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1 E al Ministero della Giustizia si lavora per modificare i parametri e l'accesso alla professione forense. La proposta di modifica del Ministero della Giustizia al D.M. 140/2012 Diritto e giustizia.it di Renato Savoia Avvocato Sono trascorsi tre mesi dalla rivoluzione copernicana costituita dall'abrogazione delle vecchie tariffe forensi e l'introduzione dei nuovi parametri previsti (peraltro per il solo caso in cui non vi sia stata la libera pattuizione tra l'avvocato e il cliente e la liquidazione avvenga da parte dell'organo giurisdizionale) e il Ministero della Giustizia sta pensando ad alcune modifiche, chieste peraltro a gran voce da larghi settori dell'avvocatura. Le eventuali modifiche ai parametri. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta, precisando che al momento si tratta solo di proposte, e in quanto tali ancora suscettibili di modifiche: a) prevista la reintroduzione (e questo non solo per gli avvocati ma per tutte le professioni) del rimborso delle spese forfettarie, in una misura indicata finora tra il 10 e il 20% del compenso; b) soppressione (anche in questo caso valevole per tutte le professioni) della valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la mancata prova dell'avvenuta consegna del preventivo al cliente; c) per l'attività stragiudiziale viene introdotto un criterio percentualistico, indicato nella misura tra il 5 e il 20% del valore dell'affare; d) si prevede la possibilità di un aumento del compenso per l'attività di assistenza stragiudiziale nel procedimento di mediazione; e) prevista altresì la possibilità di un aumento del compenso liquidato giudizialmente nel caso in cui le difese della parte risultata vittoriosa siano risultate manifestamente fondate;

2 f) possibile l'aumento del compenso anche oltre il doppio per il caso di assistenza di più parti; g) eliminata la riduzione del 50% del compenso in caso di patrocinio a spese dello stato e dell'assistenza d'ufficio a minori; h) introduzione di due ulteriori scaglioni, uno per le controversie di valore compreso tra ,00, e ,00 e uno per le controversie di valore superiore a ,00; i) introduzione della voce studio nelle procedure esecutive (mobiliari e immobiliari) il cui valore sarà corrispondente a una percentuale tra il 35 e il 50% della voce prevista come procedimento; l) per quanto concerne la fase di ingiunzione e l'atto di precetto aumento (in misura oscillante tra il 30 e il 50%) dei valori previsti; m) per quanto concerne l'attività giudiziale penale introduzione della nuova fase di investigazione, il cui valore corrisponde a circa il 70% di quanto previsto per la fase istruttoria davanti all'autorità giudiziaria. Le proposte di riforma dell'accesso alla professione forense. Tre sono le proposte, assai diverse e che peraltro dovranno essere discusse tra Ministero, associazioni forensi e mondo universitario. 1) Prevede che il corso di laurea rimanga così come è oggi, mentre si interviene sul percorso post laurea, vale a dire sulle scuole di specializzazione. Si riduce la durata delle scuole a un anno, prevedendo che il titolo di specializzazione sarebbe obbligatorio per l'esame di avvocato, e l'accesso alle scuole sarebbe peraltro regolamentato (i criteri in tal caso sono ancora da definire, se in base al voto di laurea, ovvero un test di ingresso, ovvero una combinazione dei due). Per poter accedere all'esame sarebbe poi necessario svolgere ulteriori 6 mesi di scuola di formazione forense. Una critica che si può muovere a tale proposta è che prevede che si diventi avvocato senza aver mai fatto pratica sul campo, cioè presso un avvocato, ma soltanto frequentando scuole. Non pare davvero la migliore ipotesi possibile.

