DELIBERAZIONE n. 30 del 2 settembre 2014
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- Alfonsina Gianni
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1 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXXXXX / Siportal XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Presiede: Sandro Vannini Segretario: Luciano Moretti Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto Allegati N. 0
2 Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ; - il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il Regolamento); - la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; - la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Approvazione delle Linee Guida relative all attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); 2 /8
3 - l istanza n. 401 del 24 settembre 2012 con cui il Sig. XXXXX XXXXXXXXXX chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Siportal XXX (di seguito, per brevità, Siportal), ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS (di seguito, per brevità, il Regolamento ); - la nota del 25 settembre 2012 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia, e la successiva nota del 7 novembre 2012 con la quale ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 4 dicembre 2012; UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza; ESAMINATO pertanto il relativo verbale d udienza; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. Il Sig. XXXXXXXXXX, titolare di un contratto di tipo privato, con la società Siportal, per la fornitura di servizi internet sull utenza n. XXXX XXXXXX, lamenta l illegittimo addebito, contenuto nella fattura n del 1 marzo 2010, dell importo di euro 494,24 relativo al calcolo del canone aggiuntivo ADSL per il periodo 1 luglio 2007 aprile L istante contesta, inoltre, la fattura n del 3 maggio 2010 di euro 77,63, contenente la voce costo di disattivazione ammontante ad euro 59,00. In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che: L istante sottoscriveva, in data 4 aprile 2007, con la società Siportal, un contratto per la fornitura del solo servizio ADSL sulla propria utenza n. XXXX XXXXXX. Con datata 18 febbraio 2010, la società Siportal rappresentava all utente che, a seguito della Delibera Agcom n. 34/06/CONS, Telecom Italia XXX le aveva applicato un canone aggiuntivo per l utilizzo della linea ADSL senza fonia. In tale missiva l operatore comunicava, infatti, che, a far data dal 1 luglio 2007, la linea telefonica XXXX XXXXXX su cui è attivo il ( ) servizio ADSL, risulta essere divenuta una linea «solo dati» ( ). Pertanto, ( ) a partire dalla prossima fatturazione utile, saranno aggiunti ( ) 11,16 euro (IVA 20% non inclusa) quale canone previsto per il mantenimento del cavo dati su cui è poggiato il ( ) servizio di connettività ADSL. La società Siportal emetteva, in data 1 marzo 2010, la fattura n dell importo di euro 494,24, contenente l addebito complessivo per il canone ADSL ( opzione NOTELECOM ) conteggiato dal 1 luglio 2007 fino al secondo bimestre Il Sig. XXXXXXXXXX provvedeva, in data 31 marzo 2010, tramite bollettino postale, al pagamento parziale della fattura de qua per l importo di euro 57,06. 3 /8
4 L istante inviava, tramite lettera raccomandata A/R datata 25 marzo 2010, comunicazione di disdetta all operatore Siportal, che, dal 29 aprile 2010, cessava, infatti, il servizio ed emetteva la fattura n del 3 maggio 2010 di euro 77,63, contenente il costo di disattivazione. L istante, in data 31 maggio 2010, provvedeva, tramite bollettino postale, al pagamento parziale della fattura de qua dell importo di euro 28,55. La società Siportal emetteva anche la fattura n del 1 luglio 2010 di euro 6,83 contenente l addebito per Spese di ritardato pagamento Fattura n del 3/05/2010. Con nota del 19 luglio 2010, il Sig. XXXXXXXXXX, per il tramite dell associazione Federconsumatori Toscana, evidenziava, in risposta al sollecito di pagamento del 6 luglio 2010 inviato dalla società Siportal, di aver provveduto al pagamento parziale della fattura n , in attesa di spiegazioni sull importo relativo ai canoni ADSL. In data 17 settembre 2012, la parte istante esperiva, nei confronti dell operatore Siportal, tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. Con l istanza di definizione della controversia il Sig. XXXXXXXXXX ha chiesto: 1) l annullamento di ogni presunta morosità ; 2) il ritiro pratica recupero crediti ; 3) i disagi subiti da quantificare ( ) ; 4) le spese di procedura. In data 8 ottobre 2012, la società Siportal ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all art. 16, comma 2, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha ribadito la correttezza delle fatture n del 1 marzo 2010 e n del 3 maggio Con riferimento all addebito del canone ADSL, ha precisato che: - in data 25 maggio 2007, il