Università Ca Foscari Venezia REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE MISSIONI

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1 Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2001 ALLEGATO al punto V - REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE MISSIONI Università Ca Foscari Venezia REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE MISSIONI ART. 1 OBIETTIVI E SCOPI l. Lo svolgimento delle missioni da parte del personale dell Università Ca Foscari Venezia, compreso quello afferente ai Dipartimenti e ai Centri a Gestione decentrata e del personale previsto dal successivo art. 4 è disciplinato dalle disposizioni seguenti. 2. Per missione si intende la prestazione di un attività di servizio fuori dall ordinaria sede di servizio, sia nel territorio nazionale che all estero, nell interesse dell Università. Il personale non di ruolo o presso l Ateneo, di cui all art. 4, è ugualmente inviato in missione con il trattamento espressamente previsto all art Il trattamento di missione comprende, nei casi e alle condizioni di cui al presente regolamento: - trattamento di trasferta; - indennità diaria; - rimborso spese Il trattamento di trasferta comprende solo il rimborso spese. 4. Gli scopi della missione devono essere consoni ai fini propri dell Università. ART. 2 IMPUTAZIONE DELLA SPESA 1. La spesa per la missione deve far carico a capitoli di bilancio espressamente destinati allo scopo e/o a capitoli finalizzati all esecuzione di programmi di ricerca, di commesse e prestazioni conto terzi. ART. 3 INCARICO DELLA MISSIONE 1. Salve le disposizioni di cui all art. 6, comma 3, l incarico e l autorizzazione a effettuare la missione viene dato: - dal Rettore per il personale docente e ricercatore che si rechi in missione sui fondi dell Amministrazione Centrale; - dal Direttore Amministrativo per il personale amministrativo e tecnico dell Amministrazione Centrale; - dal Direttore di Dipartimento per il personale docente e tecnico e amministrativo afferente ai Dipartimenti; 1

2 - dal Direttore del Centro a gestione decentrata per il personale afferente ai Centri a gestione decentrata; - dal Direttore del Centro a gestione accentrata per il personale afferente ai Centri a gestione accentrata. Essi debbono preventivamente verificare la copertura della spesa relativa e dell interesse esclusivo dell Università, nonché della congruità fra l oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati. 2. Per le missioni la cui spesa grava su fondi finalizzati all esecuzione di programmi di ricerca, l incarico viene dato dal titolare del fondo; lo svolgimento della missione è però subordinato all autorizzazione del Direttore di Dipartimento o del Direttore del Centro a gestione decentrata o del Direttore del Centro a gestione accentrata, il quale deve accertarsi della copertura della spesa. Sono fatte salve le disposizioni di cui all art. 6, comma Il dipendente collocato in congedo o in aspettativa, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma, non può essere incaricato ad effettuare missioni. 4. Il dipendente che si trovi in congedo o autorizzato a svolgere esclusiva attività scientifica e sia titolare di fondi di ricerca, ovvero inserito formalmente nel relativo gruppo di ricerca, ha diritto al rimborso delle spese, come disciplinato dal presente regolamento, per missioni effettuate nell ambito della ricerca medesima. ART. 4 PERSONALE NON DIPENDENTE DELL UNIVERSITA l. E consentito inviare in missione, sia in Italia che all estero personale non dipendente dell Università Ca Foscari di Venezia, ivi compreso il personale collocato a riposo, nei seguenti casi: a) dipendenti di altre Università, anche straniere, e di altre amministrazioni statali e pubbliche inseriti nei programmi di ricerca con imputazione della spesa sui relativi fondi; b) non dipendenti, ivi compresi i dottorandi di ricerca, i contrattisti di ricerca e gli assegnisti di ricerca, che a titolo di collaboratori alla ricerca siano inseriti, ove consentito, in programmi di ricerca con imputazione della spesa sui relativi fondi; c) non dipendenti ai quali vengano affidati, tramite contratto d opera, incarichi di natura tecnica per lo svolgimento di attività sussidiarie e strumentali alla ricerca, ovvero incarichi di studio o di carattere intellettuale; d) professori e tecnici a contratto; e) borsisti universitari; f) personale a tempo determinato e i collaboratori ed esperti linguistici sia a tempo determinato che indeterminato per cui non si applicano le disposizioni in materia di trattamento di missione previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. 2. Al personale richiamato al punto a) spetta il trattamento di missione comprensivo della diaria e del rimborso spese sostenute, mentre al personale richiamato ai punti b), c), d), e) ed f) spetta solo il trattamento di trasferta comprendente le spese sostenute. 3. Al personale richiamato ai punti c) ed e) spetta il trattamento di trasferta qualora il corrispettivo pattuito o l ammontare della borsa concessa non sia già comprensivo di una voce a tale titolo. 4. Ai fini della determinazione del rimborso delle spese, il personale richiamato ai punti b), c), d), e) ed f) viene equiparato a quello corrispondente alla classe di diritto dei ricercatori universitari. 2

