T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro DOMANDE FREQUENTI

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1 T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ADEMPIMENTI ADEMPIMENTO Ditta individuale senza dipendenti o collaboratori Azienda fino a 10 dipendenti o collaboratori Senza Rischi Specifici Con rischi specifici Azienda oltre 10 dipendenti o collaboratori Senza Rischi Specifici Con rischi specifici Scadenza Richiesto un corso? Valutazione dei rischi no si si continua DVR no no si 16/05/09 Autocertificazione no si no 16/05/09 Sorveglianza sanitaria: per rischi: Videoterminale Vibrazioni Rumore Biologico Chimico no si no si Nomina Medico Competente no si no si Visite mediche no si no si Nomina RSPP no si si 31/12/08 si Nomina RLS (opzionale) no Si (EDILI E ARTIGIANI NO) Si (EDILI E ARTIGIANI NO) 31/12/08 si Nomina responsabile rischio incendio no si si 31/12/08 si Nomina responsabile rischio PS no si si 31/12/08 si 1

2 T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro DOMANDE FREQUENTI D. L azienda della quale sono titolare è una ditta individuale, e non ho ne soci ne collaboratori. Sono soggetto alla normativa? R. La sua è l unica categoria non soggetta alla vautazione del rischio e ai relativi adempimenti. D. L azienda della quale sono titolare ha meno di 10 dipendenti, sono soggetto alla normativa sulla sicurezza? R. Si, sono soggetti tutti i datori di lavoro, indipendentemente da numero dei dipendenti, ma nel Suo caso (la normativa dice fino a 10 dipendenti ) sono previste delle semplificazioni. Ad esempio in luogo del documento di valutazione del rischio può compilare una autocertificazione. D. Quando sono entrate in vigore le disposizioni? R. Il D.LGS 81/2008 è entrato in vigore, a causa di una proroga, il 01/01/09. Tuttavia il decreto ha abrogato e sostituito precedenti norme in materia di sicurezza che contenevano adempimenti analoghi a quelli ora previsti dal decreto 81/08. Quindi molti obblighi regolati ora da questo decreto erano già precedentemente previsti da altre norme. D. I soggetti designati o nominati devono effettuare dei corsi? R. Si, RSPP, RLS e incaricati delle misure di emergenza devono effettuare corsi specifici, e aggiornamenti periodici. D. Sono il titolare/amministratore dell impresa, posso rivestire personalmente le cariche di RSPP, RLS e incaricato delle misure di emergenza? R. Il titolare può rivestire il ruolo di RSPP e di incaricato delle misure di emergenza (ma può anche delegarli ad altri soggetti). Non può rivestire l incarico di RLS che deve essere designato dai dipendenti (non dall azienda) tra i lavoratori dipendenti (non può essere nominato un socio o un collaboratore familiare). D. Quali adempimenti non posso delegare nella mia qualità di datore di lavoro? R. Il datore di lavoro non può delegare la valutazione del rischio e la nomina del RSPP. D. La mia società non ha dipendenti, ma ha un socio attivo. Sono soggetto alla normativa sulla sicurezza? A quali adempimenti devo ottemperare? R. Si, anche questo tipo di società è obbligata ad adempiere agli obblighi previsti. In particolare deve: nominare un RSPP, designare il RLS (opzionale), il medico competente (se previsto), eseguire la valutazione dei rischi e compilare l autocertificazione, inviare il nominativo del RLS all INAIL (se nominato). Per il modello di autocertificazione e i modelli relativi alla nomina delle cariche, chiami lo Studio, che provvederà alla compilazione e all invio della comunicazione all INAIL. Per informazioni più approfondite rimandiamo alle pagine seguenti. 2

