DELIBERAZIONE n. 15 del 6 febbraio 2015
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- Ottavio Montanari
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1 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XX XXXX XXXXXX XXX/Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Assenti: Presiede: Sandro Vannini Segretario: Luciano Moretti Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto Allegati N. 0
2 Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; - la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; - la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Approvazione delle Linee Guida relative all attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); - l istanza n. 168 del 22 febbraio 2013 con cui la società XX XXXX XXXXXX XXX chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per 2/6
3 brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Omnitel XX (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A; - la nota del 26 febbraio 2013 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 26 luglio 2013 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi, in data 9 settembre 2013, all udienza per la discussione della controversia, alla quale, per entrambe le parti, nessuno compariva; ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. La società istante, intestataria di un contratto di telefonia mobile di tipo business con Vodafone, lamenta la fatturazione di corrispettivi errati e i disagi subiti in conseguenza della ripetuta sospensione delle proprie utenze. In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che: Nel novembre 2011 la società istante chiedeva tramite registrazione vocale l attivazione di una SIM voce e di due SIM dati, con richiesta dei relativi apparati smartphone e tablet. Con successiva registrazione vocale dell aprile 2012 la società istante richiedeva l attivazione di una nuova SIM voce con portabilità del suo numero XXXXXXXXXX e di una ulteriore SIM dati, con richiesta dei relativi apparati smartphone e tablet. A maggio 2012, nelle more della procedura di portabilità, la società istante si recava presso un negozio Vodafone per sollecitare la procedura stessa. In tale occasione, il negozio Vodafone effettuava la richiesta di attivazione di un nuovo numero con contestuale nuova richiesta di portabilità del numero XXXXXXXXXX. Sia la richiesta di attivazione fatta direttamente dalla società istante che la successiva richiesta proveniente dal negozio Vodafone si concludevano positivamente: in data 14 maggio 2012 si concludeva la procedura di portabilità iniziata dal negozio Vodafone e, pochi giorni dopo, si concludeva con l attivazione definitiva del numero XXXXXXXXXX anche l originaria richiesta di attivazione formulata ad aprile Veniva quindi attivato un nuovo contratto con la consegna alla società istante di un ulteriore apparato smartphone. In data 22 maggio 2012 la società istante comunicava il recesso dal contratto relativo al numero XXXXXXXXXX, che veniva disattivato il successivo 12 giugno /6
4 Con lettera raccomandata del 2 agosto 2012, la società istante comunicava la disdetta dal contratto con Vodafone chiedendo una formula di saldo e stralcio su tutta la posizione per i numerosi disservizi riscontrati durante la fornitura del servizio, tra cui l addebito in fattura di importi in eccesso a cui aveva fatto seguito, stante il mancato pagamento della fattura, il distacco delle linee per ben 3 volte, con problematiche di lavoro evidenti e riscontrabili. In data 24 agosto 2012 l operatore provvedeva, come richiesto, alla disattivazione delle 3 SIM dati. In data 15 gennaio 2013 la società istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. Con l istanza di definizione della controversia la società istante ha chiesto un rimborso pari a ,00 euro, per non aver potuto praticare nei giorni di sospensione delle utenze, il proprio lavoro di consulenza aziendale, con perdita effettiva e documentabile di contratti di lavoro, tempo e stress effettivo. In data 28 marzo 2013, nel rispetto dei termini procedimentali, Vodafone trasmetteva la propria memoria difensiva con la quale contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso proposta e, sulla scorta delle note a sistema relative alla cronistoria della vicenda, concludeva per l integrale rigetto dell istanza. La società istante non replicava all avversa memoria. 2. Valutazioni in ordine al caso in esame. In via preliminare, con riferimento alla domanda formulata in istanza, si rileva che ai sensi dell art. 19, comma 4, del Regolamento, l oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. Ciò premesso, l apparente domanda di risarcimento del danno contenuta in istanza (10.000,00 euro quale rimborso ) risulterebbe inammissibile in questa sede. Esclusa, pertanto, ogni pronuncia risarcitoria, la domanda de qua dovrà essere, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell azione amministrativa, quale domanda di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti contrattuali che venissero accertati. Nel merito. La vicenda in esame verte sulla contestata sospensione del servizio da parte dell operatore, conseguente ad asseriti errori di fatturazione, con ripercussioni negative sull attività lavorativa della società istante. Al riguardo, si rileva innanzitutto che l istanza si presenta assolutamente generica e indeterminata, addirittura priva di quegli elementi probatori minimi che consentano di inquadrare il fatto. Infatti, la società istante si limita a denunciare l avvenuta 4/6
5 sospensione e riattivazione delle utenze "per ben tre volte" senza indicare né quali sono le utenze che sarebbero state sospese; né quando i lamentati disservizi si sarebbero verificati; né la durata temporale degli stessi. Non soccorre, al riguardo, la documentazione allegata all istanza di definizione, posto che nell unico reclamo pertinente presente agli atti ovvero, la lettera raccomandata del 2 agosto 2012 (priva, peraltro, dell avviso di ricevimento) non si rinvengono elementi utili a circostanziare la vicenda e a delimitare l oggetto della richiesta. La società istante, con detta lettera, lamenta varie problematiche che l avrebbero indotta a non pagare, tra cui una non meglio precisata fatturazione errata. In particolare, da quanto riferito dalla società istante, emergerebbe un presunto errore nella fatturazione da parte di Vodafone consistente nella immissione di traffico non riconosciuto per un importo di euro 310,00, cui avrebbe fatto seguito il mancato pagamento della fattura. Si segnala che la società istante non ha prodotto copia di tale fattura, non ne ha indicato gli estremi e non ha neppure dimostrato di aver inoltrato apposito reclamo all operatore in merito ai contestati addebiti. In tale contesto, la società istante riferisce che l operatore avrebbe operato il distacco delle linee "per ben 3 volte, senza alcuna motivazione", riallacciandole solo dopo i nostri giusti reclami, specie l ultima volta, quando noi, avevamo già dato l invio del bonifico di pagamento (come dimostrabile e poi bloccato) solo sulla base di un SMS della nuova e corretta cifra di fatturazione (cfr. lettera del 2 agosto 2012, in atti). Tuttavia, tale ricostruzione dei fatti, oltre a essere assolutamente fumosa e non provata (non essendo stata prodotta, come detto, neanche la fattura contestata) niente specifica in ordine al disservizio oggetto dell istanza, per il quale viene richiesto l indennizzo, non consentendo di individuare neanche l arco temporale in cui lo stesso si sarebbe verificato. Ciò rende la domanda assolutamente indeterminata e non provata e, quindi, non suscettibile di accoglimento. Ne consegue il rigetto integrale dell istanza. CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dall Avv. Raffaele Cioffi in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; UDITA l illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 6 febbraio 2015; Con voti unanimi D E L I B E R A il rigetto dell istanza avanzata in data 22 febbraio 2013 dalla società XX XXXX XXXXXX XXX nei confronti di Vodafone Omnitel XX, con compensazione delle spese procedurali. 5/6
6 E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 6/6
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