Modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d imposta, IVA e IRAP: il testo aggiornato del D.P.R. 22 luglio 1998, n.

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1 Pag. 906 n. 8/ /02/2000 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI Modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d imposta, IVA e IRAP: il testo aggiornato del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 322 del 22 luglio 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 07/09/1998 SOMMARIO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Pag. Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. 907 Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. 908 Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. 909 Art. 4 Dichiarazione dei sostituti d imposta 911 Pag. Art. 5 Dichiarazione nei casi di liquidazione 912 Art. 6 Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi 912 Art. 7 Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati 912 Art. 8 Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti 913 Art. 9 Disposizioni finali e transitorie 914 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l istituzione e la disciplina dell imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali; Visto l articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto mi- Finanza & Fisco

2 26/02/2000 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI n. 8/2000 Pag. 907 nisteriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in Finanza & Fisco n. 5/99, pag. 517), concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (in Finanza & Fisco n. 35/97, pag. 4020), concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in Finanza & Fisco n. 3/2000, pag. 307), concernente l istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135 recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta su valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione può essere effettuata con regolamenti da emanare ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore; Considerato che al fine di semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni tramite centri autorizzati di assistenza fiscale, è opportuno modificare anche il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992; Visto l articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998; Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all articolo 1, comma 5, può essere rispettato attraverso una modifica della disposizione indicata con la quale è chiarito che la mancata sottoscrizione della dichiarazione delle società e degli enti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche da parte delle persone fisiche che costituiscono l organo di controllo non costituisce causa di nullità e che la stessa può essere regolarizzata salva l applicazione della sanzione di cui all articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all anno precedente ovvero, in caso di periodo d imposta non coincidente con l anno solare, per il periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre dell anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d imposta di cui all articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. (Comma così sostituito dall art. 1, comma 1, del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta: 1. Ai fini delle imposte dirette e dell imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell anno in cui sono utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d imposta di cui all articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione da presentare ai sostituti di imposta di cui all articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.) 2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie autorizzate. Con decreto dirigenziale, da pub- Finanza & Fisco

3 Pag. 908 n. 8/ /02/2000 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI blicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l aggio spettante ai rivenditori. Per particolari stampati, con decreto dirigenziale, può essere stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente (1). 3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell invito da parte dell ufficio delle entrate territorialmente competente. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell invito da parte dell ufficio delle entrate territorialmente competente. 5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l applicazione della sanzione di cui all articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare. (1) Un regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante disposizioni normative sulle nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni con supporti telematici, modificherà il comma 2 nel modo seguente: «2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall Amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modilità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.» Art. 2 Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno. (Nel secondo periodo le parole «La trasmissione della dichiarazione» sono state così sostituite alle precedenti «La presentazione della dichiarazione» dall art. 1, comma 2, lett. a) del DPR 14/10/1999, n. 542) 2. I soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi dall approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l approvazione. (Nel terzo periodo le parole «La trasmissione della dichiarazione» sono state così sostituite alle precedenti «La presentazione della dichiarazione» dall art. 1, comma 2, lett. b) del DPR 14/10/1999, n. 542) 3. Gli altri soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d imposta. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d imposta. (Nel secondo periodo le parole «La trasmissione della dichiarazione» sono state così sostituite alle precedenti «La presentazione della dichiarazione» dall art. 1, comma 2, lett. c) del DPR 14/10/1999, n. 542) 4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1 gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno (1). Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione. (Comma così sostituito (1) dall art. 1, comma 2, lett. d) del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta: 4. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi da redigere sui modelli di cui all articolo 1, comma 1, da approvarsi entro il 15 febbraio dell anno in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dello stesso anno, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno.) 4-bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza. (Comma inserito dall art. 1, comma 2, lett. e) del Finanza & Fisco

