REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
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- Luigina Locatelli
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1 COMUNE DI PRECENICCO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA (approvato con delibera di C.C. n. 11 del )
2 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 OGGETTO 1) Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, e relative alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 COMPETENZE 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo e Autorità sanitaria locale. 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23 e 25 della Legge , n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.S. Art. 3 RESPONSABILITÀ 1) Il Comune cura che all interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per l uso difforme dal consentito, di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Art. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, quali: - la visita necroscopica; - il servizio di osservazione dei cadaveri; - il recupero ed il relativo trasporto delle salme al locale di osservazione; - il trasporto funebre nell ambito del Comune, salvo che non vengano richiesti servizi e trattamenti speciali, come indicati dal successivo art. 13;
3 - l inumazione in campo comune; - la cremazione; - la deposizione delle ossa nell ossario comune; - il feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa (sempre che non vi siano persone, o Enti,o Istituzioni che se ne facciano carico), e secondo le modalità di cui al successivo art ) Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui alla tabella allegato A al presente regolamento, di cui fa parte integrante. ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 1) I registri compilati cronologicamente dal custode del cimitero ai sensi dell art. 52 del DPR 285 del sono a disposizione di chiunque ne abbia interesse, presso l ufficio comunale competente e presso il cimitero. 2) Sono inoltre tenuti ben visibili, nell ufficio comunale e nel cimitero: - l orario di apertura e chiusura; - la copia del presente Regolamento; - l elenco dei campi soggetti ad esumazione; - l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell anno in corso ed in quello successivo; - l elenco delle tombe per le quali e in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione. CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI ART. 6 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all obitorio in locali idonei nell ambito del Cimitero. 2) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 3) Le salme di persone morte per malattie infettive - diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino situazione di compresenza di cadaveri, e nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate.
4 4) Il mantenimento in osservazione di persone cui sono state somministrate sostanze radioattive, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, all occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell A.S.S. 5) Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione, di regola il custode del cimitero. CAPO III FERETRI ART. 7 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. 2) In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma, con l eccezione della madre e neonato morti in concomitanza o in conseguenza del parto. 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in un lenzuolo. 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, la competente A.S.S. detterà le necessarie disposizioni al fine di evitare la contaminazione ambientale. ART. 8 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI 1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. 2) Il dirigente del servizio di igiene e sanità pubblica della A.S.S. o suo delegato vigila e controlla l applicazione delle norme di cui all art. 9. 3) In particolare deve essere accertata la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l identificazione del cadavere. ART. 9 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e devono rispettare gli standards costruttivi e tipologici previsti dal D.P.R , n. 285.
5 2) I trasporti di salme di perone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all art. 30 del D.P.R , n ) Se una salma, già sepolta, viene esumata od estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, seguendo le prescrizioni del caso, da parte del Dirigente del servizio di igiene e sanità pubblica della A.S.S. o suo delegato. 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.S. competente per il Comune di partenza. 5) Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e di qualità autorizzati dal Ministero della Sanità, ai sensi dell art. 75 del D.P.R ART. 10 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all art. 9, per le inumazioni e le cremazioni, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In quest ultimo caso si provvederà comunque al recupero di quanto anticipato, addebitando le spese sostenute ai familiari tenuti al mantenimento. 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. ART. 11 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI ART. 12 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
6 2) Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all art. 27 del T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4) Il Comando di Polizia Comunale prenderà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. ART. 13 TRASPORTO DEI CADAVERI 1) Il trasporto dei cadaveri al cimitero deve essere fatto a carico del privato, servendosi di imprese private. 2) Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90. Nel caso di indigenti, il Comune si fa carico delle spese funerarie, previa ordinanza del Sindaco e nei limiti della spesa fissata dalla Giunta Comunale. ART. 14 ORARIO DEI TRASPORTI 1) I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti. ART. 15 NORME GENERALI PER I TRASPORTI 1) I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R , n ) Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. ART. 16 RITI RELIGIOSI
7 1) I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri di altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative alo svolgimento dei funerali. 2) La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all ordinaria cerimonia religiosa. ART. 17 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE 1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90. 2) Con l impiego del mezzo di cui al comma precedente, si eseguono anche i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.. ART. 18 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del servizio igiene e sanità pubblica della A.S.S prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2) Lo stesso Dirigente dispone anche per le salme portatrici di radioattività. ART. 19 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO E CREMAZIONE 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. 2) La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3) Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del servizio igiene e sanità pubblica della A.S.S. o di suo delegato, relativo alla verifica di cui all art. 8. 4) Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5) Le salme provenienti altro Comune devono, di norma e qualora non venga richiesta la sosta in Chiesa per la celebrazione del rito religioso, essere trasportate direttamente in cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
