N. C.P. 8/2017 Sovraindebitamenti
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- Orlando Longhi
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1 N. C.P. 8/2017 Sovraindebitamenti TRIBUNALE DI LIVORNO Il Giudice dott. Gianmarco Marinai, In ordine al Piano del Consumatore proposto da Nunzia Langella, nata a Capua (CE), il 19/08/1957 e residente in Livorno, via Filippo Venuti n.15, osserva: In data 29/04/2016, la sig.ra Nunzia Langella presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. Paolo Cartei sostituito dal dott. Riccardo Stiavetti. In data 23/06/2017 il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi (modificata e depositata nuovamente in data 11/12/2017) che si sostanzia in un pagamento trimestrale a favore dei creditori di euro 1.565,00 che, tenendo di conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti, prevede: - il pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati entro un anno dall omologa; - il soddisfacimento nella misura del 30,00% dei creditori chirografari da pagarsi in un arco di tempo di cinque anni dall omologa; - esclusione dalla falcidia per i finanziamenti chirografari erogati dall INPS per i quali è prevista esclusivamente la sospensione per tutta la durata del piano. Il trattamento differenziato dei finanziamenti chirografari INPS è giustificato dal maggior pregiudizio che l INPS subirebbe rispetto agli creditori chirografari, trattandosi di credito concesso a tasso agevolato a dipendente pubblico, garantito dalla cessione del quinto. La proposta prevede inoltre che il pagamento del mutuo ipotecario INPS avverrà negli ordinari termini di scadenza previsti dal piano di ammortamento e per l intero importo. Le somme necessarie al piano è previsto che siano accantonate tramite trattenuta mensile di euro 450,00 sullo stipendio del ricorrente e con l apporto integrativo di un figlio per euro 72,00 mensili. Il dettaglio del piano di riparto risulta depositato agli atti dal ricorrente. L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall art. 9 comma 1, nonché la data dell udienza come previsto dall art 12 co. 1 L. 3/2012. Il ricorrente può essere definito consumatore, ai sensi dell art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati 1
2 delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che: il ricorrente presenta una esposizione debitoria di euro ,54 a cui si deve aggiungere le spese di procedura di euro 5.381,00, i finanziamenti INPS di euro ,22 e il mutuo ipotecario di euro ,88. il nucleo familiare della ricorrente è formato dalla sig.ra Nunzia Langella e dai due figli Gianmarco Pinucci ed Edoardo Pinucci. Un figlio risulta essere disoccupato ed un altro ha un lavoro dipendente a tempo determinato che non gli permette di vivere autonomamente; le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 903,00. la rata semestrale per il pagamento del mutuo destinato all acquisto dell abitazione in cui vive il nucleo familiare ammonta ad euro 4.258,34 (corrispondenti a euro 709,72 al mese); lo stipendio medio mensile di lavoro dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Livorno, comprensivo anche della pensione di reversibilità INPS del defunto coniuge sig. Gianluca Pinucci, su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta mediamente a euro 2.060,00. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali. Il nucleo familiare è riuscito sempre ad onorare con regolarità i finanziamenti contratti fino al peggioramento delle condizioni di salute del sig. Pinucci, gravemente ammalato sin dalla fine degli 90, il quale nell anno 2006 si è visto costretto a dover abbandonare il posto di dipendente presso il Comune di Livorno, per iniziare a percepire una pensione di inabilità INPS di minor importo. Negli anni a seguire il nucleo familiare si è visto costretto a contrarre nuovi finanziamenti per far fronte ai precedenti impegni e alle spese necessarie al sostentamento familiare tra cui anche quelle correlate alla salute del sig. Pinucci. Nel 2014, ancor prima di vendere l abitazione di via Labronica, il nucleo familiare era sempre in grado di far fronte regolarmente ai propri impegni, non risultando rilevanti arretrati con gli istituti di credito e debiti di altra natura. La situazione precipitava drasticamente nel 2015, a seguito del decesso del sig. Pinucci: infatti da quel momento in poi, le entrate mensili fami- 2
