ALBO GESTORI AMBIENTALI

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1 SEZIONE REGIONALE DEL VENETO ALBO GESTORI AMBIENTALI ISCRIZIONE CATEGORIA 1 GESTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA Partner ufficiale 2008 della Camera di Commercio di Venezia

2 Categoria 1 CENTRI DI RACCOLTA Riferimenti normativi D.lgs. n. 152/2006 art. 183, comma 1, lett. cc D.M. 406/98 Regolamento dell Albo D.M. 08/04/2008 Disciplina dei centri di raccolta Delibera Comitato Nazionale n. 2 del 29/07/2008

3 NOVITA NORMATIVE Il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, cosiddetto secondo correttivo ambientale, ha introdotto nella disciplina dei rifiuti una nuova definizione di centro di raccolta, innovando l art. 183, comma 1, lett. cc del Decreto legislativo 152/2006.

4 Articolo 183 D.lgs. n. 152/2006 Definizioni 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:. cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

5 Articolo 183 D.lgs. n. 152/2006 I centri di raccolta sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6 CRITERI DEI CENTRI DI RACCOLTA Il 20 marzo 2008 la Conferenza Unificata, in merito allo schema di DM, ha espresso parere positivo condizionato all accoglimento di una serie di emendamenti che hanno modificato sostanzialmente il testo che definisce la disciplina amministrativa dei centri di raccolta.

7 CRITERI DEI CENTRI DI RACCOLTA Con Decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, n.99, sono stati fissati i requisiti per la realizzazione, la gestione e le autorizzazioni necessarie per l esercizio attività dei centri di raccolta.

8 D.M. 8 APRILE 2008: CENTRI DI RACCOLTA L art. 1 definisce i centri di raccolta come: area presidiata ed allestita per l attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori (utenze domestiche e non domestiche) per il trasporto agli impianti di recupero e smaltimento

9 D.M. 8 APRILE 2008: CENTRI DI RACCOLTA L art. 2, comma 4, dispone che: Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406

10 Decreto Ministeriale 406/98 Si ricorda che: la categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia: a) superiore o uguale a abitanti; b) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; c) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; d) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; e) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; f) inferiore a abitanti.

11 D.M. 8 APRILE 2008: CENTRI DI RACCOLTA L art. 2, comma 5, dispone che: Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale dell'albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I, nonché della capacità finanziaria. I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all'albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività "Gestione dei centri di raccolta" e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.

12 Art. 11 DM 406/98 Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione; b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone; c) in un'adeguata dotazione di personale; d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

13 DELIBERA N.2 DEL 29/07/2008 Il Comitato Nazionale, con delibera n. 2 del 29/07/08, ha deliberato le disposizioni per l iscrizione in cat. 1 per i gestori dei centri di raccolta. La delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2008

14 DELIBERA N.2 DEL 29/07/2008 Articolo 1, comma 1, lett. a) (Requisiti per l iscrizione) 1. I soggetti che intendono iscriversi all Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell attività di gestione dei centri di raccolta devono: a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);

15 DOTAZIONE DI PERSONALE Ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. b) della Delibera del C.N. a) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell allegato 1; Classe A 13 Classe B 8 Classe C 3 Classe D 2 Classe E 1 Classe F 1

16 D.M. 08/04/2008 Disciplina dei centri di raccolta Allegato I Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati 4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta 4.3. Il centro deve garantire: a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

17 DELIBERA N.2 DEL 29/07/ FORMAZIONE La delibera del Comitato Nazionale a) dimostrare la qualificazione e l addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all allegato 2 1. Qualificazione degli addetti La formazione e l addestramento del personale addetto ai centri di raccolta sono garantiti e attestati dal responsabile tecnico. Il requisito della avvenuta formazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda d iscrizione e della domanda di integrazione dell iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta e deve essere aggiornato nei novanta giorni precedenti la data di presentazione della domanda di revisione dell iscrizione.