3 2) Un'altra ipotesi prevede la modifica del percorso universitario, che sarebbe composto da quattro anni generici e un ulteriore anno specifico per le professioni legali. Solo il superamento di questo ulteriore anno consentirebbe di acquisire il diritto a partecipare agli esami di stato per avvocato e ai concorsi per notariato e magistratura. Peraltro l'accesso al quinto anno sarebbe subordinato a una selezione (ancora da definire). 3) La terza, senza toccare il percorso universitario, introduce invece il numero chiuso (programmato, viene definito dalla proposta) per quel che riguarda l'accesso ai corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini e dalle associazioni forensi. Si mantiene l'obbligo di tirocinio di almeno 6 mesi presso lo studio di un avvocato, nonché l'obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione della durata di 18 mesi previsti dalla legge di riforma forense approvata dalla Camera e attualmente al Senato. L'accesso ai corsi avverrebbe secondo un numero programmato determinato annualmente dal Ministro della Giustizia, in una percentuale (non ancora stabilita) dei laureati dell'anno precedente e mediante selezione annuale per titoli ed esame. Il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie previste dal D.L. 398/97 è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense per il periodo di un anno. Chi esce dalle scuole di specializzazione non avrà peraltro il posto garantito ai corsi di formazione tenuti dagli ordini (il che aggirerebbe di fatto il numero programmato) e viene previsto che una quota, da stabilire, dei posti venga riservata ai laureati provenienti dalle scuole di specializzazione, che dovranno sottoporsi alla stessa selezione per titoli ed esami cui vengono sottoposti i laureati che intraprendono direttamente codesti corsi. Viene previsto che in concomitanza con la frequenza del secondo anno delle scuole di specializzazione possa essere frequentato anche il corso di formazione tenuto dagli ordini e associazioni forensi. Come detto sopra, rimane il tirocinio pratico della durata minima di 6 mesi presso un avvocato.

4 Riassumendo, chi intende frequentare la scuola di specializzazione si troverà questo percorso: un anno di scuola di specializzazione (ed eventualmente potrà svolgere in parallelo il tirocinio pratico presso un avvocato); secondo anno di scuola di specializzazione in contemporanea frequenza obbligatoria per 6 mesi del corso di formazione tenuto da ordini e associazioni professionali (e nell'altro semestre eventuale tirocinio). Anche questa terza proposta, seppur meritoria nel momento in cui introduce il criterio del numero programmato, pare però eccessivamente legata ad una pratica quasi esclusivamente scolastica. Si vuole davvero che l'avvocato di domani possa raggiungere il titolo di avvocato con soli sei mesi di tirocinio in uno studio? Ad avviso dello scrivente, si tratterebbe di un macroscopico errore. La proposta di modifica del Ministero della Giustizia al D.M. 140/ Ministero della Giustizia MODIFICHE AL D.M. 140/2012 Premessa Con la Riforma delle Professioni ed il Decreto Parametri si è inteso abbandonare una logica di predeterminazione amministrativa di liquidazione giurisdizionale dei compensi. Si tratta di un passaggio di grande apertura nel mondo delle professioni su cui non si ritiene di dover tornare indietro. Si ritiene, invece, possano essere individuati, ed affrontati, aspetti sui quali l operatività ha evidenziato profili di criticità; di questi si ritiene poter tenere conto nel contesto di un intervento di modifica del Decreto. Alcuni interventi sono ancora in corso di valutazione tecnica e di impatto. Intervento di modifica

5 Si riportano di seguito riassuntivamente gli interventi di modifica al D.M. n. 140/2012: 1) aggiunta (per tutte le professioni) delle spese forfettarie liquidate nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del corrispettivo; 2) eliminazione (per tutte le professioni) della valutazione negativa da parte dell organo giurisdizionale dell assenza di prova della mancata consegna del preventivo di massima (Riserva di valutazione in relazione all art. 9 DL 1/2012); 2 3) introduzione di un parametro numerico per la liquidazione dell attività stragiudiziale, consistente nella percentuale compresa tra il 5% e il 20% del valore dell affare; 4) introduzione di un possibile incremento del compenso nel caso di assistenza stragiudiziale nel procedimento di mediazione; 5) introduzione di un possibile incremento del compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito, quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate; 6) possibilità di aumento anche oltre il doppio nel caso di assistenza di più parti (Riserva di valutazione); 7) soppressione della riduzione del 50% del compenso nella liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti in patrocinio a spese dello stato e del compenso per l assistenza d ufficio a minori; 8) introduzione di due ulteriori scaglioni per le controversie di valore superiore ad euro ,00: a) , ,00, b) oltre ,00; 9) introduzione della voce studio nella fase esecutiva (sia mobiliare che immobiliare) che contiene valori corrispondenti al 35% 50% degli importi previsti per la voce procedimento ; 10) incremento (in misura oscillante tra il 30% 50%) di tutti i valori previsti per il procedimento per ingiunzione e per il precetto;

