REGIONE CALABRIA. n. 164 del 18 Settembre 2012

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1 REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (nella qualita di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) n. 164 del 18 Settembre 2012 OGGETTO: Regolamento CE : Disciplina comunitaria del trasporto animale - Modalita organizzative dei corsi di formazione per conducenti e guardiani - Integrazioni e modifiche alia Delibera 292 del 31103/2012. Pubblicato sui Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _

2 REGIONE II Presidente CALABRIA della Giunta regionale (nella qualita di Commissario ad acta per I'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) PREMESSO che: - la L. 311/2004 (Iegge finanziaria per I'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo aile Regioni in squilibrio economico la necessita di procedere ad una ricognizione delle cause che 10 determinano ed alia elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; - ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alia intesa prevista dal successive comma 173; - I'articolo 22, comma 4, del decreto-iegge 1 0 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessita ed urgenza di tutelare, ai sensi dell' art. 120 della Costituzione, I'eregazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'lntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.; - il Piano di rientro e state approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009; VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del , avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010; PRES~ ATTO che I'art. 7, comma 5, dell'accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e Ie determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei prowedimenti normativi ed amministrativi gia adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria"; - che I'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (Iegge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che e obbligata a rimuovere i prowedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alia piena attuazione del piano di rientro"; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, e prevista: - la funzione di affiancamento della regione per I'attuazione dello stesso, che e svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e contrello sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266; - la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei prowedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prowedimenti di impatto sui servizio sanitario regionale; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella sed uta del 30 Luglio 2010 con la quale ii Presidente pro tempore della Regione Calabria e state nominato Commissario ad acta per I'attuazione

3 del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell' art. 4 del D. L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222; DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione aile linee di intervento gia previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni gia comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze; - che con la medesima delibera il Commissario I state incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di prowedere alia realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti; DATO ATTO, altresl, che con delibera del Consiglio dei Ministri del4 agosto 2010 ii Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per I'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alia deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; PRES~ ATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato Ie proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011; VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per I'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei prowedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alia citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono: a. all'adozione di tutte Ie misure indicate nel piano di rientro (0 nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonche agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti 0 comunque correlati e necessari alia completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo); b. alia verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo); c. alia trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR 0 dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art comma 4 -lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011); CONSIDERATO che tra gli interventi prioritari cui il sub Commissario Dott. Luigi D'Elia deve fare riferimento nell'attivita di affiancamento del Commissario ad acta I previsto, al punta 8) "adozione dei prowedimenti necessari alia regolarizzazione degli interventi di sanita pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti attualmente insufficienti, come emerso nella riunione di verifica del 27 Ottobre 2010"; materia non precedentemente inclusa tra quelle di competenza del Dott. Navarria; CONSIDERATO che il Regolamento CE 1/2005, entrato in vigore dal gennaio 2007, all'art.6 comma 5 prevede che gli operatori di trasporto animali vivi delle specie: bovina, ovina, caprina, suina, pollame deve essere in possesso di un certificato d'idoneita allo svolgimento di detta attivita, conseguito a seguito di corso di formazione di cui all'art. 17 comma 1 e 2 del medesimo regolamento; CHE 10 stesso regolament01/2005 all'art 17 comma 1 prevede che per il conseguimento della su menzionata idoneita al personale dei trasportatori e dei centri di raccolta siano attivati specifici corsi di formazione; CHE la Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n. 292 del 31/3/2010 ha predisposto modalita operative per I'attivazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani, risultate essere

4 sotto alcuni as petti e nell'attuale contesto regionale difficilmente applicabili tanto che a tutt'oggi la maggior parte dei conducenti e guardiani calabresi ha dovuto conseguire I'idoneita all'attivita in corsi tenutisi al di fuori del territorio regionale; CHE La Regione Calabria, tramite Ie proprie ASP, ha necessita di organizzare i corsi di formazione di che trattasi; CHE tale attivita e gia disciplinata dalla DGR 292 del 31/3/2010; VISTA la nota esplicativa per I'applicazione del Regolamento 1/2005 del Ministero della Salute DGVNX45209-P 1.6.b.h/2 del 14/12/2006; SU PROPOSTA della Task Force di cui al DPGR 56/2011 DECRETA Per Ie motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: DI APPROVARE I'allegato 1 " Disposizioni per I'organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equini domestici, 0 animali domestici della specie: bovina, ovina, caprina, suina 0 pollame" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto DI RETTIFICARE E MODIFICARE la DGR 292 del nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato sopra richiamato; DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell' art. 3 comma 1 dell'accordo del piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI DARE MANDATO alia Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sui Sollettino regionale e sui sito web istituzionale della Regione Calabria.