18 DELIBERA N.2 DEL 29/07/ FORMAZIONE La formazione è inoltre effettuata almeno nei casi di: a) nuove assunzioni; b) assegnazione al centro di raccolta di addetti già impiegati presso l impresa in altre mansioni; c) applicazione di metodologie operative o acquisizione di tecnologie diverse da quelle precedentemente in uso nel centro di raccolta. Oltre all assunzione della gestione dei centri di raccolta.

19 DELIBERA N.2 DEL 29/07/ FORMAZIONE Nei casi indicati sono effettuate sessioni di informazione e addestramento degli addetti riguardanti le disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché le prassi e le procedure applicate presso il centro di raccolta, con particolare riferimento ai requisiti tecnico gestionali stabiliti all allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

20 DELIBERA N.2 DEL 29/07/ FORMAZIONE Sono tenuti, a carico del soggetto richiedente l iscrizione, corsi di formazione degli addetti aventi i seguenti contenuti: 1. Cenni sulla normativa in materia di gestione dei rifiuti, di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli 2. Le responsabilità nella gestione dei rifiuti. 3. Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti. 4. Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e dichiarazione MUD. Il bilancio di massa dei rifiuti. 5. L iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali. 6. Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti. 7. I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile Compiti dell addetto al centro di raccolta e rapporti con l utenza. 9. Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente. 10. Pratiche di disinfestazione.

21 DELIBERA N.2 DEL 29/07/ FORMAZIONE I corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso della qualificazione di cui all articolo 2 della deliberazione del Comitato nazionale dell Albo 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO. I corsi hanno una durata minima di 16 ore e sono ritenuti validi a seguito della frequenza da parte degli addetti di almeno il 75% delle ore previste. Ogni ora di insegnamento deve avere la durata effettiva di almeno 45 minuti. Nell arco della stessa giornata non devono essere svolte più di 8 ore di insegnamento. Ai partecipanti viene consegnato il materiale didattico e informativo.

22 DELIBERA N.2 DEL 29/07/ ATTESTAZIONI Le attività di formazione e addestramento sono attestate dal responsabile tecnico utilizzando i modelli di cui all allegato 2a e 2b. Tali modelli, debitamente compilati e sottoscritti, sono conservati presso la sede legale o presso la sede operativa del soggetto richiedente o iscritto. Alla domanda d iscrizione, alla domanda di revisione dell iscrizione e alla domanda di integrazione dell iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta è allegata dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, attestante l avvenuta formazione. A tal fine è utilizzato il modello di cui all allegato 2c. L attestazione d idoneità rilasciata a seguito della frequenza al modulo di base dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO, sostituisce la partecipazione ai corsi di formazione.

23 DELIBERA N.2 DEL 29/07/ FORMAZIONE Requisito della formazione - Transitorio I gestori dei centri di raccolta possono soddisfare il requisito della formazione degli addetti di cui all allegato 2, punto 1.1., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda d iscrizione.

24 DELIBERA N.2 DEL 29/07/2008 Nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO; Classe F Classe E Classe D Classe C Classe B Classe A D + 1 a / L / CF D + 2 aa / L + 1 a /CF + 2 aa D + 3 aa / L + 1 a / CF + 3 aa D + 4 aa / L + 2 aa/cf + 4 aa L + 2 aa / CF + 6 aa L + 3 aa / CF + 9 aa

25 DELIBERA N.2 DEL 29/07/2008 I soggetti gestori che gestiscono esclusivamente i centri di raccolta possono soddisfare il requisito di cui all articolo 1, lettera d), entro tre anni dalla data d iscrizione. Nelle more, l incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante del soggetto interessato anche in assenza dei requisiti previsti.