8 6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90. 7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. ART. 20 TRASPORTO IN LUOGHI DIVERSI DAL CIMITERO 1) Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. ART. 21 TRASPORTI ALL ESTERO E DALL ESTERO 1) Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla convenzione di Berlino , approvata con R.D , n,. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del regolamento citato. ART. 22 TRASPORTO DI CENERI E RESTI 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco, a cui si sostituisce l Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90 se il trasporto è da o per Stato estero. 2) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm , chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 3) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42. ART. 23 SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO 1) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell Ufficio. TITOLO II C I M I T E R I
9 CAPO I C I M I T E R I Art. 24 1) Ai sensi dell art. 337 del T.U.delle Leggi Sanitarie R.D , n il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale in Via della Commenda. ART. 25 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA 1) E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90. 2) L ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco. 3) Alla manutenzione del cimitero, così come previsto per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L , n ) Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di norma sono riservate al Comune, anche con il ricorso a ditte esterne all uopo incaricate; resta affidata comunque al personale addetto al cimitero la direzione e la responsabilità delle operazioni. 5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90. ART. 26 REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI 1) Nell interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l assegnazione a tempo determinato dell area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti. 3) In via eccezionale, altri reparti possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. ART. 27 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI
10 1) Nel cimitero, salva sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, o che risultassero essere iscritte all A.I.R.E. 2) Sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. 3) Possono essere altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo o in strutture di accoglienza socio-assistenziali, o per essere emigrate in altri Comuni per motivi di lavoro, studio o malattia, ma la cui famiglia d origine sia residente nel Comune. Possono essere altresì accolte, ma nei soli campi comuni, le salme di persone i cui parenti più prossimi (ascendenti, discendenti ed affini fino al 1 grado, collaterali fino al 2 grado), abbiano la loro residenza nel Comune. 4) Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne abbiano diritti ai sensi dell art. 26, salvo manifestazione di volontà contraria, In mancanza di tale manifestazione possono provvedere i parenti più prossimi. C A P O II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE COMUNALE ART. 28 DISPOSIZIONI GENERALI 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90. 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere destinate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività, ai sensi e nei limiti dell art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90. 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art. 29. ART. 29 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un nuovo piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell arco di almeno vent anni.
11 2) Il piano di cui al comma precedente è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell A.S.S.: Si applica l art. 50 della legge , n ) Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto: a) dell andamento medio della mortalità nel Comune sulla base dei dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica registrata nel tempo di diverse tipologie si sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti esistenti; e) dei fabbisogni futuri in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni. 4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: a) campi di inumazione comune; b) tumulazione individuali (loculi); c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale); d) cellette ossario; e) nicchie cinerarie; f) ossario comune. 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previsti in essi, deve risultare nella planimetria di cui all art. 54 del D.P.R , n ) Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE ART. 30 INUMAZIONE
12 1) Le sepolture per inumazione sono comuni, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. ART. 31 CIPPO 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome e cognome, data di nascita e nome del defunto. 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 115 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. 4) L installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa. 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R , n ART. 32 TUMULAZIONE 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune e dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. 3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m e larghezza A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R.285/90. 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90. C A P O I V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART. 33
13 ESUMAZIONI ORDINARIE 1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall art.82 del D.P.R. 285/90, e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell anno, e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. 3) E compito dell incaricato dal responsabile dell ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. ART. 34 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE 1) E compito del responsabile dell ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di strumenti informatici. 2) Annualmente il responsabile dell ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l indicazione delle salme per le quali è attivabile l esumazione ordinaria. 3) L inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all albo cimiteriale con congruo anticipo. 4) Le ossa raccolte nelle esumazioni sono depositate nell ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette di zinco. ART. 35 ESUMAZIONE STRAORDINARIA 1) L esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza: - per provvedimento dell Autorità giudiziaria; - a richiesta dei familiari e dietro l autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per cremazione. 2) Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; b) quando trattasi persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e ci sia il parere favorevole dell ASS. 3) Le esumazioni straordinarie per ordine dell Autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene e sanità pubblica della A.S.S. o di suo delegato.