3 D.Lgs 81/2008 T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Gentili cliente, Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che attua la delega conferita al Governo dall articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 e che raccoglie, riordina e coordina in un unico testo normativo (T.U.) le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro Entrata in vigore Per quanto riguarda gli aspetti generali; per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28 (obbligo in capo al Datore di Lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi e di stendere il relativo documento), nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi ivi comprese le nuove disposizioni sanzionatorie sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 29 luglio 2008 ma è stata disposta una proroga e quindi ufficialmente sono entrate in vigore a partire dal 01 gennaio Nonostante la sicurezza aziendale e i sui adempimenti non facciano parte dei servizi che normalmente proponiamo ai nostri clienti, e pur essendo le disposizioni entrate in vigore da qualche mese, viste le richieste di chiarimenti, abbiamo ritenuto opportuno compilare questo promemoria per i nostri clienti. Ciò anche visto l avvicinarsi della scadenza del 16/05/09 entro la quale il datore di lavoro sarebbe opportuno inviare all INPS il nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Definizioni: Con la redazione del T.U. sono state abrogate gran parte delle norme che regolamentavano il settore (a partire dai Decreti degli anni 50 fino ai recenti post 626 ) e sono state inserite rilevanti novità a carico delle Aziende, tra cui: - l ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori che si inseriscono in un ambiente di lavoro, compresi i lavoratori autonomi; - la revisione del sistema delle sanzioni (ad es. è prevista la pena dell arresto da 6 a 18 mesi per il Datore di Lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi); L articolo 2 del T.U. definisce lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e dei familiari le disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 (T.U.) sono destinate anche: - al socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso: - all associato in partecipazione di cui all articolo 2549 e seguenti del codice civile; - al soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; - all allievo degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione nei laboratori in questione; - il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; - i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; - i volontari del servizio civile; Per l articolo 3 il Decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio. Le disposizioni del T.U. si applicano a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, con alcune avvertenze: - contratto di somministrazione di lavoro (es. agenzie di lavoro Adecco): tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell utilizzatore; - distacco del lavoratore: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato; 3

4 - lavoratori a progetto e collaboratori coordinati continuativi: le disposizioni si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente; - lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio: si applica il decreto e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, esclusi i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l insegnamento privato supplementare e l assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili; - lavoratori a domicilio: si applicano gli obblighi di formazione e di informazione di cui agli art. 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuale in relazione alle effettive mansioni assegnate; - lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico (telelavoro): si applicano le disposizioni di cui al titolo VII relative all uso di video terminali, indipendentemente dall ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Datore di lavoro: obblighi e deleghe L articolo 2 definisce datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro può delegare, per iscritto recante data certa, alcune funzioni senza ciò far venire meno l obbligo di vigilanza. Non sono però delegabili: - la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 28; - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Fra le misure di tutela rivolte alla generalità dei lavoratori, l articolo 15 opportunamente elenca: a) l informazione e formazione adeguate per i lavoratori; b) l informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti; c) l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) le istruzioni adeguate ai lavoratori; e) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; f) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In base all art. 36, inoltre, il datore di lavoro deve far sì che ciascun lavoratore riceva un adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all attività dell impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, antincendio e l evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione e incendi); d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente, se presente. A tutto questo l articolo 36 aggiunge l obbligo di fornire al lavoratore un adeguata informazione in merito: a) ai rischi specifici su cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) ai pericoli connessi all uso di sostanze e di preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure, le attività di protezione e prevenzione adottate e i dispositivi di protezione individuali in relazione all effettiva mansione e al rischio specifico. Il comma 4 dell articolo 36 precisa che il contenuto dell informazione deve essere comprensibile e deve consentire l acquisizione da parte del dipendente delle conoscenze che vengono fornite. In particolare, quando l informazione riguardi lavoratori immigrati, essa potrà essere fornita, solo una volta verificato che sia comprensibile, dal soggetto interessato, la lingua usata per l informazione. Diversamente dovranno essere messe in atto tutte le possibili soluzioni al fine di far comprendere a tutti i lavoratori quanto disposto dall art. 36 (es. tradurre i punti fondamentali nelle diverse lingue dei dipendenti, farsi aiutare da un dipendente che conosce e riesce a tradurre istantaneamente gli obblighi e consegne da rispettare in merito alla sicurezza personale del lavoratore nell ambito del lavoro). I lavoratori devono essere adeguatamente formati e istruiti. L articolo 37 fa obbligo al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti 4

5 aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. Il lavoratore deve essere in grado di orientarsi autonomamente all interno del luogo di lavoro, deve conoscere le persone responsabili al fine di aiutarlo se in difficoltà. b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto d appartenenza dell azienda. La formazione e l addestramento specifico, se previsto, devono avvenire obbligatoriamente in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell introduzione di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Il datore di lavoro ha l obbligo di fornire a tutti i lavoratori (non solo agli addetti) un adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un emergenza. Il datore di lavoro ha l obbligo di nominare un numero congruo di addetti e di predisporre la loro formazione attraverso dei corsi specifici. La durata del corso per la prevenzione incendi è fissata dal DM in relazione al livello di rischio incendio valutato: - basso (4 ore di formazione) - medio (8 ore di formazione) - alto (16 ore di formazione) Nei luoghi di lavoro in cui ricorra l obbligo della redazione del piano di emergenza (aziende con più di 10 lavoratori oppure aziende in cui vi sia l obbligo di controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco indipendentemente dal numero degli addetti), i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni apposite (almeno una volta l anno) per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Il datore di lavoro che ometta di osservare gli obblighi previsti dagli art. 17 e 18 del T.U. è perseguibile penalmente (arresto fino a 8 mesi) oltre ad essere sanzionato amministrativamente (ammenda fino a Euro) a seconda della gravità della mancanza riscontrata in base all art. 55. Obblighi dei lavoratori I lavoratori devono in base all art. 20: - contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; - sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. L articolo 20 stabilisce anche che è fatto obbligo ad ogni lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, sulle quali potrebbero ricadere gli effetti negativi delle sue azioni o omissioni. Tutto ciò in conformità alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 5