5 Regione Calabria (allegatol) Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici 0 animali domestici della specie bovina, ovina, caprina 0 suina 0 pollame II Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e Ie operazioni correlate, e entrato in applicazione in tutto il territorio dell'unione Europea dal 05 gennaio Ai sensi del regolamento, dal 05 gennaio 2008, specifici operatori del settori del trasporto di animali vivi, ovvero: conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici 0 animali domestici della specie bovina, ovina, caprina 0 suina 0 pollame, dovranno essere in posses so di un certificato di idoneita per poter svolgere la propria attivita. In merito all'obbligatorieta del certificato di idoneita, nella tabella di seguito riportata sono individuati due gruppi di operatori del settore del trasporto di animali vivi, identificati nei diversi articoli del regolamento stesso e schematicamente raggruppati, in maniera esemplificativa: Gruppo 1 per CUI e obbligato rio it possesso del certificato d'idoneita 1) Conducenti e guardiani di veicoli che trasportano equini domestici 0 animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina, 0 pollame; 2) Trasportatori che ricoprono Ie funzioni di conducenti 0 guardiani di cui al precedente punto; Art. 6, comma 5 1) Trasportatori di animali vivi; Art. 6, comma 3 2) Personale deputato accudire gli animali; ad Art. 6, comma 4 Gruppo2 per cui NON e obbligatorio il possesso del certificato d'idoneita, rna e necessaria una specifica formazione in materia di trasporto di animali vivi 3) Operatori dei centri di Art. 9, comma 1 raccolta; 4) Personale che accudisce gli animali nei centri di raccolta Art. 9, comma 2 riconosciuti conformemente alla legislazione comunitaria; 5) Conducenti e guardiani che trasportano altre specie Art. 30, comma 4 domestiche rispetto a quelle indicate nel gruppo 1 Percorso formativo per gli operatori di cui al Gruppo 1 Titolo (articolo 6, comma 5, del regolamento ) Corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici 0 Soggetti realizzatori (articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2007)

6 I corsi di fonnazione possono essere realizzati da Enti, di cui anche Ie Aziende ULSS, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro. I soggetti fonnatori dovranno predisporre un programma del corso coerente con Ie pre senti disposizioni, ed inoltrare la richiesta di approvazione del corso al Dipartimento Regionale della Salute - Settore LEA - Direzione Regionale Servizi Veterinari. Comitato organizzatore (Nota del Ministero della salute prot. n. DGSAlVII3316-P del 04 maggio 2007) Deve essere obbligatoriamente composto da: Almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con profitto il Corso A 0 B rispettivamente realizzati dal Ministero della Salute e dalla Regione Calabria di seguito indicato "M V Organizzatore", fani da referente per gli aspetti didattico - organizzativi del corso; Un Conducentel Autotrasportatore. Docenti - Formatori n gruppo docente deve essere composto da almeno un Medico Veterinario ufficiale che abbia frequentato con profitto il Corso A 0 B, (puo coincidere con il M. V. Organizzatore - referente del corso). E' compito del comitato organizzatore individuare, secondo il programma, il materiale didattico ed i docenti, che devono comunque avere riconosciuta esperienza in merito aile materie trattate. Destinatari del corso (articolo 6, comma 5, del regolamento ) n corso e obbligato rio per i seguenti operatori del trasporto di animali vivi: a) conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici 0 animali domestici delle specie bovina,ovina, caprina, suina 0 pollame; b) guardiani che operano su veicoli stradali che trasportano equidi domestici 0 animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina 0 pollame; c) trasportatori di animali qualora assumano Ie funzioni di guardiano 0 conducente di cui ai precedenti punti a) e b). Commissione d'esame (Nota del Ministero della salute prot. n. DGSAIVII3316-P del 04 maggio 2007) La commissione d'esame deve garantire indipendenza (Allegato IV del Regolamento ) ed essere composta da almeno 3 soggetti: Un Medico Veterinario Ufficiale che abbia frequentato con profitto il Corso A 0 B, di seguito indicato "M V Esaminatore", che svolge funzioni di presidente della commissione d'esame. (M. V. Esaminatore non puo coincidere con il M. V. Organizzatore, ne con uno dei fonnatori) Due medici veterinari che abbiano frequentato con profitto il Corso A 0 B, diversi dai docenti fonnatori del corso stesso. Qualora il corso venga organizzato da una ASP della Regione, il M. V. Esaminatore, dovra essere in servizio presso un'altra ASP 0 presso la Regione. Durata del corso (Nota del Ministero della salute prot. n. DGSAlVII3316-P del 04 maggio 2007) n percorso fonnativo deve avere una durata di almeno 12 ore. La prova d'esame non e compresa nel computo delle ore del corso. n rilascio del certificato d'idoneita e subordinato al superamento della pro va d'esame. In caso di esito negativo della prova d'esame, il discente puo sostenere la prova per un'altra volta, senza frequentare nuovamente il corso, entro 6 mesi dalla prima prova.

