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1 UMBRIA INFORMAZIONE&ZOOTECNIA Norme sulla riproduzione animale, Legge 30 e regolamenti regionali A.R.A. Associazione Regionale Allevatori dell SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia: Via O.P. Baldeschi, Taverne di Corciano (PG) Tel.: (+39) Fax: (+39) info@ara.umbria.it PI: SEDE OPERATIVA di Terni: Viale D. Bramante 3/A Terni Tel.: (+39) Fax: (+39) info@ara.umbria.it Norme sulla riproduzione animale, Legge 30 e regolamenti regionali Storicamente lo Stato Italiano si è sempre occupato del mantenimento e del miglioramento genetico delle specie di interesse zootecnico nelle varie razze. Fino gli anni 60 gli Ispettorati Agrari provvedevano all iscrizione degli animali ai libri genealogici, successivamente le competenze in questa materia sono state delegate alle Associazioni Allevatori. Lo Stato Italiano sostiene economicamente l azione di tenuta dei libri genealogici, le prove in stazione necessarie per il miglioramento genetico e altre azioni quali il mantenimento di razze in via di estinzione. Inoltre ha regolato con leggi la riproduzione animale e esplica il controllo sul rispetto di tali leggi. Informazione&Zootecnia Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l , Misura 111 Azione A.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 30. Disciplina della riproduzione animale LEGGE 3 AGOSTO 1999, N Modifiche e integrazioni alla legge 15/01/91 n. 30 DECRETO 19 LUGLIO 2000, N Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale. REGOLAMENTO REGIONALE 27 FEBBRAIO 2003, N. 3. «Disciplina della riproduzione animale.» DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2003, n Modalità di esecuzione del regolamento regionale 27 febbraio 2003, n. 3 - Disciplina della riproduzione animale IL LIBRO GENEALOGICO Come specificato dalla legge n. 30/91: «Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una Associazione Nazionale di Allevatori dotata di personalità, giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive». Il Libro genealogico è, pertanto, lo strumento primario dell'attività di selezione delle diverse specie e razze di interesse zootecnico. Il Libro genealogico mira innanzitutto alla conservazione di popolazioni animali geneticamente distinte definendone sul piano tecnico i criteri di miglioramento genetico promuovendone la valorizzazione economica. I Libri genealogici vengono di norma tenuti dalle Associazioni Nazionali Allevatori (A.N.A.) di specie o razza, le quali si avvalgono di uffici periferici dislocati presso le Associazioni Provinciali Allevatori nelle quali sia stata attivata una corrispondente sezione di specie. L'organizzazione del Libro genealogico è stabilita da un apposito Disciplinare, approvato dal Ministero per le Politiche Agricole e da documenti normativi per la regolamentazione di particolari attività (Norme tecniche di selezione) nelle quali viene stabilito lo standard morfologico di razza e gli obiettivi da perseguire nell'attività di selezione. ATTIVITA DEL LIBRO GENEALOGICO Allo svolgimento delle attività necessarie alla tenuta di un Libro genealogico provvedono, in genere, i seguenti organi: 1. Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.). La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle specie o razza. Di essa fanno parte rappresentanti della Pubblica Amministrazione (Ministero per le Politiche Agricole, Ministero della Sanità, Regioni e Province autonome), delle Organizzazioni degli allevatori (Associazione Italiana Allevatori) ed esperti del settore (di solito docenti universitari o ricercatori dell'istituto Sperimentale per la Zootecnia); 2. Ufficio Centrale (U.C.) L'Ufficio Centrale provvede essenzialmente all'applicazione delle Norme tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, al coordinamento ed al controllo dell'attività degli Uffici provinciali e del Corpo degli esperti di razza, all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro (ad es. rilascio della documentazione ufficiale), all'effettuazione delle valutazioni genetiche dei riproduttori ed alla pubblicazione periodica dell'elenco dei soggetti iscritti;