3 ART. 5 PROVVEDIMENTO DI INCARICO O DI AUTORIZZAZIONE l. L incarico e l autorizzazione a compiere la missione devono risultare da apposito provvedimento scritto, prima che abbia inizio la missione stessa. 2. Nel provvedimento di cui al precedente comma devono risultare i seguenti elementi: a) nome e cognome; b) qualifica e classe stipendiale per il personale docente e categoria per il personale non docente; c) località di missione; d) data presunta di inizio e di fine missione; e) oggetto della missione; f) mezzo di trasporto usato (con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari); g) fondo sul quale deve gravare la spesa. 3. Le spese per missioni di importo superiori a = (5.164,57 euro) gravanti sui fondi dei Dipartimenti, dei Centri a gestione decentrata e dei Centri a gestione accentrata devono essere preventivamente autorizzate rispettivamente dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio del Centro. 4. Le spese per le missioni del Rettore, effettuate in rappresentanza dell Università, quelle dei suoi delegati allo stesso titolo e tutte quelle gravanti sui fondi dell Ateneo o su fondi dei Centri a gestione accentrata qualora superino, singolarmente, l importo di (5.164,57 euro) devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. 5. Fermo restando l obbligo di disporre l invio in missione mediante apposito provvedimento per tutto il personale docente, dirigente, ricercatore, tecnico, amministrativo ed esterno, il giorno e l ora di inizio e fine della missione debbono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione. Il personale inviato in missione all estero deve evidenziare anche i vari spostamenti. ART. 6 DURATA DELLA MISSIONE l. L indennità di diaria per missioni effettuate sul territorio nazionale non può essere corrisposta, per le missioni continuative nella medesima località, per più di 240 giorni. 2. Tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate all estero 3. Quando la durata presumibile della missione è superiore ai 14 giorni e dovesse influire sull andamento dell attività didattica che l interessato è tenuto a svolgere, l autorizzazione del Direttore di Dipartimento o del Centro a gestione decentrata o del Centro a gestione accentrata al personale docente e ricercatore, è subordinata al parere del Collegio Didattico di appartenenza, cui competono i provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento della suddetta attività. E comunque necessario il visto del Preside della Facoltà per missioni superiori ai tre giorni. ART. 7 MEZZI DI TRASPORTO l. Il personale comandato in missione è tenuto, ove non sia stato autorizzato ad avvalersi di mezzi 3