26 DELIBERA N.2 DEL 29/07/2008 Capacità finanziaria E dimostrato con le modalità di cui all articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell allegato 4. Classe F ,00 Classe E ,00 Classe D ,00 Classe C ,00 Classe B ,00 Classe A ,00

27 DELIBERA N.2 DEL 29/07/2008 I soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell attività di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere: b) Dotazione minima di personale c) Qualificazione e addestramento e) Capacità finanziaria

28 D.M. 08/04/2008 Disciplina dei centri di raccolta Comma 6 L'iscrizione alla categoria 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche relativamente alla categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati".

29 D.M. 08/04/2008 Disciplina dei centri di raccolta Per il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori: classe a) ,50 classe b) ,35 classe c) ,14 classe d) ,07 classe e) ,69 classe f) ,28

30 DELIBERA N.2 DEL 29/07/2008 Articolo 2 L'iscrizione di cui all articolo 1 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, per la categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati". I soggetti già iscritti all'albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe d iscrizione.

31 DELIBERA N.2 DEL 29/07/2008 Articolo 3, comma 1 I gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell articolo 2 del decreto 8 aprile 2008, che intendono proseguire l attività, presentano domanda d iscrizione o domanda d integrazione dell iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta entro il termine di sessanta giorni previsto dallo stesso comma. Entro il 2 novembre 2008

32 DELIBERA N.2 DEL 29/07/2008 Articolo 3, comma 1 Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell attività alla data di entrata in vigore del decreto 8 aprile 2008 e dell attribuzione della classe d iscrizione, alla domanda d iscrizione o alla domanda di integrazione dell iscrizione è allegata una dichiarazione dell ente territoriale competente dalla quale risulti: la data e la durata dell affidamento del centro o dei centri di raccolta gestiti la popolazione servita

33 DELIBERA N.2 DEL 29/07/2008 Articolo 3, comma 1 In alternativa, è allegata dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa dall interessato ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni secondo lo schema riportato nell allegato 5.

34 POPOLAZIONE SERVITA: ESEMPIO L allegato 5 della delibera del CN dispone di indicare: la popolazione effettivamente servita solo se diversa dalla popolazione servita con i centri di raccolta gestiti. Es: Impresa iscritta in categoria 1 che esercita: Comune bianco abitanti Raccolta e trasporto RU.RA. Gestione centri di raccolta RU.RA. Comune Rosso Cosa fare Integra iscrizione cat. 1 Cambio classe? Stessa classe Raccolta e trasporto RU.RA. Raccolta e trasporto RU.RA. Non presenta nulla Stessa classe Raccolta e trasporto RU.RA. Gestione centri di raccolta RU.RA. Raccolta e trasporto RU.RA. Integra iscrizione cat. 1 Stessa classe Raccolta e trasporto RU.RA. Gestione centri di raccolta RU.RA. Integra iscrizione cat. 1 Variazione con aumento di classe da F a E Raccolta e trasporto RU.RA. Gestione centri di raccolta RU.RA. Gestione centri di raccolta RU.RA. Integra iscrizione cat. 1 Variazione con aumento di classe da F a E Raccolta e trasporto RU.RA. Gestione centri di raccolta RU.RA. Raccolta e trasporto RU.RA. Gestione centri di raccolta RU.RA. Integra iscrizione cat. 1 Stessa classe

35 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI Art.193 del D.lgs.152/ /2006 e s.m.i.

36 Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti Con il D.M. 145/98 è stato definito un modello uniforme di formulario da vidimarsi gratuitamente, prima dell uso, presso le Camere di Commercio, l Agenzia delle Entrate o gli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti Inoltre prima dell'utilizzo dei formulari la fattura di acquisto, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari, deve essere annotata sul registro IVA acquisti precisando tali estremi seriali e numerici dei formulari I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari

37 Definizione e soggetti obbligati Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti. L'obbligo, stabilito dall'articolo 193 Dlgs 152/06 e s.m.i., è a carico delle imprese e degli enti che effettuano tale trasporto. Pertanto: I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, e pericolosi nel limite dei 30 kg/l al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (ex art. 212 comma 8), devono redigere il formulario di identificazione dei rifiuti