servizio ADSL fornito da Siportal al Sig. XXXXXXXXXX, da servizio su linea condivisa, diventava su linea naked (senza linea telefonica), su esclusiva iniziativa del cliente, che presumibilmente trasferiva la fonia ad altro operatore o ne richiedeva la cessazione, omettendo di comunicare a Siportal tale iniziativa ; - nel mese di febbraio 2010 [Siportal, n.d.r.] verificava l'errore di non aver addebitato i canoni naked [senza linea telefonica, n.d.r.] e comunicava tramite mail in data 18/02/2010 che a partire dalla fatturazione successiva sarebbero stati aggiunti gli importi non corrisposti relativi a tale canone. In merito ai costi di disattivazione, la società Siportal ha rilevato, infine, che si tratta di spese giustificate come costi sopportati dall'operatore nei confronti di Telecom ( ), di cui 35,40 Euro (Iva Esclusa) quale contributo di disattivazione una tantum, ed euro 23,60 attribuibile agli alti costi di gestione della pratica. 4 /8
5 Infine, l operatore richiedeva il pagamento anche della fattura n del 1 luglio 2010 di euro 6, Valutazioni in ordine al caso in esame. La vicenda oggetto della presente controversia si incentra: a) sull indebita fatturazione in un unica soluzione dei canoni ADSL relativi al periodo 1 luglio aprile 2010; b) sull illegittima applicazione dei costi di disattivazione. Con riferimento al profilo di cui sub a), si ricorda che l istante contestava la fattura n del 1 marzo 2010, ritenendola aggravata di costi non dovuti, in quanto connessi al recupero del canone aggiuntivo ADSL non previsto dal contratto; lamentava, quindi, l adozione da parte dell operatore di modifiche unilaterali determinanti oneri economici a carico dell utente. In via preliminare, si evidenzia che, ai sensi dell art. 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche: Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, contrariamente a quanto previsto dalla norma sopra citata, la società Siportal, con l datata 18 febbraio 2010, non assegnava alcun termine all utente ai fini dell esercizio di un eventuale diritto di recesso. Parimenti, del tutto illegittima risulta l applicazione di una condizione economica non pattuita, ossia l opzione Notelecom, in quanto applicata retroattivamente. Pertanto, la fattura n del 1 marzo 2010 di euro 494,24, onorata parzialmente per la somma di euro 57,06, dovrà essere stornata per la parte in cui contiene gli addebiti relativi all opzione Notelecom ed eventualmente rimborsato l importo pagato in eccedenza dall istante; inoltre, dovrà essere ritirata, a cura e spese del gestore, l eventuale pratica di recupero del credito. Con riferimento al profilo di cui sub b) inerente ai costi di disattivazione, si premette, in generale, che, ai sensi dell art. 1, comma 4, della legge n. 40 del 2007 e dell art. 6, comma 2, delle Linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli «giustificati» da «costi» degli operatori. L art. 1 di tale legge, in particolare, dispone ai commi 1 e 3 che, a fronte dell esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono essere posti a carico dell utente sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione. I costi di disattivazione legittimi sono, dunque, quelli che sono stati preventivamente sottoposti alla verifica e all approvazione dell Agcom nel corso dell istruttoria finalizzata all accertamento in ordine all equivalenza degli importi fatturati per la migrazione ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della relativa procedura, in conformità a quanto previsto dall articolo 1, comma 3, della legge n. 40 del A tal proposito, si evidenzia, che, nel sito all indirizzo ove sono riportati i costi di 5 /8
6 disattivazione/migrazione dei vari operatori, sottoposti alla verifica e all approvazione dell Agcom di cui sopra, non sono presenti i costi della società Siportal. Di fronte alle contestazioni sollevate dall utente, Siportal avrebbe dovuto fornire evidenza dell istruttoria di Agcom in ordine ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità a quanto previsto dall articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007; diversamente, come sopra evidenziato, nessun elemento, in questo senso, è stato fornito dalla società Siportal. Si rileva, inoltre, che la società Siportal non ha neppure prodotto il contratto dal quale evincere la previsione dei costi di disattivazione al momento della stipula del contratto con l istante, né ha prodotto alcuna nota informativa indirizzata all istante circa l introduzione dei costi di disattivazione, con il preavviso di 30 giorni e indicazione della facoltà di recesso, in conformità a quanto previsto dall articolo 70, comma 4, del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n Posta quindi, nel caso in esame, l illegittima applicazione da parte dell operatore dei