4 straordinari, ad usare il mezzo ordinario. 2. Sono mezzi ordinari: a) il treno; b) gli altri mezzi in regolare servizio di linea (aereo, nave, servizi automobilistici, etc.); c) gli eventuali mezzi di trasporto dell'amministrazione Universitaria d) i taxi urbani ed extraurbani; 3. Sono considerati mezzi straordinari: a) i mezzi noleggiati; b) il mezzo di proprietà dell'incaricato. 4. L impiego di mezzi straordinari, sia per missioni in Italia che all estero, è sempre subordinato a preventiva autorizzazione e alla sussistenza di una delle seguenti condizioni: a) quando esiste una convenienza economica; la convenienza dovrà essere accertata raffrontando la spesa globale che si sarebbe sostenuta (spese di viaggio, eventuale vitto e/o pernottamento, diaria aggiuntiva) qualora venisse usato il mezzo ordinario e quella equivalente per le stesse voci derivanti dall uso del mezzo straordinario; a tal fine l interessato deve indicare nella richiesta ogni elemento utile di comparazione; b) quando il luogo della missione non è servito da ferrovia, né da altri mezzi ordinari di linea; c) quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità opportunamente documentata o, quantomeno, dichiarata in forma circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione; d) quando debbano essere trasportati materiali e/o strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio. 5. In assenza dei suddetti requisiti viene riconosciuta ai soli fini economici un rimborso spese pari al costo del biglietto ferroviario di 1 a classe per il percorso relativo. 6. L autorizzazione all uso del mezzo proprio è subordinata al rilascio di una dichiarazione scritta dell interessato dalla quale risulti che l Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l uso del mezzo stesso. Ai fini del rimborso chilometrico l interessato dovrà dichiarare il numero dei km percorsi. 7. Per l uso del mezzo proprio non autorizzato non si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio. Resta fermo il diritto al trattamento di trasferta. 8. Nessun rimborso per spese di trasporto né alcuna corresponsione di rimborso chilometrico, per l uso del mezzo proprio, spetta per spostarsi da un luogo ad altro nella stessa località di missione. In via eccezionale, e previa autorizzazione, è ammesso il rimborso quando nella località di missione venga effettuata una ricerca che giustifichi lo spostamento. 9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono concesse dal Direttore del Dipartimento, del Centro a gestione decentrata o del Centro a gestione accentrata per il personale afferente agli stessi e dal Direttore Amministrativo, o dal Dirigente che legittimamente lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. 10. L autorizzazione all uso del mezzo proprio è subordinata alla prescritta copertura assicurativa prevista dall art. 8 del D.P.R. 319/90. Per l attivazione della copertura assicurativa citata l interessato deve attenersi alle disposizioni impartite dall amministrazione e connesse alla peculiarità della polizza assicurativa. 4

5 ART. 8 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 1. Per determinare il rimborso delle spese di viaggio, si considera sede di partenza tra la sede di servizio o la residenza. E sede di servizio anche la sede distaccata. Se la destinazione della missione corrisponde al Comune della residenza del dipendente non sono riconosciute spese di missione. Per i casi particolari vale la regola della buona amministrazione. 2. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute compete, per i viaggi in ferrovia o mezzi di navigazione, nel limite del costo del biglietto a tariffa d uso per la classe di diritto, secondo l allegata tabella n Oltre al rimborso del biglietto di viaggio, spetta il rimborso dell eventuale spesa sostenuta per l uso di: - un compartimento singolo in carrozza con letti per il personale con qualifica prevista dall allegata tabella l; - un posto letto per il personale con qualifica prevista dall allegata tabella 1; - supplementi obbligatori; - prenotazione posti; - deposito bagagli. 4. Nei viaggi in aereo, all interno o all estero, l uso della classe superiore a quella economica è limitato al personale che nell allegata tabella l è individuato dal gruppo a). Al restante personale è consentito l uso della classe economica. 5. In caso di uso del mezzo aereo è ammesso, su presentazione di regolare polizza, il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale corrispondente allo stipendio annuo lordo, comprensivo dell eventuale indennità di funzione o di altro assegno pensionabile, moltiplicato per il coefficiente Al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, compete un rimborso chilometrico commisurato a un quinto del costo in Italia di un litro di benzina super, vigente al momento dello svolgimento della missione. L interessato deve indicare, sotto la propria responsabilità, il numero dei chilometri percorsi. 7. Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall Amministrazione, non compete alcun rimborso chilometrico. 8. E consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale, su presentazione del relativo documento giustificativo. E pure consentito il rimborso delle spese sostenute per il parcheggio a pagamento dell autovettura su presentazione di idonea documentazione. 9. Il rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente previa presentazione del biglietto di viaggio originale. Se il biglietto di viaggio è privo del prezzo, occorre sia allegata una dichiarazione dell agenzia che ha emesso il biglietto o la ricevuta del pagamento. Sono ammissibili, purché debitamente documentate, le spese di prenotazione del biglietto aereo e dei servizi alberghieri dell agenzia viaggi. 10. Documenti sostitutivi del biglietto originale di viaggio non danno in alcun modo diritto al rimborso delle spese di viaggio. E solo ammessa, quale documentazione sostitutiva, la denuncia presentata all autorità di polizia corredata da una dichiarazione contenente l importo del biglietto rilasciata dalle biglietterie o dall agenzia di viaggio. 5