4 26/02/2000 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI n. 8/2000 Pag. 909 DPR 14/10/1999, n. 542) 5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno. (Comma così sostituito dall art. 1, comma 2, lett. f) del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta: 5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il 31 maggio.) 6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d imposta ai sensi dell ultimo comma dello stesso articolo e dell articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d imposta. (Nel primo periodo le parole «entro novanta giorni» sono state così sostituite alle precedenti «entro trenta giorni» dall art. 1, comma 2, lett. g), n. 1) del DPR 14/10/1999, n. 542; nel secondo periodo le parole «superiore a novanta giorni» sono state così sostituite alle precedenti ««superiore a trenta giorni» dall art. 1, comma 2, lett. g), n. 2) del medesimo D.P.R. 542/99) 8. Salva l applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata. 9. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d ufficio al primo giorno feriale successivo. (Le parole «e di trasmissione» sono state aggiunte dall art. 1, comma 2, lett. h) del DPR 14/10/1999, n. 542) (1) Ai sensi dell art. 10, comma 5, del DPR 14/10/1999, n. 542, per il 1999 il sostituito primo periodo del comma 4 si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel Art. 3 Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. 1. La dichiarazione è presentata gratuitamente all amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale (1). È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Con decreto dirigenziale può essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte. (Nel secondo periodo le parole «non più di venti soggetti» sono state così sostituite alle precedenti «non più di dieci soggetti» dall art. 1, comma 3, lett. a), n. 1) del DPR 14/10/1999, n. 542; il terzo periodo è stato aggiunto dall art. 1, comma 3, lett. a), n. 2) del medesimo D.P.R. 542/99) 2. La dichiarazione è presentata in via telematica all amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche Finanza & Fisco

5 Pag. 910 n. 8/ /02/2000 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50 (2). Il collegamento telematico con l amministrazione finanziaria è gratuito. (Comma così sostituito dall art. 1, comma 3, lett. b), del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta: 2. La dichiarazione è presentata in via telematica all amministrazione finanziaria direttamente dalle società di cui all articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire e dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire nonché dai soggetti incaricati ai sensi del comma 3. Il collegamento telematico con l amministrazione finanziaria è gratuito.) 2-bis. Nell ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n (Comma inserito dall art. 1, comma 3, lett. c), del DPR 14/10/1999, n. 542) 2-ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis. (Comma inserito dall art. 1, comma 3, lett. c), del DPR 14/10/1999, n. 542) 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; (le parole da «indicate» fino alla fine della lettera sono state così sostituite alle precedenti «indicate nell articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413» dall art. 1, comma 3, lett. d), n. 1) del DPR 14/10/1999, n. 542) d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze [a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni]. (Le parole da «a mezzo» fino alla fine della lettera sono state soppresse dall art. 1, comma 3, lett. d), n. 2) del DPR 14/10/1999, n. 542). 4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 5. La dichiarazione può essere presentata all amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l impegno a trasmettere in via telematica all amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. (Il secondo periodo è stato così sostituito dall art. 1, comma 3, lett. e), del DPR 14/10/1999, n. 542: «Il soggetto incaricato ai sensi del comma 3 rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l impegno a trasmettere in via telematica all amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro quindici giorni successivi a quello in cui l amministrazione finanziaria ha comunicato l avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.») 7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 7-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali. (Comma inserito dall art. 1, comma 3, lett. f), del DPR 14/10/1999, n. 542) 7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione tele- Finanza & Fisco

6 26/02/2000 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI n. 8/2000 Pag. 911 matica delle medesime dichiarazioni. (Comma inserito dall art. 1, comma 3, lett. f), del DPR 14/10/1999, n. 542) 8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2- bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. (Comma così sostituito dall art. 1, comma 3, lett. g), del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta: 8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all ufficio postale ovvero trasmessa all amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche direttamente o da parte dei soggetti di cui al comma 3.) 9. Le società e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l amministrazione finanziaria può chiedere l esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all articolo 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d imposta per il periodo previsto dall articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell amministrazione finanziaria attestante l avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. (Comma così sostituito dall art. 1, comma 3, lett. h), del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta: 10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5 ovvero dalla comunicazione dell amministrazione finanziaria attestante l avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.) 11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo. (1) Ai sensi dell art. 1 del DPCM 07/01/1999 il termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche, fissato all anno 2000 dall art. 12, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, è anticipato all anno (2) Ai sensi dell art. 10, comma 6, del DPR 14/10/1999, n. 542, il sostituito terzo periodo del comma 2 si applica a decorrere dal Art. 4 Dichiarazione dei sostituti d imposta 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente una dichiarazioni unica, anche ai fini dei contributi dovuti all Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. 2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l individuazione del sostituto d imposta, per la determinazione dell ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l amministrazione finanziaria, l INPS e l INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse. 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e as- Finanza & Fisco