7 Materie trattate (Allegato IV del Regolamento ) Aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante i1 trasporto con particolare attenzione a: ~ articoli 3 e 4 e allegati I e II del regolamento (CE) 1/2005; ~ fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress; ~ aspetti pratici dell'accudimento degli animali; ~ impatto della stile di guida sui benessere degli animali trasportati e sulla qualita della carne; ~ cure di emergenza agli animali; ~ aspetti relativi alia sicurezza del personale che accudisce gli animali; Aspetti inerenti a tutte Ie sopraindicate materie devono essere obbligatoriamente inseriti nel percorso formativo. Pur lasciando discrezionalita nell'organizzazione del calendario delle materie, e opportuno che, all'interno delle 12 ore obbligatorie del corso, si preveda di dedicarne almena: o 2 alia legislazione comunitaria in materia di protezione degli animali durante il trasporto; o 2 alia fisiologia animale, comportamento animale, concetto di stress e fabbisogni dell' animale con particolare attenzione all' acqua ed all' alimento; o 2 agli aspetti pratici dell'accudimento degli animali; o 2 all'impatto della stile di guida sui benessere degli animali trasportati e sulla qual ita della carne. Nell'organizzazione didattica si puo prevedere di affrontare alcune delle sopraccitate tematiche attraverso 1'utilizzo di filmati audiovisivi, situazioni interattive ovvero con esperienze pratiche in campo. II percorso formativo puo riguardare solo talune specie 0 gruppi di specie animali. Freguenza per l'ammissione all'esame finale Obbligo di frequenza non inferiore al 90 % del monte ore complessivo. Prova d'esame (Nota del Ministero della salute prot. n. DGSAIVII3316-P del 04 maggio 2007) L' esame finale e basato sulle tematiche trattate durante il corso ed e costituito da una prova scritta a quiz a scelta multipla ed una prova orale. Certificato conseguito (articolo 17, comma 2, del Regolamento ) A seguito di esito favorevole della prova d'esame viene rilasciato un certificato di idoneita di cui all' Allegato III, Capo III del Regolamento (CE) 1/2005, della durata di 5 anni. II Servizio Veterinario dell' ASP di appartenenza del M. V. Organizzatore e tenuto al rilascio del certificato di idoneita ai sensi del Reg. (CE) 1/2005 ed all'iscrizione dell'operatore in un apposito registro. Del conseguimento del certificato d'idoneita per conducenti e guardiani dovd venire a conoscenza l' ASP nel cui territorio ricade la residenza anagrafica degli stessi conducenti e guardiani. Qualora il corso sia stato concentrato solo su talune specie 0 gruppi di specie animali, la portata nel certificato di idoneita sara limitata esc1usivamente a tali specie 0 gruppi di specie animali. Costi Le spese di realizzazione dei corsi per conducenti e guardiani sono totalmente a carico dell'ente organizzatore. Per la partecipazione al corso l'interessato dovra produrre domanda di ammissione e, se previsto, allegare il versamento della quota di partecipazione a carico dei partecipanti. I costi relativi aile prestazioni veterinarie di tipo istituzionale dovranno rispettare Ie seguenti tariffe/partecipante, da versare all' ASP competente per territorio: - prova d'esame: 26,00 + contributo ENPAV - rilascio del certificato di idoneita: 26,00 + contributo ENP AV Le sopraccitate voci sono inserite nel Tariffario Regionale. Organo competente