6 11. Qualora la società Ferroviaria straniera ritiri il biglietto originale, sarà cura dell interessato farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva che puntualizzi il prezzo, la data e il percorso. ART. 9 RIMBORSO DI SPESE PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTI l. Per la missione ove sia consentito solo il rimborso delle spese, la liquidazione deve avvenire con i limiti e le condizioni richiamate nel presente regolamento. 2. E facoltà comunque del dipendente chiedere la liquidazione del trattamento di trasferta mediante il rimborso delle spese sostenute, in alternativa alla diaria. 3. Per le missioni il rimborso riguarda: a) spese di viaggio relative ad ogni mezzo di trasporto pubblico; b) spese per parcheggio auto, se il dipendente è autorizzato a usare il mezzo proprio; c) spese per la consumazione di pasti, compresi anche i piccoli pasti, secondo i seguenti importi: l. Italia: nel limite di (61,10 euro) giornaliere, qualora si tratti di personale docente, o equiparato, e di (44,26 euro) giornaliere, qualora si tratti di personale non docente; tali limiti si dimezzano se ]a missione non supera le 12 ore e diventano, pertanto, (30,55 euro) per il personale docente o equiparato e (22,26 euro) per il personale non docente; 2. Estero: nel limite di (100 euro) giornaliere; d) spese di iscrizione a corsi, convegni e congressi; e) spese di pernottamento nel rispetto dei limiti indicati nella tabella 1; qualora tali limiti non possano essere rispettati, la spesa è ammissibile purché la circostanza venga adeguatamente giustificata (per esempio nel caso in cui l albergo sia anche sede di svolgimento della missione); f) spese per alloggio in appartamento, se più conveniente dell'albergo, dietro presentazione di regolare contratto o ricevuta di pagamento; g) spese per taxi urbani ed extraurbani; h) spese per mezzi a noleggio; i) spese per rimborsi dei pedaggi autostradali j) rimborso chilometrico; k) dietro specifica richiesta scritta, per il dipendente che si trovi in congedo o autorizzato a svolgere esclusiva attività scientifica e sia titolare di fondi di ricerca, può essere ammesso il rimborso di piccole spese, anche non documentate, attinenti alla missione, fino all importo massimo giornaliero di (15 euro) per le missioni in Italia, elevate a (25 euro) per le missioni all'estero. 4. La documentazione per la consumazione di pasti all estero si intende prodotta allorquando il documento contiene l intestazione del ristoratore, la somma pagata e la causate del pagamento. E ammissibile quale documentazione integrativa o sostitutiva anche il documento di addebito della carta di credito dell incaricato della missione. E considerata spesa ammissibile anche l onere del servizio se documentato. 5. Con propria delibera il Consiglio di Amministrazione può adeguare i limiti di spesa indicati ai punti c), sottopunto 2) e k), del comma 3, tenuto conto degli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. 6. Qualora la documentazione di spesa sia carente di alcuni elementi di riscontro (importo pagato, data, ecc.) oppure redatta in lingua straniera, è richiesta una dichiarazione integrativa esplicativa a firma dell interessato. 6