6 11) previsione della nuova fase di investigazione relativamente all attività giudiziale penale, a cui corrispondono valori pari a circa il 70% di quelli previsti per la fase istruttoria davanti all autorità giudiziaria. 3 RIFORMA ACCESSO PROFESSIONE FORENSE All esito dell interlocuzione e della riflessione avviate sin dal mese di settembre sulla materia in oggetto, fra il Ministro della Giustizia e i rappresentanti delle associazioni forensi, e preso atto delle considerazioni del MIUR, al fine di individuare meccanismi idonei ad assicurare un accesso maggiormente selettivo e specializzante all esame di avvocato, sono state individuate tre possibili ipotesi di lavoro. Si tratta di ipotesi assai diverse tra loro, ma che in comune hanno l obiettivo di volere costituire una base di ragionamento per un confronto sulla migliore modalità tecnica con la quale intervenire sul tema dell accesso alla professione forense. Esse, pertanto, dovranno essere oggetto di interlocuzione con tutti gli organismi e le controparti, anche in seno al sistema universitario, che la inter settorialità del tema doverosamente richiede. Ipotesi 1 Il corso di laurea quinquennale rimane invariato. Si modifica invece la struttura, la durata e il valore delle scuole di specializzazione universitarie di cui al d.l n La durata delle Scuole viene ridotta ad un anno e vengono svolte in modo più specialistico e pratico ed in forte sinergia tra Università e Ordini nazionali/territoriali. Il possesso del relativo titolo di specializzazione (eventualmente configurato come master di II livello) sarebbe obbligatorio per l ammissione all esame di avvocato. La selezione si svolgerebbe al momento dell accesso alla scuola secondo modalità da definire (test, voto di laurea, test + voto di laurea).

7 In questa proposta dovrebbe essere fatta salva l esigenza di svolgere 6 mesi ulteriori di una Scuola di formazione forense (come previsto dal ddl forense). In tal caso il periodo totale per accedere all esame di avvocato, fra corso di laurea e tirocinio, sarebbe di 6 anni e 6 mesi (da valutare altresì appare anche la possibilità di prefigurare la durata della scuola di specializzazione per la durata di 18 mesi). 4 Ipotesi 2 Viene modificato il corso di laurea in giurisprudenza e il relativo percorso unico di laurea, mediante diversificazione del quinto anno del corso di laurea. I primi quattro anni dovrebbero essere comuni mentre l ultimo dovrebbe essere differenziato in un corso di laurea magistrale di giurisprudenza generico e in un corso di laurea magistrale specifico per le professioni legali (e quindi con insegnamenti specifici nell ultimo anno). Mentre il primo percorso non consentirebbe la possibilità di partecipare agli esami di Stato per avvocato e di concorsi per il notariato e la magistratura, il secondo darebbe tutte le possibilità comprese quelle previste per il corso di laurea generico. Inoltre per l accesso al quinto anno della laurea specifica dovrebbe essere previsto qualche requisito particolare da valutare (es. tempi di acquisizione CFU del quadriennio, una prova selettiva a livello nazionale, prova selettiva+tempi acquisizione 240 CFU del quadriennio, altro da individuare). Secondo questa soluzione, la laurea di giurisprudenza resterebbe sostanzialmente a ciclo unico e di 5 anni. Coloro che dopo aver conseguito la laurea generica volessero orientarsi verso le professioni legali, potrebbero rientrare e fare 1 anno integrativo (in questo caso si potrebbe pensare ad una prova selettiva di accesso, sul piano nazionale). Ipotesi 3 Il ciclo di laurea quinquennale rimane invariato e si introduce il c.d. numero programmato per l accesso ai corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini e dalle associazioni forensi. In particolare, nell ottica di non incidere minimamente sui contenuti del ddl forense,