7 Pag. 912 n. 8/ /02/2000 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI sicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. [5. Salvo l obbligo di presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all articolo 3, comma 2, nonché l obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui all articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall amministrazione finanziaria.] (Comma soppresso dall art. 1, comma 4, lett. a), del DPR 14/10/1999, n. 542) 6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all articolo 1, comma 1, secondo periodo. (Comma così sostituito dall art. 1, comma 4, lett. b), del DPR 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta: 6. La dichiarazione non è presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi dell articolo 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.) 6-bis. I soggetti indicati nell articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest ultima. Nel medesimo decreto può essere previsto anche l obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. (Comma inserito dall art. 1, comma 4, lett. c), del DPR 14/10/1999, n. 542). Art. 5 Dichiarazione nei casi di liquidazione 1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell autorità giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l inizio del periodo d imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto. 2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. 3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d imposta. 4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. (Le parole da «esclusivamente» fino a «produttive e» sono state aggiunte dall art. 1, comma 5 del DPR 14/10/1999, n. 542). 5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d imposta. Art. 6 Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi 1. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati possono presentare la dichiarazione dei redditi di cui all articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in forma congiunta sempreché non siano possessori dei redditi di cui agli articoli 49, primo comma, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali. Art. 7 Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, recante regolamento concernente l assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati Finanza & Fisco

8 26/02/2000 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI n. 8/2000 Pag. 913 da parte dei sostituti d imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. I sostituti d imposta che prestano l assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni.»; b) i commi 5 e 6 dell articolo 15 sono sostituiti dai seguenti: «5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell 8 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L amministrazione finanziaria può chiedere l esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione.»; c) il comma 1 dell articolo 14 è abrogato. Art. 8 Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti 1. Salvo quanto previsto dall articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1 febbraio ed il 31 maggio di ciascun anno la dichiarazione relativa all imposta sul valore aggiunto dovuta per l anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell anno precedente a quello in cui è utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che nell anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall imposta di cui all articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all articolo 19-bis2 del medesimo decreto. (Nel primo periodo le parole «31 maggio» sono state così sostituite alle precedenti «15 marzo» dall art. 1, comma 6, lett. a), n. 1) del DPR 14/10/1999, n. 542; il secondo periodo è stato così sostituito dall art. 1, comma 6, lett. a), n. 2) del medesimo D.P.R. 542/99 al precedente che si riporta: «La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di aprile da parte delle società ed enti e degli intermediari indicati nell articolo 3, commi 2 e 3, ed entro il mese di settembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.») 2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l individuazione del contribuente, per la determinazione dell ammontare delle operazioni e dell imposta e per l effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente. 3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all imposta dovuta per l anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1 gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. (Comma così sostituito dall art. 1, comma 6, lett. b), del DPR 14/10/1999, Finanza & Fisco

9 Pag. 914 n. 8/ /02/2000 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI n. 542 al precedente che si riporta: 4. Le dichiarazioni di cui all articolo 74-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, sono presentate dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini di cui ai commi precedenti.) [5. Per le operazioni registrate nella parte dell anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.] (Comma soppresso dall art. 1, comma 6, lett. c), del DPR 14/10/1999, n. 542) 6. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione relativa all imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all articolo 1, commi 3 e 4 (1), articolo 2, commi 7, 8 e 9 e all articolo I soggetti di cui all articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n (1) Un regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante disposizioni normative sulle nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni con supporti telematici, modificherà il comma 6 sostituendo le parole «all articolo 1, commi 3 e 4» con le parole «all articolo 1, commi 2, 3 e 4». Art. 9 Disposizioni finali e transitorie 1. Per l anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l utilizzo dei sistemi informatici sono presentate all amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall articolo Per l anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate: a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998; b) le dichiarazioni di cui all articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da redigere su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e), e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, si intende abrogato l articolo 4, comma 1, lettera c). 5. Le disposizioni di cui all articolo 6 si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i commi 11 e 12 dell articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il primo comma dell articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, si intende abrogato. 7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata essendo stata presentata per l anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l acconto rispetto all imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l omesso o insufficiente versamento degli acconti. 8. Dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento. 9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 8, 9, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i commi 172, lettera e), 178 e 179, dell articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono abrogati e nell articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole da: «e devono» a «decreto n. 600» sono soppresse. 10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti, contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Finanza & Fisco

