PLUSVALENZE/PLUSVALORE DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

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1 PLUSVALENZE/PLUSVALORE DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

2 Nella prassi contabile degli EE.LL. il concetto di plusvalenza e plusvalore da alienazione di beni patrimoniali sono per lo più usati come sinonimi. Due approcci: economico-patrimoniale e finanziario D.Lgs. 267/2000- art.229 plusvalenza tra i componenti positivi del Conto Economico con chiaro riferimento all aspetto economico-patrimoniale Art.3, comma 28, Legge 24 dicembre 2003, n.350 (Finanziaria 2004 ) gli enti locali hanno la facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all art.187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

3 Art.187 D. Lgs. 267/2000 Avanzo d amministrazione disciplina l impiego dell avanzo Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento provvedendo, ove l avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; Per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell art.194; Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all art.193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; Per il finanziamento di spese d investimento e per l estinzione anticipata di prestiti.

4 Art.1, comma 66, Legge 30 dicembre 2004, n.311 (Finanziaria 2005 ) gli EE.LL. hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui..

5 Nota 7 aprile 2004 del Dipartimento Ragioneria Generale dello stato in merito alle entrate derivanti da plusvalenze, ai sensi dell art.3, comma 28, della Legge n.350/2003 ed in riferimento agli effetti di tali entrate sul calcolo degli obiettivi del Patto di stabilità interno:.definizione finanziaria di plusvalenza..da intendersi come risorse finanziarie eccedenti quelle necessarie alla ricostituzione del bene patrimoniale ceduto l importo delle plusvalenze deve risultare dalla differenza fra l entrata derivante dalla cessione del bene e la spesa sostenuta al momento dell acquisto, al netto degli ammortamenti contabilizzati secondo le modalità previste dall art.167 del TUEL è data facoltà agli EE. LL. di iscrivere in apposito intervento di ciascun servizio l importo dell ammortamento per i beni relativi, almeno per il 30% del valore calcolato secondo i criteri dell art.229 TUEL

6 La plusvalenza da considerare ai fini dell art.3, comma 28, della Finanziaria 2005 deriva da risorse finanziarie eccedenti quelle necessarie alla ricostituzione del bene patrimoniale ceduto ciò è possibile se gli ammortamenti finanziari sono stati effettuati, se sono confluiti nell avanzo d amministrazione e se tali risorse non sono già state spese.

7 Principio contabile n.3, punto 98: (tra i proventi straordinari) le plusvalenze patrimoniali corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo e l indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il valore non ammortizzato dei beni e derivano da: Cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; Permuta di immobilizzazioni; Risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

8 Principio contabile n.3, punto 89: (quote di ammortamento )... il registro dei beni ammortizzabili ( o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare all atto della dismissione la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati per ciascun bene l anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l eventuale dismissione del bene

9 Principio contabile n.3, punto e 159: ( rettifiche IVA ) le plusvalenze da alienazione devono essere rilevate al netto dell IVA a debito per l ente nel caso in cui l alienazione rientri in gestioni rilevanti ai fini IVA

10 La corretta individuazione del valore del bene, ai fini del computo della plusvalenza, non può prescindere da quanto indicato nel conto del patrimonio dell ente locale.la plusvalenza è chiaramente un entrata di carattere eccezionale e la sua destinazione a finanziamento della spesa corrente o della quota capitale di rimborso prestiti denota uno squilibrio gestionale ripianato con mezzi straordinari, la cui previsione deve essere supportata da una stima attendibile delle possibili alienazioni ( Piano delle alienazioni ) e delle relative plusvalenze realizzabili. La verifica dell attendibilità della previsione delle plusvalenze deve peraltro essere contenuta nel parere dell organo di revisione ( Corte Conti Toscana del. 203 del 21/09/2011 )

11 (Corte dei Conti Liguria Pronuncia n.50/2009) : riprende il concetto di plusvalenza finanziaria esplicitato dalla Ragioneria Generale dello stato nel 2004 ed individua in esso il corretto procedimento per la determinazione della plusvalenza da applicare a finanziamento delle spese del Titolo I o del Titolo III

12 Contabilizzazione plusvalenza: Titolo IV cat I Titolo III cat. 5

13 In sede previsionale non è necessario un titolo giuridico ben preciso, ma occorre l esistenza di elementi che attestino l avvio della procedura di dismissione del bene, nonché la presenza di tale vendita nel piano delle alienazioni immobiliari approvato dall ente. In riferimento all accertamento dell entrata in sede di rendiconto è necessaria, ai sensi dell art.179 TUEL, la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che, in riferimento alle entrate patrimoniali, si realizza a seguito dell acquisizione diretta del bene ( Corte Conti Toscana del. 203 del 21/09/2011 )

14 E consolidato principio di sana gestione che i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali devono finanziare esclusivamente spese d investimento per non comportare un depauperamento del patrimonio dell ente l utilizzo costante e reiterato di tali plusvalenze caratterizza la dipendenza dell equilibrio economico da entrate che, secondo le norme di carattere ordinamentale, sono preordinate al finanziamento di spese d investimento la facoltà concessa dal legislatore deve inquadrarsi nell ambito di un attività non ripetitiva e non può essere assunta in modo continuativo e quale fondamento per il mantenimento dell equilibrio economico di cui all art.162, comma 6, del TUEL (Corte Conti Emilia Romagna Par. 17 del 7 aprile 2011 )

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