8 5 si mantiene la natura obbligatoria della frequenza dei corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini ed associazioni forensi (art. 43/1 ddl), nonché dei sei mesi minimi di tirocinio presso uno studio di un avvocato iscritto all ordine (art. 41/7 ddl forense). L accesso ai corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini ed associazioni forensi, della durata di 18 mesi, avviene secondo un numero programmato determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, in misura non inferiore ad una percentuale (da stabilire) del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell anno accademico precedente, secondo criteri da individuare (quali, ad esempio, il numero di abilitati alla professione forense nel corso dello stesso periodo; il numero di corsi di formazione attivati a livello nazionale e delle condizioni di recettività degli stessi). L accesso ai corsi di formazione avviene mediante selezione annuale per titoli ed esame. Le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi in cui i corsi di formazione sono stati istituiti. Le determinazioni relative alla composizione della commissione d esame per l accesso ai corsi, al contenuto delle prove d esame e ai criteri oggettivi di valutazione delle prove, sono rimesse al regolamento emesso dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF, già previsto dall art. 43/2 ddl forense. Per quanto riguarda i rapporti con le scuole di specializzazione universitarie di cui al d.l n. 398, resta fermo secondo quanto stabilito dal ddl forense (art. 41/9) che il diploma conseguito presso dette scuole è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. Al fine di evitare tuttavia che coloro che provengono dalle scuole di specializzazione possano accedere liberamente ai corsi di formazione tenuti dagli ordini professionali, aggirando così lo sbarramento del numero programmato, si prevede che una quota dei posti indicati con il numero programmato venga annualmente riservata ai laureati provenienti dalle scuole di specializzazione universitaria, che dovranno sottoporsi alla medesima selezione per titoli ed

9 6 esami di cui sopra, come i laureati che intraprendono direttamente i corsi di formazione tenuti dagli ordini professionali. In pratica, il tirocinio del praticante avvocato che ha conseguito il diploma presso la scuola di specializzazione per le professioni legali consisterà anche nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione tenuti dalle associazioni forensi per un periodo non inferiore a sei mesi. Peraltro, al fine di incentivare i laureati più meritevoli e consentire un più rapido accesso all esame di avvocato (ma anche per evitare che chi frequenta la scuola di specializzazione per le professioni legali debba poi ritardare di ulteriori sei mesi l'accesso all'esame di abilitazione), è prevista la possibilità che, in concomitanza con la frequenza del secondo anno della scuole di specializzazione prima dunque del conseguimento del diploma possa essere frequentato (previo superamento della prova selettiva) anche il corso di formazione tenuti dagli ordini e le associazioni forensi. Il conseguimento successivo del diploma rimane condizione per il riconoscimento della equipollenza ad un anno di tirocinio per l accesso alla professione di avvocato. Resta fermo l obbligo del tirocinio pratico presso lo studio di un avvocato, per la durata minima e inderogabile pari a sei mesi, come previsto dal ddl forense. Al fine di valorizzarne il contenuto ed evitare una eccessiva dispersione, si prevede altresì che tale periodo di tirocinio pratico non possa essere svolto dal praticante avvocato nel medesimo periodo in cui lo stesso frequenta in contemporanea il secondo anno della scuola di specializzazione e i corsi di formazione tenuti dagli ordini professionali. In sintesi, chi intende frequentare la Scuola di specializzazione per le professioni legali, per accedere all esame di avvocato, dovrà svolgere il seguente percorso formativo: 1 anno di scuola di specializzazione (eventualmente anche svolgendo in parallelo per sei mesi il tirocinio presso lo studio di un avvocato); 7

10 2 anno di scuola di specializzazione, contemporaneamente alla frequenza obbligatoria per sei mesi del corso di formazione tenuto dagli ordini e associazioni professionali ( ed eventualmente, negli altri sei mesi, al tirocinio presso lo studio di un avvocato).

M in i s te r o d e l l a G i u s t i z i a

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