10 Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali 1.1. È approvato il modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento Il modello di cui al punto 1.1 è composto da: - il frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione; - il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti; - i quadri EB ed EC, con la parte dell attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari; - il quadro ED, con le passività; - il quadro EE, riepilogativo dell asse ereditario al netto delle passività; - il quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione; - il quadro EG, con l elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione; AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

11 2 - il quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni; - il quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento; - i quadri EL ed EM, con la parte dell attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare; - il quadro EN, con i dati relativi alle aziende; - il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali; - i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni; - il quadro ER, con le rendite e i crediti; - il quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito Gli eventuali aggiornamenti alle istruzioni saranno pubblicati sul sito internet dell Agenzia delle entrate e ne sarà data la relativa comunicazione. 2. Ambito di applicazione 2.1. Il modello di cui al punto 1.1 sostituisce quello approvato con Decreto Ministeriale del 10 gennaio 1992 ed è utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre Per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il decreto di cui al punto precedente, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione La presentazione del modello di cui al punto 1.1 consente di eseguire le volture catastali senza la necessità di un ulteriore richiesta da parte del contribuente. Per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario e per quelli gravati da oneri reali, nei casi di trust e di eredità giacente/eredità

12 amministrata, le domande di volture catastali sono presentate utilizzando le precedenti modalità di presentazione Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa 3.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell Allegato A al presente provvedimento Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e che rechi l indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l intelligibilità del modello nel tempo. 4. Modalità di presentazione e ufficio competente 4.1. Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali di cui al punto 1.1 è presentato in via telematica all Agenzia delle entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltro telematico I contribuenti residenti all estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle entrate, possono inviare il modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all ufficio territorialmente competente.

13 La documentazione da allegare al modello costituisce parte integrante della dichiarazione e deve rispettare uno dei formati elettronici idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti in formato digitale dell Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui ai decreti attuativi previsti dall art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, come specificato nelle istruzioni allegate al modello di cui al punto Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio vengono rese dal dichiarante compilando il quadro EH della dichiarazione di cui al punto 1.1. Se la dichiarazione viene presentata tramite uno degli incaricati alla trasmissione telematica di cui al precedente punto 4.1, questi deve aver cura di conservare gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, la copia di un valido documento d identità di coloro che le hanno sottoscritte, unitamente all originale della dichiarazione di successione sottoscritta dal dichiarante Eventuali dichiarazioni sostitutive, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione alla dichiarazione di successione dei relativi file di cui al punto 4.3, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte Per ufficio territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione di successione di cui al punto 1.1, si intende l ufficio territoriale dell Agenzia delle entrate presso la cui circoscrizione il defunto aveva l ultima residenza. Se il de cuius risiedeva in Italia, prima di risiedere all estero, l ufficio territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione di cui al punto 1.1 è quello dell ultima residenza nota in Italia. Le suddette regole di determinazione della competenza si applicano anche alle dichiarazioni presentate con il modello approvato con il Decreto Ministeriale 10 gennaio 1992, limitatamente a quanto indicato al successivo punto 8. Per le dichiarazioni presentate atte ad integrare, modificare o sostituire una dichiarazione già presentata con il modello di cui al periodo precedente, l ufficio territoriale competente è quello presso il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di variazione/sostituzione. Per gli adempimenti

14 5 correlati alle volture catastali è competente ciascun ufficio provinciale territorio nella cui circoscrizione territoriale ricadono i beni per cui è richiesta la voltura Le dichiarazioni di successione telematiche modificative, sostitutive e integrative di una dichiarazione precedentemente inviata con il modello di cui al punto 1.1, sono ricomprese e definite quali dichiarazioni di successione sostitutive Con l applicazione delle nuove modalità telematiche di presentazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, il quadro EF del modello tiene luogo del prospetto di liquidazione approvato con Decreto Ministeriale 21 maggio 1997 ed allegato al modello approvato con il Decreto Ministeriale 10 gennaio Le dichiarazioni sostitutive mediante le quali il dichiarante segnala i passaggi intermedi non registrati in catasto ovvero non convalidati da atti legali, sono rese mediante la compilazione del quadro EI. Eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, riguardanti i passaggi intermedi mancanti segnalati nel quadro EI, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione dei relativi file di cui al punto 4.3, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte. 5. Modalità di pagamento Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'agenzia delle entrate e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui al precedente punto 4.1, identificati dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della dichiarazione sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell intestatario. In alternativa, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tramite l ufficio territoriale competente dell Agenzia delle entrate, il pagamento può avvenire tramite il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), in base a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016.