7 ART. 10 INDENNITÀ GIORNALIERA l. Il diritto al trattamento di trasferta e alla diaria si acquisisce allorché l incarico sia svolto in località distanti più di 10 Km dalla sede dell Ufficio dove il dipendente presta servizio e se lo stesso si prolunghi per almeno 4 ore. 2. Il trattamento di trasferta e la diaria non sono dovuti per le missioni effettuate nella località di abituale dimora, anche se distanti più di 10 Km dall ordinaria sede di servizio. 3. Le diarie intere spettano per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio; per le missioni di durata inferiore alle 24 ore la diaria spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria per ogni ora di missione. 4. Per le missioni effettuate in Italia, nel caso in cui l incarico sia di durata inferiore o uguale a otto ore, compete solo la diaria in misura intera. Per incarichi superiori alle otto ore la misura dell indennità del personale docente e dirigente si differenzia da quella spettante al personale non docente come segue: a) al personale docente, ai ricercatori e al personale dirigente, in alternativa alla attribuzione dell intera indennità di diaria tabellare, è consentito il rimborso della spesa di alloggio, o di vitto oppure di entrambi; in tali casi la diaria oraria o giornaliera è ridotta, rispettivamente, di un terzo o del1a metà o di due terzi; non è consentito il trattamento misto nell ambito della stessa località; b) al personale tecnico e amministrativo, quando l incarico di missione è almeno di otto ore, compete il rimborso della spesa per un pasto; quando l incarico ha una durata di dodici ore o più compete il rimborso di due pasti; in entrambi i casi, oltre a riconoscimento delle predette spese, compete un importo pari al 30% della diaria; nel caso in cui l incarico di missione preveda il pernottamento compete il rimborso della relativa spesa; in nessun caso è ammessa l opzione per la diaria in misura oraria o giornaliera intera. 5. il riconoscimento delle spese di vitto è subordinato alla presentazione della fattura o della ricevuta fiscale. 6. Il rimborso per il vitto è riconosciuto nel limite di (61,10 euro) giornaliere, qualora si tratti di personale docente, o equiparato (punto a), e di (44,26 euro) giornaliere, qualora si tratti di personale non docente (punto b); tali limiti si dimezzano se la missione non supera le 12 ore e diventano, pertanto, (30,55 euro) per il personale docente o equiparato e (22,26 euro) per il personale non docente 7. Per le missioni effettuate all estero. in alternativa alla attribuzione della diaria intera tabellare, è consentito il rimborso delle spese sostenute per l alloggio, in tale caso l indennità è ridotta di un terzo; nel caso di godimento di alloggio gratuito la diaria è ridotta di un quarto e nel caso di godimento di alloggio e vitto gratuito di tre quarti. 8. Il rimborso delle spese di alloggio è riconosciuto nei limiti della spesa per l albergo di 1 a o di 2 a categoria (4 o 3 stelle), secondo quanto indicato nell allegata tabella Il personale comandato in missione che intenda avvalersi della facoltà di richiedere il rimborso della spesa per l alloggio deve farsi rilasciare dall albergo la fattura o ricevuta fiscale; tale documento deve in ogni caso essere sempre intestato alla persona che ha usufruito dell alloggio e rilasciato direttamente dall albergo. Nel caso in cui l albergo non possa essere prenotato che tramite un agenzia, il documento comprovante la spesa deve essere rappresentato da apposito estratto 7