14 ART. 36 ESTUMULAZIONI 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 50 anni. 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione; b) su ordine dell Autorità giudiziaria. 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dell ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l anno successivo. 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. 6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall art. 37 che segue, sono raccogliticci in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune. 7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni. 8) A richiesta degli interessati, all atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di rivestimento in zinco. 9) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. 10) Per tutte le estumulazioni è sempre richiesta, all atto delle operazioni di estrazione, la presenza del dirigente del servizio igiene e sanità pubblica o di suo delegato. ART. 37 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO 1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
15 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa. Per quelle richieste dall Autorità giudiziaria, si applica l art. 106 del R.D , n. 2704, e successive modificazioni. ART. 38 OGGETTI DA RECUPERARE 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa venga eseguita. 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l altro conservato tra gli atti dell ufficio di ragioneria. 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, e a darne pubblico avviso. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Art. 39 Disponibilità dei materiali 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse. 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. 4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. C A P O V CREMAZIONE Art. 40 Crematorio
16 pag.11 1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell impianto funzionante più vicino. Art. 41 Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione 1) L autorizzazione di cui all art. 79, 1 comma, del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. Art. 42 Urne cinerarie 1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all esterno l indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte. 2) A richiesta degli interessati e in base a concessione, l urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune. 3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. 4) Spetta al Comune l approvazione preventiva delle tariffe per l uso dei colombari. C A P O VI POLIZIA DEI CIMITERI Art. 43. Orario 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l orario fissato dal Sindaco., per il periodo estivo ed invernale. 2) L entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell orario 3) L avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell orario, oltre che da appositi cartelli apposti all ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l ora prescritta. Art. 44 Disciplina dell ingresso 1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
17 2) E vietato l ingresso: a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani (eccettuati quelli guida per ciechi) o altri animali; b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal custode, o dall ufficio, al momento dell ingresso;(opzionale) c) alle persone in stato di ubriachezza od esaltazione, non decentemente vestite o, comunque, in contrasto con il carattere del luogo; ai questuanti ed ai fanciulli non accompagnati da adulti. 3) Per motivi di salute o di età può essere concesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli. Art. 45 Condotta all interno dei cimiteri 1) Nell interno del cimitero si deve tenere un contegno decoroso. E vietato: a) compiere atti in contrasto con l austerità del luogo e con il culto dei defunti; b) fumare, consumare cibi e bevande c) danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici d) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole e camminare, comunque, al di fuori degli appositi passaggi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. f) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l offerta di servizi ed oggetti), distribuire volantini pubblicitari, h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione e l assenso dei familiari interessati; i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; j) qualsiasi attività commerciale. 2) i divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si applicano anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero. 3) Chiunque tenesse, all interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, o dagli addetti alla Polizia Comunale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all autorità giudiziaria.
18 Art. 46 Riti funebri 1) Nell interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell ufficio. Art. 47 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni. 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, entro le seguenti dimensioni: a) lapide verticale: larghezza ml. 0.80, altezza ml. 1 dal piano di superiore della lapide orizzontale; b) lapide orizzontale: non deve coprire un estensione maggiore dei due terzi della fossa, quindi larghezza ml. 0.80, lunghezza ml. 1,70, altezza ml. 0.15, con un apertura a vuoto di mq ) Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dell ufficio competente (individuato ai sensi dell art. 75) e contenere le generalità del defunto (quali risultanti dagli atti dello stato civile) e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al disegno della lapide e/o al progetto delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. Art. 48 Fiori e piante ornamentali 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuto in deplorevole trascuratezza, il personale comunale li farà togliere e provvederà per la loro distruzione. 2) Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Art. 49 Materiali ornamentali
19 1) Dai cimiteri saranno tolti d ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc.., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti alla scopo per il quale vennero collocate. Lo stesso dicasi per tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc.., che si estendano fuori dalle aree concesse, o che coprano le epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura. I provvedimenti conseguenti saranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all ingresso del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di decoro. 2) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall art. 38 in quanto applicabili. T I T O L O I I C O N C E S S I O N I CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art.50 Sepolture private 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all art. 29, l uso di manufatti costruiti dal Comune (loculi). 2) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, poste individuali, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc..) 3) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all apposito tariffario 4) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite nel D.P.R. 285/90 per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. 5) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell art. 53 della legge 142/90, previa assegnazione del manufatto da parte dell ufficio cui è affidata l istruttoria dell atto. 6) Il diritto d uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 7) Ogni concessione del diritto d uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l esercizio del diritto d uso. In particolare, l atto di concessione deve indicare: a) la natura della concessione e la sua identificazione;