15 6 6. Ricevute rilasciate dal sistema telematico e termini di presentazione della dichiarazione di successione 6.1. L Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l avvenuta ricezione, controllo ed accettazione dei file contenenti i dati delle dichiarazioni di successione, per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché le informazioni riguardanti i pagamenti delle imposte autoliquidate e la regolarità della dichiarazione presentata mediante apposite ricevute Il contenuto minimo delle ricevute è disciplinato dal Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti. Con l attestazione della ricezione della dichiarazione di successione, l Agenzia delle entrate comunica gli estremi di registrazione e la Direzione provinciale competente per la sua lavorazione. In caso di dichiarazione di successione sostitutiva contenente soli allegati, presentati dal dichiarante sia spontaneamente sia su invito di regolarizzazione da parte dell Agenzia, nell attestazione di cui sopra vengono riportati gli estremi di registrazione identificativi della dichiarazione che si intende integrare L esito del pagamento delle somme autoliquidate effettuato mediante la richiesta di addebito in conto di cui al punto 5 viene riportato in una apposita ricevuta Se i successivi controlli sulla regolarità della dichiarazione e dei relativi allegati, effettuati dall ufficio territoriale competente, si concludono con esito positivo, una copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l indicazione dell ufficio territoriale competente, viene resa disponibile nel cassetto fiscale del dichiarante, di eventuali coeredi o chiamati all eredità, nonché nell ambito del servizio di acquisizione delle ricevute. Se i suddetti controlli si concludono con esito negativo, l ufficio territoriale competente invita il dichiarante a procedere alla regolarizzazione della dichiarazione e dei suoi allegati, secondo le disposizioni di cui all art. 32 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni.

16 L esito della domanda di volture catastali, richieste con le modalità di cui al punto 2.3, primo periodo, è riportato con specifica attestazione resa disponibile nell ambito del servizio di acquisizione delle ricevute Gli incaricati di cui al punto 4.1 sono tenuti a rilasciare tempestivamente ai contribuenti che hanno conferito loro l'incarico di provvedere agli adempimenti previsti dal presente provvedimento, oltre alla dichiarazione di impegno a provvedere alla presentazione del modello, copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio telematico Gli utenti del servizio telematico devono conservare, per il periodo previsto dall art. 23 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998, la dichiarazione di successione e i relativi documenti allegati, unitamente alle ricevute indicate nel presente provvedimento, anche al fine di consentire i controlli da parte dell'agenzia delle entrate. 7. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla dichiarazione di successione e domanda di volture catastali 7.1. Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali secondo le specifiche tecniche contenute nell Allegato B al presente provvedimento Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell apposita sezione del sito internet dell Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 8. Periodo transitorio Con riferimento all introduzione del nuovo modello di dichiarazione di successione e della domanda di volture catastali, dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il precedente modello approvato con Decreto Ministeriale di cui al punto 2.1.

17 8 Motivazioni Il presente provvedimento approva il nuovo modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica. Il nuovo modello, rispetto alla precedente versione, fornisce informazioni dettagliate in relazione ai beni, diritti e passività che concorrono alla formazione dell attivo ereditario e consente di determinare le somme da versare in autoliquidazione. In presenza di cespiti immobiliari, salvo determinate eccezioni, con la presentazione della dichiarazione di successione all Agenzia delle entrate, il contribuente richiede la voltura catastale, salvo diversa volontà da indicare nel modello. Al fine di semplificare l effettuazione degli adempimenti fiscali conseguenti all apertura della successione, secondo le disposizioni previste dall articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, con il presente provvedimento è stabilito l obbligo di trasmissione in via telematica del nuovo modello. Infine, a tutela dei rapporti con i contribuenti e per consentire un graduale avvio delle nuove procedure, la precedente modulistica potrà essere utilizzata fino alla data del 31 dicembre 2017 per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell Agenzia delle entrate. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