costi di disattivazione a carico dell istante, si dispone lo storno nella fattura n del 3 maggio 2010 dell addebito denominato costo di disattivazione. Pertanto, per quanto sopra emarginato, in capo all utente discende il diritto allo storno integrale della fattura n del 3 maggio 2010 di euro 77,63 (di cui la somma di euro 59,00 oltre IVA addebitata illegittimamente a titolo di Costo di disattivazione e la somma di euro 4,85 oltre IVA addebitata illegittimamente a titolo di ritardo pagamento fattura n del 01/03/2010, in quanto tale mora non avrebbe dovuto essere applicata perché riferita a somma a sua volta illegittimamente addebitata). Ne consegue, inoltre, il diritto al rimborso di euro 28,55 versati dall istante a titolo di pagamento parziale del 31 maggio Dalle considerazioni di cui sopra discende che è illegittima anche la fattura n del 1 luglio 2010 di euro 6,83 emessa a titolo di Spese di ritardato pagamento fattura n del 03/05/2010. Infine, con riferimento alla domanda dell istante relativa al ristoro dei disagi subiti da quantificare, non è possibile riconoscere il diritto ad alcun indennizzo non ravvisandosi, nella vicenda de qua, alcuna fattispecie anche solo astrattamente indennizzabile. Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore dell istante la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS. CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dal dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; UDITA l illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 2 settembre 2014; 6 /8
7 Con voti unanimi D E L I B E R A in sostanziale accoglimento dell istanza avanzata in data 24 settembre 2012 dal Sig. XXXXX XXXXXXXXXX nei confronti di Siportal XXX, che l operatore provveda: 1. a regolarizzare la posizione contabile amministrativa dell istante: a. stornando dalla fattura n del 1 marzo 2010 tutti gli addebiti relativi all opzione Notelecom e rimborsando, mediante assegno o bonifico bancario, eventuali importi pagati in eccedenza dall istante; b. stornando integralmente le fatture n del 3 maggio 2010 di euro 77,63 e n del 1 luglio 2010 di euro 6,83; c. rimborsando, mediante assegno o bonifico bancario, la somma di euro 28,55 versati dall istante a titolo di pagamento parziale della fattura n del 3 maggio 2010; d. ritirando, a propria cura e spese, l eventuale pratica di recupero del credito aperta; 2. a corrispondere al Sig. XXXXXXXXXX, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS. Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui ai precedenti punti 1), lettera a) e c), dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato 7 /8
8 davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 8 /8
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DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CARROZZERIA ANDREETTA / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 869/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
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DELIBERA N. 16/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CHIERICHINI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom
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DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FRANZESE / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 705/11) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 29 marzo 2012; VISTA
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DELIBERA N. 24/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX TOMASINELLI / WIND XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom
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Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Ro DELIBERAZIONE N.111 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Corigliano xxxxx c/ Okcom xxx. IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXX / Vodafone Omnitel XX
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXX / Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente
DELIBERAZIONE n. 1 del 20 gennaio 2014
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXXX / Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente
DETERMINAZIONE n. 1 del 23 febbraio 2011 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXX XXXXXX XXXX / TELECOM ITALIA XXXXX LA DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 1 del 23 febbraio 2011 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXX XXXXXX XXXX / TELECOM ITALIA XXXXX LA DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Arturo Intelisano /Sky Italia S.r.l.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Arturo Intelisano /Sky Italia S.r.l. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RESTAG / BT ITALIA S.P.A. (GU14/441/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 ottobre 2014; VISTA la legge 14 novembre