20 b) la durata; c) la/e persona/e concessionaria/e; d) La/e salma/e destinata/e ad esservi accolta/e o i criteri per la individuazione (nel caso di sepolcro familiare); e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca. Art. 51 Durata delle concessioni 1) Le concessioni di cui all art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell art. 92 del D.P.R. 285/90. 2) La durata è fissata: a) in anni 50 per le cellette ossario e le nicchie cinerarie individuali; b) in anni 50 per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. 3) A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il canone di concessione di cui in tariffa. 4) Nell atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sepoltura. Art. 52 Modalità di concessione 1) La sepoltura individuale privata di cui al 3 comma dell art. 50, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi; dei resti o ceneri per le cellette ossario; delle ceneri per le nicchie per urne. 2) L assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione delle domande di concessione. 3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. 4) La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2,3 e 4, lettera b) dell art. 50, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data della domanda di concessione. 5) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Art. 53
21 Uso delle sepolture private 1) Salvo quanto già previsto dall art. 51, il diritto d uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (coniugi, discendenti e ascendenti in linea retta, e collaterali e affini fino al II grado), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell atto di concessione. Può essere altresì consentita su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi. 2) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, nella forma dell istanza sottoscritta ai sensi della L. 127/97 e D.P.R. 403/98, da presentare all ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Analogamente si procede per dimostrare la condizione di convivente. 3) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti. 4) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 5) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del cimitero. 6) Nelle sepolture private per le quali non ha trovato applicazione l istituto dell immemoriale, e che hanno formato oggetto di provvedimento di decadenza di concessione, avranno diritto a sepoltura, per il perioro stabilito dal vigente regolamento o stabilito in specifiche deliberazioni della Giunta Comunale, le salme di persone benemerite verso la comunità di Precenicco. In tal caso l autorizzazione alla sepoltura sarà rilasciata dal Sindaco, sentiti gli Assessori. Inoltre in tali sepolture il Consiglio Comunale potrà autorizzare la raccolta di resti e/o la collocazione di lapidi a ricordo di persone benemerite, quant anche sepolte altrove. (aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n 28 del ) Art. 54 Manutenzione. 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario da eseguirsi anche su prescrizione del Comune, per motivi di decoro, di sicurezza e di igiene. 2) Nelle sepolture costruite dal Comune (loculi), questo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l apposito canone previsto dal tariffario. 3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: a) le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
22 b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; c) l ordinaria pulizia; d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti. 4) Qualora il concessionario non provveda per 5 anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. I commi 2, 3, 4 sono stati abrogati con delibera di Consiglio Comunale n 12 del C A P O I I DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE Art. 55 Divisione, subentri 1) In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell art. 53 sono tenuti a darne comunicazione all ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. 2) L aggiornamento è effettuato d ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell art. 53, che assumono la qualità di concessionari. Art. 56 Rinuncia a concessione a tempo determinato 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del corrispettivo pagato, dedotto il 2% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di residua durata, con esclusione dei relativi oneri fiscali già versati. Art. 57 Rinuncia a concessione perpetua di aree e manufatti. 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione perpetua di aree e manufatti, preesistenti alla data del presente regolamento. 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma: in misura pari al 20% della tariffa in vigore al momento della presa d atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo pari a un ulteriore 20% in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo utilizzo, secondo la valutazione dell Ufficio
23 tecnico comunale. C A P O III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Art. 58 Revoca 1) Salvo quanto previsto dall art. 92, secondo comma. Del D.P.R. 285/90, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi ragione di interesse pubblico. 2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l originaria concessione, o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. 3) Della decisione presa, per l esecuzione di quanto sopra, l Amministrazione dovrà darne notizia almeno un mese prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all albo comunale e all albo cimiteriale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Art. 59 Decadenza 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d uso della sepoltura, previsto dall art. 53, penultimo comma; c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura (art. 55) 2) La pronuncia della decadenza è adottata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti, e previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all albo comunale e a quello cimiteriale per 30 giorni consecutivi. 3) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, per la traslazione delle salme e dei resti, dopodiché disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a
24 seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. Art. 60 Estinzione 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest ultimo caso, quanto disposto dall art. 98 del D.P.R. 285/90. T I T O L O I V LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art. 61 Accesso al cimitero 1) Per l esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell opera di privati, a loro scelta. 2) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc.., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell ufficio competente. 3) E vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori. 4) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 45 e 46 in quanto compatibili. Art. 62 Autorizzazioni e permessi di manutenzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri 1) I singoli progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria o di modifica di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del dirigente del servizio igiene e sanità pubblica o suo delegato e della Commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. 2) Nell atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro (nel solo caso di modifica).