38 Contenuti del formulario Formulario per il trasporto deve contenere (art.193, comma 1): nome e indirizzo del produttore o del detentore origine, tipologia e quantità del rifiuto impianto di destinazione data e percorso dell istradamento nome e indirizzo del destinatario La quantità di rifiuto deve sempre essere indicata, eventualmente ricorrendo ad una stima, ed è opportuno riservarsi di far sempre verificare a destino la correttezza della stima

39 Esclusioni Le disposizioni sul formulario non si applicano al: trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico. Poiché tale disposizione non precisa quale figura giuridica precisa debba assumere tale soggetto, va da sé che esso può essere rappresentato da chiunque, nei modi consentiti pubblico (Comune, municipalizzata, società mista, concessionario, consorzio intercomunale, gestisca il servizio). - art. 193, c. 4, Dlgs 152/2006 trasporto di rifiuti da manutenzione o assistenza sanitaria fino al luogo dove si realizza il deposito temporaneo (art. 266, c. 4). Si tratta di un conferimento/trasferimento e non di un trasporto (cfr. x sanitari Art. 4, c. 2, Dpr 254/2003) ma one to one

40 Esclusioni trasporto di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) effettuato da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266, c. 5) trasporto transfrontaliero (art. 193, c. 7) movimentazione dei rifiuti esclusivamente all interno di aree private (perché non è considerata trasporto - art. 193, c. 9) trasporto di materiali di cui al Reg. Ce 1774/2002 (art. 193, c. 10) trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg/l al giorno (art. 193, c. 4) (Attenzione!)

41 IL FORMULARIO SOSTITUISCE: Sostituzioni 1. Trasporto dei fanghi di depurazione da utilizzare in agricoltura. La scheda di accompagnamento dei fanghi di cui all articolo 13, Dlgs 99/1992 non è più necessaria, poiché, viene sostituita dal formulario. Tuttavia, il formulario dovrà essere integrato con le notizie di cui all allegato IIIA al Dlgs 99/1992 cit. (la scheda di comportamento ) se non previste dal formulario (es. processo di stabilizzazione adottato; gestore impianto di condizionamento); tali notizie dovranno essere riportate nelle annotazioni al formulario medesimo; 2. Trasporto oli minerali usati. Il formulario sostituisce l allegato F del Dm 392/1996 IL FORMULARIO È SOSTITUITO: A. dal documento di trasporto di cui al d.lgs. n. 99/1992 (fanghi utilizzati in agricoltura) B. dal documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 (residui di origine animale) C. dal modello 54/B (spedizioni transfrontaliere)

42 Il formulario per la microraccolta Art. 193, comma 11: La microraccolta deve essere effettuata: - da un unico raccoglitore presso più produttori/detentori - con uno stesso automezzo - nel più breve tempo possibile Il formulario deve riportare nello spazio relativo al percorso (punto 7) tutte le tappe intermedie. Le variazioni di percorso vanno indicate nello spazio per le annotazioni. E prevista l emanazione di uno specifico modello di formulario per la microraccolta.

43 Tempi di sosta Art. 193, comma 12: Le attività di carico/scarico/sosta di rifiuti per la spedizione all interno di porti e di scali ferroviari e delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo e le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio a condizione che: siano dettate da esigenze di trasporto non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

44 Compilazione e conservazione Il formulario deve: essere redatto in 4 esemplari dal produttore/detentore essere controfirmato dal trasportatore in uscita una copia (1 a ) rimane al produttore/detentore una copia (2 a ) viene acquisita dal trasportatore una copia (3 a ) viene acquisita dal destinatario una copia (4 a ) viene trasmessa a cura del trasportatore al produttore/detentore (che quindi alla fine resterà in possesso di due copie) dopo essere stata firmata in ingresso dal destinatario I formulari vanno conservati per 5 anni