3 3. Uffici Provinciali Gli Uffici Provinciali hanno sede presso le rispettive A.P.A. o A.R.A. che provvedono all'espletamento in sede periferica delle attività relative al funzionamento del Libro genealogico (compilazione di schede e moduli, rilascio di documenti ufficiali del Libro genealogico). REGISTRO ANAGRAFICO Il REGISTRO ANAGRAFICO è istituito per le specie e razze autoctone a limitata diffusione. Devono essere svolti controlli delle attitudini produttive e valutazioni generiche dei riproduttori. La legge n. 30/91 stabilisce che: «Per registro anagrafico si intende il registro tenuto una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti». Per le razze e popolazioni a limitata diffusione vengono quindi predisposti dei "Libri genealogici semplificati": i Registri anagrafici. Loro scopo non è tanto quello di operare una selezione su tali popolazioni, spesso in pericolo di estinzione, quanto piuttosto quello di conservare patrimoni genetici di grande valenza storico-culturale anche valorizzandone le qualità produttive ed incentivandone l'impiego in particolari condizioni ambientali. revoca e sospensione delle autorizzazioni a gestire: Stazioni di monta naturale pubblica e/o privata Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato Stazioni di inseminazione artificiale pubblica per gli equini Centri di produzione embrioni Gruppi di raccolta embrioni Recapiti Sono inoltre di competenza delle Regioni: La gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori (compresi gli agronomi e gli zoonomi) che esercitano la fecondazione artificiale ed il trapianto embrionale L elaborazione e la distribuzione della modulistica relativa alla materia La raccolta e l elaborazione dei dati conseguenti. La modulistica per la richiesta delle autorizzazioni sopra elencate è presente nella DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2003, n NORMATIVE REGIONALI Le Regioni, attraverso il Servizio Qualificazioni delle produzioni animali della Direzione regionale "Attività produttive", hanno compiti specifici in materia di rilascio, MONTA NATURALE PRIVATA E l utilizzo di un riproduttore di proprietà, o comunque gestito ad altro titolo, dell allevatore per la fecondazione naturale di fattrici di proprietà del medesimo;

4 Per le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina non occorre autorizzazione per la monta naturale privata. Per la specie equina anche per la monta naturale privata va richiesta l autorizzazione regionale per l abilitazione dello stallone. Requisiti dei riproduttori maschi Il riproduttore maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve: essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del Libro genealogico o del Registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi attestata dal certificato genealogico o anagrafico; essere identificato, qualora si tratti di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini, con le modalità previste dalle normative sull anagrafe animale; Per le specie ovina, caprina e suina l obbligo dell iscrizione ai libri dei riproduttori sussiste solo per gli allevamenti iscritti al L.G. o al R. A. Gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere individuati secondo le norme stabilite dalle regioni, che li hanno autorizzati. MONTA NATURALE PUBBLICA E la struttura che utilizza un riproduttore di proprietà, o comunque gestito ad altro titolo, dell allevatore per la fecondazione naturale di fattrici di proprietà del medesimo e/o di terzi; deve essere autorizzata per il tramite della ASL competente dal Servizio Qualificazioni delle produzioni animali della Direzione regionale "Attività produttive". I gestori delle stazioni di monta pubblica sono tenuti: a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.); Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi deve trasmettere la parte di modello all'uopo predisposta, all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione. Requisiti dei riproduttori maschi: Il riproduttore maschio, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve possedere, oltre ai requisiti previsti per la monta privata: un certificato, ove previsto nel relativo Libro genealogico o registro, di accertamento dell'ascendenza le certificazioni sanitarie, rilasciate dai Servizi veterinari delle ASL, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute. La monta naturale pubblica per la specie suina è vietata. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE Centro di produzione di seme

