire il funzionamento dei sistemi dei controlli sulla finanza locale), nonché con il ruolo istituzionale della Corte dei conti a tutela della unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 42/2003 e n. 60/2013). Ciò in un quadro di esercizio dei compiti di monitoraggio della situazione economico-finanziaria degli enti locali da intendersi comprensivo secondo quanto osservato dall Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali sia dei profili propri e specifici delle regole contabili, sia degli aspetti strumentali-organizzativi, secondo principi di omogeneità e coerenza (cfr. atto di orientamento ai sensi dell art. 154, c. 2. d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del 13 luglio 2017 in tema di criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali). In questo contesto, la Sezione rammenta anche la necessità che le relazioni dell organo di revisione, da allegarsi obbligatoriamente ai documenti contabili dell ente, diano sempre puntualmente conto dei cruciali aspetti caratterizzanti le gestioni in connessione all entrata in vigore delle nuove norme in materia di armonizzazione contabile (es. limiti all indebitamento e sua destinazione, gestione di cassa e relative verifiche periodiche, andamento delle società 29
30 partecipate e rapporti di debito/credito con l ente medesimo, esiti delle verifiche in tema di congruità degli accantonamenti ai fondi, gestione delle somme vincolate, andamento della spesa del personale); non tutti i citati elementi risultano sempre considerati nelle relazioni (pareri) concernenti l esercizio 2016, come, invece, richiesto da esigenze di trasparenza verso l organo esecutivo e quello rappresentativo della comunità amministrata, nel pieno rispetto della normativa vigente (cfr. art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. richiamato anche dall art. 28 della l.p. n. 25/2016). P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sede Bolzano, ACCERTATO quanto esposto in parte motiva ad esito dell istruttoria e sulla base dell esame dei questionari trasmessi dagli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni della provincia con riferimento al rendiconto della gestione 2015, al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione 2016; PRESCRIVE ai comuni inottemperanti di inviare le informazioni mancanti e di adottare le misura correttive idonee a superare le esposte criticità, raccomandando di porre attenzione a ogni ulteriore anomalia che dovesse essere rilevata dagli organi di revisione economico-finanziaria; INVITA la Provincia autonoma di Bolzano a voler fornire le notizie richieste nell ambito dell esercizio dei poteri di controllo e vigilanza, di ispezione e sostitutivi alla medesima assegnati dallo Statuto di autonomia, dalle leggi statali e provinciali e dai regolamenti, in ordine alla regolarità della gestione amministrativa-contabile dei comuni della provincia e con particolare riguardo agli aspetti della salvaguardia degli equilibri di bilancio sotto i profili evidenziati nella parte motiva; RACCOMANDA agli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni di aggiornare i questionari SIQuEL a fronte di residuali errori e di dati mancanti, ponendo massima cura nella sua compilazione, al fine di consentire il tempestivo e corretto svolgimento dei controlli interni all ente e all ordinamento provinciale, nonché di quello esterno. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio e all organo di revisione dei comuni della provincia di Bolzano e, per quanto di rispettiva competenza, ai Presidenti della Giunta e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, al Consiglio dei Comuni della provincia di Bolzano, nonché al Ministero dell economia e delle finanze - Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni. Dispone, altresì, che ai sensi dell art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. la presente pronuncia sia pubblicata sui siti web dei comuni della provincia di Bolzano. Così deliberato in Bolzano, nella camera di consiglio del 29 e 30 novembre Il Presidente f.to Josef Hermann Rössler Il Relatore f.to Alessandro Pallaoro Depositata in segreteria il 30 novembre 2017 Il Dirigente f.to Peter Werth 30
Repubblica italiana La Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per l Abruzzo. Nell adunanza del 18 marzo 2008 composta dai magistrati:
del. n. 17/2008 Repubblica italiana La Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per l Abruzzo Nell adunanza del 18 marzo 2008 composta dai magistrati: Presidente Mario GIAQUINTO Consigliere Lucilla
Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 SOMMARIO
Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 Preambolo SOMMARIO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 - Bilancio annuale - Bilancio
REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI
REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2016-2018 Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 2015 Si assegna il numero
COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA ED ALLEGATI
COMUNE DI CASTELVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE 2016 2018 TA INTEGRATIVA ED ALLEGATI Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la nota
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO ARGOMENTO DELL ASSEMBLEA. Adeguamento del corrispettivo della società di revisione
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO ARGOMENTO DELL ASSEMBLEA Adeguamento del corrispettivo della società di revisione Signori Azionisti, l Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile
SCHEDA ISTRUTTORIA inerente alla proposta di legge n. 194: Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015.
Commissione di Controllo Settore Assistenza generale alla Commissione di Controllo Dirigente responsabile Prot. N 21055/2.6 Firenze, 13 dicembre 2012 SCHEDA ISTRUTTORIA inerente alla proposta di legge
Mappe Catastali Numeriche
Autonome Provinz Bozen-Südtirol Abteilung 41 - Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster 41.2. Inspektorat für den Kataster Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige Ripartizione 41 - Libro fondiario, Catasto
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante
Relazione dell organo di revisione
Relazione dell organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2014 sullo schema di rendiconto per l esercizio finanziario 2014 L organo di revisione Dott.