18 Disciplina normativa di riferimento Codice civile, introdotto con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, libro secondo Delle successioni (artt ); Legge 1 ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle volture catastali; Decreto Ministeriale del 5 novembre 1969, concernente l approvazione dell Istruzione per l attuazione della legge 1 ottobre 1969, n. 679 ; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, recante Disciplina dell imposta sulle successioni e donazioni ; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante Disciplina dell imposta di bollo ; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante Perfezionamento e revisione del sistema catastale ; Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, recante Disciplina delle agevolazioni tributarie ; Decreto Ministeriale del 10 maggio 1980, concernente Approvazione dei nuovi modelli, degli allegati, delle dichiarazioni di successione ed altre dichiarazioni INVIM decennali e dei nuovi modelli per le richieste di registrazione degli atti pubblici e privati ; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro ; Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni ; Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale ; Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, (art. 2, comma 1-septies), recante Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie ; Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari ; Legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante Nuove disposizioni per le zone montane ; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ; 9

19 10 Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, recante Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998, recante Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti ; Legge 23 dicembre 1998, n. 448, (art. 7, comma 2), recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ; Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante Norme per la diffusione e la valorizzazione dell imprenditoria giovanile in agricoltura ; Legge del 21 novembre 2000, n. 342, (art. 69), recante Misure in materia fiscale ; Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ; Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (artt. 1 e 7), recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ; Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, (art. 1, comma 4), recante Disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali ; Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, (art. 1, comma 3), recante Interventi urgenti per i settori dell agricoltura, dell agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d impresa ; Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, (art. 2, commi da 47 a 54), recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (art. 1, commi da 77 a 79), recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Legge 24 dicembre 2007, n. 244, (art. 1, comma 31), recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ;

20 11 Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, (art. 38, comma 5), recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122; Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, recante Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all imposta sulle successioni e donazioni, all imposta di registro, all imposta ipotecaria, all imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all imposta di bollo, all imposta comunale sull incremento di valore degli immobili, all imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l inosservanza della normativa catastale ; Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (art. 1, commi da 591 a 596), recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2014); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ; Provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 24 dicembre 2008, recante Ripartizione di compiti tra gli uffici territoriali e l ufficio controlli delle direzioni provinciali ; Provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015, recante Nuova articolazione interna delle Direzioni provinciali ; Provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016, recante Estensione delle modalità di versamento di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n Roma, IL DIRETTORE DELL AGENZIA Rossella Orlandi Firmato digitalmente Un originale del documento è archiviato presso l ufficio emittente

21 ALLEGATO A CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7. È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l avvertenza: ATTENZIONE: Staccare all atto della presentazione del modello. È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l avvertenza: ATTENZIONE: Staccare all atto della presentazione del modello. Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura All atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento. È altresì consentita la riproduzione e l eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo. I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l intestazione dei dati richiesti. Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza: minima cm 19,5 massima cm 21,5; altezza: minima cm 29,2 massima cm 31,5. La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

22 I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere courier, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice. CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l 86 e l 88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq. CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza: larghezza: 65 sesti di pollice; 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro). Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. COLORI Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde pantone 356U. È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

23 Prot. n /2017 Individuazione di nuovi soggetti da includere tra gli incaricati, di cui all art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322, del 22 luglio 1998, della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE 1. Altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali 1.1 Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, approvata con Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 27 dicembre 2016, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti all albo professionale dei geometri e dei geometri laureati; b) gli iscritti all albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa. Motivazioni Con il presente provvedimento, gli iscritti all albo professionale dei geometri e dei geometri laureati e gli iscritti all albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa, sono inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, limitatamente alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali, approvata con Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 27 dicembre Tale scelta è motivata dalla circostanza che i soggetti in esame, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, in particolare per la presentazione delle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali, considerato che tale adempimento, nella gran parte dei casi, comporta un aggiornamento delle basi dati catastali e ipotecarie.

24 Riferimenti normativi Attribuzioni del direttore dell Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4); Statuto dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, all'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Ministro delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 27 dicembre 2016 di approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n Roma, 01/03/2017 Il DIRETTORE DELL AGENZIA Rossella Orlandi Firmato digitalmente 2

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