8 Ai sensi dell' articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 151, del 25 luglio 2007, sono Autorita competente ai sensi dell'articolo 2, lettera t) del Regolamento (CE) , il Ministero della salute, Ie Regioni e Ie Province Autonome, per gli ambiti di propria competenza. Per quanto da riferirsi al territorio della Regione Calabria, l' Autorita competente in merito all'approvazione dei corsi di formazione e il Servizio Veterinario Regionale. II Servizio Veterinario Regionale tiene sempre aggiomato l' elenco dei corsi di formazione approvati a cui attribuisce un numero identificativo progressivo. IL programma del corso, i curricula dei docenti, l'elenco delle persone che 10 hanno frequentato e I' elenco di quelli che hanno superato I' esame finale, dovranno essere inviati al Ministero della Salute. L'esercizio della funzione di conducente e guardiano di veicoli stradali che trasportano equidi domestici 0 animali domestici della specie bovina, ovina, caprina 0 suina 0 pollame, da parte degli operatori che hanno frequentato il percorso formativo e subordinato al superamento della prova d' esame ed al rilascio del certificato di idoneita conforme al modello di cui all' Allegato III, capo III, del Regolamento (CE) 1/2005. E' compito del Servizio Veterinario di Area C del ASP di appartenenza del M.V. Organizzatore provvedere al rilascio del certificato di idoneita ed all'iscrizione dell'operatore nell'apposito registro. AI Conducente/Guardiano sara rilasciato il certificato di idoneita, conforme all' Allegato III, capo III del Regolamento (CE)1/2005, come da Allegato 1 del presente provvedimento; AI certificato di idoneita sara attribuito un numero strutturato come di seguito: CE IT PR -NNNNN dove: corrisponde al codice ISTAT della Regione Calabria; - PR indica la provincia dell' Azienda sanitaria che rilascia il certificato; - NNNN... e un progressivo numerico univoco per ogni Azienda sanitaria Provinciale. E' compito del M.V. Esaminatore svolgere Ie funzioni di Presidente della Commissione d'esame, assicurando I' indipendenza della stessa. Fasi: 1) II soggetto realizzatore del corso invia la proposta del programma del corso di formazione con la richiesta di approvazione allo svolgimento, in carta libera, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo fax, al Dipartimento della Salute - Settore LEA - Servizio Veterinario Regionale. Nel programma dovranno essere indicati il Medico Veterinario Organizzatore, i componenti della commissione d'esame con specificato il Medico Veterinario Esaminatore con funzione di Presidente di commissione, secondo il modello Allegato 2. La sopraccitata documentazione deve essere inviata almena 30 gg prima della data prevista per l'inizio del corso. 2) Una volta valutata la conformita del corso ai sopraccitati requisiti, il Dirigente Regionale del Servizio Veterinario Regionale rilascia comunicazione di approvazione, a seguito della quale e possibile dare inizio al corso medesimo. Nel caso di silenzio da parte del sopraccitato Dirigente Regionale, trascorsi 45 giorni dalla data di invio della domanda, l'approvazione allo svolgimento del corso s'intende accordata. 3) AI termine del percorso formativo il discente sostiene la prova di esame, con possibilita di ripeterla per una seconda volta, entro un massimo di 6 mesi dalla prima, senza dover frequentare nuovamente il corso. Una volta superata la prova finale d'esame, con esito favorevole, il Servizio Veterinario dell' ASP di appartenenza del M.V. Organizzatore provvede al rilascio del certificato di idoneita ed all'iscrizione dell'operatore nell'apposito registro, secondo Ie sopraindicate modalita. Registrazione delle presenze La frequenza al corso dovra essere registrata su apposito foglio di presenza da conservarsi agli atti del corso.

9 Allegato 1 Regione Calabria Certificato di idoneita per i conducenti e i guardiani ai sensi dell'articolo 17,paragrafo 2 del Reg. CE Co gnome (surename) Identificazione del Conducente/Guardiano (1) (Driver/attendant identification) Nome (first name) Data di nascita (dateofbirth) Luogo e paese di nascita NazionalWt (Na=ionality) (place and country oh birth) Certificato (certificate) N. La presente autorizzazione e valida fino a (this authorisation is valid until) (validitil 5 anni) Organismo che rilascia il certificato (Body issuing the certificate) Nome e indirizzo dell' organismo che rilascia il certificato (name and anddress of the body issuing the certificate) Telefono (telephone) Fax Data (date) Luogo (place) Timbro (stamp)