45 Compilazione e conservazione Dove si conserva Circ. n. 145/1998 Per garantire un efficace controllo sulla gestione e movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito il rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario. Tale rapporto presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico. Quindi, per "Ubicazione dell'esercizio..." si deve intendere: la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti; il luogo dove viene effettuato il deposito temporaneo in caso di manutenzione

46 Compilazione e conservazione Il sistema è concepito in modo tale che il produttore si prenda la responsabilità del rifiuto che (attraverso il trasportatore) spedisce; quindi, è il produttore che deve sincerarsi che l impianto di destinazione esista e segua tutta la filiera operativa prevista dalla disciplina. La responsabilità del produttore/detentore nel trasporto dei rifiuti è disciplinata dall art. 188, comma 3, Dlgs 152/2006 e s.m.i.. Il produttore/detentore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere (almeno di vigilanza indiretta) circa il buon esito del viaggio verso quel sito finale che, deve essere necessariamente conosciuto sia dal produttore/detentore sia dal trasportatore al momento della partenza. Se il titolare originario non ricevere la quarta copia controfirmata dal responsabile del sito di destinazione entro i 3 mesi previsti dalla norma, la responsabilità condivisa (ancora attiva) impone al produttore/detentore l'obbligo di denuncia alla provincia.

47 trasportatore formulario formulario copia per formulario trasportatore copia per copia da destinatario restituire al produttore detentore formulario copia per produttore detentore produttore o detentore destinatario

48 trasportatore formulario formulario formulario copia per formulario trasportatore copia per copia da destinatario restituire al produttore detentore copia per produttore detentore produttore o detentore destinatario

49 trasportatore formulario formulario copia per trasportatore copia da restituire al produttore detentore formulario formulario copia per produttore detentore produttore o detentore copia per destinatario destinatario

50 trasportatore formulario copia per trasportatore formulario formulario formulario copia per produttore detentore copia da restituire al produttore detentore produttore o detentore copia per destinatario destinatario

51 Frontespizio (all. A) Formulario FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO Ditta... Residenza o domicilio comune via n. Codice fiscale Ubicazione dell esercizio.. comune via n. Formulario dal N..... al N..... N.B.: per la vidimazione del formulario devono essere compilati i dati relativi alla Ditta, alla residenza, al C.F. e dal n. al n.. L ubicazione dell esercizio può essere indicata anche dopo, ma deve comunque precedere l emissione del primo formulario.

52 Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (all.b) d.m. 1/4/1998, n. 145 d.m. FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero:.. del./.../. (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:.. (1) Produttore/Detentore: unità locale:.... C. fisc.:. N. Aut/Albo:... del././. (2) Destinatario: Luogo di destinazione:..... C. fisc.:. N. Aut/Albo:... del..././. (3) Trasportatore del rifiuto:..... C. fisc.:. N. Aut/Albo:... del..././. Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di..... Annotazioni:..... (4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:... Codice Europeo: /... Stato fisico:... [1] [2] [3] [4] Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori:. (5) Rifiuto destinato a:.. [recupero/smaltimento] Caratteristiche chimico/fisiche: (6) Quantità: (-) Kg o litri (P. Lordo:..... Tara:...) (-) Peso da verificarsi a destino. (7) Percorso (se diverso dal più breve):.... (8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SÌ) (NO) (9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE:.. FIRMA DEL TRASPORTATORE:.... (10) Cognome e nome del conducente Targa automezzo: Targa rimorchio:.. Data/ora inizio trasporto:.... del././... (11) Riservato al destinatario Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero (-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri): (-) respinto per le seguenti motivazioni: Data. FIRMA DEL DESTINATARIO:

53 Sanzioni art. 258, c. 4 e 5, d.lgs.. n. 152/2006 Trasporto senza formulario o con dati incompleti o inesatti Se rifiuti pericolosi (stessa pena anche a chi falsifica il certificato di analisi eventualmente allegato) da a PENALE: reclusione fino a 2 anni Infrazioni solo formalmente incomplete o inesatte con dati ricostruibili da 260 a 1.550

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