3 liari si riducevano significativamente. Tale contrazione finanziaria ha comportato lo stato di sovraindebitamento della ricorrente e l impossibilità di far fronte integralmente alle obbligazioni pregresse. b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il valore ricavabile dalla vendita immobiliare, come attestato dalla perizia estimativa, consentirebbe esclusivamente il soddisfacimento del creditore ipotecario. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori. L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente. La proposta e il decreto di fissazione dell udienza sono stati tempestivamente comunicati dall o.c.c. a tutti i creditori. Il piano è fattibile, come attestato dall o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012. Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta in merito all effettivo ammontare dei crediti. Alla luce dell ultima modifica del piano, che ha consentito di aumentare la percentuale di soddisfacimento dei creditori, sia l INPS, sia Valeria Sbranti hanno rinunciato a coltivare l opposizione. Itacapital, invece, insiste, deducendo il difetto di meritevolezza della Langella. Questo giudice ritiene che la ricostruzione della situazione che ha portato al sovraindebitamento, eseguita dal dott. Stiavetti sia corretta e meritevole di essere condivisa. Richiamata integralmente la relazione dell OCC, deve escludersi sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta, che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Come attestato dall OCC, infatti, i debiti esposti nel piano del consumatore riguardano in gran parte consolidamenti di posizioni passate e non sono stati rilevati elementi per ritenere che l istante non abbia usato l ordinaria diligenza nell assunzione delle sopracitate obbligazioni. L indebitamento infatti si è generato per l assunzione di responsabilità della ricorrente che ha ritenuto doveroso farsi carico del suo nucleo familiare. 3
4 Va, infatti, ricordato che il nucleo familiare della Langella è stato colpito da ben due malattie: quella del marito della ricorrente, invalidante, che ha avuto come esito il decesso del congiunto e quella del figlio Gianmarco. Nel maggio 2015, a seguito del decesso del marito, e la conseguente diminuzione delle entrate a beneficio del nucleo familiare (venir meno della pensione e della accompagnatoria), la Langella non è stata più in grado di pagare regolarmente il canone di locazione dell immobile in cui la famiglia abitava. A ciò si aggiunse la necessità di prestare le cure per la malattia del figlio. Riguardo la stipula del mutuo nel 2016 per l acquisto dell abitazione principale, si ritiene che la stessa operazione non abbia apportato un pregiudizio ai creditori, in quanto l impegno mensile non si discosta da quello di un canone di locazione per un abitazione appropriata ad ospitare il nucleo familiare. Nel piano del consumatore infatti il canone d affitto sarebbe stato comunque riconosciuto tra le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare. Deve, in conclusione, ritenersi che la situazione di sovraindebitamento non sia stata causata da colpa della ricorrente. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo. L organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell esatto adempimento del piano, la comunicazione dell omologa al datore di lavoro affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo favore, siano, nei limiti di quanto previsto dal piano, obbligatoriamente convogliati presso l istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga). P.Q.M. Il Giudice OMOLOGA il Piano del Consumatore così come predisposto dall Avv. Simone Silvestrini con l assistenza dell'o.c.c. Dott. Riccardo Stiavetti. DISPONE 1) che sia sospesa, fino a completamento del Piano del Consumatore, la trattenuta sullo stipendio a favore dell INPS di Livorno per i prestiti a suo tempo concessi e che prevedono una rata mensile di complessivi euro 453,11; 2) il rimborso da parte dell INPS (tramite disposizione a favore del Dott. Riccardo Stiavetti) delle somme incassate successivamente al decreto del 03/07/2017, corrispondenti alle rate dei finanziamenti dal mese di luglio al mese di dicembre dell anno 2017; 4
5 3) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori ante deposito della proposta di piano del consumatore; 4) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano; 5) A cura dell organismo di composizione della crisi, la comunicazione all attuale datore di lavoro (e futuri se del caso) affinché operi sino all estinzione del piano, la trattenuta sullo stipendio mensile nella misura di euro 450,00 da versare attraverso bonifico bancario sul conto corrente dedicato che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati i pagamenti trimestrali ai creditori con strumenti bancari automatici come disposizioni permanenti di addebito o di R.I.D sui conti indicati dai creditori. 6) A cura dell organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro attuale (e futuri se del caso) riguardo alla inibizione della sig.ra Nunzia Langella a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio; 7) A cura dell organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi sul conto corrente bancario indicato nella presente omologa; 8) l attribuzione all organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all art 13 della legge n 3/2012; 9) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito e sul sito internet del Tribunale di Livorno; 10) che il presente piano sia comunicato alla Banca D Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito; 11) liquida in euro 3.600,00 compresivi di accessori il compenso dell organismo di composizione della crisi (così come previsto dal piano del consumatore). Si comunichi. Livorno, 20 dicembre 2017 IL GIUDICE dott. Gianmarco Marinai 5
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