10 Allegato 2 Spett. Regione Calabria Dipartimento della Salute Servizi Veterinari Regionali Via Buccarelli Catanzaro Oggetto: richiesta approvazione corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli autostradali che trasportano equidi domestici 0 animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina 0 pollame ai sensi dell' art. 6 II sottoscritto C.F. nato a provincia di il. Residente a via. CAP in qualita di Legale Rappresentante / Titolare dell' ente I istituto I Associazione. C.F./P.Iva con sede legale in. CAP Via n. Tel. fax . CHIEDE In attuazione al DPGR n del.. l'autorizzazione ad effettuare il corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano: /J Equini domestici /J Animali domestici delle specie: bovina /J ovina/j caprina/j pollame /J /J tutte Ie sopraindicate specie /J altre specie (specificare) Ai sensi dell' art. 6 comma 5 del Reg. CE A tal fine DICHIARA che: ~ II corso di formazione e destinato a n (. ) partecipanti ~ II corso si terra nelle giornate di. ~ Le lezioni teoriche si terranno presso. ~ II Comitato Organizzatore e composto da: Sig./Dott. mansione. Sig./Dott mansione. Sig./Dott mansione. Sig./Dott. mansione. Dott. in servizio presso il Servizio Medico Veterinario di Area C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni animali) dell' ASP di.

11 In qualita di Medico Veterinario Organizzatore Referente del corso; La commissione d'esame e composta dai seguenti membri: Sig./Dott. mansione. Sig./Dott. mansione. Sig./Dott. mansione. Dott. in servizio presso i1 Servizio Medico Veterinario di Area C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni animali) dell' ASP di. Con funzione di Presidente della Commissione IL programma del corso e COS! strutturato: d' esame. Legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto: artt. 3 e 4 e allegati I e II del Reg. CE 1/2005 Fisiologia animale e in particolare: fabbisogni di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress Aspetti pratici dell'accudimento animali degli Impatto dello stile di guida sui benessere degli animali trasportati e sulla qualita della carne Cure di emergenza agli animali Aspetti relativi aha sicurezza del personale che accudisce gli animali Altro: Eventuali esercitazioni pratiche

12 Si allegano n... curriculum vitae dei sopra indicati docenti che non rientrano nel gruppo dei Formatori Regionali Ufficiali che hanno partecipato con profitto ai corsi di A 0 B di cui alla nota del Ministero della salute prot. n. DGSNVII3316 -P del 04/5/ n. II Legale Rappresentante (timbro efirma) Privacy - informativa Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003 i dati forniti verranno trattati per finalita di gestione amministrativa delle procedure in corso, compresa la creazione di archivi informatici, spedizioni per posta, fax ed di comunicazione. L 'interessato ha diritto di esercitare i diritti specijici di cui all 'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

13 ALLEGAT03 ELENCO FORMATORI PER PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI ED ALLA CUSTODIA DI ANIMAL!. Cognome e nome ASP di appartenenza 1 LAZZARO MASSIMILIANO REGGIO CALABRIA 2 RUGA FRANCESCA REGGIO CALABRIA 3 DE RENZO DOMENICO REGGIO CALABRIA 4 LA TESSA DOMENICO VIBO VALENTIA 5 MAZZITELLI DOMENICO VIBOVALENTIA 6 PARISI NICOLA CATANZARO 7 COCCIOLO DOMENICO VIBOVALENTIA 8 PIRAINO DOMENICO VIBOVALENTIA 9 VARACALLI DANIELE REGGIO CALABRIA 10 GANGEMI GREGORIO REGGIO CALABRIA 11 MALLAMACECARMELO REGGIO CALABRIA 12 GURNARI MASSIMO REGGIO CALABRIA 13 LAGANA'FRANCESCO REGGIO CALABRIA 14 PERRI GERARDO COSENZA 15 ANASTASIO MAURIZIO COSENZA 16 TROISI ANTONIO COSENZA 17 FOGLIA FRANCESCO CROTONE 18 TORCHIA DIONIGI CROTONE 19 BATTISTA BONELLO REGGIO CALABRIA 20 COSTANZO MARIO REGGIO CALABRIA 21 MORABITO GIORGIO REGGIO CALABRIA 22 KRUKLIDIS GIORGIO COSENZA 23 BOSCARELLI UMILE COSENZA 24 BRUNO BRUNO SALVATORE COSENZA 25 FRANCO FRANCESCO COSENZA

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