5 registrazione (carico e scarico) del materiale seminale refrigerato e congelato. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE Requisiti dei riproduttori maschi Come Centro di produzione del seme si identifica l'allevamento di riproduttori in cui si provvede al prelevamento strumentale, alla preparazione, al controllo, alla confezione, alla conservazione e alla distribuzione del materiale seminale ivi raccolto, o prodotto da altri centri di produzione seme nazionali o esteri ai recapiti del materiale seminale. Per stazione di inseminazione artificiale equina si intende la pubblica struttura ove si provvede alla fecondazione strumentale di fattrici equine con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati. Le autorizzazioni sono sempre regionali e prevedono l acquisizione dei seguenti elementi: gestore localita ed ubicazione veterinario responsabile locali ed attrezzature adeguate personale qualificato assistenza veterinaria benessere degli animali I principali di obblighi sono: registrazione di tutti gli atti fecondativi, la cui certificazione deve essere consegnata al proprietario della fattrice; rilascio del certificato di intervento fecondativo; adeguamento alle norme di profilassi e polizia veterinaria; Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale deve possedere i seguenti requisiti: essere iscritti alla sezione riproduttori maschi del libro genealogico o del registro anagrafico di razza o di un registro suini ibridi; aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche; aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche per l'ammissione alla inseminazione artificiale, essere identificato in maniera appropriata; avere un accertamento dell ascendenza; e certificazioni sanitarie; essere sottoposti almeno due volte all anno agli accertamenti sanitari previsti; provenire da un centro genetico o altro di pari livello sanitario o aver superato gli accertamenti sanitari previsti dalla legge. Tutti i gestori di stazioni di monta naturale pubblica e, limitatamente alla specie equina, anche di monta naturale privata, comunicano annualmente l'elenco dei riproduttori impiegati e le relative tariffe di monta al Servizio Qualificazioni delle produzioni animali RECAPITI ADIBITI ALLA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE SEMINALE CONGELATO.

6 Per recapito si intende l'apposito locale in cui si provvede al controllo, alla conservazione e alla ridistribuzione di materiale seminale congelato e/o embrioni congelati forniti dai relativi centri di produzione, con i quali è collegato anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni. La distribuzione del materiale seminale ed embrionale è effettuata esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio; veterinari e, limitatamente al materiale seminale, operatori iscritti nell elenco fecondatori della regione altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro, Il recapito è obbligato a rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. CENTRO DI PRODUZIONE DI EMBRIONI ED OOCITI Il Centro di produzione di embrioni ed oociti è l'organizzazione costituita da strutture di laboratorio e da personale qualificato che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, alla conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti, anche tramite i recapiti VETERINARI E OPERATORI PRATICI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE L operatore pratico di inseminazione artificiale è la persona fisica che ha ottenuto l idoneità ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74. Per esplicare l attività in ambito regionale bisogna iscriversi all elenco dei veterinari e degli operatori (anche per gli operatori agronomi e zoonomi) che esercitano la fecondazione artificiale ed il trapianto embrionale. Obblighi dei veterinari e operatori pratici I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di: rifornirsi di materiale seminale congelato e di embrioni esclusivamente presso i recapiti autorizzati e di materiale seminale refrigerato anche presso i centri di produzione seme; certificare, su appositi l'intervento di inseminazione artificiale e di impianto embrionale; trasmettere la parte di modello del Certificato Intervento Fecondativo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione; l'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato.

7 CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI E DEGLI IMPIANTI EMBRIONALI Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale o gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli contenenti i seguenti dati: specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazioni della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale; identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini e qualora trattasi di equini, sulla base delle modalità previste dalle norme del competente Libro genealogico o Registro anagrafico; data dell'intervento fecondativo; nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della certificazione. la firma del responsabile della certificazione. Modelli I modelli C.I.F. (Certificato di Intervento Fecondativo) e C.I.F.E. (Certificato Intervento Fecondativo Equini) sono reperibili presso l'associazione Provinciale Allevatori competente per territorio. I responsabili della certificazione e della registrazione dei dati sono: il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale; il veterinario nel caso di impianto embrionale; il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica; l'allevatore, nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide. L allevatore rilascia il certificato di intervento fecondativo solo per le fattrici vendute gravide. Per gli allevamenti sottoposti a controlli funzionali la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali sono sostituiti da documentazione riepilogativa predisposta dalle Associazioni provinciali allevatori e distribuita a titolo gratuito. Tali modelli semplificati dovranno comunque prevedere per ogni intervento

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