6 Il lavoratore che ometta di osservare gli obblighi previsti dall art. 20 del T.U. è perseguibile penalmente (arresto fino ad un mese) oltre ad essere sanzionato amministrativamente (ammenda da 200 a 600 euro) a seconda della mancanza riscontrata in base all art. 59 La valutazione del rischio ed il documento ad essa collegato. Cosa cambia rispetto a prima? Importante è sicuramente ricordare che il Datore di Lavoro che intraprende una nuova attività lavorativa mediante l apporto di lavoratori è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi entro 3 mesi dall inizio dell attività. Rispetto al precedente D.Lgs. 626/94 si devono rilevare, dal punto di vista della VDR (valutazione del rischio) rilevanti aspetti innovativi che fanno ritenere i percorsi fino ad ora attuati assolutamente superati (in particolare il caso delle varie unità locali che non hanno mai aggiornato il percorso di valutazione dei rischi) o comunque da integrare alle nuove disposizioni ad oggi previste. Va comunque detto che è stata riconosciuta una moratoria per il rifacimento/aggiornamento della VDR fino al 31/12/2008, e che successivamente è stata concessa una proroga per la quale c è tempo fino al 16/05/08 per apporre la data certa al DVR. I nuovi profili da affrontare in sede di VDR e di documento ad essa collegato, in materia sintetica sono: a) valutare in maniera differenziata il rischio a seconda delle differenze di genere, età e nazionalità; b) analizzare nel dettaglio se esistono lavoratori esposti a rischi particolari; c) valutare se esistano lavoratori esposti al rischio stress - lavoro correlato (dovuto ai ritmi organizzativi, a fenomeni di mobbing,a molestie sessuali, ecc.) d) valutare se esistano rischi specifici per le lavoratrici in stato di gravidanza. Oltre ai nuovi profili di valutazione si dovranno, altresì, specificare con dettaglio le procedure da attuare per risolvere le diverse criticità riscontrate in azienda, e parimenti, sarà necessario esplicitare chiaramente il nominativo della persona o delle persone (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente) che, con competenza tecnica, saranno incaricate dal Datore di Lavoro alla risoluzione di ciascuna criticità. Andranno inoltre individuate le mansioni che espongono i lavoratori a maggior rischio e/o a rischio diversificato; il documento inoltre, dovrà avere data certa; Viene meno l obbligo di comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione agli organi di vigilanza; è pertanto sufficiente effettuare e conservare agli atti una nomina interna. Nel caso di aziende fino a 10 lavoratori permane la possibilità di evitare il documento di valutazione dei rischi autocertificando in forma scritta l avvenuta valutazione, senza che detto documento abbia data certa (a questa agevolazione sono escluse le piccole aziende ad alto rischio elencate nell art. 31). Nel lungo periodo, al massimo entro il 2012, il legislatore dovrà promulgare delle procedure standardizzate su come attuare la valutazione dei rischi in queste realtà di dimensione contenute; in occasione di queste specifiche linee giuda s provvederà ad aggiornare le procedure interne di valutazione del rischio in base alle indicazioni tecniche che verranno in seguito emanate. L articolo 4 stabilisce, però, che quando sia necessario tenere conto del numero degli addetti per l identificazione degli adempimenti, non si devono computare: - i collaboratori familiari di cui all articolo 230-bis del codice civile; - i soggetti impiegati nei tirocini formativi e di orientamento; - gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale; - i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; - i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio; - i lavoratori a domicilio, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; - i volontari, compresi quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; - i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili; - i lavoratori autonomi di cui all art del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal punto successivo; - i collaboratori coordinati e continuativi di cui all articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 26, e successive modificazioni, ove la loro 6