C.F. e P.I. 00312730807 SERVIZI FINANZIARI
C.F. e P.I. 00312730807 SERVIZI FINANZIARI DETERMINAZIONE n 24 del 24.03.2015 Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N 850 DEL 04.03.2015 SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE CANONE IDRICO (SOLLECITI) 2012. CAPITOLO DI
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( ICI ) 2004 Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano
per abitazione ( in Euro) ordinaria abitazione seconda casa seconda casa con aree unica con condizioni Aldino 4 310,00 1 Andriano 4 294,00 Anterivo 4 206,58 Appiano 4 500,00 2 Avelengo 4* 7 7 258,23 Badia
COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA
COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA CULTURALI, DIDATTICO EDUCATIVE, ISTITUZIONALI,
Il Bilancio di Previsione
Il Bilancio di Previsione Che cos è il bilancio Il bilancio annuale di previsione è il documento fondamentale per la gestione dell ente locale e, insieme agli allegati, consente di esplicare la funzione
CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB
MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB Vecchio articolo Nuovo articolo Commenti Art. 127 Regole generali 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo
PARTE SECONDA. le procedure di gestione del Programma;
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 21 07 2015 31267 PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1393 Restituzione
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
18 18.2.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI REGIONE TOSCANA Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Area di Coordinamento
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO
Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DATA 19/01/2015 - OGGETTO: Autorizzazione all utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi dell art. 195
RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
FONDO PENSIONE PREVIBANK iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1059 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 Luglio 2014) Pagina 1 di 6 Versione Luglio 2014 PREMESSA Le informazioni fornite nel
L ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI ED ORGANISMI
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato L ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI ED ORGANISMI IL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 1) IL D. LGS. N. 118/2011
IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
RISOLUZIONE N. 85/E. Roma, 12 agosto 2011
RISOLUZIONE N. 85/E Roma, 12 agosto 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009. Compilazione
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017. L'AMMINISTRATORE UNICO
AZIEND A TERRI TO RI AL E PER L EDILIZI A RESIDE NZI ALE DI POTENZ A Via Manhes, 33 85100 POTENZA tel. 0971413111 fax. 0971410493 www.aterpotenza.it URP NUMERO VERDE 800291622 fax 0971 413201 STRUTTURA
DISCIPLINA PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DISCIPLINA PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (deliberazioni della G.P. n. 4567 del 9.12.2002, n. 1166 del 29.7.2013, n. 196 del 25.2.2014
REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 33 del 1-2-2016 O G G E T T O
REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 33 del 1-2-2016 O G G E T T O Ricognizione situazione al 31/12/2014 delle gestioni stralcio ex ULSS n. 8 di Vicenza
IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO VISTA la legge 17 novembre 2005, n. 165 (di seguito, per brevità: LISF ) e in particolare l articolo 41, comma 1, che attribuisce
RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
D.Lvo 39/2010 - Artt. 8 Parere: CONSOB Concerto: GIUSTIZIA BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia concernente la gestione della Sezione
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014
Bozza operativa di verbale di verifica dell Organo di Revisione degli Enti Locali, relativa al I trimestre 2012
Enti Locali Bozza operativa di verbale di verifica dell Organo di Revisione degli Enti Locali, relativa al I trimestre 2012 di Davide Di Russo* e Gabriella Nardelli* Viene di seguito prodotta una bozza
IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
N. protocollo 2012/87956 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all articolo 2,
Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 275 DEL AREA POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA
Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 275 DEL 18-05-2015 OGGETTO: DETERMINA N. 151/2015 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE 6: MIGRAZIONE DELLE UTENZE E INTEGRAZIONE IMPEGNO
PLUSVALENZE/PLUSVALORE DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI
PLUSVALENZE/PLUSVALORE DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI Nella prassi contabile degli EE.LL. il concetto di plusvalenza e plusvalore da alienazione di beni patrimoniali sono per lo più usati come sinonimi.
IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo,
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
N. DEL REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONE N. 12 DEL 23-12-2015 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART.
COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI)
COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO RICONOSCIUTO AI CITTADINI ALL INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA VITA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA MEDIANTE
DECRETO N. 39 DEL
DECRETO N. 39 Prot. n. 12309 Oggetto: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano. Determinazione delle rappresentanze nel Consiglio camerale. Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE
Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 12 dell articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. IL DIRETTORE DELL AGENZIA
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 214-216 Per gli enti locali che aderiscono alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del Decreto
SETTORE SERVIZI SOCIALI. DETERMINAZIONE N. 34 del 23/09/2014
ORIGINALE SETTORE SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE N. 34 del 23/09/2014 Oggetto: SERVIZIO SAD EROGATO DALL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA BASSA VAL SAN MARTINO CON SEDE IN BONATE SOTTO. ASSUNZIONE
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
- COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 65 del 24-01-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 58 del 17-01-2012 Repertorio Segreteria n. 12/SG del 24/01/2012
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
- COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 14 del 25-01-2016 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 3 del 14-01-2016 Determinazione n. 1 del 13-01-2016 Settore
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 23 dicembre 2014, n. 222
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31 12 2014 51041 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 23 dicembre 2014, n. 222 D.G.R. n. 560 del 02.04.2014. Concorso
Bozza verbale di verifica del collegio dei revisori del 1 trimestre 2011
Enti Locali Bozza verbale di verifica del collegio dei revisori del 1 trimestre 2011 di Davide Di Russo * e Gabriella Nardelli * L articolo propone una bozza operativa di verbale di verifica dell Organo
OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale
RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della
REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE
REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE Numero del provvedimento Data del provvedimento Oggetto Contenuto
COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA ED ALLEGATI
COMUNE DI CASTELVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE 2014 2016 TA INTEGRATIVA ED ALLEGATI Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la nota
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 100 DEL 23/02/2015 ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA DEL 23.11.2014: RENDICONTAZIONE SPESE. CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE 04 SERVIZIO
Ministero delle Attività Produttive
Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA A tutti i Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali e Responsabili Unici
Il Bilancio preventivo prevede i seguenti stanziamenti per Titoli di Entrata e di Uscita:
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA Relazione Contabile Preventivo 2015 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA Relazione contabile al Bilancio Preventivo per l'esercizio 2015 1. Premesse alla formazione
Nuovo Modello F24: ulteriori istruzioni e nuovi codici tributo per il pagamento di somme dovute per i vari istituti conciliativi
Pag. 2334 n. 17/2000 29/04/2000 Nuovo Modello F24: ulteriori istruzioni e nuovi codici tributo per il pagamento di somme dovute per i vari istituti conciliativi Circolare del Ministero delle Finanze -
L ORGANO DI REVISIONE
L ORGANO DI REVISIONE PRESIDENTE : DOTT. ANTONIO GAIANI COMPONENTI : DOTT. PAOLO PENZO DOTT.SSA SILVIA MIGLIORI del Comune di Castel Maggiore Provincia di Bologna Formattato: Tipo di carattere: Grassetto
5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone
di Gianluca Alparone 5.1 Premessa Redatto il progetto di bilancio a cura dell organo amministrativo, tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata che superano i limiti parametrici
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) Ufficio Istruttore Direzione Amministrativa Tipo materia Liquidazione spesa per Prestazione di servizi di vigilanza
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1). Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288 (2), nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui
FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE. Registro Persone Giuridiche n. 225 Prefettura di Milano =.=.=.=
FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE PRO.SA ONULS Sede legale: MILANO, VIA LEPETIT, 4 Registro Persone Giuridiche n. 225 Prefettura di Milano Codice fiscale n. 97301140154 =.=.=.= RELAZIONE DEL
C.F. e P.I. 00312730807 SERVIZI FINANZIARI
C.F. e P.I. 00312730807 Oggetto SERVIZI FINANZIARI DETERMINAZIONE n 24 del 08.04.2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N 2016400110 DEL 29.03.2016 SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2015
OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA Via Paleocapa, 4 - Savona Determinazione n 81 del 29 dicembre 2015 (su nomina del Consiglio di Amministrazione Deliberazione
Corrisponde all importo tributario 016 Campo di Trens 4
001 Aldino 4 310 (7) 002 Andriano 5 4 5 Corrisponde all'importo tributario 003 Anterivo 4 206,58 004 Appiano sulla Strada del Vino 4,5 500 (90) 005 Avelengo 4 (1) 4 7 7 7 4 Corrisponde all'importo tributario
RISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell
1.1 SERVIZIO INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. n. 307 del 19/05/2016
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL UMBRIA 1.1 SERVIZIO INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 307 del 19/05/2016 Impegno e liquidazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI PATERNÒ Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, ai sensi dell art. 17, comma 2 del Regolamento dei Lavori del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: Determinazione-Riduzione
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 9 del 19-01-2016 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 10 del 19-01-2016 Determinazione n. 6 del 19-01-2016 Settore
COMUNE DI PERTICA ALTA PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI PERTICA ALTA PROVINCIA DI BRESCIA Codice ente Protocollo n. 10388 DELIBERAZIONE N. 9 in data: 27.01.2016 Soggetta invio capigruppo Trasmessa al C.R.C. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI BUSTO GAROLFO
COMUNE DI BUSTO GAROLFO PROVINCIA DI MILANO O R I G I N A L E DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Socio-Culturale FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2015 - ALL. 1) D.G.R. N. 3495 DEL 30/04/2015:
Delibera della Giunta Regionale n. 84 del 08/03/2016
Delibera della Giunta Regionale n. 84 del 08/03/2016 Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie Oggetto
SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI
IVA PER CASSA: NOVITÀ E CONSIDERAZIONI SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI IL NUOVO REGIME DEL CASH ACCOUNTING O DELL IVA PER CASSA Come noto, i soggetti che adottano il regime del cash accounting (c.d. Iva
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Antonella Ubaldi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Annalisa Grussu
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7 ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7 STRADA LACUGNANO, S.N. 06132 PERUGIA (PG)