8 conto. Tale documento deve indicare il numero dei pernottamenti e il nome o la categoria dell albergo e per le missioni in Italia anche il numero dei pasti. 10. Nel caso in cui si debba provvedere al rimborso delle spese sostenute per il pernottamento e/o i pasti, e sia escluso il rimborso di qualsiasi altra voce, gli importi debbono essere sempre ben evidenziati ed identificabili; le spese per alloggio in albergo di categoria superiore a quella consentita sono liquidate nella misura massima prevista dalla categoria di albergo indicata nella tabella l allegata al presente regolamento. 11. Gli importi relativi alla diaria sono aggiornati secondo l indice ISTAT di variazione del costo della vita con apposito decreto ministeriale. ART. 11 ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE 1. Il personale incaricato di effettuare una missione ha facoltà di richiedere una anticipazione pari al 75% delle spese presuntivamente sostenute e al 100% delle spese di viaggio. 2. L eventuale richiesta di anticipazione potrà essere soddisfatta solo se l interessato indicherà il costo delle spese previste per viaggio, albergo e dei pasti (solo per l Italia). La richiesta dovrà essere inoltrata all Amministrazione con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio della missione salvo in casi eccezionali e di urgenza dimostrati. 3. L anticipazione dovrà essere chiesta all Amministrazione centrale per il personale della Sede Centrale e dei Centri a gestione accentrata ed ai Dipartimenti e ai Centri a gestione decentrata per il personale afferente agli stessi. Per le missioni all estero la richiesta di anticipo dovrà essere inoltrata agli uffici competenti almeno 25 prima della data di partenza. 4. Il personale che ha richiesto e ottenuto l anticipo in questione è tenuto, una volta terminato l incarico di missione, a far pervenire all Amministrazione con la massima tempestività e comunque non oltre 30 giorni dall effettuazione, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della missione. In caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla missione, l Amministrazione si riserva la facoltà di recuperare l'anticipo, eventualmente erogato, direttamente sullo stipendio del dipendente. 5. Coloro che, ottenuta l anticipazione, siano impossibilitati ad effettuare la missione, debbono provvedere alla restituzione dell anticipo ricevuto entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto aver inizio la missione. 6. E fatto divieto di concedere anticipazioni al personale che non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti commi fino a quando lo stesso non abbia provveduto ai termini delle disposizioni stesse. ART. 12 PRESCRIZIONE l. Il diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione si prescrive, ove non richiesto, nel termine di 5 anni dal compimento della missione. 8

9 ART. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Il presente regolamento verrà sottoposto a verifica sotto il profilo del funzionamento e dell impegno economico entro un anno dall entrata in vigore. 2. Il presente regolamento entra in vigore per le missioni che iniziano dal dalla data di emanazione del Decreto Rettorale. 3. Di norma, il personale docente e non docente inviato in missione deve avvalersi, per motivi di efficienza e di economicità, dei servizi di trasporto, di vitto e alloggio offerti da società che operano nel settore convenzionate con l Ateneo. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia per i dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato, con particolare riguardo all adeguamento periodico, da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze, dei limiti massimi di spesa e delle tabelle di diaria, nonché il Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la finanza e la contabilità. 9

10 TABELLA l QUALIFICHE GRUPPO ALBERGO TRENO Italia Estero Classe notte Professori ordinari a) 4 stelle 4 stelle 1 a - WL singolo Professori straordinari a) 4 stelle 4 stelle 1 a - WL singolo Professori associati a) 4 stelle 4 stelle 1 a - WL singolo Professori ass.ti non conf. a) 4 stelle 4 stelle 1 a - WL singolo Assistenti r.e. b) 3 stelle 3 stelle 1 a Posto letto Ricercatori confermati b) 3 stelle 3 stelle 1 a - WL singolo Ricercatori non confermati b) 3 stelle 3 stelle 1 a - WL singolo Dirigenti a) 4 stelle 4 stelle 1 a - WL singolo Ispettori a) 4 stelle 4 stelle 1 a - WL singolo Categoria EP a) 4 stelle 4 stelle 1 a - WL singolo Categoria D a) 4 stelle 4 stelle 1 a - WL singolo Categoria C b) 3 stelle 3 stelle 1 a Posto letto Categoria B b) 3 stelle 3 stelle 1 a Posto letto NB: Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti il cui trattamento di missione è più elevato, può usufruire dei rimborsi previsti per il dipendente il cui trattamento è più elevato. 10

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