7 attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ed i lavoratori a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore effettivamente prestato nell arco di un semestre. Figure di rilievo nel sistema di sicurezza Oltre al datore di lavoro che rimane a tutti gli effetti la figura principale in materia di sicurezza e prevenzione, ci sono altre importanti figure che vengono disciplinate e trattate nell art. 2: - dirigente - preposto - responsabile del servizio di prevenzione e protezione - addetto al servizio di prevenzione e protezione - medico competente - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Novità per il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza Il rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS) è disciplinato dall art. 47 come a suo tempo sancito dal precedente D. Lgs. 626/94 integrato ed aggiornato dalle successive evoluzioni legislative; detta figura può essere nominata dai lavoratori internamente all azienda per aziende fino a 15 lavoratori e, qualora designato, oltre a prendere parte attiva al processo di adeguamento dovrà essere formato con uno specifico corso di 32 ore. Il diritto all elezione dei propri rappresentanti deve essere comunicato ai lavoratori a cura del datore di lavoro stesso il quale non può peraltro ingerirsi neppure qualora nessun lavoratore intendesse assumere l incarico di RLS. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a lavoratori;c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. La nomina del RLS non è obbligatoria, e nessuna sanzione è prevista per la mancata nomina. Se i lavoratori rinunciano a tale nomina, nulla deve essere comunicato all INAIL. Tuttavia, qualora non sia stato designato dai lavoratori un Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza internamente all azienda entro il 31/12/2008, è stato disciplinato che ne venga nominato uno territoriale (art. 48) il quale potrà essere nominato dalle organizzazioni sindacali a favore di quelle realtà produttive in cui i lavoratori non abbiano provveduto ad indicare un loro Responsabile interno. Il Responsabile Territoriale avrà un potere intrusivo al pari di un qualsiasi altro RLS e, qualora detta facoltà gli venga preclusa dall azienda, egli avrà la possibilità di segnalare la ditta in questione all organo di vigilanza, oltre ad ottenere il mandato dal giudice per l accesso in sede. Inoltre in base all art. 52 le aziende che non abbiano al loro interno un proprio RLS dovranno partecipare al mantenimento di uno specifico fondo destinato al sostentamento degli RLS territoriali e della pariteticità mediante il versamento di un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l azienda ovvero l unità produttiva. Ricordiamo ai clienti che se nessun dipendente è disponibile a svolvere il ruolo del RLS, non è possibile nominarne uno d ufficio, e ne è possibile nominare un socio attivo o un collaboratore familiare, giusto per designare la figura. Dovendo l RLS seguire un corso di formazione, seguire i corsi di aggiornamento, e usufruire delle ore di permesso per lo svolgimento del proprio incarico, potrebbe non essere economicamente conveniente per le micro imprese la nomina di un RLS interno. Tuttavia tale nomina è consigliabile anche per una maggiore sensibilizzazione dei lavoratori a queste tematiche. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione E una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 7

8 L art. 32 stabilisce che per lo svolgimento di queste funzioni occorre il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I corsi di formazione sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall ISPESL, dall INAIL, o dall IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all interno dell azienda ovvero dell unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all articolo 32. Questo ruolo può tuttavia essere svolto dallo stesso Datore di Lavoro, anche perché ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia, purché abbia, se tale scelta è successiva al 31/12/1996, frequentato un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute della durata di minimo16 ore e massimo di 48 ore (art. 34). In provincia di Bolzano le nomine, attestazioni e curriculum richieste dalla normativa, vanno conservate in azienda, a disposizione degli organi di vigilanza che ne faranno richiesta in luogo di quanto accade nelle altre regioni, in cui detta documentazione deve essere spedita in ogni caso a cura del Datore di Lavoro (N.B. la documentazione deve comunque essere predisposta ed aggiornata). Enti di vigilanza Gli Enti di Vigilanza preposti al controllo in Provincia di Bolzano sono: - l Ufficio Tutela Tecnica del Lavoro (7 ispettori); - Servizio Medicina del Lavoro; - l Ufficio Tutela Sociale del Lavoro (12 ispettori); - l Ufficio Sicurezza del Lavoro (6 ispettori); - l Inail; - l Ufficio Prevenzione Incendi. I nuovi adempimenti sono entrati in vigore con effetto dal 1 gennaio 2009, si presume che a decorrere da tale data si intensificheranno i relativi controlli, sanzionando le irregolarità riscontrate. Tenuto conto delle rilevanti sanzioni punite dalla legge che, in alcuni comportamenti hanno rilevanza penale, si invitano tutti i destinatari della presente a conformarsi alle nuove disposizioni. 8

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