25 3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l esterno del cimitero. Art. 63 Responsabilità - Deposito cauzionale 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all art. precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, da cui il Comune trattiene l importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l esecuzione delle opere stesse, e sempre in tariffa fissato forfettariamente Art. 64 Prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori 1) L orario di lavoro per le imprese operanti nel cimitero, deve coincidere con quello di apertura, con l eccezione dei giorni festivi nei quali non è permesso eseguire lavori di alcun tipo. 2) Lo spazio assegnato deve essere recintato per evitare eventuali danni a persone e a cose. 3) E permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l esecuzione dei lavori, e la loro sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. 4) E vietato attivare sull area concessa laboratori di sgrossamento materiali. 5) In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti. Art. 65 Vigilanza 1) Il responsabile dell ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge. Parimenti accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere eseguite sulle sepolture familiari e propone all ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all art. 63. Art. 66 Obblighi e divieti per il personale del cimitero 1) Il personale del cimitero è tenuto all osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
26 2) E inoltre tenuto: a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. 3) Al personale suddetto è vietato: a) eseguire, all interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all interno dell orario di lavoro, sia al di fuori di esso, b) ricevere compensi, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e di ditte; c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri; d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all attività cimiteriale; e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. 4) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l attività svolta. CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI Art. 67 Funzioni 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono: a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alla famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto; b) fornire feretri; c) occuparsi della salma, d) effettuare il trasporto in o da altri Comuni. 2) E fatto divieto alle imprese: a) di accaparrare servizi ricorrendo a sistemi che adombrino sospetto di accordo o corruzione all interno degli uffici; b) di sospendere il servizio già assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
27 T I T O L O V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI VARIE Art. 68 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti. 1) All interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta degli uomini illustri e benemeriti ove il Sindaco potrà disporre per l assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che sia siano distinti per opere d ingegno o per servizi resi alla comunità. Art. 69 Mappa 1) Preso l ufficio cimiteriale comunale è tenuto un registro delle sepolture per l aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici. 2) La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero. 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia. 4) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica, e comunque ogni operazione cimiteriale. 5) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) generalità del defunto; b) il numero d ordine dell autorizzazione al seppellimento; c) le generalità del/i concessionario/i; d) la natura e la durata della concessione; e) le variazioni delle titolarità della concessione; f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
28 Art. 70 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le disposizioni degli art. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico. Art. 71 Schedario dei defunti 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di istituire l anagrafe cimiteriale. 2) L Ufficio, sulla scorta del registro di cui all art. 70, terrà annotati in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. 3) In ogni scheda saranno riportate le generalità del defunto ed il numero della sepoltura, di cui all ultimo comma dell art. 69 Art. 72 Scadenzario delle concessioni 1) Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI Art. 73 Efficacia delle disposizioni del Regolamento 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale qualità ai fine di un formale riconoscimento. 3) Il provvedimento del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi, è comunicato all interessato e conservato negli atti riguardanti la sepoltura di che trattasi. 4) Gli adempimenti di cui all art. 55, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall entrata in vigore del presente Regolamento.
29 5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente. Art. 74 Cautele 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, loculi, ecc..), o l apposizione di croci, lapidi, monumenti, si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. 2) In caso di contestazione, l Amministrazione si intenderà e resterà estranea all azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Art. 75 Responsabile del servizio di polizia mortuaria 1) Ai sensi dell art. 51, 3 comma, della L. 142/90, spetta al responsabile dell Ufficio cimiteriale, ove previsto dallo Statuto e dal Regolamento comunale in materia di responsabile del procedimento, o, in mancanza, al Segretario comunale, l emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano alla Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o del Sindaco, ai sensi dell art. 32 della L. 142/90 e della L. 81/93. Art. 76 Concessioni pregresse 1) Salvo quanto previsto dall art. 73, le concessioni assegnate prima dell entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell atto di concessione stesso. 2) Per le concessioni sussistenti prima dell entrata in vigore del R.D , n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l istituto dell immemoriale, quale presunzione della sussistenza del diritto d uso sulla concessione. 3) Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. 4) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato Art. 77 Disposizione finale
30 1) Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R , n. 285, e nel T.U. delle leggi sanitarie , n
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